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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di complessivi trenta
giovani al 2° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (A.U.F.P.)
per il conseguimento della nomina a tenente in ferma prefissata,
ausiliario dei ruoli normali dell'Esercito - anno 2005.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.43 del 31/5/2005
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:05E03194
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:30/6/2005

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

    Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente
l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme
concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, contenente norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, concernente specifici limiti di altezza per
la partecipazione ai concorsi pubblici;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
di dati personali e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa dei procedimenti di
decisione e di controllo;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della precitata legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di
semplificazione delle certificazioni amministrative;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile,
la quale, tra l'altro, demanda ad un decreto ministeriale la
definizione annuale delle aliquote, dei ruoli, dei corpi, delle
categorie, delle specialita' e delle specializzazioni di ciascuna
Forza armata in cui ha luogo il reclutamento di personale femminile;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico ed avanzamento del personale militare femminile delle Forze
armate e del Corpo della guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al sopracitato decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con
cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per
l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell'articolo 1, comma 5, della precitata legge
20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso
elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non
idoneita';
Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale della sanita' militare, emanata per l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Vista la direttiva in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, modificata con
direttiva in data 10 aprile 2003;
Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, concernente la
determinazione delle classi delle lauree universitarie;
Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, concernente la
determinazione delle classi delle lauree universitarie
specialistiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente
la trasformazione progressiva dello strumento militare in
professionale a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre
2000, n. 331, modificato con decreto legislativo 31 luglio 2003,
n. 236;
Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2002, emanato in
applicazione dell'art. 23, comma 5, del sopracitato decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni concernenti i
criteri e le modalita' per l'arruolamento degli ufficiali in ferma
prefissata, nonche' la durata dei relativi corsi;
Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2004, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, che fissa, tra l'altro, al 100% l'aliquota percentuale
di personale femminile che potra' essere reclutato nell'anno 2005
quale allievo ufficiale in ferma prefissata dell'Esercito;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, concernente il bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 ed il bilancio
pluriennale per il triennio 2005-2007;
Ritenuto necessario, al fine di soddisfare la prioritaria
esigenza della Forza armata di disporre di personale qualificato da
impiegare, dopo la nomina ad ufficiale in ferma prefissata, in
attivita' che richiedono elevata professionalita', prevedere che al
concorso indetto con il presente decreto vengano ammessi a
partecipare solo concorrenti in possesso di specifiche lauree
specialistiche e di particolari ulteriori requisiti culturali;
Ritenuto opportuno prevedere che alle prove concorsuali
successive alla prova di cultura venga ammesso un numero di
concorrenti idonei sufficiente a garantire una adeguata selezione e
la copertura dei posti a concorso,
 
Decreta:
 

Articolo 1.
 

Posti a concorso
 
1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione
di trenta giovani al 2° corso allievi ufficiali in ferma prefissata
(A.U.F.P.) dell'Esercito per il conseguimento della nomina a tenente
in ferma prefissata, ausiliario dei ruoli normali dei Corpi
dell'Esercito appresso indicati. I posti a concorso sono cosi'
ripartiti:
a. sette per il Corpo degli ingegneri dell'Esercito, di cui:
a) uno per laureati in fisica;
b) uno per laureati in ingegneria informatica;
c) uno per laureati in chimica o in chimica industriale o in
ingegneria chimica;
d) uno per laureati in ingegneria elettronica;
e) uno per laureati in ingegneria meccanica;
f) due per laureati in ingegneria civile.
b. diciotto per il Corpo sanitario dell'Esercito, di cui:
a) diciasette per laureati in medicina e chirurgia;
b) uno per laureati in medicina veterinaria.
c. cinque per il Corpo di amministrazione e di commissariato
dell'Esercito, di cui:
a) tre per laureati in giurisprudenza;
b) due per laureati in scienze politiche, economia e
commercio, sociologia.
2. Al concorso possono partecipare concorrenti, anche se alle
armi, sia di sesso maschile che femminile. Pertanto le disposizioni
del presente decreto, in mancanza di espressa indicazione, devono
intendersi riferite ai concorrenti di entrambi i sessi.
3. Il reclutamento del personale femminile non soggiace a
limitazione, tenuto conto dell'aliquota percentuale del 100% fissata
nel decreto ministeriale 11 maggio 2004, citato nelle premesse.
4. Il numero dei posti disponibili di cui al precedente comma 1
del presente articolo e la loro ripartizione per tipologia/gruppo di
lauree specialistiche, potranno subire modificazioni, fino alla data
di approvazione della relativa graduatoria di merito, qualora fosse
necessario soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla
consistenza dei ruoli degli ufficiali in ferma prefissata.
5. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il
personale militare la facolta' di revocare il bando di concorso, di
sospendere o rinviare le prove concorsuali, di sospendere
l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso, nonche' di
modificarne il periodo di previsto svolgimento in ragione di esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili.

                             Articolo 2.
 

Riserve di posti
 
1. Dei posti a concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a., 1 (uno) e' riservato ai concorrenti figli di militari deceduti in
servizio.
2. Dei posti a concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
b., 4 (quattro) sono riservati ai concorrenti figli di militari
deceduti in servizio e 2 (due) ai concorrenti che abbiano conseguito
il diploma di maturita' presso le Scuole militari.
3. Dei posti a concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
c., per i soli concorrenti laureati in giurisprudenza, 1 (uno) e'
riservato ai concorrenti figli di militari deceduti in servizio.
4. I posti riservati di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3
eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei
saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della
rispettiva graduatoria di merito.

