Mininterno.net - Bando di concorso POLITECNICO DI TORINO Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato ...
 
 
 

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POLITECNICO DI TORINO

Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca (XVI
ciclo)

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.64 del 18/8/2000
Ente:POLITECNICO DI TORINO
Località:Torino  (TO)
Codice atto:000E7497
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:17/9/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto lo statuto del Politecnico di Torino, emanato con decreto
rettorale n. 216 del 14 marzo 2000;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, con particolare riferimento
all'art. 4;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 aprile 1997 e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999 relativo
al regolamento in materia di dottorato di ricerca;
Visto il regolamento in materia di dottorato di ricerca del
Politecnico di Torino emanato con decreto rettorale n. 483 del 13
luglio 1999 e successive modificazioni;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 21 luglio
2000 con cui sono state determinate il numero di borse di studio
d'ateneo;
Vista la delibera del consiglio della scuola di dottorato del
25 luglio 2000 con cui sono stati definiti i posti e le borse di
studio per il XVI ciclo;
 
Decreta:
 
Art. 1.
Sono indetti i concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione ai
corsi di dottorato di ricerca del Politecnico di Torino relativi ai
XVI ciclo, di durata triennale. Si indicano qui di seguito i posti
complessivi messi a concorso, il numero delle borse di studio (*) e
le eventuali sedi consorziate.
 
Dottorati non consortili
 
Dottorato di ricerca in "Architettura e progettazione edilizia":
posti: n. 6;
borse di studio d'ateneo: n. 3.
Dottorato di ricerca in "Energetica":
posti: n. 10;
borse di studio d'ateneo: n. 5.
---- (*) Le borse di studio degli enti esterni indicate nel
presente bando, si renderanno disponibili soltanto dopo la
conclusione degli accordi in atto con gli enti interessati con
approvazione e sottoscrizione delle relative convenzioni.
Dottorato di ricerca in "Fisica":
posti: n. 10;
borse di studio d'ateneo: n. 3;
borse di studio finanziate dall'Istituto nazionale di fisica
della materia: n. 2.
borse di studio finanziate da Compagnia di S. Paolo: n. 2.
Dottorato di ricerca in "Geoingegneria ambientale":
posti: n. 12;
borse di studio d'ateneo: n. 4.
Dottorato di ricerca in "Ingegneria aerospaziale":
posti: n. 6;
borse di studio d'ateneo: n. 3.
Dottorato di ricerca in "Ingegneria chimica":
posti: n. 10;
borse di studio d'ateneo: n. 5;
borse di studio finanziate dalla C.E.E. (destinate a studenti
stranieri): n. 3.
Dottorato di ricerca in "Ingegneria delle strutture":
posti: n. 6;
borse di studio d'ateneo: n. 3;
borse di studio finanziata dalla soc. Hilti S.p.a.: n. 1.
Dottorato di ricerca in "Ingegneria elettrica":
posti: n. 10;
borse di studio d'ateneo: n. 4;
borsa di studio finanziata dal Centro ricerche Fiat: n. 1.
Dottorato di ricerca in "Ingengeria elettronica e delle
comunicazioni":
posti: n. 20;
borse di studio d'ateneo: n. 10.
borsa di studio finanziata dalla Soc. S.T. Microelectronics:
n. 1;
borse di studio finanziate dalla Soc. Motorola S.p.a.: n. 2.
borse di studio finanziate dalla Compagnia di S. Paolo: n. 2.
Dottorato di ricerca in "Ingegneria informatica e dei sistemi":
posti: n. 18;
borse di studio d'ateneo: n. 8.
borsa di studio finanziata dallo C.S.E.L.T.: n. 1;
borsa di studio finanziata dalla Soc. Hewlet Packard: n. 1;
borse di studio finanziate dalla Soc. Motorola S.p.a.: n. 2;
borsa di studio finanziata dalla Soc. C.I.S.C.O.: n. 1.
Dottorato di ricerca in "Matematica per le scienze
dell'ingegneria":
posti: n. 6;
borse di studio d'ateneo: n. 2.
Dottorato di ricerca in "Meccanica applicata":
posti: n. 5;
borse di studio d'ateneo: n. 2.
Dottorato di ricerca in "Meccatronica":
posti: n. 6;
borse di studio d'ateneo: n. 2.
Dottorato di ricerca in "Pianificazione territoriale e sviluppo
locale":
posti: n. 7;
borse di studio d'ateneo: n. 3.
Dottorato di ricerca in "Progettazione e costruzione di
macchine":
posti: n. 8;
borse di studio d'ateneo: n. 3;
borsa di studio finanziata dalla Soc. Fiat Auto S.p.a.: n. 1;
borsa di studio finanziata dal Progetto europeo Advance - V
Programma quadro: n. 1.
Dottorato di ricerca in "Restauro":
posti: n. 5;
borse di studio d'ateneo: n. 2.
Dottorato di ricerca in "Scienza e tecnologia dei materiali":
posti: n. 8;
borse di studio d'ateneo: n. 4;
borsa di studio finanziata dallo I.E.N.G.F.: n. 1.
Dottorato di ricerca in "Sicurezza industriale ed analisi dei
Rischi":
posti: n. 8;
borsa di studio d'ateneo: n. 2;
borse di studio finanziate dalla Soc. I.M.I. Fabi S.p.a.: n. 2.
Dottorato di ricerca in "Storia e critica dei beni architettonici
e ambientali":
posti: n. 8;
borse di studio d'ateneo: n. 4.
 
