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ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO

Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di una borsa di
studio a cittadini italiani e di altri Paesi appartenenti all'Unione
europea provvisti di diploma di laurea triennale in tecniche di
laboratorio biomedico, per collaborare allo svolgimento del progetto
di ricerca finalizzata PMS/35/2005, finanziato dal Ministero della
salute - anno 2005.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.18 del 4/3/2008
Ente:ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO
Località:-
Codice atto:08E01697
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:3/4/2008

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980,
n. 619, concernente l'istituzione dell'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002,
n. 303, concernente il regolamento di organizzazione dell'ISPESL, a
norma dell'art. 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;
Visto il decreto presidenziale 5 ottobre 2006, concernente il
regolamento di organizzazione dell'ISPESL a livello di strutture e di
personale;
Visto l'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 e
successive modifiche ed integrazioni che prevede finanziamenti
nell'ambito della politica di ricerca e sviluppo del Ministero della
salute;
Considerato che il Ministero della salute ha accordato all'ISPESL
per il progetto di ricerca finalizzata «Approcci molecolari non
invasivi per la diagnosi precoce del tumore alla vescica in soggetti
a rischio» un finanziamento complessivo pari a Euro 300.000,00;
Visto che l'ISPESL, in base a quanto previsto dal piano di
attivita' triennale 2005-2007, ha approvato un cofinanziamento pari a
Euro 95.000,00 per il progetto di ricerca di cui sopra;
Visto il decreto presidenziale 22 aprile 2005, con il quale e'
stato emanato il regolamento per il conferimento delle borse di
studio da fruirsi presso l'ISPESL, che trova applicazione, nel
presente bando, per le parti compatibili con la specialita' del
rapporto derivante da un finanziamento del Ministero della salute;
Visto il disciplinare per il conferimento delle borse di studio,
approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ISPESL, nella seduta
del 27 dicembre 2004 con delibera n. 15/2004;
Visto il decreto 5 marzo 2002, con il quale si esplicita che, per
quanto attiene i progetti di ricerca finalizzata, finanziati dal
Ministero della salute ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto
legislativo n. 502/1992, per «spese per il personale» devono
intendersi sia le spese per le borse di studio che le spese per
contratti a termine, consulenze, missioni ed eventuali altre spese
riferite al personale;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
ed integrazioni, contenente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni
ed integrazioni, contenente misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, contenente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, contenente norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
Viste le indicazioni fatte pervenire dal Direttore del
Dipartimento medicina del lavoro alla Unita' funzionale II del
Dipartimento processi organizzativi in ordine alla borsa di studio da
mettere a concorso, previste dal progetto di ricerca finalizzata
2005;
Decreta:
Art. 1.
E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione a
cittadini italiani e di altri Paesi appartenenti all'Unione europea
provvisti di diploma di laurea triennale in tecniche di laboratorio
biomedico, di una borsa di studio biennale per collaborare allo
svolgimento del progetto di ricerca finalizzata finanziata dal
Ministero della salute, presso il dipartimento Medicina del lavoro,
come di seguito riportato: «Approcci molecolari non invasivi per la
diagnosi precoce del tumore alla vescica in soggetti a rischio».
Titolo della borsa: «Utilizzo di tecniche di biologia cellulare e
molecolare», luogo di fruizione Monteporzio Catone - Centro ricerche
ISPESL - DML.
 
=====================================================================
| Titoli di studio richiesti,
Settore di ricerca | durata, finanziamenti
=====================================================================
|Laurea triennale in Tecniche di
Unita' Operativa ISPESL 1 |laboratorio biomedico
---------------------------------------------------------------------
Responsabile scientifico dott. ssa|una borsa di studio per 24 mesi
Delia Cavallo |Euro 25.000,00 totale
 
Al candidato e' fatto obbligo di concorrere per il solo settore
di ricerca sopra indicato, che deve essere espressamente indicato
nella domanda di partecipazione al concorso.
Sono esclusi dal conferimento della borse di studio i dipendenti
dell'ISPESL.
Detta borsa di studio avra' la durata di 24 mesi e dovra' essere
fruita presso il Dipartimento medicina del lavoro dell'ISPESL - Sede
di Monteporzio Catone (Roma) - a decorrere dalla data di inizio del
conferimento.
La borsa di studio ha per scopo il tirocinio, l'aggiornamento ed
il perfezionamento del borsista mediante l'espletamento di ricerche e
di lavori scientifici e/o tecnici che interessano l'attivita'
dell'istituto e siano conformi ai suoi fini istituzionali.
Pertanto, il godimento della stessa non configura un rapporto di
lavoro, essendo finalizzato alla sola formazione professionale del
borsista.
La borsa comunque utilizzata non da luogo a trattamenti
previdenziali, ne' a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed
economiche, ne' a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse o
premi conferiti dallo Stato e da altri enti, sia pubblici che
privati, ne' con corrispettivi derivanti da lavoro autonomo o
retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro pubblico o privato. A
nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre
all'importo della borsa, compensi che facciano carico a contributi o
assegnazioni dell'ISPESL.