                             Articolo 3
 

Requisiti di partecipazione al concorso e di ammissione al corso
 
1. Possono concorrere a domanda per l'ammissione al 2° corso
A.U.F.P. di cui al precedente articolo 1, i giovani di sesso maschile
e femminile che:
a. non abbiano superato il 38° anno di eta' alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande. Eventuali
aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni di
legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si applicano al
limite di eta' sopraindicato;
b. siano in possesso della cittadinanza italiana;
c. godano dei diritti civili e politici;
d. siano in possesso di una delle seguenti lauree
specialistiche (di durata quadriennale, quinquennale o sessennale) e
degli ulteriori requisiti culturali specificamente indicati: fisica,
ingegneria informatica, chimica, chimica industriale, ingegneria
chimica, ingegneria elettronica, ingegneria meccanica, ingegneria
civile, medicina e chirurgia (con abilitazione all'esercizio della
professione di medico chirurgo), medicina veterinaria (con
abilitazione all'esercizio della professione di medico veterinario),
giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, sociologia.
Saranno inoltre ritenute valide le lauree specialistiche che,
per la partecipazione ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego,
siano dichiarate equipollenti a quelle suindicate con provvedimento
legislativo o amministrativo. Allo scopo, gli interessati avranno
cura di allegare alla domanda di partecipazione la relativa
attestazione di equipollenza.
Saranno infine ritenuti validi i diplomi di laurea conseguiti
all'estero, sempreche' gli stessi risultino riconosciuti dal
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
equipollenti ad uno di quelli prescritti per la partecipazione al
concorso indetto con il presente decreto. A tal fine i concorrenti
dovranno allegare alla domanda di partecipazione al concorso la
relativa dichiarazione di equipollenza, rilasciata dal suddetto
Ministero;
e. non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti,
d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze
armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla
vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneita'
fisica;
f. non siano stati dichiarati «obiettori di coscienza» ovvero
ammessi a prestare «servizio civile» ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230 (se di sesso maschile);
g. non siano imputati per delitti non colposi ovvero sottoposti
a misure di prevenzione o di sicurezza, ne' si trovino in situazioni
incompatibili con l'acquisizione ovvero la conservazione dello stato
di ufficiale.
2. Ai fini dell'ammissione alla frequenza dei corsi allievi
ufficiali in ferma prefissata i concorrenti dovranno essere
riconosciuti in possesso dei requisiti di idoneita' psico-fisica ed
attitudinale al servizio militare per la nomina ad ufficiale in ferma
prefissata dell'Esercito. Detta idoneita' sara' accertata con le
modalita' indicate nei successivi articoli 8, 9 e 10 del presente
decreto.
3. L'ammissione dei vincitori ai corsi nonche' la nomina ad
ufficiale in ferma prefissata di cui ai successivi articoli 12 e 14
sono inoltre subordinate all'accertamento d'ufficio, anche successivo
all'ammissione al corso formativo, del possesso delle qualita' morali
e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi nella
magistratura, con le modalita' prescritte dalla vigente normativa.
4. I requisiti di partecipazione, salvo quanto previsto per
quello di cui al precedente comma 1, lettera a., devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di partecipazione indicato nel successivo art. 4. I
medesimi e quelli di cui ai precedenti commi 2 e 3 dovranno essere
mantenuti fino alla nomina ad ufficiale in ferma prefissata,
ausiliario dei ruoli normali dell'Esercito.

                             Articolo 4.
 

Domanda di partecipazione
 
1. La domanda di partecipazione al concorso di cui al precedente
art. 1, dovra' essere:
a. redatta sull'apposito modello riportato in Allegato «A» che
costituisce parte integrante del presente decreto (disponibile anche
nel sito web «www.persomil.difesa.it») avendo cura di osservare le
note relative alla compilazione dello stesso;
b. firmata per esteso dal concorrente (la firma in calce alla
domanda, da apporre necessariamente in forma autografa, non richiede
l'autenticazione). La mancanza di sottoscrizione determinera' il non
accoglimento della medesima;
c. spedita, al Ministero della difesa - Direzione generale per
il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento
ufficiali - 3ª Sezione - Casella Postale n. 353 - 00187 Roma centro,
con esclusione di qualsiasi altro mezzo o procedura, a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza, entro il
termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana,. Il concorrente dovra' aver cura
di conservare copia della domanda e della ricevuta della raccomandata
che dovranno essere esibite all'atto della presentazione per la prova
di cultura, come indicato nel successivo art. 7, comma 2.. Non
saranno, quindi, prese in considerazione le domande inoltrate oltre
il termine suindicato. A tal fine fara' fede il timbro a data
dell'Ufficio postale accettante;
d. i concorrenti militari in servizio dovranno, prima
dell'invio della domanda con le modalita' suindicate, far vistare la
stessa dal Comando del Reparto/Ente di appartenenza;
e. i concorrenti residenti all'estero o che si trovino
all'estero per motivi di servizio potranno compilare la domanda sul
modello di cui al precitato Allegato «A» (disponibile nel sito web
«www.persomil.difesa.it») ed inoltrarla, entro il medesimo termine,
tramite l'Autorita' diplomatica o Consolare che ne curera'
l'immediato inoltro con le modalita' di cui alle precedenti lettere
c. e d., entro il terzo giorno dalla data di ricezione. I militari in
servizio, impiegati all'estero, in localita' ove non vi sono le
predette autorita', potranno presentare, entro il medesimo termine,
la domanda al comando di appartenenza, che provvedera' all'immediato
inoltro della stessa con le modalita' di cui alle precedenti lettere
c. e d., entro il terzo giorno dalla data di ricezione, alla predetta
Direzione generale dopo avervi apposto il visto di avvenuta
presentazione. In detti casi per la data di presentazione fara' fede
la data di assunzione a protocollo della domanda da parte
dell'Autorita/Comando ricevente.
2. Nella predetta domanda il concorrente, consapevole delle
conseguenze penali che possono derivare da falsita' in atti e da
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, dovra' dichiarare:
a. i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) ed il codice fiscale;
b. la residenza (Comune, Provincia, C.A.P., indirizzo e numero
civico);
c. il recapito (Comune, Provincia, C.A.P., indirizzo e numero
civico) presso il quale desidera ricevere tutte le comunicazioni
relative al concorso e, ove possibile, il numero telefonico. E' fatto
obbligo ai concorrenti di comunicare tempestivamente al Ministero
della difesa - Direzione generale per il personale militare - I
Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 3ª Sezione Casella
Postale n. 353 - 00187 Roma centro, ogni variazione del predetto
recapito. Detta comunicazione potra' anche essere anticipata a mezzo
fax al numero 06-4827347. E' fatto, altresi', obbligo ai concorrenti
che venissero a qualsiasi titolo arruolati successivamente alla
presentazione della domanda di comunicare, con le medesime modalita',
il Reparto/Ente presso il quale siano stati destinati a prestare
servizio, nonche' ogni variazione anche temporanea della sede di
servizio.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per
l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore;
d. di essere in possesso della cittadinanza italiana. In caso
di doppia cittadinanza, dovra' indicare, in apposita dichiarazione da
allegare alla domanda, la seconda cittadinanza e, se di sesso
maschile, in quale Stato sia eventualmente soggetto agli obblighi di
leva;
e. lo stato civile e gli eventuali figli a carico;
f. di godere dei diritti civili e politici;
g. di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento
volontario nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o
di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei
requisiti di idoneita' fisica;
h. il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime. Se cittadino italiano residente all'estero, anche l'ultima
residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio;
i. di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e di non
aver in corso procedimenti penali ed amministrativi per
l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che
risultino a proprio carico procedimenti penali iscrivibili nel
casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 686 del codice di
procedura penale. In caso contrario dovra' indicare le condanne e le
applicazioni di pena ed i procedimenti a carico ed ogni altro
eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e
l'Autorita' Giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la
quale pende un eventuale procedimento penale per aver acquisito la
qualifica di imputato. Il concorrente dovra' impegnarsi, altresi', a
comunicare al Ministero della Difesa - Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali
- 3ª Sezione - Casella Postale n. 353 - 00187 Roma centro, qualsiasi
variazione della propria posizione giudiziaria che intervenga
successivamente alla dichiarazione di cui sopra fino alla nomina ad
ufficiale in ferma prefissata, ausiliario del ruolo normale
dell'Esercito;
j. la laurea specialistica posseduta, prescritta per la
partecipazione al concorso, con il relativo punteggio, la durata
legale del corso seguito, l'indicazione del nome e l'indirizzo
dell'istituto universitario presso il quale e' stato conseguito
nonche' la relativa data. Il concorrente che partecipi per i posti
riservati ai diplomati presso le Scuole militari di cui all'articolo
2, comma 2 del presente decreto, dovra' inoltre specificare presso
quale Istituto militare abbia conseguito il diploma di istruzione
secondaria di secondo grado;
k. il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della
professione di medico chirurgo o medico veterinario (solo se
concorrente per i posti di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera b.), l'Universita' presso la quale e' stata conseguita e la
relativa data;
l. l'eventuale possesso, alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande, di uno o piu' dei titoli di preferenza
di cui all'Allegato «B» che costituisce parte integrante del presente
decreto, che danno luogo, a parita' di punteggio, all'applicazione
dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni;
m. il possesso di titoli di merito di cui all'Allegato «C» che
costituisce parte integrante del presente decreto, ritenuti utili ai
fini della valutazione con le modalita' di cui al successivo
articolo 11;
n. il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione
delle date di inizio e termine dello stesso, del grado rivestito,
della Forza armata/Corpo armato di appartenenza, della posizione di
stato e dell'Ente/Reparto di servizio;
o. l'eventuale qualifica di figlio/a di militare deceduto in
servizio. Il concorrente che dichiari tale condizione (che da'
diritto ad usufruire della riserva di posti di cui al precedente
art. 2, commi 1., 2. e 3.) dovra' rilasciare apposita dichiarazione
sostitutiva, come da modello in Allegato «D» che costituisce parte
integrante del presente decreto, dalla quale risultino le generalita'
del genitore deceduto, la qualifica o il grado rivestito, la Forza
armata, l'ultimo Ente/Reparto di appartenenza, la data ed il luogo
del decesso;
p. solo se concorrente di sesso maschile:
- la propria posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
- il Distretto militare o la Capitaneria di porto di
appartenenza;
- l'esito della visita di leva, se gia' effettuata, ed il
profilo sanitario che risulta dal documento allegato al foglio di
congedo illimitato provvisorio rilasciato al termine della visita
medesima;
- di non essere stato dichiarato «obiettore di coscienza»
ovvero ammesso a prestare «servizio civile» ai sensi della legge
8 luglio 1998, n. 230. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
q. di essere a conoscenza di dover rinunciare, in caso di
ammissione al corso, al grado rivestito (se gia' militare in servizio
o in congedo);
r. di accettare, qualora vincitore, di prestare servizio in
qualunque sede e di impegnarsi a frequentare i corsi previsti;
s. di essere consapevole dell'obbligo di contrarre la ferma di
cui al successivo articolo 13, comma 2;
t. di essere a conoscenza che tutte le comunicazioni relative
al concorso saranno inviate al recapito indicato nella domanda;
u. se alla domanda di partecipazione alleghi, elencandoli in
caso affermativo, documenti o dichiarazioni sostitutive;
v. di prestare il proprio consenso alla raccolta ed al
trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del
concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
w. di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito.
3. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi
espressamente previsti dal presente articolo, la Direzione generale
per il personale militare potra' richiedere la regolarizzazione di
quelle domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero
risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non
conformi al modello di cui al gia' citato Allegato «A» al presente
decreto.