Dottorati consortili
 
Dottorato di ricerca in "Automazione e informatizzazione dei
trasporti":
sede consorziata: Universita' di Genova;
posti: n. 3;
borse di studio d'ateneo: n. 1.
Dottorato di ricerca in "Estimo e valutazioni economiche":
sedi consorziate: Politecnico di Milano, Universita' di Napoli
"Federico II";
posti: n. 3;
borsa di studio d'ateneo: n. 1.
Dottorato di ricerca in "Fluidodinamica":
sede consorziata: Universita' di Torino;
posti: n. 6;
borse di studio d'ateneo: n. 3.
Dottorato di ricerca in "Ingegneria edile":
sede consorziata: Universita' di Pisa;
posti: n. 6;
borse di studio d'ateneo: n. 3.
Dottorato di ricerca in "Ingegneria geotecnica":
sedi consorziate: Universita' di Genova, Universita' di Padova,
Politecnico di Milano;
posti: n. 6;
borse di studio d'ateneo: n. 3.
Dottorato di ricerca in "Ingegneria metallurgica":
sedi consorziate: Universita' di Cagliari, Universita' di Pisa,
Universita' di Roma "La Sapienza", Politecnico di Milano;
posti: n. 8;
borse di studio d'ateneo: n. 2.
Dottorato di ricerca in "Metrologia: scienza e tecnica delle
misure":
sedi consorziate: Universita' di Firenze, Universita' di
Genova, Universita' di Torino, Politecnico di Milano;
posti: n. 10;
borse di studio d'ateneo: n. 3;
borse di studio finanziate dal C.N.R.: n. 2;
borsa di studio finanziata dallo I.E.N.G.F.: n. 1.
Dottorato di ricerca in "Storia dell'architettura e
dell'urbanistica":
sedi consorziate: Universita' di Padova, Politecnico di Milano;
posti: n. 5;
borse di studio d'ateneo: n. 4.
I posti con borsa di studio potranno essere aumentati a seguito
di finanziamenti che si rendessero ancora disponibili dopo
l'emanazione del presente bando e prima dell'espletamento dei
relativi concorsi, fermi restando comunque i termini della data di
scadenza previsti al comma 2 del successivo art. 5 per la
presentazione delle domande d'ammissione. L'eventuale aumento del
numero delle borse di studio puo' determinare l'incremento dei posti
complessivamente messi a concorso. Di tale incremento di posti sara'
data comunicazione esclusivamente mediante affissione di appositi
avvisi nelle sedi opportune e sul sito internet della scuola di
dottorato al seguente indirizzo:
www.polito.it/offerta/post-lauream/scudo/bandi>