                               Art. 2.
Per la partecipazione al concorso per l'assegnazione di borse di
studio a candidati provvisti di diploma di laurea e' necessario il
possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro paese appartenente
all'Unione europea;
b) diploma di laurea conseguito presso una universita' o
istituto di istruzione universitaria equiparato della Repubblica
italiana o di un paese dell'Unione europea, cosi' come indicato
nell'art. 1 in relazione al settore di ricerca. E' esclusa, per la
partecipazione al concorso, l'equipollenza di qualsiasi altro diploma
di laurea non indicato nell'art. 1;
c) non aver superato il 28°° anno di eta'; (e' escluso
qualsiasi beneficio di elevazione dei limiti di eta);
d) idoneita' fisica all'attivita' di tirocinio, aggiornamento e
perfezionamento, connessa con il godimento della borsa;
e) non aver riportato condanne penali che comportino
l'interdizione dai pubblici uffici.
Tutti i requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso.
L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato, l'esclusione del candidato dal concorso per
difetto dei requisiti sopra indicati.

                               Art. 3.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
dovra' essere inoltrata, unitamente ai titoli da presentare, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi
altra forma di presentazione, all'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro - Dipartimento processi
organizzativi - Unita' funzionale II - Unita' amministrativa per le
attivita' di stampa, formazione ed informazione, entro il termine
perentorio di trenta giorni, decorrente dalla data di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Qualora tale termine venga a scadere in un giorno festivo,
la scadenza di esso verra' protratta al primo giorno non festivo
immediatamente successivo.
Il timbro e la data dell'ufficio postale accettante fara' fede al
fine dell'accertamento della spedizione della domanda stessa e dei
titoli allegati nel termine sopra indicato.
Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine
prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorita'
diplomatiche o consolari italiane nel territorio ove risiedono.
Non sono ammessi al concorso coloro i quali abbiano spedito la
domanda ed i relativi documenti oltre il termine di scadenza sopra
fissato, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato
stesso, o in forma diversa da quella richiesta.
Al candidato e' fatto obbligo di concorrere per il settore di
ricerca indicato nel precedente art. 1, che deve essere espressamente
indicato nella domanda di partecipazione al concorso.
Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno
schema esemplificativo (vedi allegato 1), l'aspirante, oltre a
manifestare la volonta' di partecipare al concorso, deve dichiarare,
sotto la propria responsabilita', quanto segue:
1) il proprio cognome e nome;
2) la data e luogo di nascita;
3) la residenza;
4) il possesso della cittadinanza del paese di appartenenza;
5) il titolo di studio di cui e' in possesso, con l'indicazione
dell'universita' che lo ha rilasciato, del voto e della data di
conseguimento;
6) il settore di ricerca, indicato nell'art. 1 del presente
bando, per il quale intende concorrere;
7) di non aver riportato condanne penali che comportino
l'interdizione dai pubblici uffici ovvero le eventuali condanne
penali riportate;
8) non aver superato il 28° anno di eta'; (e' escluso qualsiasi
beneficio di elevazione dei limiti di eta);
9) di non essere dipendente dell'ISPESL;
10) di non aver rinunciato o di essere stato dichiarato
decaduto da borse di studio conferite dall'ISPESL;
11) di autorizzare l'ISPESL, ai sensi del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, ad utilizzare i dati personali contenuti
nella domanda ai soli fini della gestione dell'attivita' concorsuale;
12) il domicilio e l'indirizzo (con relativo numero telefonico)
al quale desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni
relative al concorso.
La domanda di ammissione al concorso deve essere sottoscritta dal
candidato. La sottoscrizione della domanda non e' soggetta ad
autenticazione, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000.
Il candidato dovra' indicare, nella parte in alto a sinistra
della busta contenente la domanda, il concorso ed il settore di
ricerca cui la stessa fa riferimento.

                               Art. 4.
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati
personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione al
concorso saranno raccolti presso l'ISPESL - Dipartimento processi
organizzativi - Unita' funzionale II - per le finalita' di gestione
del concorso medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
L'interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui al citato
decreto legislativo n. 196/2003.

