Mininterno.net - Bando di concorso AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE Selezione ...
 
 
 

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AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione di un
collaboratore tecnico professionale con rapporto di lavoro a tempo
determinato e a tempo pieno, per la durata di mesi sei rinnovabili.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.31 del 17/4/2007
Ente:AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE
Località:Torino  (TO)
Codice atto:07E02417
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:2/5/2007
Tags:Tecnici

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

    Il  Direttore generale di ARPA Piemonte in esecuzione del proprio
decreto n. 129 del 26 marzo 2007;
 
Rende noto
 
che e' indetta pubblica selezione, per titoli ed esami, per
l'assunzione di un collaboratore tecnico professionale con rapporto
di lavoro a tempo determinato e a tempo pieno, per la durata di mesi
sei rinnovabili come per legge.
La presente selezione e' disciplinata dal combinato disposto di
cui all'art. 31 del Contratto integrativo del CCNL 20 settembre 2001,
Comparto sanita', all'art. 5, comma 4, CCNL 27 gennaio 2000
contenente le tabelle di equiparazione del personale confluito nelle
ARPA e al decreto legislativo n. 368/2001 e decreto legislativo
n. 165/2001.
L'ammissione alla selezione, l'espletamento della stessa, il
trattamento giuridico ed il trattamento economico sono disciplinati
dalla seguente regolamentazione.
Art. 1.
 
Sede di servizio
 
La sede di lavoro e le attivita' di servizio sono ricomprese
nell'ambito territoriale della Regione Piemonte in cui opera l'ARPA.
L'attivita' di servizio comprende in particolare la gestione
delle competenze relative all'accettazione ed all'istruttoria tecnica
delle pratiche edilizie relative ai comuni piemontesi compresi nella
zona sismica 3, secondo le modalita' definite dalla circolare del
presidente della Giunta regionale n. 1/DOP del 27 aprile 2004.

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'ammissione
 
1) Generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono
possedere ai fini dell'accesso ai posti degli uffici regionali i
seguenti requisiti:
I. godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o provenienza;
II. essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
III. avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) idoneita' fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneita'
fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in materia di
categorie protette - e' effettuato prima dell'immissione in servizio.
Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e' dispensato
dalla visita medica, fatti salvi gli accertamenti dell'idoneita'
fisica alla mansione, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) non essere stato destituito o dispensato dal servizio presso
una Pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
e non essere decaduto dall'impiego per avere conseguito la nomina
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita'
non sanabile o avere rilasciato dichiarazioni sostitutive di atti o
fatti, false.
2) Specifici:
Titoli di studio richiesto:
diploma di laurea conseguito in base al previgente ordinamento
(o altre equipollenti ex lege):
ingegneria civile;
architettura;
ingegneria edile.
oppure
laurea specialistica in una delle seguenti classi (per
l'equiparazione dei diplomi di laurea secondo il vecchio ordinamento
(DL) alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS) si applica il
decreto interministeriale 5 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 21 agosto 2004, n. 196 e successive modifiche ed
integrazioni):
n. 4/S - Architettura e ingegneria edile;
n. 28/S - Ingegneria civile;
oppure
laurea triennale in una delle seguenti classi:
n. 4 scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile;
n. 8 ingegneria civile ed ambientale.
Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea i diplomi
di laurea conseguiti saranno considerati utili purche' riconosciuti
dall'ordinamento della Repubblica italiana equipollenti a quelli
sopra citati.
I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti,
pena l'esclusione dal concorso, alla data di scadenza del termine
stabilito nel bando per la presentazione delle domande di ammissione.
Si applica la legge 10 aprile 1991, n. 125 che garantisce pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro come anche
previsto dall'art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il presente avviso viene emanato tenendo conto dei benefici, in
materia di assunzioni riservate, definiti dalle leggi 5 febbraio
1992, n. 104 e 12 marzo 1999, n. 68.

                               Art. 3.
 
