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MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di quaranta posti
di Commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato,
indetto con decreto ministeriale del 5 febbraio 2004.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.13 del 17/2/2004
Ente:MINISTERO DELL'INTERNO
Località:Nazionale
Codice atto:04E00589
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:40
Scadenza:18/3/2004

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL CAPO DELLA POLIZIA
Direttore generale della Pubblica sicurezza
 
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modifiche ed
integrazioni, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione
della Pubblica sicurezza;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e il
relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, recante modifiche agli
ordinamenti del personale della Pubblica sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, cosi' come modificato dal decreto legislativo 9 settembre
1997, n. 354, recante norme di attuazione dello statuto speciale
della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale etnica
negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza
delle due lingue nel pubblico impiego;
Visto l'art. 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574,
concernente l'unificazione ed il riordinamento dei ruoli normali,
speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina
e dell'Aeronautica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'ordinamento
del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1983, n. 903, e successive modifiche ed integrazioni, recante il
regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di
Stato che espleta funzioni di polizia;
Visti i commi 5 e 6 dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985,
n. 444;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente disposizioni
relative alla Polizia di Stato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, afferente la realizzazione
della pari opportunita' tra uomini e donne nel lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante norme sulla
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali, e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto ministeriale del 6 aprile 1999, n. 115, adottato
ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il
riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia
di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000,
n. 78, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il regolamento contenente le norme per l'accesso al ruolo
dei commissari della Polizia di Stato, approvato con decreto
ministeriale 2 dicembre 2002, n. 276;
Visto il regolamento concernente i requisiti di idoneita' fisica,
psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso, tra
l'altro, i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale
della Polizia di Stato, approvato con decreto ministeriale 30 giugno
2003, n. 198;
Visto il proprio decreto in data 5 dicembre 2003,
n. 333-C/9035/130 che ha determinato in quaranta i posti per
l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei commissari della
Polizia di Stato da coprire mediante pubblico concorso;
Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro della funzione pubblica e con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, in corso di perfezionamento, con il
quale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si identificano le classi
di laurea specialistiche per l'accesso al ruolo dei commissari della
Polizia di Stato;
Considerato che non e' possibile prevedere il numero dei
candidati e che, pertanto, si rende indispensabile stabilire
successivamente il diario e la sede o le sedi in cui si svolgeranno
l'eventuale prova preselettiva e le prove scritte d'esame;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
E' indetto un concorso pubblico, per esami, per il conferimento
di quaranta posti di commissario del ruolo dei commissari della
Polizia di Stato.
Dei suddetti quaranta posti, subordinatamente al possesso degli
altri requisiti prescritti:
a) dieci sono riservati agli orfani del personale della
Pubblica Sicurezza, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di
Finanza, deceduto in servizio e per causa di servizio; la predetta
riserva opera con priorita' assoluta rispetto ad altre riserve di
posti eventualmente previste da leggi speciali a favore di
particolari categorie di persone, ai sensi della legge 20 dicembre
1966, n. 1116;
b) uno e' riservato, ai sensi dell'art. 40 della legge
20 settembre 1980, n. 574, agli Ufficiali di Complemento
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che abbiano terminato
senza demerito la ferma biennale prevista nel primo comma
dell'art. 37 della legge medesima;
c) due sono riservati a coloro che siano in possesso
dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni;
I posti riservati non coperti per mancanza di vincitori sono
conferiti, secondo l'ordine di graduatoria, ai candidati che hanno
superato la prova.

