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UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Nomina delle commissioni giudicatrici per i concorsi a posti di
professori universitari, fascia degli ordinari. (Decreto rettorale n.
449).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.26 del 30/3/2001
Ente:UNIVERSITA' DI BOLOGNA
Località:-
Codice atto:001E2405
Sezione:Università
Tipologia:Nomina
Numero di posti:-
Scadenza:-

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Vista la legge 6 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 755 del 6 maggio 1999, contenente
il regolamento sulle modalita' di espletamento delle procedure per il
reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Visto il decreto rettorale n. 1616 dell'8 ottobre 1999,
contenente modificazioni al decreto rettorale n. 755/1999;
Visto il decreto rettorale n. 1900 del 9 ottobre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 17 ottobre 2000;
Visto il risultato delle operazioni di voto per le designazioni
dei componenti le commissioni giudicatrici;
Tenuto conto delle opzioni effettuate dai docenti designati ed
eletti in piu' procedure di valutazione comparativa;
 
Decreta:
 
Art. 1.
Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici per i
concorsi a posti di professori universitari, fascia degli ordinari:
 
H11X Disegno Facolta' di ingegneria
 
Marcello Agostinelli - professore ordinario - facolta' di
ingegneria - Universita' di Ancona, via Brecce Bianche Monte Dago -
60131 Ancona;
Angelo Ambrosi - professore ordinario - facolta' di architettura
- Politecnico di Bari, via .............. - 70122 Bari;
Gaspare De Fiore - professore ordinario - facolta' di
architettura - Universita' di Genova, stradone S. Agostino, 37 -
16123 Genova;
Roberto De Rubertis - professore ordinario - facolta' di
architettura - Universita' "La Sapienza" di Roma, via Gramsci, 53 -
00187 Roma;
Roberto Maestro - professore ordinario - facolta' di architettura
- Universita' di Firenze, via P.A. Micheli, 2 - 50121 Firenze.
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun
candidato: sei.
Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici: DAPT -
viale Risorgimento, 2 - 40136 Bologna.
 
P01A Economia politica Facolta' di economia sede di Forli'
 
Vincenzo Denicolo' - professore ordinario - facolta' di economia
- Universita' di Bologna, piazza A. Scaravilli, 2 - 40126 Bologna;
Ugo Colombini - professore ordinario - facolta' di scienze
politiche - Universita' di Torino, via Verdi, 25 Pal. L. Venturi -
10124 Torino;
Pierangelo Garegnani - professore ordinario - facolta' di
economia - Universita' di Roma Tre, via Ostiense, 139 - 00154 Roma;
Francesco Giavazzi - professore ordinario - facolta' di economia
- Universita' Bocconi di Milano, via Roberto Scarfatti, 25 - 20136
Milano;
Giorgio Lunghini - professore ordinario - facolta' di economia -
Universita' di Pavia, via S. Felice, 5 - 27100 Pavia.
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun
candidato: 10.
Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici:
Dipartimento di scienze economiche - piazza Scaravilli, 2 - 40126
Bologna.

                               Art. 2.
Ai sensi dell'art. 5 del bando di concorso (decreto rettorale
n. 1900 del 9 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a
serie speciale - n. 81 del 17 ottobre 2000), consultabile nel
seguente sito web: www.unibo.it/apers, le pubblicazioni che il
candidato ritenga utile presentare per la valutazione comparativa e
che siano state indicate nella domanda ai sensi del punto d)
dell'art. 4, dovranno essere inviate, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, ovvero consegnate a mano previo accordo con la
struttura di riferimento, nel numero massimo, se previsto, indicato
nell'art. 1 del bando di concorso, alla sede della facolta',
dipartimento o istituto ove la commissione svolgera' i suoi lavori
(cd. sede concorsuale), entro trenta giorni da quello successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto
costitutivo delle stesse, all'indirizzo indicato nel decreto citato.
E' facolta' del candidato trasmettere copia delle pubblicazioni anche
ai componenti la commissione presso il proprio Ateneo di
appartenenza.
Al riguardo, poiche' l'art. 2, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 117/2000 e l'art. 6 del bando di
concorso sanciscono la esclusione dalla procedura per i candidati
che, nel caso in cui il bando di concorso preveda un numero massimo
di pubblicazioni (didattiche e/o scientifiche) da inviare, abbiano
inviato un numero di pubblicazioni superiore a quello indicato nel
bando di concorso, al fine di non incorrere nella sanzione ora
indicata (nell'art. 1 del presente decreto rettorale) si raccomanda
di controllare l'esistenza o meno del suddetto limite e di verificare
con attenzione il rispetto dello stesso al momento della spedizione.
Sui plichi contenenti le pubblicazioni devono essere indicati
espressamente: l'universita' che ha bandito la procedura, la
facolta', la sigla, il nome del settore scientifico-disciplinare e la
qualifica per la quale si intende concorrere, nonche' nome, cognome e
recapito concorsuale.
Il mancato invio delle pubblicazioni alla sede della facolta',
dipartimento o istituto ove la commissione svolgera' i suoi lavori
entro il termine prescritto non equivale a rinuncia alla
partecipazione alla procedura.
Tuttavia, la commissione giudicatrice valutera' il candidato solo
sulla base del curriculum e non potra', pertanto, valutare i lavori
scientifici anche se personalmente conosciuti. Le commissioni
giudicatrici non prenderanno in considerazione pubblicazioni
difformi, o in edizione diversa, da quelle indicate nella domanda di
partecipazione al concorso anche se il numero di quelle ricevute
fosse conforme a quello indicato nel bando.
Nessuno dei lavori scientifici inviati sara' restituito ai
candidati da questa amministrazione; tuttavia i candidati potranno
rientrare in possesso delle stesse, salvo eventuale contenzioso in
atto, recandosi personalmente o a mezzo delegato presso la sede ove
la commissione ha svolto i suoi lavori entro sei mesi dalla data del
decreto di accertamento della regolarita' degli atti. Trascorso il
suddetto termine, questa amministrazione potra' disporre liberamente
del materiale non ritirato.

                               Art. 3.
Ai sensi del, comma 16, dell'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina delle
commissioni giudicatrici decorrono i trenta giorni previsti dall'art.
9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 246, per la
presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Bologna, 5 marzo 2001
Il rettore

 

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