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COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di
trentadue allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato ai
candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.101 del 21/12/2021
Ente:COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Località:Nazionale
Codice atto:21E14344
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:32
Scadenza:12/2/2022
Tags:Per diplomati Militari e FF.AA.

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL COMANDANTE GENERALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della
regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzione negli uffici
statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino - Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca
e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari» e successive modifiche
e integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309 recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi» e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e
successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 16, concernente
le funzioni dei Dirigenti di uffici dirigenziali generali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali e relative
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» e
successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2005, concernente
disposizioni sui concorsi per l'accesso al ruolo appuntati e
carabinieri dell'Arma dei Carabinieri riservati ai volontari in ferma
prefissata delle Forze armate e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto l'art. 66, comma 10 del decreto-legge 25 giugno 2008 n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere, la
procedura prevista dall'art. 35, comma 4 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modifiche, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, corredata di analitica dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti
economie e dalla individuazione delle unita' da assumere e dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare, gli articoli
636, 703, 706, 707, 708, 783- bis, 973, 2199, nonche' l'art. 2186,
che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari,
delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle
determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato
Maggiore della difesa, degli Stati Maggiori di Forza armata e del
Comando generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'art. 8, concernente
l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la
partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle
Pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, recante
«Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e
infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e
della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il
profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio
militare»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art.
635 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio
2015, n. 2»;
Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato
Generale della Sanita' Militare, recante «Modalita' tecniche per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato codice
dell'ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26
aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validita'
delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di
candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso codice;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173 recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del
personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, commi 2, lettera
a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni della legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», con particolare riferimento agli articoli 259 e 260;
Visto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato del 17
ottobre 2016 per il quale quanto previsto dall'art. 33 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, puo' trovare
applicazione bandendo una procedura riservata ai candidati in
possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
Considerata la specialita' della disciplina complessiva in ordine
al personale militare, desumibile dal combinato disposto dell'art.
625, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010,
rubricato «Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti
speciali», dell'art. 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n.
183, rubricato «Specificita' delle Forze armate, delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», dell'art. 51,
comma 8, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
rubricato «Programmazione delle assunzioni e norme interpretative» e
dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente «Personale in regime di diritto pubblico»;
Considerato che la specialita' sopra descritta si giustifica alla
luce della peculiarita' dello status e delle funzioni svolte dal
personale militare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il
citato decreto legislativo n. 66 del 2010 ha cura di prevedere, tra
gli altri, il possesso di specifici requisiti legati all'eta', al
titolo di studio, all'efficienza fisica e al profilo
psico-attitudinale (articoli 635, 641, 697, 700, 703, 707 e 708 e
successive modifiche);
Considerato che la cadenza annuale del concorso per il
reclutamento degli allievi carabinieri in ferma quadriennale si
evince dall'art. 2199 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010
mediante un sistema di programmazione quinquennale nel quale i posti
sono messi annualmente a concorso e i candidati possono fare in
ciascun anno una sola domanda;
Considerato che, in coerenza con quanto sopra esposto, non si
ritiene opportuno ricorrere alla fattispecie di cui all'art. 708
comma 2 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, escludendo
anche l'applicabilita' di ogni altra normativa vigente a riguardo, in
linea con la piu' recente giurisprudenza (Cons. Stato, Ad. Plen., 28
luglio 2011, n. 14, punto 51; Cons. Stato, sez. III, 14 gennaio 2014,
n. 100; Tribunale amministrativo regionale Lazio, sez. I-bis, 16
luglio 2014, n. 7599; Tribunale amministrativo regionale Lazio, sez.
I-bis, 19 settembre 2014, n. 9863; Tribunale amministrativo regionale
Lazio, sez. I-ter, 26 settembre 2014, n. 10026);
Valutata la necessita', per esigenze info-operative dell'Arma dei
Carabinieri, di disporre di personale conoscitore delle lingue
straniere indicate nell'allegato «D» del presente bando di concorso;

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

1. E' indetto un concorso pubblico, per esami e titoli, per il
reclutamento di trentadue allievi carabinieri in ferma quadriennale
del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri
riservato, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della
Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, ai candidati in possesso
dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive
modifiche ed integrazioni, da ammettere alla frequenza del 141° corso
allievi carabinieri.
2. I posti a concorso sono cosi' ripartiti:
a) ventidue riservati, ai sensi dell'art. 703 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di
un anno (VFP1) e ai volontari in ferma prefissata quadriennale
(VFP4), in servizio;
b) dieci riservati, ai sensi degli articoli 703, 706 e 707, del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai cittadini italiani che
non abbiano superato il ventiseiesimo anno di eta'; il limite massimo
d'eta' e' elevato a ventotto anni per coloro che abbiano gia'
prestato servizio militare.
3. All'atto della presentazione della domanda di partecipazione
al concorso con le modalita' di cui all'art. 3, i candidati debbono
optare per una delle riserve di posti di cui al precedente comma 2,
essendo consentito concorrere per una sola di esse.
4. Qualora una delle riserve di posti di cui al comma 2 non fosse
ricoperta per insufficienza di candidati idonei, gli stessi saranno
devoluti all'altra categoria. Nell'eventualita' che anche in questo
secondo caso, non fossero ricoperti tutti i posti, gli stessi
verrebbero devoluti al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di 2.938 Allievi carabinieri in ferma quadriennale,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» concorsi n. 57 del 20 luglio 2021.
5. Il numero dei posti potra' essere incrementato qualora
dovessero essere rese disponibili, anche con diversi provvedimenti
normativi, ulteriori risorse finanziarie.
6. Ai sensi dell'art. 642 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, resta altresi' impregiudicata la facolta' di revocare o
annullare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove
concorsuali, di modificare il numero dei posti, di sospendere
l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di
esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
dovessero impedire o limitare le assunzioni di personale per l'anno
2021.
7. In entrambi i casi, il Comando generale dell'Arma dei
carabinieri provvedera' a darne formale comunicazione mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

                               Art. 2 

Requisiti di partecipazione

1. Alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 2, lettera a)
possono partecipare i cittadini italiani che:
siano volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in
servizio da almeno un mese continuativo ovvero in rafferma annuale;
siano volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in
servizio, esclusi coloro che si trovino in rafferma biennale;
se militari (VFP1/VFP4) in servizio, non abbiano gia'
presentato nell'anno 2021 domanda di partecipazione per le riserve di
posti di cui all'art. 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66 previste da altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle
altre Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare;
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda indicato nell'art. 3, non abbiano superato il giorno di
compimento del ventottesimo anno di eta'. Non si applicano gli
aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per
i pubblici impieghi;
siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui al
successivo comma 3.
2. Alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 2, lettera b)
possono partecipare i cittadini italiani che:
a) alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda indicato nell'art. 3 abbiano compiuto il
diciassettesimo anno di eta' e non abbiano superato il giorno di
compimento del ventiseiesimo anno di eta'. Per coloro che abbiano
gia' prestato servizio militare per una durata non inferiore alla
ferma obbligatoria, il limite massimo d'eta' e' elevato a ventotto
anni. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi;
b) siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui al
successivo comma 3.
3. Per entrambe le riserve dei posti di cui ai precedenti commi 1
e 2 possono partecipare coloro che:
a) siano in possesso dell'attestato di bilinguismo (lingua
italiana e tedesca) riferito a livello non inferiore al diploma di
istruzione secondaria di primo grado ovvero livello di competenza B1
del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle
lingue di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni;
b) godano dei diritti civili e politici;
c) abbiano, se minori, il consenso di chi esercita la
responsabilita' genitoriale;
d) se militari (VFP1/VFP4) gia' in servizio alla data del 31
dicembre 2020 ovvero congedati entro la stessa data, siano in
possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;
e) se militari (VFP1/VFP4) in servizio dal 1° gennaio 2021
ovvero congedati dopo la stessa data o se candidati partecipanti per
la categoria di cui all'art. 1, comma 2, let. b), abbiano conseguito
o siano in grado di conseguire, al termine dell'anno scolastico
2021-2022 il diploma di istruzione secondaria di secondo grado che
consenta l'accesso alle universita' di cui all'art. 1 della legge 11
dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni. Il
candidato che ha conseguito il titolo di studio all'estero dovra'
documentarne l'equipollenza ovvero l'equivalenza secondo la procedura
prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui
modulistica e' disponibile sul sito web del Dipartimento della
funzione pubblica
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/m
odulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri

