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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Procedura di selezione per la copertura di posti di dirigente
scolastico da destinare all'estero, dall'anno scolastico 2021-2022,
per le aree linguistiche francese, spagnolo e tedesco.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.40 del 21/5/2021
Ente:MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Località:Nazionale
Codice atto:21E05568
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:21/6/2021
Tags:Educatori e maestre

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL DIRETTORE GENERALE
per il Sistema Paese

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante
«Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'art. 1,
commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e in
particolare gli articoli 18, 19, 20 e 21 e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, e successive modificazioni e integrazioni contenente
disposizioni legislative speciali riguardanti l'Ordinamento
dell'amministrazione degli affari esteri;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, regolamento recante «Disciplina in materia di accesso ai
documenti amministrativi»;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla
carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti
pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la
mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate», e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 6 marzo 1996, n. 151, recante «Ratifica ed
esecuzione della convenzione recante Statuto delle scuole europee,
con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo», e successive modificazioni e
integrazioni;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti» e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante «Riconoscimento dei
titoli di specializzazione in italiano lingua 2»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n.
95/46/CE;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante
«Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento
tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica»;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante
«Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento
in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna», a norma dell'art.
6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e successive modificazioni e
integrazioni;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'
in materia di processo civile, ed in particolare l'art. 32 e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa», ed in
particolare l'art. 38 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 23 giugno 2004,
n. 225, concernente il regolamento di attuazione dell'art. 20, commi
2 e 3, dell'art. 21 e dell'art. 181, comma 1, lettera a) del
succitato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, «Attuazione
della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che
adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone
a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni
e integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto interministeriale (MIUR/MAECI) 2 ottobre 2018,
n. 634, concernente i requisiti di ordine culturale e professionale
dei dirigenti scolastici, dei docenti e del personale amministrativo
della scuola da inviare all'estero;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante
«Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione
e del Ministero dell'universita' e della ricerca» convertito con
modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023» e in particolare l'art. 1,
commi 975 e 976;
Vista la direttiva del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 21 marzo 2016, n. 170 relativa
all'accreditamento degli enti di formazione;
Rilevato che le graduatorie del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca dei dirigenti scolastici, di cui al
decreto dipartimentale 15 luglio 2019, n. 1087 e successive
rettifiche, per le aree linguistiche francese, spagnolo e tedesco
sono esaurite o mancanti;
Sentito il Ministero dell'istruzione;
Esperite le relazioni sindacali;

Decreta:


Art. 1


Definizioni


Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) MI: Ministero dell'istruzione;
b) MAECI: Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale;
c) decreto legislativo: decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
64;
d) colloquio: colloquio obbligatorio comprensivo
dell'accertamento linguistico ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera
d), del decreto legislativo;
e) commissioni: commissioni giudicatrici di cui all'art. 16 del
presente bando.

                               Art. 2 


Posti da coprire


1. Al fine di poter procedere alle destinazioni all'estero di
dirigenti scolastici, a partire dall'anno scolastico 2021/2022, e'
indetta la presente procedura di selezione per le aree linguistiche
francese, spagnolo e tedesco.
2. I posti da ricoprire sono annualmente pubblicati sul sito del
MAECI e del MI. Nel corso dell'anno sono consentiti aggiornamenti per
esigenze sopravvenute.

