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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Selezione, mediante avviamento degli iscritti ai Centri per
l'impiego, finalizzata all'assunzione di seicentosedici operatori
giudiziari, (area II, fascia economica F1), con rapporto di lavoro
a tempo pieno e indeterminato, per la copertura di posti vacanti in
uffici giudiziari aventi sede nelle Regioni Calabria, Campania,
Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte,
Puglia, Toscana e Veneto.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.80 del 8/10/2019
Ente:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Località:Nazionale
Codice atto:19E12258
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Avviso
Numero di posti:616
Scadenza:-

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL DIRETTORE GENERALE
del personale e della formazione

Visto lo statuto degli impiegati statali dello Stato, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e
successive modificazioni;
Visto il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive
modificazioni;
Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Norme sull'organizzazione del mercato del
lavoro» ed in particolare l'art. 16 recante disposizioni concernenti
lo Stato e gli enti pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18
settembre 1987, n. 392, in tema di modalita' e criteri per
l'avviamento e la selezione dei lavoratori ai sensi del citato art.
16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e in particolare l'art. 35, comma 1,
lettera b), e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante
«Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari» e, in particolare, l'art. 50,
commi 1-quater e 1-quinquies;
Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
concernente «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»
nonche' l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
concernente «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;
Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
concernente «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi;
Vista la direttiva del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione n. 3 del 24 aprile 2018, recante linee guida
sulle procedure concorsuali;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, contenente il «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione di dati personali»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da
parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine,
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante
l'attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed integrazioni, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme
sull'accesso dei cittadini degli stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il Contratto collettivo nazionale per il personale non
dirigente del comparto funzioni centrali per il triennio 2016-2018;
Visto il decreto del Ministro della giustizia del 9 novembre
2017, recante la rimodulazione dei profili professionali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
aprile 2018, e in particolare l'art. 3 e la allegata tabella 3, che
autorizzano il Ministero della giustizia - Dipartimento
dell'organizzazione giudiziaria ad avviare le procedure di
reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato trecento unita' di
personale non dirigenziale nella qualifica di operatore giudiziario,
mediante procedure ex art. 35, comma 1, lettera b) del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Considerato che per il Dipartimento organizzazione giudiziaria
ricorrono le condizioni generali di cui all'art. 19 del citato
decreto di autorizzazione 24 aprile 2018 relative sia all'avvenuta
immissione in servizio di tutti i vincitori collocati nelle proprie
graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzione a tempo
indeterminato, di cui alla lettera a) e all'assenza
nell'amministrazione di idonei collocati nelle proprie graduatorie
vigenti e approvate a partire dal 1º gennaio 2007, relative alle
professionalita' necessarie anche secondo un criterio di equivalenza,
di cui alla lettera b);
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, cosi' come
modificato dalla legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, recante
«Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di
pensioni» e in particolare dell'art. 14, commi 10-quater e 10-sexies
che cosi' rispettivamente stabiliscono: «Quando si procede
all'assunzione di profili professionali del personale
dell'amministrazione giudiziaria mediante avviamento degli iscritti
nelle liste di collocamento a norma dell'art. 35, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la stessa
amministrazione puo' indicare, anche con riferimento alle procedure
assunzionali gia' autorizzate, l'attribuzione di un punteggio
aggiuntivo a valere sulle graduatorie delle predette liste di
collocamento in favore di soggetti che hanno maturato i titoli di
preferenza di cui all'art. 50, commi 1-quater e 1-quinquies del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114» e «Per le medesime finalita' di
cui al comma 10-bis, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma
399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il
Ministero della giustizia e' autorizzato, dal 15 luglio 2019, ad
effettuare assunzioni di personale non dirigenziale a tempo
indeterminato, nel limite di 1.300 unita' di II e III area,
avvalendosi delle facolta' assunzionali ordinarie per l'anno 2019»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20
giugno 2019, e in particolare l'art. 7 e la allegata tabella 7, che,
nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, autorizzano conseguentemente il Ministero della
giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria ad assumere
a tempo indeterminato ulteriori trecento unita' di personale non
dirigenziale, da inquadrare nell'area funzionale seconda, posizione
retributiva F1;
Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con
modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante
«Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della
rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi
sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze» e, in
particolare, l'art. 15-bis, secondo il quale «Per far fronte alla
necessita' di coprire le gravi scoperture organiche degli uffici
giudiziari del distretto della Corte di appello di Genova nonche' per
garantire il regolare andamento dell'attivita' giudiziaria in ragione
dell'incremento dei procedimenti civili e penali presso i medesimi
uffici, il Ministero della giustizia e' autorizzato ad assumere in
via straordinaria, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, nel
biennio 2018-2019, con contratto di lavoro a tempo indeterminato un
contingente massimo di cinquanta unita' di personale amministrativo
non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione
giudiziaria», di modo che, considerate le assunzioni gia' disposte ai
sensi della normativa speciale e avuto riguardo alle esigenze degli
uffici del distretto ligure-toscano e alle scoperture di organico nei
singoli profili, appare ragionevole prevedere l'assunzione a tempo
indeterminato presso gli uffici del distretto della Corte di appello
di Genova di ulteriori sedici unita' di personale non dirigenziale
nella qualifica di operatore giudiziario;
Considerato altresi' che sussiste la corrispondenza di posti
vacanti in dotazione organica per la figura di operatore giudiziario;
Preso atto della sussistenza di idonea copertura finanziaria
complessiva;

