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UNIVERSITA' "LA SAPIENZA" DI ROMA

Secondo bando di concorso per l'ammissione ai corsi
di dottorato di ricerca - anno accademico 1999-2000 - XV ciclo

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.99 del 14/12/1999
Ente:UNIVERSITA' "LA SAPIENZA" DI ROMA
Località:Roma  (RM)
Codice atto:99E10099
Sezione:Altri enti
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:13/1/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30
aprile 1997 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera del senato accademico in data 12 febbraio 1999 di
approvazione del "Regolamento in materia di dottorato di ricerca;
Viste le delibere del senato accademico del 23 luglio 1999 e del 29
luglio 1999;
Decreta:
Art. 1.
Istituzione
E' istituito il XV ciclo (II gruppo) relativo ai dottorati di
ricerca. Sono, altresi', indetti pubblici concorsi per esami per
l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca istituiti che si
elencano di seguito con l'indicazione della struttura di afferenza,
della durata, del numero dei posti messi a concorso e del numero
delle borse di studio disponibili:
138) cod. 138/II/XV "discipline odontostomatologiche", sede:
facolta' di medicina e chirurgia - durata: 3 anni - posti: 2 - borse:
2;
139) cod. 139/II/XV "diritto della navigazione", sede: facolta' di
giurisprudenza - durata: 3 anni - posti: 2 - borse: 2;
140) cod. 140/II/XV "fisiopatologia cardiorespiratoria", sede:
dipartimento di scienze cardiovascolari e cardiorespiratorie -
durata: 4 anni - posti: 2 - borse: 2;
141) cod.141/II/XV "fisiopatologia chirurgica e
endocrinochirurgica", sede: facolta' di medicina e chirurgia -
durata: 4 anni posti: 2 - borse: 2;
142) cod. 142/II/XV "fisiopatologia digestiva e metabolica", sede:
dipartimento di scienze cliniche - durata: 3 anni - posti: 2 - borse:
1;
143) cod. 143/II/XV "genetica e biologia molecolare", sede:
dipartimento di genetica e biologia molecolare - durata: 3 anni -
posti: 10 - borse: 3;
144) cod. 144/II/XV "gestione bancaria e finanziaria", sede:
facolta' di economia - durata: 3 anni - posti: 8 - borse: 2;
145) cod. 145/II/XV "ingegneria chimica ambiente e sicurezza",
sede: dipartimento di ingegneria chimica, dei materiali, materie
prime e metallurgia - durata: 3 anni - posti: 2 - borse: 2;
146) cod. 146/II/XV "ingegneria dei materiali, delle materieprime,
metallurgia e protezione ambientale", sede: dipartimento di
ingegneria chimica, dei materiali, materie prime e metallurgia -
durata: 3 anni - posti: 5 - borse: 3;
147) cod. 147/II/XV "modelli e metodi matematici per la tecnologia
e la societa'", sede: dipartimento di metodi e modelli matematici -
durata: 3 anni - posti: 2 - borse: 2;
148) cod. 148/II/XV "neuroscienze e riabilitazione motoria e
scienze del comportamento", sede: facolta' di medicina e chirurgia -
durata: 3 anni - posti: 10 - borse: 4;
149) cod. 149/II/XV "patologia umana", sede: dipartimento di
medicina sperimentale e patologia - durata: 4 anni - posti: 3 -
borse: 1;
150) cod. 150/II/XV "psicologia cognitiva", sede: centro
interuniversitario per la ricerca sull'elaborazione cognitiva in
sistemi naturali e artificiali - durata: 3 anni - posti: 10 - borse:
2;
151) cod. 151/II/XV "scienze andrologiche", sede: dipartimento di
fisiopatologia medica - durata: 4 anni - posti: 2 - borse: 2;
152) cod. 152/II/XV "scienza delle terapie immunologiche", sede:
dipartimento di medicina clinica - durata: 3 anni - posti: 3 - borse:
1;
153) cod. 153/II/XV "scienze ematologiche", sede: dipartimento di
biotecnologia cellulare e ematologia - durata: 4 anni - posti: 3 -
borse: 1;
154) cod. 154/II/XV "storia dell'arte contemporanea - arte di
confine", sede: dipartimento di storia dell'arte - durata: 3 anni -
posti: 2 - borse: 2;
155) cod. 155/II/XV "storia religiosa", sede: dipartimento di studi
storico-religiosi - durata: 3 anni - posti: 2 - borse: 2;
156) cod. 156/II/XV "tecnologie avanzate in chirurgia", sede:
dipartimento di scienze chirurgiche e tecnologie mediche applicate -
durata: 3 anni - posti: 6 - borse: 3.
I suddetti posti con borsa, oltre che dal bilancio universitario
potranno essere finanziati con fondi provenienti da enti pubblici e
privati nonche' da altri atenei.