                               Art. 3 


Criteri generali e requisiti di ammissione alla selezione


1. Alla selezione sono ammessi a partecipare i dirigenti
scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali assunti
con contratto a tempo indeterminato che all'atto della domanda
abbiano maturato, dopo il periodo di prova, un servizio
effettivamente prestato di almeno tre anni in territorio
metropolitano nel ruolo di appartenenza. Non si valuta l'anno
scolastico in corso.
2. Non sono ammessi alla selezione coloro che:
a. nell'arco dell'intera carriera abbiano gia' svolto piu' di
un mandato all'estero anche se inferiore o pari a sei anni, inclusi
gli anni in cui abbia avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio;
b. abbiano svolto un mandato novennale di servizio all'estero;
c. non possano assicurare una permanenza all'estero per sei
anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022. Di anno
in anno, in occasione dell'individuazione dei candidati per la
destinazione all'estero, saranno successivamente depennati dalle
relative graduatorie coloro che non potranno assicurare la permanenza
all'estero per i successivi sei anni;
d. prestino attualmente in servizio all'estero in quanto non
sarebbe garantito il sessennio in territorio nazionale previsto
dall'art. 21, comma 1 del decreto legislativo.

                               Art. 4 


Requisiti culturali e professionali dei dirigenti scolastici


1. I requisiti culturali richiesti ai dirigenti scolastici da
destinare all'estero sono:
a. avere una certificazione della conoscenza di almeno una
lingua straniera per la quale si partecipa non inferiore al livello
B2 del Quadro comune europeo di riferimento (QCER), fra quelle
relative alle aree linguistiche stabilite dall'art. 5, comma 2 del
presente bando, rilasciata da uno degli enti certificatori di cui al
decreto del direttore generale per gli affari internazionali del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 12
luglio 2012, n. 10899 e successive modificazioni.
Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale del 7 marzo 2012,
n. 3889 «e' valutato corrispondente con i livelli C1 del QCER il
possesso di laurea magistrale nella relativa lingua straniera»;
b. aver partecipato ad almeno un'attivita' formativa della
durata non inferiore a venticinque ore, organizzata da soggetti
accreditati dal MI ai sensi della direttiva del 21 marzo 2016, n. 170
su tematiche afferenti all'intercultura, all'internazionalizzazione o
al management.
2. I requisiti professionali richiesti ai dirigenti scolastici da
inviare all'estero sono:
a) essere assunto con contratto a tempo indeterminato ed aver
prestato, dopo il periodo di prova, almeno tre anni di effettivo
servizio in Italia nel ruolo di appartenenza;
b) non essere stato restituito ai ruoli metropolitani durante
un precedente periodo all'estero per incompatibilita' di permanenza
nella sede per ragioni imputabili all'interessato/a;
c) non essere incorso in provvedimenti disciplinari superiori
alla censura e non aver ottenuto la riabilitazione.

