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UNIVERSITA' DI SIENA

Concorso per due posti di collaboratore di elaborazione dati -
settima qualifica funzionale, area funzionale delle strutture di
elaborazione dati.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.43 del 2/6/2000
Ente:UNIVERSITA' DI SIENA
Località:Siena  (SI)
Codice atto:000E5016
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:2
Scadenza:2/7/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                     IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
24 settembre 1981 e successive integrazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994 n. 147, recante norme sull'accesso dei cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, modificato con decreto del Presidente della Repubblica
30 ottobre 1996, n. 693;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto
Universita' - stipulato in data 21 maggio 1996;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il decreto rettorale n. 280 del 21 aprile 1998, pubblicato
nel Bollettino ufficiale dell'Universita' degli studi di Siena il
22 aprile 1998, con il quale e' stato emanato il regolamento
disciplinante i procedimenti di selezione ed assunzione del personale
tecnico amministrativo dell'Universita' degli studi di Siena;
Vista la Disp./D.A. n. 55 del 16 marzo 2000, con la quale, ai
sensi dell'art. 5, comma 12, della legge n. 537/1993, sono state
apportate modifiche all'organico di Ateneo ed istituiti due posti di
collaboratore di elaborazione dati assegnati rispettivamente
all'Ufficio personale e all'Area dei servizi economici e della
Gestione delle risorse per le esigenze dell'Ufficio ragioneria;
 
Dispone:
 

Art. 1.
 

Oggetto del bando
 
E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l'assunzione a tempo indeterminato di due collaboratori di
elaborazione dati, settima qualifica, settima livello rerributivo,
area funzionale delle strutture di elaborazione dati, rispettivamente
presso l'Ufficio personale e presso l'Area dei servizi economici e
gestione delle risorse per le esigenze dell'Ufficio ragioneria
dell'Universita' degli studi di Siena, i quali dovranno conoscere
tecniche di analisi del software, operare nell'ambito di sistemi
operativi Windows e Unix, sviluppare applicativi Visual Basic. Html e
Oracle.

                               Art. 2.
 

Requisiti per l'ammissione
 
Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
1. essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
diploma di laurea in ingegneria informatica;
e/o diploma universitario in ingegneria informatica;
diploma di laurea in scienze statistiche ed economiche;
diploma di laurea in scienze statistiche ed attuariali;
diploma di laurea in scienze statistiche e demografiche;
diploma universitario rilasciato dalla scuola speciale per
programmatori e analisti;
diploma universitario rilasciato dalla scuola speciale in
informatica;
2. essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione
europea (ai fini del presente concorso sono equiparati ai cittadini
dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
3. non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;
4. essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di
leva; requisito richiesto soltanto ai cittadini italiani;
5. idoneita' fisica all'impiego al quale si riferisce il
concorso, da accertarsi a cura dell'amministrazione al momento
dell'eventuale assunzione.
Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi
dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
Per difetto dei requisiti prescritti puo' essere disposta, in
qualsiasi momento e con provvedimento motivato, l'escusione dal
concorso.

                               Art. 3.
 