                               Art. 2.
Requisiti di ammissione
Possono accedere al dottorato di ricerca, senza limitazioni di eta'
e cittadinanza coloro che siano in possesso di laurea o di analogo
titolo accademico conseguito all'estero preventivamente riconosciuto
equipollente dal collegio dei docenti del dottorato di ricerca, al
solo fine dell'ammissione al corso. I cittadini stranieri possono
essere ammessi in soprannumero nella misura di un terzo del numero
totale dei posti messi a concorso per il singolo dottorato ai sensi
del seguente comma e possono accedere ai fondi per la mobilita'.
I cittadini stranieri, anche extra comunitari, sono autorizzati in
soprannumero a partecipare ai corsi di dottorato di ricerca ed a
presentare la tesi per sostenere l'esame finale allo scopo di
conseguire il titolo di dottore di ricerca. Una commissione del
dottorato, formata dal coordinatore e da altri due membri, esaminera'
le domande pervenute per formare una lista di idonei all'ammissione
al dottorato eventualmente ricorrendo ad un colloquio preliminare.
L'ammissione nei limiti su indicati e' consentita alle seguenti
condizioni:
a) presentazione della domanda con i relativi titoli che dovranno
essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all'estero;
b) possesso di una borsa di studio o equipollente garantita per
iscritto da ente, istituzione o fondazione italiana o straniera che
copra tutta la durata degli studi;
c) impegno a rispettare il regolamento del dottorato per quanto
riguarda la frequenza e i controlli periodici di attivita' richiesti
dal collegio dei docenti.
Potranno partecipare agli esami di ammissione anche coloro i quali
conseguiranno il diploma di laurea entro il 31 dicembre 1999. In tal
caso, l'ammissione verra' disposta "con riserva" ed il candidato
sara' tenuto a comunicare tempestivamente, a pena di decadenza,
l'avvenuto conseguimento.

                               Art. 3.
Domande di ammissione
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice
secondo lo schema allegato al presente bando e debitamente
sottoscritta, dovra' pervenire inderogabilmente entro trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale con una delle
seguenti modalita':
a mano mediante consegna allo sportello dell'Ufficio dottorato di
ricerca sito presso l'economato dell'ateneo - citta' universitaria -
Piazzale Aldo Moro, 5, nei giorni di: lunedi', mercoledi' e venerdi'
dalle ore 8.30 alle ore 12.30 martedi' e giovedi' dalle ore 14.30
alle ore 16.30;
a mano mediante consegna all'ufficio protocollo studenti sito nel
palazzo delle segreterie, scala C, III piano nei medesimi orari;
mediante servizio postale di Stato o agenzie di recapito
autorizzate. Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine
indicato al comma 1 del presente articolo. Il concorrente che scelga
l'adozione di tale mezzo di consegna assume i rischi di recapiti
tardivi.
La domanda dovra' essere contenuta in un plico indirizzato al
magnifico rettore dell'Universita' degli studi di Roma "La Sapienza"
p.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma; sullo stesso plico dovra' essere
altresi' apposta, a pena di esclusione, la seguente dicitura:
"Domanda per il concorso di dottorato, codice
..........". Nella domanda l'aspirante dovra' dichiarare ai sensi
della legge 15/68 e successive modificazioni ed integrazioni, sotto
la propria responsabilita':
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale,
residenza e recapito eletto ai fini del concorso, telefono. I
cittadini comunitari e stranieri devono indicare un recapito italiano
o l'indicazione della propria ambasciata in Italia eletta quale
proprio domicilio;
b) l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare
nonche' del relativo codice;
c) la propria cittadinanza;
d) la laurea posseduta o che si conseguira', nonche' la data e
l'universita' presso cui e' stata o si presume verra' conseguita,
ovvero il titolo equipollente (o di cui si chiede l'equipollenza)
conseguito presso una universita' straniera;
e) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato
secondo le modalita' che saranno fissate dal Collegio dei docenti;
f) l'indicazione delle lingue straniere conosciute;
g) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
I cittadini stranieri extra comunitari che non intendono
partecipare alle prove concorsuali, devono allegare alla domanda
quanto disposto dall'art. 2 comma 2 nonche', pena l'esclusione, il
proprio curriculum.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
in caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o
da mancata ovvero tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'Amministrazione stessa.