                             Articolo 5.
 

Svolgimento del concorso e spese di viaggio
 
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a. prova di cultura;
b. prove di efficienza fisica;
c. accertamenti sanitari;
d, accertamento attitudinale;
e. valutazione dei titoli di merito.
2. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1,
lettere a., b., c. e d., i concorrenti dovranno esibire la carta
d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto di
fotografia ed in corso di validita', rilasciato da un'Amministrazione
dello Stato.
3. A mente dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale
4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso
femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo
3, comma 2, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, citato
nelle premesse - all'atto dell'approvazione della graduatoria di
merito del concorso cui partecipano (presumibilmente entro il mese
di settembre 2005), dovranno essere risultati idonei in tutte le
prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1.
4. Le spese per i viaggi da e per la sede nella quale si
svolgeranno le prove e gli accertamenti sono a carico dei
concorrenti.
5. I concorrenti che siano gia' alle armi potranno fruire della
licenza straordinaria per esami, limitatamente ai giorni di
svolgimento delle prove e degli accertamenti di cui al precedente
comma 1, lettere a., b., c. e d., nonche' al tempo strettamente
necessario per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette
prove ed accertamenti e per il rientro alla sede di servizio.

                             Articolo 6.
 

Commissioni
 
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a. la Commissione per la prova di cultura, per la valutazione
dei titoli e per la formazione della graduatoria finale di merito;
b. la Commissione per le prove di efficienza fisica;
c. la Commissione per gli accertamenti sanitari.
d. la Commissione per l'accertamento attitudinale;
e. la Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari.
2. La Commissione di cui al precedente comma 1, lettera a., sara'
composta da:
- un ufficiale dell'Esercito di grado non inferiore a
Colonnello in servizio o in ausiliaria da non oltre tre anni,
presidente;
- due ufficiali in servizio permanente dell'Esercito di grado
non inferiore a Maggiore, membri;
- un ufficiale in servizio permanente dell'Esercito di grado
non inferiore a Capitano, segretario senza diritto di voto.
3. La Commissione di cui al precedente comma 1, lettera b., sara'
composta da:
- un ufficiale in servizio permanente dell'Esercito di grado
non inferiore a Colonnello, presidente;
- due ufficiali in servizio permanente dell'Esercito di grado
non inferiore a Maggiore, qualificati istruttori militari di
educazione fisica, membri;
- un ufficiale in servizio permanente dell'Esercito di grado
non inferiore a Capitano, segretario senza diritto di voto.
4. La Commissione di cui al precedente comma 1, lettera c. sara'
composta da:
- un ufficiale medico in servizio permanente del Corpo
sanitario dell'Esercito di grado non inferiore a Colonnello,
presidente;
- due ufficiali medici in servizio permanente del Corpo
sanitario dell'Esercito di grado non inferiore a Maggiore, membri.
5. La Commissione di cui al precedente comma 1, lettera d. sara'
composta da:
- un ufficiale superiore in servizio permanente del ruolo
normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni dell'Esercito, presidente;
- un ufficiale medico in servizio permanente del Corpo
sanitario dell'Esercito specialista in psichiatria e/o in psicologia
clinica, membro;
- un ufficiale in servizio permanente del Corpo sanitario
dell'Esercito laureato in psicologia, membro;
- un ufficiale di grado non inferiore a Capitano in servizio
permanente dell'Esercito, segretario senza diritto di voto.
Tali ufficiali dovranno essere diversi da quelli che abbiano
fatto parte della Commissione di cui al precedente comma 4.
Detta Commissione si avvarra' del contributo
tecnico-specialistico di ufficiali del Corpo sanitario dell'Esercito
laureati in psicologia che potranno essere coadiuvati da psicologi
civili convenzionati presso il Centro di Selezione e Reclutamento
Nazionale dell'Esercito.
6. La Commissione di cui al precedente comma 1, lettera e. sara'
composta da:
- un ufficiale generale medico del Corpo sanitario
dell'Esercito in servizio, presidente;
- due ufficiali superiori medici in servizio permanente del
Corpo sanitario dell'Esercito, membri.
Tali ufficiali dovranno essere diversi da quelli che abbiano
fatto parte delle Commissioni di cui ai precedenti commi 4 e 5.

