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UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Concorso pubblico, per esami, "per l'ammissione a corsi di dottorato
di ricerca

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.21 del 13/3/2001
Ente:UNIVERSITA' DI BOLOGNA
Località:-
Codice atto:001E1732
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:2/4/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998 n. 210, recante norme
sul dottorato di ricerca;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, con il quale e'
stato emanato il regolamento ministeriale in materia di dottorato di
ricerca;
Vista la delibera del senato accademico del 23 luglio 1999
relativa all'approvazione del "Regolamento d'Ateneo per l'attivazione
dei corsi di dottorato e relativi adempimenti", emanato con decreto
rettorale n. 591 del 26 agosto 1999;
Visto le deliberazioni adottate dal senato accademico e dal
consiglio di amministrazione, rispettivamente in data 3 ottobre 2000
e 6 ottobre 2000, in merito all'attivazione dei corsi di dottorato di
ricerca XVI ciclo;
Visto il parere espresso dal nucleo di valutazione in merito alle
nuove proposte di istituzione di corsi di dottorato anno accademico
2000/2001;
Visto i precedenti due bandi di concorso XVI ciclo, emanati
rispettivamente con decreto rettorale n. 304 del 26 ottobre 2000 e
con decreto rettorale n. 389 del 30 novembre 2000;
Vista la delibera della giunta d'ateneo che, in data 14 febbraio
2001, ha autorizzato l'emanazione di un ulteriore bando per i corsi
di dottorato - che non hanno raggiunto il numero minimo di tre
candidati al concorso di ammissione - di seguito riportati:
1) Societa', Regalita' sacerdozio nella metodol. filol. stor. e
antropolol. (V - XVI sec.);
2) fisiopatologia dell'insufficienza cardiaca;
3) medicina del sonno;
4) zooeconomia;
2) disegno e metodi dell'ingegneria industriale;
Quant'altro visto e considerato.
 
Decreta:
 

Istituzione
 
Art. 1.
E' emanato per l'anno accademico 2000/2001 il "Terzo bando di
concorso" di dottorato di ricerca - XVI Ciclo.
Sono indetti presso l'Universita' degli studi di Bologna pubblici
concorsi, per esami, per l'ammissione a numero cinque corsi di
dottorato di ricerca.

                               Art. 2.
Per ciascun corso di dottorato vengono indicati:
a) Titolo;
b) Sedi consorziate
c) Durata legale
d) Posti
e) Numero borse, con indicazione della fonte del finanziamento;
f) Data e luogo di sostenimento delle prove di ammissione.
Le borse di studio finanziate da enti esterni, che prevedano lo
svolgimento di una specifica attivita' di ricerca, vincolano gli
assegnatari allo svolgimento di tale attivita'.
Le borse di studio in parola vengono assegnate, fatto salvo il
buon fine della convenzione tra l'ateneo e l'ente esterno
interessato.
Saranno attivati i soli corsi di dottorato che, espletati i
relativi concorsi, abbiano prodotto un numero minimo di tre ammessi.
 
ELENCO CORSI DI DOTTORATO - XVI CICLO
 

Terzo bando di concorso a.a. 2000/2001
 
Settore - agraria: Zooeconomia:
consorziate: Milano-Udine;
durata: 3 anni;
posti: 4;
borse: 1 - Universita' di Bologna; 1 - Universita' di Milano.
Diario delle prove:
prova scritta: 23 aprile 2001, ore 9, presso dipartimento di
protezione e valorizzazione agroalimentare (D.I.P.R.O.V.A.L.), via
F.lli Rosselli 107 - 42100 Reggio Emilia;
prova orale: 23 aprile 2001, ore 15 stessa sede;
settore: ingegneria.
 
Disegno e metodi dell'ingegneria industriale:
 
consorziate: Universita' della Calabria - Politecnico di Milano -
Padova;
durata: 3 anni;
posti: 4;
borse: 2 Universita' di Bologna.
 