                               Art. 5 


Domanda di partecipazione: termine e modalita' di presentazione


1. Il candidato deve produrre apposita istanza esclusivamente per
via telematica, attraverso il sistema POLIS «Istanze on line» a
partire dalle ore 9,00 del 1° giugno 2021 e fino alle ore 23,59 del
21 giugno 2021. La data di presentazione della domanda di
partecipazione alla selezione e' certificata dal sistema informatico
che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non
consentira' piu' l'accesso. Il sistema informatico rilascia il numero
identificativo e la ricevuta di avvenuta iscrizione alla procedura
selettiva.
2. Ai dirigenti scolastici e' consentito partecipare per una o
piu' lingue straniere oggetto della presente selezione: francese,
spagnolo e tedesco.
3. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n. 445 i requisiti per la partecipazione alle prove
risultano autocertificati tramite le dichiarazioni contenute nella
domanda stessa e devono essere inderogabilmente posseduti entro il
termine di scadenza per la presentazione della domanda di
partecipazione alla procedura selettiva. In qualsiasi momento
l'Amministrazione puo' procedere a controlli, anche a campione, sulla
veridicita' della documentazione esibita nonche' sulle eventuali
dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti.
I certificati di lingua e di intercultura, o management
rilasciati da enti privati accreditati e il certificato di
equivalenza o di equipollenza dei titoli conseguiti all'estero devono
essere allegati alla domanda. I titoli autocertificati rilasciati da
istituzioni pubbliche saranno accertati dall'amministrazione.
I dati riportati dal candidato nella domanda assumono il valore
di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n. 445. Vigono, al riguardo, le disposizioni di cui
all'art. 76 del succitato decreto del Presidente della Repubblica che
prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per il
candidato che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verita'.
4. Il candidato e' tenuto ad indicare il numero telefonico,
nonche' il recapito di posta certificata intestata al candidato
(requisito necessario a pena di esclusione per le future
comunicazioni) presso cui chiede di ricevere le comunicazioni
relative alla selezione. Il candidato si impegna a far conoscere,
entro i termini di presentazione della domanda, le variazioni tramite
il sistema POLIS. Eventuali variazioni di residenza o di posta
elettronica certificata intervenute oltre la scadenza dei termini di
presentazione della domanda, dopo essere state modificate sul sistema
POLIS, dovranno essere comunicate con posta elettronica certificata
al seguente indirizzo dgsp.05_selezione@cert.esteri.it
L'Amministrazione non assume responsabilita' per lo smarrimento
delle proprie comunicazioni dipendenti da mancate, inesatte o
incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello
indicato nella domanda, nonche' in caso di eventuali disguidi
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
5. Ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE n. 679/2016 e del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come armonizzato con il
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il candidato deve
prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali
forniti nella domanda. Il trattamento dei dati avverra'
esclusivamente ai fini della gestione della selezione e della stesura
delle graduatorie, nonche', in caso di destinazione all'estero, per
le finalita' inerenti alla gestione del rapporto di lavoro. Il
titolare del trattamento dei dati personali e' il MAECI.
6. Il candidato diversamente abile indica nella domanda la
propria condizione e specifica l'ausilio eventualmente richiesto per
lo svolgimento del colloquio e/o se necessita di tempi aggiuntivi,
allegando alla domanda certificato medico attestante la necessita' di
ausili e/o tempi aggiuntivi.
Qualora il candidato si trovi in uno stato di invalidita'
temporanea, che renda necessario l'utilizzo di ausili e/o tempi
aggiuntivi, verificatosi in data posteriore alla scadenza dei termini
di presentazione della domanda, ne inviera' richiesta e certificato
medico attestante la necessita' di ausili e/o tempi aggiuntivi
all'indirizzo dgsp.05_selezione@cert.esteri.it
E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' psico-fisica
tale da permettere di svolgere l'attivita' presso le sedi estere e in
particolare in quelle con caratteristiche di disagio.
7. Non sono valide le domande di partecipazione alla selezione
presentate con modalita' diverse da quelle previste nel presente
articolo. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, il MAECI si riserva di effettuare idonei
controlli sul contenuto della domanda di partecipazione. Qualora dal
controllo emerga la non veridicita' del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le
dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.
8. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva di
accertamento dei requisiti richiesti dal presente bando. Il MAECI
puo' disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati per difetto
dei requisiti richiesti. L'esclusione e' disposta con decreto del
direttore generale per il Sistema Paese del MAECI, notificato
all'interessato per posta elettronica certificata, ovvero con
pubblicazione del provvedimento sul sito del MAECI che avra' valore
di notifica a tutti gli effetti.

                               Art. 6 


Selezione


La procedura si articola in una selezione per titoli, che dara'
luogo ad una graduatoria provvisoria e in un colloquio di idoneita',
comprensivo dell'accertamento linguistico, che si svolgera' in
modalita' telematica.

                               Art. 7 


Selezione per titoli


1. La selezione per titoli e' volta ad individuare i candidati
che hanno accesso al colloquio di idoneita'.
2. I titoli valutabili sono quelli culturali, professionali e di
servizio previsti dall'allegato 2 al presente bando e devono essere
conseguiti, o laddove previsto, riconosciuti entro la data di
scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di
partecipazione.
3. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, la commissione valuta esclusivamente i titoli
dichiarati nella domanda di partecipazione alla selezione inseriti
nella specifica sezione. Il punteggio finale dei candidati si valuta
in sessantesimi secondo le modalita' indicate nell'allegato 2.
4. All'esito della valutazione dei titoli, la commissione
comunica la non ammissione ai candidati in difetto dei requisiti o
che non abbiano raggiunto almeno 20 punti nella valutazione di
titoli.
5. La non ammissione e' disposta con decreto del direttore
generale per la promozione del Sistema Paese ed e' pubblicata sul
sito istituzionale del MAECI.