f) abbiano tenuto condotta incensurabile;
g) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna o con il
beneficio della non menzione;
h) non siano in atto imputati in procedimenti penali per
delitti non colposi;
i) se militari, nel caso di procedimento penale per delitti non
colposi precedentemente instaurato nei loro confronti e non concluso
con sentenza irrevocabile di assoluzione, perche' il fatto non
sussiste ovvero perche' l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai
sensi dell'art. 530 del codice di procedura penale, non siano
sottoposti a conseguente procedimento disciplinare in corso di
definizione;
j) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
k) siano in possesso della idoneita' psicofisica ed
attitudinale al servizio militare incondizionato, da accertare
successivamente con le modalita' di cui agli articoli 9 e 10;
l) non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
m) non si trovino in situazioni comunque non compatibili con
l'acquisizione o la conservazione dello status di carabiniere.
4. I requisiti di partecipazione, ai sensi dell'art. 4 del
decreto del Ministro della difesa 28 luglio 2005 e successive
modifiche devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda indicato al successivo art.
3 e mantenuti, fatta eccezione per l'eta', fino alla data di
effettiva immissione nel ruolo degli appuntati e carabinieri, fermo
restando quanto previsto in tema di esclusioni dal successivo art.
16, nonche' di espulsione in qualsiasi momento dal corso formativo, a
mente del regolamento per le Scuole allievi carabinieri.
5. Tutti i candidati partecipano «con riserva» alle prove e agli
accertamenti previsti dal presente bando di concorso.

                               Art. 3 

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere
presentata esclusivamente on-line, avvalendosi della procedura
disponibile nell'area concorsi del sito ufficiale dell'Arma dei
carabinieri www.carabinieri.it entro il termine perentorio di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se il termine
coincide con un giorno festivo, questo e' prorogato al giorno
successivo. Per la data di presentazione fara' fede quella riportata
sul modulo di domanda rilasciato dal sistema automatizzato.
2. Per poter presentare la domanda di partecipazione e'
necessario munirsi per tempo di uno tra i seguenti strumenti di
identificazione:
a) credenziali SPID con livello di sicurezza 2 che consentono
l'accesso ai servizi on-line della pubblica amministrazione
attraverso l'utilizzo di nome utente, password e la generazione di un
codice temporaneo (one time password). Le istruzioni per il rilascio
di SPID (Sistema Pubblico di Identita' Digitale) sono disponibili sul
sito ufficiale dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID)
all'indirizzo www.spid.gov.it
b) idoneo lettore di smart-card installato nel computer per
l'utilizzo con carta nazionale dei servizi (CNS) precedentemente
attivata presso gli sportelli pubblici preposti, i quali provvedono a
rilasciare un PIN.
3. Lo strumento di identificazione prescelto dovra' essere
intestato esclusivamente al candidato che presenta la domanda. I
candidati minorenni dovranno utilizzare uno strumento di
identificazione intestato a un genitore esercente la responsabilita'
genitoriale o, in mancanza, al tutore.
4. Non sono ammesse domande di partecipazione presentate con
modalita' diverse da quanto previsto dal presente articolo (comprese
quelle cartacee) o presentate con sistemi di identificazione
intestati a persone diverse da quelle indicate al comma 3 del
presente articolo.
5. Una volta autenticato nel sito, il candidato dovra' compilare
tutti i campi presenti seguendo i passaggi indicati dalla procedura.
I candidati minorenni dovranno indicare i propri dati di
partecipazione.
6. La procedura chiedera' al candidato di:
a) indicare due indirizzi e-mail validi:
posta elettronica standard, su cui ricevera' una copia della
domanda di presentazione;
posta elettronica certificata (PEC) intestata al candidato su
cui inviare e ricevere le comunicazioni attinenti alla procedura
concorsuale; i candidati minorenni dovranno utilizzare uno strumento
di identificazione intestato a un genitore esercente la
responsabilita' genitoriale o, in mancanza, al tutore;
b) caricare una fototessera in formato digitale;
c) allegare una copia dell'attestato di bilinguismo riferito a
livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di primo
grado ovvero livello di competenza B1 del Quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue di cui all'art. 4 del
decreto del Presidente della repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e
successive modifiche e integrazioni.
7. Il candidato dovra' dichiarare:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
b) il proprio stato civile;
c) la residenza e il recapito al quale desidera ricevere le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e di numero telefonico (telefonia fissa e mobile). Se
cittadino italiano residente all'estero, dovra' indicare anche
l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio.
Dovra' essere segnalata a mezzo e-mail PEC all'indirizzo
cnsrconccar@pec.carabinieri.it ogni variazione del recapito indicato.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per l'eventuale
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del candidato ovvero da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella
domanda, ne' per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili
a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
d) il possesso della cittadinanza italiana; in caso di doppia
cittadinanza, il candidato dovra' indicare, in apposita dichiarazione
da consegnare all'atto della presentazione alle prove di efficienza
fisica di cui all'art. 7, la seconda cittadinanza e in quale Stato e'
soggetto agli obblighi militari (o ve li ha assolti);
e) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
f) di aver tenuto condotta incensurabile e di non aver
riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'art.
444 del codice di procedura penale, di non avere in corso
procedimenti penali, di non essere stato sottoposto a misure di
sicurezza o di prevenzione, di non avere a proprio carico precedenti
penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.
In caso contrario, dovra' indicare i procedimenti a carico e ogni
altro eventuale precedente penale, precisando la data del
provvedimento e l'Autorita' Giudiziaria che lo ha emanato, ovvero
quella presso la quale pende un procedimento penale.
Il candidato dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare con
tempestivita' al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro
nazionale di selezione e reclutamento - ufficio concorsi e
contenzioso, a mezzo e-mail PEC all'indirizzo
cnsrconccar@pec.carabinieri.it qualsiasi variazione della sua
posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla
dichiarazione di cui sopra, fino all'effettivo incorporamento presso
la Scuola allievi carabinieri;
g) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego in una pubblica amministrazione ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze Armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine
alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di
idoneita' fisica;
h) se partecipante alla riserva dei posti di cui all'art. 1,
comma 2, lettera a):
1) la propria posizione giuridica, specificando:
se volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero
in rafferma annuale o quadriennale (VFP4), in servizio;
la Forza Armata (Esercito, Marina, Aeronautica) ove presta
servizio;
la decorrenza giuridica alla data di scadenza di
presentazione della domanda (VFP1/VFP4);
2) ai fini indicati all'art. 12, comma 1, lettera b),
l'eventuale possesso di:
titoli di studio e professionali di cui all'allegato «A»,
specificandone la data di conseguimento e l'istituto o ente
rilasciante;
certificazioni inerenti alla conoscenza di una lingua
straniera derivante da una delle condizioni specificate negli
allegati «B» e «C» (nel caso in cui il candidato sia a conoscenza di
piu' lingue, potra' scegliere solo una di esse).
Il candidato dovra' fornire tutte le indicazioni utili a
consentire all'amministrazione di esperire con immediatezza i
controlli previsti sugli eventuali titoli dichiarati in domanda, che
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
i) se partecipante alla riserva dei posti di cui all'art. 1,
comma 2, lettera b):
i titoli di studio e professionali di cui all'allegato «A»,
specificandone la data di conseguimento e l'istituto o ente
rilasciante;
la conoscenza di una lingua straniera derivante da una delle
condizioni specificate negli allegati «B» e «C» (nel caso in cui il
candidato sia a conoscenza di piu' lingue potra' scegliere solo una
di esse).
Il candidato dovra' fornire tutte le indicazioni utili a
consentire all'amministrazione di esperire con immediatezza i
controlli previsti sugli eventuali titoli dichiarati in domanda, che
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
j) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
k) di prestare, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati
personali e relative disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE» e successive modifiche e integrazioni, esplicito
consenso al trattamento dei propri dati personali da parte
dell'amministrazione, necessario ai fini della partecipazione del
candidato e della gestione delle attivita' concorsuali.
8. All'esito della procedura correttamente eseguita, il sistema
automatizzato generera' una ricevuta dell'avvenuta presentazione
della domanda on-line, inviandola automaticamente all'indirizzo di
posta elettronica indicato dal candidato nella domanda stessa. Detta
ricevuta dovra' essere portata all'atto della presentazione alla
prima prova del concorso.
9. I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione entro il termine previsto per la
presentazione della stessa, annullando la domanda e ripresentandone
una nuova.
10. Una volta scaduto il termine ultimo fissato per la loro
presentazione, le domande di partecipazione non potranno piu' essere
modificate. Il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro
nazionale di selezione e reclutamento potra' comunque chiedere la
regolarizzazione di quelle che risultino formalmente irregolari per
vizi sanabili.
11. Con la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso, il candidato, ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si assume le
responsabilita' penali circa eventuali dichiarazioni mendaci.
Eventuali dichiarazioni mendaci finalizzate a trarre un indebito
beneficio comportano:
la segnalazione alla competente procura della Repubblica per le
valutazioni di competenza;
l'esclusione dal concorso o, se vincitore, dal corso e la
revoca della nomina a Carabiniere.