                               Art. 5.
Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati,
in carta libera, i seguenti documenti:
a) certificato di laurea rilasciato dalla competente
Universita' con l'indicazione delle votazioni riportate nei singoli
esami di profitto e nell'esame finale del corso di laurea;
b) eventuali pubblicazioni scientifiche; (saranno prese in
considerazione esclusivamente quelle ove sia individuabile il
contributo personale; inoltre i lavori in corso di stampa saranno
presi in considerazione soltanto se accompagnati da una dichiarazione
dell'editore accettante la pubblicazione);
c) documenti attestanti attivita' svolte, attinenti il progetto
di ricerca oggetto della borsa;
d) altri titoli che si ritengano utili ai fini del concorso;
e) tesi di laurea;
f) curriculum vitae et studiorum, in tre copie;
g) elenco in tre copie dei documenti allegati, sottoscritto dal
richiedente.
Il possesso dei titoli di cui alle lettere a), c) e d) puo'
essere comprovato con dichiarazioni sostitutive di certificazioni
sottoscritte dal candidato, rese ai sensi dell'art. 46 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (vedi allegato 2).
I titoli di cui alla lettera b) dovranno essere prodotti in
originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, ovvero in semplice
fotocopia, corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica citato, che attesti la conformita' di detta copia
all'originale. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
dovra' essere sottoscritta dal candidato e corredata da copia
fotostatica di un documento di identita' del candidato medesimo (vedi
allegato 3), pena la nullita' della stessa.
Le dichiarazioni mendaci o la falsita' negli atti, secondo quanto
previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
L'ISPESL procedera' ad idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive medesime.
I titoli di cui al presente articolo, prodotti in fotocopia
semplice non corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' e da copia fotostatica del documento di identita' con la
quale se ne attesti la conformita' all'originale, non saranno presi
in considerazione ai fini della valutazione di cui al successivo
art. 7.
I titoli eventualmente spediti a parte, a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento, saranno presi in considerazione soltanto
se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande
e nella forma prevista.
I titoli valutabili dovranno essere posseduti alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione
al concorso.

                               Art. 6.
Saranno esclusi dal concorso, con provvedimento motivato
dell'Amministrazione, i candidati:
1) che abbiano spedito la domanda oltre il termine perentorio
indicato nel primo comma del precedente art. 3, o che abbiano
utilizzato forme diverse di spedizione oltre quella prevista;
2) che abbiano superato il 28° anno di eta' (e' escluso
qualsiasi beneficio di elevazione dei limiti di eta) alla data di
pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale;
3) le cui domande non contengano le indicazioni precisate nel
precedente art. 3;
4) le cui domande siano prive di sottoscrizione;
5) che abbiano riportato condanne penali comportanti
l'interdizione dai pubblici uffici;
6) che siano dipendenti dell'ISPESL o di altri enti pubblici;
7) che abbiano rinunciato o che siano stati dichiarati decaduti
da borse di studio conferite dall'ISPESL.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte od incomplete
indicazioni del recapito da parte dell'aspirante borsista o da
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito
indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

                               Art. 7.
I titoli prodotti dai candidati saranno esaminati dalla
commissione giudicatrice nominata con decreto del Direttore generale
dell'ISPESL.
La commissione esaminatrice dispone complessivamente di 30 punti
per la valutazione dei titoli prodotti dai candidati.
La commissione prima di esaminare la documentazione prodotta dai
candidati, provvede a ripartire il punteggio a disposizione tra le
categorie di titoli che essa ritenga individuare.
La commissione procede quindi a valutare i titoli di ogni singolo
candidato e a redigere una scheda contenente, oltre l'indicazione dei
titoli posseduti dal candidato, un motivato giudizio e la valutazione
attribuita ai vari titoli.
Al termine dei lavori, la commissione redige la graduatoria di
merito dei candidati.
Sono compresi nella graduatoria di merito secondo l'ordine del
voto a ciascuno attribuito, soltanto i candidati che abbiano
conseguito una votazione non inferiore ai 18/30.
Sono dichiarati vincitori i candidati che risultino primi
classificati nella graduatoria di merito, in numero pari a quello
della borsa messa a concorso.
A parita' di punteggio complessivo, la preferenza sara'
determinata dalla minore eta' del candidato.