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'ammissione
 
Per la partecipazione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) godere dei diritti politici;
c) possedere le qualita' morali e di condotta previste
dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
d) non aver superato il trentaduesimo anno di eta'. Non si
applicano le disposizioni di legge relative all'aumento o
all'abrogazione dei limiti di eta' per l'ammissione ai pubblici
impieghi. Ai sensi del decreto ministeriale 6 aprile 1999, n. 115,
non e' soggetta a limiti di eta' la partecipazione al concorso degli
appartenenti ai ruoli degli agenti ed assistenti e dei
sovrintendenti, con almeno tre anni di anzianita' alla data del
bando, nonche' degli appartenenti al ruolo degli ispettori in
possesso dei prescritti requisiti. Per gli appartenenti ai ruoli
dell'Amministrazione Civile dell'Interno, fermi restando gli altri
requisiti, il limite d'eta' e' elevato a quaranta anni;
e) 1) diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze
politiche, o lauree equiparate conseguito presso una universita'
della Repubblica italiana o presso un istituto di istruzione
universitaria equiparato, rilasciato secondo l'ordinamento didattico
vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95,
della legge 15 maggio 1997, n. 127 e delle sue disposizioni
attuative;
2) laurea specialistica, conseguita presso una Universita'
della Repubblica italiana o presso un istituto di istruzione
universitaria equiparato, appartenente ad una delle seguenti classi
di laurea, previste dal decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000:
classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza
(22/S);
classe delle lauree specialistiche in scienze delle
pubbliche amministrazioni (71/S);
classe delle lauree specialistiche in scienza dell'economia
(64/S);
classe delle lauree specialistiche in teoria e tecniche
della normazione e dell'informazione giuridica (102/S);
classe delle lauree specialistiche in scienze
economico-aziendali (84/S);
classe delle lauree specialistiche in scienza della
politica (70/S);
f) avere l'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al
servizio di polizia, cosi' come previsto dal decreto ministeriale
30 giugno 2003, n. 198 e relative tabelle I e II, ed in particolare:
1) sana e robusta costituzione fisica;
2) statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini e a m 1,61
per le donne. Il rapporto altezza-peso, il tono e l'efficienza delle
masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo
devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta
costituzione e la necessaria agilita' indispensabile per
l'espletamento dei servizi di polizia;
3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale,
visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica
sufficiente;
4) visus corretto non inferiore a 10/10 per ciascun occhio,
con una correzione massima complessiva di tre diottrie per i seguenti
vizi di rifrazione: miopia, ipermetropia, astigmatismo semplice
(miopico e ipermetropico) e di tre diottrie quale somma complessiva
dei singoli vizi di rifrazione per l'astigmatismo composto e
l'astigmatismo misto.
5) superamento delle prove di efficienza fisica;
g) essere in regola, per i candidati di sesso maschile, nei
riguardi degli obblighi di leva e non essere stati ammessi a prestare
servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile.
I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.

                               Art. 3.
 
Ulteriori requisiti
 
Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle
Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da
pubblici uffici, dispensati dall'impiego per persistente
insufficiente rendimento, ovvero decaduti da un impiego statale, ai
sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' coloro che
hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o
sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
Costituisce, inoltre, causa ostativa per la partecipazione al
concorso l'espulsione da uno dei corsi di formazione finalizzati
all'immissione nel ruolo dei commissari della Polizia di Stato.
L'Amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare il requisito
della condotta e delle qualita' morali e quello dell'idoneita'
fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, nonche' le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
L'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti,
sara' disposta in qualunque momento con decreto motivato del Capo
della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

                               Art. 4.
 
Tutela dei dati personali
 
Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, gli esiti degli accertamenti di cui al precedente art. 3,
nonche' i dati personali forniti dai candidati nelle domande di
partecipazione al concorso, saranno raccolti presso il Ministero
dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione
Centrale per le Risorse Umane - Area I, per le finalita' di gestione
del concorso medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del
candidato.
L'interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui alla
citata legge n. 675/1996.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza -
Direzione Centrale per le Risorse Umane - Area I, viale Pretoriano
n. 13, Roma, titolare del trattamento.
Il responsabile del trattamento e' il Dirigente dell'Area I.

                               Art. 5.
 
