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UNIVERSITA' DI SIENA

Concorsi pubblici per l'ammissione ai dottorati di ricerca per l'anno
accademico 2000/2001

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.58 del 25/7/2000
Ente:UNIVERSITA' DI SIENA
Località:Siena  (SI)
Codice atto:000E6733
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:15/9/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l'art. 4;
Visto il regolamento in materia di dottorati di ricerca
dell'Universita' di Siena emanato con decreto rettorale n.
951/1998-1999 del 5 maggio 1999;
Visto il decreto rettorale n. 1387/1998-1999 del 5 agosto 1999 di
istituzione dei dottorati di ricerca presso l'Universita' di Siena
per l'anno accademico 1999/2000;
Visto il decreto rettorale n. 869/1999-2000 del 15 aprile 2000
con il quale sono state apportate alcune modifiche al regolamento
emanato con decreto rettorale n. 951/1998-1999 del 5 maggio 1999;
Viste le proposte di rinnovo e di nuova istituzione dei corsi di
dottorato di ricerca, avanzate dalle strutture scientifiche, per
l'anno accademico 2000/2001;
Visto il parere espresso in data 24 marzo 2000 dal comitato
scientifico di cui all'art. 5 del regolamento di Ateneo per il
dottorato di ricerca;
Vista la delibera del senato accademico dell'8 maggio 2000
relativa all'approvazione delle proposte dei dottorati di ricerca per
l'anno accademico 2000/2001;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Oggetto del bando
 
Sono indetti concorsi pubblici per l'ammissione ai sottoelencati
dottorati di ricerca istituiti presso l'Universita' degli studi di
Siena, per l'anno accademico 2000/2001. Per ogni dottorato di ricerca
vengono indicati i connotati essenziali.
 
DOTTORATI DI RICERCA 2000/2001
----> Vedere concorsi <----
 

Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato, a
seguito di finanziamenti di soggetti estranei all'amministrazione
universitaria, purche' rese note dai finanziatori entro il termine di
scadenza del bando. L'eventuale aumento del numero delle borse di
studio sara' reso noto anche utilizzando i consueti supporti
informatici. L'aumento delle borse' di studio puo' determinare
l'incremento dei posti globalmente messi a concorso.

                               Art. 2.
 
Requisiti e domanda di ammissione
 
Possono accedere al dottorato di ricerca, senza limitazioni di
eta' e cittadinanza, coloro che sono in possesso di diploma di laurea
(vedi requisiti di partecipazione indicati nella tabella di ogni
singolo dottorato) o di analogo titolo accademico conseguito
all'estero, preventivamente riconosciuto dalle autorita' accademiche,
anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e
mobilita'; qualora il titolo non sia gia' stato riconosciuto, sara'
il collegio dei docenti del dottorato di ricerca a deliberare
sull'equipollenza del titolo accademico conseguito all'estero, ai
soli fini dell'ammissione ai corsi.
Possono partecipare agli esami di ammissione anche coloro i quali
conseguiranno il diploma di laurea prima dell'inizio dei corsi. La
domanda di ammissione, indirizzata al rettore dell'Universita' degli
studi di Siena, redatta secondo lo schema allegato al presente bando,
dovra' pervenire alla segreteria dottorati di ricerca, via S.
Bandini, 25, Siena entro e non oltre il 15 settembre 2000 utilizzando
solamente una delle seguenti modalita':
consegna alla segreteria dottorati di ricerca;
spedizione tramite servizio postale;
invio tramite mezzi telematici (Fax 0577/232307; e-mail
uff-dottunisi.it), esclusivamente per quei dottorati che non
prevedono documentazione da allegare alla domanda.
Nel caso di invio tramite posta, l'amministrazione declina ogni
responsabilita' per la mancata ricezione delle domande derivante da
responsabilita' di terzi o da cause tecniche. Non si terra' conto
delle domande pervenute dopo la data di scadenza, anche se spedite
prima. Nella domanda l'aspirante dovra' dichiarare con precisione
sotto la propria responsabilita':
le proprie generalita', la data ed il luogo di nascita, la
residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso;
la propria cittadinanza;
l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare;
la laurea posseduta o che si conseguira', con la data e
l'universita' presso cui e' stata o si presume verra' conseguita,
ovvero il titolo accademico conseguito presso una universita'
straniera;
di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato
secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti;
le lingue straniere conosciute;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
Dovra' altresi' esprimere il proprio eventuale interesse ad
essere ospitato presso il Graduate College S. Chiara dell'Universita'
di Siena, alle condizioni che gli verranno tempestivamente rese note
dall'amministrazione e che si riserva di accettare o meno.
Alla domanda dovranno essere allegati, qualora richiesti, i
documenti indicati nella specifica tabella del bando di concorso
relativa a ciascun dottorato. I candidati sono invitati a richiedere,
entro tre mesi dal termine di espletamento del concorso, la
restituzione, con spese a loro carico, della documentazione
presentata. Trascorso tale termine questo ateneo non sara' piu'
responsabile della conservazione e restituzione della predetta
documentazione. I candidati in possesso di titolo accademico
straniero non ancora dichiarato equipollente alla laurea, dovranno
allegare alla domanda i documenti utili a consentire al collegio dei
docenti la dichiarazione di equipollenza (certificato di laurea con
esami e votazioni e dichiarazione di valore); tali documenti dovranno
essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze
italiane all'estero, secondo la normativa vigente in materia di
ammissione degli studenti stranieri ai corsi di laurea delle
universita' italiane.
In aggiunta alla spedizione della domanda, i candidati sono
invitati ad effettuare la procedura di iscrizione on-line disponibile
all'indirizzo internet http://www.unis.it/did/dr.html alla voce
"Elenco dottorati di ricerca anno accademico 2000/2001".