Domande e termini di presentazione
 
La domanda di ammissione ai concorso, redatta in carta semplice,
deve essere indirizzata al rettore dell'Universita' degli Studi di
Siena, via Banchi di Sotto n. 55 - 53100 Siena, e puo' essere
presentata direttamente, spedita per posta a mezzo raccomandata con
avviso ricevimento, o inviata per via telematica (fax o posta
elettronica), entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per le domande
presentate direttamente fa fede la ricevuta rilasciata dall'Ufficio
personale dell'Universita', per quelle inviate per posta, il timbro a
data dell'Ufficio postale accettante, e per quelle inviate tramite
fax (0577-232410) e tramite posta elettronica (concorsiunisi.it) la
data del terminale di questa Universita' che le riceve. Nel caso di
invio tramite posta o via telematica l'amministrazione declina ogni
responsabilita' per la mancata ricezione delle domande derivante da
responsabilita' di terzi o da cause tecniche che rendessero
impossibile la trasmissione. Al fine di accertarsi della effettiva
ricezione e della correttezza delle propria domanda, gli interessati
possono rivolgersi direttamente all'Ufficio personale di questo
Ateneo (tel. 0577-232227-232228). Si evidenzia che alle domande
inviate per via telematica deve essere allegata, ai sensi dell'art. 3
della legge 15 maggio 1997 n. 127, copia di un documento di identita'
del sottoscrittore.
Nella domanda di ammissione, redatta secondo il fac-simile
allegato, i concorrenti, pena l'esclusione dal concorso, dovranno
dichiarare:
a) il cognome, il nome e il codice fiscale;
b) la data e il luogo di nascita;
c) la cittadinanza posseduta;
d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della mancata iscrizione, per i cittadini italiani, o la
dichiarazione del godimento dei diritti civili e politici nello Stato
di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato
godimento, per i cittadini stranieri;
e) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne
riportate;
f) il possesso e la specificazione del titolo di studio
posseduto, con l'indicazione della votazione conseguita, di cui al
precedente art. 2;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
h) idoneita' fisica all'impiego al quale si riferisce il
concorso;
i) l'indirizzo presso il quale devono essere inviate le
comunicazioni relative al concorso, e l'impegno di far conoscere le
eventuali successive variazioni;
j) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un
impiego statale per aver conseguito lo stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile;
k) i titoli valutabili;
l) l'eventuale possesso di titoli di preferenza, indicati nel
successivo art. 6 del presente bando, che verranno presi in
considerazione nel caso di parita' di merito con altri candidati;
m) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana, per i
cittadini stranieri.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I candidati in situazioni di handicap, ai sensi della legge del
5 febbraio 1992, n. 104, e i soggetti destinatari della legge
n. 68/1999, dovranno fare esplicita richiesta in relazione alle
proprie esigenze, riguardo l'ausilio necessario, nonche' l'eventuale
necessita' di tempi aggiuntivi per poter sostenere la prova
attitudinale specificata all'art. 6 del presente bando.
Le pubblicazioni devono essere presentate nella lingua di origine
e, se diversa da quelle di seguito indicate, tradotte in una delle
seguenti lingue: italiana, inglese, francese, tedesca, spagnola. I
testi tradotti devono essere presentati in copia dattiloscritta,
dichiarata conforme all'originale secondo quanto previsto dalle norme
vigenti in materia.
Ai documenti e titoli redatti in lingua straniera (diversa dalla
francese, inglese, tedesca, spagnola) deve essere allegata una
traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo
straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Alla domanda dovranno essere allegati documenti, titoli e
pubblicazioni che si ritengono utili ai fini del concorso; per i
lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo di
pubblicazione; per i lavori stampati in Italia devono essere
adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo
luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 360.
Per i documenti, i titoli e le pubblicazioni sopraindicati, non
presentati in originale o in copia autenticata, il candidato deve
presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi della legge
4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti che e' a conoscenza del fatto
che gli stessi sono conformi agli originali. Tale dichiarazione deve
essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente
addetto; se inviata per posta o per via telematica deve essere
allegata, ai sensi dell'art. 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, copia di un documento di identita' del sottoscrittore
(allegato A).
Le eventuali pubblicazioni eseguite in collaborazione possono
essere valutate solo se sia possibile stabilire l'effettivo
contributo del candidato; nel caso in cui cio' non sia possibile
viene attribuito un punteggio al titolo, che viene suddiviso per il
numero degli autori.
Ai documenti e titoli redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

                               Art. 4.
 