Presentazione delle domande: termini e modalita'
 
Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta
semplice, devono essere indirizzate e presentate direttamente o a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla Sede centrale
dell'ARPA, via della Rocca, n. 49 - 10123 Torino, non oltre il
termine perentorio di giorni quindici successivo alla data di
pubblicazione dell'avviso di selezione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Per la determinazione del termine di scadenza, fa fede la data
del timbro dell'ufficio postale accettante per le domande spedite a
mezzo raccomandata postale. In caso di presentazione diretta
all'ufficio competente dell'Agenzia, tale termine e' individuato
nelle ore 16 dello stesso giorno di scadenza. Qualora la scadenza
coincida con un giorno festivo, il termine di presentazione delle
domande si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La domanda puo' essere inoltrata all'ARPA via fax al numero
011/8153253 purche' accompagnata da copia fotostatica di un valido
documento d'identita' (art. 38, comma 3, decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).
La domanda deve essere redatta secondo lo schema (allegato A) che
costituisce parte integrante del presente bando, nel quale sono
riportate tutte le indicazioni, che secondo le norme vigenti, i
candidati sono tenuti a fornire. Tale modulo sara' in distribuzione
presso tutte le sedi dell'Agenzia. Accedendo, inoltre, al sito
internet di ARPA Piemonte http://www.arpa.piemonte.it/. (Sezione
concorsi) e' possibile scaricare il bando e il relativo modulo di
domanda.
Nella domanda gli aspiranti, in ogni caso, devono indicare sotto
la propria responsabilita', consapevoli delle responsabilita' penali
conseguenti a dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) cognome e nome;
b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice
fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i
motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, condono indulto e perdono giudiziale) e i
procedimenti penali eventualmente pendenti;
f) i titoli di studio posseduti, con relativa votazione
conseguita;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati presso amministrazioni pubbliche e/o
private e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego o di lavoro;
i) di essere o di non essere stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e di essere o non
essere stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico ai sensi
dell'art. 127, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3 per aver conseguito l'impiego mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile;
j) il domicilio presso il quale deve essere inoltrata ogni
comunicazione inerente al presente bando. In caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera
b) del presente articolo;
k) la conoscenza di almeno una lingua straniera
(preferibilmente inglese e/o francese), art. 37 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed
integrazioni;
l) la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche piu' diffuse, Applicativi informatici, Reti
e collegamenti (art. 37 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni).
In relazione a quanto stabilito dagli articoli 20 della legge
5 febbraio 1992, n. 104 e 16 della legge 12 marzo 1999, n. 68 i
candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda di
partecipazione al concorso l'ausilio necessario in relazione al
proprio handicap nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi
per l'espletamento delle prove.
I candidati devono allegare alla domanda fotocopia (non
autenticata) di un proprio documento di identita' in corso di
validita'.
Alla domanda di partecipazione alla selezione i concorrenti
possono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che
ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito, nonche' gli eventuali documenti comprovanti il diritto a
precedenza o preferenza e un curriculum formativo e professionale,
datato e firmato.
I curriculum non sottoscritti non saranno presi in considerazione
ai fini della valutazione delle informazioni ivi contenute e non
desumibili dalla domanda o dalla documentazione allegata.
Eventuali altri titoli trasmessi successivamente alla domanda di
partecipazione, verranno presi in considerazione nel solo caso in cui
risultino pervenuti entro la scadenza del termine utile individuato
per la presentazione delle domande stesse.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente.
I candidati devono inoltre dichiarare di autorizzare l'ARPA al
trattamento dei propri dati personali, ai sensi delle disposizioni di
cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.
I candidati devono dichiarare, in calce al modello di domanda, di
essere disponibili a raggiungere in caso di assunzione qualsiasi sede
di servizio in cui opera ARPA Piemonte (art. 1 del presente bando).
Alla domanda di partecipazione alla selezione i concorrenti
possono allegare gli eventuali documenti comprovanti il diritto a
precedenza o preferenza.
Deve essere allegato alla domanda di partecipazione l'originale
della ricevuta di versamento della tassa di concorso di Euro 3,87,
non rimborsabili, effettuato sul conto corrente postale n. 37120102
intestato ad ARPA Piemonte - Sede centrale - Servizio tesoreria, via
della Rocca n. 49 - 10123 Torino, precisando la causale del
versamento.
L'ARPA non assume responsabilita' per la mancata ricezione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Per quanto non eventualmente previsto dal presente articolo,
valgono le norme di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed
integrazioni ed alla legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni ed integrazioni.