                               Art. 4 

Istruttoria delle domande per i volontari
in ferma prefissata in servizio ed in congedo

1. I volontari in ferma prefissata in servizio dovranno
consegnare una copia della domanda di partecipazione presentata
on-line, al Comando del Reparto/Ente presso il quale sono in forza,
al solo fine di consentire al medesimo di curare le relative
incombenze.
I volontari in ferma prefissata in congedo, qualora non in
possesso dell'estratto della documentazione di servizio, per le
stesse finalita' dovranno presentare copia della domanda al Centro
documentale di appartenenza (ex distretto militare/Dipartimento
militare marittimo/Capitaneria di porto/Direzione territoriale
dell'Aeronautica).
I volontari in ferma prefissata in congedo che non riescano ad
ottenere per comprovati motivi dagli Enti competenti l'estratto della
documentazione di servizio dovranno consegnare, compilata, la
dichiarazione in allegato «D».
2. I Comandi/Reparti/Enti, ricevuta la copia delle domanda di
partecipazione al concorso, provvederanno a compilare l'estratto
della documentazione di servizio, redatto come da fac-simile in
allegato »E», che costituisce parte integrante del presente decreto,
aggiornato alla data di scadenza di presentazione delle domande e
firmato dal Comandante di Corpo/Reparto/Ente nonche' dal candidato
per presa visione ed accettazione dei dati in esso contenuti.
3. I volontari in ferma prefissata, in servizio ed in congedo,
all'atto della presentazione per lo svolgimento degli accertamenti
attitudinali, presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri -
Centro nazionale di selezione e reclutamento, dovranno consegnare una
copia del suddetto estratto della documentazione di servizio, mentre
un'ulteriore copia, se giudicati idonei ai citati accertamenti,
dovra' essere scansionata in formato «pdf» e caricata sul portale
internet www.carabinieri.it «area concorsi», unitamente ai titoli
dichiarati in domanda ai fini dell'attribuzione del punteggio
incrementale di cui agli allegati «A» e «B».

                               Art. 5 

Commissioni

1. Con successivi decreti dirigenziali del Comandante generale
dell'Arma dei carabinieri o di autorita' da lui delegata, saranno
nominate:
a) la commissione esaminatrice per la prova scritta di
selezione, per la valutazione dei titoli e la formazione delle
graduatorie di merito;
b) la commissione per la valutazione delle prove di efficienza
fisica;
c) la commissione per lo svolgimento degli accertamenti
psicofisici;
d) la commissione per lo svolgimento degli accertamenti
attitudinali.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1,
lettera a), sara' composta dal seguente personale dell'Arma dei
carabinieri:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello,
presidente;
b) un Ufficiale di grado non inferiore a Maggiore, membro;
c) un Ispettore membro e segretario.
3. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta dal seguente personale
dell'Arma dei carabinieri:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello,
presidente;
b) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano, membro;
c) un Ispettore membro e segretario.
Durante l'espletamento delle prove, la commissione potra'
avvalersi dell'assistenza di personale tecnico e medico, nonche' di
personale dell'Arma dei carabinieri in possesso della qualifica di
istruttore militare di educazione fisica.
Qualora l'amministrazione lo ritenga opportuno, per esigenze
organizzative, potranno essere attivate piu' commissioni.
4. La commissione per gli accertamenti psicofisici di cui al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta dal seguente personale
dell'Arma dei carabinieri:
a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente
Colonnello, presidente;
b) due Ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in
grado o, a parita' di grado, il meno anziano, svolgera' anche le
funzioni di segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti
anche esterni.
5. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al
precedente comma 1, lettera d), sara' composta dal seguente personale
dell'Arma dei carabinieri:
un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello,
presidente;
un Ufficiale con qualifica di perito selettore attitudinale e
un Ufficiale psicologo, membri, dei quali il meno elevato in grado o,
a parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di
segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto tecnico-specialistico
di ulteriori Ufficiali periti selettori e psicologi dell'Arma dei
carabinieri.
Qualora il numero dei candidati ammessi agli accertamenti
attitudinali fosse rilevante, potranno essere attivate piu'
commissioni.

