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UNIVERSITA' "IUAV" DI VENEZIA

Bando per le valutazioni comparative, per titoli ed esami, per
l'ammissione alla Scuola di dottorato di ricerca IUAV - anno
accademico 2011/12 - XXVII ciclo.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.64 del 12/8/2011
Ente:UNIVERSITA' "IUAV" DI VENEZIA
Località:Venezia  (VE)
Codice atto:1E004439
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:21/9/2011

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Universita' IUAV di Venezia, emanato con
decreto rettorale del 10 aprile 2009 n. 363;
Vista la legge 3 luglio 1998 n. 210 «Norme per il reclutamento
dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo» in
particolare l'art. 4 «Dottorato di ricerca»;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999 n. 224 «Regolamento
in materia di dottorato di ricerca»;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche
al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9
aprile 2001 e sue successive modificazioni ed integrazioni
relativamente alla «Uniformita' di trattamento sul diritto agli studi
universitari»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto rettorale n. 775 del 31 luglio 2009 «Regolamento
interno della scuola di dottorato dell'Universita' Iuav di Venezia e
in materia di dottorato di ricerca»;
Vista la nota MIUR del 4 marzo 2011 prot. n. 545 relativa
all'assegnazione di una borsa di studio aggiuntiva sul fondo sostegno
dei giovani per il corso di dottorato di ricerca in Nuove Tecnologie
e Informazione Territorio e Ambiente;
Viste le disposizioni M.I.U.R. prot. n. 602 del 18 maggio 2011
relative alle norme per l'accesso degli studenti stranieri ai corsi
universitari per il triennio 2011-2014;
Vista la delibera del Senato Accademico del 15 giugno 2011
relativa all'istituzione e all'attivazione dei corsi di dottorato
presso la Scuola di dottorato di ricerca Iuav, nonche' alla
definizione del numero e dell'importo delle borse di studio,
contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato per
l'anno accademico 2011/2012 - XXVII ciclo con inizio ufficiale il 1°
gennaio 2012;
Visto il verbale del consiglio della scuola di dottorato della
seduta del 22 giugno 2011 relativo all'approvazione del presente
bando;
Visto il decreto rettorale n. 687 del 8 luglio 2011 relativo
all'approvazione dei corsi di dottorato presso la Scuola di dottorato
di ricerca Iuav, nonche' alla definizione del numero e dell'importo
delle borse di studio, contributi per l'accesso e la frequenza ai
corsi di dottorato per l'anno accademico 2011/2012 - XXVII ciclo;
Visto il decreto rettorale n. 709 del 15 luglio 2011 «Istituzione
e attivazione dei corsi di dottorato di ricerca presso la Scuola di
dottorato di ricerca Iuav per l'a.a. 2011/12»;

Decreta:

L'emanazione del bando per le valutazioni comparative, per titoli
ed esami, per l'ammissione alla Scuola di dottorato di ricerca Iuav
a.a. 2011/12 - XXVII ciclo.
Bando per le valutazioni comparative, per titoli ed esami, per
l'ammissione alla Scuola di dottorato di ricerca Iuav anno accademico
2011/12 - XXVII ciclo.

Art. 1

Indizione delle valutazioni comparative

1. L'Universita' IUAV di Venezia indice le valutazioni
comparative, per titoli ed esami, per l'ammissione alla Scuola di
dottorato di ricerca Iuav a.a. 2011/12 ai corsi di seguito indicati:
a) Composizione architettonica - posti banditi n. dodici;
b) Nuove tecnologie e informazione territorio e ambiente -
posti banditi n. quattro;
c) Pianificazione territoriale e politiche pubbliche del
territorio - posti banditi n. otto;
d) Scienze del design - posti banditi n. sei;
e) Storia dell'architettura e dell'urbanistica - posti banditi
n. otto;
f) Urbanistica - posti banditi n. otto;
2. A ciascun corso di dottorato possono essere ammessi in
soprannumero, purche' risultanti nella graduatoria di merito del
singolo corso e secondo l'ordine della graduatoria stessa, fino ad un
massimo di n. 2 dottorandi. Gli ammessi in soprannumero devono
appartenere ad una delle seguenti categorie:
di nazionalita' estera beneficiari di borsa di studio del
Ministero degli affari esteri o di altra borsa di studio a qualsiasi
titolo conferita;
titolari di assegno di ricerca senza borsa di studio a
condizione che il corso a cui partecipano riguardi la stessa area
scientifico disciplinare della ricerca per la quale sono destinatari
dell'assegno. Il dottorando ammesso in soprannumero in qualita' di
titolare di assegno di ricerca e' tenuto, al termine del corso, alla
presentazione di una tesi di ricerca diversa dalla relazione prodotta
a conclusione dell'attivita' derivante dall'assegno.
3. Le schede dei singoli corsi contenenti informazioni specifiche
sono allegate al presente bando di cui costituiscono parte
integrante.
4. Tutti i corsi di dottorato hanno durata triennale.
5. L'Universita' IUAV di Venezia si riserva di rideterminare, in
aumento, il numero dei posti banditi.