                               Art. 4.
 
Motivi di esclusione
 
Non vengono prese in considerazione le domande:
di coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo;
di coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, oppure siano stati dispensati dall'impiego presso una
pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita'
non sanabile;
di coloro che non dichiarano nell'istanza di partecipazione al
concorso gli estremi del provvedimento di riconoscimento
dell'equipollenza del proprio titolo di studio conseguito all'estero
al corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa
vigente; le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di ammissione;
prive di firma, essendo la sottoscrizione elemento essenziale
per l'esistenza giuridica dell'atto; non e' richiesta
l'autenticazione della sottoscrizione delle domande ai sensi
dell'art. 39, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000 n. 445;
non complete delle dichiarazioni di cui all'art. 3, punti da a)
a l);
spedite o consegnate a mano oltre il termine di quindici giorni
a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione
dell'avviso del presente bando in Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

                               Art. 5.
 
Riapertura del termine e revoca della selezione
 
Il direttore generale si riserva il diritto di modificare o
revocare il presente bando di selezione, nonche' di prorogarne o di
riaprirne i termini per la presentazione delle domande di
partecipazione.

                               Art. 6.
 
Ammissione ed esclusione
 
L'ammissione alla selezione e l'esclusione dalla selezione sono
determinate con provvedimento motivato del Dirigente responsabile
della S.C. 18 Gestione e sviluppo delle risorse umane dell'ARPA.

                               Art. 7.
 
Commissione esaminatrice
 
Il direttore generale nomina la commissione esaminatrice, che
sara' costituita secondo quanto disposto dall'art. 9 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni ed integrazioni.
La commissione esaminatrice effettua la preselezione, da' luogo
alla prova orale ed al giudizio sulla stessa e formula la graduatoria
finale, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di
precedenza e di preferenza a parita' di merito a favore di
particolari categoria di cui all'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/1994.

                               Art. 8.
 
Preselezione
 
A norma dell'art. 7, comma 2-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487 del 1994 l'Amministrazione si riserva la
facolta' di fare precedere la prova orale da una prova preselettiva,
alla quale sono ammessi tutti i candidati che hanno presentato
domanda di partecipazione debitamente sottoscritta entro i termini di
cui all'art. 3 del presente bando.
La data, l'ora e la sede dell'eventuale preselezione saranno
notificate mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale della
Regione Piemonte del giorno 7 giugno 2007, con un termine minimo di
preavviso di almeno quindici giorni e sul sito internet di ARPA
Piemonte http://www.arpa.piemonte.it/. (Sezione Concorsi).
La prova preselettiva consistera' nella somministrazione di un
questionario contenente domande a risposte multiple prefissate,
riguardanti argomenti e/o attivita' relativi al profilo professionale
a selezione, cosi' come previsto per la prova d'esame di cui al
successivo art. 14.
La prova preselettiva si intendera' superata con una votazione di
almeno 21/30.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito.
Sono ammessi alla prova concorsuale i primi trenta candidati
utilmente collocati in graduatoria, previa verifica del possesso dei
requisiti richiesti per l'accesso ai posti. Qualora si verificassero
casi di parita' di merito sono ammessi alla prova concorsuale tutti
coloro che hanno ottenuto lo stesso punteggio del candidato
classificatosi al 30° posto.
La graduatoria, approvata dal direttore generale, viene
pubblicata sul BURP, negli albi delle sedi ARPA per quindici giorni
consecutivi, nonche' sul sito internet di ARPA Piemonte
http:I/www.arpa.piemonte.it/. (Sezione concorsi).
Per essere ammessi a sostenere la prova i candidati dovranno
presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento.
L'assenza dalla prova preselettiva comportera' l'esclusione dalla
selezione, quale ne sia la causa.

                               Art. 9.
 
Modalita' di svolgimento del processo di selezione
 
La valutazione dei titoli verra' effettuata limitatamente ai soli
candidati ammessi a sostenere la prova concorsuale. Il risultato di
tale valutazione deve essere reso noto agli interessati prima dello
svolgimento della prova orale quale unica prova d'esame.
La commissione, immediatamente prima dell'inizio della prova
orale, stabilisce i criteri e le modalita' di espletamento della
prova orale, ai fini della verifica dei requisiti di professionalita'
richiesti dal bando.

