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UNIVERSITA' DI UDINE POLICLINICO UNIVERSITARIO

Concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di tre borse di
studio di durata annuale di L. 22.000.000 ciascuna per la frequenza
di corsi od attivita' di perfezionamento o di specializzazione,
presso istituzioni estere od internazionali all'estero per l'anno
accademico 1999/2000.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.47 del 16/6/2000
Ente:UNIVERSITA' DI UDINE POLICLINICO UNIVERSITARIO
Località:-
Codice atto:000E5528
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:16/7/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398, recante "Norme in
materia di borse di studio universitarie";
Visto il decreto interministeriale del 19 aprile 1990, firmato
dal Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica e controfirmato dal Ministro del tesoro, con cui e' stata
determinata la misura minima delle borse nonche' i limiti e la natura
del reddito personale complessivo per poterne usufruire;
Visto il regolamento d'Ateneo per l'assegnazione delle borse di
studio di cui alla legge n. 398/1989, emanato con decreto rettorale
n. 1126 del 20 ottobre 1990;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante "Norme per il
reclutamento dei ricercatori e dei professori di ruolo";
Viste le delibere del Senato accademico del 10 novembre 1999 e
1o dicembre 1999, con le quali si e' deciso tra le altre cose di
destinare 3 borse di studio di durata annuale per il perfezionamento
all'estero;
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' indetto per l'anno accademico 1999/2000 un concorso, per
titoli ed esami, per l'attribuzione di tre borse di studio di durata
annuale di L. 22.000.000 ciascuna per la frequenza di corsi od
attivita' di perfezionamento o di specializzazione presso istituzioni
estere od internazionali all'estero.

                               Art. 2.
Le borse sono cosi' ripartite per aree disciplinari:
una all'area delle scienze matematiche;
una all'area delle scienze agrarie e veterinarie;
una all'area delle scienze economiche e statistiche.

                               Art. 3.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, pena
l'esclusione, i seguenti requisiti:
1) possesso del diploma di laurea conseguito presso una
universita' italiana (ovvero titolo di studio conseguito all'estero e
riconosciuto equipollente alle lauree italiane qui in base ad accordi
internazionali oppure con le modalita' di cui all'art. 332 del testo
unico 31 agosto 1933, n. 1592).
Sono fatte salve le equipollenze stabilite per legge;
2) possesso della cittadinanza italiana;
3) eta' non superiore ai ventinove anni (occorre non aver
compiuto il ventinovesimo anno di eta' alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di ammissione);
4) godimento di un reddito personale complessivo lordo non
superiore a L. 15.000.000 con riferimento al periodo di godimento
della borsa.
A pena di esclusione dal concorso, il candidato deve inoltre
documentare un impegno formale di attivita' di perfezionamento o
specializzazione presso istituzioni estere od internazionali
all'estero di livello universitario con le modalita' indicate nel
successivo articolo.
La comprovata conoscenza della lingua del Paese in cui il
candidato intende recarsi costituisce titolo preferenziale rispetto
ai candidati sprovvisti di tale requisito.

