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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sessione di esami di abilitazione all'esercizio della professione di
consulente in proprieta' industriale, in materia di marchi, per
l'anno 2000.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.90 del 17/11/2000
Ente:MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Località:Nazionale
Codice atto:00E10744
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:17/12/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                            IL DIRETTORE
dell'Ufficio italiano brevetti e marchi
 
Visto il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, recante: "Testo
delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati";
Visto l'art. 62 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante
delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del
Consiglio del 21 dicembre 1988, in materia di ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, concernente
la revisione della legislazione in materia di marchi;
Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1995, n. 342, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1995, concernente il
regolamento recante l'ordinamento della professione di consulente in
proprieta' industriale e la formazione del relativo albo;
Visto l'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante le
norme in materia di semplificazione delle domande di ammissione ad
esami di abilitazione e il decreto del Presidente della Repubblica
n. 403 del 20 ottobre 1998 contenente il regolamento di attuazione;
Visto il decreto presidenziale del 26 ottobre 1972, n. 642,
concernente norme sulla imposta di bollo, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante:
"Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
Ritenuta l'opportunita' di indire una sessione di esami di
abilitazione all'esercizio della professione di consulente in
proprieta' industriale, in materia di marchi di impresa, per l'anno
2000;
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione all'albo dei
consulenti in proprieta' industriale abilitati - sezione marchi, ai
sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 30 maggio 1995, n. 342,
sessione 2000.

                               Art. 2.
L'esame di abilitazione per l'iscrizione nella sezione marchi
consiste in:
1) una prova scritta di teoria e pratica relativa ai requisiti
e criteri di registrabilita' dei marchi, alla classificazione dei
prodotti e servizi, al deposito e prosecuzione delle domande,
all'interpretazione delle norme di legge in materia di marchi;
2) una prova orale sulle seguenti materie:
a) nozioni di diritto pubblico e privato e di procedura
civile;
b) diritto dei marchi, degli altri segni distintivi e delle
denominazioni d'origine o indicazioni di provenienza;
c) diritto comunitario ed internazionale in materia di
proprieta' industriale;
d) elementi di diritto comparato in materia di proprieta'
industriale;
e) almeno una lingua scelta fra l'inglese e il francese.

                               Art. 3.
La prova scritta di teoria e pratica si terra' a Roma nella data
e nel luogo che saranno comunicati direttamente a ciascun candidato,
con un preavviso di almeno quindici giorni.

                               Art. 4.
Le domande di ammissione all'esame di cui all'art. 1 del presente
decreto, redatte in carta semplice, dovranno essere presentate al
Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprieta' industriale, in
via G. Donizetti, 1/A - 20122 Milano, entro il termine di trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine di cui al
precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
Le domande possono essere presentate anche direttamente alla
segreteria dell'ordine, che rilascera' per ricevuta una copia della
domanda con timbro e data.
La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione;
non verranno, tuttavia, prese in considerazione le domande prive di
sottoscrizione.
Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti in
carta semplice:
1) diploma di laurea o titolo universitario equipollente in
qualsiasi Paese estero, ovvero titolo rilasciato da un Paese membro
della Unione europea attestante che il candidato abbia seguito con
successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre
anni o di durata equivalente a tempo parziale, in una universita' o
in istituto d'istruzione superiore o in un altro istituto dello
stesso livello di formazione, a condizione in tale ultimo caso, che
il ciclo di studi abbia indirizzo tecnico-professionale attinente
all'attivita' di consulente in proprieta' industriale in materia di
marchi d'impresa;
2) il titolo atto a documentare che il candidato abbia compiuto
presso societa', uffici o servizi specializzati in proprieta'
industriale, almeno due anni di tirocinio professionale effettivo,
documentato in modo idoneo, salva la limitazione a diciotto mesi se
il candidato dimostri di aver frequentato con profitto un corso
qualificato di formazione per consulenti in marchi. Il periodo di
tirocinio deve essere completato alla data della domanda e deve
essere stato svolto a tempo pieno, anche se effettuato in tempi
diversi. La dichiarazione di tirocinio deve essere firmata da un
iscritto all'Ordine o da un esperto in materia di provata esperienza.
Sono esonerati dal tirocinio coloro che, in possesso dei requisiti di
cui al punto 1) abbiano prestato servizio per almeno cinque anni con
mansioni direttive presso gli uffici provinciali dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, ora camere di commercio.
I documenti di cui ai precedenti punti 1) e 2) possono essere
sostituiti da una dichiarazione contestuale alla domanda relativa al
diploma o titolo conseguito, al tirocinio professionale effettuato,
con indicazione della durata e della sede in cui e' stato effettuato,
e all'eventuale corso di formazione frequentato.

                               Art. 5.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato
una votazione di 21/30 nelle prove scritte. La prova orale non si
intende superata se il candidato non avra' ottenuto la votazione di
almeno 21/30.

                               Art. 6.
La data della prova orale sara' comunicata per iscritto a ciascun
candidato, almeno trenta giorni prima a cura della commissione
esaminatrice.

                               Art. 7.
Coloro che avranno superato l'esame di abilitazione, per
l'iscrizione nella sezione marchi dovranno presentare tutti i
documenti previsti nel presente decreto, nel rispetto delle vigenti
disposizioni fiscali, nonche' gli altri documenti che saranno
richiesti dal consiglio dell'ordine.

                               Art. 8.
Con successivo decreto, si procedera' alla nomina della
commissione ed alla determinazione delle relative spese per il suo
funzionamento.

                               Art. 9.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 20 ottobre 2000
Il direttore: Del Gallo Rossoni

 

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