                              Art. 10.
 
Criteri di valutazione dei titoli
 
La determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei
titoli si effettua prima dell'espletamento della prova orale.
Al fine di pervenire alla verifica della professionalita'
richiesta dal profilo professionale a selezione la commissione deve
effettuare una valutazione comparata dei curricula e deve, comunque,
prendere in considerazione:
a) i titoli di carriera;
b) il curriculum formativo professionale.
Titoli di carriera (max punti 10).
Nell'ambito dei titoli di carriera sono valutabili i servizi resi
con contratti a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni
in qualifiche e/o mansioni attinenti al profilo professionale a
selezione.
I periodi di servizio omogeneo sono cumulabili.
Le frazioni d'anno sono valutate in ragione mensile considerando,
come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni
superiori a quindici giorni.
I periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati
proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal Contratto
collettivo nazionale di lavoro.
In caso di servizi contemporanei e' valutato quello piu'
favorevole al candidato.
Curriculum formativo e professionale (max punti 20).
Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le
attivita' professionali e di studio, formalmente documentate, idonee
ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito
nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione
funzionale da conferire. Sono valutabili i servizi resi con
collaborazioni presso Pubbliche amministrazioni e presso aziende
private in qualifiche e/o mansioni specificamente attinenti alle
mansioni e al profilo a selezione.
Rientrano nella valutazione del curriculum sia gli eventuali
dottorati di ricerca che i master di durata almeno annuale purche' in
materie attinenti al profilo professionale a selezione;
l'abilitazione professionale; i corsi di formazione e aggiornamento
professionale con riferimento alla durata e al superamento d'esame
finale.
Non viene valutata la partecipazione a convegni, congressi e
seminari, anche come docente o relatore; non sono valutati gli
incarichi di insegnamento.
Non sono valutati i titoli richiesti per l'accesso alla
selezione.
Non sono valutabili le idoneita' in concorsi relativi alla
categoria o profilo oggetto della selezione o in posizioni funzionali
o categorie inferiori e/o superiori.
Il punteggio relativo al curriculum formativo e professionale
attribuito dalla commissione deve essere adeguatamente motivato. La
motivazione deve essere riportata nei verbali dei lavori delle
commissioni.

                              Art. 11.
 
Equiparazione dei servizi non di ruolo (o a tempo determinato) al
servizio di ruolo (o a tempo indeterminato)
 
Il servizio non di ruolo o a tempo determinato prestato presso
pubbliche amministrazioni, ad esclusione di quello prestato con
qualifiche di volontario, di borsista, di stagista o similari, e'
equiparato al servizio di ruolo o a tempo indeterminato.
I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo
alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le
Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'art. 22 della
legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti
punteggi previsti dal presente bando per i servizi resi presso
pubbliche amministrazioni, se durante il servizio sono state svolte
mansioni riconducibili ai profili a selezione, Il punteggio e'
ridotto del 50% per il profili o mansioni diverse dal presente bando.

                              Art. 12.
 
Valutazione dei servizi e titoli equiparabili
 
I servizi e i titoli acquisiti presso le ARPA, presso gli Enti e
le aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale, i servizi e i
titoli di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 nella categoria D (ex VII livello
o 7ª qualifica funzionale) o nella categoria D, livello Ds (ex
livello 8ª-bis od ottava qualifica funzionale), nonche' i servizi e i
titoli acquisiti presso le societa' a prevalente partecipazione
pubblica e le societa' che traggono finanziamento dal bilancio
regionale di cui all'art. 19 della legge regionale 13 aprile 1995,
n. 60 ed i servizi e i titoli acquisiti presso Enti, Consorzi o
Aziende pubbliche o a partecipazione pubblica ovvero presso Aziende
costituite da Enti pubblici o Amministrazioni pubbliche, sono
equiparati ai corrispondenti titoli e servizi acquisiti presso l'ARPA
Piemonte nella categoria corrispondente e sono valutati con i
punteggi previsti dal presente avviso. Parimenti i servizi prestati e
i titoli acquisiti presso gli enti e amministrazioni di cui al comma
precedente, nel profilo professionale e/o posizione funzionale e/o
qualifica e/o categoria superiore a quelli indicati al comma
precedente, sono equiparati ai corrispondenti titoli e servizi
acquisiti presso l'ARPA Piemonte nella categoria corrispondente e
sono valutati con i punteggi previsti dal presente avviso. Per le
equiparazioni si fa riferimento, ove necessario, al C.C.N.L.
27 gennaio 2000 in Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2000
ovvero ad altre tabelle pubblicamente valide.