                             Articolo 7
 

Prova di cultura
 
1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al
concorso dal presente decreto ad una prova di cultura, che avra'
luogo il giorno 12 luglio 2005, con inizio non prima delle ore 09.30,
presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito
ubicato in Foligno (Perugia), via Mezzetti, 2.
Eventuali modificazioni della sede e della data di svolgimento
della prova di cultura saranno comunicate, con valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, con avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie
speciale - del 24 giugno 2005.
2. L'ora sopraindicata e' quella dell'orario ufficiale. Il
suddetto calendario della prova di cultura ha valore di notifica a
tutti gli effetti nei confronti di tutti i concorrenti che, pertanto,
dovranno presentarsi, senza attendere alcuna comunicazione, nella
sede e nel giorno sopra indicati, entro le ore 08.00, muniti dei
documenti indicati nei precedenti articoli 4, comma 1, lettera c. e
5, comma 2.
3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova,
anche per causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari
e, pertanto, esclusi dal concorso.
4. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova
saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
5. La prova consistera' nella somministrazione collettiva di un
test contenente almeno 60 quesiti a risposta multipla predeterminata
o libera, scelti dalla Commissione di cui al precedente art. 6,
comma 1, lettera a., su argomenti di carattere storico, geografico,
sociale, politico, economico e di attualita', nonche' intesi a
valutare le capacita' di ragionamento e le caratteristiche
attitudinali dei concorrenti.
Prima dell'inizio della prova, la predetta Commissione rendera'
note ai concorrenti le modalita' di svolgimento, il tempo a
disposizione per effettuare la prova, nonche' le modalita' di
valutazione della stessa.
6. Il punteggio massimo conseguibile in detta prova da ciascun
concorrente e' di 30 punti. Al termine della prova la Commissione,
sulla base dei punteggi ottenuti dai concorrenti, formera' una
graduatoria provvisoria per ciascuno dei Corpi di cui all'articolo 1,
comma 1, lettere a., b. e c., al solo scopo di individuare coloro che
saranno ammessi alle prove di efficienza fisica di cui al successivo
articolo 8.
Saranno ammessi alle suddette prove, secondo l'ordine della
predetta graduatoria provvisoria:
- n. 30 (trenta) concorrenti per il Corpo di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera a.;
- n. 120 (centoventi) concorrenti per il Corpo di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera b.;
- n. 30 (trenta) concorrenti per il Corpo di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera c..
Alle prove di efficienza fisica saranno, inoltre, ammessi i
concorrenti che nella predetta graduatoria abbiano riportato lo
stesso punteggio del concorrente ultimo ammesso.
7. I punteggi relativi alla prova di cultura saranno affissi, a
cura della Commissione, all'albo del Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito. Tali punteggi contribuiranno
alla formazione delle graduatorie generali di merito di cui al
successivo articolo 12.
8. I concorrenti di cui al precedente comma 6 riceveranno
apposita comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata o
telegramma. L'elenco degli idonei alla prova di cultura sara',
altresi', pubblicato, a puro titolo informativo, sul sito web
«www.persomil.difesa.it/urp».
9. Ai rimanenti concorrenti non sara' inviata alcuna
comunicazione. Essi, comunque, potranno chiedere informazioni
sull'esito della prova, a partire dal quindicesimo giorno successivo
a quello di svolgimento, al Ministero della difesa - Direzione
generale per il personale militare - Servizio Relazioni con il
Pubblico - Palazzo Esercito, via XX settembre, 123/A - 00187 Roma
(tel. 06/4735.5941, 06/4735.4548 e 06/4986.4613).
10. I verbali della prova di cultura dovranno essere inviati, a
mezzo corriere, alla Direzione Generale per il personale militare - I
Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 3ª Sezione, via
XX settembre, 123/A - 00187 Roma entro il terzo giorno dalla data di
effettuazione della prova.

                             Articolo 8.
 

Prove di efficienza fisica
 
1. Le prove di efficienza fisica si svolgeranno, a cura della
Commissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera b., presso
il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito in
Foligno, presumibilmente nel mese di settembre 2005.
2. I concorrenti che non si presenteranno nel giorno e nell'ora
stabiliti nella lettera o telegramma di convocazione, saranno esclusi
dal concorso, salvo che l'assenza sia stata determinata da causa di
forza maggiore. In tal caso essi dovranno inviare, via fax
(06-4827347), alla Direzione generale per il personale militare - I
Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 3ª Sezione,
improrogabilmente entro il giorno di prevista presentazione, apposita
richiesta di riconvocazione, corredata da idonea documentazione
probatoria, del motivo dell'assenza. Tuttavia la riconvocazione
potra' essere disposta solo se la stessa consenta di rispettare il
termine di conclusione della procedura previsto dal precedente
articolo 5, comma 3.
3. I concorrenti dovranno presentarsi presso il Centro muniti di
tuta ginnica e dovranno portare al seguito i seguenti documenti:
a. certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica
per l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da medici
appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana ovvero a
strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano
in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello
sport.
I concorrenti in servizio nella Forza armata Esercito potranno
produrre, in luogo del predetto certificato, la dichiarazione
rilasciata dal dirigente del servizio sanitario del Reparto/Ente
presso cui prestano servizio, da cui risulti l'assenza di
controindicazioni allo svolgimento delle prove di efficienza
operativa previste per detto personale. La mancata presentazione di
detto certificato o della dichiarazione di cui sopra determinera' la
non ammissione del concorrente a sostenere le prove;
b. referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata convenzionata, relativo all'accertamento dei
markers dell'epatite B e C effettuato da non oltre tre mesi. La
mancata presentazione di detto certificato determinera' la non
ammissione del concorrente agli accertamenti sanitari di cui al
successivo art. 9;
c. esame radiografico del torace in due proiezioni e relativo
referto, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata convenzionata, da non oltre tre mesi;
d. i concorrenti di sesso femminile dovranno inoltre
presentarsi muniti di:
- referto attestante l'esito del test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o urine), entro non oltre i cinque giorni
precedenti la data di presentazione presso una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata convenzionata, per lo svolgimento
in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e per le
finalita' indicate nel successivo articolo 9, comma 3, lettera a.;
- referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata, entro i
tre mesi precedenti, necessario per gli accertamenti sanitari di cui
al successivo articolo 9. La mancata presentazione di detto
certificato determinera' la non ammissione della concorrente agli
accertamenti sanitari di cui al successivo art. 9.
Le certificazioni sanitarie sopra indicate dovranno essere
prodotte in originale o in copia conforme.
Le concorrenti che non dovessero esibire il referto del test di
gravidanza, al solo fine dell'effettuazione in piena sicurezza delle
prove di efficienza fisica e dell'esame radiografico del torace,
saranno sottoposte a detto test che escluda la sussistenza di detto
stato. L'eventuale stato di gravidanza accertato, impedira' alla
concorrente di essere sottoposta alle prove di efficienza fisica.
Inoltre la commissione per gli accertamenti sanitari di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera c. non potra' in nessun caso
procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla
pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 3, comma 2, del decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, citato nelle premesse, secondo il
quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
4. Le prove obbligatorie cui saranno sottoposti i concorrenti, le
prestazioni da conseguire e le prove facoltative con i relativi
punteggi, sono riportate nella tabella in Allegato «E» che
costituisce parte integrante del presente decreto.
Le prove, sia quelle obbligatorie che quelle facoltative,
dovranno essere sostenute nell'ordine indicato nella precitata
tabella in Allegato «E» L'esecuzione della prova successiva alla
prima e' subordinata al superamento della precedente. Pertanto, il
mancato superamento anche di una sola delle prove obbligatorie
determinera' giudizio di non idoneita' ed esclusione dal concorso.
Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori, invece,
determinera' giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica,
senza attribuzione di alcun punteggio.
Ai concorrenti che effettueranno anche le prove facoltative,
invece, sara' attribuito un punteggio incrementale, nel caso che
dette prove vengano superate. I punteggi incrementali previsti per le
prove facoltative sono indicati nella medesima tabella in Allegato
«E».
L'esito delle prove verra' comunicato seduta stante al
concorrente.
5. I concorrenti che lamentassero postumi di infortuni
precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire prima
dell'inizio delle prove idonea certificazione medica che sara'
valutata dalla Commissione per le prove di efficienza fisica. Questa,
sentito il personale medico presente, adottera' le conseguenti
determinazioni, informandone senza indugio la Direzione generale per
il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento
ufficiali. Il differimento ad altra data della effettuazione delle
prove potra' essere disposto solo se il medesimo consenta di
rispettare il termine di conclusione della procedura previsto dal
precedente articolo 5, comma 3..
Allo stesso modo e con i medesimi effetti, i concorrenti che
prima dell'inizio delle prove accusassero una indisposizione o che
dovessero infortunarsi durante l'esecuzione di uno degli esercizi
dovranno farlo immediatamente presente alla Commissione la quale,
sentito il personale medico presente, adottera' le conseguenti
determinazioni. Non saranno pertanto prese in considerazione
richieste di differimento o di ripetizione delle prove che
pervenissero da parte di concorrenti che abbiano portato comunque a
compimento, anche se con esito negativo, le prove di efficienza
fisica.
6. I verbali delle prove di efficienza fisica dovranno essere
trasmessi, a mezzo corriere, alla Direzione generale per il personale
militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 3ª
Sezione - via XX settembre, 123/A - 00187 Roma, entro il terzo giorno
dalla data di completamento delle prove di efficienza fisica di tutti
i concorrenti.