Valutazione dei titoli e prove di esame
 
Il concorso e' per titoli ed esami.
Le categorie dei titoli valutabili sono le seguenti:
titoli di studio - tenendo conto della votazione o del giudizio
finale riportato;
attivita' lavorative precedentemente svolte nel settore
specifico;
pubblicazioni;
diplomi o attestati di specializzazione e qualificazione
professionale o altra idonea documentazione da cui sia possibile
dedurre attitudini professionali in relazione alle mansioni da
svolgere.
Ai titoli non puo' essere attribuito un punteggio totale
superiore a 1/3 del punteggio complessivo a disposizione della
commissione.
La valutazione dei titoli verra' effettuata solo per i candidati
che si sono presentati a entrambe le prove scritte, dopo le prove
stesse e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
Le prove di esame consistono in due prove scritte, di cui una di
contenuto teorico pratico, ed una prova orale, e verteranno sul
seguente programma:
Prima prova scritta:
Analisi del software: caratteristiche generali del processo di
sviluppo. Caratteristiche peculiari delle banche dati.
Seconda prova scritta di contenuto teorico pratico:
Studio di un sistema informativo e rappresentazione di una banca
dati.
Prova orale:
Vertera' sugli argomenti delle prove scritte e sulla discussione
degli elaborati.
Alla prova orale saranno ammessi candidati che abbiano riportato
in ciascuna prova scritta almeno il punteggio di 21/30.
La prova orale non si intende superata se i candidati non
otterranno la votazione di almeno 21/30.
Il diario delle prove scritte, con l'indicazione del giorno, del
mese, dell'ora e del luogo dove verranno espletate, verra' comunicato
ai singoli candidati, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
o telegramma, almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle
prove stesse.
La convocazione per la prova orale, con l'indicazione delle
votazioni riportate nelle due prove scritte e del punteggio
attribuito ai titoli, avverra', con gli stessi mezzi, almeno venti
giorni prima del suo svolgimento. E' possibile derogare da tale
termine di preavviso qualora tutti i candidati presentatisi alle
precedenti due prove esprimano il loro esplicito assenso scritto a
nnunciarvi.
La prova orale e' pubblica.
Per sostenere le prove suddette i candidati dovranno presentarsi
muniti di idoneo documento di riconoscimento.

                               Art. 5.
 

Commissione giudicatrice
 
La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 11,
comma 2, punto a), del regolamento disciplinante i procedimenti di
selezione ed assunzione del personale tecnico ed amministrativo
dell'Universita' degli studi di Siena, e' nominata con decreto del
rettore.
Alla prima riunione la commissione, dopo aver preso visione
dell'elenco dei partecipanti, sottoscrive la dichiarazione che non
sussistono situazioni di incompatibilita' tra di loro e con i
concorrenti, nomina tra i suoi componenti il presidente e stabilisce
i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali da
formalizzare nei relativi verbali, al fine di motivare i punteggi
attribuiti alle singole prove.
Prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione,
considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il termine del
procedimento concorsuale e lo rende pubblico.
La commissione giudicatrice, preliminarmente all'esame dei
titoli, individuera' i criteri di massima per l'attribuzione dei
punteggi, stabilendo in particolare il punteggio massimo attribuibile
a ciascuna categoria dei medesimi. Nella determinazione di tali
criteri di massima non deve essere data prevalenza ad una sola
categoria di titoli.
Immediatamente prima dell'inizio della prova orale, determina i
quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di
esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa
estrazione a sorte.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la
commissione giudicatrice formera' l'elenco dei candidati esaminati
con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.
L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione sara' affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di
esame.
La partecipazione ai lavori della commissione costituisce un
obbligo inderogabile per i componenti, fatti salvi giustificati e
documentati motivi.
Le procedure concorsuali devono concludersi entro sei mesi
dall'inizio dei lavori della commissione.

                               Art. 6.
 

