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ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Prova di idoneita', per l'anno 2010, per l'iscrizione nel Ruolo dei
periti assicurativi

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.103 del 28/12/2010
Ente:ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
Località:Nazionale
Codice atto:0E011057
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:27/1/2011

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle
assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e
successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle
assicurazioni private e, in particolare, l'art. 157 che istituisce il
Ruolo dei periti assicurativi e l'art. 158 che attribuisce
all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e
d'interesse collettivo - ISVAP - il potere di determinare le
modalita' di svolgimento della prova d'idoneita' per l'iscrizione nel
Ruolo dei periti assicurativi, nonche' di provvedere alla relativa
organizzazione e gestione;
Visto il regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2010, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina
dell'attivita' peritale ed, in particolare, gli articoli 8, 9 e 10;
Ravvisata la necessita' di indire una prova di idoneita' per
l'anno 2010;

Dispone:


Art. 1


Prova di idoneita' e requisiti per l'ammissione


1. E' indetta per l'anno 2010 una prova di idoneita' per
l'iscrizione nel Ruolo dei periti assicurativi di cui all'art. 157
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
2. Per l'ammissione alla prova e' richiesto, alla data di
scadenza per la presentazione della domanda di ammissione:
il possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di
istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di
durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale
previsto per legge, o di un titolo estero equipollente;
l'aver svolto il tirocinio biennale, di cui all'art. 158, comma
1, lettera f), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
cosi' come disciplinato dagli articoli 6 e 7 del Regolamento ISVAP n.
11 del 3 gennaio 2008.

                               Art. 2 


Presentazione della domanda di ammissione e procedura di ammissione
alla prova


1. A pena d'esclusione, il candidato dovra' produrre domanda di
ammissione alla prova di idoneita' in via telematica, entro la data
di scadenza indicata nel comma successivo, utilizzando l'applicazione
informatica accessibile all'indirizzo www.isvap.it. Non sono ammesse
altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione
alla prova di idoneita'. La data di presentazione on-line della
domanda di partecipazione alla prova e' certificata dal sistema
informatico che, allo scadere del termine utile per la sua
presentazione, non permettera' l'accesso e l'invio del modulo
elettronico.
2. La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda
dovra' essere completata entro la mezzanotte del trentesimo giorno,
compresi i giorni festivi, decorrente dal giorno successivo a quello
di pubblicazione dell'estratto del presente provvedimento nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami».
3. Nella domanda di ammissione alla prova di idoneita' i
candidati dichiarano ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e con le
responsabilita' di cui all'art. 76 dello stesso decreto:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) comune di residenza e relativo indirizzo;
e) domicilio (se diverso dalla residenza) e numero telefonico
per eventuali comunicazioni; o estremi di un documento di identita'
in corso di validita';
g) titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data del
conseguimento e dell'Istituto presso il quale e' stato conseguito,
completa di sede e relativo indirizzo;
h) il periodo di tirocinio svolto ed il/i perito/i presso il
quale lo stesso e' stato effettuato, cosi' come risultanti dalla
dichiarazione di compiuto tirocinio rilasciata dal perito ai sensi
dell'art. 7, comma 3, Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008,
secondo il modello di cui all'allegato 1 del medesimo regolamento;
i) il codice identificativo e la data di emissione di una marca
da bollo di € 14,62, che dovra' successivamente essere consegnata, al
momento dell'identificazione prima della prova, ed apposta nella
domanda di ammissione di cui al comma 5.
4. In fase di inoltro della domanda, l'applicazione informatica
attribuira' alla stessa il numero identificativo univoco dell'istante
composto dal codice della prova e dal numero di protocollo. Tale
numero dovra' essere citato per qualsiasi successiva comunicazione.
Al termine della procedura di presentazione della domanda di
ammissione, l'applicazione informatica consentira' la stampa del
modulo di domanda riportante gli estremi identificativi
sopraindicati. Lo stesso modulo sara' inviato via posta elettronica
al candidato all'indirizzo utilizzato in fase di registrazione al
portale, a conferma dell'intervenuta iscrizione.
5. Il modulo della domanda, cosi' come compilato dal candidato,
sara' stampato dall'ISVAP e sottoposto al candidato, per la
sottoscrizione al momento dell'identificazione il giorno dello
svolgimento della prova di cui all'art. 5.
6. Il giorno dello svolgimento dell'esame di cui all'art. 5, al
momento dell'identificazione, il candidato sottoscrive la
dichiarazione sostitutiva relativa alla domanda di partecipazione
previa:
a) esibizione di un documento di riconoscimento in corso di
validita';
b) consegna della marca da bollo di € 14,62 di cui al comma 3,
lettera i);
c) consegna della copia autenticata della dichiarazione di
compiuto tirocinio di cui al comma 3, lettera h), con allegata la
copia fotostatica di un documento d'identita' del perito che l'ha
rilasciata.
7. L'ammissione alla prova avviene con la piu' ampia riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati
dal candidato e richiesti dal bando.
8. Per il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati disabili devono indicare -
mediante compilazione della sezione «disabilita'» dell'applicazione -
la necessita' di tempi aggiuntivi e/o di ausili per lo svolgimento
delle prove in relazione alla specifica condizione di disabilita'. A
tal fine i candidati devono attestare di essere stati riconosciuti
disabili mediante dichiarazione da rendere secondo lo schema della
sezione «disabilita'». I candidati disabili possono, per ogni
evenienza, prendere contatto con il Servizio di Vigilanza
Intermediari e Periti dell'ISVAP. Qualora l'ISVAP riscontri la non
veridicita' di quanto dichiarato dal candidato, procedera'
all'annullamento delle prove dallo stesso sostenute.
9. Ogni variazione dell'indirizzo dovra' essere tempestivamente
comunicata all'ISVAP, mediante posta elettronica all'indirizzo
«esame.periti@isvap.it».
10. L'ISVAP non assume alcuna responsabilita' nel caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara
trascrizione dei dati anagrafici o del recapito da parte del
candidato o da mancata o tardiva comunicazione della variazione di
indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali
non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

