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MINISTERO DELLA SANITA'

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore
tecnico enti di ricerca in prova - sesto livello professionale -
laboratorio di fisica.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.93 del 28/11/2000
Ente:MINISTERO DELLA SANITA'
Località:Nazionale
Codice atto:00E10924
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:28/12/2000
Tags:Tecnici

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

           IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
 
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative
norme d'esecuzione, approvate con decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1970, n. 1077;
Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519;
Vista la iegge 11 febbraio 1980, 26 e successive modificazioni;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574;
Vista la legge 25 giugno 1985, n. 333;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
10 giugno 1986;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1991, n. 171;
Vista la legge 10 aprile 1991 n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto interministeriale 27 giugno 1992, concernente la
rideterminazione delle dotazioni organiche dell'Istituto superiore di
sanita';
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267 concernente
il riordinamento dell'Istituto superiore di sanita';
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994 n. 174, recante norme sull'accesso ai cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
pubbliche amministrazioni;
Visto il proprio decreto 5 novembre 1994, registrato alla Corte
dei conti l'8 febbraio 1995 registro n. 1 Sanita', foglio n. 30,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 57 del
9 marzo 1995, concernente l'individuazione dei profili e dei livelli
dell'Istituto superiore di sanita', per l'accesso ai quali si
richiede il possesso della cittadinanza italiana;
Visto il proprio decreto in data 10 luglio 1997, registrato alla
Corte dei conti, 1o agosto 1997, registro n. 1 Sanita', foglio
n. 286, concernente la modifica all'articolo unico del decreto
direttoriale 5 novembre 1994 sopracitato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21
settembre 1994, n. 754, relativo al regolamento concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di
sanita';
Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724;
Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto il Provvedimento del Consiglio dei Ministri 7 giugno 1996
che recepisce il contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407;
Visto la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, in particolare l'art. 19;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 concernente il diritto al
lavoro dei disabili;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, in particolare l'art.
20;
Considerato, in particolare, che l'art. 4 della suddetta legge
n. 26/1980 stabilisce che, qualora l'aspettativa del dipendente dello
Stato, il cui coniuge sia chiamato a prestare servizio all'esterno,
si protragga oltre un anno, l'amministrazione ha facolta' di
utilizzare il posto corrispondente ai fini delle assunzioni;
Vista la nota in data 14 gennaio 1998, rinnovata il 17 aprile
2000, del direttore di laboratorio di fisica con la quale il medesimo
ha richiesto, considerate le esigenze del laboratorio, l'indizione di
un pubblico concorso ad un posto di collaboratore tecnico enti di
ricerca - sesto livello, ai sensi della suddetta legge n. 26/1980,
avendo un dipendente appartenente al profilo suddetto collocato, per
oltre un anno, in aspettativa, ai sensi della normativa in questione;
Sentito il consiglio dei direttori del laboratorio che si e'
espresso favorevolmente nella seduta del 23 maggio 2000;
Vista la deliberazione n. 5, allegata al verbale n. 208, del
19 luglio 2000, del comitato amministrativo dell'Istituto superiore
di sanita' con la quale il medesimo ha espresso parere favorevole
all'indizione di un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un
posto di collaboratore tecnico enti di ricerca sesto livello -
laboratorio di fisica, ai sensi della legge n. 26/1980 e successiva
estensione con legge 25 giugno 1985, n. 333, e si e' pronunciato,
altresi, sulle relative modalita' di svolgimento;
Visto in particolare l'art. 13, comma 3, lettera b) del decreto
del Presidente della Repubblica n. 171/1991 che stabilisce che il 25%
dei posti da mettere a concorso, va riservato al personale dipendente
dell'Istituto superiore di sanita', in possesso del titolo di studio
richiesto dal bando ed appartenente a profilo per il quale e'
previsto il titolo di studio pari o immediatamente inferiore a quello
richiesto per la partecipazione al concorso;
Visto il parere espresso in data 7 aprile 1999 dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
circa l'applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994;
Considerato che ai fini del calcolo delle riserve, alla luce del
suddetto parere, si tiene conto dei resti cumulati da precedenti
procedure concorsuali e che, in relazione a tale fatto risultano
applicabili al concorso di cui trattasi le riserve stabilite a favore
dei disabili di cui alla citata legge n. 68/1999 e di cui al comma 3,
punti 1, del predetto art. 5 e della legge n. 407/1998, nonche' la
sopraindicata riserva di cui all'art. 13, comma 3, lettera b) del
decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991;
Considerato che la specializzazione attinente alla
professionalita' richiesta di cui all'allegato 1 al decreto del
Presidente della Repubblica n. 171/1991, sara' accertata dalla
commissione esaminatrice a seguito dell'esecuzione da parte dei
candidati delle prove d'esame e quindi il possesso della medesima si
riterra' acquisito mediante il superamento delle prove stesse;
 
Decreta:
 
Art. 1.
1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto di collaboratore tecnico enti di ricerca in prova - sesto
livello professionale dell'Istituto superiore di sanita'.
2. Il suddetto posto e' messo a concorso per il laboratorio di
fisica.