                               Art. 6 

Svolgimento del concorso

1. Lo svolgimento del concorso prevede l'effettuazione di:
a) prove di efficienza fisica;
b) accertamenti psicofisici per la verifica dell'idoneita'
psicofisica;
c) accertamenti attitudinali;
d) prova scritta di selezione;
e) valutazione dei titoli.
2. I candidati - ad eccezione di quelli di sesso femminile che si
siano trovati nella condizione di cui dell'art. 580, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e per i
quali saranno applicate le disposizioni sulla tutela della
maternita', di cui agli articoli 640, commi 1-bis e 1-ter, e 1494,
commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 -
all'atto dell'approvazione delle graduatorie di merito del concorso
dovranno essere risultati idonei in tutti gli accertamenti
obbligatori previsti nel precedente comma 1. In caso contrario,
saranno esclusi dal concorso.
3. L'amministrazione della difesa non rispondera' di eventuale
danneggiamento o perdita di oggetti personali che i candidati
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di
cui al comma 1 del presente articolo; per contro, provvedera' ad
assicurare i candidati per eventuali infortuni che dovessero
verificarsi durante il periodo di permanenza presso la sede di
svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.

                               Art. 7 

Prove di efficienza fisica

1. Le prove di efficienza fisica saranno svolte secondo le
modalita' e i criteri indicati nell'allegato «F», che costituisce
parte integrante del presente decreto, nonche' osservando le
disposizioni contenute in apposite norme tecniche, approvate con
provvedimento dirigenziale del Direttore del Centro Nazionale di
Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, che saranno rese
disponibili prima della data di svolgimento della prova concorsuale,
mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.
2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presentera'
nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica,
sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore, ferme restando le salvaguardie previste per gli
eventi di cui al precedente art. 1, comma 4 e all'art. 259, comma 4
del decreto-legge 34/2020. Non saranno previste riconvocazioni ad
eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di
prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione
Difesa/Interno ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare.
A tal fine gli interessati dovranno far pervenire a mezzo e-mail
all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it al predetto Centro
nazionale di selezione e reclutamento, un'istanza di nuova
convocazione, entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente a
quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria.
La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il
periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' a mezzo e-mail
(inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di
partecipazione al concorso). I candidati convocati dovranno
presentarsi indossando idonea tenuta ginnica (con abbigliamento
parapioggia al seguito).
3. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi
determinera' il giudizio di inidoneita' da parte della commissione di
cui all'art. 5, comma 1, lettera b), la non ammissione del candidato
agli accertamenti psicofisici e la sua esclusione dal concorso. Il
superamento di tutti gli esercizi determinera' un giudizio di
idoneita' alle prove di efficienza fisica, con attribuzione di un
punteggio incrementale, secondo le modalita' indicate nel citato
allegato «F», fino ad un massimo di tre punti, utile ai fini della
formazione delle graduatorie di cui all'art. 13.
4. All'atto della presentazione alle predette prove i candidati
dovranno consegnare i seguenti documenti in originale o in copia
conforme:
a) se ancora minorenni, atto di assenso all'arruolamento
volontario di un minore, secondo il modello in allegato «G» al
presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore
esercente la responsabilita' genitoriale o, in mancanza, dal tutore,
nonche' la fotocopia di un documento di riconoscimento dei/del
sottoscrittori/e rilasciato da un'amministrazione dello Stato,
provvisto di fotografia, in corso di validita'. La mancata
presentazione di detto documento determinera' l'esclusione del
candidato minorenne;
b) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica
per l'atletica leggera, in corso di validita', rilasciato da medici
appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana, ovvero da
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il servizio
sanitario nazionale o regionale che esercitano in tali ambiti in
qualita' di medici specializzati in medicina dello sport (oltre al
certificato in originale o copia conforme, dovra' essere portata al
seguito una fotocopia dello stesso); la mancata presentazione di
detto documento determinera' l'esclusione del candidato;
c) i candidati di sesso femminile dovranno altresi' produrre
referto del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine)
effettuato entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione
(la data di presentazione non e' da calcolare nel computo dei cinque
giorni) per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di
efficienza fisica; la mancata presentazione di detto documento
determinera' l'esclusione del candidato.

                               Art. 8 

Documenti da produrre

1. All'atto della presentazione per gli accertamenti
psico-fisici, i candidati dovranno produrre i seguenti documenti in
originale (o in copia con originale in visione), rilasciati in data
non anteriore a sei mesi da quella di presentazione, salvo diverse
indicazioni:
a) documentazione di cui all'art. 4, comma 2, se volontari in
ferma prefissata;
b) referto attestante l'effettuazione dei markers virali HbsAg,
anti HCV e anti HIV;
c) certificato, compilato in ogni sua parte ed in maniera
conforme al modello riportato nell'allegato «H», che costituisce
parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico
di fiducia, che attesti lo stato di buona salute ed i precedenti
anamnestici di rilievo;
d) qualora il candidato ne sia gia' in possesso, esame
radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto;
e) i candidati di sesso femminile dovranno altresi' produrre
referto:
del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine)
svolto nei cinque giorni antecedenti la data di presentazione (la
quale non e' da calcolare nel computo dei cinque giorni) al fine
dello svolgimento in piena sicurezza degli accertamenti psico-fisici
e per le finalita' indicate nell'art. 9, comma 9. La mancata
presentazione di detto referto, l'attestazione di esecuzione del test
oltre il termine suindicato ovvero l'esibizione di certificato privo
di elementi essenziali di validita' (ad es.: senza data, senza firma,
senza timbro, etc), determinera' l'esclusione dal concorso, non
essendo ammesse nuove convocazioni;
di ecografia pelvica (finalizzata alla verifica della
morfologia, di masse atipiche, reperti patologici o malformazioni di
utero e ovaie). La mancata presentazione di detto referto
determinera' l'esclusione dal concorso, non essendo ammesse nuove
convocazioni;
f) elettrocardiogramma refertato;
g) esame audiometrico tonale (la prova deve essere effettuata
testando le frequenze 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 e 8000
Hz);
h) esami ematochimici:
emocromo completo;
VES;
glicemia;
creatinemia;
trigliceridemia;
colesterolemia totale;
transaminasemia (GOT e GPT);
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
esame delle urine standard e del sedimento.
2. I certificati predetti dovranno essere formalizzati presso
strutture sanitarie pubbliche, militari o private accreditate con il
servizio sanitario nazionale o regionale. In quest'ultimo caso,
dovra' essere prodotta anche l'attestazione in originale della
struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.
3. I candidati alla prova scritta di selezione devono, entro i
tre giorni successivi alla stessa, far pervenire la documentazione
relativa ai titoli dichiarati in domanda ai sensi dell'art. 12, ai
fini dell'attribuzione del punteggio incrementale di cui agli
allegati «A» e «B».
4. La citata documentazione dovra' essere scansionata
singolarmente in formato «pdf» e caricata sul portale internet
www.carabinieri.it - area «concorsi». I titoli da trasmettere saranno
elencati nella stessa pagina dedicata all'upload solo ed
esclusivamente in base a quanto dichiarato in domanda.
5. La non indicazione di eventuali titoli di merito durante la
presentazione della domanda o il mancato upload nei tempi e modi
previsti nel precedente comma 3 comportera' la non attribuzione dei
punteggi incrementali da parte della Commissione esaminatrice.

