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BANCA D'ITALIA

Concorso pubblico per l'assunzione di 65 coadiutori.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.89 del 17/11/2015
Ente:BANCA D'ITALIA
Località:Nazionale
Codice atto:15E05433
Sezione:Altri enti
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:17/12/2015

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 


Art. 1


Requisiti di partecipazione e di assunzione


La Banca d'Italia indice i seguenti concorsi pubblici per
l'assunzione di:
A. 20 Coadiutori con orientamento nelle discipline
economico-aziendali, da destinare in via prevalente alle attivita' di
vigilanza sul sistema bancario e finanziario, a livello centrale e
territoriale, e di risoluzione e gestione delle crisi;
B. 10 Coadiutori con orientamento nelle discipline
economico-finanziarie, da destinare in via prevalente alle attivita'
connesse con i mercati, i sistemi di pagamento e l'attuazione della
politica monetaria;
C. 3 Coadiutori con orientamento nelle discipline giuridiche,
da destinare alle attivita' di procurement;
D. 10 Coadiutori con orientamento nelle discipline giuridiche,
per le esigenze delle Segreterie tecniche dell'Arbitro Bancario
Finanziario;
E. 5 Coadiutori con orientamento nelle discipline
economico-aziendali e/o giuridiche, per le esigenze dell'Unita' di
informazione finanziaria per l'Italia;
F. 7 Coadiutori con orientamento nelle discipline giuridiche;
G. 7 Coadiutori con orientamento nelle discipline
matematico-finanziarie;
H. 3 Coadiutori con orientamento nelle discipline statistiche.
Sono richiesti i seguenti requisiti.
1. Laurea magistrale/specialistica, conseguita con un punteggio
di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti
classi:
scienze economico-aziendali (LM-77 o 84/S); scienze
dell'economia (LM-56 o 64/S); finanza (LM-16 o 19/S); statistica
economica, finanziaria ed attuariale (91/S); scienze statistiche
(LM-82); scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM-83);
ingegneria gestionale (LM-31 o 34/S); matematica (LM-40 o 45/S);
fisica (LM-17 o 20/S); giurisprudenza (LMG-01 o 22/S); relazioni
internazionali (LM-52 o 60/S); scienze della politica (LM-62 o 70/S);
altro diploma equiparato ad uno dei suddetti titoli ai sensi del
decreto interministeriale 9 luglio 2009,
ovvero
diploma di laurea di «vecchio ordinamento», conseguito con un
punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle
seguenti discipline:
economia e commercio; economia politica; statistica;
matematica; fisica; giurisprudenza; scienze politiche; scienze
dell'amministrazione; scienze internazionali e diplomatiche; altra
laurea a esso equiparata o equipollente per legge.
E' altresi' consentita la partecipazione ai possessori di titoli
di studio conseguiti all'estero o di titoli esteri conseguiti in
Italia con votazione corrispondente ad almeno 105/110, riconosciuti
equivalenti, secondo la vigente normativa, a uno dei titoli
sopraindicati ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.
2. Eta' non superiore ai 40 anni, secondo quanto previsto dal
Regolamento del Personale della Banca d'Italia in base alla facolta'
di deroga di cui all'art. 3, comma 6, della legge n. 127/1997 in tema
di limiti di eta' per la partecipazione ai pubblici concorsi. Il
limite massimo di 40 anni:
2.1 e' elevato di un anno per i coniugati e di un anno per ogni
figlio fino a un massimo di 2 anni;
2.2 e' elevato di 5 anni nei confronti di vedovi o vedove di
dipendenti della Banca d'Italia deceduti in attivita' di servizio;
2.3 non e' operante per i dipendenti della Banca d'Italia
inquadrati in un grado diverso da quello di coadiutore che, forniti
degli altri requisiti, chiedono di partecipare al concorso.
3. Cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione
europea ovvero altra cittadinanza secondo quanto previsto dall'art.
38 del decreto legislativo n. 165/2001.
4. Idoneita' fisica alle mansioni.
5. Godimento dei diritti civili e politici, anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza.
6. Non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da
svolgere nell'Istituto.
7. Adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2 devono essere
posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione della
domanda; il possesso del requisito di cui al punto 7 viene verificato
durante le prove del concorso; l'equivalenza del titolo di studio e
gli altri requisiti devono essere posseduti alla data di assunzione.
La Banca d'Italia puo' verificare l'effettivo possesso dei
requisiti previsti dal presente bando in qualsiasi momento, anche
successivo allo svolgimento delle prove di concorso e all'eventuale
instaurazione del rapporto d'impiego.
La Banca d'Italia dispone l'esclusione dal concorso, non da'
seguito all'assunzione ovvero procede alla risoluzione del rapporto
d'impiego dei soggetti che risultino sprovvisti di uno o piu' dei
requisiti previsti dal bando. Le eventuali difformita' riscontrate
rispetto a quanto dichiarato o documentato dagli interessati vengono
segnalate all'Autorita' giudiziaria.

