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UNIVERSITA' DI CAMERINO

Concorso per l'ammissione al XVII ciclo del corso di dottorato di
ricerca in scienze della Terra

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.11 del 8/2/2002
Ente:UNIVERSITA' DI CAMERINO
Località:Camerino  (MC)
Codice atto:02E01031
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:11/3/2002

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Visto a legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare art. 4;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224;
Visto il regolamento di ateneo in materia di dottorati di ricerca
emanato con decreto rettorale n. 787 del 15 ottobre 1999 e successive
modificazioni;
Viste le proposte di istituzione dei corsi di dottorato di
ricerca presentate dai vari dipartimenti;
Vista a delibera del senato accademico n. 276 del 13 giugno 2001;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 434 del
28 giugno 2001;
Visto il parere favorevole espresso dal nucleo di valutazione di
ateneo nella seduta del 12 giugno 2001;
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' indetto presso l'Universita' di Camerino il concorso per
l'ammissione al XVII ciclo del corso di dottorato di ricerca in:
Scienze della Terra, posti: n. 6; borse di studio: n. 4 durata
del corso: 3 anni; sedi consorziate: sede unica.

                               Art. 2.
Possono accedere ai dottorati di ricerca, senza limitazioni di
eta' e di cittadinanza, coloro che sono in possesso del diploma di
laurea o analogo titolo accademico conseguito presso Universita'
straniera, preventivamente riconosciuto dalle autorita' accademiche,
anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e
mobilita'; qualora il titolo non sia gia' stato riconosciuto, sara'
il collegio dei docenti del dottorato di ricerca a dichiarare
equipollenza del titolo accademico conseguito all'estero, ai soli
fini dell'ammissione ai corsi.
La domanda di ammissione, indirizzata al Magnifico Rettore -
Universita' degli Studi - via Gentile III Da Varano - 62032 Camerino,
redatta secondo lo schema allegato al presente bando, dovra' essere
inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta
giorni a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale, fara' fede il timbro
postale di spedizione.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria
responsabilita':
le proprie generalita', la data e il luogo di nascita;
la residenza e il recapito eletto agli effetti del concorso;
l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare;
la propria cittadinanza;
la laurea posseduta con la data e l'Universita' presso cui e'
stata conseguita, ovvero il titolo accademico conseguito presso una
Universita' straniera;
di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato
secondo le modalita' stabilite dal collegio dei docenti;
la lingua/e straniera/e conosciuta/e;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito;
nel caso di doppia cittadinanza, di cui una sia quella
italiana, di optare per la cittadinanza italiana.
I candidati dovranno effettuare un versamento in CCP di L. 20.000
non rimborsabili a favore dell'Universita' quale partecipazione alle
spese concorsuali.
La ricevuta del versamento, effettuato sul CCP 14566624 a favore
dell'Universita' di Camerino - servizio tesoreria - con l'indicazione
nella causale del concorso per il quale il candidato presenta
domanda, deve essere allegata, pena l'esclusione, alla domanda di
partecipazione al concorso.
I candidati in possesso di titolo conseguito all'estero non
ancora riconosciuto equipollente, devono esplicitamente richiederne
l'equipollenza, allegando alla domanda di partecipazione al concorso
i documenti (certificato di laurea con esami e votazioni e
dichiarazione di valore) utili a consentire al collegio dei docenti
la dichiarazione di equipollenza unicamente ai soli fini
dell'ammissione al dottorato. I documenti di cui sopra dovranno
essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze
italiane all'estero, secondo la normativa vigente in materia di
ammissione degli studenti stranieri ai corsi di laurea delle
Universita' italiane.
L'Amministrazione universitaria non si assume alcuna
responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni,
dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da
parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento degli stessi, ne' per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

                               Art. 3.
L'esame di ammissione consiste in una prova scritta e in un
colloquio tendenti a verificare la preparazione del candidato, la sua
attitudine alla ricerca scientifica e la conoscenza di una o piu'
lingue straniere.
La commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone
di sessanta punti per ognuna delle prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
Il colloquio, che prevede anche la dimostrazione della conoscenza
di una o piu' lingue straniere, si intende superato se il candidato
ottiene una votazione di almeno 40/60.
Alla fine di ogni seduta la commissione giudicatrice forma
l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da
ciascuno riportati nella prova stessa.
La commissione e' tenuta a graduare tutti i candidati con
punteggio differenziato, cosi' da evitare situazione di merito ex
equo.
L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, viene affisso presso la facolta' o il dipartimento
presso cui si e' svolta la prova.
Espletate le prove del concorso, ogni commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.

                               Art. 4.
Le prove di esame si svolgeranno presso l'Universita' di Camerino
nei locali che verranno indicati con le modalita' di cui ai commi
successivi, salvo diverso avviso.
Il diario delle prove, con l'indicazione del luogo, del giorno,
del mese e dell'ora in cui le medesime avranno luogo, sara'
comunicato agli interessati tramite raccomandata con avviso di
ricevimento inviata 15 giorni prima della data fissata per la prova.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un idoneo
documento di riconoscimento (passaporto o carta di identita' o
patente di guida).

                               Art. 5.
La commissione giudicatrice del concorso per esame di ammissione
al corso di dottorato e' nominata dal rettore su proposta del
collegio dei docenti.
Essa e' composta da tre docenti di ruolo dei settori
scientifico-disciplinari cui si riferisce il corso, a cui possono
essere aggiunti non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti
nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche o private di
ricerca.
La commissione deve concludere lavori entro novanta giorni dalla
nomina.