                              Art. 13.
 
Servizio prestato all'estero
 
Il servizio prestato all'estero dai cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea se riconosciuto, secondo la normativa vigente in
materia, in seguito a domanda presentata dall'interessato ai
Ministeri competenti od agli organi consolari italiani all'estero,
debitamente certificato, e' valutato con i punteggi previsti per il
corrispondente servizio di ruolo prestato nel territorio nazionale.

                              Art. 14.
 
Modalita' di svolgimento della prova orale
 
La prova orale si svolge alla presenza della commissione in una
sala aperta al pubblico.
La commissione, immediatamente prima della prova orale,
predetermina i quesiti da porre ai candidati mediante estrazione a
sorte.
La prova orale deve tendere all'accertamento delle capacita'
professionali del candidato e vertera' sulle argomentazioni oltre
elencate:
normativa in materia di lavori pubblici;
normativa tecnica sulle costruzioni e disposizioni nazionali e
regionali in campo urbanistico ed edilizio;
elementi di dinamica delle strutture;
nozioni sull'origine dei terremoti, la misura, gli strumenti di
registrazione e gli effetti sulle costruzioni;
progettazione antisismica, riparazione e consolidamento
antisismico;
classificazione sismica e normativa sismica;
rischio sismico e sua riduzione, disposizioni nazionali e
regionali;
nozioni sull'impiego dei principali programmi informatici per
la gestione delle attivita' tecnico-amministrative di progettazione e
direzione lavori in campo edile.
organizzazione dell'Arpa Piemonte: funzioni e compiti
dell'Agenzia nell'ambito della tutela ambientale regionale e
nazionale, come delineati dalle leggi statali e regionali.
In relazione a quanto stabilito dall'art. 37 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed
integrazioni, nella prova e' richiesta la conoscenza di una lingua
straniera a livello di scuola media superiore (preferibilmente
inglese e/o francese), nonche' la conoscenza dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse.
Le modalita' per l'accertamento della conoscenza della lingua
straniera e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piu' diffuse sono stabilite dalla commissione
esaminatrice.
La sede in cui si svolgera' la prova orale sara' comunicata a
mezzo raccomandata, verra' anche data comunicazione sul sito internet
di ARPA Piemonte http://www.arpa.piemonte.it/(Sezione Concorsi), con
un preavviso di almeno quindici giorni rispetto all'inizio della
prova stessa.
Per essere ammessi a sostenere la prova orale i candidati
dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento in corso di
validita'.
L'assenza dalla predetta prova comportera' l'esclusione quale ne
sia stata la causa che l'ha determinata.
Per lo svolgimento della prova si osserveranno le norme di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni ed integrazioni.

                              Art. 15.
 