                             Articolo 9.
 

Accertamenti sanitari
 
1. I concorrenti risultati idonei nelle prove previste dal
precedente art. 8, saranno sottoposti, sempre presso il Centro di
Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito in Foligno,
all'accertamento, a cura della Commissione di cui al precedente
art. 6, comma 1, lettera c., del possesso dei requisiti di idoneita'
psico - fisica, da eseguire in ragione delle condizioni del soggetto
al momento della visita.
2. Sulla scorta dello «Elenco delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare»,
annesso al decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112 e
delle direttive della Direzione generale della Sanita' militare in
data 19 aprile 2000, citati nelle premesse, detta Commissione dovra',
altresi', accertare il possesso da parte dei concorrenti dei seguenti
specifici requisiti psico - fisici:
a. statura non inferiore a m. 1,65, se di sesso maschile, a m.
1,61, se di sesso femminile;
b. acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 10/10i e
non inferiore a 4/10i nell'occhio che vede meno raggiungibile con
correzione non superiore a 6 diottrie per la miopia e l'astigmatismo
miopico, a 5 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo
ipermetropico e a 4 diottrie per l'astigmatismo misto anche ad un
solo occhio; campo visivo, senso cromatico e motilita' oculare
normali;
c. percezione uditiva della voce di ordinaria conversazione ad
almeno sette metri di distanza da un orecchio e ad una distanza non
inferiore a quattro metri dall'altro ovvero ad almeno sei metri di
distanza da un orecchio e ad una distanza non inferiore a cinque
metri dall'altro;
d. normale assetto della struttura di personalita' nelle sue
componenti intellettiva, affettiva e comportamentale.
3. La Commissione di cui sopra disporra' per tutti i concorrenti,
prima dell'effettuazione della visita medica generale, i seguenti
accertamenti specialisti e di laboratorio:
a. esame radiografico del torace in due proiezioni, nel caso in
cui non sia stato prodotto l'esame ed il relativo referto da cui
risulti che tale accertamento e' stato effettuato entro i tre mesi
antecedenti presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o
private convenzionate, come indicato al precedente articolo 8, comma
3, lettera c.. I concorrenti di sesso femminile che non dovessero
esibire i medesimi referti dovranno produrre, al solo fine della
effettuazione in piena sicurezza dell'esame radiografico, un test di
gravidanza, come indicato al precedente articolo 8, comma 3, lettera
d., primo alinea, che escluda la sussistenza di detto stato.
In assenza di detto referto, la concorrente dovra', al fine
sopraindicato, essere sottoposta al test di gravidanza;
b. cardiologico con E.C.G.;
c. oculistico;
d. otorinolaringoiatrico;
e. psichiatrico;
f. analisi completa delle urine;
g. analisi del sangue concernente:
- emocromo completo;
- glicemia;
- creatininemia;
- transaminasemia (ALT AST);
- birilubinemia totale e frazionata;
- G6PDH (metodo quantitativo);
La commissione potra' comunque disporre l'effettuazione di
ulteriori accertamenti specialistici o strumentali nei casi
meritevoli di approfondimento diagnostico.
Gli interessati, all'atto della presentazione, dovranno
rilasciare apposita dichiarazione di consenso informato
all'effettuazione del predetto protocollo diagnostico, secondo quanto
riportato nell'Allegato «F» che costituisce parte integrante del
presente decreto.
4. La Commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente,
secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive
vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche
somato-funzionali nonche' degli specifici requisiti psico fisici
indicati nel precedente comma 2 del presente articolo.
5. Saranno giudicati idonei i concorrenti cui verra' attribuito
il seguente profilo sanitario minimo:
 