                               Art. 4.
Le domande di partecipazione al concorso, indirizzate al
magnifico rettore dell'Universita' degli studi di Udine, da redigere
in carta semplice, corredate della documentazione richiesta, dovranno
essere indirizzate in plico unico al magnifico rettore
dell'Universita' degli studi di Udine, ripartizione ricerca --sezione
ricerca pubblica - via Palladio, 8 - 33100 Udine, entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale "Concorsi ed esami".
Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo
utile se:
consegnate all'ufficio protocollo dell'Ateneo, via Palladio, 8
entro il termine indicato;
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine indicato. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale
accettante.
Nella domanda il candidato dovra' indicare l'istituzione estera o
internazionale all'estero di livello universitario disposta ad
ammetterlo per la frequenza di corsi od attivita' di perfezionamento
o di specializzazione della durata di un anno, la tipologia e le
caratteristiche di tali corsi od attivita', nonche' necessariamente,
l'area della borsa per la quale si concorre ed il settore
disciplinare nel cui ambito e' possibile collocare, a giudizio del
candidato stesso, l'attivita' di perfezionamento che si intende
frequentare all'estero. I predetti settori sono elencati
nell'allegato n. 1 al presente bando.
Il candidato dovra', inoltre, dichiarare, con chiarezza e
precisione (possibilmente a macchina o a stampatello) sotto la
propria responsabilita':
1) le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la
residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso
(specificando sempre il codice di avviamento postale e, se possibile,
il numero telefonico);
2) di essere cittadino italiano;
3) di prevedere di fruire, in riferimento al periodo di
godimento della borsa, di un reddito personale complessivo lordo non
superiore a L. 15.000.000. Il superamento di tale limite di reddito
comporta l'immediata decadenza dal diritto di fruire della borsa con
contestuale obbligo di restituzione delle quote percepite. I
dipendenti pubblici sono esonerati dalla presentazione della
dichiarazione relativa al reddito, ma dovranno dichiarare di
impegnarsi a chiedere il collocamento in congedo straordinario per
motivi di studio, senza assegni, per il periodo di godimento della
borsa.
4) il diploma di laurea posseduto con l'indicazione della data
del conseguimento e dell'Universita' che lo ha rilasciato nonche'
della votazione ottenuta;
5) di non usufruire contemporaneamente di altra borsa di studio
concessa per il perfezionamento all'estero, per la frequenza di corsi
di perfezionamento o di specializzazione in Italia, per la frequenza
di corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attivita' di
ricerca post-dottorato o a qualsiasi altro titolo conferita (con
l'eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere
utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di
formazione o di ricerca dei borsisti);
6) di non avere gia' usufruito in precedenza di altre borse di
studio concesse per la frequenza di corsi od attivita' di
perfezionamento o specializzazione all'estero;
7) di conoscere o non conoscere la lingua del Paese in cui
intende recarsi;
8) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito indicato sulla
domanda di ammissione.
Ai sensi della legge n. 127/1997 non e' richiesta
l'autenticazione della firma apposta in calce alla domanda.
Alla domanda i candidati devono allegare:
a) documentazione rilasciata dall'istituzione estera od
internazionale all'estero presso la quale il candidato intende
recarsi per frequentare il corso o l'attivita' di perfezionamento o
specializzazione; da tale documentazione dovra' risultare l'avvenuta
ammissione formale del candidato al corso o all'attivita' predetta,
oppure l'assunzione da parte dell'istituzione in parola dell'impegno
formale ad ammettere il candidato oppure, infine, la dichiarazione,
espressa anche in termini generici, di disponibilita' ad accogliere
il candidato purche' questi sia menzionato nella documentazione
stessa; e' altresi' necessario che risulti documentata la data di
decorrenza del periodo di frequenza e che al documento di cui al
presente punto sia allegata traduzione in lingua italiana certificata
conforme al testo straniero redatta dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale;
b) elenco, in carta semplice, delle pubblicazioni e dei titoli
presentati in allegato alla domanda;
c) le pubblicazioni e gli eventuali altri titoli in unica
copia; per i lavori stampati in Italia deve essere allegata
l'autocertificazione attestante l'adempimento gli obblighi previsti
dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660,
recante norme in materia di deposito obbligatorio di esemplari degli
stampati e delle pubblicazioni;
d) autocertificazione attestante il possesso del diploma di
laurea con l'indicazione della data del conseguimento,
dell'Universita' che lo ha rilasciato, della votazione ottenuta in
sede di esame di laurea e dei voti ottenuti nei singoli esami di
profitto;
e) eventuale documentazione attestante il grado di conoscenza
della lingua straniera da parte del candidato.
L'amministrazione si riserva in ogni caso di inviare ai
competenti uffici distrettuali delle imposte dirette un elenco dei
vincitori delle borse di studio affinche' gli uffici stessi procedano
agli opportuni accertamenti sulla effettiva consistenza del reddito
personale degli interessati.
Non saranno prese in considerazione le domande che non contengono
tutte le dichiarazioni sopra indicate. L'eventuale mancanza della
documentazione di cui ai punti b), c) ed e) del presente articolo
determina l'impossibilita' di valutare i titoli che quindi non
saranno presi in considerazione per la definizione della graduatoria.
I titoli accademici e professionali possono essere
autocertificati secondo quanto previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 403/1998, mentre per le pubblicazioni, i
candidati possono avvalersi della dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta' in cui se ne attesti la conformita' all'originale
corredato della fotocopia di un documento di identita' valido.
Gli interessati dovranno redigere le domande secondo il
fac-simile allegato (allegato n. 2) al presente bando, di cui fa
parte integrante, con tutti gli elementi in esso richiesti.
Sul plico devono risultare le indicazioni del nome, cognome e
indirizzo del concorrente e la specificazione del concorso cui egli
intende partecipare; il nome ed il cognome del candidato dovranno,
inoltre, essere apposti su ciascuno dei lavori presentati.
Non e' consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni gia'
presentati in occasione di altri concorsi.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso
di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi ne' per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.