Domande di partecipazione
 
Le domande di partecipazione al concorso da redigersi
sull'apposito modulo allegato al presente bando e comunque reperibile
presso le questure, dovranno essere presentate alla questura della
provincia in cui il candidato ha la propria residenza entro il
termine perentorio di giorni trenta, a decorrere dalla data della
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande anzidette si considereranno prodotte in tempo utile
anche se spedite alla Questura competente, a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento, entro il termine di cui al precedente
comma. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'Ufficio postale
accettante.
I candidati che si trovano all'estero possono inviare la domanda
alle rappresentanze diplomatiche o agli Uffici Consolari che ne
cureranno l'invio alla Questura della provincia di residenza o nelle
cui liste elettorali sono iscritti; le Questure provvederanno a
tenere contatti diretti con le suddette rappresentanze diplomatiche
ed Uffici Consolari per quanto necessario all'eventuale istruttoria
delle pratiche concorsuali.
I candidati dovranno dichiarare nella domanda:
1) il cognome ed il nome (le candidate coniugate devono
indicare il cognome da nubile);
2) la data ed il luogo di nascita nonche' il codice fiscale;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero
il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
5) l'immunita' da condanne ovvero le eventuali condanne penali
riportate ed i procedimenti penali pendenti;
6) il diploma di laurea specialistica o di laurea rilasciato
secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai
sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
delle sue disposizioni attuative, con l'indicazione dell'Universita'
o Istituto che lo ha rilasciato e della data di conseguimento;
7) la lingua straniera nella quale intendono sostenere la prova
di esame, di cui al successivo art. 15 del presente bando, a scelta
tra inglese, francese, tedesco e spagnolo; a tal fine il candidato
dovra' utilizzare lo spazio riservato alle annotazioni integrative
del modulo di domanda;
8) la posizione, per i soli candidati di sesso maschile, nei
riguardi degli obblighi di leva, con la specificazione, ove occorra,
di non aver prestato servizio militare non armato o servizio
sostitutivo civile;
9) i servizi eventualmente prestati come dipendente presso le
pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego.
Le domande dovranno, altresi', contenere la precisa indicazione
del recapito presso il quale si desidera che l'Amministrazione
effettui le comunicazioni relative al presente concorso. Eventuali
successive variazioni del predetto recapito dovranno essere
comunicate tempestivamente, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento della
Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Area
I, viale Pretoriano n. 13 - 00185 Roma.
Nelle domande dovra' essere indicato l'eventuale possesso di
titoli di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed
integrazioni. Tale indicazione dovra' essere riportata nello spazio
riservato alle«Annotazioni integrative» del citato modulo di
partecipazione. Qualora non espressamente dichiarati nella domanda
stessa, i medesimi titoli non saranno presi in considerazione in sede
di formazione della graduatoria concorsuale.
I candidati dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda di essere
a conoscenza delle responsabilita' penali cui possono andare incontro
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
I candidati che intendono concorrere ai posti riservati di cui
all'art. 1, comma 2 lettere a), b) e c), dovranno farne richiesta
nella domanda di partecipazione al concorso, precisando,
nell'apposito spazio concernente le «Annotazioni integrative», gli
estremi del titolo in base al quale concorrono.
I candidati che intendono concorrere ai posti riservati di cui al
comma 2, lettera c), del precedente art. 1, dovranno inoltre indicare
la lingua, italiana o tedesca, nella quale intendono sostenere le
previste prove d'esame.
Le domande di partecipazione, a pena di nullita', dovranno essere
sottoscritte dai candidati.
L'Amministrazione della Pubblica Sicurezza non assume alcuna
responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni,
dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte
del candidato o di mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' di eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa.

                               Art. 6.
 
Commissione esaminatrice
 
La commissione esaminatrice del concorso per l'accesso ai ruoli
dei commissari, da costituirsi con decreto del Capo della Polizia -
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, e' presieduta da un
consigliere di Stato, da un magistrato o da un avvocato dello Stato
di qualifica corrispondente a consigliere di Stato, ovvero da un
prefetto, ed e' composta da due funzionari dei ruoli del personale
della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia con qualifica
non inferiore a primo dirigente nonche' da due docenti universitari
esperti in una o piu' delle materie su cui vertono le prove d'esame.
Per le prove relative alle lingue straniere indicate nel bando di
concorso e all'informatica, la commissione esaminatrice,
limitatamente all'espletamento delle predette prove, e' integrata da
un esperto nelle lingue straniere e da un dirigente tecnico della
Polizia di Stato esperto in informatica.

                               Art. 7.
 
Prova preselettiva
 
Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia
superiore a cinquanta volte il numero dei posti messi a concorso e
non sia inferiore a cinquemila, verra' effettuata una prova
preselettiva volta a determinare il numero dei candidati da ammettere
alle successive prove.
La prova e' articolata in quesiti a risposta a scelta multipla
diretti ad accertare la conoscenza delle seguenti discipline: diritto
penale, diritto processuale penale, diritto civile, diritto
costituzionale e diritto amministrativo.
I quesiti concernenti le sopraindicate discipline, saranno
pubblicati quarantacinque giorni prima della prova preselettiva, in
ragione di mille per ciascuna materia e per un totale di 5.000.
Ciascun quesito viene elaborato predisponendo un'unica domanda
seguita da 5 risposte, delle quali una sola e' esatta.
I quesiti hanno un grado di difficolta' di 1, 2 e 3, in relazione
alla natura della domanda che e' rispettivamente facile, di
difficolta' media e difficile.
L'attribuzione del punteggio alle singole risposte e'
differenziato in rapporto al grado di difficolta' della domanda.
Qualora il numero dei candidati lo richieda l'espletamento della
prova preselettiva puo' aver luogo in piu' sedi decentrate a livello
regionale o interregionale.
In tali ipotesi, ferme restando le attribuzioni della commissione
esaminatrice, sono costituiti, per ogni sede di espletamento della
prova preselettiva, appositi comitati di vigilanza con le modalita'
di cui ai commi 7 ed 8 dell'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
La votazione conseguita non concorre alla formazione del voto
finale di merito.