                               Art. 2
 
1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore ai
sessantacinque; tale limite e' elevato a sessantasette anni per
coloro che gia' rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli
organici delle amministrazioni dello Stato;
b) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli
italiani non appartenenti alla Repubblica;
c) godimento dei diritti politici;
d) diploma di perito industriale capotecnico;
e) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
f) idoneita' fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.
2. Ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, dell'art 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 e dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonche' dai
decreti direttoriali 5 novembre 1994 e 10 luglio 1997 citati nelle
premesse, il requisito della cittadinanza italiana non e' richiesto
per i soggetti appartenenti agli altri Stati membri dell'Unione
europea. Detti soggetti dovranno possedere, ai fini dell'ammissione
al presente concorso, i seguenti requisiti:
a) possesso della cittadinanza dello Stato di appartenenza;
b) godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza e provenienza, se non coincidenti;
c) adeguata conoscenza della lingua italiana. Detta conoscenza
verra' accertata dalla commissione esaminatrice tramite apposito
colloquio che precedera' l'espletamento della prova scritta del
concorso di cui trattasi;
d) tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani.
3. Non possono essere ammessi al concorso:
a) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego
statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile;
d) i dipendenti dell'Istituto superiore di sanita' che gia'
rivestono profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca - sesto
livello professionale dell'Istituto medesimo.
4. I requisiti di cui al presente articolo devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.
5. L'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti
potra' essere disposta in ogni momento, con decreto motivato del
direttore dell'Istituto superiore di sanita'.

                               Art. 3.
1. La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta
semplice e rivolta al direttore dell'Istituto superiore di sanita',
dovra' essere spedita a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, indirizzata
alla divisione quarta - concorsi del servizio del personale
dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma entro il
termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo,
si intendera' protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.
2. Il timbro a data dell'ufficio postale accettante fara' fede al
fine dell'accertamento della spedizione della domanda stessa nel
termine sopra indicato. I candidati sono tenuti a conservare la
ricevuta di spedizione per poterla esibire a richiesta
dell'amministrazione.
3. Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la
causa, anche se non imputabile al candidato, importa la
inammissibilita' del candidato stesso al concorso.
4. Nella domanda di ammissione al concorso, possibilmente
dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato
A), gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso,
debbono dichiarare:
1) il cognome ed il nome;
2) il luogo e la data di nascita;
3) la residenza;
4) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli altri
Stati membri dell'Unione europea, indicando quale;
5) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti
ovvero i motivi di non iscrizione o cancellazione dalle liste
medesime;
6) le eventuali condanne penali riportate indicando gli estremi
delle relative sentenze (la dichiarazione va resa anche se negativa);
7) il titolo di studio di cui sono in possesso, tra quelli
previsti per l'ammissione al concorso de quo, indicandone la data del
conseguimento e l'istituzione scolastica presso la quale il titolo e'
stato conseguito.
In caso di titolo di studio conseguito presso istituzione
scolastica estera, detto titolo sara' considerato valido se
dichiarato equipollente da un provveditore agli studi oppure se
riconosciuto automaticamente equipollente, in base agli accordi
internazionali, al titolo di studio prescritto nel presente bando,
ovvero se riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 115. In tal caso il candidato dovra' dichiarare nella
domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso della
dichiarazione di equipollenza sopraindicata oppure di rientrare nelle
condizioni di riconoscimento automatico di equipollenza, ovvero di
essere in possesso del riconoscimento ai sensi del decreto
legislativo n. 115/1992;
8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
10) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo
per i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea);
11) gli eventuali titoli di riserva e/o preferenza a parita' di
merito di cui al successivo art. 10, dei quali sono in possesso;
12) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le
eventuali comunicazioni nonche' il relativo codice di avviamento
postale ed il numero telefonico. Il candidato ha l'obbligo di
comunicare tempestivamente all'Ufficio concorsi dell'Istituto
superiore di sanita' le eventuali variazioni del proprio recapito.
5. L'eventuale portatore di handicap, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 20, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovra'
specificare l'ausilio necessario per sostenere l'esame in relazione
al proprio handicap. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, comma
1, della citata legge n. 68/1999, a seconda delle situazioni,
verranno messe in atto speciali modalita' di svolgimento delle prove
d'esame, per consentire ai candidati disabili di concorrere in
effettive condizioni di parita' con gli altri candidati.
6. La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata
in calce dal candidato. Non sara' presa in considerazione la domanda
non sottoscritta dal candidato.
7. I candidati le cui domande di partecipazione non contengano
tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il
possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso
saranno esclusi dal concorso medesimo, con decreto motivato del
direttore dell'Istituto superiore di sanita'.
8. Il candidato che intenda partecipare a piu' concorsi banditi
dall'Istituto superiore di sanita' deve spedire separatamente, per
ogni concorso, la relativa domanda allegando a ciascuna gli eventuali
titoli di merito previsti dal relativo bando.
9. Qualora con una stessa domanda si chieda di partecipare a piu'
concorsi la domanda stessa sara' presa in considerazione soltanto per
il concorso indicato per primo nella medesima, tenuto conto del
titolo di studio posseduto.
10. L'Istituto non assume responsabilita' per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
11. Per informazioni relative al concorso e per la eventuale
autentica di copie dei titoli di merito da presentare, la divisione
quarta - concorsi, dell'Istituto superiore di sanita' sara' aperta ai
candidati dalle ore dieci alle ore dodici dei giorni non festivi,
escluso il sabato, nonche' dalle ore quattordici alle ore quindici
del martedi' e del giovedi.