Dispone:

Art. 1

Posti disponibili

1. E' indetta una procedura di assunzione per il reclutamento,
mediante avviamento degli iscritti nelle liste di cui all'art. 16,
legge 28 febbraio 1987, n. 56, di complessive seicentosedici unita'
di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, per il profilo
professionale di operatore giudiziario, da inquadrare nell'area
funzionale seconda, posizione retributiva F1.
2. Tali posti sono ripartiti secondo quanto previsto nella
tabella A, allegata al presente provvedimento.

                               Art. 2 

Requisiti per l'avviamento a selezione

1. Per partecipare alla presente procedura di avviamento, gli
iscritti nelle liste di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987,
n. 56, devono possedere, alla data di pubblicazione del presente
avviso in Gazzetta Ufficiale nonche' alla data di assunzione in
servizio, i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro stato
membro dell'Unione europea. Sono ammessi altresi' i familiari di
cittadini italiani o di un altro stato membro dell'Unione europea,
che non abbiano la cittadinanza di uno stato membro ma che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente, nonche' i cittadini di paesi terzi titolari del permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai
sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I
soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 devono essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui
all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174;
b) eta' non inferiore ai diciotto anni;
c) possesso del diploma di diploma di istruzione secondaria di
primo grado (scuola media inferiore);
d) idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni a cui la
procedura si riferisce (da intendersi per i soggetti con disabilita'
come idoneita' allo svolgimento delle mansioni di cui al vigente
ordinamento professionale);
e) qualita' morali e di condotta di cui all'art. 35, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
f) godimento dei diritti civili e politici;
g) non essere stati esclusi dall'elettorato attivo;
h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo
unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di
legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al
personale dei vari comparti;
i) Non aver riportato condanne penali, passate in giudicato,
per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
j) Per gli iscritti di sesso maschile, nati entro il 31
dicembre 1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva
secondo la vigente normativa italiana.
2. Per gli iscritti che non siano cittadini italiani o cittadini
di uno stato membro dell'Unione europea i precedenti punti f), g), i)
ed j) si applicano solo in quanto compatibili.
3. Per gli iscritti che non siano cittadini italiani e' richiesta
altresi' una adeguata conoscenza della lingua italiana da accertarsi
in sede di prova di idoneita' di cui all'art. 6.

                               Art. 3 

Accertamento dei requisiti ed esclusione

1. L'amministrazione giudiziaria provvede all'accertamento dei
titoli e dei requisiti nei modi di legge e secondo quanto stabilito
dall'art. 13 del C.C.N.L. Comparto funzioni centrali, triennio
2016-18 e, in particolare, provvede d'ufficio ad accertare le
eventuali cause di risoluzione di precedenti contratti di pubblico
impiego, nonche' il possesso del requisito della buona condotta e
delle qualita' morali, fermo restando quanto previsto dall'art. 10,
comma 5.
2. Per difetto dei requisiti di cui all'art. 2 e al comma
precedente, l'amministrazione giudiziaria puo' disporre in ogni
momento l'esclusione dalla procedura di assunzione e la revoca di
ogni atto o provvedimento conseguente.
3. Nel caso di mancata produzione nei termini stabiliti della
documentazione eventualmente richiesta dell'amministrazione
giudiziaria a riprova del possesso dei suddetti requisiti, non si
procede alla stipula del contratto individuale di lavoro.