                               Art. 8 


Graduatorie provvisorie


1. Le graduatorie provvisorie sono formate dalla commissione
sulla base del punteggio dei titoli per i dirigenti scolastici che
abbiano raggiunto almeno 20 punti nella valutazione dei titoli.
2. A parita' di punteggio complessivo si applicano le preferenze
di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
3. L'inserimento in dette graduatorie non e' titolo sufficiente
per la destinazione all'estero che riguardera' solamente i candidati
che supereranno il colloquio di cui al successivo art. 9.
4. Le graduatorie provvisorie, formate dalla commissione, sono
approvate con decreto del direttore generale per la promozione del
Sistema Paese e sono pubblicate sul sito istituzionale del MAECI.
La pubblicazione sul sito istituzionale del MAECI ha valore di
notifica a tutti gli effetti.
Eventuali reclami possono essere presentati entro, e non oltre,
dieci giorni dalla pubblicazione. L'Amministrazione, esaminati i
reclami, puo' rettificare le graduatorie, anche d'ufficio.

                               Art. 9 


Colloquio di idoneita'


1. Il colloquio accertera' l'idoneita' relazionale richiesta per
il servizio all'estero, le competenze linguistico-comunicative nella
lingua/e indicata/e nella domanda, la conoscenza del funzionamento
del sistema scolastico italiano all'estero, degli strumenti di
promozione culturale, della normativa sul servizio all'estero del
personale della scuola e delle caratteristiche generali delle realta'
educative e dei sistemi scolastici dei principali Paesi delle aree
linguistiche di destinazione. Prima di iniziare i colloqui sara' resa
pubblica a cura della commissione una griglia contenente i criteri di
valutazione.
2. Il colloquio non da' luogo all'attribuzione di un punteggio,
ma si conclude solo con un giudizio di idoneita' o di non idoneita'.
3. Il colloquio si svolgera' in modalita' telematica tramite la
piattaforma Cisco-webex. Il candidato dovra' esibire valido documento
per la procedura di riconoscimento.
4. L'avviso relativo al calendario dei colloqui, all'indicazione
delle modalita' e dell'orario di inizio del colloquio sara'
pubblicato sul sito istituzionale del MAECI.
La pubblicazione sul sito istituzionale del MAECI ha valore di
notifica a tutti gli effetti.
5. I candidati sono ammessi al colloquio con riserva di
accertamento dei requisiti richiesti dal presente bando.
La mancata partecipazione al colloquio, senza giustificato
motivo, comporta l'esclusione dalla procedura selettiva. L'eventuale
assenza dal colloquio deve essere comunicata tempestivamente
producendo idonea giustificazione e una richiesta di
ri-calendarizzazione a pena di esclusione dalla procedura. Nel caso
di accoglimento della richiesta si procedera' alla
ri-calendarizzazione del colloquio non oltre la data dell'ultimo
giorno previsto dal calendario dei colloqui.

                               Art. 10 


Graduatorie definitive


1. Al termine dei colloqui la Commissione formulera' la
graduatoria degli idonei sulla base del punteggio dei titoli e
dell'esito del colloquio.
2. Le graduatorie, formate dalla commissione, sono approvate con
decreto del direttore generale per la promozione del Sistema Paese e
sono pubblicate sul sito istituzionale del MAECI.
La pubblicazione sul sito istituzionale del MAECI ha valore di
notifica a tutti gli effetti.
3. Le graduatorie di cui al comma precedente hanno validita' di
sei anni. In caso di esaurimento o mancanza delle graduatorie, le
procedure di selezione possono essere indette prima della scadenza
sessennale.