                               Art. 4.
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di
partecipazione al concorso saranno raccolti presso l'Istituto
superiore di sanita' - Servizio del personale - divisione quarta -
concorsi per le finalita' di gestione del concorso medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione dal concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
4. L'interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui alla
citata legge n. 675/1996.

                               Art. 5
 
1. Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il
candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito.
2. Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice
disporra' nel complesso, per ciascun candidato di un punteggio non
superiore a punti 10,00.
3. Le categorie dei titoli ed i relativi punteggi massimi sono i
seguenti:
ctg. 1) pubblicazioni scientifiche: fino a punti 2,50.
Punteggio massimo attribuibile a ciascuna pubblicazione
punti 0,50; saranno oggetto di valutazione soltanto le pubblicazioni
che abbiano carattere scientifico, tenendo in considerazione
l'attinenza alle materie d'esame;
cgt. 2) servizi prestati: fino a punti 3,00.
Saranno valutati servizi ed attivita' svolti dai concorrenti a
seguito di concorso o contratto anche di diritto privato, ed
attinenti alle mansioni da svolgere presso l'Istituto superiore di
sanita', prestati in categoria superiore, corrispondente o
immediatamente inferiore a quella per la quale si concorre. La
certificazione dovra' attestare che i servizi o attivita' sono stati
effettivamente svolti, nonche' la data di inizio ed eventuale data di
fine del servizio o attivita' medesimi.
Per detti servizi o attivita' saranno attribuiti punti 0,50 per
anno o frazione di anno non inferiore a 6 mesi. Il punteggio sara'
attribuito dopo aver sommato tra loro i vari periodi. Se per lo
stesso periodo di tempo risultano prestati piu' servizi ed attivita'
tale periodo verra' considerato una sola volta. Saranno altresi'
valutati con lo stesso punteggio i periodi di effettivo servizio
militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di
rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei
carabinieri;
ctg. 3) elaborati di servizio: fino a punti 0,50.
Punteggio massimo attribuibile a ciascun elaborato punti 0,10;
saranno considerati elaborati di servizio quelli svolti
nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico
conferito dall'Istituto superiore di sanita' o dall'amministrazione
presso cui si e' prestato servizio e che vertano su problemi tecnici
o su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi
dell'amministrazione. In essi dovra' riscontrarsi un carattere di
"originalita'";
ctg. 4) corsi di perfezionamento ed aggiornamento seguiti,
attinenti alle materie d'esame: fino a punti 2,00.
Punteggio massimo attribuibile a ciascun corso punti 0,25;
cgt. 5) vincita in concorsi per qualifica o profilo equivalente
o superiore al profilo per il quale si concorre, attinenti le materie
delle prove d'esame: fino a punti 2,00.
Punteggio massimo attribuibile a ciascuna vincita della
categoria: punti 0,25.
4. Le pubblicazioni scientifiche e gli elaborati di servizio
potranno essere prodotte in originale, copia autenticata ovvero, ai
sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 403/1998, in semplice fotocopia dichiarata conforme all'originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
sottoscritta in presenza del dipendente addetto o corredata da copia
fotostatica, ancorche' non autenticata, di un documento di identita'
del sottoscrittore. I lavori in corso di stampa saranno presi in
considerazione soltanto se accompagnati dalla lettera di accettazione
dell'editore, in originale o in copia autenticata, o, in luogo di
tale lettera, da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' con la quale il candidato attesti che i lavori medesimi
sono stati accettati per la pubblicazione. Tale dichiarazione dovra'
indicare con esattezza il titolo del lavoro, il nome dei relativi
autori, la data di accettazione nonche' il nome della rivista
scientifica nella qule il lavoro stesso sara' pubblicato. Non saranno
presi in considerazione lavori ciclostilati, dattilografati o
manoscritti .
5. Gli altri titoli di merito sopra elencati dovranno essere
prodotti in originale o copia autenticata ovvero, a seconda dei casi,
tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' secondo quanto stabilito dagli
articoli 2 e 4 della legge n. 15/1968 come modificati,
rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 403/1998, che dovranno essere sottoscritte dal
candidato. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta',
qualora non venga sottoscritta in presenza del dipendente addetto,
dovra' essere corredata da copia fotostatica, ancorche' non
autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore. Detta
dichiarazione potra' riguardare anche l'attestazione di conformita'
all'originale della documentazione eventualmente prodotta in
fotocopia non autenticata.
6. Le dichiarazioni sostitutive di cui sopra, come anche quelle
previste nei successivi articoli del presente bando, dovranno
contenere tutti gli elementi che le rendono utilizzabili, per i
relativi fini, in luogo della documentazione che sostituiranno.
7. Le dichiarazioni mendaci o la falsita' degli atti, secondo
quanto previsto dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
8. L'Istituto procedera' ad idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
9. I titoli di cui al presente articolo prodotti in fotocopia
semplice non corredata dalla dichiarazione sostitutiva con la quale
se ne attesti la conformita' all'originale non saranno presi in
considerazione.
10. Alla domanda dovra' essere allegato, altresi', un elenco in
duplice copia di tutti i titoli presentati. Detto elenco, sul quale
dovranno essere indicati gli estremi del concorso e le generalita'
del candidato, dovra' essere firmato dal candidato medesimo. Ciascun
titolo dovra' essere numerato progressivamente e la numerazione
dovra' essere riportata nell'elenco.
11. I titoli eventualmente inviati non congiuntamente alla
domanda saranno presi in considerazione solo se spediti, a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine utile per la
presentazione delle domande. Tali titoli, unitamente al relativo
elenco in duplice copia, dovranno essere accompagnati da un'apposita
lettera di trasmissione.
12. Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni
che siano stati presentati per altro concorso ovvero giacenti presso
l'Istituto superiore di sanita' o presso altre amministrazioni dello
Stato.
13. I documenti di cui al presente articolo non sono soggetti
all'imposta sul bollo.
14. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo la prova scritta
e prima che si proceda alla valutazione dei relativi elaborati.
Saranno valutati i titoli dei soli candidati risultati presenti alla
prova scritta.
15. Il punteggio attribuito per i titoli sara' reso noto agli
interessati prima dell'effettuazione della prova pratica.

