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UNIVERSITA' DI BERGAMO

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un
assegno per la collaborazione ad attivita' di ricerca presso il
dipartimento di lingue e letterature neolatine - settore
scientifico-disciplinare n. L17B.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.8 del 28/1/2000
Ente:UNIVERSITA' DI BERGAMO
Località:Bergamo  (BG)
Codice atto:000E0602
Sezione:Università
Tipologia:Avviso
Numero di posti:-
Scadenza:-
Tags:Ricercatori

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto l'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
che autorizza le Universita' a conferire assegni per la
collaborazione ad attivita' di ricerca;
Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1998, che ha
determinato le procedure per l'assegnazione degli assegni di ricerca
ed ha attribuito le risorse all'Universita' per l'attivazione degli
stessi;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che concerne le azioni
positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, che disciplina
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, che regolamenta l'accesso dei cittadini
degli stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, modificato con decreto del Presidente della Repubblica
30 ottobre 1996, n. 693;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 "Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo" e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che prevede
nuove disposizioni in materia di organizzazione e rapporti di lavoro
nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie
di lavoro e di giurisdizione amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, recante il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
amministrativa;
Visto il regolamento per il conferimento di assegni di ricerca
per la collaborazione di attivita' di ricerca di cui all'art. 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e del decreto
ministeriale attuativo 11 febbraio 1998 emanato con prot. n. 61161
del 22 giugno 1999;
Viste la deliberazione del consiglio d'amministrazione, par. 4)a
del 6 luglio 1998 e la deliberazione par. 6 del senato accademico del
23 novembre 1998 che hanno autorizzato il conferimento di quattro
assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca alla facolta'
di lingue e letterature straniere;
Visto il programma di ricerca presentato dal prof. Fabio
Rodriguez Amaja presso il dipartimento di lingue e letterature
neolatine approvato dal consiglio di dipartimento del 13 luglio 1999
e dal consiglio di facolta' del 5 ottobre 1999 per la durata di 2
anni;
Accertata la copertura finanziaria sulla cat. 2 cap. 36 del
bilancio di previsione 2000 dell'Universita';
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
E' indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il
conferimento di un assegno per la collaborazione ad attivita' di
ricerca presso il dipartimento di lingue e letterature neolatine con
contratto di diritto privato per la durata di 2 anni nell'ambito del
settore scientifico-disciplinare n. L17B (Lingue e letterature
ispanoamericane) per il progetto di ricerca dal titolo ricerca nelle
Americhe: la focalizzazione (vedi allegato) per l'importo di L.
30.000.000 annuali comprensivo di tutti gli oneri a carico
dell'amministrazione, erogato in rate mensili.

                               Art. 2.
 
Gli assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono
essere rinnovati fino a un massimo di otto anni con lo stesso
soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare dell'assegno ha gia'
conseguito il dottorato di ricerca.
Per l'eventuale rinnovo, si applicano le modalita' previste dal
regolamento.

                               Art. 3.
Per l'ammissione alla selezione di cui all'art. 1 e' richiesto il
possesso dei seguenti requisiti:
 
1) diploma di laurea, e curriculum scientifico professionale
idoneo per lo svolgimento di attivita' di ricerca scientifica oppure
dottorato di ricerca nelle materie afferenti il progetto di ricerca o
titolo riconosciuto equipollente (per i titoli conseguiti all'estero
e' richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi della vigente
normativa in materia);
2) conoscenza delle lingue inglese e spagnolo;
3) eta' non superiore ai 40 anni;
4) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
5) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta'
di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori della prova
selettiva, in base alla normativa vigente;
6) non essere escluso dall'elettorato politico attivo;
7) non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica
amministrazione ovvero non essere stato dichiarato decaduto da altro
impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver
conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati
da invalidita' insanabile.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono
possedere, ai fini dell'accesso a posti della pubblica
amministrazione, i seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza;
b) possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
c) aver adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel bando di selezione per la
presentazione della domanda di ammissione.
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.
L'amministrazione puo' disporre, in ogni momento, con decreto
motivato del rettore, l'esclusione dalla selezione per difetto dei
requisiti prescritti.