                               Art. 2 

Requisiti di ammissione per la partecipazione alla valutazione
comparativa

1. Possono presentare domanda di partecipazione alla valutazione
comparativa per l'ammissione a ogni corso della Scuola di dottorato
di ricerca Iuav, senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che
sono in possesso di laurea conseguita secondo gli ordinamenti
antecedenti il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509
«Regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei», coloro
che sono in possesso di laurea specialistica ai sensi del succitato
decreto ministeriale n. 509/1999 o di laurea magistrale ai sensi del
decreto ministeriale 270/2004 ovvero di titolo di laurea conseguito
presso universita' straniere, equiparabile al titolo italiano
richiesto e ritenuto idoneo dal collegio docenti del corso di
dottorato come previsto al successivo art. 3.
2. E' requisito necessario, nonche' titolo soggetto a
valutazione, la conoscenza di una delle principali lingue europee. E'
richiesto come livello minimo di conoscenza il livello B2 secondo il
quadro comune europeo di riferimento per le lingue, come indicato
successivamente all'art. 6.
3. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla scadenza dei
termini previsti al successivo art. 4 per la presentazione della
domanda di ammissione alla valutazione comparativa.
4. I candidati vengono ammessi alla valutazione comparativa con
riserva relativamente all'accertamento dell'esistenza dei requisiti
richiesti dal bando.

                               Art. 3 

Titoli di laurea conseguiti all'estero

1. I cittadini italiani, comunitari e non comunitari, in possesso
di titolo accademico conseguito all'estero, che non sia stato gia'
dichiarato equipollente ad una laurea italiana, dovranno presentare
la domanda di ammissione alla valutazione comparativa secondo le
modalita' e le scadenze indicate al successivo art. 4, utilizzando il
modello all'allegato 2bis, facente parte integrante del presente
bando.
2. A pena di esclusione, oltre agli allegati indicati nella
scheda del singolo corso prescelto, i candidati in possesso di titolo
di laurea conseguito all'estero devono obbligatoriamente allegare
alla domanda:
a) un certificato di conseguimento del titolo, in italiano o in
inglese, ovvero tradotti in italiano o in inglese a cura e sotto la
responsabilita' del candidato;
b) l'elenco degli esami sostenuti in italiano o in inglese,
ovvero tradotti in italiano o in inglese a cura e sotto la
responsabilita' del candidato;
3. Il riconoscimento dell'idoneita' del titolo di laurea
conseguito all'estero, utile unicamente ai fini dell'ammissione ai
corsi di dottorato, verra' effettuato dal collegio docenti secondo
quanto previsto dall'art. 10 comma 2 del «Regolamento interno della
scuola di dottorato dell'Universita' Iuav di Venezia e in materia di
dottorato di ricerca».
4. I candidati in possesso di titolo di studio conseguito
all'estero saranno ammessi al concorso con riserva e, se vincitori,
dovranno consegnare la documentazione di cui all'art. 8.