                               Art. 6.
1. Gli esami consteranno di una prova scritta, una prova pratica
ed una prova orale.
La prova scritta consistera' in un tema su: principi di
radiobiologia e tecniche relative.
La prova pratica con relazione scritta vertera' su: radiobiologia
cellulare e molecolare, tecniche di dosimetria delle radiazioni
ionizzanti;
La prova orale vertera' su:
le materie della prova scritta e della prova pratica;
lettura e traduzione a vista di un brano di argomento
scientifico in lingua inglese;
ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanita' e
delle principali istituzioni scientifico-sanitarie italiane.
2. Alla prima riunione la commissione esaminatrice dovra'
stabilire i criteri e le modalita' di valutazione delle prove
concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di
assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove.
3. Per la valutazione della prova scritta la commissione
esaminatrice disporra', per ogni candidato, di un punteggio non
superiore a punti trenta. Conseguono l'ammissione alla prova pratica
i candidati che abbiano riportato nella prova scritta un punteggio
non inferiore a punti ventuno.
4. Per la valutazione della prova pratica la commissione
esaminatrice disporra', per ogni candidato, di un punteggio non
superiore a punti trenta, conseguono l'ammissione alla prova orale i
candidati che abbiano riportato nella prova pratica un punteggio non
inferiore a punti ventuno.
5. Per la prova orale la commissione esaminatrice disporra', per
ogni candidato, di un punteggio non superiore a punti trenta. Per
superare detta prova il candidato dovra' riportare un punteggio non
inferiore a punti ventuno.
6. Le prove d'esame avranno luogo in Roma. Nella Gazzetta
Ufficiale - 4a serie speciale - del 15 dicembre 2000 verra' data
comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui i candidati
dovranno presentarsi per sostenere le prove scritta e pratica. Tale
comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti. Le prove
d'esame non potranno aver luogo nei giorni festivi ne', ai sensi
della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita' religiose
ebraiche nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi.
7. I candidati a cui non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta,
senza altro preavviso, all'indirizzo, nel giorno e nell'ora indicati
nella suddetta Gazzetta Ufficiale.
8. I candidati, se non riceveranno alcuna contraria
comunicazione, dovranno presentarsi per sostenere la prova pratica
nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nella citata Gazzetta
Ufficiale del 15 dicembre 2000.
9. Ai candidati ammessi alla prova orale ne sara' data
comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per il
colloquio stesso, con l'indicazione della sede, del luogo e dell'ora
in cui avra' luogo.
10. Il colloquio si svolgera' in un'aula aperta al pubblico.
11. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la
commissione esaminatrice formera' l'elenco dei candidati esaminati
con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Detto elenco sara'
affisso nella sede in cui il colloquio stesso avra' luogo.
12. Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere
muniti di un documento di riconoscimento, non scaduto per decorrenza
dei termini di validita'.
13. I candidati dovranno essere muniti, altresi', della ricevuta
rilasciata dall'ufficio postale accettante che attesti la spedizione
della domanda di partecipazione al concorso.