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'accesso ai corsi
 
1. Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di
ammissione ai dottorati di ricerca di cui al precedente art. 1, senza
limiti di eta' e di cittadinanza, in godimento dei diritti civili e
politici negli Stati di appartenenza o di provenienza, coloro che
siano in possesso di laurea ovvero titolo equipollente conseguito
presso universita' straniere, salvo quanto previsto dal successivo
comma 4.
2. I cittadini comunitari (non italiani) e quelli non
appartenenti all'Unione europea in possesso di titolo che non sia
gia' stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno fare
espressa richiesta di equipollenza alla laurea del titolo presentato
(unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato al quale intendono
concorrere) nella domanda di partecipazione al concorso e corredare
la domanda stessa dei documenti utili a consentire al collegio dei
docenti di dichiarare l'equipollenza, tradotti e legalizzati dalle
competenti rappresentanze italiane secondo le vigenti disposizioni in
materia per gli studenti stranieri.
3. Valgono le stesse disposizioni di cui al precedente comma 2
per i cittadini italiani in possesso di una laurea conseguita
all'estero, che non sia gia' stata dichiarata equipollente ad una
laurea italiana.
4. Possono partecipare agli esami di ammissione anche coloro i
quali conseguiranno la laurea entro e non oltre la data del
31 dicembre 2000. In tal caso, l'ammissione al concorso sara'
disposta con riserva ed il candidato sara' tenuto a presentare
immediatamente, pena la decadenza dal concorso, autocertificazione
attestante il conseguimento della laurea e comunque prima
dell'iscrizione al relativo corso.
5. Per l'accesso ai corsi e' richiesta inoltre la conoscenza
della lingua inglese. Tale conoscenza deve essere certificata con il
titolo "pass with merit" PET - Cambridge, o titolo equivalente. Nel
caso in cui il candidato non fosse in possesso di tale titolo, lo
stesso dovra' impegnarsi ad acquisire la certificazione di cui sopra
entro il triennio di attivita', ove vincitore del concorso, pena la
non ammissione all'esame finale. La predetta certificazione non e'
richiesta per i candidati di lingua madre inglese.
6. Ai cittadini stranieri e' richiesta l'inclusione nel
curriculum della frequenza ad un corso di lingua italiana.
7. Non possono prendere parte agli esami di accesso ad un corso
di dottorato coloro che sono gia' iscritti allo stesso dottorato.
Coloro che risultano gia' iscritti ad un corso di dottorato senza
borsa di studio possono accedere, a seguito di superamento del
relativo concorso, ad un corso diverso purche' rinuncino al dottorato
precedente ed inizino dal primo anno. Coloro che risultano gia'
iscritti ad un corso di dottorato con borsa di studio, possono
accedere, a seguito di superamento del relativo concorso, ad un corso
di dottorato diverso, ma senza borsa di studio, rinunciando al
dottorato precedente ed iniziando dal primo anno. Non possono
accedere ad un corso di dottorato coloro che abbiano gia' conseguito
il titolo di dottore di ricerca.

                               Art. 3.
 
Titolari di assegni di ricerca
 
1. Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di
ammissione ai dottorati di ricerca di cui al precedente art. 1, senza
limiti di eta' e cittadinanza, coloro i quali, ai sensi dell'art. 51,
comma 6 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 e successive
modificazioni ed integrazioni, siano titolari di attribuzione di
assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca. I posti
relativi non sono da ritenersi in soprannumero rispetto a quelli
indicati nella tabella all'art. 1.
2. I titolari di assegni di ricerca, nel caso siano vincitori del
concorso, non hanno diritto a fruire della borsa di studio, neppure
nel caso in cui il dottorato prosegua oltre il periodo di godimento
dell'assegno di ricerca.

                               Art. 4.
 
Dipendente pubblico
 
Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 476 del 13 agosto 1984, il
pubblico dipendente ammesso al dottorato di ricerca e' collocato, a
domanda, fin dall'inizio e per tutta la durata del corso di
dottorato, in aspettativa per motivi di studio senza assegni e puo'
usufruire dell'eventuale beneficio della borsa di studio.

                               Art. 5.
 