                               Art. 4 

Avvio a selezione e formazione della graduatoria

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - la Direzione generale del
personale e della formazione del Ministero della giustizia -
Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei
servizi inoltra alle competenti amministrazioni regionali la
richiesta di avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari
al doppio dei posti da ricoprire, secondo quanto indicato nella
tabella A.
2. Le competenti amministrazioni regionali (ovvero degli enti di
area vasta, laddove previsto dalla normativa regionale), entro
quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, salvo
eccezionale e motivato impedimento, procedono ad avviare a selezione
i lavoratori nel numero richiesto. Nel caso in cui, all'esito della
prova di idoneita' di cui all'art. 6 e delle procedure assunzionali
di cui all'art. 10, non vengano coperti tutti i posti, la Direzione
generale del personale e della formazione procedera' a richiedere
ulteriori nominativi.
3. All'esito della richiesta di avviamento, per ciascuna
circoscrizione provinciale (ovvero comunque su base territoriale, in
coerenza con i rispettivi ordinamenti regionali), sara' formata una
singola graduatoria, comprensiva di un numero di candidati pari al
doppio dei posti da ricoprire, secondo i criteri stabiliti dalla
vigente normativa nazionale e regionale e tenuto comunque conto dei
punteggi aggiuntivi attribuiti ai sensi dell'art. 5.
4. E' fatto onere agli interessati di autocertificare ai centri
per l'impiego (ovvero alle amministrazioni competenti secondo la
normativa regionale) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza di
cui all'art. 50, comma 1-quater e 1-quinques del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114, per le finalita' di cui all'art. 5.
5. Anche al fine di dare piena attuazione al precedente comma 4,
gli uffici competenti, laddove ritenuto utile e nel rispetto dei
regolamenti e della normativa vigente, provvedono a dare massima
diffusione del presente avviso.
6. Le amministrazioni regionali (ovvero degli enti di area vasta,
laddove previsto dalla normativa regionale) trasmettono alle Corti di
appello competenti per territorio gli elenchi dei nominativi dei
lavoratori avviati alla selezione, secondo l'ordine di graduatoria e
con espressa indicazione del punteggio, completi dei dati
identificativi, del codice fiscale, dell'indirizzo di residenza,
nonche', ove possibile di un indirizzo e-mail o recapito telefonico.
I lavoratori avviati alla selezione potranno comunicare formalmente
un indirizzo diverso da quello di residenza, presso il quale
intendano ricevere eventuali comunicazioni loro dirette, nonche', per
comunicazioni con carattere di urgenza, un indirizzo di posta
elettronica o un recapito cellulare.

                               Art. 5 

Attribuzione di punteggi aggiuntivi

1. Nella formazione degli elenchi di cui al precedente art. 4, le
competenti amministrazioni, una volta formate le graduatorie su base
provinciale (o comunque territoriale secondo la vigente normativa
regionale), provvedono a calcolare i punteggi aggiuntivi da
attribuire a tutti coloro che ne abbiano diritto nell'ambito
dell'intera graduatoria, in conformita' con l'art. 14, comma
10-quater del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con
modifiche dalla legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26.
2. Il punteggio aggiuntivo e' quantificato calcolando
preliminarmente, per ogni graduatoria, la media ottenuta sommando i
punteggi dei candidati classificati al primo e all'ultimo posto.
3. Sulla media viene calcolato il 15% al fine di ottenere il
punteggio aggiuntivo da attribuire, in ciascuna graduatoria, in
favore di tutti soggetti che abbiano maturato i titoli di preferenza
di cui all'art. 50, comma 1-quater del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
114.
4. Sulla medesima media viene calcolato il 3% al fine di ottenere
il punteggio aggiuntivo da attribuire, in ciascuna graduatoria, in
favore dei soggetti che abbiano maturato i titoli di preferenza di
cui all'art. 50, comma 1-quinquies del citato decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90.

                               Art. 6 

Selezione e prova di idoneita'

1. La selezione, mirata ad accertare l'idoneita' del lavoratore a
svolgere le mansioni previste dal profilo professionale di operatore
giudiziario, si svolge presso le Corti di appello al cui distretto
appartengono le sedi di cui all'art. 1 e consiste in un colloquio e
in una prova pratica di idoneita'.
2. La prova pratica di idoneita' ha ad oggetto la verifica della
capacita' di riordinare fascicoli cartacei e la verifica del possesso
delle nozioni di base nell'uso di computer e sistemi informatici
(utilizzo di programmi di videoscrittura e della posta elettronica,
capacita' di navigazione sulla rete internet).
3. Le Corti di appello competenti per territorio provvedono ad
avvisare i lavoratori presenti negli elenchi forniti dalle competenti
amministrazioni regionali, della data e della sede dove si
svolgeranno le prove di idoneita', mediante raccomandata con avviso
di ricevimento all'indirizzo di residenza o al diverso indirizzo
fisico dichiarato ai sensi dell'art. 4, comma 6.

                               Art. 7 

Commissioni esaminatrici

1. Alle operazioni di selezione provvede, per ciascun distretto
di Corte di appello, una apposita commissione nominata con decreto
del direttore generale del personale e della formazione.
2. Le commissioni sono composte da un dirigente e da due esperti
aventi la qualifica di area III; le funzioni di segretario sono
svolte da un dipendente di area terza - F1 o superiore. I membri
delle commissioni e i segretari sono scelti - giusta indicazione del
Presidente della Corte di appello e del Procuratore generale presso
la Corte di appello, sentiti gli uffici di appartenenza - tra il
personale in servizio presso gli uffici giudicanti o requirenti di
ciascun distretto.