                               Art. 11 


Destinazione all'estero


1. Previo collocamento fuori ruolo, il MAECI, sulla base delle
graduatorie di cui all'art. 10 del presente bando, destina i
candidati, risultati idonei a seguito del colloquio, sui posti
disponibili.
2. Sui posti relativi alle aree linguistiche miste le graduatorie
di cui all'art. 10 saranno utilizzate solo dopo l'esaurimento delle
graduatorie tuttora vigenti di cui al decreto dipartimentale MIUR n.
1087/2019 e successive rettifiche.

                               Art. 12 


Presentazione dei documenti di rito


1. I candidati assegnatari di sede sono tenuti a presentare i
documenti di rito richiesti dall'Amministrazione per la destinazione
all'estero. Ai sensi dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n.
183, i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni sono
sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di
presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni
vigenti a favore di particolari categorie.

                               Art. 13 


Depennamento dalle graduatorie


1. Il personale che non accetta la destinazione o che, dopo la
destinazione, non assume servizio, e' depennato dalla relativa
graduatoria di cui all'art. 10, comma 1, del presente bando.
2. Nel caso di rinuncia o decadenza dalla nomina di candidati
assegnatari di sede il MAECI procede, mediante scorrimento delle
graduatorie, all'individuazione di ulteriori candidati in base alle
procedure del presente bando.

                               Art. 14 


Ricorsi


Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura e'
ammesso ricorso in sede giurisdizionale davanti al giudice ordinario.

                               Art. 15 


Informativa sul trattamento dei dati personali


Ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE n. 679/2016, si fornisce
di seguito l'informativa sul trattamento dei dati personali.
1. Il titolare del trattamento e' il Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, il quale opera, nel caso
specifico, per il tramite dell'Ufficio V - Direzione generale per la
promozione del Sistema Paese (DGSP): piazzale della Farnesina n. 1 -
00135 Roma; telefono: 06.36911 (centralino); peo: dgsp-05@esteri.it -
pec: dgsp.05@cert.esteri.it
2. Il responsabile della protezione dei dati personali (RPD) del
MAECI e' reperibile ai seguenti recapiti: telefono: 06.36911
(centralino); peo: rpd@esteri.it - pec: rpd@cert.esteri.it
3. Il trattamento dei dati personali dei candidati ha come
esclusive finalita' l'espletamento della procedura selettiva,
nonche', per i vincitori, l'assegnazione dell'incarico.
4. Il conferimento dei predetti dati e' obbligatorio ai sensi
della normativa sulla selezione dei docenti da destinare all'estero.
Il loro mancato conferimento, in tutto o in parte, puo' comportare
l'esclusione dalla selezione, l'ammissione con riserva o
l'impossibilita' di procedere all'eventuale assegnazione
dell'incarico.
5. Il trattamento, svolto da personale appositamente incaricato
del MAECI, sara' effettuato in modalita' manuale e automatizzata, con
logiche strettamente correlate alle finalita' sopra esplicate e
tramite l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la
riservatezza dei dati personali dei candidati.
6. I dati personali in questione potranno essere comunicati al
Ministero dell'istruzione, alle scuole di provenienza dei candidati,
alla Procura della Repubblica di Roma e alle competenti procure di
residenza per le previste attivita' di controllo indicate dalla
normativa, nonche' al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ufficio centrale
del bilancio. Alcuni dati potranno essere comunicati agli aventi
diritto all'accesso documentale, ai sensi della legge n. 241/1990, o
all'accesso civico, ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013, nei
limiti dettati dalla normativa. Le graduatorie di merito dei
vincitori e degli idonei saranno pubblicate sul sito istituzionale
del MAECI.
7. I dati personali dei candidati selezionati saranno conservati
a tempo indeterminato ai fini dell'attribuzione dell'incarico e della
gestione del rapporto di lavoro. Per i restanti candidati i dati
saranno cancellati entro dodici anni dalla conclusione della
procedura selettiva, salvo cause di sospensione o interruzione della
prescrizione civile o penale.
8. Il candidato puo' chiedere l'accesso ai propri dati personali
e, alle condizioni previste dalla normativa vigente, la loro
rettifica. Nei limiti di legge e fatte salve le eventuali conseguenze
sulla partecipazione alla procedura selettiva e sull'assegnazione
dell'incarico, egli puo' altresi' chiedere la cancellazione di tali
dati, nonche' la limitazione del trattamento o l'opposizione al
trattamento. In questi casi, l'interessato dovra' presentare apposita
richiesta all'ufficio indicato al punto 1, informando per conoscenza
l'RPD del MAECI.
9. Se ritiene che i suoi diritti siano stati violati, il
candidato puo' presentare un reclamo all'RPD del MAECI. Qualora non
sia soddisfatto della risposta, egli puo' rivolgersi al garante per
la protezione dei dati personali (piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma;
telefono: 0039 06 696771; peo: protocollo@gpdp.it - pec:
protocollo@pec.gpdp.it).