PS CO AC AR AV LS LI VS AU
2 3 2 2 2 2 2 3 2
 
Al fine di tenere conto delle caratteristiche somato-funzionali
la Commissione attribuira' ad ogni coefficiente 1 (uno) del profilo
sanitario un punteggio di 0,5. Il punteggio complessivo ottenuto
contribuira' alla formazione della graduatoria finale di merito di
cui al successivo articolo 12.
6. La predetta Commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun
concorrente l'esito degli accertamenti sanitari, sottoponendogli il
verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
- «idoneo quale ufficiale in ferma prefissata, ausiliario del
ruolo normale del Corpo (rispettivamente, degli ingegneri, sanitario
e di amministrazione e di commissariato) dell'Esercito»;
- «non idoneo quale ufficiale in ferma prefissata, ausiliario
del ruolo normale del Corpo (rispettivamente, degli ingegneri,
sanitario e di amministrazione e di commissariato) dell'Esercito»,
con indicazione del motivo.
7. Saranno giudicati «non idonei» i concorrenti risultati affetti
da:
- imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa
in materia di inabilita' al servizio militare di leva;
- disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia
disartria);
- stato di tossicodipendenza o tossicofilia da accertarsi
presso una struttura sanitaria militare;
- malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di
recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la
frequenza del corso;
- tutte quelle malformazioni ed infermita' non contemplate dai
precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso
formativo e con l'impiego quale ufficiale in ferma prefissata,
ausiliario dei ruoli normali dei Corpi dell'Esercito.
8. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati «non idonei» saranno
esclusi dal concorso.
9. concorrenti giudicati «non idonei» potranno, tuttavia, spedire
con lettera raccomandata al Ministero della difesa - Direzione
generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione
reclutamento ufficiali - 3ª Sezione - casella postale 353 - 00187
Roma centro - improrogabilmente entro il 10° giorno successivo alla
data degli accertamenti sanitari, specifica istanza, corredata di
idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica,
relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di non
idoneita'.
Dette istanze dovranno essere anticipate alla predetta Direzione
generale a mezzo fax (06-4827347).
Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione ovvero spedite oltre i termini perentori sopra
indicati.
In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno
dalla Direzione generale per il personale militare la relativa
comunicazione.
In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, il giudizio
di non idoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari si
intendera' confermato.
Il giudizio circa l'idoneita' fisica dei concorrenti di cui al
precedente comma 6, nel caso di accoglimento dell'istanza sara'
espresso dalla Commissione di cui al precedente articolo 6, comma 1,
lettera e., a seguito di valutazione della documentazione allegata
all'istanza di ulteriori accertamenti, ovvero, qualora necessario, a
seguito di ulteriori accertamenti sanitari disposti.
Il giudizio espresso da detta Commissione e' definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei anche a seguito della
valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari
disposti, nonche' quelli che abbiano rinunciato ai medesimi, saranno
esclusi dal concorso.

                            Articolo 10.
 

Accertamento attitudinale
 
1. Al termine degli accertamenti sanitari i concorrenti giudicati
idonei saranno sottoposti ad un accertamento attitudinale a cura
della Commissione di cui al precedente articolo 6, comma 1,
lettera d., finalizzato a valutare le qualita' attitudinali e
caratterologiche del concorrente, detto accertamento consistera' in
una serie di prove attitudinali ed in un'intervista di selezione. In
particolare, attraverso il medesimo, saranno valutate le
potenzialita' adattative, le aspettative professionali e gli aspetti
motivazionali del concorrente.
2. I concorrenti di cui al precedente articolo 9, comma 9,
saranno sottoposti a tale accertamento solo se verranno giudicati
idonei in sede di valutazione della documentazione allegata a corredo
della istanza di ulteriori accertamenti o degli ulteriori
accertamenti sanitari disposti.
3. La Commissione esprimera' nei confronti di ciascun concorrente
un giudizio che sara' comunicato seduta stante e per iscritto agli
interessati, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti
giudizi:
- «idoneo quale ufficiale in ferma prefissata, ausiliario del
ruolo normale del Corpo (rispettivamente, degli ingegneri, sanitario
e di amministrazione e di commissariato) dell'Esercito»;
- «non idoneo quale ufficiale in ferma prefissata, ausiliario
del ruolo normale del Corpo (rispettivamente, degli ingegneri,
sanitario e di amministrazione e di commissariato) dell'Esercito»,
con indicazione del motivo.
Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali e'
definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati «non idonei» saranno
esclusi dal concorso.
4. I verbali degli accertamenti sanitari e di quelli attitudinali
dovranno essere trasmessi alla Direzione generale per il personale
militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 3ª
Sezione - via XX settembre, 123/A - 00187 Roma, entro il terzo giorno
dalla data di completamento degli accertamenti medesimi da parte di
tutti i concorrenti.

                            Articolo 11.
 

Valutazione titoli
 
1. La Commissione di cui al precedente articolo 6, comma 1,
lettera a., provvedera' alla valutazione dei titoli di merito dei
concorrenti risultati idonei al termine delle prove e degli
accertamenti di cui ai precedenti articoli 7, 8, 9, e 10 del presente
decreto, assegnando ai medesimi un punteggio massimo di punti 10
(dieci).
I titoli da valutare ed i relativi punteggi da attribuire sono
riportati nella tabella in Allegato «C» che costituisce parte
integrante del presente decreto.
2. A ciascun concorrente non potra' essere attribuito, in ogni
caso, per singole categorie di titoli o per il complesso dei titoli
posseduti, un punteggio superiore a quello stabilito nel precedente
comma 1 del presente articolo.
3. Detti titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande. E' onere del concorrente
fornire informazioni dettagliate circa ciascuno dei titoli posseduti
ai fini della loro corretta valutazione da parte della Commissione. A
tal fine potra' essere prodotta a corredo della domanda di
partecipazione al concorso eventuale documentazione probatoria ovvero
una dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi delle disposizioni
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Le pubblicazioni di carattere
tecnico-scientifico dovranno essere necessariamente allegate alla
domanda ai fini della loro eventuale valutazione.

                            Articolo 12.
 