                               Art. 9 

Accertamenti psicofisici

1. I candidati che avranno riportato il giudizio di idoneita'
nelle prove di efficienza fisica di cui all' art. 7 saranno convocati
successivamente presso il Centro nazionale di selezione e
reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, viale Tor di Quinto, n. 153
- Roma per essere sottoposti, a cura della commissione di cui
all'art. 5, comma 1, lettera c), agli accertamenti per la verifica
dell'idoneita' psicofisica al servizio militare quale Carabiniere del
ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri.
L'idoneita' psicofisica dei candidati sara' accertata con le
modalita' previste dagli articoli 580 e 582 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e con le modalita'
previste dalle direttive tecniche approvate con decreto ministeriale
4 giugno 2014, citate nelle premesse, nonche' secondo le modalita'
definite in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento
dirigenziale del direttore del Centro nazionale di selezione e
reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, le quali saranno rese
disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale,
mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.
2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel
giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti psicofisici, sara'
considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore, ferme restando le salvaguardie previste per gli
eventi di cui al precedente art. 1, comma 6 e all'art. 259, comma 4
del decreto-legge n. 34/2020. Non saranno previste riconvocazioni ad
eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di
prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'amministrazione
Difesa/Interno ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare e di
quelli che non siano in possesso, alla data prevista per gli
accertamenti psicofisici, della documentazione sanitaria di cui
all'art. 8, comma 1, lettere b), g), h) e, per le sole candidate, del
referto di ecografia pelvica, in ragione dei tempi necessari per il
rilascio di tali documenti, da segnalare con le modalita' di cui al
precedente art. 7, comma 2.
La mancata esibizione della documentazione sanitaria di cui
all'art. 8, comma 1, lettere b), g) ed h), e, per le sole candidate,
anche del referto di ecografia pelvica, anche successivamente alla
richiesta di riconvocazione, determinera' l'impossibilita' per la
commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c) di
esprimersi in relazione al possesso dei requisiti psicofisici con la
conseguente esclusione dal concorso.
3. Gli accertamenti psicofisici verificheranno il possesso del
seguente profilo sanitario minimo valutato in base alla Direttiva
tecnica per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare di cui al DM 4 giugno 2014: psiche (PS) 1,
costituzione (CO) 2, apparato cardiocircolatorio (AC) 2, apparato
respiratorio (AR) 2, apparati vari (AV) 2, apparato locomotore
superiore (LS) 2, apparato locomotore inferiore (LI) 2, apparato
uditivo (AU) 2, apparato visivo (VS) 2 (sono ammessi tra gli
interventi di chirurgia rifrattiva solamente la PRK ed il LASIK).
Ai sensi della legge 12 gennaio 2015, n. 2 e del decreto del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, i candidati,
ove previsto, dovranno, altresi', rientrare entro i valori limite dei
parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza
muscolare e alla massa metabolicamente attiva riportati nella tabella
«A» allegata al predetto decreto del Presidente della Repubblica.
Il suddetto requisito non sara' nuovamente accertato nei
confronti del personale militare in servizio al momento della visita
medica e in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio
militare.
4. La commissione, disporra' per tutti i candidati una visita
medica generale ed i seguenti accertamenti specialistici e di
laboratorio:
a) cardiologico;
b) oculistico;
c) odontoiatrico;
d) otorinolaringoiatrico;
e) psichiatrico (avvalendosi anche dei test e delle prove
somministrate in aula);
f) analisi delle urine finalizzate alla ricerca di cataboliti
urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine,
cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine. I
candidati dovranno rilasciare la dichiarazione di consenso ad essere
sottoposti ai predetti esami. Per i candidati ancora minorenni,
invece, la suddetta dichiarazione, conforme al modello riportato
nell'allegato «I», dovra' essere sottoscritta da chi esercita la
responsabilita' genitoriale e portata al seguito all'atto della
presentazione agli accertamenti psicofisici. In caso di positivita'
disporra' sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia
con spettrometria di massa);
g) controllo dell'abuso sistematico di alcool.
I candidati di sesso femminile saranno sottoposti a visita
ginecologica.
La commissione potra', inoltre, disporre l'effettuazione di ogni
ulteriore indagine (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile per
consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale. Nel caso
in cui si rendesse necessario sottoporre il candidato ad indagini
radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di
eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili
ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo
stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato «L»,
che costituisce parte integrante del presente decreto.
Per i candidati che, nei dodici mesi antecedenti alla data di
convocazione agli accertamenti psicofisici, hanno gia' conseguito
l'idoneita' psicofisica in altri concorsi pubblici banditi dall'Arma
dei Carabinieri, la commissione per gli accertamenti psicofisici
potra' esprimersi sulla base dell'esame cartolare degli accertamenti
gia' eseguiti e relativi ai provvedimenti di idoneita' gia' emessi,
ferma restando la ripetizione delle analisi per la ricerca di
cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope. La citata
commissione, all'esito della visita medica generale del candidato e
dell'esame della documentazione anzidetta, potra':
pronunciarsi direttamente in ordine alla conferma
dell'idoneita' psicofisica;
disporre l'eventuale effettuazione di analisi e/o accertamenti
diagnostici/specialistici, ritenuti utili per consentire una adeguata
valutazione clinica e medico-legale, all'esito della quale adottera'
i provvedimenti con le modalita' descritte al successivo comma 5.
Il candidato, ancora minorenne all'atto della presentazione agli
accertamenti psicofisici, avra' cura di portare al seguito la
dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in conformita' al
citato allegato «L», che costituisce parte integrante del presente
decreto, per l'eventuale effettuazione del predetto esame
radiografico. La mancata presentazione di detta dichiarazione
determinera' l'impossibilita' di sottoporre il candidato minorenne
agli esami radiologici e la conseguente esclusione dello stesso dalle
procedure concorsuali. Potra' essere richiesta documentazione
sanitaria (cartelle cliniche, esito d'indagini istologiche, referti
specialistici, ecc.) relativa a precedenti traumatici o patologici
del candidato degni di nota, ai fini della valutazione psicofisica.
5. La commissione, al termine della visita collegiale,
comunichera' per iscritto al candidato l'esito, sottoponendogli il
verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
«idoneo» con indicazione del profilo sanitario per coloro i
quali e' previsto;
«inidoneo» con l'indicazione del motivo.
6. Saranno giudicati «inidonei» i candidati:
a) che non rientrino nei parametri fisici correlati alla
composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa
metabolicamente attiva riportati nella tabella «A» allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207,
laddove previsto;
b) risultati affetti da:
imperfezioni ed infermita':
che siano contemplate nel decreto Ministeriale 4 giugno
2014 - direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle
imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al
servizio militare di cui all'art. 582 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 o che determinino
l'attribuzione di un profilo sanitario diverso da quello di cui al
precedente comma 3;
positivita' agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool e ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o
psicotrope, da confermarsi presso una struttura ospedaliera militare
o civile, ai sensi dell'art. 635, comma 1, let. n);
tutte quelle imperfezioni ed infermita' non contemplate nel
presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso e
con il successivo impiego quale Carabiniere.
7. Saranno, altresi', giudicati inidonei i candidati che
presentino tatuaggi sulla testa, sul collo (fino alla circonferenza
delimitata, anteriormente, dal centro dello sterno e, posteriormente,
dall'apofisi spinosa della 7^ vertebra cervicale cd «prominente»),
sui due terzi distali delle braccia (al di sotto della circonferenza
all'altezza dell'inserzione del deltoide sull'omero), sugli
avambracci, sulle mani e sulle gambe (al di sotto della rotula,
anteriormente, e della cavita' poplitea, posteriormente; al di sopra
dei malleoli) ovvero, anche se localizzati nelle aree del corpo
consentite, quando per dimensioni, contenuto o natura siano
deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o di discredito alle
istituzioni.
Disposizioni di dettaglio saranno contenute nelle norme tecniche
per gli accertamenti psicofisici.
8. Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici e'
definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione
delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i
candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le
ulteriori prove concorsuali.
9. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non
possono essere sottoposte agli accertamenti fisio-psico-attitudinali
ai sensi dell'art. 640, comma 1-bis e ter del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una
sola volta, ai limiti di eta', a svolgere i predetti accertamenti
nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di
tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo'
essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di
temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi
necessari per la definizione della graduatoria finale di merito di
cui al successivo art. 13. Le vincitrici del concorso rinviate ai
sensi del presente comma, sono immesse in servizio con la medesima
anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del
concorso per il quale originariamente hanno presentato domanda. Gli
effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di
effettivo incorporamento.
10. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente
autorizzate, le candidate rinviate in caso di positivita' del test di
gravidanza di cui al precedente comma, risultate idonee e nominate
vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il
quale hanno presentato istanza di partecipazione, sono avviate alla
frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai
vincitori di concorso cui sono state rinviate.
11. I candidati che all'atto degli accertamenti psicofisici
verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti
ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa Commissione
medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica, in
una data compatibile con il termine delle convocazioni per gli
accertamenti psico-fisici ed attitudinali.
12. Ai soli candidati partecipanti al concorso di cui al
precedente art. 1, comma 2, lettera b) giudicati idonei a conclusione
degli accertamenti psicofisici, la commissione, sulla base delle
caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario di cui al
comma 3, attribuira' un punteggio massimo di quattro punti, con le
modalita' di seguito indicate:
0 punti per ciascun coefficiente pari a 2;
0,5 punti per ciascun coefficiente pari a 1.
Alla caratteristica somato-funzionale «PS» non sara' attribuito
alcun punteggio.
13. Altresi' ai candidati giudicati idonei a conclusione degli
accertamenti psicofisici, la stessa commissione medica attribuira' un
punteggio incrementale di 0,5 nel caso in cui non presentino alcun
tatuaggio.