                               Art. 7.
1. La votazione complessiva sara' determinata sommando il
punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti
conseguiti nella prova scritta e nella prova pratica ed il voto
riportato nella prova orale.
2. In base alla votazione complessiva riportata da ciascun
candidato la commissione esaminatrice formera' la graduatoria di
merito, con l'indicazione della votazione medesima.

                               Art. 8.
1. Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077,
alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, al decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, ed al decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni.

                               Art. 9.
1. La commissione esaminatrice sara' nominata con successivo
decreto del direttore dell'Istituto superiore di sanita'.

                              Art. 10.
1. I candidati che abbiano superato la prova orale e che
intendano far valere i titoli di riserva e/o preferenza a parita' di
merito, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994, dovranno far pervenire all'Istituto superiore
di sanita', entro il termine perentorio di giorni quindici.
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui gli stessi abbiano
sostenuto detta prova, i documenti attestanti il possesso di tali
titoli. I documenti dovranno attestare, altresi', che i suddetti
titoli erano posseduti fin dalla data di scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande.
2. La documentazione di cui al precedente comma del presente
articolo non e' richiesta per i dipendenti di ruolo dell'Istituto
superiore di sanita' ne' per i dipendenti di altre pubbliche
amministrazioni, nel caso in cui la documentazione stessa esista agli
atti del fascicolo personale.
3. Le riserve sono le seguenti:
a) riserva del 25% dei posti a concorso, ai sensi dell'art. 13,
comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica
n. 171/1991, a favore dei dipendenti dell'Istituto superiore di
sanita', appartenenti a profilo per il quale e' previsto il titolo di
studio pari o immediatamente inferiore a quello richiesto per la
partecipazione al concorso di cui al presente bando. Il diritto a
tale riserva verra' accertato d'ufficio;
b) riserva di posti a favore dei disabili prevista all'art. 7,
comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "norme per il
diritto al lavoro dei disabili", nei limiti previsti dall'art. 3,
comma 1, lettera a) della legge medesima. I beneficiari di detta
riserva debbono produrre un certificato rilasciato dai centri per
l'impiego individuati dalle regioni, ai sensi dell'art. 4 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, attestante l'iscrizione
nell'apposito elenco di cui all'art. 8 della citata legge n. 68/1999,
nonche' copia dello stato di disoccupazione rilasciato dal centro
sopraindicato;
c) riserva di posti a favore dei soggetti di cui alla legge
23 novembre 1998, n. 407, concernente le nuove norme in favore delle
vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata. I
beneficiari di detta riserva dovranno produrre un certificato
rilasciato dalla prefettura del luogo di residenza comprovante la
condizione di invalido civile a causa di atti di terrorismo. Il
coniuge o il figlio superstite', ovvero il fratello o la sorella
convivente e a carico qualora sia unico superstite, di soggetto
deceduto o reso permanentemente invalido, oltre il certificato
rilasciato dalla competente prefettura, a nome della vittima, dovra'
produrre anche un certificato rilasciato dal sindaco che attesti lo
stato di coniugio o la relazione di parentela con la vittima stessa.
4. Il candidato in possesso della riserva prevista dall'art. 13,
comma 3, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica
n. 171/1991, avra' la precedenza, ai fini dell'inserimento nella
graduatoria di merito, su qualsiasi candidato in possesso di altra
riserva.
5. A parita' di merito hanno diritto alla preferenza:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare. Tale titolo
potra' essere comprovato mediante copia autentica del provvedimento
di concessione o mediante idonea certificazione rilasciata dal
Ministero della difesa;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti. Tale
qualita' potra' essere comprovata mediante copia autentica del
decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di
pensione assegnata ovvero l'estratto del referto medico collegiale da
cui risulti la descrizione dell'invalidita', ovvero da una
certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale per gli
invalidi di guerra;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra o per atti di
terrorismo. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante copia
autentica del decreto di concessione della pensione da cui risulti la
categoria di pensione assegnata, ovvero l'estratto del referto medico
collegiale da cui risulti la descrizione dell'invalidita', ovvero da
una certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale per
gli invalidi di guerra o da un certificato rilasciato dalla
competente prefettura;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante la
produzione di copia autentica del provvedimento con il quale
l'amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed
istituzionali abbiano riconosciuto una mutilazione od infermita'
ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A annessa alla
legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive modificazioni, ovvero
mediante un attestato dell'I.N.A.I.L. circa la natura
dell'invalidita' e circa il grado di riduzione della capacita'
lavorativa che non deve essere inferiore ad un terzo;
5) gli orfani di guerra. Tale condizione deve risultare da una
certificazione dell'iscrizione nell'elenco generale da tenersi a cura
dei comitati provinciali dell'Opera nazionale orfani di guerra (ora
le Prefetture) o dell'autorita' consolare, nella rispettiva
giurisdizione ai sensi dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365.
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra o per atti di
Terrorismo. Tale qualita' dovra' essere comprovata mediante copia
autentica del decreto di concessione della pensione da cui risulti la
categoria di pensione assegnata, ovvero con l'estratto del referto
medico collegiale da cui risulti la descrizione dell'invalidita',
ovvero da una certificazione rilasciata dalla competente Opera
nazionale per gli invalidi di guerra o dalla prefettura competente;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante la
produzione di copia autentica del provvedimento con il quale
l'amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed
istituzionali abbiano riconosciuto al genitore una mutilazione od
inferni'ita' ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A
annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive
modificazioni, unitamente ad una certificazione anagrafica o ad una
dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968 da cui
risulti il rapporto di filiazione ovvero da una certificazione
rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendeva il genitore,
ovvero mediante una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il
genitore e' deceduto per causa di lavoro unitamente ad una
certificazione anagrafica o una dichiarazione sostitutiva ai sensi