Graduatorie di merito e ammissione al corso
 
1. I concorrenti giudicati idonei al termine delle prove e degli
accertamenti di cui ai precedenti articoli 7, 8, 9 e 10, saranno
iscritti dalla Commissione di cui al precedente articolo 6, comma 1,
lettera a., in graduatorie generali di merito distinte per Corpi
(degli ingegneri, sanitario e di amministrazione e commissariato
dell'Esercito e, per ciascun Corpo, secondo la ripartizione di posti
per tipologia/gruppo di lauree specialistiche indicate nel precedente
art. 1, comma 1, lettere a., b. e c.), secondo l'ordine del punteggio
finale di merito da ciascuno conseguito, ottenuto sommando:
- il punteggio conseguito nella prova di cultura;
- l'eventuale punteggio conseguito nella prova di efficienza
fisica;
- l'eventuale punteggio conseguito negli accertamenti sanitari;
- il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.
2. Le graduatorie generali di merito di cui al precedente comma 1
saranno approvate con decreto dirigenziale.
3. Nel decreto di approvazione delle graduatorie del concorso si
terra' conto delle riserve di posti previste nell'articolo 2 del
presente decreto. Detti posti, qualora non ricoperti per
insufficienza di riservatari idonei, saranno devoluti agli altri
concorrenti idonei compresi nella graduatoria di merito del relativo
concorso e secondo l'ordine della graduatoria medesima.
4. Nel decreto di approvazione della graduatoria di merito per i
posti previsti per il Corpo degli ingegneri dell'Esercito, nella
ripartizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a., qualora
taluno dei posti risultasse non ricoperto per insufficienza di
concorrenti idonei, si procedera' come appresso indicato:
- il posto di cui alla lettera a) eventualmente non ricoperto
sara' portato in aumento, nell'ordine, a quelli delle lettere b), c),
d), e) ed f);
- il posto di cui alla lettera b) eventualmente non ricoperto
sara' portato in aumento, nell'ordine, a quelli delle lettere a), d),
f), c) ed e);
- i posti di cui alla lettera c) eventualmente non ricoperti
saranno portati in aumento, nell'ordine, a quelli delle lettere b),
a), d), f) ed e);
- il posto di cui alla lettera d) eventualmente non ricoperto
sara' portato in aumento, nell'ordine, a quelli delle lettere f), b),
a), c) ed e);
- il posto di cui alla lettera e) eventualmente non ricoperto
sara' portato in aumento, nell'ordine, a quelli delle lettere b), a),
c), d) ed f);
- i posti di cui alla lettera f) eventualmente non ricoperti
saranno portati in aumento, nell'ordine, a quelli delle lettere a),
b) c), d) ed e).
5. Nel decreto di approvazione delle graduatorie di merito per i
posti previsti per il Corpo sanitario e per il Corpo di
Amministrazione e di commissariato dell'Esercito, di cui all'articolo
1, comma 1, lettere b. e c., i posti non ricopribili per
insufficienza di concorrenti idonei potranno essere devoluti, secondo
l'ordine della relativa graduatoria di merito, agli idonei per il
medesimo o per l'altro Corpo su indicazione dello Stato Maggiore
dell'Esercito.
6. Fermo restando quanto indicato nei precedenti commi 3, 4 e 5,
nel decreto di approvazione delle graduatorie si terra' conto, a
parita' di merito, dei titoli di preferenza posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande che i concorrenti
abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso o in
apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. L'elenco
dei titoli di preferenza e' riportato nel gia' citato allegato «B».
7. Saranno dichiarati vincitori i concorrenti che, nei limiti dei
posti a concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettere
a., b. e c. del presente decreto, si collocheranno utilmente nelle
predette graduatorie di merito, tenuto conto delle riserve di posti
di cui al precedente articolo 2, nonche' delle disposizioni di cui al
precedente articolo 1, commi 4 e 5 e del presente articolo, commi 3,
4, 5 e 6.
8. Il decreto di approvazione delle graduatorie sara' pubblicato
nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Della
pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Il decreto sara', inoltre, inserito nel sito web
www.persomil.difesa.it/urp.> 9. I vincitori riceveranno all'indirizzo indicato nella domanda
lettera raccomandata o telegramma contenente l'invito a presentarsi
per assumere servizio - sotto riserva dell'accertamento dei requisiti
prescritti per la frequenza del corso di cui al successivo
articolo 13 - presso la Scuola trasporti e materiali dell'Esercito,
presumibilmente nel mese di ottobre 2005.
10. I concorrenti che per qualsiasi motivo non dovessero
presentarsi entro il limite massimo di quarantotto ore dalla data
indicata nella comunicazione di cui al precedente comma 8, saranno
considerati rinunciatari e, pertanto, non ammessi al corso. In caso
di impossibilita' ad ottemperare tempestivamente alla convocazione,
per causa di forza maggiore riconosciuta valida dalla Direzione
generale per il personale militare, potra' essere concessa una
proroga della data di presentazione che, comunque, non potra'
superare i sette giorni. Allo scopo gli interessati avranno cura di
darne documentata notizia via fax (n. 06/4827347) entro il giorno di
prevista presentazione.
11. Qualora alcuni dei posti rimanessero non ricoperti a seguito
di rinuncia, decadenza o dimissioni degli ammessi, la Direzione
generale per il personale militare potra' procedere ad altrettante
ammissioni di concorrenti idonei secondo l'ordine delle rispettive
graduatorie di merito e con i criteri indicati nel presente articolo
fino al settimo giorno successivo alla data di inizio del corso.
12. Coloro che non riceveranno alcuna comunicazione entro dieci
giorni dalla conclusione delle prove concorsuali, dovranno ritenersi
non ammessi al corso.
Comunque, essi, potranno chiedere informazioni sull'esito del
concorso al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - Servizio Relazioni con il Pubblico - Palazzo
Esercito, via XX settembre, 123/A - 00187 Roma (tel. 06/4735.5941,
06/4735.4548 e 06/4986.4613), a partire dal trentesimo giorno
successivo alla conclusione delle prove concorsuali.

                            Articolo 13.
 

Svolgimento del corso e dimissioni
 
1. Il corso avra' una durata complessiva di dieci settimane e
sara' articolato in due distinti moduli:
- uno di «addestramento comune», della durata orientativa di
circa sei settimane che si svolgera' presso la Scuola trasporti e
materiali dell'Esercito;
- uno «specialistico» relativo al Corpo per il quale e' stata
conseguita l'ammissione, della durata di circa quattro settimane.
2. I vincitori ammessi al corso conseguiranno la qualifica di
allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale
(rispettivamente del Corpo degli ingeneri, del Corpo sanitario e del
Corpo di amministrazione e di commissariato) dell'Esercito, dovranno
contrarre una ferma di trenta mesi e, in qualita' di allievi,
dovranno assoggettarsi alle leggi e ai regolamenti militari. Coloro
che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari
all'ammissione e rinviati dalla Scuola trasporti e materiali
dell'Esercito. Dovranno presentarsi all'Istituto di formazione muniti
di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia e del
libretto sanitario personale. Inoltre, allo scopo di evitare
iperimmunizzazioni, dovranno portare al seguito una certificazione
del proprio pregresso stato vaccinale rilasciata da:
- anagrafi vaccinali presso i Comuni di residenza per
tetano/difterite, poliomielite, epatite B;
- Uffici sanitari pubblici di cui al decreto del Ministero
della Sanita' 14 gennaio 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 39 del
17 febbraio 1997) per la febbre gialla;
- medico vaccinatore per: morbillo, parotite, rosolia, epatite
A, tifo addominale, meningite meningococcica e tutte le altre
vaccinazioni non obbligatorie.
Tale certificazione dovra' essere compilata su carta intestata,
contenente le generalita' complete del vaccinato, la data di
vaccinazione, il numero di dosi effettuate il nome commerciale del
prodotto impiegato ed essere firmata in calce dal medico.
3. All'atto dell'ammissione al corso i concorrenti gia' alle armi
e quelli richiamati dal congedo dovranno rilasciare, a seconda del
proprio stato, una delle seguenti dichiarazioni:
- se ufficiali di complemento o in ferma prefissata:
dichiarazione di rinuncia al grado rivestito, necessaria per la
cancellazione dal ruolo di appartenenza, ai sensi degli articoli 70 e
71 della legge 10 aprile 1954, n. 113;
- se sottufficiali: dichiarazione di rinuncia al grado
rivestito, necessaria per la cancellazione dal ruolo di appartenenza,
ai sensi dell'articolo 60, n. 3, della legge 31 luglio 1954, n. 599;
- se volontari in servizio permanente: dichiarazione di
rinuncia al grado rivestito, necessaria per la cancellazione dal
ruolo di appartenenza, ai sensi dell'articolo 30 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
- se volontari in ferma breve o graduati di truppa:
dichiarazione di rinuncia al grado rivestito.
La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione al corso
in qualita' di allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari dei
ruoli normali dell'Esercito.
Gli allievi provenienti dagli ufficiali, dai sottufficiali, dai
volontari in servizio permanente, qualora non conseguano la nomina a
tenente in ferma prefissata, ausiliario del ruolo normale
dell'Esercito, saranno reintegrati nel grado, reiscritti nel ruolo di
provenienza ed il periodo trascorso sara' computato nell'anzianita'
di grado.
Gli allievi provenienti dai volontari in ferma breve, qualora non
conseguano la predetta nomina, saranno reintegrati nella ferma
precedentemente contratta ed il periodo di frequenza del corso non
sara' utile ai fini del completamento della ferma medesima.
Gli allievi provenienti dagli ufficiali, dai sottufficiali, dai
volontari in servizio permanente, qualora non conseguano la predetta,
saranno reintegrati nel grado, reiscritti nel ruolo di provenienza ed
il periodo trascorso sara' computato nell'anzianita' di grado.
Gli allievi provenienti dai volontari in ferma breve, qualora non
conseguano la predetta nomina, saranno reintegrati nella ferma
precedentemente contratta ed il periodo di frequenza del corso non
sara' utile ai fini del completamento della ferma medesima.
4. Durante la frequenza del corso e durante l'espletamento del
servizio da ufficiale in ferma prefissata saranno concessi dalla
Direzione generale per il personale militare - a seguito della
ricezione delle relative domande degli interessati trasmesse dagli
Enti/Reparti di appartenenza - nulla osta al transito in altre Forze
armate o Corpi armati dello stato, nonche' nella Polizia di stato,
nel Corpo della polizia penitenziaria, nel Corpo della guardia
forestale e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco solo ai
vincitori di concorsi che all'atto dell'assunzione in servizio siano
tenuti a sottoscrivere arruolamento volontario con ferma almeno
triennale. Durante la frequenza del corso allievi ufficiali in ferma
prefissata, inoltre, saranno concessi nulla osta alla frequenza di un
corso allievi ufficiali in ferma prefissata di altra Forza armata o
Corpo armato dello Stato solo qualora sia possibile ammettere alla
frequenza del corso, a ripianamento del posto resosi disponibile,
altro concorrente idoneo secondo l'ordine della graduatoria, in
applicazione della disposizione di cui al precedente articolo 12,
comma 10, del presente decreto.
5. Gli allievi che dimostrino di non possedere il complesso delle
qualita' e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni
del grado o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la
disciplina, il decoro o la morale ovvero che non frequentino almeno
un terzo delle lezioni o esercitazioni, saranno dimessi dal corso con
determinazione della Direzione generale del personale militare.
6. Durante il periodo di frequenza del corso agli allievi
provenienti dai sottufficiali e dai volontari di truppa, in servizio
continuativo o in ferma o in rafferma, competono gli assegni del
grado rivestito all'atto dell'ammissione.

