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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di Area
seconda - fascia retributiva F1 - profilo amministrativo.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.44 del 3/6/2011
Ente:MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE
Località:Firenze  (FI)
Codice atto:1E003129
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:2
Scadenza:4/7/2011

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contenente le
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni ed integrazioni
ed in particolare l'articolo 35 concernente il reclutamento del
personale nelle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente «Azioni
positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel
lavoro»,con riferimento anche al contenuto degli articoli 35 e 57 del
citato decreto legislativo n. 165/2001 al fine di garantire pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, concernente
l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento
tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, riguardante
l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento
tra le persone senza distinzione di religione, di convinzioni
personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente
il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, contenente norme in favore
dei privi di vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza,
l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174, con cui e' stato adottato il regolamento
recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni
pubbliche;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera d), del succitato decreto del
Presidente del Consiglio n. 174/1994, ai sensi del quale non puo'
prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana per i posti dei
ruoli del Ministero degli Affari Esteri, eccettuati i posti a cui si
accede in applicazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n.
56;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, cosi' come modificata ed integrata dalla
legge n. 69/2009;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
marzo 1995, concernente la determinazione dei compensi da
corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al
personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 12 marzo 1998, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili; entrata in vigore dal 18 gennaio 2000, che
all'art. 3, prevede che i datori di lavoro pubblici e privati sono
tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nella misura
di una ulteriore unita' di lavoratori occupati, se occupano fra 15 e
35 dipendenti;
Visto che l'Istituto Agronomico per l'Oltremare, in attuazione
della citata legge n. 68/1999, gia' copre per intero le quote di
riserva come per legge, per cui non deve disporre ulteriori riserve
di posti per le categorie previste da questa legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, contenente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il Codice in materia di
protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive
modifiche ed integrazioni, in particolare gli articoli 18, comma 6 e
26, comma 5-bis;
Ritenuto che la percentuale di riserva di cui alla legge
sopraindicata non determina il raggiungimento dell'unita';
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto dei Ministeri entrato in vigore il 16 maggio
1995;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo
1998-2001;
Visto il contratto collettivo integrativo 1998-2001 del Ministero
Affari Esteri-Istituto Agronomico per l'Oltremare;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo
2002-2005 e biennio economico 2002-2003, sottoscritto il 12 giugno
2003;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo
2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 14 settembre
2007;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo
2006-2009 e biennio economico 2008-2009;
Visto il decreto del direttore generale n. 28/2007 del 9 ottobre
2007, relativo al nuovo sistema di classificazione del personale
delle aree funzionali in applicazione del citato CCNL del 14
settembre 2007;
Visto l'art. 24, comma 1 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150 che prevede che l'Amministrazione puo' coprire i posti
disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici,
con riserva non superiore al 50% a favore del personale interno, nel
rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni;
Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi in
materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo e
codificazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 2009
recante autorizzazione ad assumere personale nelle Amministrazioni
dello Stato, nelle Agenzie e negli Enti Pubblici non economici, con
il quale l'Istituto Agronomico per l'Oltremare e' stato autorizzato
ad assumere n. 5 unita' di personale per una spesa complessiva di
€ 164.058,00;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della Funzione Pubblica n. 0054658 del 21.12.2009 -
1.2.3.4 nella quale vengono individuate le unita' di personale
autorizzate con indicazione del relativo onere, ed in particolare
vengono indicate n. 2 unita' di area seconda - F1 ;
Visto il D.L. 15 giugno 2008, n. 112 convertito,con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 inerente
"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria";
Visto l'art. 74 (Riduzione degli assetti organizzativi) della
predetta legge n. 133/2008 che impone alle amministrazioni dello
Stato la rideterminazione dei propri assetti organizzativi pena
l'impossibilita' di procedere a nuove assunzioni;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della Funzione Pubblica - U.P.P.A. prot. n. 0020634
P-1.2.3.4 del 29.04.2010 che richiama gli adempimenti di cui all'art.
74 della legge n. 133/2008 sopraindicata per procedere alle
assunzioni;
Vista la legge 26 febbraio 2010, n. 25 concernente ''Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative"
segnatamente per l'art. 2, commi 8-bis e seguenti che prevedono che
la dotazione organica delle singole amministrazioni e'
provvisoriamente individuata in misura pari ai posti coperti alla
data del 28 febbraio 2010, fatta salve le autorizzazioni gia'
concesse alla predetta data;
Visto che la rideterminazione della pianta organica, operata ai
sensi dell'art. 74 della legge n. 133/2008 e della legge n. 25/2010,
le cui procedure sono state avviate dall'Istituto in data 30 aprile
2010 ed in data 22 giugno 2010, e' stata ritenuta dal Dipartimento
della Funzione Pubblica conforme alle disposizioni normative (nota n.
458/10/UL/P-7.253 del 13.07.2010) e conferma tale dotazione;
Visto l'art. 34-bis, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001
prevedente che le Amministrazioni, decorsi due mesi dalla
comunicazione di cui al punto precedente, possono procedere all'avvio
della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia
intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2;
Vista la nota dell'Istituto Agronomico per l'Oltremare n. 2308
del 2.04.2010, con la quale l'Amministrazione procedeva a richiedere
l'assegnazione di personale in mobilita' d'ufficio e che sono
trascorsi i due mesi richiesti dall'art. 34-bis sopra indicato;
Vista la legge 26 ottobre 1962, n. 1612 «Riordinamento
dell'Istituto Agronomico per l'Oltremare con sede in Firenze», per le
parti in vigore, con cui viene definito, fra gli altri, il rapporto
di strumentalita' fra Istituto e Ministero degli Affari Esteri;
Visto il D.P.R. 29 ottobre 2010 n. 243 "Regolamento recante il
riordino dell'Istituto Agronomico per l'Oltremare, a norma dell'art.
26, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133" ed in particolare
l'art. 8, comma 2 nel quale si prevede che la dotazione organica del
personale appartenente allo IAO e' determinata dalla tabella A
allegata al decreto di cui sopra;
Visto il D.L. 1° luglio 2009, n. 78 convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 recante
provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della
partecipazione italiana a missioni internazionali ed in particolare
l'art. 17, comma 16, che prevede che il termine per procedere alle
assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'art. 1,
comma 527 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive
modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010;
Visto il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 10 del 26 febbraio 2011 che all'art. 1
proroga il termine di cui sopra al 31 marzo 2011;
Visto il D.P.C.M. 28 marzo 2011 con il quale viene disposta
ulteriore proroga sino al 31 dicembre 2011 del termine sopraindicato;
Ritenuto pertanto opportuno procedere all'indizione di un
concorso pubblico per esami a n. due posti, area seconda -F1, profilo
amministrativo dell'Istituto Agronomico per l'Oltremare;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni
in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti e
successive integrazioni e modifiche;