Diario delle prove:
 
prova scritta: 20 aprile 2001, ore 14,30, presso D.I.E.M.,
auletta terzo piano, viale Risorgimento 2 - 40136 Bologna;
prova orale: 28 maggio 2001, ore 14,30 stessa sede;
Settore: lettere, lingue, scienze della formazione;
Societa' regalita' sacerdozio nella metodologia filologica
storica e antropologica (V-XVI secolo);
consorziate: Palermo - Catania;
durata: 4 anni;
posti: 4;
borse: 2, Universita' di Bologna.
Diario delle prove:
prova scritta: 11 aprile 2001, ore 9,30 presso facolta' di
conservazione dei Beni culturali - Palazzo Corradini - via Mariani 5
- 48100 Ravenna;
prova orale: 12 aprile 2001, ore 9, stessa sede;
settore - medicina e chirurgia.
Medicina del sonno:
durata: 3 anni;
posti: 4;
borse: 1, Universita' di Bologna; 1, Consorzio per la gestione
della clinica neurologica dell'Universita' Bologna.
Diario delle prove:
prova scritta: 16 maggio 2001, ore 9, presso Istituto di clinica
neurologica, via U. Foscolo 7 - 40100 Bologna;
prova orale: 17 maggio 2001, ore 9, stessa sede.
 
Fisiopatologia della insufficienza cardiaca:
 
consorziate: Ferrara;
durata: 3 anni;
posti: 5;
borse: 1, Universita' di Bologna; 2, UCI cardiologia, ematologia,
cancerologia.
 
Diario delle prove:
 
prova scritta: 18 aprile 2001, ore 9 presso: Istituto di
cardiologia (direttore prof. A. Branzi) del Policlinico S. Orsola -
Malpighi, via Massarenti n. 9 - 40138 Bologna
Prova orale: 3 maggio 2001, ore 9 presso stessa sede.
 
Requisiti di ammissione

                               Art. 3.
Possono accedere ai corsi di dottorato di ricerca senza limiti di
eta' o cittadinanza, tutti coloro che siano in possesso di laurea
italiana o titolo accademico analogo conseguito all'estero,
riconosciuto equipollente dalle competenti autorita' accademiche
italiane, ovvero, riconosciuto equipollente dal collegio dei docenti
interessato ad un titolo accademico italiano, ai soli fini
dell'ammissione al concorso. In tal caso il candidato dovra' allegare
alla domanda di partecipazione al concorso i documenti utili a
consentire l'equipollenza, tradotti e legalizzati dalle competenti
rappresentanze italiane, secondo le norme vigenti in materia per
l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle
Universita' italiane.

                               Art. 4.
Si accede ai corsi di dottorato previo superamento di un concorso
per esami consistente in una prova scritta e un colloquio, tendenti a
verificare la preparazione del candidato, la sua attitudine alla
ricerca scientifica e la conoscenza di una o piu' lingue straniere.

                               Art. 5.
Possono partecipare agli esami di ammissione coloro che abbiano
conseguito il diploma di laurea entro dicembre 2000.
Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di
accertamento dei requisiti previsti a bando.
 
