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MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Sessione di esami di abilitazione all'esercizio della professione di
consulente in proprieta' industriale, in materia di brevetti per
invenzioni e modelli industriali, per l'anno 2001.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.82 del 16/10/2001
Ente:MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Località:Nazionale
Codice atto:001E9442
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:15/11/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

        IL DIRETTORE dell'Ufficio italiano brevetti e marchi
 
Visto il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, da ultimo
modificato con decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198, recante:
"Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per
invenzioni industriali";
Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1995, n. 342, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1995, recante
l'ordinamento della professione di consulente in proprieta'
industriale e la formazione del relativo albo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, concernente norme sulla imposta di bollo e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante:
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche";
Ritenuto di dover indire una sessione di esami di abilitazione
all'esercizio della professione di consulente in proprieta'
industriale, in materia di brevetti per invenzioni e modelli
industriali, per l'anno 2001;
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione all'albo dei
consulenti in proprieta' industriale abilitati - sezione brevetti -
ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 30 maggio 1995, n. 342,
sessione 2001.

                               Art. 2.
L'esame a carattere teorico-pratico consiste in:
1) una prova pratica di redazione di brevetto per invenzione o
per modello;
2) una prova scritta di teoria relativa alle normative in
materia di brevetti per invenzioni e per modelli industriali;
3) una prova orale sulle seguenti materie:
a) nozioni di diritto pubblico e privato, di procedura
civile, di chimica o meccanica o elettricita';
b) diritto dei brevetti per invenzione e per modello;
c) diritto comunitario ed internazionale in materia di
proprieta' industriale;
d) elementi di diritto comparato in materia di proprieta'
industriale;
e) almeno una lingua straniera scelta a cura del candidato
tra l'inglese, il tedesco o il francese.

                               Art. 3.
La prova pratica e la prova scritta si terranno a Roma nella data
e nel luogo che saranno comunicati direttamente a ciascun candidato,
con un preavviso di almeno quindici giorni.

                               Art. 4.
Le domande di ammissione all'esame di cui all'art. 1 del presente
decreto, redatte in carta semplice, dovranno essere presentate al
consiglio dell'ordine dei consulenti in proprieta' industriale, via
G. Donizetti 1/A - 20122 Milano, entro il termine di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata, con avviso di ricevimento entro il termine di cui al
precedente comma: a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
Le domande possono essere presentate anche direttamente alla
segreteria dell'ordine, che rilascera' per ricevuta una copia della
domanda con timbro e data.
La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione;
non verranno, tuttavia, prese in considerazione le domande prive di
sottoscrizione.
Le domande devono essere corredate dei seguenti documenti in
carta semplice:
1) diploma di laurea o titolo universitario equipollente in
qualsiasi Paese estero, ovvero titolo rilasciato da un Paese membro
dell'Unione europea includente l'attestazione che abbia seguito con
successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre
anni o di durata equivalente a tempo parziale, in una universita' o
in istituto d'istruzione superiore o in un altro istituto dello
stesso livello di formazione, a condizione in tale ultimo caso, che
il ciclo di studi abbia indirizzo tecnico-professionale attinente
all'attivita' di consulente in proprieta' industriale in materia di
brevetti d'invenzione e modelli industriali;
2) il titolo atto a documentare che il candidato abbia compiuto
presso societa', uffici o servizi specializzati in proprieta'
industriale almeno due anni di tirocinio professionale effettivo,
documentato in modo idoneo, salva la limitazione a diciotto mesi se
il candidato dimostri di aver frequentato con profitto un corso
qualificato di formazione per consulente in brevetti. Il periodo di
tirocinio deve essere completato alla data della domanda. Sono
esonerati dal tirocinio coloro che, in possesso dei requisiti di cui
al punto 1), abbiano prestato servizio per almeno cinque anni con
mansioni direttive presso gli uffici provinciali dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
I documenti di cui ai precedenti punti 1) e 2) possono essere
sostituiti da una dichiarazione contestuale alla domanda relativa al
diploma o titolo conseguito, al tirocinio professionale effettuato,
con indicazione della durata e della sede in cui e' stato effettuato,
e all'eventuale corso di formazione frequentato.

                               Art. 5.
E' ammessa, inoltre, all'esame di abilitazione qualsiasi persona
che abbia superato l'esame di qualificazione come consulente
abilitato presso l'ufficio europeo dei brevetti.

                               Art. 6.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato
una votazione media di 21/30 nelle prove scritte. La prova orale non
si intende superata se il candidato non avra' ottenuto la votazione
di almeno 21/30.

                               Art. 7.
La data della prova orale sara' comunicata per iscritto a ciascun
candidato, almeno trenta giorni prima a cura della commissione
esaminatrice.

                               Art. 8.
Coloro che avranno superato l'esame di abilitazione, per
l'iscrizione nella sezione brevetti dovranno presentare tutti i
documenti previsti nel presente decreto, nel rispetto delle vigenti
disposizioni fiscali, nonche' gli altri documenti che saranno
richiesti dal consiglio dell'ordine.

                               Art. 9.
Con successivo decreto, si procedera' alla nomina della
commissione e alla determinazione delle relative spese per il suo
funzionamento.

                              Art. 11.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 11 settembre 2001
Il direttore: Del Gallo Rossoni

 

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