Decreta:


Art. 1


Posti a concorso


E' indetto un concorso per esami a n. due posti appartenenti
all'area seconda -F1, profilo amministrativo dell'Istituto Agronomico
per l'Oltremare con sede in Firenze, di cui:
n. 1 posto a norma dell'art. 24 del D. Lgs. 150/2009 e'
riservato al personale interno in possesso dei requisiti previsti dal
bando.
Coloro che intendano avvalersi della suddetta riserva dovranno
farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al
concorso.
Il posto riservato che non dovesse essere coperto per mancanza di
avente titolo, sara' conferito al concorrente che abbia superato le
prove secondo l'ordine di graduatoria
Al fine di consentire ai soggetti disabili di concorrere in
effettive condizioni di parita' con gli altri candidati ammessi al
concorso in questione, l'amministrazione, preso atto delle domande di
partecipazione che perverranno da parte degli stessi, predisporra'
adeguate modalita' di svolgimento delle prove di esame.

                               Art. 2 


Requisiti per l'ammissione


1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado;
Si precisa che la dichiarazione del possesso del titolo di
studio superiore non esime dalla dichiarazione del possesso del
titolo per l'accesso a pena di esclusione;
I candidati in possesso di diploma che sia stato rilasciato da
un Paese dell'Unione europea, possono essere ammessi alle prove
concorsuali purche' i titoli suddetti siano stati equiparati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Il candidato e' ammesso con riserva alle prove di concorso
qualora tale decreto non sia stato ancora emanato ma sussistano i
presupposti per l'attivazione della procedura medesima;
c) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta'
di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso,
in base alla normativa vigente;
d) godimento dei diritti politici. Non possono accedere al
concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo,
nonche' coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego
statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ovvero
siano stati licenziati ai sensi delle disposizioni dei contratti
collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari
comparti;
2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso come stabilito dal successivo articolo 3.
3. E' cura di ciascun candidato, prima di presentare la domanda
di partecipazione, valutare e verificare se possiede tutti i
requisiti di ammissione specificati nel bando di concorso.

                               Art. 3 


Presentazione della domanda - Termini e modalita'


1. La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta
esclusivamente sull'apposito modello, di cui all'unito fac-simile.
Tale modello e' anche reperibile sul sito Internet dell' Istituto
Agronomico per l'Oltremare http://www.iao.florence.it. La domanda
deve essere sottoscritta dal candidato nelle sue parti, indirizzata e
presentata direttamente, o inviata a mezzo di raccomandata con avviso
di ricevimento o mediante Posta Elettronica Certificata (se in
possesso di apposita casella PEC) a:
Istituto Agronomico per l'Oltremare - Concorso Area II - F1 -
via A. Baldesi n. 14 50131 Firenze, entro il termine perentorio di
giorni trenta, compresi i giorni festivi, decorrenti dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in un
giorno festivo, sara' prorogato di diritto al giorno successivo non
festivo.
La presentazione diretta della domanda, in busta chiusa,
all'indirizzo di cui sopra potra' essere effettuata, dal lunedi' al
venerdi', dalle ore 10 alle ore 11; in tal caso la data di
presentazione della domanda e' stabilita dal timbro di protocollo
dell'Istituto. Per le domande spedite a mezzo raccomandata A/R, la
data di spedizione della domanda e' stabilita e comprovata dal timbro
a data dell'ufficio postale accettante. I candidati in possesso di
casella di Posta Elettronica Certificata potranno presentare la
domanda di partecipazione indirizzandola al seguente indirizzo PEC:
istituto-agronomico-oltremare@pec.iao.florence.it. Si rammenta come
tutte le comunicazioni fatte con tale mezzo ai candidati da parte
dell'Istituto sono pienamente efficaci e legittime ad ogni effetto di
legge.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella suddetta
domanda di ammissione hanno altresi' valore di autocertificazione;
nel caso di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le
sanzioni penali previste dall'art. 76 del suddetto decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000.
2. Alla domanda il candidato deve, altresi', allegare, ai sensi
della normativa vigente, fotocopia completa di un documento di
identita' in corso di validita', documenti incompleti e/o illeggibili
determinano esclusione dei candidati.
3. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita' ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) le proprie generalita' (le donne coniugate devono indicare
solo il cognome da nubile ed il nome);