                               Art. 8.
Il candidato utilmente collocato nella graduatoria dovra'
presentare o far pervenire, a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, al Dipartimento del bilancio, del personale e degli
affari generali, Unita' funzionale I - Amministrazione del personale,
via Urbana n. 167 - 00184 Roma, entro il termine perentorio di trenta
giorni decorrente dal giorno di ricevimento del relativo invito, i
seguenti documenti rilasciati in carta libera:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
sottoscritta dal candidato e comprovante:
a) la data ed il luogo di nascita;
b) la residenza;
c) la cittadinanza;
d) il godimento dei diritti politici;
e) il non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne penali riportate, precisando la data del provvedimento e
l'autorita' che lo ha emesso.
La dichiarazione sostitutiva ha la stessa validita' temporale
degli atti che sostituisce.
L'Istituto procedera' ad effettuare idonei controlli sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive prodotte dai candidati
con le modalita' di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, consultando direttamente gli archivi
dell'Amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima
conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le
risultanze dei registri da questa custoditi.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 5, quarto comma, del
presente bando, in caso di dichiarazioni mendaci o di falsita' in
atti. Qualora dal controllo effettuato da questa Amministrazione
emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il
vincitore decadra' dai benefici conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera;
2) certificato medico rilasciato da un medico militare, ovvero
dal medico legale della Azienda sanitaria locale o dall'Ufficiale
sanitario, dal quale risulti la sana e robusta costituzione fisica,
nonche' l'idoneita' a svolgere l'attivita' di borsista. Detto
certificato non puo' essere sostituito da altro documento ai sensi
dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
e deve essere rilasciato in data non anteriore a sei mesi da quella
di ricevimento del relativo invito.
Il concorrente di cui sopra, inoltre, dovra' rilasciare una
dichiarazione con la quale si impegna, durante il godimento della
borsa di studio, a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 12 del
presente bando ed il divieto, ai sensi dell'art. 1 del bando
medesimo, di cumulare la borsa stessa con altre borse o premi
conferiti dallo Stato o da altri enti, sia pubblici che privati, con
corrispettivi derivanti da lavoro autonomo o retribuzioni derivanti
da rapporti di lavoro pubblico o privato.

                               Art. 9.
Con decreto del Direttore generale sara' approvata e resa
immediatamente esecutiva la graduatoria di merito, dichiarato il
vincitore ed assegnata la borsa di studio.
Detto decreto verra' successivamente pubblicato nel bollettino
«Fogli informazione ISPESL» (disponibile presso le sedi
dell'Istituto) e sul sito www.ispesl.it Di tale pubblicazione si
dara' notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale.
Dalla data di pubblicazione di tale avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrera' il termine per eventuali impugnative.
Trascorsi centoventi giorni dalla medesima data di pubblicazione
potranno essere restituiti i titoli allegati alla domanda di
partecipazione al concorso.
Il vincitore del concorso al quale e' stata assegnata la borsa di
studio verra' invitato ad iniziare la frequenza presentandosi presso
i Dipartimento dell'ISPESL, a pena di decadenza, il giorno fissato
nell'apposita comunicazione inviata con raccomandata con avviso di
ricevimento.
L'ISPESL non assume alcuna responsabilita' nel caso di eventuale
dispersione di comunicazione dell'ente, dipendente da inesatta o non
chiara trascrizione di dati anagrafici e del recapito da parte degli
aspiranti, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
di indirizzo indicato nella domanda, sia per eventuali disguidi
postali.

                              Art. 10.
La borsa di studio che risultera' eventualmente disponibile per
rinuncia o decadenza del vincitore, potra' essere assegnata al
candidato risultato idoneo secondo l'ordine della graduatoria, per il
restante periodo in base alla disponibilita' finanziaria residua, su
proposta del Direttore del dipartimento interessato, entro trenta
giorni dalla rinuncia o decadenza del vincitore, comunque non oltre i
sei mesi dalla data di approvazione della graduatoria.

                              Art. 11.
Decadono dal diritto alla borsa coloro che non diano inizio senza
giustificato motivo, entro il termine stabilito dall'ISPESL,
all'attivita' di ricerca in programma.
Puo' essere dichiarato decaduto con provvedimento motivato
dell'Amministrazione, su proposta del responsabile scientifico,
l'assegnatario che:
a) dopo aver iniziato a collaborare per l'attivita' di ricerca
in programma, non la prosegua, senza giustificato motivo,
regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o
che si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze;
b) non ottemperi agli obblighi previsti dal successivo art. 12
e dal divieto di cumulo di cui all'art. 1 del presente bando;
c) dia prova di non possedere sufficiente attitudine alla
ricerca.
In questi casi, il borsista percepira' solo quanto dovuto per il
periodo di attivita' effettivamente svolto.
Il godimento della borsa di studio e' sospeso per il periodo in
cui il titolare debba adempiere agli obblighi militari di leva o
assentarsi per gravidanza e puerperio, per malattia di durata
superiore ad un mese o per altro grave motivo.
Cessato l'impedimento, il borsista e' tenuto a riprendere
immediatamente la sua attivita', a pena di decadenza dal prosieguo
del godimento della stessa.