Domande di ammissione

                               Art. 6.
La domanda di ammissione, in bollo da 20.000, redatta secondo lo
schema che fa parte integrante del presente bando, dovra' pervenire
all'ufficio dottorato di ricerca entro venti giorni dalla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale, secondo
una delle modalita' di seguito indicate:
a) consegna all'ufficio dottorato di ricerca, via delle Belle
arti 42 - 40126 Bologna, nei seguenti orari: lunedi', martedi',
mercoledi', venerdi' dalle ore 9 alle ore 11,15; martedi' e giovedi',
dalle ore 14,30 alle ore 15,30;
b) spedizione al seguente indirizzo: "al magnifico rettore, via
Zamboni 33 - 40126 Bologna"; sulla busta dovra' essere precisato:
"domanda partecipazione concorso dottorato di ricerca".
In tal caso fara' fede il timbro di ricevimento degli uffici
amministrativi competenti e non la data di spedizione della domanda.
Saranno, pertanto, ritenute nulle tutte le domande pervenute
successivamente ai termini di scadenza del bando.
b) I candidati sono, inoltre, tenuti al versamento del contributo
di L. 20.000 da effettuarsi su bollettino di c/c postale, con la
precisa indicazione dei seguenti dati: c/c n. 734400 intestato
all'Universita' degli studi di Bologna - tasse studenti - servizio
cassa - via Zamboni 33 - 40126 Bologna. Causale del versamento: Cap.
0124, contributo prestazioni amministrative dottorato di ricerca -
cod. 83.00 - XVI Ciclo, anno accademico 2000/2001. Tipo pagamento: *
(alla voce: tipo pagamento e' indispensabile apporre l'asterisco).
La ricevuta del versamento deve essere allegata alla domanda di
partecipazione, a pena di esclusione dal concorso.
I moduli relativi alla domanda di partecipazione al concorso ed
alla eventuale richiesta di equipollenza, sono reperibili
all'indirizzo internet: http://www.unibo.it/infostud/continua/dott
 
> Esami di ammissione

                               Art. 7.
L'esame di ammissione consiste in una prova scritta ed in un
colloquio che si intendono superati se in ciascuno di essi il
candidato ottiene una valutazione non inferiore a 40/60 (quaranta
sessantesimi).
I candidati riceveranno comunicazione relativa alle convocazione
per le prove scritte ed orali, solo se le date gia' precisate a
bando, dovessero subire variazioni.
In tal caso, mese, giorno, ora e luogo di sostenimento sara'
comunicato agli interessati tramite raccomandata con avviso di
ricevimento, inviata almeno quindici giorni prima della data fissata
dalla commissione giudicatrice.
I diari delle prove saranno reperibili anche al sito internet:
http://www.unibo.it/infostud/continua/dott> I candidati saranno ammessi a sostenere le prove d'esame solo
previa presentazione di un valido documento d'identita'.

                               Art. 8.
Le prove possono essere espletate, a scelta del candidato in una
lingua diversa dall'italiano, previa espressa e motivata
determinazione assunta dalla commissione giudicatrice, comunicata ai
candidati prima dell'inizio della prova.
 
Commissioni giudicatrici per l'ammissione ai corsi

                               Art. 9.
La commissione giudicatrice, nominata dal magnifico rettore,
sentito il collegio dei docenti, e' composta da tre membri scelti tra
professori e ricercatori universitari di ruolo e puo' essere
integrata da non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti
nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di
ricerca.
La nomina di tali esperti e' obbligatoria nel caso di convenzioni
con soggetti pubblici o privati, finalizzate al finanziamento di
borse di studio.
Nel caso di dottorati istituiti in seguito ad accordi
internazionali, la commissione e' integrata secondo le modalita'
previste negli accordi stessi.
La commissione giudicatrice, alla fine di ogni seduta dedicata
alla prova orale, forma l'elenco dei candidati esaminati con
l'indicazione dei voti riportati da ciascuno nella prova stessa.
L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione e' affisso nel medesimo giorno nell'albo del dipartimento
presso cui si e' svolta la prova.
Espletate le prove concorsuali, la commissione compila la
graduatoria generale di merito, sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove, e trasmette tutti
gli atti del concorso all'uficio dottorato di ricerca.
Le graduatorie generali di merito verranno rese pubbliche con:
1) affissione all'albo ufficiale dell'Ateneo;
2) affissione all'albo dell'ufficio dottorato di ricerca;
3) pubblicazione al sito Internet dell'Universita' di Bologna:
http://www.unibo.it/infostud/continua/dott
 
> Ammissione ai corsi

                              Art. 10.
I candidati saranno ammessi, secondo l'ordine di graduatoria e
fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per
singolo corso di dottorato.
In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto,
prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati
secondo l'ordine della graduatoria.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.