                               Art. 4 

Presentazione della domanda

1. Al fine di presentare la domanda di ammissione alla
valutazione comparativa tutti i candidati devono:
a) provvedere al versamento di euro 58,00 da effettuarsi a
mezzo di conto corrente postale n. 18328302 intestato a Universita'
IUAV di Venezia - Servizio di Tesoreria - 30100 Venezia - causale:
contributo accesso alla Scuola di dottorato di ricerca Iuav a.a.
2011/12 indicando il titolo del corso di dottorato per il quale si
concorre.
In alternativa il versamento puo' essere effettuato tramite
bonifico bancario sul conto corrente intestato a Universita' IUAV di
Venezia presso Banca Popolare di Verona, San Geminiano e San Prospero
- via Torino, 105/E - 30171 Mestre (VE) codice IBAN: IT 04 R 05188
02071 000000020500 SWIFT: VRBPIT2V710. Il versamento effettuato non
e' rimborsabile.
b) compilare l'apposito modulo elettronico collegandosi allo
Sportello Internet dal sito www.iuav.it entro e non oltre il 21
settembre 2011. Sono esonerati dalla compilazione online i candidati
stranieri non in possesso di codice fiscale.
c) trasmettere la domanda di ammissione e i relativi allegati
secondo il modello all'allegato 2 o 2bis, facenti parte integrante
del presente bando, secondo le modalita' e le scadenze descritte al
comma successivo. Laddove sia previsto un numero di posti vincolati
ad una tematica specifica, il candidato dovra' chiaramente indicare
l'opzione per uno dei posti suddetti.
2. La domanda di ammissione deve pervenire all'Universita' IUAV
di Venezia entro e non oltre il 21 settembre 2011 con una delle
seguenti modalita':
a) consegna all'Archivio Generale d'Ateneo, Santa Croce -
Tolentini 191 - 30135 Venezia - nei seguenti orari: tutti i giorni,
dal lunedi' al venerdi', dalle ore 9.00 alle ore 13.00;
b) spedizione al medesimo indirizzo per plico raccomandato con
avviso di ricevimento o tramite altri mezzi quali corriere o posta
celere. Indicare sul plico «documentazione per la partecipazione al
dottorato in: (indicare il titolo del corso di dottorato per il quale
si concorre)». E' consentita la trasmissione tramite fax al numero
041 2571877.
La domanda dovra' pervenire entro il termine indicato. Non si
accettano domande pervenute oltre la data di scadenza anche se
spedite nei termini.
c) Invio tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)
all'indirizzo ufficio.protocollo@pec.iuav.it, entro il medesimo
termine del 21 settembre 2011. L'invio potra' essere effettuato
esclusivamente dalla propria casella PEC; non sara' ritenuta valida
la domanda trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non
certificata; la domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere
inviati in formati portabili statici non modificabili, che non
possano contenere macroistruzioni o codici eseguibili.
Si invita ad allegare al messaggio di posta elettronica
certificata la domanda, gli allegati e copia del documento valido di
identita' preferibilmente in formato PDF. Saranno, comunque,
accettati file in formato .tiff, .xml, .jpg (in particolare per i
documenti di identita'). La trasmissione della domanda e dei relativi
allegati in formati diversi (es. .doc, .xls, ) non sara' ritenuta
valida ai fini della selezione.
Il candidato che trasmette la domanda tramite Posta Elettronica
Certificata non dovra' provvedere al successivo inoltro della domanda
cartacea.
3. Alla domanda di ammissione a ogni corso della Scuola di
dottorato di ricerca Iuav, a pena di esclusione, deve
obbligatoriamente essere allegata la documentazione indicata nella
scheda del singolo corso prescelto. Non sara' possibile integrare la
domanda oltre il termine di scadenza del 21 settembre 2011.
4. La documentazione puo' essere inviata in lingua italiana o in
lingua inglese.
Le domande di ammissione al concorso prive di sottoscrizione del
candidato non verranno prese in considerazione.
5. Tutti i documenti presentati potranno essere sottoposti a
verifica da parte dell'amministrazione. In caso di irregolarita'
l'ammissione alla valutazione o successivamente l'eventuale
ammissione al corso sara' nulla.
6. E' possibile concorrere a piu' selezioni allegando ad ogni
domanda la documentazione indicata nella scheda del singolo corso e
il pagamento di euro 58,00.
7. Ai sensi della legge n. 104/1992, i candidati disabili che
avessero necessita' di ausili o di tempi aggiuntivi per
l'espletamento delle prove d'esame devono avanzare esplicita
richiesta da formulare in carta semplice e da inviare congiuntamente
alla domanda di partecipazione alla valutazione comparativa per
l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca.

                               Art. 5 

Procedure di valutazione comparativa

1. Il rettore dell'Universita' IUAV di Venezia con proprio
decreto nomina le commissioni incaricate della valutazione dei
candidati. Le commissioni giudicatrici predeterminano i criteri della
valutazione comparativa dei candidati, e i punteggi da attribuire ai
titoli, alla prova orale e alla prova scritta ove prevista. I criteri
e i punteggi vengono resipubblici tramite esposizione all'Albo
Ufficiale dell'Universita' IUAV di Venezia e nel sito web a partire
dall'inizio del mese di settembre.
2. Le procedure di valutazione comparativa sono costituite da due
fasi. La prima consiste nella valutazione dei titoli in possesso dei
candidati, tra cui idonea certificazione della conoscenza, oltre alla
propria lingua madre, di una delle principali lingue europee scelte
tra italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo; la seconda nella
valutazione di una prova scritta, ove prevista, e di una prova orale
sostenuta dai candidati che abbiano ottenuto il punteggio minimo
stabilito dalla commissione giudicatrice per l'ammissione.
3. Al termine della valutazione dei titoli, le commissioni
giudicatrici determinano, a maggioranza, la graduatoria dei candidati
ammessi alla prova orale o alla prova scritta ove prevista. Le
graduatorie saranno esposte all'Albo Ufficiale di Ateneo e pubblicate
sul sito Internet dell'Universita' IUAV di Venezia http://www.iuav.it
4. Le commissioni, nell'attribuire i punteggi, ne riservano
almeno il 60% alla prova orale e all'eventuale prova scritta. Lo
svolgimento della prova orale e' pubblico.
5. Se il numero dei candidati lo consente, la prova scritta (ove
prevista) potrebbe essere svolta con l'ausilio di personal computer.
6. Le prove di ammissione per gli studenti stranieri che ne
faranno richiesta, previo consenso della commissione esaminatrice,
potranno essere svolte in lingua inglese. La richiesta dovra' essere
presentata contestualmente alla domanda di ammissione.
7. Al termine dei lavori le commissioni giudicatrici determinano,
a maggioranza, le graduatorie dei candidati ammissibili ai corsi. Le
graduatorie saranno esposte all'Albo Ufficiale di Ateneo e pubblicate
sul sito Internet dell'Universita' IUAV di Venezia http://www.iuav.it
8. Il rettore dispone con proprio decreto l'ammissione ai corsi
dei vincitori nei limiti dei posti disponibili per ciascun corso. Il
decreto e' affisso all'Albo Ufficiale di Ateneo ed epubblicato sul
sito Internet dell'Universita' IUAV di Venezia http://www.iuav.it
9. Tutti i candidati provvederanno a loro cura, entro sei mesi
dalla pubblicazione della graduatoria di merito, al ritiro dei
materiali prodotti (titoli e pubblicazioni) in occasione della
domanda di partecipazione alla valutazione comparativa. L'Universita'
IUAV di Venezia non risponde dei materiali che non siano stati
ritirati nei termini e puo' disporne la distruzione.