                               Art. 2 


Domanda di partecipazione.
Termine per la presentazione della domanda


La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio
delle ore 18,00 del 17 dicembre 2015 (ora italiana), utilizzando
esclusivamente l'applicazione disponibile sul sito internet della
Banca d'Italia all'indirizzo www.bancaditalia.it seguendo le
indicazioni ivi specificate.
La data di presentazione della domanda e' attestata dal sistema
informatico che, allo scadere del termine di cui al comma 1, non
permettera' piu' l'accesso e l'invio della domanda. Al fine di
evitare un'eccessiva concentrazione nell'accesso all'applicazione in
prossimita' della scadenza del termine previsto dal bando, si
raccomanda vivamente di formalizzare per tempo la propria
candidatura, tenuto anche conto del tempo necessario per completare
l'iter di registrazione propedeutico alla presentazione della
domanda.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della
domanda di partecipazione al concorso.
I candidati devono indicare nella domanda on-line un indirizzo al
quale la Banca d'Italia inviera' le comunicazioni inerenti al
concorso, con l'eccezione di quelle effettuate con le modalita' di
cui agli articoli 4 e 5 (effettuate tramite pubblicazione sul sito
internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it).
E' consentita la partecipazione ad uno solo dei concorsi di cui
all'art. 1. Se un candidato avanza domanda di partecipazione per piu'
di un concorso, la Banca d'Italia prende in considerazione l'ultima
candidatura presentata in ordine di tempo. A tal fine, fa fede la
data di presentazione della domanda registrata dal sistema
informatico.
Il giorno della prima prova i candidati verranno chiamati a
confermare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione mediante
sottoscrizione di un'apposita dichiarazione all'atto
dell'identificazione, previa esibizione di un documento (cfr. art. 6,
comma 1). Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di
autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, con ogni conseguenza anche di ordine penale
in caso di mendacio e applicazione delle sanzioni previste dall'art.
76 del suddetto decreto.
Non sono tenute in considerazione e comportano quindi
l'esclusione dal concorso le candidature dalle quali risulti il
mancato possesso di uno o piu' requisiti prescritti per la
partecipazione al concorso.
La Banca d'Italia comunica formalmente agli interessati il
provvedimento di esclusione.
La Banca d'Italia non assume alcuna responsabilita' per il
mancato o ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati
che sia da imputare a disguidi postali o telematici, alla mancanza di
chiarezza nell'indicazione dei recapiti ovvero a omessa o tardiva
segnalazione da parte del candidato del cambiamento dei recapiti
stessi.
I nominativi dei candidati ammessi alla prima prova vengono
pubblicati sul sito internet della Banca, all'indirizzo
www.bancaditalia.it, almeno 15 giorni prima dello svolgimento della
stessa.
L'ammissione alle prove avviene comunque con la piu' ampia
riserva in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione
richiesti dal bando.
I candidati che, nati anteriormente al 17 dicembre 1975,
intendono usufruire delle elevazioni del limite di eta' o delle
esenzioni da tale limite previste dall'art. 1 devono farne espressa
menzione nella domanda, specificando la condizione che da' titolo al
beneficio. In caso contrario la domanda non e' ritenuta regolare e
comporta in qualsiasi momento l'esclusione dal concorso.
I candidati che ritengono di avere titolo, in relazione alla
specifica condizione di disabilita', a tempi aggiuntivi e/o ad ausili
per lo svolgimento delle prove (ex art. 20, legge n. 104/1992 e art.
16, comma 1, legge n. 68/1999) dovranno compilare il «Quadro A»
dell'applicazione. Tali candidati possono, per ogni evenienza,
prendere contatto con il Servizio risorse umane, Divisione assunzioni
e selezioni esterne (tel. 0647921). Sulla base di quanto dichiarato
nel «Quadro A» le strutture sanitarie della Banca d'Italia
valuteranno la sussistenza delle condizioni per la concessione dei
richiesti tempi aggiuntivi e/o ausili. Qualora la Banca d'Italia
riscontri la non veridicita' di quanto dichiarato dal candidato,
procedera' all'annullamento delle prove dallo stesso sostenute.
I candidati con invalidita' uguale o superiore all'80%, che non
sono tenuti a sostenere l'eventuale prova preselettiva ai sensi
dell'art. 20 della legge n. 104/1992, comma 2-bis, introdotto dal
decreto-legge n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n.
114/2014, dovranno compilare il «Quadro B» dell'applicazione. Al fine
di verificare la sussistenza delle condizioni per l'esonero, la Banca
d'Italia chiedera' la presentazione alle proprie strutture sanitarie
della documentazione comprovante il riconoscimento della suddetta
invalidita'; detta documentazione dovra' pervenire prima della data
fissata per lo svolgimento dell'eventuale prova preselettiva, pena la
decadenza dal beneficio. In ogni caso, qualora la Banca d'Italia
riscontri, anche successivamente, la non veridicita' di quanto
dichiarato dal candidato, procedera' all'esclusione dal concorso.