                               Art. 6.
I candidati saranno ammessi al corso secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso. In caso di rinunce degli aventi diritto, purche' non sia
trascorso un mese dall'avvio effettivo dei corsi, subentra altro
candidato secondo l'ordine della graduatoria.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, i candidati
dovranno esercitare opzione per un solo corso di dottorato entro il
termine di 7 giorni.

                               Art. 7.
I concorrenti risultati vincitori dovranno far pervenire, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, al magnifico rettore
dell'Universita' degli studi di Camerino, entro il termine perentorio
di quindici giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in
cui avranno ricevuto il relativo invito, la domanda di iscrizione al
corso di dottorato, in carta legale, da compilarsi su apposito
modello predisposto dall'amministrazione universitaria corredata dai
seguenti documenti:
fotocopia del documento di identita', debitamente firmata;
due fotografie formato tessera.

                               Art. 8.
Si procedera' all'attivazione dei corsi di dottorato solo in
presenza di almeno 3 (tre) dottorandi (art. 1 punto 5 del regolamento
di ateneo in materia di dottorato di ricerca).

                               Art. 9.
L'importo delle borse di studio non deve essere inferiore a
quello stabilito dal decreto del Ministero dell'Universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 11 settembre 1998, assoggettato al
contributo previdenziale INPS a gestione separata.
Le borse di studio verranno assegnate secondo l'ordine della
graduatoria di merito.
Per la fruizione delle borse di studio il limite di reddito
personale complessivo annuo lordo e' fissato in L. 15.000.000. Alla
determinazione del reddito concorrono redditi di origine patrimoniale
nonche' emolumenti di qualsiasi altra natura avente carattere
ricorrente con esclusione di quelli aventi natura occasionale o
derivanti da servizio militare di leva.
In caso di parita' di merito, prevale la valutazione della
situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 132
del 3 giugno 1997).
La durata dell'erogazione delle borse e' pari all'intera durata
del corso.
L'importo della borsa di studio puo' essere aumentato per
eventuali periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50%. Tali
periodi non possono superare la meta' della durata dell'intero corso
di dottorato.
Il pagamento della borsa viene effettuato in rate bimestrali
posticipate.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.
Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse di studio
a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni
all'estero l'attivita' di ricerca dei dottorandi.
I cittadini provenienti da Paesi al di fuori della CE potranno
fruire della borsa di studio, se collocati in posizione utile in
graduatoria.

                              Art. 10.
L'ammontare annuo dei contributi per l'accesso ai corsi e per la
relativa frequenza e' di L. 1.500.000 dilazionabili in due rate.
I dottorandi titolari di borse di studio sono esonerati dai
contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi.

                              Art. 11.
I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le
modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
Nell'ambito dell'attivita' formativa prevista dal collegio dei
docenti i dottorandi potranno essere impegnati in attivita' di stages
presso soggetti pubblici o privati.
Gli iscritti ai corsi di dottorato potranno svolgere limitata
attivita' didattica che potra' esplicarsi mediante affidamento di
compiti didattici integrativi e sussidiari, esercitazioni aggiuntive
rispetto all'orario dei corsi ufficiali, partecipazione alle
commissioni di esami di profitto e collaborazione con studenti nelle
ricerche attinenti alle tesi di laurea. Per tali attivita' al
dottorando potra' essere richiesto un impegno non superiore alle 50
ore per anno accademico.
I dottorandi in servizio presso pubbliche amministrazioni possono
essere iscritti a condizione che siano collocati in aspettativa senza
assegni, per il periodo della durata del corso.
E' consentito l'esercizio di attivita' compatibili, previa
autorizzazione del collegio dei docenti. Tali attivita' esterne,
occasionali e di breve durata, non devono in alcun modo porsi in
conflitto con l'attivita' svolta dal dottorando.
Per tutta la durata del corso ai borsisti e' vietato lo
svolgimento di prestazioni di lavoro a tempo indeterminato.
Eventuali differimenti della data di inizio o interruzioni
verranno consentiti ai dottorandi che dimostrino di dover soddisfare
gli obblighi militari o che si trovino nelle condizioni previste
dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, oppure che si trovino nella
condizione di malattia grave o prolungata.
Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimento degli
obblighi, il collegio dei docenti proporra' con propria delibera
l'esclusione del dottorando dal corso e l'interruzione della borsa,
se fruita.

                              Art. 12.
Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal rettore
dell'Universita' di Camerino, si consegue all'atto del superamento
dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola volta.
Per l'esame finale verranno nominate dal rettore, su proposta del
collegio dei docenti, apposite commissioni, composte da tre docenti
di ruolo, qualificati nelle discipline attinenti alle aree
scientifico disciplinati a cui si riferisce il dottorato.
Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della
tesi nei tempi previsti, il rettore ne autorizza la proroga ed
ammette i candidati agli esami previsti per il ciclo successivo,
anche in altra sede universitaria in caso di mancata attivazione del
corso.

                              Art. 13.
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento
all'art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998, al decreto
ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999 e al regolamento di ateneo in
materia di dottorato di ricerca emanato con decreto rettorale n. 787
del 15 ottobre 1999.
Camerino, 18 gennaio 2002
Il rettore: Buti

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