                               Art. 4.
Prove d'esame
L'esame di ammissione al corso consiste in due prove, una scritta e
una orale volte a garantire un'idonea valutazione comparativa dei
candidati. Il diario della prova scritta, con l'indicazione della
sede, del giorno, del mese e dell'ora in cui la medesima avra' luogo,
sara' comunicato, a cura delle strutture sede del dottorato, agli
interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento inviata
quindici giorni prima della data fissata per la prova.
La convocazione per la prova orale avverra' ugualmente a mezzo
lettera raccomandata che verra' inviata a coloro che avranno superato
la prova scritta venti giorni prima della data fissata per la prova
orale medesima, ovvero a mezzo di comunicazione in sede concorsuale
da parte della commissione esaminatrice.
Il termine dei venti giorni potra' essere ridotto in caso di
rinuncia scritta ai termini di preavviso, espressa da tutti i
candidati presenti alla prova scritta. Per sostenere le prove i
candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento.

                               Art. 5.
Commissioni giudicatrici
Le commissioni giudicatrici di concorso per l'ammissione ai corsi
di dottorato di ricerca sono nominate con decreto del rettore e sono
composte da docenti di ruolo, anche di altri atenei italiani e
stranieri, aventi competenza specialistica nei settori cui si
riferisce il corso. I tre componenti la commissione sono scelti dai
dipartimenti o dalle facolta' proponenti della sola sede
amministrativa tra una rosa di almeno sei nominativi indicata dal
collegio dei docenti tra i professori e ricercatori universitari di
ruolo. Lo stesso collegio provvedera', altresi' a designare tre
supplenti. Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato,
dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove. E' ammesso al
colloquio il candidato che abbia superato la prova scritta con una
votazione non inferiore a 40/60. Il colloquio si intende superato se
il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60. Espletate le
prove del concorso, la commissione compila la graduatoria generale di
merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato
nelle singole prove. In caso di parita' di voti prevale la
valutazione della situazione economica, determinata ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e
successive modificazioni. Ai sensi dell'art. 6 comma 7 del
D.M.U.R.S.T. n. 224 del 30 aprile 1999 la commissione e' tenuta a
concludere le operazioni concorsuali entro e non oltre novanta giorni
dalla data del decreto rettorale di nomina.

                               Art. 6.
Ammissione ai corsi
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per ogni corso di dottorato. In caso di mancata o tardiva
accettazione da parte degli aventi diritto prima dell'inizio del
corso, subentra altro candidato, secondo l'ordine della graduatoria.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.

                               Art. 7.
Iscrizione ai corsi
I candidati che avranno superato le prove di concorso, utilmente
collocati nella graduatoria di merito e chiamati a coprire i posti
disponibili per ciascun dottorato, dovranno presentare o far
pervenire al settore dottorato di ricerca e post-dottorato entro il
termine di quindici giorni che decorre dal giorno successivo a quello
in cui avranno ricevuto il relativo invito i seguenti documenti:
a) fotocopia del documento di identita' debitamente firmata;
b) autocertificazione di cittadinanza;
c) autocertificazione attestante la laurea posseduta se e' stata
conseguita in Italia, ovvero documento originale del titolo
equipollente conseguito presso universita' straniera con traduzione
legalizzata e dichiarazione di valore;
d) nel caso di iscrizione in atto a corso di laurea, o scuola di
specializzazione, o corso di perfezionamento, dichiarazione di
impegno a sospenderne la frequenza;
e) dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre borse
di studio per dottorato di ricerca.