b) luogo e data di nascita ed il comune di residenza;
c) di essere cittadino italiano;
d) il luogo nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonche' i
procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico, precisando,
in caso affermativo, gli estremi del provvedimento di condanna o di
applicazione dell'amnistia o del perdono ed il titolo del reato; la
dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
f) il titolo di studio prescritto per l'accesso, con l'esatta
indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato e dell'anno in cui e'
stato conseguito, nonche' gli estremi del provvedimento di
riconoscimento di equipollenza con il titolo di studio richiesto,
quando il diploma sia stato conseguito all'estero;
g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di
pubblico impiego;
h) se si trova nelle condizioni di cui all'art. 1, comma 1 del
presente bando, ai fini del riconoscimento della riserva del posto;
i) il possesso di eventuali titoli che, a parita' di merito,
danno luogo a preferenza; tali titoli devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di
partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione in
sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del
concorso;
l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento e di non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da
altro impiego statale ai sensi dell'art. 5, lettera c), del C.C.N.L.
sottoscritto in data 19 maggio 1995, cosi' come integrato dall'art.
17, comma 6, del C.C.N.L. integrativo del C.C.N.L. sottoscritto in
data 16 febbraio 1999, per aver conseguito l'impiego mediante la
produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti
ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a
seguito della presentazione di documenti falsi;
m) il candidato disabile e/o portatore di qualsiasi tipo di
handicap dovra' corredare la domanda di partecipazione al concorso
con una certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che
ne specifichi gli elementi essenziali, al fine di consentire
all'amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti
atti a garantire una regolare partecipazione al concorso, ai sensi
dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dell'art. 16,
comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68; (indicare tempi
aggiuntivi,e strumenti);
n) di conoscere la lingua inglese;
o) di conoscere gli elementi di base dell'informatica, gli
strumenti di personal computing, l'utilizzo di internet e della posta
elettronica;
p) l'indirizzo, compreso il numero di codice di avviamento
postale, con l'eventuale numero telefonico o la PEC; presso il quale
si desidera siano indirizzate le comunicazioni relative al concorso,
con l'impegno di farne conoscere le successive variazioni.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
mancata ricezione delle domande, dipendente da inesatta indicazione
del recapito da parte del candidato, ne' per eventuali disguidi
postali, telegrafici, informatici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne' per mancata restituzione
dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata. I
candidati devono, altresi', dichiarare di accettare integralmente le
condizioni del presente bando.
4. Il candidato portatore di handicap deve indicare nella domanda
la propria condizione e specificare l'ausilio e i tempi aggiuntivi
eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove. E' fatto
comunque salvo il requisito dell'idoneita' fisica, tale da permettere
lo svolgimento dell'attivita' lavorativa sia presso l'amministrazione
centrale che in sedi estere, ivi comprese quelle con caratteristiche
di disagio.
5. Non si terra' conto delle domande incomplete ed irregolari. In
particolare, non saranno ammessi alle prove concorsuali i candidati
le cui domande di partecipazione non siano sottoscritte e non
contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti
richiesti per l'ammissione alle prove concorsuali stesse e tutte le
dichiarazioni richieste dal presente bando. In considerazione di
quanto sopra ed alla luce delle disposizioni vigenti in materia di
autocertificazione, le domande devono essere redatte esclusivamente
sull'apposito modello di domanda di cui all'allegato. La mancanza
anche di una sola delle dichiarazioni in questione comporta la non
ammissione alle prove concorsuali. Non si terra' altresi' conto di
domande con produzione di documenti di identita' illeggibili o
incompleti.
6. L'Istituto Agronomico per l'Oltremare non e' responsabile in
caso di smarrimento delle proprie comunicazioni dipendente da
inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il
proprio recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella domanda,
nonche' in caso di eventuali disguidi postali, telegrafici,
informatici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
I candidati devono, altresi', dichiarare di accettare
integralmente le condizioni del presente bando.