Preferenze a parita' di merito
 
A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale merito di guerra, nonche', i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato; i genitori vedovi non risposati, i
coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti in guerra; i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti
per fatto di guerra; i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti
per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti; coloro che abbiano prestato senza demerito servizio a
qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha
indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
dal maggior punteggio corrispondente alla somma delle votazioni
riportate nelle prove scritte/pratiche;
dal voto piu' alto a livello di titolo di studio richiesto ai
fini dell'ammissione al concorso;
dal possesso del titolo di studio di grado superiore a quello
richiesto ai fini dell'ammissione al concorso, anche con riferimento
al voto riportato.

                               Art. 7.
 

Graduatoria del concorso
 
Espletate le prove del concorso, la commissione forma la
graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente del
punteggio finale costituito dalla somma dei voti conseguiti nelle
prove scritte, dalla votazione conseguita nella prova orale e dal
punteggio derivante dalla valutazione dei titoli.
A parita' di punteggio, come sopra determinato, si terra' conto,
per la preferenza, dei titoli di cui all'art. 6 del presente bando.
La graduatoria di merito e' approvata con provvedimento del
Direttore amministrativo, e' immediatamente efficace ed e' pubblicata
nel Bollettino ufficiale dell'Universita' degli studi di Siena.
Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali
impugnative.
La graduatoria rimane efficace per un termine di diciotto mesi
dalla data della citata pubblicazione.

                               Art. 8.
 

Assunzione
 
Il candidato risultato vincitore sara' invitato, a mezzo di
telegramma, a stipulare un contratto individuale di lavoro
conformemente a quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di
lavoro del Comparto universita', e sara' assunto in via provvisoria
con riserva di accertamento del possesso dei requisiti previsti.
Entro trenta giorni dalla stipula del contratto, il vincitore,
dovra' produrre la documentazione richiesta dall'amministrazione in
base alla normativa vigente in materia.
Al fine dell'accertamento dell'idoneita' fisica all'impiego, il
candidato vincitore, e comunque coloro chiamati in servizio, saranno
sottoposti a visita medica da parte del medico competente
dell'ateneo, a seguito della quale sara' rilasciato relativo
certificato da cui risulti tale idoneita'. Ai soggetti in situazione
di handicap, ai sensi della legge n. 104/1992, saranno applicate le
disposizioni di cui all'art. 22 della legge stessa.
Il vincitore che senza giustificato motivo non assuma servizio
entro il termine stabilito decade dal diritto di stipula del
contratto individuale di lavoro. Qualora il vincitore venga
autorizzato ad assumere servizio, per giustificati motivi, con
ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono
dal giorno di presa servizio.
Il periodo di prova, il trattamento economico, la eventuale
rescissione del contratto, l'orario di lavoro, le ferie e quant'altro
riguarda il rapporto di lavoro sono regolati dal Contratto collettivo
nazionale di lavoro - Comparto universita', oltre che dalle
disposizioni di legge vigenti in materia.

                               Art. 9.
 

Trattamento dati personali
 
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l'Universita' degli studi di Siena - Ufficio personale - per
le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata anche successivamente alla eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione pena l'esclusione dal
concorso.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti
dell'Universita' degli studi di Siena, via Banchi di Sotto n. 55 -
Siena, titolare del trattamento.

                              Art. 10.
 

Rinvio circa le modalita' di espletamento del concorso
 
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono sempreche'
applicabili, le disposizioni previste dal regolamento disciplinante i
procedimenti di selezione ed assunzione del personale tecnico
amministrativo dell'Universita' degli studi di Siena emanato con
decreto rettorale n. 280 del 21 aprile 1998 e pubblicato nel
Bollettino ufficiale dell'Universita' degli studi di Siena il
22 aprile 1998.
I candidati hanno facolta' di esercitare il diritto di accesso
agli atti del procedimento concorsuale ai sensi degli articoli 1 e 2
del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1992, n. 352,
con le modalita' ivi previste.
Siena, 3 maggio 2000
Il direttore amministrativo
 
Vedere fac-simile di domanda alle pagg. 76 - 77

 

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