della legge n. 15/1968 da cui risulti il rapporto di filiazione;
8) i feriti in combattimento. Tale servizio deve risultare
mediante la produzione di copia del foglio matricolare o dello stato
di servizio o da altra attestazione rilasciata dal Ministero della
difesa dalla quale risulti la circostanza;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia nunierosa:
il primo titolo potra' essere comprovato mediante copia autentica del
provvedimento di concessione o idonea certificazione rilasciata dal
Ministero della difesa; il secondo con certificato di famiglia;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante copia
autentica del decreto di concessione della pensione al genitore da
cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero mediante
l'estratto del referto medico collegiale da cui risulti la
descrizione dell'invalidita', ovvero da.una certificazione rilasciata
dalla competente Opera nazionale per gli invalidi di guerra
unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di
filiazione, ovvero da una certificazione rilasciata a nome del
candidato dalla direzione generale delle pensioni di guerra;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra o
per atto di terrorismo. Tale qualita' potra' essere comprovata
mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione al
genitore da cui risulti la categoria di pensione assegnata ovvero
mediante l'estratto del referto medico collegiale da cui risulti la
descrizione dell'invalidita', ovvero da una certificazione rilasciata
dalla competente Opera nazionale per gli invalidi di guerra
unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di
filiazione, ovvero da una certificazione rilasciata a nome del
candidato dalla direzione generale delle pensioni di guerra o da un
certificato rilasciato dalla competente prefettura;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato. Tale qualita' potra' essere comprovata
mediante la produzione di copia autentica del provvedimento con il
quale l'amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed
istituzionali abbiano riconosciuto al genitore una mutilazione od
infermita' ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A
annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive
modificazioni, unitamente ad una certificazione anagrafica da cui
risulti il rapporto di filiazione ovvero da una certificaziorie
rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendeva il genitore,
ovvero mediante la produzione di una dichiarazione dell'I.N.P.S.
circa la natura dell'invalidita' ed il grado di riduzione della
capacita' lavorativa, unitamente ad una certificazione anagrafica da
cui risulti il rapporto di filiazione;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra.
Tale condizione potra' risultare mediante copia autentica del decreto
di concessione della pensione al genitore da cui risulti la categoria
di pensione assegnata, ovvero da una certificazione rilasciata a nome
del candidato dalla direzione generale delle pensioni di guerra,
unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di
coniugio o di parentela con il defunto;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra o per atti di terrorismo. Tale condizione potra' risultare
mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione al
genitore da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero da
una certificazione rilasciata dalla direzione generale delle pensioni
di guerra da rilasciarsi a nome del candidato, unitamente ad una
certiticazione anagrafica attestante il rapporto di coniugio o di
parentela con il defunto o da un certificato dalla competente
prefettura;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato. Tale qualita' potra' essere
comprovata mediante la produzione di copia autentica del
provvedimento con il quale l'Amministrazione statale o gli enti
locali territoriali ed istituzionali abbiano riconosciuto al genitore
una mutilazione od infermita' ascrivibili ad una delle categorie da
cui alla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e
successive modificazioni, ovvero da una certificazione rilasciata
dall'amministrazione dalla quale dipendeva il defunto, unitamente ad
una certificazione anagrafica attestate il rapporto di coniugio o di
parentela con il defunto dalla quale dipendeva il congiunto, ovvero
mediante la produzione di una dichiarazione dell'I.N.P.S. attestante
che il coniuge od il fratello e' deceduto per causa di lavoro nonche'
di una certificazione anagrafica attestante il rapporto di coniugio o
di parentela con il defunto;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti. Tale stato deve essere comprovato mediante la produzione
dello stato matricolare da cui risultino le campagne di guerra;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno presso l'Istituto superiore di
sanita' da comprovarsi mediante produzione di copia dello stato di
servizio con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico. Tale titolo deve essere comprovato mediante
certificazione anagrafica dalla quale risulti la data del matrimonio
e quella della nascita dei figli ovvero mediante ceitificazione
anagrafica dalla quale risulti la data della nascita dei figli che,
per essere valutate, devono essere antecedenti alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande del presente concorso;
19) gli invalidi ed i mutilati civili. Tale titolo deve essere
comprovato mediante la produzione di una certificazione o del
provvedimento dal quale risulti che la commissione sanitaria
provinciale abbia accertato l'esistenza di minorazioni tali da
determinare una riduzione della capacita' lavorativa non inferiore ad
un terzo (legge 30 marzo 1971, n. 118);
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma. Tale condizione potra'
essere comprovata mediante la produzione della copia conforme
all'originale dello stato di servizio militare o del foglio
matricolare di congedo illimitato.
6. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, da comprovarsi nello stesso
modo di cui al punto n. 18, indipendentemente dal fatto che il
candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche, da comprovarsi mediante produzione di copia dello stato di
servizio con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati oppure
certificazione attestante il lodevole servizio prestato rilasciata
dall'amministrazione d'appartenenza;
c) dall'eta'. E' preferito il candidato piu' giovane di eta'.
7. Il diritto alla riserva e/o preferenza a parita' di merito
potra' essere dimostrato anche tramite dichiarazione sostitutiva di
una certificazione ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' a seconda dei casi.
8. Il candidato che abbia omesso di dichiarare nella domanda il
possesso dei titoli che diano diritto alla riserva e/o preferenza a
parita' di merito di cui sopra non potra' beneficiare dei medesimi.
9. I documenti di cui al presente articolo saranno considerati
prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma. A
tal fine fara' fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
Detti documenti non sono soggetti all'imposta sul bollo.
10. Ai documenti di cui al presente articolo redatti in lingua
straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana
certiticata conforme al testo straniero, redatta dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore
ufficiale.