                               Art. 4 


Esclusione dal concorso


1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i
candidati partecipano "con riserva" alle prove concorsuali.
2. L'amministrazione dispone in ogni momento, con provvedimento
motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti, nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori
stabiliti nel presente bando.

                               Art. 5 


Commissione esaminatrice


Con successivo provvedimento, in armonia con quanto disposto,
dall'art. 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo, n. 165,
sara' nominata la commissione esaminatrice, secondo le vigenti
disposizioni normative.

                               Art. 6 


Preselezione


Qualora l'elevato numero di candidati lo renda necessario,
l'Amministrazione potra' prevedere l'espletamento di una prova
preselettiva, del cui svolgimento verra' data comunicazione con
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.
L'eventuale preselezione verra' effettuata mediante una serie di
quesiti a risposta multipla da somministrare ai candidati vertenti
sulle materie oggetto delle prove scritte ed orali. Per
l'espletamento della preselezione l'Amministrazione potra' avvalersi
anche di procedure automatizzate gestite da enti o societa'
specializzate in selezione del personale. In caso di svolgimento
della prova preselettiva, saranno ammessi alle prove scritte i
candidati che abbiano conseguito un punteggio minimo di 21/30. Il
punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla
formazione del voto finale di merito.

                               Art. 7 


Prove d'esame


Le prove d'esame consistono in due prove scritte ed una prova
orale. I punteggi sono espressi in trentesimi.
La durata delle prove scritte sara' stabilita dalla commissione
esaminatrice.