                              Art. 11.
Possono essere ammessi in soprannumero che non puo' superare il
100% dei posti ordinari:
a) candidati idonei nella graduatoria generale di merito, che
fruiscano di assegni di ricerca;
b) candidati stranieri, idonei nella graduatoria generale di
merito, che risultino assegnatari di borsa di studio finanziata dal
Governo italiano o dal Governo del Paese di provenienza;
Candidati appartenenti a Paesi con i quali esista specifico
accordo intergovernativo, seguito da apposita convenzione con
l'ateneo (senza oneri finanziari obbligatori per l'Universita' di
Bologna).
La convenzione determina le modalita' di iscrizione al dottorato
e la possibilita' che un anno del dottorato stesso possa essere
compiuto presso Universita' del Paese con il quale e' stipulata la
specifica convenzione; nel caso in cui la convenzione intervenga con
un Paese della UE, al dottorato cosi' conseguito, puo' essere
attribuita la qualifica di "dottorato europeo".
 
Iscrizione

                              Art. 12.
I candidati che avranno superato le prove di concorso, utilmente
collocati nella graduatoria generale di merito, chiamati a ricoprire
i posti disponibili per ciascun dottorato, dovranno presentare
all'ufficio dottorato di ricerca, entro il termine perentorio di
sette giorni, che decorrera' dal giorno successivo al ricevimento del
relativo invito, i seguenti documenti:
a) domanda di iscrizione al primo anno;
b) fotocopia fronte - retro di un valido documento di
identita';
c) ricevuta del versamento di cui al successivo art. 14;
d) n. 3 foto tessera
e) n. 2 marche da bollo vigenti.
Non saranno tenute in alcun conto le domande di iscrizione
pervenute o presentate oltre il termine stabilito.
Nella domanda di iscrizione il candidato dichiara:
1) di non essere iscritto/a e di impegnarsi a non iscriversi ad
altro corso di diploma, laurea o dottorato per l'intera durata del
corso;
2) di non essere iscritto/a a scuole di specializzazione o, in
caso affermativo di impegnarsi a sospendere o interrompere la
frequenza prima dell'inizio del corso di dottorato;
3) di non aver fruito in precedenza di altra borsa di studio
assegnata allo stesso titolo;
4) di impegnarsi a richiedere al collegio dei docenti del
proprio corso di dottorato l'autorizzazione allo svolgimento di
attivita' lavorative e/o di studio (non contemplate ai punti 1 e 2 );
I moduli relativi all'iscrizione saranno reperibili all'indirizzo
internet:
http://www.unibo.it/infostud/continua/dott>

                              Art. 13.
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria
iscrizione entro i termini indicati all'art. 12 o che avranno
rilasciato dichiarazioni mendaci, saranno considerati rinunciatari. I
posti resisi vacanti saranno assegnati ad altri candidati idonei
secondo l'ordine della graduatoria generale di merito.
 
Contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi

                              Art. 14.
I dottorandi, titolari di borse di studio conferite
dall'Universita' degli studi di Bologna, sono esonerati
preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi.
Sono tenuti al pagamento del contributo fissato in L. 1.100.000
annue:
a) dottorandi non assegnatari di borse di studio;
b) dottorandi che fruiscano di borse di studio finanziate da
enti esterni.
Tutti i dottorandi sono tenuti al pagamento di L. 3.500 relativi
al premio di assicurazione ed alla indennita' rilascio libretto e
tesserino di L. 15.000.
 