                               Art. 3 


Test preselettivo


La Banca d'Italia - al fine di assicurare l'efficacia e la
celerita' della procedura selettiva - organizza test preselettivi per
ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1 per i quali sia pervenuto un
numero di domande di partecipazione superiore alle 2.500 unita'.
Il test preselettivo e' articolato in due sezioni che riguardano
l'accertamento della conoscenza:
1. delle materie previste per la prova scritta di cui ai
programmi allegati;
2. della lingua inglese.
Alla prima sezione viene attribuito fino ad un massimo di 65
punti; alla seconda fino ad un massimo di 35 punti.
Alla predisposizione e allo svolgimento dei test sovrintendono
Comitati nominati dalla Banca d'Italia.
Il test preselettivo e' corretto in forma anonima con l'ausilio
di tecnologia informatica. I criteri di attribuzione del punteggio
per ciascuna risposta esatta, omessa o errata vengono comunicati
prima dell'inizio della prova.
I candidati sono classificati in ordine decrescente in base al
punteggio complessivo del test che risulta dalla somma dei punteggi
conseguiti nelle due sezioni. Vengono quindi chiamati a sostenere la
prova scritta di cui all'art. 5 i candidati classificatisi nelle
prime:
500 posizioni relativamente al concorso di cui alla lettera A
dell'art. 1 - ovvero fino all'80% dei presenti, con arrotondamento
all'unita' superiore, se questi ultimi sono in numero pari o
inferiore a 500 - nonche' gli eventuali ex aequo nell'ultima
posizione utile;
250 posizioni relativamente al concorso di cui alla lettera B
dell'art. 1 - ovvero fino all'80% dei presenti, con arrotondamento
all'unita' superiore, se questi ultimi sono in numero pari o
inferiore a 250 - nonche' gli eventuali ex aequo nell'ultima
posizione utile;
75 posizioni relativamente al concorso di cui alla lettera C
dell'art. 1 - ovvero fino all'80% dei presenti, con arrotondamento
all'unita' superiore, se questi ultimi sono in numero pari o
inferiore a 75 - nonche' gli eventuali ex aequo nell'ultima posizione
utile;
250 posizioni relativamente al concorso di cui alla lettera D
dell'art. 1 - ovvero fino all'80% dei presenti, con arrotondamento
all'unita' superiore, se questi ultimi sono in numero pari o
inferiore a 250 - nonche' gli eventuali ex aequo nell'ultima
posizione utile;
125 posizioni relativamente al concorso di cui alla lettera E
dell'art. 1 - ovvero fino all'80% dei presenti, con arrotondamento
all'unita' superiore, se questi ultimi sono in numero pari o
inferiore a 125 - nonche' gli eventuali ex aequo nell'ultima
posizione utile;
175 posizioni relativamente al concorso di cui alla lettera F
dell'art. 1 - ovvero fino all'80% dei presenti, con arrotondamento
all'unita' superiore, se questi ultimi sono in numero pari o