                               Art. 3.
 
Prove di ammissione
 
Le prove, intese ad accertare l'attitudine del candidato alla
ricerca scientifica, si svolgeranno secondo le modalita' indicate
nella tabella specifica di ciascun dottorato. L'amministrazione
universitaria non assume alcuna responsabilita' per il caso di
dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni
della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne' per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa. Per sostenere le prove i candidati
dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento. La
commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al corso di
dottorato di ricerca sara' nominata dal rettore, sentito il collegio
dei docenti. Essa sara' composta da tre docenti di ruolo, cui possono
essere aggiunti non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti
nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di
ricerca; la nomina di tali esperti e' obbligatoria nel caso di
convenzioni od intese con piccole e medie imprese.

                               Art. 4.
 
Ammissione ed iscrizione ai corsi
 
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per il dottorato di ricerca. In corrispondenza di eventuali
rinunce degli aventi diritto, subentreranno altrettanti candidati
secondo l'ordine della graduatoria. In caso di utile collocamento in
piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo
corso di dottorato. Gli assegnisti di ricerca possono essere ammessi
ai corsi di dottorato anche in sovrannumero, a condizione che il
dottorato cui partecipano riguardi la stessa area
scientifico-disciplinare della ricerca per la quale sono destinatari
di assegni. Possono essere altresi' ammessi in sovrannumero, su
richiesta del collegio dei docenti, purche' risultanti comunque nella
graduatoria di merito, i titolari di borse assegnate da Ministeri,
enti pubblici di ricerca o altri soggetti espressamente ritenuti
"qualificati" dal senato accademico. I concorrenti risultati
vincitori dovranno presentare o far pervenire alla segreteria
Dottorati di ricerca dell'Universita' degli studi di Siena, via S.
Bandini, 25, Siena, entro il termine perentorio di giorni quindici
che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto
il relativo invito, la sottoelencata documentazione in carta libera:
autocertificazione di cittadinanza; autocertificazione relativa al
diploma di scuola secondaria superiore posseduto ovvero, per i
cittadini non italiani, diploma (documento originale) che ha
consentito la loro ammissione all'Universita'; autocertificazione
relativa alla laurea posseduta; dichiarazione di eventuale iscrizione
ad una scuola di specializzazione ovvero di perfezionamento e,
nell'affermativa, l'impegno scritto a sospenderne la frequenza;
fotocopia del documento di identita' debitamente firmata. Gli atti ed
i documenti redatti in lingua straniera devono essere tradotti e
legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane all'estero e devono essere conformi alle disposizioni
vigenti nello Stato stesso.