                               Art. 8 

Riserva di posti

1. Ai sensi dell'art. 24, punti 4 e 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, in favore dei volontari in
ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate, congedati senza
demerito ovvero durante il periodo di rafferma, nonche' dei volontari
in servizio permanente, e' riservato il 30 per cento dei posti messi
a concorso.
2. Nelle richieste di avviamento l'amministrazione giudiziaria
indica i posti riservati ai lavoratori ai sensi della richiamata
normativa.
3. I lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui al comma
precedente devono produrre apposita certificazione rilasciata dagli
organi militari competenti.
4. Le amministrazioni regionali (ovvero degli enti di area vasta,
laddove previsto dalla normativa regionale) annotano il titolo a
fianco dei nomi dei lavoratori interessati nella graduatoria degli
iscritti nelle liste di collocamento e in quelle di mobilita'.
5. Alla copertura dei posti oggetto di riserva eventualmente non
ricoperti si provvede con lavoratori da assumere con le procedure di
cui al presente decreto.

                               Art. 9 

Modalita' per copertura dei posti fino alla scadenza della
graduatoria

1. Alla sostituzione dei lavoratori che non hanno risposto alla
convocazione o non hanno superato la prova di idoneita' o non hanno
sottoscritto il contratto individuale di lavoro o non si sono
presentati per l'immissione in servizio senza giustificato motivo,
ovvero non siano in possesso dei requisiti richiesti, si provvede,
fino alla scadenza della graduatoria, con ulteriori avviamenti
effettuati secondo l'ordine di graduatoria vigente al momento della
richiesta di avviamento.
2. La graduatoria perde efficacia termina con la copertura dei
posti a disposizione.

                               Art. 10 

Assunzione

1. I lavoratori utilmente selezionati sono assunti, secondo la
disciplina prevista dal vigente Contratto collettivo nazionale di
lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali, nel
profilo di operatore giudiziario, area funzionale seconda, fascia
economica F1 del Ministero della giustizia - Dipartimento
dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi.
2. Il personale assunto e' tenuto a permanere nella sede di
destinazione per un periodo non inferiore ad anni cinque, ai sensi
del comma 5-bis dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.
3. Il rapporto di lavoro decorre ad ogni effetto con
l'accettazione da parte degli interessati del contratto individuale
di lavoro che si perfeziona con la presentazione nella sede di
assegnazione nella data indicata dalla Direzione generale e con il
verbale di immissione in servizio.
4. La mancata presentazione in servizio, senza giustificato
motivo, nel termine indicato, comporta la decadenza dal diritto
all'assunzione e il non perfezionarsi del contratto individuale di
lavoro.
5. La nomina in prova e l'immissione in servizio dei lavoratori
avviati all'impiego sono disposte con riserva di accertamento dei
requisiti per l'ammissione.

                               Art. 11 

Accesso agli atti

1. E' consentito il diritto di accesso agli atti della procedura
di avviamento e selezione, ai sensi della normativa vigente in
materia, fermo restando che l'esercizio del diritto di accesso puo'
essere differito fino alla conclusione della procedura, per esigenze
organizzative, di ordine e speditezza della procedura stessa.

                               Art. 12 

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai lavoratori avviati alla
selezione saranno raccolti presso il Ministero della giustizia,
ufficio III - concorsi e inquadramenti della Direzione generale del
personale e della formazione, per le finalita' di gestione della
procedura di avviamento ed assunzione e potranno essere trattati
all'interno di una banca dati automatizzata anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita'
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. I lavoratori avviati
alla selezione, presentandosi alla prova pratica di cui all'art. 6,
esprimono il proprio consenso al trattamento dei dati medesimi,
esclusivamente per le finalita' sottese all'espletamento della
presente procedura assunzionale e nei limiti previsti dalla normativa
di settore, pena l'esclusione dalla procedura di assunzione.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
procedura prevista dal presente avviso.
4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
5. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione
giudiziaria del personale e dei concorsi - Direzione generale del
personale e della formazione, ufficio III - concorsi e inquadramenti
- via Arenula n. 70 - Roma.
6. Il responsabile del trattamento e' il direttore dell'ufficio
III - concorsi e inquadramenti.

                               Art. 13 

Norme di salvaguardia

1. Per quanto non espressamente menzionato nel presente avviso
sono applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nel decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nel decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nonche' quelle contenute nei vigenti contratti
collettivi.
2. Il presente decreto e' trasmesso all'Ufficio centrale del
bilancio presso il Ministero della giustizia per conoscenza e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche' sul sito web del
Ministero della giustizia.
Roma, 4 ottobre 2019

Il direttore generale: Leopizzi

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