inferiore a 175 - nonche' gli eventuali ex aequo nell'ultima
posizione utile;
175 posizioni relativamente al concorso di cui alla lettera G
dell'art. 1 - ovvero fino all'80% dei presenti, con arrotondamento
all'unita' superiore, se questi ultimi sono in numero pari o
inferiore a 175 - nonche' gli eventuali ex aequo nell'ultima
posizione utile;
75 posizioni relativamente al concorso di cui alla lettera H
dell'art. 1 - ovvero fino all'80% dei presenti, con arrotondamento
all'unita' superiore, se questi ultimi sono in numero pari o
inferiore a 75 - nonche' gli eventuali ex aequo nell'ultima posizione
utile.
In occasione dello svolgimento del test sono comunicati:
il giorno a partire dal quale vengono pubblicati sul sito
internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it i risultati
conseguiti da ciascun candidato;
il giorno e il luogo di effettuazione della prova scritta di
cui all'art. 5.
I risultati conseguiti da ciascun candidato nel test preselettivo
con l'indicazione dell'eventuale ammissione alla prova scritta,
vengono pubblicati esclusivamente sul sito internet della Banca
d'Italia www.bancaditalia.it. Tale pubblicazione assume valore di
notifica ad ogni effetto di legge.
Il punteggio conseguito nel test preselettivo non concorre alla
formazione del punteggio complessivo utile ai fini della graduatoria
di merito.

                               Art. 4 


Convocazioni


Ai candidati ammessi viene data notizia del calendario e del
luogo di effettuazione del test tramite avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami» di uno dei martedi' o venerdi' del mese di dicembre 2015. Con
le stesse modalita' e gli stessi tempi viene data notizia del
calendario e del luogo di effettuazione della prova scritta nel caso
in cui, secondo quanto previsto dall'art. 3, non venga effettuato il
test preselettivo per uno o piu' dei concorsi di cui all'art. 1.
Con le stesse modalita' e gli stessi tempi - qualora per motivi
organizzativi non sia ancora possibile determinare data e luogo di
svolgimento del test o, eventualmente, della prova scritta - viene
indicata la Gazzetta Ufficiale sulla quale tale avviso viene
successivamente pubblicato.
Nel caso in cui circostanze straordinarie e imprevedibili rendano
necessario rinviare lo svolgimento della prima fase di selezione
(test o prova scritta) dopo la pubblicazione del calendario, la
notizia del rinvio e del nuovo calendario viene prontamente diffusa
mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Tutte le suesposte informazioni sono disponibili anche sul sito
internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it. La Banca d'Italia
non assume responsabilita' in ordine alla diffusione di informazioni
inesatte riguardanti il concorso da parte di fonti non autorizzate.