                               Art. 3 


Cause di esclusione


1. Sono esclusi dalla partecipazione alla prova di idoneita' i
candidati che:
a) alla data di presentazione della domanda di ammissione, non
siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2;
b) il giorno dello svolgimento della prova di cui all'art. 6,
non esibiscano un documento di riconoscimento in corso di validita',
rifiutino di sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva relativa alla
domanda di partecipazione, ovvero, non provvedano alla consegna della
copia autenticata della dichiarazione di compiuto tirocinio di cui
all'art. 2, comma 3, lettera h), con allegata la copia fotostatica di
un documento d'identita' del perito che l'ha rilasciata, in
conformita' al modello di cui all'allegato 1 al Regolamento ISVAP n.
11 del 3 gennaio 2008.

                               Art. 4 


Data e luogo della prova d'esame


1. La data, il luogo e l'orario della prova d'esame saranno
comunicati, successivamente alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande di ammissione e comunque entro novanta
giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami» e nel sito dell'ISVAP all'indirizzo www.isvap.it.
Tale
comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti di
legge.

                               Art. 5 


Svolgimento della prova d'esame


1. I candidati, i quali non siano stati esclusi dalla prova di
idoneita' ai sensi dell'art. 3, sono ammessi a sostenere la prova
d'esame e sono tenuti a presentarsi nel giorno e nel luogo stabiliti
ai sensi dell'art. 4, muniti di quanto previsto dall'art. 2, comma 6.
2. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento della prova
e' comunicato dalla Commissione prima del suo inizio.
3. Per lo svolgimento della prova non e' ammessa la consultazione
di vocabolari e dizionari, di testi, ne' l'utilizzo di telefoni
cellulari e supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie.
L'inosservanza di tali disposizioni, nonche' di ogni altra
disposizione stabilita dalla Commissione esaminatrice per lo
svolgimento della prova, comporta l'immediata esclusione dalla prova.

                               Art. 6 


Modalita' della prova d'esame


1. La prova consiste in un esame scritto articolato su due
elaborati:
a) quesiti a risposta multipla sulle materie indicate al comma
2;
b) redazione di una perizia, corredata dall'illustrazione delle
valutazioni e dei principi seguiti nella redazione della stessa.
2. Le materie oggetto dell'elaborato di cui alla lettera a) del
comma 1 sono le seguenti:
a) normativa in materia r.c. auto; elementi di diritto e
tecnica delle assicurazioni; elementi di diritto della circolazione
stradale e della navigazione;
b) elementi di fisica; elementi di topografia; elementi di
fotografia; estimo; meccanica; veicoli a motore e natanti.
3. Saranno considerati idonei i candidati che riporteranno in
ciascuno dei due elaborati un punteggio non inferiore a settanta
centesimi (70/100); il mancato conseguimento del punteggio minimo nel
primo elaborato non dara' corso alla valutazione del secondo
elaborato.

                               Art. 7 


Esito della prova d'esame


1. L'esito della prova di cui all'art. 6 e l'eventuale idoneita'
dovranno essere verificati da parte di ciascun candidato sul sito
internet dell'ISVAP, previo inserimento delle proprie credenziali di
accesso assegnate durante la fase di registrazione di cui all'art. 2,
comma 4. L'ISVAP rende nota, mediante specifico comunicato sul
proprio sito internet, nonche' mediante estratto pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami», la data a far tempo dalla quale ciascun
candidato potra' consultare l'esito della prova. Tali modalita' di
comunicazione assumono il valore di notifica, a far data da ciascuna
pubblicazione, a tutti gli effetti di legge.

                               Art. 8 


Commissione esaminatrice


1. La Commissione esaminatrice della prova d'idoneita' e'
nominata dall'ISVAP con proprio provvedimento ed e' composta da:
a) un dirigente dell'ISVAP con funzioni di presidente;
b) due funzionari dell'ISVAP;
c) due componenti scelti tra docenti universitari o di ruolo
degli istituti secondari superiori, che insegnino o abbiano insegnato
una delle materie che formano oggetto della prova ai sensi dell'art.
9, comma 4, regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, ovvero tra
esperti del settore.
Nel provvedimento viene altresi' nominato un membro supplente per
ciascuna delle categorie di membri.
2. Le funzioni di segreteria sono svolte da uno o piu' dipendenti
dell'ISVAP.
3. La Commissione esaminatrice potra' avvalersi di esperti
esterni, nominati con provvedimento dall'ISVAP, aventi compiti di
natura preparatoria o meramente ausiliaria e consultiva.

                               Art. 9 


Informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati


1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, si informano i candidati che i dati personali
sono raccolti e conservati presso l'ISVAP e sono trattati anche in
forma automatizzata ai soli fini dell'espletamento della prova di
idoneita' e per l'assolvimento delle finalita' ad essa connesse.
2. Titolare del trattamento e' l'ISVAP, Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, via del
Quirinale n. 21, Roma.
Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, nel Bollettino e nel sito dell'ISVAP
all'indirizzo www.isvap.it.

Il Presidente: Giannini

 

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