                               Art. 10 

Accertamenti attitudinali

1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psicofisici di
cui al precedente art. 9 saranno sottoposti, a cura della commissione
di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera d) agli accertamenti
attitudinali.
2. Gli accertamenti attitudinali, saranno articolati su due
distinte fasi:
a) una istruttoria, volta alla preliminare ricognizione degli
elementi rilevati ai fini della formazione della decisione finale,
condotta separatamente da:
Ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o piu'
test e/o questionari ed eventuali prove di performance, finalizzati
ad acquisire elementi riferibili alle capacita' di ragionamento, al
carattere, alla struttura personologica e motivazionale, nonche'
all'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso formativo e
professionale. La valutazione degli elementi emersi sara' espressa in
una «relazione psicologica». Alcuni dei test e delle prove citate
hanno una valenza anche ai fini degli accertamenti psicofisici
(psichiatria);
Ufficiali periti selettori attitudinali, mediante conduzione
di un'intervista attitudinale con il candidato, finalizzata
all'esplorazione delle aree del profilo attitudinale di riferimento,
anche alla luce delle indicazioni fornite nella «relazione
psicologica». Gli esiti dell'intervista saranno riportati in una
«scheda di valutazione attitudinale»;
b) una costitutiva, nella quale la commissione, nominata ai
sensi del precedente art. 5, comma 1, lettera d) e comma 5, del bando
e composta da membri diversi da quelli intervenuti nella fase
precedente, valutata la documentazione istruttoria e le risultanze di
un ulteriore colloquio condotto collegialmente, esprimera', nei
riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneita' o inidoneita'
in merito al possesso dei requisiti attitudinali previsti dal
«profilo attitudinale» di riferimento quale Carabiniere effettivo in
servizio nell'Arma, tenuto conto, a fattor comune, delle capacita'
indispensabili all'espletamento delle mansioni e delle funzioni di
Carabiniere, delle responsabilita' discendenti dallo status da
assumere e dalle qualifiche da rivestire e delle differenti funzioni
e delle specifiche prerogative dell'Arma dei Carabinieri, nell'ambito
della difesa dello Stato e della tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, rispetto alle altre FF.AA., in cui i partecipanti prestano
o hanno prestato servizio.
Tali accertamenti saranno svolti con le modalita' definite in
apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del
direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma
dei Carabinieri, in applicazione dell'art. 3, comma 1, lettera g) del
decreto ministeriale 28 luglio 2005, citato nelle premesse, che
saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova
concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.
3. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presentera'
nel giorno e all'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali,
sara' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso,
quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a
causa di forza maggiore, ferme restando le salvaguardie previste per
gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 6 e all'art. 259, comma
4 del decreto-legge 34/2020. Non saranno previste riconvocazioni.
4. Al termine dei predetti accertamenti, la commissione
esprimera', nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio
d'idoneita' o d'inidoneita'. Tale giudizio, che sara' comunicato per
iscritto, e' definitivo. I candidati giudicati inidonei non saranno
ammessi alla formazione delle graduatorie finali di merito ed esclusi
dal concorso.
5. Tutti i candidati, compresi i militari, nel periodo di
effettuazione degli accertamenti psicofisici e di quelli attitudinali
dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di
caserma; gli stessi, qualora le attivita' concorsuali si protraggano
anche nel pomeriggio, fruiranno del vitto (solo il pranzo) a carico
dell'amministrazione militare. I candidati che sono gia' alle armi e
che partecipano per la riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 2,
lettera a) dovranno indossare l'uniforme il giorno dello svolgimento
degli accertamenti attitudinali.