Punteggi a disposizione della commissione
 
La commissione dispone complessivamente di 100 punti cosi'
ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per la prova orale.
I 30 punti per la valutazione dei titoli sono cosi' ripartiti:
1) 10 punti per i titoli di carriera;
2) 20 punti per il curriculum formativo e professionale.
1) Titoli di carriera (max punti 10):
servizio a tempo determinato o a tempo indeterminato prestato
presso la Pubblica amministrazione, come indicato nell'art. 10 del
presente bando, nella categoria a selezione, nella medesima
professionalita'. - 1,50/anno;
servizio a tempo determinato o a tempo indeterminato prestato
presso la Pubblica amministrazione, come indicato nell'art. 10 del
presente bando, in categoria inferiore a quella a selezione, nella
medesima professionalita'. - 0,75/anno.
2) Curriculum formativo e professionale (max punti 20):
dottorato di ricerca attinente al profilo da ricoprire - punti
2,00;
master almeno annuale attinente al profilo da ricoprire - punti
1,00;
altro diploma di laurea attinente al profilo da ricoprire -
punti 1,50;
abilitazione professionale attinente al profilo da ricoprire -
punti 0,75;
servizi resi con collaborazioni, formalmente documentate,
presso Pubbliche amministrazioni e presso aziende private in
qualifiche e/o mansioni specificamente attinenti al profilo a
selezione - 1,00/anno;
relativamente ai corsi di formazione e aggiornamento
professionale:
corsi di durata fino a 10 ore, per ogni corso - punti 0,10;
corsi di durata superiore a 10 ore e fino a 30 ore, per ogni
corso - punti 0,50;
corsi di durata superiore a 30 ore, per ogni corso punti
1,00.
Per i corsi con esame finale superato il punteggio sopra indicato
sara' aumentato del 50%.
Per la durata del corso espressa in giorni anziche' in ore, ogni
giorno si considera convenzionalmente di otto ore, salvo diverse
indicazioni o risultanze.
La commissione valuta i corsi di aggiornamento professionale in
relazione alla loro specificita' e utilita' rispetto al profilo a
selezione, tenendo conto dei programmi dei corsi stessi, della loro
durata e della eventuale valutazione raggiunta o del punteggio
conseguito.
Non saranno valutati ulteriori titoli dichiarati dai candidati,
non ricompresi tra quelli elencati nel presente bando.
La prova orale si intendera' superata con una votazione di almeno
49/70.
Il punteggio complessivo sara' determinato dalla somma della
valutazione dei titoli e dal voto conseguito nella prova orale.

                              Art. 16.
 
Categorie riservata ne e preferenze
 
Per le categorie riservatarie e le preferenze si veda quanto
disposto dall'art. 5 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed
integrazioni.
I candidati che, avendo superato la prova orale, intendano far
valere i titoli di preferenza ovvero abbiano diritto a riserva,
dovranno presentare o far pervenire, a mezzo raccomandata, all'ARPA
Piemonte - Struttura della gestione e dello sviluppo delle risorse
umane, via della Rocca n. 49 - 10123 Torino, i documenti, in carta
semplice, ovvero opportuna autocertificazione, attestanti il possesso
dei titoli stessi, gia' indicati nella domanda, entro il termine
perentorio di giorni quindici decorrenti dal giorno successivo a
quello in cui hanno sostenuto la prova orale.
Dai documenti, ovvero dall'autocertificazione, dovra' risultare
il possesso dei titoli alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.
I candidati appartenenti alle categorie previste dalla legge
12 marzo 1999, n. 68 e che abbiano conseguito l'idoneita', potranno
usufruire della riserva nei limiti stabiliti dalle norme vigenti
purche', ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 68/1999,
risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso la
Provincia - servizio del collocamento obbligatorio - e risultino
disoccupati sia al momento della scadenza del termine per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso sia all'atto
dell'immissione in servizio.

                              Art. 17.
 
Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria
 
La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo
l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato. E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia
conseguito nella prova orale la prevista valutazione di sufficienza.
E' dichiarato vincitore del concorso il candidato utilmente
collocato nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve e
delle preferenze di cui all'art. 16 del presente bando.
La graduatoria generale degli idonei rimane efficace per un
termine di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione.
La graduatoria di merito, unitamente a quella del vincitore del
concorso, e' approvata con provvedimento del Direttore generale
dell'ARPA e viene pubblicata sul BURP, agli albi delle sedi ARPA,
nonche' sul sito internet di ARPA Piemonte
http://www.arpa.piemonte.it/.(Sezione Concorsi).
Dalla data di pubblicazione della suddetta graduatoria decorre il
termine per le eventuali impugnative.

                              Art. 18.
 