                               Art. 4.
 
Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta
semplice secondo il modello allegato al presente bando (fac-simile di
domanda), devono essere indirizzate al rettore dell'Universita' di
Bergamo e presentate direttamente (nei seguenti giorni ed orari:
lunedi' e mercoledi' dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14,30 alle
ore 16 e il martedi', giovedi' e venerdi' dalle ore 9 alle ore 12) o
a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo, all'Universita' degli studi di Bergamo -
Ufficio reclutamento personale docente, amministrativo e tecnico -
Via S. Alessandro, n. 47 - 24122 Bergamo, entro il termine perentorio
di giorni trenta dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
- 4a serie speciale "Concorsi ed esami".
L'amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione
di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da
parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di
terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Alla domanda il candidato dovra' allegare un curriculum della
propria attivita', l'elenco dei documenti e delle pubblicazioni, che
si ritengano utili ai fini della selezione quali diplomi di
specializzazione, attestati di frequenza di corsi di perfezionamento
post laurea, conseguiti in Italia o all'estero; borse di studio o
incarichi di ricerca sia in Italia che all'estero.
I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge
5 febbraio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in
relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario nonche'
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento della
prova medesima.
L'amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

                               Art. 5.
 
La selezione di cui all'art. 1 e' operata per il settore
scientifico disciplinare n. L17B (Lingue e letterature
ispano-americane) da una commissione giudicatrice nominata con
decreto rettorale e composta da tre professori su proposta del senato
accademico.

                               Art. 6.
 
La selezione consistera' nella valutazione dei titoli, delle
pubblicazioni ed in un colloquio inteso ad accertare l'attitudine
alla ricerca del candidato secondo i seguenti punteggi:
a) 60 punti cosi' ripartiti:
1) 10 punti per il dottorato di ricerca;
2) fino a 5 punti per il voto di laurea.
Il voto di laurea, da riportare a 110, verra' valutato come
segue:
da 108 a 110 incluso: un punto per ogni voto in piu';
lode: due punti;
3) fino a 25 punti per pubblicazioni ed attitudine alla
ricerca scientifica;
4) fino a 10 punti per diplomi di specializzazione; attestati
di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea;
5) fino a 10 punti per alti titoli collegati al servizio
prestato a seguito di contratti, borse di studio e incarichi in enti
di ricerca nazionali, esteri o internazionali, debitamente attestati,
ove compaia la decorrenza e la durata dell'attivita' svolta;
b) 40 punti per il colloquio.
Il colloquio vertera' sulle seguenti materie: letterature anglo e
latino americane.
Il colloquio inoltre accertera' la conoscenza delle lingue
inglese e spagnola.
I risultati della valutazione dei titoli, deve essere reso noto
agli interessati prima dell'effettuazione del colloquio, mediante
affissione all'albo della struttura interessata.
Gli assegni sono conferiti, entro il numero di quelli messi a
concorso, a candidati che abbiano conseguito almeno 30 dei 60 punti
complessivamente messi a disposizione per i titoli e 30 dei 40 a
disposizione del colloquio, compresi nella graduatoria, secondo
l'ordine della graduatoria stessa.
La data ed il luogo del colloquio sara' comunicato mediante
avviso esposto all'albo ufficiale di Ateneo presso la sede di Bergamo
di via Salvecchio n. 19 con un preavviso di almeno di venti giorni.
Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
La data del colloquio sara' resa nota entro quindici giorni dalla
chiusura della presentazione delle domande.

                               Art. 7.
 