                               Art. 8.
 
Svolgimento della prova preselettiva
 
La prova preselettiva e' effettuata per gruppi di candidati
divisi per sedi, nei giorni e nell'ora che verranno pubblicati
successivamente.
Dopo l'ingresso dei candidati nei locali ove si svolge la prova,
la commissione esaminatrice provvede alla distribuzione dei
questionari gia' selezionati automaticamente.
I questionari sono contenuti in confezioni individualmente
sigillate, la cui apertura contestuale da parte dei candidati e'
autorizzata dalla commissione.
E' disposta l'esclusione dalla prova del candidato che abbia
aperto il plico contenente il questionario prima dell'autorizzazione
della commissione.
I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva,
di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e
di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla
trasmissione di dati.
A ciascun candidato viene somministrato un questionario
contenente duecento quesiti con cinque risposte per ciascuno di essi,
vertenti sulle discipline indicate nell'art. 7, in ragione di
quaranta per ciascuna materia, con tempo massimo complessivo per le
risposte di duecentodieci minuti.
I questionari sono formulati come domande dirette cui deve
corrispondere una ed una sola delle cinque risposte.
I quesiti da sottoporre ai candidati sono individuati mediante
procedura automatizzata, tenendo conto dell'esigenza di ripartire
egualmente l'incidenza del grado di difficolta' delle domande.
A tal fine, le domande facili rappresentano il 30% del totale,
quelle di media difficolta' il 50% e quelle difficili il 20%.

                               Art. 9.
 
Diario prova preselettiva
 
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami» - del 2 aprile 2004 verranno pubblicati
i quesiti oggetto dell'eventuale prova preselettiva, nonche' la data
ed il luogo di svolgimento.
Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti dei candidati.

                              Art. 10.
 
Formazione della graduatoria
 
La correzione degli elaborati e l'attribuzione del relativo
punteggio vengono effettuati con idonea strumentazione automatica,
utilizzando procedimenti di lettura ottica.
Avvalendosi del sistema automatizzato, la commissione
esaminatrice forma la graduatoria della prova preselettiva sulla base
dei punteggi attribuiti, al termine di ogni sessione, alle risposte
dei candidati.
La graduatoria e' resa pubblica mediante consultazione sul sito
internet della Polizia di Stato (www.poliziadistato.it alla voce
«concorsi»).
Dell'approvazione della graduatoria stessa e' data notizia
mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami» - che ha valore di notifica a tutti gli effetti.

                              Art. 11.
 
Prove di efficienza fisica ed accertamenti psico-fisici ed
attitudinali
 
Ai fini dell'ammissione alle prove scritte, saranno convocati, in
ordine di graduatoria, un numero di candidati pari a 5 volte i posti
messi a concorso, nonche' in soprannumero, i candidati che abbiano
riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi entro i limiti
dell'aliquota predetta. Costoro verranno sottoposti alle prove di
efficienza fisica volte ad accertare il livello di preparazione
atletica ed agli accertamenti per l'idoneita' fisica, psichica ed
attitudinale, nella sede, nei giorni e nell'ora che saranno
preventivamente comunicati.
Nel caso in cui i candidati convocati ai sensi del primo comma,
siano risultati idonei alle suddette prove in numero inferiore a 5
volte quello dei posti messi a concorso e, quindi, a 200 unita',
saranno chiamati a sostenere le prove i candidati che, secondo
l'ordine di graduatoria, si siano posizionati immediatamente dopo
l'ultimo dei candidati precedentemente selezionati.
La graduatoria sara' scorsa fino acche' il numero degli idonei
raggiunga le 200 unita'. Saranno altresi' convocati per la selezione
e, se riconosciuti idonei, ammessi a sostenere le prove scritte, i
candidati che abbiano conseguito un punteggio pari all'ultimo dei
candidati riconosciuto idoneo entro l'aliquota predetta.
Ai fini dell'accertamento delle prove di efficienza fisica, il
candidato sara' sottoposto alle sottoindicate prove, da parte di una
commissione composta da un primo dirigente della Polizia di Stato,
che la presiede, e da un medico della Polizia di Stato specializzato
in medicina dello sport, nonche' da un appartenente ai gruppi
sportivi della Polizia di Stato - FF.OO. con qualifica di
coordinatore di «settore sportivo».
Prove di efficienza fisica da eseguire in sequenza:
 