                               Art. 8 


Prove scritte


1. La prima prova scritta consistera' nello svolgimento di un
elaborato nelle seguenti materie:
a. Elementi di contabilita' pubblica, sua riforma, la
digitalizzazione della P.A., la riforma del pubblico impiego, la
contabilita' dei progetti di cooperazione allo sviluppo, il Codice
degli appalti pubblici, aspetti retributivi e previdenziali del
personale espatriato ex legge n. 49/1987;
b. Elementi di diritto amministrativo;
c. Elementi sulle norme di funzionamento dell'Istituto
Agronomico per l'Oltremare;
2. La seconda prova scritta consistera' nella redazione di un
elaborato a contenuto teorico - pratico, di tipo interdisciplinare
fra le materie di cui alla prima prova.
3. Per superare le prove scritte ed essere ammessi al colloquio i
candidati devono riportare in ciascuna prova scritta una votazione di
almeno 21/30.
4. I candidati prima dell'ingresso in aula dovranno depositare
presso la segreteria del concorso i cellulari. I candidati scoperti
in possesso di detto supporto saranno espulsi immediatamente e
denunciati all'autorita' competente.

                               Art. 9 


Prova orale


1. La prova orale consiste in un colloquio nelle materie oggetto
della prova scritta, che mira ad accertare la preparazione e la
professionalita' del candidato, la sua attitudine all'espletamento
delle funzioni, nonche' la sua conoscenza delle problematiche delle
pubbliche amministrazioni in particolare di quelle nel settore della
cooperazione internazionale allo sviluppo di cui alla legge n.
49/1987 ed al D.P.R. n. 177/1987.
2. Altresi' esso avra' ad oggetto:
a) Le responsabilita' dei pubblici dipendenti;
b) La riforma del pubblico impiego alla luce del D.Lgs. n. 150
del 2009 con particolare riferimento ai principi meritocratici;
c) Il Codice degli appalti;
d) Ordinamento dell'amministrazione degli Affari Esteri e
dell'Istituto Agronomico per l'Oltremare;
e) Informatica;
f) Conoscenza della lingua inglese. L'accertamento della
conoscenza orale della lingua inglese verra' effettuato mediante un
colloquio nella lingua medesima.
3. Per superare il colloquio e' necessario conseguire una
votazione di almeno 21/30.
4. Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei
candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno
riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, e'
affisso all'albo della sede d'esame.

                               Art. 10 


Voto finale delle prove d'esame e graduatoria di merito


1. Il punteggio complessivo e' determinato sommando i voti
riportati in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova
orale.
2. La graduatoria di merito del concorso e' formata dalla
commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal voto finale
conseguito da ciascun candidato.

                               Art. 11 


Svolgimento delle prove d'esame


1. Le prove d'esame hanno luogo in Firenze.
2. I candidati devono presentarsi muniti di documento di
riconoscimento valido e di penna ad inchiostro nero o blu. I
candidati non possono portare telefoni cellulari, palmari,
calcolatrici, carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri,
periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo,
ne' borse o simili, capaci di contenere pubblicazioni del genere, che
devono in ogni caso essere consegnate prima dell'inizio della prova
al personale di vigilanza; l'Istituto Agronomico per l'Oltremare non
assume peraltro alcuna responsabilita' circa il loro contenuto.
I candidati potranno consultare soltanto i dizionari e gli
eventuali codici non commentati. Sono esclusi altri testi.
3. L'eventuale prova preselettiva o le prove scritte hanno luogo
nei giorni, ora e locali indicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª serie Speciale «Concorsi ed Esami» - del 22 luglio
2011 e sul sito Internet dell'Istituto Agronomico per l'Oltremare
(http://www.iao.florence.it). Tali pubblicazioni hanno valore di
notifica a tutti gli effetti. Pertanto coloro che non hanno ricevuto
comunicazione dell'esclusione dalle prove concorsuali sono tenuti a
presentarsi nei giorni, nel luogo e nell'ora prestabiliti.
L'assenza alle suddette prove scritte e alle prove preselettive,
comporta l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa.
5. Qualora per motivi organizzativi alla data suddetta non sia
possibile fissare il calendario degli esami, nella medesima Gazzetta
Ufficiale sara' comunicato l'eventuale rinvio ad altra pubblicazione
della data del test di preselezione e/o delle prove scritte.
6. Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio, di cui
al precedente articolo 10, l'avviso per la presentazione al colloquio
stesso e' dato individualmente almeno venti giorni prima della data
in cui essi debbono sostenerlo. Il suddetto avviso contiene altresi'
l'indicazione del voto riportato dall'interessato in ciascuna delle
prove scritte. Le sedute delle prove orali si svolgono in un'aula
aperta al pubblico.