                               Art. 11 

Prova scritta di selezione

1. I candidati idonei agli accertamenti attitudinali saranno
sottoposti ad una prova scritta di selezione i cui contenuti e
modalita' sono indicati nell'allegato «M» del presente decreto.
2. La sede, la data e l'ora di svolgimento saranno resi noti, con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, con
avviso consultabile nel sito internet www.carabinieri.it e presso il
Comando generale dell'Arma dei carabinieri, V reparto, ufficio
relazioni con il pubblico, piazza Bligny, n. 2 - 00197 Roma, telefono
0680982935.
3. I candidati, senza attendere alcuna convocazione dovranno
presentarsi presso la sede d'esame nel giorno previsto, muniti di un
documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da una
amministrazione dello Stato ed in corso di validita', nonche' di
penna a sfera ad inchiostro indelebile di colore nero.
4. I candidati assenti al momento dell'inizio della prova saranno
esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, ferme restando le
salvaguardie previste per gli eventi di cui al precedente art. 1,
comma 6 e all'art. 259, comma 5 del decreto-legge n. 34/2020. Non
saranno previste riconvocazioni.
5. Il punteggio conseguito all'esito della correzione e
valutazione della stessa, espresso in centesimi, concorrera' alla
formazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo
art. 13.
6. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento, la correzione
e la valutazione della prova saranno osservate le disposizioni
contenute in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento del
direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma
dei carabinieri e, per quanto applicabili, le disposizioni previste
dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di
svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito
www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i candidati.
7. Durante la prova non sara' permesso ai candidati di comunicare
tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri,
salvo che con gli incaricati della sorveglianza o con i membri della
commissione esaminatrice, nonche' portare carta da scrivere, appunti
e manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; e' vietato
altresi' l'uso di apparecchi telefonici o ricetrasmittenti che
dovranno essere obbligatoriamente spenti. La mancata osservanza di
tali prescrizioni comportera' l'esclusione dalla prova, con
provvedimento della commissione esaminatrice; analogamente verra'
escluso il candidato che venga sorpreso a copiare.
8. L'esito della prova sara' reso noto, con valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti i candidati, nel sito internet
www.carabinieri.it nonche' presso il Comando generale dell'Arma dei
carabinieri, V reparto, ufficio relazioni con il pubblico, piazza
Bligny, n. 2 - 00197 Roma, telefono 0680982935.
9. Ciascun candidato potra' formulare, entro i quindici giorni
successivi a quello di pubblicazione del questionario
somministratogli, della griglia di correzione e del proprio modulo
risposta test nella pagina del sito www.carabinieri.it dedicata al
concorso, eventuali contestazioni relative agli esiti della prova
scritta, per le successive valutazioni da parte della commissione
esaminatrice.

                               Art. 12 

Valutazione dei titoli di merito

1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5, comma
1, lettera a):
a) valutera' i titoli posseduti alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande dai candidati che abbiano
riportato il giudizio di idoneita' a tutte le prove/accertamenti
indicati al precedente art. 6, comma 1;
b) attribuira' ai candidati, di cui riconoscera' titolo, un
punteggio incrementale, secondo le modalita' indicate negli allegati
«A» e «B».
2. Il verbale relativo ai criteri e alle modalita' di valutazione
dei titoli sara' pubblicato nel sito www.carabinieri.it

                               Art. 13 

Graduatorie di merito

1. I candidati giudicati idonei, al termine di tutte le prove di
cui al precedente art. 6, saranno iscritti dalla commissione di cui
al precedente art. 5, comma 1, lettera a), in due distinte
graduatorie finali di merito, le quali saranno formalizzate al
termine dell'iter concorsuale.
2. Le graduatorie, una per ciascuna delle categorie di cui
all'art. 1, comma 2, saranno formate sommando al punteggio conseguito
nella prova scritta di selezione, gli incrementi previsti per le
prove di efficienza fisica, per gli accertamenti psicofisici [per i
soli candidati di cui al precedente art. 1, comma 2, lettera b)], per
la mancanza di tatuaggi e per la valutazione dei titoli.
3. Ciascuna graduatoria finale di merito, formata dalla
Commissione esaminatrice, sara' approvata con decreto del Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri, che sara' reso disponibile, con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, nel
sito www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell'Arma dei
carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico, piazza
Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 06/80982935.
4. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 1, a
parita' di merito, si applicheranno, in sede di approvazione delle
graduatorie, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per
l'ammissione ai pubblici impieghi. L'elenco dei titoli di preferenza
e' riportato nell'allegato «N» al presente decreto.
5. Saranno dichiarati vincitori del concorso e ammessi alla
frequenza del corso allievi carabinieri, secondo l'ordine delle
rispettive graduatorie, i candidati idonei, fino a concorrenza dei
posti disponibili per ciascuna delle categorie di cui all'art. 1,
comma 2 ed ammessi alla frequenza del 141° corso allievi carabinieri
che si svolgera' presso i reparti di istruzione di assegnazione.
Successivamente potra' essere ammesso al corso, secondo l'ordine
delle medesime graduatorie, un numero di candidati idonei pari a
quello di eventuali rinunciatari per qualsiasi motivo, durante i
primi venti giorni di effettivo corso.

                               Art. 14 

Accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 e del possesso dei titoli da valutare ai fini indicati al
comma 1, lettera b), del precedente art. 12, il Centro nazionale di
selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri potra' chiedere
alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di
quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e
risultante dalla documentazione prodotta dai candidati risultati
vincitori del concorso, ai sensi delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del citato decreto, se dal controllo di cui al
precedente comma emergera' la falsita' del contenuto della
dichiarazione, l'interessato decade dai benefici eventualmente
conseguiti in virtu' di un provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera. Si precisa, al riguardo, che
l'accertamento della resa di dichiarazioni mendaci finalizzate a
trarne un indebito beneficio comporta:
la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le
valutazioni di competenza;
l'esclusione dal concorso o, se vincitore, la revoca dal corso.
3. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti
gli aspiranti partecipano «con riserva» alle prove e agli
accertamenti.
4. Verra' acquisito d'ufficio il certificato generale del
casellario giudiziale.

                               Art. 15 

Spese di viaggio, licenza e varie

1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove, nonche'
quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi di
svolgimento e per la presentazione presso i reparti d'istruzione di
assegnazione, sono a carico dei candidati.
2. I candidati militari in servizio potranno fruire della licenza
straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento delle
prove e degli accertamenti, nonche' per quelli necessari a
raggiungere la sede delle prove e degli accertamenti e per il rientro
nella sede di servizio. Se il candidato non sosterra' le prove e gli
accertamenti per motivi dipendenti dalla sua volonta' o venga espulso
dalle stesse, la licenza straordinaria sara' commutata in licenza
ordinaria dell'anno in corso.

                               Art. 16 

Esclusioni

L'amministrazione puo', con provvedimento motivato, escludere in
ogni momento qualsiasi candidato dal concorso o dalla frequenza del
corso, anche a seguito di verifiche successive, per difetto dei
requisiti prescritti, nonche' per la mancata osservanza dei termini
perentori stabiliti nel presente bando o dichiararlo decaduto dalla
nomina.

                               Art. 17 

Ammissione al corso

1. I candidati ammessi al corso contraggono una ferma
quadriennale nell'Arma dei carabinieri, perdendo il grado
eventualmente rivestito durante il servizio prestato nelle Forze
Armate.
2. Il predetto personale sara' assunto in forza dalla scuola
allievi Carabinieri di assegnazione dalla data che verra' stabilita
dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri e da tale data
assumera' la qualita' di allievo.
3. Agli ammessi al corso si applicano le norme per la scuola
allievi Carabinieri, approvate con determinazione del Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri.