Domande di partecipazione
 
1. Le domande di partecipazione devono essere redatte in carta
semplice e sottoscritte in calce, utilizzando il modello allegato al
presente bando.
2. Le domande, indirizzate al rettore del Politecnico di Torino -
Corso Duca degli Abruzzi n. 24 - 10129 Torino, devono essere
inoltrate entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
3. Le domande di partecipazione possono essere presentate
direttamente presso l'Unita' formazione di terzo livello tutti i
giorni escluso il sabato. L'ufficio rimarra' chiuso dal 14 al
18 agosto 2000.
Le domande di partecipazione si considerano prodotte in tempo
utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine di cui al precedente comma 2. In questo caso fa fede
il timbro a data dell'ufficio postale accettante. L'amministrazione
non risponde di eventuali disguidi postali.
4. Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno
dopo il termine di scadenza di cui sopra.
5. Nella domanda il candidato dovra' dichiarare con chiarezza e
precisione sotto la propria responsabilita':
a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, il
codice fiscale, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del
concorso, specificando il codice di avviamento postale, il numero di
telefono, l'eventuale numero di fax e l'eventuale e-mail. Per quanto
riguarda i cittadini non italiani, e' necessario nella domanda
indicare un recapito in Italia o l'indicazione della propria
ambasciata in Italia, eletta in tal caso quale domicilio ai fini
della partecipazione al concorso;
b) l'esatta denominazione del corso di dottorato di ricerca cui
intende partecipare;
c) la propria cittadinanza. Nel caso di doppia cittadinanza di
cui una sia quella italiana, il candidato dovra' optare per la
cittadinanza italiana;
d) il godimento dei diritti civili e politici;
e) la laurea posseduta con relativa votazione o che
conseguira', nonche' la data e l'universita' presso cui e' stata o si
presume verra' conseguita, ovvero il titolo equipollente (o di cui si
chiede l'equipollenza) conseguito presso universita' straniera;
f) l'impegno a frequentare a tempo pieno il dottorato prescelto
secondo le modalita' che saranno stabilite dal collegio dei docenti
del corso;
g) la conoscenza della lingua inglese al livello "pass with
merit" (o superiore) PET - Cambridge, o titolo equivalente. Oppure,
in mancanza, l'impegno ad acquisire la certificazione entro il
triennio di attivita' ove vincitore del concorso pena la non
ammissione all'esame finale;
h) il possesso del provvedimento di equipollenza nel caso in
cui il candidato lo abbia gia' acquisito;
i) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito. L'amministrazione
non assume alcuna responsabilita' per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del
candidato o da tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo
indicato in domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici
non imputabili a colpa dell'amministrazione, ne' per mancata
restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda e di eventuali
altri documenti prodotti.

                               Art. 6.
 
Prove di ammissione ai corsi di dottorato
 
1. L'esame di ammissione consiste in due prove, una scritta ed
una orale, volte a garantire un'idonea valutazione comparativa dei
candidati.
2. La prova orale puo' comprendere la verifica della conoscenza
di una seconda lingua straniera, oltre all'inglese, secondo quanto
riportato nell'allegata tabella in corrispondenza dell'indicazione
del dottorato di ricerca prescelto.
3. Le materie oggetto delle prove d'esame per ciascun dottorato
di ricerca di cui al precedente art. 1 sono riportate nella predetta
tabella.
4. La commissione giudicatrice dispone di 60 punti per ciascuna
prova. Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che nella
prova scritta abbiano riportato un punteggio non inferiore a 42/60.
La prova orale si intende superata con il conseguimento di una
votazione non inferiore a 42/60.
5. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di
documento di riconoscimento valido.
6. Il calendario delle prove, con l'indicazione del giorno, del
mese, dell'ora e del locale, in cui le prove avranno luogo, per
ciascun dottorato di ricerca, sara' reso noto, almeno quindici giorni
prima dello svolgimento delle prove stesse, mediante affissione di
appositi avvisi all'albo ufficiale del Politecnico di Torino, nelle
bacheche del post-lauream della sede di Corso Duca degli Abruzzi, del
castello del Valentino e della sede della II facolta' di ingegneria a
Vercelli, nelle bacheche dei dipartimenti interessati e sul sito
internet al seguente indirizzo:
www.polito.it/offerta/post-lauream/scudo/bandi>

                               Art. 7.
 