                              Art. 12.
Il borsista ha l'obbligo:
1) di iniziare la propria attivita' presentandosi presso il
Dipartimento dell'ISPESL, il giorno fissato nella comunicazione di
cui al quinto comma del precedente art. 9;
2) di frequentare l'Unita' operativa di assegnazione presso la
sede indicata nell'art. 1, svolgendo le ricerche per le quali e'
stata concessa la borsa, secondo le direttive del competente
responsabile scientifico;
3) di osservare le norme interne dell'Istituto, rimanendo ferma
la possibilita', per il responsabile scientifico, di gestire
l'attivita' del borsista per quanto riguarda orari e giornate
lavorative;
4) di trasmettere, al termine della fruizione della borsa,
all'ISPESL - Dipartimento processi organizzativi - Unita' funzionale
II - una particolareggiata relazione sull'attivita' scientifica
svolta vistata dal responsabile scientifico della ricerca per la
quale e' stata concessa la borsa. La relazione e' comunicata al
Comitato tecnico-scientifico e puo' essere pubblicata, integralmente
o in riassunto, in riviste edite a cura dell'ISPESL, senza che nulla
al riguardo il borsista possa pretendere e/o eccepire;
5) di dare notizia (nella relazione di cui a precedente n. 4)
di eventuali invenzioni o scoperte anche incidentali, avvenute
durante il godimento della borsa ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 34, commi secondo e successivi, del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed
integrazioni.

                              Art. 13.
Quando sussistono giustificati motivi, l'inizio del godimento
della borsa puo' essere rinviato per un periodo massimo di giorni
trenta dal termine fissato per l'inizio della fruizione della borsa.
Nel corso del godimento della borsa di studio il responsabile
scientifico puo' consentire una sospensione dell'attivita' del
borsista per la durata massima di giorni trenta, per cause di forza
maggiore o per gravi e giustificati motivi quali matrimonio, famiglia
o salute.
Qualora la causa che ha determinato il periodo di sospensione si
protragga per oltre un mese, il responsabile scientifico potra'
ricorrere alla graduatoria per una nuova assegnazione.
Coloro che si trovino nelle condizioni previste dal decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (contenente il testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternita' e della paternita', a norma dell'art. 15 della legge
n. 53/2000), dovranno sospendere l'attivita' di borsista previa
esibizione di apposito certificato medico nel quale dovranno essere
indicati i periodi di astensione ai sensi del citato decreto
legislativo.
Nelle ipotesi di cui sopra verra' operata una trattenuta sul
rateo mensile proporzionale alla durata dell'assenza.

                              Art. 14.
Il borsista sara' assicurato presso l'INAIL contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali derivanti dall'esercizio della
propria attivita' presso l'ISPESL, a norma del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

                              Art. 15.
L'inizio dell'attivita' del borsista vincitore e' subordinata
all'effettiva disponibilita' dei finanziamenti relativi a ciascun
progetto, a seguito di trasferimento dei fondi da parte delle
Amministrazioni competenti.
L'Amministrazione si riserva piena facolta' di prorogare e
riaprire i termini, revocare o sospendere e modificare il presente
bando di concorso, qualora a suo insindacabile giudizio ne rilevasse
la necessita' o l'opportunita', dandone tempestiva comunicazione
all'interessato, senza che lo stesso, per questo, possa vantare
diritti o pretese di sorta.

                              Art. 16.
L'ammontare della borsa di studio concessa verra' corrisposto in
rate mensili posticipate al netto delle ritenute erariali
compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in
materia di finanza pubblica.
La prima rata sara' erogata solo dopo che il responsabile
scientifico avra' accertato e comunicato che il titolare della borsa
ha iniziato l'attivita' presso la sede stabilita.
La spesa complessiva di Euro 25.000,00 gravera' sull'impegno
n. 5452 del 31 dicembre 2007 capitolo 2.1.1.702.0535 esercizio
finanziario 2007.
Il presente decreto sara' trasmesso al Dipartimento del bilancio,
del personale e degli affari generali Unita' funzionali I, II e III -
per gli adempimenti di competenza ed al Collegio dei revisori dei
conti per i riscontri di cui all'art. 11, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 303/2002.
Roma, 20 febbraio 2008
Il direttore generale: Sacerdote

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