                              Art. 11.
1. Con decreto del direttore dell'Istituto superiore di sanita',
riconosciuta la regolarita' del procedimento e tenuti presenti gli
eventuali titoli di riserva e/o preferenza a parita' di merito di cui
al precedente art. 10, sara' approvata la graduatoria di merito del
concorso e verranno dichiarati i vincitori del concorso medesimo.
2. La graduatoria del concorso sara' pubblicata nel Bollettino
ufficiale del Ministero della sanita'. Di tale pubblicazione sara'
data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrera' il termine per le eventuali impugnative.
3. Trascorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione del
suddetto avviso potranno essere restituiti i titoli allegati alla
domanda di partecipazione al concorso.
4. Trascorso un anno dai centoventi giorni sopra indicati
l'amministrazione si riserva di restituire ai candidati i titoli di
merito dagli stessi presentati per la partecipazione al concorso in
questione, anche in assenza di un'espressa richiesta del candidato.

                              Art. 12.
1. Il candidato dichiarato vincitore, previa produzione della
documentazione di cui al successivo art. 13, sara' invitato a
sottoscrivere, ai sensi dell'art. 3 del Contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto del personale delle istituzioni e
degli enti di ricerca e sperimentazione stipulato il 7 ottobre 1996,
un contratto individuale finalizzato all'instaurazione di un rapporto
di lavoro a tempo indeterminato e contestualmente ad assumere
servizio.
2. Detto rapporto di lavoro sara' regolato dal contratto
individuale, dai contratti collettivi di comparto, nonche' dalle
norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili
dal Contratto collettivo nazionale 7 ottobre 1996 di cui sopra.
3. E' condizione risolutiva del contratto individuale, senza
obbligo di preavviso, l'eventuale annullamento della procedura di
reclutamento che ne costituisce il presupposto.
4. Al nuovo assunto sara' corrisposto il trattamento economico
iniziale relativo al sesto livello professionale del profilo di
collaboratore tecnico enti di ricerca di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 171/1991 ed al C.C.N.L. 7 ottobre 1996
e successive integrazioni, oltre gli assegni spettanti ai sensi delle
vigenti disposizioni normative e contrattuali.
5. Il candidato assunto in servizio sara' soggetto ad un periodo
di prova che avra' la durata di sei mesi. Detto periodo avra' durata
dimezzata nel caso in cui il candidato provenga da altro profilo
dell'Istituto superiore di sanita'.
6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia stato
risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in
servizio.
7. Sara' considerato rinunciatario il vincitore che non si
presenti senza giustificato motivo per la sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro e per la contestuale assunzione in
servizio.