Commissioni giudicatrici per l'accesso e relativa graduatoria
 
1 . Per ciascun dottorato di ricerca e' nominata apposita
commissione giudicatrice incaricata della valutazione comparativa dei
candidati, composta da tre membri, scelti tra i professori e
ricercatori universitari di ruolo nell'area scientifica di
riferimento, cui possono essere aggiunti non piu' di due esperti di
chiara fama, anche stranieri, scelti nell'ambito delle strutture
pubbliche e private universitarie e di ricerca.
2. Ciascuna commissione predispone la graduatoria di merito sulla
base della valutazione comparativa dei candidati, che saranno ammessi
al dottorato prescelto secondo l'ordine della graduatoria fino a
eventuale copertura dei posti disponibili, sia con borsa sia senza
borsa.
3. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto
entro un mese dall'inizio del primo anno del corso di dottorato,
subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della
graduatoria.
4. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il
candidato dovra' esercitare opzione per un solo dottorato di ricerca.

                               Art. 8.
 
Modalita' di iscrizione ai corsi
 
1. I candidati che avranno superato le prove di concorso,
utilmente collocati nella graduatoria di merito e chiamati a coprire
i posti disponibili per ciascun dottorato, dovranno presentare o far
pervenire all'unita' formazione di terzo livello del Politecnico di
Torino entro il termine di giorni dieci che decorre dal giorno
successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito i
seguenti documenti:
a) fotocopia del documento di identita' debitamente firmata;
b) autocertificazione di cittadinanza e di godimento dei
diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di
provenienza;
c) autocertificazione attestante la laurea posseduta se e'
stata conseguita in Italia, ovvero' documento originale del titolo
equipollente conseguito presso universita' straniera con traduzione
legalizzata e dichiarazione di valore;
d) nel caso di iscrizione in atto a corso di laurea, o scuola
di specializzazione, o corso di perfezionamento, dichiarazione di
impegno a sospenderne la frequenza;
e) dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre
borse di studio di dottorato di ricerca.

                               Art. 9.
 
Modalita' di conseguimento del titolo di dottore di ricerca
 
1. Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del
superamento dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola
volta. La tesi finale puo' essere redatta anche in lingua inglese o
altra lingua, previa autorizzazione del collegio dei docenti.
2. Per comprovati motivi che non consentano la presentazione
della tesi alla fine del triennio, il rettore, su proposta del
collegio dei docenti, puo' ammettere il candidato all'esame finale in
deroga ai termini fissati con la proroga al piu' di un anno e, in
caso di mancata attivazione del corso, anche in altra sede.

                              Art. 10.
 
Commissioni giudicatrici per gli esami finali
 
La valutazione finale per il conseguimento del titolo viene fatta
da apposita commissione giudicatrice composta da tre membri scelti
tra i professori e ricercatori universitari di ruolo. La commissione
puo' essere integrata da non piu' di due esperti di chiara fama,
appartenenti o a strutture universitarie o a strutture di ricrca
pubbliche e private, anche straniere.

                              Art. 11.
 