                               Art. 12 


Presentazione dei titoli di preferenza


1. Entro il termine perentorio di giorni quindici decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale con
esito positivo, i candidati che abbiano superato le prove d'esame
devono presentare direttamente o far pervenire all' Istituto
Agronomico per l'Oltremare Segreteria, Concorso Area II - F1, via A.
Baldesi n. 14, 50131 Firenze, la documentazione in carta semplice
attestante il possesso di eventuali titoli, a parita' di merito, di
preferenza previsti dall'articolo 5 del D.P.R. n. 487/94, e
successive modifiche, citato nelle premesse. I suddetti titoli
saranno valutati esclusivamente se gia' dichiarati nella domanda di
partecipazione e purche' risulti dai medesimi il possesso del
requisito alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.
2. Tale documentazione non e' richiesta nel caso in cui
l'amministrazione dell'Istituto Agronomico per l'Oltremare ne sia
gia' in possesso o ne possa disporre richiedendola ad altre pubbliche
amministrazioni, purche' nella domanda di ammissione l'interessato
abbia indicato con esattezza, oltre al possesso del titolo, anche
l'ufficio e l'amministrazione presso cui la relativa documentazione
e' depositata.

                               Art. 13 


Approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito


1. Con proprio decreto il Direttore Generale, sotto condizione
dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'assunzione,
approvera' la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei
nelle prove concorsuali. Con il medesimo provvedimento il Direttore
Generale dichiara vincitori del concorso i candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito tenuto conto, a parita' di
merito, dei titoli di preferenza di cui all'unito allegato (allegato
n. 2).
2. La graduatoria di merito unitamente a quella del vincitore del
concorso sara' affissa all'Albo dell'Istituto Agronomico per
l'Oltremare nonche' inserita sul sito Internet dell'Istituto:
www.iao.florence.it. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami».
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' altresi'
il termine per le eventuali impugnative.
La graduatoria rimarra' efficace secondo quanto previsto dalla
vigente normativa in materia, a decorrere dalla data di approvazione
della stessa, per l'assunzione in servizio del vincitore del concorso
in relazione alle esigenze dello stesso Istituto e subordinatamente a
quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del presente bando.
Non si dara' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.