                               Art. 5.
 
Borse di studio e contributi
 
L'importo annuale della borsa di studio e' di L. 20.450.000,
assoggettabile al contributo previdenziale INPS a gestione separata.
Le borse di studio verranno assegnate previa valutazione comparativa
del merito. In caso di parita' di merito, prevale la valutazione
della situazione economica determinata ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 (Gazzetta
Ufficiale n. 132 del 3 giugno 1997). La durata dell'erogazione della
borsa di studio e' pari all'intera durata del corso. La cadenza di
pagamento della borsa di studio e' non superiore al bimestre. Qualora
il dottorando rinunci, nel corso dell'anno, a proseguire il dottorato
di ricerca, l'amministrazione non chiedera' la restituzione delle
rate relative ai mesi nei quali il dottorando ha effettivamente
frequentato i corsi e svolto le attivita' stabilite dal collegio dei
docenti. L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura non inferiore del 50 per
cento. L'ammontare annuo dei contributi per l'accesso ai corsi e per
la relativa frequenza e' di L. 3.000.000 (graduato secondo fasce di
condizione economica definite in analogia con tasse e contributi
studenteschi). Le borse di studio non sono cumulabili con altre
borse, erogate allo stesso titolo, di pari o superiore importo. I
dottorandi titolari di borse di studio conferite dall'Universita', su
fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3
della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono esonerati preventivamente dai
contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi. Gli oneri per il
finanziamento delle borse di studio, comprensive dei contributi per
l'accesso e la frequenza ai corsi, non coperti dai fondi ripartiti
dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3, della legge
3 luglio 1998, n. 210, possono essere coperti dall'universita' anche
mediante convenzioni con soggetti estranei all'amministrazione
universitaria, da stipulare in data antecedente all'emanazione del
bando.

                               Art. 6.
 
Frequenza ed obblighi dei dottorandi
 
Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita'
che saranno fissate dal collegio dei docenti. Durante il primo anno,
i dottorandi hanno l'obbligo di risiedere in sede. Per conseguire il
titolo, i dottorandi, durante gli anni successivi al primo, debbono
risiedere in sede per un ulteriore periodo di sei mesi, salvo
eccezionali esigenze di ricerca, motivate e formalmente autorizzate
dal collegio dei docenti. Al termine del primo anno, ai dottorandi
puo' essere attribuito, ove istituito dal collegio dei docenti, il
titolo di "Master scientifico culturale" (MSC). Il conseguimento del
titolo di Master non implica necessariamente l'ammissione agli anni
successivi del dottorato. Il collegio dei docenti stabilisce il
punteggio minimo per conseguire il Master ed il punteggio minimo per
l'ammissione all'anno successivo. E' prevista l'esclusione dal
dottorato di ricerca, con decisione motivata del collegio dei
docenti, in caso di: a) giudizio negativo del collegio dei docenti
alla fine dell'anno di frequenza; b) prestazioni di lavoro a tempo
indeterminato, nonche' assunzione di incarichi di lavoro a tempo
determinato o di prestazioni d'opera senza l'autorizzazione del
collegio dei docenti; c) assenze ingiustificate e prolungate.

                               Art. 7.
 
Conseguimento del titolo
 
Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal rettore
dell'Universita' di Siena, si consegue all'atto del superamento
dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola volta. Per
l'esame finale verra' nominata dal rettore, sentito il collegio dei
docenti, una apposita commissione, composta da tre docenti di ruolo,
qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui
si riferisce il corso. Per comprovati motivi che non consentano la
presentazione della tesi nei tempi previsti, il rettore, su proposta
del collegio dei docenti, puo' ammettere il candidato all' esame
finale in deroga ai termini fissati e, in caso di mancata attivazione
del corso, anche in altra sede.

                               Art. 8.
 
Norme finali
 
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento al
regolamento in materia di dottorati di ricerca dell'Universita di
Siena.
Siena, 10 luglio 2000
Il rettore: Tosi

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