                               Art. 16 

Composizione e compiti delle commissioni.
Condizioni ostative all'incarico di presidente e componente di
commissione

1. Con decreto del direttore generale per la promozione del
Sistema Paese del MAECI saranno costituite le commissioni necessarie,
ciascuna presieduta da un funzionario diplomatico/dirigente
tecnico/dirigente scolastico/dirigente amministrativo e formate da
due componenti scelti tra dirigenti scolastici esperti nelle
tematiche oggetto del colloquio di cui all'art. 8, comma 1. Della
commissione fa parte anche un segretario, nominato tra il personale
in servizio presso il MAECI. Le commissioni potranno essere integrate
con membri aggiuntivi ai fini dell'accertamento dell'idoneita'
linguistica dei candidati.
2. In base al numero delle domande pervenute, la commissione
iniziale potra' essere integrata prevedendo delle sottocommissioni
composte da un presidente, due componenti, eventuali membri aggiunti
ed un segretario. Il presidente della commissione iniziale coordina i
lavori delle sottocommissioni.
3. Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo, ai
membri della commissione non spettano compensi, gettoni o indennita'
di presenza ne' rimborsi spese comunque denominati. La commissione ha
il compito specifico di assicurare la regolarita' delle procedure e
di redigere le graduatorie di cui al presente bando, distinte per
aree linguistiche.
4. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente e
componente di commissione:
avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti
penali per cui sia stata esercitata l'azione penale;
avere in corso procedimenti disciplinari;
essere incorsi in sanzioni disciplinari e non aver ottenuto la
riabilitazione;
essere stati collocati a riposo da piu' di tre anni dalla data
di pubblicazione del presente bando e, se in quiescenza, aver
superato il settantesimo anno d'eta' alla medesima data.
Inoltre, i presidenti e i componenti di commissione:
non possono essere componenti dell'organo di direzione politica
dell'Amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere
rappresentanti sindacali, anche presso le rappresentanze sindacali
unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni
sindacali o dalle associazioni professionali, ne' esserlo stati
nell'anno antecedente alla data di indizione della selezione;
non devono essere parenti o affini entro il quarto grado di un
candidato;
non devono essere stati destituiti o licenziati dall'impiego
per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza
dall'impiego comunque determinata;
non devono essere in servizio all'estero alla data di
svolgimento dei colloqui.

                               Art. 17 


Pubblicazione


Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche'
contestualmente sul sito istituzionale del MAECI (seguire il
percorso:
https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cultura/scuoleitalianeal
lestero/personalescolastico
).
Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative davanti al giudice ordinario.
Roma, 17 maggio 2021

Il direttore generale: Angeloni

Clicca qui per leggere gli ALLEGATI


 

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