                              Art. 13.
1. Il vincitore del concorso dovra' presentare o far pervenire
all'Ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando, entro
il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del relativo
invito, a pena di non dar luogo alla successiva stipulazione del
contratto individuale di lavoro di cui all'art. 3 del C.C.N.L.
stipulato il 7 ottobre 1996, i seguenti documenti:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione (in carta
semplice), resa ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15, sottoscritto dall'interessata e comprovante:
a) la data ed il luogo di nascita;
b) la cittadinanza attuale e alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso;
c) godimento dei diritti politici, attuale e alla suddetta
data di scadenza, con l'indicazione del comune nelle cui liste
elettorali risulta iscritto il candidato;
d) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne penali .riportate, precisando la data del provvedimento e
l'autorita' che lo ha emesso;
e) il titolo di studio posseduto (tra quelli richiesti per la
partecipazione al concorso in questione), con l'indicazione della
data di conseguimento e dell'istituzione scolastica presso la quale
e' stato conseguito;
f) la posizione agli effetti degli obblighi militari con
l'indicazione del distretto di appartenenza ed eventualmente il
periodo di assolvimento;
2) il certificato medico, rilasciato da un medico militare
ovvero da un medico legale dell'Azienda unita' sanitaria locale o
dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti
l'idoneita' fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed
incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando;
il certificato deve altresi' contenere l'attestazione relativa agli
accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge
25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche
imperfezione, il certificato medico dovra' contenere una esatta
descrizione della medesima nonche' la dichiarazione che essa non e
tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego. Qualora si tratti
di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo
certificato medico dovra' contenere una esatta descrizione della
natura e del grado di invalidita' e la dichiarazione che l'aspirante
non puo' riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumita' dei
compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo
a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;
3) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (in carta
semplice) resa ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968, cosi'
come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 e dalla legge 16
giugno 1998, n. 191, sottoscritta dal candidato in presenza del
dipendente addetto ovvero corredata da copia fotostatica, ancorche'
non autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore, di
non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non
trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate
dall'art. 58 del decreto legislativo n. 29/1993, ovvero espressa
dichiarazione di opzione per l'Istituto superiore di sanita'.
2. La dichiarazione di cui al punta 1 del precedente comma 1,
sostituisce, ai sensi (dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, concernente il regolamento di
attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n.
127, in materia di semplificazione delle certificazioni
amministrative, i corrispondenti documenti previsti dall'art. 11 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957, dei quali e'
data, comunque, ai candidati facolta' di presentare.
3. L'Istituto richiedera' direttamente alle amministrazioni
competenti per il rilascio delle relative certificazioni conferma
scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze
dei registri da esse custoditi.
4. Resta fermo quanto previsto dal comma 7 del precedente art. 5
in caso di falsa dichiarazione. Qualora dai controlli effettuati,
emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il
vincitore decadra' dai benefici conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.
5. L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello
Stato potra' limitarsi ad attestare, con la dichiarazione di cui al
precedente punto 1), l'appartenenza ai ruoli di una di dette
amministrazioni, indicando quale, ed il titolo di studio posseduto,
come sopra specificato, ed inoltre dovra' produrre il certificato
medico di cui al punto 2) nonche', ad esclusione del personale
dell'Istituto superiore di sanita', la dichiarazione di opzione per
l'istituto stesso, di cui al punto 3).
6. Le dichiarazioni ed il certificato medico dovranno essere in
data non anteriore a sei mesi da quella di ricevimento del relativo
invito.
7. Scaduto inutilmente il termine di cui al primo comma del
presente articolo, fatta salva la possibilita' di una proroga a
richiesta dell'interessato, nel caso di comprovato impedimento,
l'Istituto superiore di sanita' comunichera' al concorrente vincitore
che non abbia presentato la documentazione come innanzi precisato, di
non poter dar luogo alla stipulazione del contratto individuale di
cui al comma 1 dell'art. 13 del presente bando.
8. Il presente decreto sara' sottoposto al visto dell'Ufficio
centrale del bilancio presso l'Istituto superiore di sanita' e
l'ISPESL.
Roma, 10 ottobre 2000
Il direttore

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