                               Art. 5 


Commissioni di concorso. Prove d'esame


La Banca d'Italia nomina per ciascun concorso di cui all'art. 1
una Commissione con l'incarico di sovrintendere alle prove d'esame.
Le prove d'esame consistono in una prova scritta e in una prova
orale sulle materie indicate nei programmi allegati (lettere da A a
H) e si svolgono a Roma.
La prova scritta prevede lo svolgimento di quattro quesiti a
risposta sintetica sulle materie indicate nei programmi d'esame
allegati e di una prova in lingua inglese.
I quesiti, che possono anche avere per oggetto l'esame di un caso
pratico, devono essere scelti dal candidato tra un insieme proposto
dalla Commissione con le modalita' specificamente indicate in ciascun
programma allegato. La prova scritta di lingua inglese consiste in un
breve elaborato su argomenti di attualita' sociale ed economica. La
durata complessiva della prova scritta verra' stabilita da ciascuna
Commissione fino a un massimo di quattro ore.
Nella valutazione degli elaborati la Commissione verifica: le
conoscenze tecniche; la capacita' di sintesi; l'attinenza alla
traccia; la chiarezza espressiva; la capacita' di argomentare. La
prova scritta di lingua inglese e' volta a verificarne il livello di
conoscenza in relazione a un utilizzo della stessa come strumento di
lavoro.
Per lo svolgimento della prova scritta e' consentita la
consultazione di testi normativi non commentati ne' annotati,
esclusivamente in forma cartacea. Non e', tuttavia, consentita la
consultazione delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia e
dei Regolamenti della CONSOB nonche' degli indicatori di anomalia di
cui all'art. 41 del decreto legislativo n. 231/2007 e degli schemi
rappresentativi di comportamento anomalo di cui all'art. 6 del
decreto legislativo n. 231/2007; non sono inoltre consentiti manuali
o appunti di alcun genere ne' il vocabolario di lingua inglese; il
giorno della prova la Commissione potra' indicare eventuale ulteriore
materiale non consentito in relazione ai contenuti dei quesiti.
Parimenti, a discrezione della Commissione, potra' essere autorizzato
l'uso di calcolatrici elettroniche non programmabili.
La prova scritta e' corretta in forma anonima. Vengono valutate
esclusivamente le prove dei candidati che abbiano svolto tutti e
quattro i quesiti, secondo le indicazioni del programma.
I quesiti sulle materie del programma sono valutati fino a un
massimo di 60 punti, attribuendo a ognuno dei quattro elaborati fino
a un massimo di 15 punti. La prova e' superata da coloro che hanno
ottenuto un punteggio complessivo nei quesiti sulle materie del
programma non inferiore a 36 punti, almeno 9 punti in tre dei quattro
quesiti e almeno 6 punti nel quarto quesito. La prova in lingua
inglese e' corretta solo per i candidati che hanno superato la prova
scritta sulle materie del programma ed e' valutata fino a un massimo
di 6 punti. La votazione complessiva della prova scritta risulta
dalla somma dei due punteggi utili (quesiti e lingua inglese).
I risultati conseguiti da ciascun candidato nella prova scritta,
con l'indicazione dell'eventuale ammissione alla prova orale e della
data di convocazione, vengono pubblicati esclusivamente sul sito
internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it. Tale pubblicazione
assume valore di notifica ad ogni effetto di legge.
I concorrenti che superano la prova scritta vengono ammessi a
sostenere una prova orale che consiste in un colloquio sulle materie
indicate nei programmi allegati e in una conversazione in lingua
inglese; possono inoltre formare oggetto di colloquio l'argomento
della tesi di laurea e le esperienze professionali maturate.
Il colloquio, nel quale potranno essere discussi con il candidato
anche casi pratici, tende ad accertare: le conoscenze tecniche; la
capacita' espositiva; la capacita' di cogliere le interrelazioni tra
gli argomenti; la capacita' di giudizio critico. La conversazione in
lingua inglese e' volta a verificarne il livello di conoscenza in
relazione a un utilizzo della stessa come strumento di lavoro.
La prova orale viene valutata con l'attribuzione di un punteggio
massimo di 60 punti ed e' superata dai candidati che conseguono una
votazione di almeno 36 punti.
I risultati dei candidati che abbiano sostenuto la prova orale
vengono pubblicati sul sito internet della Banca d'Italia
www.bancaditalia.it. Tale pubblicazione assume valore di notifica ad
ogni effetto di legge.