Obblighi e diritti dei dottorandi
 
1. Nell'ambito del diritto allo studio il dottorando di ricerca
e' uno studente universitario iscritto ad un corso di formazione di
terzo livello. Egli ha l'obbligo di frequentare il dottorato per un
totale di tre anni complessivi con assiduita' e con impegno. Il
dottorando non puo' avere contemporanea iscrizione ad altro
dottorato, corsi di studio, scuola di specializzazione o di
perfezionamento in Italia o all'estero; in caso affermativo, dovra'
chiederne la sospensione.
2. Alla fine di ciascun anno di corso il dottorando e' tenuto a
presentare una relazione particolareggiata sulle attivita' formative
e di ricerca svolte al collegio dei docenti il quale, previa
valutazione della frequenza, dell'impegno e del profitto, propone al
rettore il passaggio all'anno accademico successivo oppure all'esame
finale, a seconda che trattasi di dottorandi del primo, secondo o
terzo anno. Un'eventuale valutazione negativa da parte del collegio
dei docenti comporta la decadenza dal dottorato con perdita e
restituzione della borsa di studio relativa all'anno in corso, ove
concessa, oppure, per dottorandi del terzo anno, l'eventuale
concessione di un anno di proroga, senza estensione dell'eventuale
borsa di studio.
3. Il dottorando puo' svolgere periodi di formazione o stages
presso altre universita', istituti di ricerca, centri e laboratori,
italiani e stranieri. In nessun caso tale permanenza all'estero puo'
eccedere la meta' dell'intero periodo di durata previsto per il
conseguimento del dottorato.
4. Il dottorando titolare di borsa di studio e' esonerato
preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi
di cui al successivo art. 14.
5. Il dottorando che si trova nella condizione di dovere
interrompere la frequenza per lunghi periodi di malattia e per
assenza obbligatoria per gestazione e puerperio ha diritto alla
sospensione della frequenza sulla base della documentazione prodotta.
In caso d'interruzione di durata superiore a trenta giorni anche
l'eventuale erogazione della borsa di studio e' sospesa per lo stesso
periodo.
6. Il dottorando ammesso dopo la prova d'esame al primo anno che
sia impegnato a svolgere il servizio militare di leva o civile e che
si congedi entro il mese di gennaio, puo' essere ammesso a
frequentare il primo anno di corso. Per gli anni successivi al primo
il dottorando e' sospeso con l'interruzione dell'eventuale borsa di
studio (ma con la concessione di un anno di proroga) nell'anno in cui
e' svolto il servizio militare o civile per la frazione piu' lunga
del servizio stesso.
7. Il dottorando che per motivi personali o di lavoro abbandona
il corso durante l'anno di frequenza decade dal dottorato con
conseguente restituzione dell'eventuale borsa di studio percepita
fino a quel momento nell'anno in corso.
8. Il dottorando non di lingua madre inglese che entro la fine
del triennio di attivita' non abbia acquisito la certificazione
relativa alla conoscenza della lingua inglese almeno con il titolo
"pass with merit" PET - Cambridge o titolo equivalente non potra'
avere l'ammissione all'esame finale.
9. Il dottorando straniero che entro la fine del primo anno di
attivita' non abbia frequentato il prescritto corso di lingua
italiana non potra' avere l'ammissione al secondo anno.

                              Art. 12.
 
Collaborazioni per attivita' di supporto alla didattica e di ricerca
dei dottorandi
 
Su autorizzazione del collegio dei docenti il dottorando puo'
svolgere attivita' di supporto alla didattica e di ricerca. Tali
collaborazioni non possono in alcun modo compromettere le attivita'
di formazione alla ricerca del dottorando.

                              Art. 13.
 
Borse di studio
 
1. Le borse di studio di cui all'art. 1 del presente bando sono
assegnate previa valutazione comparativa del merito in base alle
prove effettuate dalle commissioni giudicatrici, secondo le modalita'
di cui al precedente art. 6 e secondo l'ordine delle graduatorie di
cui al precedente art. 7. A parita' di merito prevale la valutazione
della situazione economica determinata ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 9 giugno 1997. A tal fine
l'ufficio competente provvedera' a chiedere la documentazione
comprovante la situazione economica del candidato, qualora si
verifichino le condizioni di cui sopra.
2. L'importo annuale della borsa di studio, determinato ai sensi
dell'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 3 agosto 1998 n. 315 e
successive modificazioni e integrazioni, e' di L. 20.450.000 (al
lordo degli oneri previdenziali).
3. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso.
4. L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali
periodi di soggiorno all'estero nella misura non inferiore al 50%.

                              Art. 14.
 
Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi
 
Il dottorando e' tenuto aI pagamento dei contributi per l'accesso
e la frequenza ai corsi, determinati dal consiglio di amministrazione
dell'ateneo, nella misura di L. 2.100.000 per l'anno 2001. Sono
esonerati dal pagamento del suddetto contributo soltanto coloro i
quali usufruiscono della borsa di studio.

                              Art. 15.
 
Norme di rinvio
 
Per quanto non previsto dal presente bando vale la normativa
attualmente vigente in materia, in quanto compatibile.
Il presente bando sara' inviato al Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica e sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Torino, 27 luglio 2000
Il rettore: Zich

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