                               Art. 5.
Il concorso e' per titoli ed esami.
Per l'esame dei candidati e la valutazione dei titoli e'
costituita una apposita commissione composta di tre membri, di cui
uno con qualifica di professore ordinario incaricato di presiederla,
ed altri due con qualifica di professore ordinario o straordinario od
associato o ricercatore confermato, estratti a sorte su una rosa di
nominativi designati dai presidi delle facolta' interessate.

                               Art. 6.
Gli esami consistono in una prova scritta ed in un colloquio
inteso ad accertare il grado di preparazione necessario alla
frequenza dell'istituzione estera o internazionale di livello
universitario da parte del candidato.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia riportato nella
prova scritta una votazione non inferiore ai 18/30.
Ciascuna commissione dispone di un numero complessivo di cento
punti attribuibili al candidato come segue:
a) conoscenza della lingua del Paese in cui intende recarsi:
fino a 10 punti;
b) voto di laurea: fino a 15 punti;
c) media riportata negli esami di profitto: fino a 15 punti;
d) documentata correlazione esistente tra l'attivita' di
perfezionamento all'estero e le attivita' di ricerca svolte nelle
strutture dell'Ateneo di Udine: fino a 5 punti;
e) pubblicazioni ed altri eventuali titoli (fra di essi assume
rilievo l'eventuale attivita' di ricerca svolta in precedenza presso
le strutture dell'Ateneo): fino a 15 punti;
f) prove di esame: fino a 40 punti (il punteggio complessivo
ottenuto nelle prove di esame e' il risultato della media aritmetica
dei voti ottenuti nelle due prove).
La valutazione dei titoli (punti a, b, c, d, e) dovra' precedere
la prova scritta.
Il diario della prova scritta, con l'indicazione del giorno, del
mese e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, sara' comunicato agli
interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento inviata
venti giorni prima della data fissata per la prova.
La convocazione per il colloquio avverra' con modalita' identiche
a quelle sopra indicate per la prova scritta, ovvero a mezzo di
comunicazione da parte della commissione esaminatrice, nella ipotesi
di rinunzia scritta ai termini di preavviso, espressa da tutti i
candidati presenti alla prova scritta.
Per sostenere le prove suddette i candidati dovranno essere
muniti di documento di riconoscimento valido.
Al termine dei lavori le commissioni formulano apposite
graduatorie sulla base della somma dei punteggi riportati da ogni
candidato per ciascuna delle voci indicate nel presente articolo.

                               Art. 7.
Al candidato risultato vincitore verra' data comunicazione
scritta dell'assegnazione della borsa di studio; egli dovra'
presentare, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data
di ricevimento della predetta comunicazione, l'autocertificazione
redatta a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modificazioni ed integrazioni, attestante la dichiarazione di
conoscenza del fatto che il reddito personale complessivo lordo
riferito al periodo di godimento della borsa non dovra' essere
superiore a L. 15.000.000 e che un eventuale superamento di tale
limite di reddito dovra' essere urgentemente segnalato
all'amministrazione universitaria e che esso comportera' la
restituzione delle somme percepite a titolo di borsa di studio.