Borse di studio

                              Art. 15.
Le borse di studio, il cui numero e' indicato per ciascun corso
di dottorato, vengono assegnate secondo l'ordine definito nelle
graduatorie generali di merito, formulate dalle commissioni
giudicatrici.
In presenza di una o piu' borse di studio finanziate da enti
esterni i candidati possono scegliere di quale borsa fruire, in
relazione alla loro posizione nella graduatoria generale di merito.
Le borse di studio vengono erogate con cadenza bimestrale
posticipata.
Le borse di studio di dottorato, non possono essere cumulate con
altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle
concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare con
soggiorni all'estero l'attivita' di ricerca del dottorando.
L'importo della borsa di studio e' aumentato del 50% per
soggiorni all'estero, di durata non inferiore al mese.
I soggiorni all'estero non possono eccedere la meta' dell'intera
durata del dottorato.
Non puo' fruire di borsa di studio di dottorato chi ne abbia
fruito in precedenza.

                              Art. 16.
La borsa di studio e' confermata per l'anno accademico
successivo, previo mantenimento dei requisiti di merito, vista la
delibera del collegio dei docenti interessato.
 
Obblighi e diritti dei dottorandi

                              Art. 17.
I dottorandi sono tenuti a svolgere con assiduita' le attivita'
di studio e di ricerca programmate annualmente dal collegio dei
docenti.
La frequenza del corso di dottorato puo' essere sospesa nei
seguenti casi, previa deliberazione del collegio dei docenti:
a) maternita';
a) servizio militare ovvero servizio civile;
a) grave e documentata malattia.
E 'prevista l'esclusione dal dottorato di ricerca, con decisione
motivata del collegio dei docenti, nei seguenti casi:
1) giudizio negativo del collegio dei docenti relativamente al
conseguimento dei risultati previsti per l'anno di corso frequentato;
2) attivita' lavorativa del dottorando svolta senza preventiva
autorizzazione del collegio dei docenti;
3) assenze prolungate ed ingiustificate.
Nei casi suddetti la borsa di studio viene interrotta ed e' fatto
obbligo al borsista della restituzione dei ratei percepiti, relativi
l'anno per il quale e' stato emesso il provvedimento.
 
Compatibilita'

                              Art. 18.
I dottorandi di ricerca possono svolgere limitata attivita'
didattica sussidiaria od integrativa dell'attivita' istituzionale,
previa presentazione di delibera favorevole del collegio dei docenti
e della struttura interessata.
Tale attivita' non deve, in ogni caso, compromettere l'attivita'
di formazione alla ricerca e deve essere limitata al numero di ore
annualmente stabilito dal collegio dei docenti in sede di
programmazione dell'attivita' del dottorato stesso.
La collaborazione didattica in ambito universitario e'
facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato e non da' luogo
a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle universita'.

                              Art. 19.
I dottorandi di ricerca di area medica possono, a richiesta,
svolgere attivita' assistenziale sotto la guida di un Tutor e godono
di copertura assicurativa contro i rischi professionali, secondo le
procedure stabilite dal Senato accademico.

                              Art. 20.
Il dottorando puo' svolgere il tirocinio pratico, previa
dichiarazione di compatibilita' espressa dal collegio dei docenti.
 
Conseguimento del titolo

                              Art. 21.
Il titolo di dottore di ricerca viene conferito dal magnifico
rettore, a conclusione del corso a chi abbia conseguito risultati di
rilevante valore scientifico, documentati da una dissertazione finale
scritta, previo superamento di un esame finale che puo' essere
ripetuto una sola volta.

                              Art. 22.
La commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo di
dottore di ricerca e' nominata dal magnifico tettore, sentito il
collegio dei docenti, come da art. 14 del regolamento d'ateneo in
materia di dottorato di ricerca.
 
Trattamento dei dati personali

                              Art. 23.
L'amministrazione universitaria, in attuazione della legge
n. 675/1996, e succ. int. e mod. si impegna a utilizzare i dati
personali forniti dal candidato per l'espletamento delle procedure
concorsuali e per fini istituzionali.
 
Norme di riferimento
 
Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia al
"regolamento d'ateneo per l'istituzione dei corsi di dottorato e
relativi adempimenti" emanato con decreto rettorale n. 591 del
26 agosto 1999.
Bologna, 23 febbraio 2001
Il rettore

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