                               Art. 6 

Certificazione di conoscenza della lingua straniera

1. Tutti i candidati devono allegare alla domanda idonea
certificazione, rilasciata da un ente certificatore, di conseguimento
del livello di conoscenza, oltre alla propria lingua madre, di una
delle principali lingue europee scelte tra italiano, inglese,
francese, tedesco e spagnolo.
2. Il livello minimo di conoscenza della lingua richiesto e' il
B2 o superiore secondo il quadro comune europeo di riferimento per le
lingue. Per la lingua inglese, data la varieta' dei certificati
esistenti, si invita a fare riferimento alla seguente tabella, da
considerare solo esemplificativa. Possono essere infatti accettate
anche certificazioni diverse da quelle elencate, purche' in esse sia
chiaramente specificato che il livello di conoscenza acquisito
corrisponde al B2.

 
Parte di provvedimento in formato grafico
 

Per le altre lingue le certificazioni devono essere rilasciate da
enti certificatori e vi deve essere chiaramente specificato che il
livello di conoscenza della lingua acquisito corrisponde al B2.
3. Sono esonerati a presentare la suddetta certificazione tutti i
candidati che sono:
a) in possesso di titolo di studio conseguito presso
un'istituzione in cui gli insegnamenti sono impartiti interamente in
una delle principali lingue europee, diversa dalla propria lingua
madre;
b) in possesso di laurea nelle classi attinenti le lingue,
letterature e culture europee;
I candidati che intendono avvalersi di tale esonero, devono
allegare documenti ufficiali utili a dimostrare quanto sopra
indicato.
4. Ai fini dell'ammissione al presente concorso, le
certificazioni di conoscenza della lingua verranno prese in
considerazione a prescindere dalla data di conseguimento delle
medesime.

                               Art. 7 

Date delle prove di ammissione

1. Le prove di esame si svolgeranno presso l'Universita' IUAV di
Venezia - Palazzo Badoer - San Polo 2468 nei giorni e nelle ore
indicati nelle schede dei singoli corsi che hanno valore di notifica
verso tutti i candidati. Ove mancasse tale indicazione nella scheda,
giorno e ora verranno comunicati con congruo anticipo tramite avviso
pubblicato all'albo ufficiale di ateneo e nel sito www.iuav.it
2. Per poter sostenere le prove i candidati devono esibire un
documento d'identita' o di riconoscimento, in corso di validita',
secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 445 del 28.12.2000.