Adempimenti dei vincitori
 
Il candidato dichiarato vincitore e' invitato, a mezzo
raccomandata a.r., per la stipulazione del contratto individuale di
lavoro a tempo determinato.
Ai sensi e nei termini di cui all'articolo 14 del CCNL del
personale del comparto sanita' stipulato il 1° settembre 1995 e
all'art. 31 del CCNL integrativo del CCNL il 7 aprile 1999 a pena di
decadenza, l'interessato deve produrre:
a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute
nella domanda di partecipazione al concorso;
b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva,
precedenza e preferenza a parita' di valutazione.
L'ARPA procede alla stipula del contratto individuale nel quale
sara' indicata la data di presa di servizio. La presa di servizio
deve avvenire entro tre mesi dalla stipulazione del contratto. Gli
effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di
servizio.
La presa,di servizio avviene di norma il primo od il sedicesimo
giorno del mese.
In applicazione del decreto legislativo n. 626/1994, e successive
modificazioni e integrazioni, il vincitore sara' sottoposto ad
accertamento medico sanitario da parte del medico competente
dell'ARPA, al fine dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica alla
specifica mansione.
Il vincitore che non assuma servizio senza giustificato motivo
entro il termine stabilito decade nei diritti conseguenti.

                              Art. 19.
 
Disciplina del rapporto di lavoro, stato giuridico, economico,
previdenziale e assistenziale
 
I rapporti di lavoro dei dipendenti dell'ARPA sono disciplinati
dalle disposizioni del Capo I, Titolo II, del Libro V del codice
civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato dell'impresa,
salvi i limiti stabiliti dal decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni e integrazioni per il
perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e
l'azione amministrativa sono indirizzate. Al dipendente assunto a
seguito del concorso previsto dal presente bando si applica il
vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non
dirigente della sanita'.
Il rapporto di lavoro e' a tempo determinato e a tempo pieno per
la durata di mesi sei, rinnovabile come per legge. Il trattamento
economico spettante e' quello iniziale per il personale ascritto alla
categoria D per i profili professionali del collaboratore tecnico
professionale del vigente C.C.N.L. del comparto sanita'.
I rapporti individuali di lavoro e di impiego sono regolati
contrattualmente secondo i principi stabiliti dall'art. 2, secondo e
terzo comma e 45, secondo comma del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni e
garantiscono parita' di trattamento contrattuale e comunque
trattamenti non inferiori a quelli previsti dal Contratto collettivo
nazionale di lavoro vigente.
Il dipendente e' tenuto all'osservanza del Codice di
comportamento dei dipendenti di cui al decreto ministreriale
28 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 2001,
n. 84.
Nelle materie soggette alla disciplina del codice civile, delle
leggi sul lavoro e dei contratti collettivi, l'ARPA opera con i
poteri del privato datore di lavoro, adottando tutte le misure
inerenti all'organizzazione ed alla gestione dei rapporti di lavoro.
Si applica all'ARPA la legge 20 maggio 1970, n. 300, come statuito
dall'art. 51 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni e integrazioni.
Per il trattamento pensionistico il personale assunto a tempo
determinato e' obbligatoriamente iscritto all'I.N.P.D.A.P. Per il
trattamento di fine rapporto i nuovi assunti a tempo determinato
saranno obbligatoriamente iscritti all'I.N.P.D.A.P. Per
l'assicurazione contro gli infortuni il personale e'
obbligatoriamente iscritto all'I.N.A.I.L.
Il personale dell'ARPA non puo' esercitare la libera professione
al di fuori delle ipotesi consentite e non puo' assumere esternamente
all'ARPA stessa incarichi professionali di consulenza, progettazione
e direzione lavori su attivita' in campo ambientale; altri incarichi,
purche' previsti dal vigente CCNL e compatibili con le esigenze
d'ufficio, possono essere autorizzati dal Direttore generale.

                              Art. 20.
 
Accertamento della veridicita' delle dichiarazioni
 
L'Amministrazione verifichera' la veridicita' delle dichiarazioni
sostitutive rese dai candidati.
Qualora in esito a detti controlli sia accertata la non
veridicita' del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade
dagli eventuali benefici conseguenti i provvedimenti adottati sulla
base delle dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni
penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

                              Art. 21.
 
Norma decreto-legge rinvio
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di
concorso si fa riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, ai CC.CC.NN.L.
che si applicano al personale delle ARPA, alle norme vigenti per i
dipendenti civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive integrazioni e
modificazioni, ed al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.
Torino, 26 marzo 2007
Il direttore generale: Coccolo

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