                               Art. 6 


Adempimenti per la partecipazione alle prove


Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di carta
di identita' ovvero di uno dei documenti di riconoscimento previsti
dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa). Coloro che non sono in
possesso della cittadinanza italiana devono essere muniti di
documento equipollente.
Il documento deve essere in corso di validita' secondo le
previsioni di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire
alcuno dei suddetti documenti.

                               Art. 7 


Graduatorie


Sono considerati idonei i candidati che hanno conseguito i
punteggi minimi previsti per le prove di cui all'art. 5, commi 8 e
12.
Il punteggio complessivo dei candidati idonei e' determinato
dalla somma delle votazioni riportate nelle prove scritte e orali.
Le Commissioni di cui all'art. 5 compilano le rispettive
graduatorie di merito seguendo l'ordine decrescente del punteggio
complessivo.
La Banca d'Italia forma le graduatorie finali in base alle
relative graduatorie di merito e a eventuali titoli di riserva o
preferenza (1) , rilevanti per la Banca d'Italia, dichiarati nella
domanda.
Ai sensi dell'art. 15/II del Regolamento del personale della
Banca d'Italia, gli elementi che hanno superato le prove d'esame
possono usufruire della riserva di un posto per ciascuno dei concorsi
di cui alle lettere A, B e D, nell'ordine e con precedenza, in taluna
delle seguenti categorie:
orfani, vedovi o vedove di dipendenti della Banca deceduti per
causa di servizio;
orfani, vedovi o vedove di dipendenti della Banca deceduti in
servizio;
orfani o figli di ex dipendenti della Banca cessati dal
servizio per infortunio o malattia dipendenti da causa di servizio
ovvero a domanda per inabilita'.
I candidati che intendono far valere tale titolo di riserva
devono farne espressa menzione nella domanda.
Fermo restando quanto precede, qualora piu' candidati risultino
in posizione di ex aequo, viene data preferenza al candidato piu'
giovane di eta'.
La Banca d'Italia, nel caso di mancata assunzione del servizio da
parte di taluno dei vincitori, si riserva la facolta' di coprire, in
tutto o in parte, i posti rimasti vacanti con altri elementi idonei
seguendo l'ordine della relativa graduatoria finale.
La Banca d'Italia si riserva la facolta' di utilizzare le
graduatorie finali dei concorsi di cui all'art. 1 entro due anni
dalle date di approvazione delle stesse.
Le graduatorie finali sono pubblicate sul sito internet
www.bancaditalia.it. Tale pubblicazione assume valore di notifica ad
ogni effetto di legge.
 
(1) Ai sensi del Regolamento del Personale della Banca d'Italia,
Parte II, art. 15, comma 3: «Nelle graduatorie per l'assunzione
dei vincitori di pubblici concorsi - salve in ogni caso le
precedenze e le preferenze stabilite da disposizioni di legge
vincolanti per la Banca - costituiscono titolo di preferenza la
qualita', nell'ordine e a parita' di merito, di dipendente o ex
dipendente della Banca con riguardo ai periodi di servizio
prestato; di orfano, vedovo o vedova di dipendente della Banca
deceduto per causa di servizio; di orfano, vedovo o vedova di
dipendente deceduto in servizio; di orfano di pensionato della
Banca; di figlio di pensionato o di dipendente.»

                               Art. 8 


Adempimenti per l'assunzione


Gli elementi utilmente classificati nelle graduatorie finali ai
fini dell'assunzione devono autocertificare il possesso dei requisiti
di partecipazione al concorso e di assunzione, secondo le modalita'
previste nel decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Ai
fini della verifica del possesso del requisito di cui all'art. 1,
comma 2, punto 6, sara' richiesto di rendere dichiarazioni relative
all'eventuale sussistenza di condanne penali, di sentenze di
applicazione della pena su richiesta o di sottoposizione a misure di
sicurezza ovvero di carichi pendenti.