                               Art. 8 

Iscrizione ai corsi

1. Tutti gli ammessi ai corsi, intenzionati a confermare la
propria iscrizione, entro il termine perentorio del 5 dicembre 2011
dovranno presentare o far pervenire all'Universita' IUAV di Venezia -
Scuola di dottorato (da lunedi' a venerdi' dalle ore 9.00 alle ore
12.30; 041 2571865/1845/1426/1787; fax 041 2571468) la seguente
documentazione:
Dottorandi con borsa di studio:
a) modulo d'iscrizione (allegato 3 del presente decreto di cui
costituisce parte integrante);
b) ricevuta del versamento della tassa regionale per il diritto
allo studio e imposta di bollo assolta in modo virtuale pari a euro
123,62; il versamento va effettuato secondo le modalita' previste al
successivo art. 10, comma 7 con causale «tassa regionale per il
diritto allo studio e imposta di bollo a.a.2011/2012 - dottorando»;
c) modulo «autocertificazione posizione previdenziale» (allegato
5 del presente decreto di cui costituisce parte integrante).
L'iscrizione alla gestione separata I.N.P.S. e' obbligatoria;
d) fotocopia fronte-retro di un documento d'identita' o di
riconoscimento, in corso di validita';
e) fotocopia del codice fiscale;
f) n. 1 foto-tessera in formato cm 2 × 3;
g) i cittadini non comunitari dovranno inoltre presentare
permesso di soggiorno e/o visto;
h) gli ammessi ai corsi in possesso di titolo di studio
conseguito all'estero dovranno inoltre presentare:
l'originale del diploma attestante il titolo di studio previsto
come requisito di accesso, tradotto e legalizzato in lingua italiana;
la «dichiarazione di valore in loco» in originale, rilasciata
dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana del Paese al cui
ordinamento appartiene l'istituzione che ha rilasciato il titolo, da
cui dovra' risultare che il titolo di studio posseduto e' valido nel
paese di conseguimento per l'iscrizione a un corso accademico analogo
al dottorato di ricerca.
Dottorandi senza borsa di studio o ammessi in soprannumero:
a) modulo d'iscrizione (allegato 4 del presente decreto di cui
costituisce parte integrante);
b) ricevuta del versamento dei contributi previsti per la
frequenza di cui al successivo art. 10 e della tassa regionale per il
diritto allo studio e imposta di bollo assolta in modo virtuale pari
a euro 123,62. Il pagamento dei contributi, della tassa regionale e
dell'imposta di bollo deve essere effettuato con un unico versamento
secondo le modalita' previste al successivo art. 10 comma 7 con
causale «contributi per la frequenza Scuola di dottorato di ricerca
Iuav a.a.2011/12, tassa regionale e imposta di bollo». Si invita a
verificare all'art. 10 del presente bando i casi di eventuale esonero
o riduzione dei contributi;
c) modulo rilasciato dal CAAF relativamente al calcolo dei valori
ISEEU e ISPEU in caso di richiesta dei benefici di cui al successivo
art. 10;
d) fotocopia fronte-retro di un documento d'identita' o di
riconoscimento, in corso di validita';
e) fotocopia del codice fiscale;
f) n. 1 foto-tessera in formato cm 2 × 3;
g) i cittadini non comunitari dovranno inoltre presentare
permesso di soggiorno e/o visto;
h) gli ammessi ai corsi in possesso di titolo di studio
conseguito all'estero dovranno inoltre presentare:
l'originale del diploma attestante il titolo di studio previsto
come requisito di accesso, tradotto e legalizzato in lingua italiana;
la «dichiarazione di valore in loco» in originale, rilasciata
dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana del Paese al cui
ordinamento appartiene l'istituzione che ha rilasciato il titolo, da
cui dovra' risultare che il titolo di studio posseduto e' valido nel
paese di conseguimento per l'iscrizione a un corso accademico analogo
al Dottorato di ricerca.
2. La mancata o incompleta presentazione entro il termine
perentorio del 5 dicembre 2011 di quanto richiesto nel presente
articolo sara' considerata rinuncia al corso. In tal caso, e' gradita
una comunicazione via fax al n. 041.2571468 o via e-mail
all'indirizzo: infodottorati@iuav.it
3. In corrispondenza di rinunce degli aventi diritto prima
dell'inizio del corso, verranno ammessi al corso altrettanti
candidati secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente
art. 5.
4. In caso di collocamento in piu' graduatorie, il vincitore
dovra' optare per iscritto per uno solo dei corsi di dottorato.