                               Art. 14 


Costituzione del rapporto di lavoro


1. Il posizionamento dei candidati dichiarati vincitori nella
graduatoria di merito del concorso non costituisce diritto
all'assunzione e non genera interessi risarcitori di specie in caso
di mancata assunzione. La costituzione del rapporto di lavoro e'
subordinata all'approvazione delle rideterminazioni organiche ex art.
74 della legge n. 133/2008 e della legge n. 25/2010 propedeutiche
alle assunzioni stesse.
2. I candidati dichiarati vincitori del concorso, presupposto
quanto definito dal precedente comma, sono invitati a stipulare un
contratto individuale di lavoro, a tempo pieno e indeterminato, per
l'assunzione nel ruolo del personale dell'Istituto Agronomico per
l'Oltremare, ai sensi della normativa vigente.
3. I vincitori del concorso assunti in servizio sono soggetti ad
un periodo di prova di quattro mesi. Decorso il periodo di prova
senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, gli interessati
saranno confermati in ruolo dalla data di assunzione in servizio.
4. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti
prescritti per l'assunzione il vincitore deve presentare all'
Istituto Agronomico per l'Oltremare Segreteria, entro trenta giorni
dalla data di ricezione di una specifica richiesta in tal senso:
a) una dichiarazione, sottoscritta sotto la propria
responsabilita' ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante che gli
stati, fatti e qualita' personali, suscettibili di modifica,
autocertificati nella domanda di ammissione al concorso non hanno
subito variazioni. A norma dell'articolo 71 del medesimo D.P.R. n.
445, l'amministrazione effettuera' idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicita' delle predette dichiarazioni con le
conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 76, in caso di
dichiarazioni rispettivamente non veritiere o mendaci;
b) un certificato medico, di data non antecedente a sei mesi
dalla data di ricezione della predetta richiesta, dal quale risulti
che egli e' fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni
proprie del dirigente, sia presso l'Amministrazione centrale che in
eventuale sedi di progetti all'estero, ivi comprese quelle con
caratteristiche di disagio. Il certificato medico deve essere
rilasciato dalla A.S.L. competente per residenza o domicilio ovvero,
se il candidato risiede o si trova temporaneamente all'estero per
motivi di studio o di lavoro, da un medico di fiducia dell'autorita'
diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed
eventualmente tradurlo. La qualita' di medico di fiducia
dell'autorita' diplomatica o consolare deve essere attestata in
maniera esplicita dall'autorita' medesima all'atto
dell'autenticazione. E' cura del candidato richiedere il rilascio di
tale attestazione all'autorita' diplomatica o consolare competente.
L'Amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneita'
fisica dei vincitori in qualsiasi momento.
6. Al momento dell'assunzione, il vincitore deve inoltre
presentare una dichiarazione circa l'insussistenza delle situazioni
di incompatibilita' richiamate dall'articolo 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e
modificazioni.
7. Se il vincitore, senza giustificato motivo, non assume
servizio entro il termine stabilito decade dall'assunzione.
8. Una volta assunto servizio il vincitore ha l'obbligo di
permanere in sede per non meno di cinque anni.

                               Art. 15 


Accesso agli atti del concorso


L'accesso alla documentazione attinente ai lavori della
commissione di cui al precedente art. 5 e' differito alla conclusione
del procedimento concorsuale che si esaurira' con la formulazione
della graduatoria da parte della stessa e la sua pubblicazione.

                               Art. 16 


Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi dell'art. 13 comma 1, del decreto legislativo 30
giugno 2003 n. 196 e dell'art. 1 comma 2, del decreto ministeriale 23
giugno 2004 n. 225, i dati personali forniti dai candidati sono
raccolti presso l' Istituto Agronomico per l'Oltremare Segreteria,
Concorso Area II - F1, via A. Baldesi n. 14, 50131 Firenze per le
finalita' di gestione del concorso (gestione che l'Amministrazione si
riserva di affidare a una societa' specializzata, a seguito di
sottoscrizione di regolare contratto) e sono trattati presso una
banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3. Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo n. 196, tra i quali figura il diritto di accesso
ai dati che lo riguardano, e alcuni diritti complementari, tra cui il
diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
5. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti
dell'Istituto Agronomico per l'Oltremare Segreteria, via A. Baldesi
n. 14, 50131 Firenze, titolare del trattamento.
6. Il responsabile del trattamento e' il Dirigente Amministrativo
dell'Istituto Agronomico per l'Oltremare.

                               Art. 17 


Norma di salvaguardia


1. Nel caso in cui nel corso dell'iter concorsuale,
sopraggiungano nuove discipline normative o contrattuali, le stesse
troveranno immediata applicazione, restando preclusa la possibilita'
per l'Amministrazione di emanare un provvedimento finale sulla scorta
delle leggi previdenti.
Per quanto non previsto dal presente bando, si osservano, in
quanto compatibili, le disposizioni normative e contrattuali vigenti
in materia di svolgimento di concorsi e di reclutamento di personale.
Il presente decreto sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».

                               Art. 18 


Responsabile del procedimento


Il responsabile del presente procedimento viene individuato nella
persona del dr. Antonio Ciuchini, reperibile per informazioni nelle
ore di ufficio al numero 055-5061314 e-mail ciuchini@iao.florence.it

                               Art. 19 


Impugnative


Avverso il presente bando di concorso e' proponibile ricorso
straordinario al Capo dello Stato in via amministrativa entro
centoventi giorni o giurisdizionale al competente tribunale
amministrativo regionale entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione.
Firenze, 24 maggio 2011

Il direttore generale: Totino

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