                               Art. 9 


Visita medica propedeutica all'assunzione


La Banca d'Italia ha la facolta' di sottoporre gli elementi da
assumere a visita medica per verificare il possesso del requisito di
cui all'art. 1, comma 2, punto 4.

                               Art. 10 


Nomina e assegnazione


Tutti gli elementi utilmente classificati nelle graduatorie
finali dovranno comunicare alla Banca d'Italia - qualora non abbiano
gia' provveduto in sede di compilazione della domanda on-line - un
indirizzo di Posta Elettronica Certificata al quale verranno
indirizzate, a ogni effetto di legge, le comunicazioni di avvio del
procedimento di nomina e assegnazione ed eventuali altre
comunicazioni.
La Banca d'Italia procede all'assunzione dei vincitori che non
hanno tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da espletare
nell'Istituto e sono in possesso dei requisiti regolamentari previsti
per l'assunzione stessa. Essi sono nominati, in esperimento, nel
grado di coadiutore e, se riconosciuti idonei al termine
dell'esperimento, che ha la durata di sei mesi, conseguono la
conferma nel grado con la medesima decorrenza del provvedimento di
nomina. Nell'ipotesi di esito sfavorevole, l'esperimento e'
prorogato, per una sola volta, di altri sei mesi.
L'accettazione della nomina non puo' essere in alcun modo
condizionata.
Il rapporto d'impiego di coloro che non sono in possesso della
cittadinanza italiana e' regolato tenendo conto delle limitazioni di
legge in materia di accesso ai posti di lavoro presso gli enti
pubblici.
In seguito alla nomina, gli interessati devono assumere servizio
presso la sede di lavoro che viene loro assegnata all'atto
dell'assunzione, entro il termine che sara' stabilito. Eventuali
proroghe di detto termine sono concesse solo per giustificati motivi.
Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di
giustificati motivi, non prendono servizio presso la sede di lavoro
assegnata entro il prescritto termine decadono dalla nomina, come
previsto dalle vigenti disposizioni del Regolamento del personale
della Banca d'Italia.

                               Art. 11 


Trattamento dei dati personali


Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, in
materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati
forniti dai candidati sono raccolti presso la Banca d'Italia,
Servizio risorse umane, Divisione assunzioni e selezioni esterne, per
le finalita' di gestione del concorso e sono trattati anche in forma
automatizzata. Il trattamento degli stessi, per coloro che saranno
assunti, prosegue anche successivamente all'instaurazione del
rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del
medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e di assunzione. In caso
di rifiuto a fornire i dati richiesti la Banca d'Italia procede
all'esclusione dal concorso ovvero non da' corso all'assunzione.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono
trattati per l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi n.
104/1992 e n. 68/1999. I dati di cui all'art. 8 del presente bando
sono trattati allo scopo di accertare il possesso del requisito di
assunzione della compatibilita' dei comportamenti tenuti dagli
interessati con le funzioni da espletare nell'Istituto, in base a
quanto previsto dalle norme regolamentari della Banca d'Italia.
Le informazioni fornite possono essere comunicate unicamente ad
altre amministrazioni pubbliche a fini di verifica di quanto
dichiarato dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi e
regolamenti.
Agli interessati competono i diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che li riguardano nonche' alcuni diritti connessi tra cui quello di
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della
Banca d'Italia, Servizio Organizzazione, via Nazionale n. 91 - Roma,
titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento e' il Capo
del Servizio risorse umane. Oltre al responsabile del trattamento,
potranno venire a conoscenza dei dati che riguardano i candidati, in
qualita' di incaricati del trattamento, i dipendenti della Banca
d'Italia addetti alla Divisione assunzioni e selezioni esterne del
Servizio risorse umane.

                               Art. 12 


Responsabile del procedimento


L'unita' organizzativa responsabile del procedimento e' il
Servizio risorse umane. Il responsabile del procedimento e' il Capo
pro tempore di tale Servizio.

IL DIRETTORE GENERALE
Firmato digitalmente da
SALVATORE ROSSI

Clicca qui per leggere gli ALLEGATI


 

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