                               Art. 9 

Determinazione delle borse di studio

1. Per ciascun corso di dottorato e' previsto un numero di borse
di studio non inferiore al 50% dei posti banditi.
2. La borsa di studio, attribuita per il triennio, dell'importo
annuo di euro 13.638,47 al lordo dei contributi previdenziali,e'
assegnata previa valutazione comparativa del merito e secondo
l'ordine definito nella relativa graduatoria, di cui al precedente
art. 5. A parita' di merito prevale la valutazione della situazione
economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 e sue successive modificazioni
ed integrazioni. La borsa di studio sara' soggetta al versamento dei
contributi della gestione separata I.N.P.S. presso il quale e'
necessario presentare domanda d'iscrizione. Il pagamento della borsa
di studio viene effettuato in rate mensili.
3. Per i periodi autorizzati di studio all'estero, l'importo
della borsa di studio viene aumentato del 50%. Il periodo di
soggiorno all'estero deve essere finalizzato alla ricerca intrapresa
dal dottorando e deve essere autorizzato dal coordinatore del corso.
Nel caso di studenti stranieri, il paese di residenza non e'
considerato valido per il soggiorno estero. Il periodo di soggiorno
all'estero preventivamente autorizzato non puo' eccedere la durata
complessiva di 18 mesi.
4. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso.
5. Nei casi di rinuncia di borsa di studio prima dell'inizio del
corso, la stessa e' riassegnata secondo l'ordine di graduatoria.
6. Nei casi di rinuncia al proseguimento del corso o di
esclusione di un dottorando titolare di borsa di studio, quest'ultima
viene riassegnata nelle quote residue secondo l'ordine di graduatoria
unicamente qualora la rinuncia o l'esclusione avvenga entro il
passaggio dal primo al secondo anno.
7. Le borse di studio di dottorato non possono essere cumulate
con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con
soggiorni all'estero l'attivita' di ricerca del dottorando. Chi ha
gia' usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato non
puo' usufruirne una seconda volta allo stesso titolo.
8. I dottorandi vincitori di borsa di studio sono esonerati dal
pagamento dei contributi per la frequenza ai corsi di cui al
successivo art. 10 ad esclusione del versamento della tassa regionale
per il diritto allo studio e l'imposta di bollo.
9. La borsa di studio e' confermata per l'anno accademico
successivo, salvo che non siano sopravvenute cause di
incompatibilita' cosi' come previste dal successivo art. 12 o si
siano verificati i casi previsti ai successivi articoli 11 e 14.
10. Entro il 31 dicembre di ciascun anno accademico,
relativamente all'iscrizione al secondo o al terzo anno di corso, il
vincitore di borsa di studio Iuav sara' tenuto al versamento della
tassa regionale per il diritto allo studio e l'imposta di bollo.
L'iscrizione al secondo o al terzo anno e' da ritenersi sotto
condizione fintantoche' il collegio docenti del corso non abbia
stabilito formalmente il passaggio d'anno ai sensi dell'art. 10 comma
2 lettera b) del Regolamento interno in materia di dottorato di
ricerca.

                               Art. 10 

Contributi per la frequenza e accesso ai benefici per il diritto allo
studio

1. Il candidato ammesso senza borsa di studio Iuav dovra'
provvedere al versamento del contributo per la frequenza che per
l'a.a.2011/12 e' determinato in euro 2.000,00.
2. Il candidato ammesso senza borsa di studio, in base alla
legislazione di riferimento per il diritto allo studio, potra'
partecipare al concorso per l'assegnazione delle borse di studio
regionali secondo le modalita' in vigore per tutti gli altri studenti
dei corsi di laurea e laurea magistrale. Tutte le informazioni
relative a tale concorso sono reperibili nel sito www.iuav.it alla
pagina www.iuav.it/studenti/ nella sezione «sostegno allo studio» o
potranno essere richieste presso il front office dell'Area Servizi
alla Didattica dell'Universita' IUAV di Venezia, Campo della Lana -
Santa Croce 601 - Venezia - e-mail: front-office@iuav.it
3. Nel caso in cui il candidato ammesso senza borsa di studio
risulti idoneo o vincitore della borsa di studio regionale o del
Ministero degli Affari Esteri regolarmente certificata, e' esonerato
dal versamento dei contributi di frequenza di cui al comma 1 del
presente articolo ed e' tenuto unicamente al versamento della tassa
regionale e dell'imposta di bollo di cui al precedente art. 8 comma 1
lettera b).
4. Il candidato ammesso senza borsa di studio che vorra' invece
accedere ai benefici previsti dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 09.04.2001 e sue successive modificazioni ed
integrazioni, relativamente alla riduzione del contributo per la
frequenza ai corsi, dovra' dichiarare la propria situazione economica
secondo quanto previsto dal succitato decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri.
5. La situazione economica e' data dall'Indicatore di Situazione
Economica Equivalente Universitario (ISEEU) e dall'Indicatore di
Situazione Patrimoniale Equivalente Universitario (ISPEU) il cui
calcolo viene effettuato dai Centri di Assistenza Fiscale (CAAF) con
i quali l'Universita' IUAV di Venezia stipula una convenzione
d'intesa con la Regione Veneto. Sul sito internet dell'Universita'
IUAV di Venezia alla pagina www.iuav.it/studenti/ nella sezione
«sostegno allo studio» si trova l'elenco dei CAAF convenzionati e il
modulo per la richiesta del calcolo degli indicatori ISEEU ed ISPEU.
6. Ottenuto il calcolo ISEEU ed ISPEU, a condizione che entrambi
gli indicatori siano inferiori o pari a euro 56.000,00, l'importo
dovuto quale contributo per la frequenza all'a.a.2011/12 dovra'
essere individuato nella seguente tabella:

 
Parte di provvedimento in formato grafico
 

7. Il versamento del contributo (nella quota massima o ridotta)
con l'aggiunta di euro 123,62 dovuti come tassa regionale per il
diritto allo studio e imposta di bollo (come indicato nella tabella
sottostante) dovra' essere effettuato sul conto corrente postale n.
18328302 intestato a: Universita' IUAV di Venezia - 30100 Venezia -
causale: contributi Scuola di dottorato di ricerca Iuav a.a. 2011/12
- (indicare quale corso di dottorato) I° anno.
In alternativa, il versamento potra' essere effettuato tramite
bonifico bancario sul conto corrente intestato a Universita' IUAV di
Venezia presso Banca Popolare di Verona, San Geminiano e San Prospero
codice IBAN: IT 04 R 05188 02071 000000020500 SWIFT: VRBPIT2V710.
Copia del versamento del contributo e copia del modulo universitario
rilasciato dal CAAF relativamente al calcolo ISEEU e ISPEU dovranno
essere consegnate alla segreteria della Scuola di dottorato secondo
le modalita' indicate all'art. 8 comma 1 del presente bando.