                               Art. 8.
L'attivita' di perfezionamento o di specializzazione all'estero
non potra' essere iniziata prima dell'emanazione del provvedimento
rettorale con il quale viene conferita la borsa.
Le borse di studio hanno durata massima di un anno durante il
quale l'interessato dovra' mantenere il possesso del requisito di cui
al precedente art. 3 punto 4), in base al quale gli e' stata
conferita la borsa di studio. Il venir meno di tale requisito
comporta la decadenza dal diritto di fruizione della borsa e
l'obbligo per l'interessato di darne tempestiva comunicazione
all'Universita' degli studi di Udine, incorrendo nelle penalita'
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in caso
di mancato adempimento.
L'inosservanza delle norme statutarie delle istituzioni estere od
internazionali di livello universitario frequentate, resa nota
all'Universita' degli studi di Udine attraverso una dichiarazione o
altro documento formale inoltrati dall'istituzione stessa, comporta
la decadenza dal godimento della borsa.
I borsisti non possono essere impegnati in attivita' didattiche e
sono tenuti ad assolvere gli impegni stabiliti nel decreto di
concessione della borsa, pena la decadenza della stessa.
Le borse di studio di cui al presente bando non possono essere
cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite,
tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere
utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di
formazione o di ricerca dei borsisti.
Chi ha gia' usufruito di una borsa di studio non puo' usufruirne
una seconda volta allo stesso titolo.
Le borse di studio non danno luogo a trattamenti previdenziali
ne' a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche ne' a
riconoscimenti automatici ai fini previdenziali. Il godimento della
borsa non integra un rapporto di lavoro, essendo finalizzato alla
sola formazione professionale dei borsisti.
Ai dipendenti pubblici che fruiscano delle borse di studio di cui
al presente bando e' data la possibilita' di chiedere il collocamento
in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, prevista
per gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca dall'art. 2 della
legge 13 agosto 1984, n. 476. Il periodo di congedo straordinario e'
utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di
quiescenza e previdenza.

                               Art. 9.
Il pagamento della borsa e' effettuato in due rate di
L. 11.000.000 ciascuna: la prima rata al momento dell'assegnazione
della borsa, la seconda rata al ritorno in Italia previa
presentazione ai competenti uffici di un'attestazione resa
dall'istituzione estera od internazionale che certifichi il regolare
svolgimento, da parte del borsista, del corso o attivita' di
perfezionamento presso l'istituzione stessa, per un intero anno senza
interruzione alcuna salvo quelle previste dalle norme interne
dell'istituzione in questione ovvero quelle previste dall'art. 10 del
presente bando.
All'attestazione di cui sopra deve essere allegata traduzione in
lingua italiana certificata conforme al testo straniero da parte
della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana
all'estero ovvero da un traduttore ufficiale.

                              Art. 10.
Eventuali differimenti dalla data di inizio o interruzioni nel
periodo di godimento della borsa verranno consentiti ai vincitori che
dimostrino di dover soddisfare obblighi militari o che si trovino
nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a
condizione che l'istituzione estera od internazionale presso la quale
deve recarsi il borsista rilasci formale nulla osta ai differimenti
dalla data di inizio o alle interruzioni del periodo di frequenza. Il
predetto nulla osta deve essere accompagnato da traduzione in lingua
italiana certificata conforme al testo straniero redatta dalla
competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero
ovvero da un traduttore ufficiale.
Coloro che si trovino nelle predette situazioni sono tenuti ad
esibire:
ove debbano dimostrare di dover soddisfare obblighi militari:
un certificato delle autorita' militari nel quale dovra' essere
indicata anche la data in cui avra' termine il servizio militare;
ove debbano dimostrare di trovarsi nelle condizioni previste
dalla legge 13 dicembre 1971, n. 1204: un certificato medico nel
quale dovranno essere indicati i periodi di astensione obbligatoria
ai sensi della citata legge.
I candidati dovranno provvedere, a loro spese ed entro sei mesi
dall'espletamento del concorso, al recupero dei titoli e delle
eventuali pubblicazioni inviate all'Universita' degli studi di Udine;
trascorso il periodo indicato l'amministrazione non sara'
responsabile in alcun modo delle suddette pubblicazioni e titoli.

                              Art. 11.
Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento
alle norme contenute nella legge 28 febbraio 1980, n. 28, nel decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nella legge
30 novembre 1989, n. 398, nel regolamento approvato con decreto
rettorale 20 ottobre 1990, n. 1126, nella legge 3 luglio 1998,
n. 210, nonche' alle disposizioni ministeriali impartite in materia e
comunque alla normativa vigente.
Ai sensi della legge n. 241/1990 il funzionario responsabile del
procedimento concorsuale di cui al presente bando e' la dott.ssa
Manuela Croatto, funzionario amministrativo, capo della ripartizione
ricerca, Universita' degli studi di Udine, amministrazione centrale,
via Palladio n. 8 - 33100 Udine, telefono 0432/556370-1, - fax
0432/556299.
Il rettore: Strassoldo

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