                            Articolo 14.
 

Nomina ad ufficiale in ferma prefissata
 
1. Gli allievi, che supereranno gli esami di fine corso
conseguendo giudizio di idoneita', saranno nominati, rispettivamente:
- tenente in ferma prefissata, ausiliario del ruolo normale del
Corpo degli ingegneri dell'Esercito;
- tenente in ferma prefissata, ausiliario del ruolo normale del
Corpo sanitario dell'Esercito;
- tenente in ferma prefissata, ausiliario del ruolo normale del
Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito.
2. L'anzianita' assoluta sara' fissata dal decreto Presidenziale
di nomina, mentre l'anzianita' relativa sara' data dalla media del
punteggio conseguito nel concorso e di quello conseguito al termine
del corso. La predetta media sara' calcolata dalla Direzione generale
per il personale militare, acquisendo i verbali di esame di fine
corso dal competente Istituto di formazione.
3. Gli allievi che non superino gli esami di fine corso in prima
sessione sono ammessi a ripeterli in una sessione di riparazione
trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di
superamento degli esami di tale sessione essi saranno nominati
ufficiali ed iscritti in ruolo, dopo i pari grado che hanno superato
gli esami in prima sessione, con la medesima anzianita' assoluta.
Coloro che invece non supereranno detti esami, saranno dimessi dal
corso previa determinazione della Direzione generale del personale
militare.
4. Gli ufficiali in ferma prefissata potranno essere:
- collocati in congedo a domanda a decorrere dal diciottesimo
mese di servizio. La Direzione generale per il personale militare
potra' rinviare il collocamento in congedo fino a un massimo di sei
mesi per esigenze d'impiego ovvero per proroga dell'impiego nelle
operazioni condotte fuori dal territorio nazionale;
- ammessi, a domanda, ad una ulteriore ferma annuale;
- trattenuti in servizio, fino ad un massimo di sei mesi su
proposta dello Stato Maggiore dell'Esercito e previo loro consenso,
per consentire l'impiego ovvero la proroga dell'impiego nell'ambito
delle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale.
5. Gli ufficiali in ferma prefissata potranno essere posti in
congedo illimitato prima della scadenza della ferma, venendo
collocati nella riserva di complemento, per gravi mancanze
disciplinari o scarso rendimento in servizio. Il provvedimento verra'
adottato dalla Direzione generale per il personale militare su
proposta dei superiori gerarchici competenti ad esprimere giudizi
sull'avanzamento.
6. Agli ufficiali medesimi si applicano le norme di stato
giuridico previste per gli ufficiali di complemento.

                            Articolo 15.
 

Accertamento dei requisiti
 
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 3 la Direzione generale per il personale militare provvedera' a
richiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la
conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al
concorso e nelle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai
concorrenti risultati vincitori del concorso medesimo ai sensi delle
disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualora
dal controllo di cui al precedente comma emergesse la non veridicita'
del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadra' dai
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera.
3. Verranno acquisiti d'ufficio:
- il certificato generale del casellario giudiziale;
- il nulla osta per l'arruolamento nell'Esercito per coloro che
siano in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato dello
Stato.

                            Articolo 16.
 

Esclusioni
 
1. La Direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in qualsiasi momento i concorrenti
dal concorso ovvero dal corso, nonche' dichiarare i medesimi decaduti
dalla qualifica di allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari
del ruolo normale dell'Esercito o dalla nomina a tenente in ferma
prefissata, ausiliari del ruolo normale dell'Esercito, qualora il
difetto, anche di uno soltanto, dei prescritti requisiti venisse
accertato durante le selezioni, durante il corso, ovvero dopo le
predette nomine.

                            Articolo 17.
 

Prospettive di carriera
 
1. Gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato un
anno di servizio, possono partecipare, in relazione al titolo di
studio posseduto, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in
servizio permanente dei ruoli speciali e dei ruoli normali
dell'Esercito, sempreche' non abbiano superato il 40° anno di eta' e
siano in possesso dei requisiti indicati dal relativo bando.
Essi, quali ufficiali ausiliari, usufruiranno, qualora abbiano
prestato servizio senza demerito nell'Esercito, di riserve di posti
fino al 80% dei posti annualmente disponibili nei concorsi per la
nomina a tenente in servizio permanente del ruolo normale
dell'Esercito;
2. Gli ufficiali in ferma prefissata che avranno completato la
ferma di cui al precedente art. 13, comma 2, saranno collocati in
congedo.

                            Articolo 18.
 

Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti
saranno raccolti presso la Direzione generale per il personale
militare, per le finalita' di gestione del concorso e saranno
trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita'
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del
precitato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai
dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore Generale della Direzione generale per il personale
militare, titolare del trattamento dei dati. Responsabile del
trattamento e' il Direttore della 1ª Divisione della Direzione
generale medesima.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 26 maggio 2005
F.to Amm. Sq.: Mario Lucidi

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