 
Parte di provvedimento in formato grafico
 

8. La mancata indicazione della propria situazione economica
equivarra' a rinuncia ai benefici di riduzione dei contributi di
frequenza e i contributi dovranno essere versati nella quota massima.
9. Al dottorando in situazione di handicap con invalidita'
riconosciuta tra il 50% e il 65% e' riconosciuto un esonero parziale
dal versamento dei contributi, applicando la fascia di reddito
inferiore a quella determinata dal calcolo dell'ISEEU.
10. Il dottorando con handicap o invalidita' riconosciuta pari o
superiore al 66% e' esonerato dal versamento dei contributi per la
frequenza di cui al comma 1 del presente articolo ed e' tenuto
unicamente al versamento della tassa regionale e dell'imposta di
bollo di cui al precedente art. 8 comma 1 lettera b).
11. Entro il 31 dicembre di ciascun anno accademico,
relativamente all'iscrizione al secondo o al terzo anno di corso, il
vincitore di posto senza borsa di studio Iuav sara' tenuto al
versamento dei contributi e della tassa regionale per il diritto allo
studio. L'iscrizione al secondo o al terzo anno e' da ritenersi sotto
condizione fintantoche' il collegio docenti del corso non abbia
stabilito formalmente il passaggio d'anno ai sensi dell'art. 10 comma
2 lettera b) del Regolamento interno in materia di dottorato di
ricerca.

                               Art. 11 

Sospensione e ritiro dal corso

1. E' ammessa, a domanda, la sospensione dal corso di dottorato
per grave malattia e maternita'. La sospensione per maternita' e'
consentita per un periodo massimo di sei mesi previa presentazione di
certificato medico. La sospensione per i motivi suddetti non da'
luogo a interruzione del pagamento della borsa di studio.
2. Il direttore della scuola puo' autorizzare, su parere del
collegio dei docenti, la sospensione dal corso per motivi diversi da
quelli previsti al comma 1. In tal caso la borsa di studio viene
sospesa per tutto il periodo a partire dalla data della richiesta di
sospensione.
3. Il direttore della scuola al temine delle assenze di cui ai
precedenti commi 1 e 2 determina, sentito il coordinatore del
collegio dei docenti, se riammettere il dottorando in corso d'anno
ovvero se riammetterlo all'anno successivo. Al dottorando riammesso
in corso nell'anno successivo spetta una borsa di studio decurtata
della quota corrisposta nell'anno in cui si e' verificata l'assenza.
4. Qualora un dottorando intenda ritirarsi dal corso ne da'
comunicazione scritta al direttore della scuola. Se il dottorando e'
titolare di una borsa di studio e' tenuto alla restituzione degli
importi erogati per l'anno in corso. In caso di mancata comunicazione
rispetto al ritiro dal corso e di mancata consegna della tesi nei
termini previsti, in assenza di richiesta di differimento della
consegna della tesi, il dottorando e' considerato decaduto dal corso
ed e' tenuto alla restituzione degli importi erogati nell'anno in
corso. In caso di differimento della consegna della tesi, il
dottorando che non la presenti nei termini previsti, e' considerato
decaduto dal corso ed e' tenuto alla restituzione degli importi
erogati nell'ultimo anno d'iscrizione.

                               Art. 12 

Incompatibilita'

1. L'iscrizione ai corsi di dottorato e' incompatibile:
a) con l'iscrizione ad altri corsi di studio previsti dalla
vigente legislazione in materia di corsi di studio universitari;
b) con l'attribuzione di contratti, anche presso altre
universita' o enti, per lo svolgimento di attivita' di insegnamento
disciplinati dalla vigente legislazione o dallo statuto o da
regolamenti interni.
2. Se le cause di incompatibilita' non sono tempestivamente
rimosse il dottorando viene escluso dal corso come previsto al
successivo art. 14 comma 3 lettera b).
3. Per la verifica di ulteriori casi di incompatibilita' si
rinvia al Regolamento interno per il conferimento di assegni per la
collaborazione ad attivita' di ricerca e al Regolamento delle
procedure di selezione per il conferimento di incarichi per
l'insegnamento o per lo svolgimento di attivita' didattiche
integrative nei corsi di studio dell'Universita' IUAV di Venezia.