                               Art. 18 

Presentazione al corso

1. Il corso allievi carabinieri si terra' presso una scuola
allievi carabinieri e verra' svolto secondo i programmi e le
modalita' stabilite dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri e
le disposizioni contenute nel regolamento per le scuole allievi
Carabinieri.
2. L'amministrazione ha facolta' di convocare i vincitori prima
della data di inizio del corso, al fine di espletare le operazioni di
incorporamento, ivi compresa la visita medica di controllo per
accertare se siano ancora in possesso della prescritta idoneita'
psico-fisica. Qualora riscontrati affetti da malattie o malformazioni
sopravvenute, i candidati saranno rinviati al Centro nazionale di
selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri per la verifica
dell'idoneita' psico-fisica al servizio nell'Arma dei carabinieri. I
provvedimenti di inidoneita' o temporanea inidoneita', che non si
risolva entro dieci giorni dalla data fissata per la presentazione,
sono emessi dall'ufficio sanitario del Centro nazionale di selezione
e reclutamento e comporteranno l'esclusione dal concorso. Il giudizio
di inidoneita' e' definitivo. I candidati giudicati inidonei saranno
sostituiti nell'ordine delle graduatorie di cui al precedente art.
13, da altri candidati idonei.
3. Per esigenze organizzative e logistiche, i vincitori
frequenteranno, unitamente a coloro risultati vincitori del bando di
«Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di
duemilanovecentotrentotto allievi carabinieri in ferma quadriennale»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 57 in data 20 luglio 2021, lo
stesso corso di formazione, che potra' essere articolato secondo le
modalita' previste nell'art. 18 comma 3 del predetto bando.
4. I vincitori del concorso senza attendere alcuna comunicazione,
dovranno presentarsi presso i reparti di istruzione, nella data e con
le modalita' che saranno rese note con avviso, avente valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, che sara'
pubblicato nel sito internet www.carabinieri.it e presso il Comando
generale dell'Arma dei carabinieri, V reparto, ufficio relazioni con
il pubblico, piazza Bligny, n. 2 - 00197 Roma, numero 06/80982935.
5. All'atto della visita medica di controllo i candidati
vincitori dovranno consegnare:
a) il certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo
delle vaccinazioni previste per la propria fascia di eta', ai sensi
del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, nonche' quelle eventualmente
effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse. In caso
di assenza della relativa vaccinazione, dovra' essere prodotto
referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo,
rosolia, parotite e varicella;
b) un certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica
attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh;
c) referto analitico, rilasciato in data non anteriore
a sessanta giorni precedenti la visita, attestante l'esito del
dosaggio quantitativo del glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD),
eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di
attivita' enzimatica.
I candidati riconosciuti affetti da carenza accertata, totale o
parziale, dell'enzima G6PD, dovranno rilasciare dichiarazione di
ricevuta informazione e di responsabilizzazione conforme al modello
riportato nell'allegato «O».
6. I candidati vincitori di sesso femminile dovranno, altresi',
consegnare un referto di test di gravidanza (mediante analisi su
sangue o urine), effettuato, entro i cinque giorni antecedenti la
data di presentazione (la data di presentazione non e' da calcolare
nel computo dei cinque giorni), presso struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o accreditata con il servizio sanitario nazionale. In
caso di positivita' del test di gravidanza la visita medica di cui al
precedente comma 2 sara' sospesa ai sensi dell'art. 580, comma 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e
l'interessata sara' rinviata d'ufficio alla frequenza del primo corso
utile.
7. I vincitori del concorso che non si presenteranno alla scuola
allievi Carabinieri di assegnazione nel termine fissato saranno
considerati rinunciatari e sostituiti a cura del Centro Nazionale di
selezione e reclutamento nei termini di cui all'articolo 13, comma 5
entro i primi venti giorni di corso con altri candidati idonei in
ordine delle medesime graduatorie. La Scuola potra', comunque,
autorizzare, per comprovati gravi motivi da preavvisare tramite il
Comando Stazione carabinieri competente per territorio, il
differimento della presentazione fino al decimo giorno dalla data di
inizio del corso.
8. La rinuncia all'incorporamento o alla frequenza del corso,
espressa o tacita, e' irrevocabile.
9. I candidati dichiarati idonei vincitori dovranno altresi'
presentare o far pervenire, mediante plico raccomandato, direttamente
al reparto di istruzione di assegnazione dell'Arma dei carabinieri
una dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo lo schema in
allegato «P» dei sottonotati documenti:
cittadinanza italiana;
godimento dei diritti politici;
titolo di studio;
stato civile.
10. Le dichiarazioni indicate al precedente comma:
non dovranno essere anteriori ai sei mesi rispetto alla data di
presentazione;
dovranno attestare, altresi', che gli interessati erano in
possesso della cittadinanza e godevano dei diritti politici fin dalla
data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso.
11. I militari in servizio dovranno altresi' consegnare, all'atto
della presentazione, copia conforme del foglio matricolare aggiornato
in ogni sua parte, rilasciato dal Comando militare di provenienza.
12. In caso di dichiarazioni mendaci, rilascio ed uso di atti
falsi, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 14.

                               Art. 19 

Nomina a carabiniere

1. I candidati ammessi al corso, dopo sei mesi dalla data di
inizio dello stesso, conseguiranno la nomina a carabiniere, previo
superamento di esami e saranno immessi in ruolo al grado di
carabiniere al termine del corso secondo l'ordine della graduatoria
finale.
2. La nomina a carabiniere, ai sensi degli articoli 783 e 785 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
a) e' subordinata:
1) all'accertamento, anche successivo alla stessa, del
possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 2;
2) al superamento del citato corso, dal quale i frequentatori
potranno essere espulsi in ogni momento al ricorrere di una qualsiasi
delle circostanze previste dal «regolamento per le Scuole Allievi
carabinieri»;
b) sara' sospesa per coloro che, giudicati idonei al termine
del corso, si trovino in una delle seguenti condizioni:
1) rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per
delitto non colposo;
2) sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa
derivare una sanzione di stato;
3) sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado;
4) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non
inferiore a sessanta giorni.

                               Art. 20 

Impiego al termine del corso

I vincitori saranno assegnati, quale prima sede di servizio
presso Reparti/Enti/Uffici situati nella Provincia di Bolzano o
aventi competenza regionale.

                               Art. 21 

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 679/2016
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di
seguito regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei
dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al
concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine,
e' finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative
attivita' istituzionali. Il trattamento dei dati personali e
particolari avverra' a cura dei soggetti a cio' appositamente
autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni
previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche
informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalita'
per cui i dati personali e particolari sono trattati; cio' anche in
caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal
concorso o dalla procedura di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati, si comunica che:
a) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione
del rapporto d'impiego/servizio e trova la base giuridica nel decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e nel decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, con particolare riferimento agli
articoli da 1053 a 1075;
b) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del
concorso/procedura di reclutamento e alla posizione giuridico -
economica o di impiego del candidato, nonche', in caso di esito
positivo del concorso, agli Enti previdenziali;
c) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49, paragrafo
1, lettere d) e paragrafo 4, nonche' ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo le
prescrizioni previste dall'art. 1055, commi 5 e 7;
d) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo
versamento agli Enti competenti; per i cittadini non idonei/non
vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita' pubbliche
per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli
interessi dell'Amministrazione presso le competenti sedi giudiziarie;
e) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita'
Garante per la protezione dei dati personali in qualita' di Autorita'
di controllo, con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma,
indirizzi e-mail: garante@gpdp.it protocollo@pec.gpdp.it
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli
articoli 15 e 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi al loro trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Comando generale dell'Arma dei carabinieri, titolare del trattamento,
che si avvale, ognuno per la parte di propria competenza:
del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento
dell'Arma dei Carabinieri;
dei presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 5,
comma 1.

                               Art. 22 

Accesso atti amministrativi

Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da
parte dei partecipanti alla procedura concorsuale, ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, potranno essere trasmesse a mezzo e-mail
al seguente indirizzo: cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it
preferibilmente secondo il modello in allegato «Q».
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 16 novembre 2021

Il comandante generale: Luzi

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