                               Art. 8
Conseguimento del titolo
Il titolo di dottore di ricerca e' conferito dal rettore e si
consegue all'atto del superamento dell'esame finale, a conclusione
del ciclo di dottorato e puo' essere ripetuto una sola volta.
L'Universita' a richiesta degli interessati ne certifica il
conseguimento. La tesi finale puo' essere redatta anche in lingua
straniera previa autorizzazione del collegio dei docenti. Per
comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi
entro il termine previsto, il rettore su proposta del collegio dei
docenti, ammette il candidato agli esami previsti per il ciclo
successivo. Non sara' consentita una proroga superiore ad un anno,
salvo documentata causa di forza maggiore.

                               Art. 9.
Commissioni per il conseguimento del titolo
Le commissioni giudicatrici per il conferimento del titolo di
dottore di ricerca sono nominate con decreto rettorale. Esse sono
composte da tre membri scelti tra i professori e i ricercatori
universitari di ruolo, appartenenti ai settori
scientifico-disciplinari attinenti il dottorato, non componenti del
collegio dei docenti. La commissione puo' essere integrata da non
piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e
delle strutture pubbliche e private di ricerca.

                              Art. 10.
Obblighi e diritti dei dottorandi
Gli iscritti ai corsi di dottorato hanno l'obbligo di frequentare i
corsi e di compiere continuativamente attivita' di studio e di
ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine. Possono
inoltre svolgere una limitata attivita' didattica sussidiaria o
integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attivita' di
formazione alla ricerca. Durante il corso il dottorando puo' essere
autorizzato, per esigenze relative alla ricerca, dal collegio dei
docenti alla permanenza all'estero per un periodo non superiore alla
meta' della durata del corso stesso. In caso di inosservanza degli
obblighi suddetti il dottorando viene escluso dal corso. Tale
esclusione viene presa su decisione motivata del collegio dei
docenti, previa verifica dei risultati conseguiti, fatti salvi i casi
di sospensione per maternita', per servizio militare o per grave
malattia, con sospensione di un anno. I dottorandi in servizio presso
pubbliche amministrazioni possono essere iscritti a condizione che
siano collocati in aspettativa senza assegni, per il periodo di
durata del corso.

                              Art. 11.
Borse di studio
Le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa
del merito in base alle prove effettuate dalle commissioni
giudicatrici e secondo l'ordine delle graduatorie. A parita' di
merito prevale la valutazione della situazione economica determinata
ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30
aprile 1997 e successive modificazioni. L'importo annuale della borsa
di studio, determinato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a)
della legge 3 agosto 1998 n. 315 e successive modificazioni ed
integrazioni, e' pari a L. 20.450.000 assoggettato al contributo
previdenziale I.N.P.S. a gestione separata. La durata dell'erogazione
della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso. La cadenza
di pagamento della borsa di studio e' bimestrale. L'importo e'
aumentato per eventuali periodi di permanenza all'estero nella misura
del 50%. Le borse di studio non sono cumulabili. I dottorandi
titolari di borsa di studio conferita dall'Universita' su fondi
ripartiti dai decreti ministeriali di cui all'art. 4, comma 3 della
legge 3 luglio 1998 n. 210, sono esonerati dai contributi per
l'accesso e la frequenza dei corsi. Sara' consentita nel caso di
documentata malattia una sospensione retribuita per il massimo di un
mese.

                              Art. 12.
Contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi
Il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato,
che deve essere versato da coloro che non usufruiscono della borsa di
studio, ammonta a L. 1.307.000 annue, cosi' suddiviso:
prima rata: L. 400.000 (all'atto dell'iscrizione);
seconda rata: L. 907.000 (entro il 31 marzo).

                              Art. 13.
Norme di riferimento
Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia alla normativa
attualmente vigente in materia. Gli obiettivi formativi e i programmi
di studio per ciascun corso di dottorato verranno pubblicati a cura
dell'Ateneo.
Roma, 24 novembre 1999
Il rettore: D'Ascenzo
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