Il candidato che risultera' vincitore, in possesso dei requisiti
prescritti, stipulera' con il rettore un contratto di lavoro autonomo
di diritto privato della durata di 2 anni.
Gli assegni non possono essere cumulati con altre borse di studio
a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca dei titolari di assegni.
L'assegno e' individuale. I beneficiari non possono cumularlo con
i proventi da attivita' professionali o rapporti di lavoro svolti in
modo continuativo. Per tutta la durata dell'assegno, e' inibito
l'esercizio di attivita' libero-professionali o lo svolgimento in
modo continuativo di rapporti di lavoro.
I titolari di assegni non possono svolgere incarichi di docenza
universitaria, ufficiale o integrativa, conferiti, mediante
contratto, ai sensi del regolamento di ateneo per la disciplina dei
professori a contratto emanato con decreto rettorale prot. n. 57577
dell'11 dicembre 1998. L'assunzione di detti incarichi comporta la
risoluzione del contratto.
Fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti, i
titolari di assegni possono chiedere, in via eccezionale, di svolgere
incarichi esterni, previa autorizzazione del consiglio di
dipartimento, a condizione che l'attivita':
1) sia occasionale e di breve durata;
2) non comporti un conflitto di interessi con la specifica
attivita' di ricerca svolta dal titolare di assegno;
3) non rechi alcun pregiudizio all'immagine o agli interessi
dell'Ateneo.
I titolari degli assegni che intendono svolgere, ovvero
continuare a svolgere, un'attivita' lavorativa comportante
prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di
volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza
scopo di lucro, possono espletarla, fermo restando l'integrale
assolvimento dei propri compiti di ricerca.
Compatibilmente con le attivita' di ricerca loro assegnate e
previa autorizzazione del consiglio di dipartimento, i titolari di
assegni possono partecipare alla esecuzione di ricerche e consulenze
per conto terzi commissionate all'Universita' ai sensi dell'art. 66
del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e alla
ripartizione dei relativi proventi secondo le modalita' stabilite
dalle vigenti norme regolamentari.
Il titolare di assegno di ricerca in servizio presso pubbliche
amministrazioni puo' essere collocato in aspettativa senza assegni
per il periodo di durata del contratto.
L'attivita' di ricerca e l'assegno possono essere sospesi per
servizio militare, gravidanza e puerperio e per assenze per malattia
superiori a trenta giorni in un anno, fermo restando che l'intera
durata dell'assegno non puo' essere ridotta a causa delle suddette
sospensioni. Non costituisce sospensione e, conseguentemente, non va
recuperato un periodo complessivo di assenza giustificata non
superiore a trenta giorni in un anno.
Agli assegni di cui al presente regolamento si applicano, in
materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge
13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni e integrazioni,
nonche', in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26
e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni e integrazioni.
L'Universita' provvede alle coperture assicurative per infortuni,
e per responsabilita' civile verso terzi a favore di titolari degli
assegni nell'ambito dell'espletamento della loro attivita' di
ricerca.
Al termine del contratto il titolare dell'assegno e' tenuto a
depositare il risultato del lavoro svolto al direttore della ricerca
dandone comunicazione agli uffici amministrativi.

                               Art. 8.
 
All'atto dell'assunzione a tempo determinato saranno richiesti i
documenti necessari nel rispetto delle normative vigenti.

                               Art. 9.
 
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Universita' degli
studi di Bergamo e trattati per le finalita' di gestione del concorso
e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato risultato vincitore.

                              Art. 10.
 
Responsabile del procedimento del presente bando e' la dott.ssa
Natalia Cuminetti funzionario amministrativo presso l'ufficio
reclutamento personale docente, amministrativo e tecnico sito in via
S. Alessandro, 47 - 24122 Bergamo.

                              Art. 11.
 
Del bando di selezione verra' data pubblicita' mediante
affissione all'albo ufficiale dell'Universita' di Bergamo, all'albo
della facolta' di lingue e letterature straniere di questo Ateneo e
di tutti gli Atenei italiani.
Il presente bando di selezione sara' inoltre pubblicizzato sul
sito Web dell'Universita' degli studi di Bergamo
(http://www.unibg.it)
Il presente bando di selezione sara' inoltrato al Ministero di
grazia e giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 4a
serie speciale "Concorsi ed esami".
Per tutto quanto non previsto nel presente bando, vale la
normativa vigente in materia, in quanto compatibile.
Bergamo, 31 dicembre 1999
Il rettore: Castoldi

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