                               Art. 13 

Pubblico dipendente

1. Ai sensi della legge n. 476/1984, cosi' come integrata
dall'art. 52, comma 57, della legge n. 448/2001, il pubblico
dipendente ammesso ad un corso di dottorato di ricerca, che ricopra
un posto senza borsa di studio o che rinunci alla borsa medesima,
puo' chiedere l'aspettativa conservando il trattamento economico,
previdenziale e di quiescenza, erogato dall'amministrazione pubblica
presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro, compatibilmente
con le esigenze dell'amministrazione.
2. Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 art. 19 comma 3,
non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i
pubblici dipendenti che abbiano gia' conseguito il titolo di dottore
di ricerca, ne' i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a
corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di
detto congedo.
3. Il pubblico dipendente che rinunci alla borsa di studio di cui
all'art. 9 del presente bando e' tenuto al versamento dei contributi
di cui al precedente art. 10.

                               Art. 14 

Doveri dei dottorandi

1. E' dovere dei dottorandi assolvere agli obblighi di frequenza
previsti dalle attivita' didattiche e di ricerca dei corsi.
2. Per l'ammissione all'anno successivo il dottorando deve
superare le verifiche di profitto previste dal collegio docenti del
corso.
3. Il consiglio della Scuola, su indicazione del coordinatore e
del collegio docenti, determina l'esclusione dal proseguimento del
corso e la conseguente revoca della borsa di studio:
a) in caso di mancato superamento delle verifiche di profitto
previste per il passaggio all'anno successivo;
b) in caso non vengano rimosse tempestivamente le cause di
incompatibilita' previste al precedente art. 12.
4. In caso di mancato superamento dell'esame finale per la
seconda volta, il dottorando viene considerato decaduto. La decadenza
viene inoltre disposta nei casi previsti al precedente art. 11 comma
4.
5. L'esclusione e la decadenza vengono disposte con decreto del
rettore.

                               Art. 15 

Crediti formativi universitari

1. Il completamento dei corsi di dottorato di ricerca della
Scuola prevede l'acquisizione di complessivi 180 crediti formativi
universitari. L'acquisizione avviene all'atto del superamento delle
verifiche di profitto relative ai passaggi d'anno e all'atto del
superamento dell'esame finale per il conseguimento del titolo di
dottore di ricerca.

                               Art. 16 

Conseguimento e rilascio del titolo di dottore di ricerca

1. Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del
superamento dell'esame finale ed e' rilasciato dal rettore, che a
richiesta dell'interessato, ne certifica il conseguimento. Per quanto
concerne lo svolgimento dell'esame finale e l'eventuale richiesta del
marchio «Doctor Europaeus» si rinvia al «Regolamento interno della
scuola di dottorato dell'Universita' Iuav di Venezia e in materia di
dottorato di ricerca».

                               Art. 17 

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e del regolamento
interno di attuazione emanato con decreto rettorale 4 maggio 2010 n.
580, i dati personali forniti dai candidati saranno gestiti e
trattati in forma cartacea o informatica secondo le disposizioni ivi
previste.

                               Art. 18 

Accesso agli atti

1. E' garantito l'accesso agli atti relativi alle procedure di
valutazione secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente
in materia di accesso agli atti nonche' ai sensi del regolamento
interno dei procedimenti amministrativi e del diritto di accesso ai
documenti amministrativi dell'Universita' IUAV di Venezia emanato con
decreto rettorale n. 769 del 1° luglio 2010.

                               Art. 19 

Norme finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rimanda
alla normativa vigente in materia ed al regolamento dell'Universita'
IUAV di Venezia concernente i dottorati di ricerca.
2. Il presente bando di concorso viene pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», all'Albo Ufficiale
dell'Ateneo e sul sito web dell'Universita' IUAV di Venezia
(http://www.iuav.it ).
3. Il mancato rispetto delle norme contenute nel presente bando
comporta l'esclusione dal concorso.

                               Art. 20 

Responsabile del procedimento

1. Responsabile del procedimento e' il dirigente dell'Area
Servizi alla Ricerca: dott.ssa Marisa Scarso, Santa Croce 191 -
Venezia.
2. L'ufficio incaricato dei procedimenti amministrativi e' il
Servizio formazione alla ricerca - Divisione ricerca - Area Servizi
alla Ricerca - tel. 041.2571865, 041.2571845, 041.2571426 o
041.2571787 - e-mail: infodottorati@iuav.it - responsabile: dott.ssa
Claudia Rossi. Per informazioni l'ufficio e' aperto dal lunedi' al
venerdi' dalle ore 9 alle ore 12.30. L'ufficio e' chiuso al pubblico
dal 10 al 16 agosto 2011.

Il rettore: Restucci

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