=====================================================================
Prova | Uomini | Donne | Note
=====================================================================
Corsa 1000 m |Tempo max 4'15"|Tempo max 4'45"|
---------------------------------------------------------------------
Salto in alto | 1,10 m | 0,90 m |Max 3 tentativi
---------------------------------------------------------------------
Sollevamento alla | | |
sbarra e flessioni| | |Continuativi (Max
sulle braccia | n. 5 | n. 2 |2 min)
---------------------------------------------------------------------
| n. 15 | n. 10 |
 
I candidati dovranno presentarsi muniti di valido certificato di
idoneita' sportiva all'attivita' agonistica e di abbigliamento
idoneo.
La mancata presentazione di detto certificato determinera' la non
ammissione del concorrente a sostenere le prove in questione.
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi
obbligatori indicati determinera' un giudizio di non idoneita', con
conseguente non ammissione ai successivi accertamenti ed esclusione
dal concorso.
I concorrenti che avranno riportato giudizio di idoneita' nelle
prove di efficienza fisica saranno sottoposti a successivi
accertamenti psico-fisici, a cura di una apposita commissione
nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale
della Pubblica Sicurezza e composta da un primo Dirigente medico, che
la presiede, da due direttivi medici della Polizia di Stato e da due
componenti scelti tra i docenti universitari, ovvero tra i dirigenti
medici del Servizio sanitario nazionale.
A tal fine, il candidato sara' sottoposto ad un esame clinico
generale ed a prove strumentali e di laboratorio.
Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' espresso dalla
commissione medica e' definitivo e comporta, in caso di non
idoneita', l'esclusione dal concorso, che viene disposta con decreto
motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica
Sicurezza.

                              Art. 12.
 
Accertamenti attitudinali
 
I candidati, riconosciuti idonei alla visita fisica e psichica,
verranno sottoposti a prove attitudinali da parte di una commissione
di selettori, nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore
Generale della Pubblica Sicurezza e composta da un funzionario del
ruolo dei dirigenti tecnici psicologi, che la presiede, da quattro
appartenenti al ruolo dei direttori tecnici psicologi o al ruolo dei
commissari della Polizia di Stato, in possesso dell'abilitazione
professionale di perito selettore attitudinale.
Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l'attitudine del
candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attivita' di
polizia. Consistono in una serie di test, sia collettivi che
individuali, ed in un colloquio con un componente della commissione.
Su richiesta del selettore la commissione puo' disporre la
ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in cui siano
risultati positivi i test e sia risultato negativo il colloquio,
questo e' ripetuto in sede collegiale. L'esito delle prove viene
valutato dalla commissione cui compete il giudizio di idoneita'.
Con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della
Pubblica Sicurezza sono approvati i test, predisposti da istituti
pubblici o privati specializzati, differenziati in relazione alle
funzioni dei ruoli per i quali il candidato concorre.
Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' riportato in tale
accertamento e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita',
l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del
Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

                              Art. 13.
 
Prove d'esame
 
I candidati che abbiano superato la prova preliminare e che siano
risultati idonei alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti
fisici, psichici ed attitudinali saranno ammessi a sostenere le prove
scritte d'esame di cui all'art. 15 del presente bando.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami» - del 2 luglio 2004 verra' data
comunicazione delle sedi e del calendario di svolgimento delle prove
scritte.
Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti dei candidati.
Durante la prova preliminare e le prove scritte d'esame non e'
permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per
iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con
gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione
esaminatrice.
E' vietato ai concorrenti di portare seco carta da scrivere,
appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere, agende elettroniche,
telefoni cellulari, ricetrasmettitori e strumenti idonei alla
memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.
Gli elaborati relativi alle prove scritte d'esame debbono essere
scritti, a pena di nullita', esclusivamente su carta portante il
timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione
esaminatrice o del comitato di vigilanza.
Ai candidati e' consentito soltanto, durante lo svolgimento delle
prove scritte consultare i codici, le leggi ed i decreti, il tutto
senza note ne' richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonche' i
dizionari linguistici che siano stati preventivamente presentati dai
concorrenti all'atto dell'ingresso nell'aula degli esami e verificati
dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza.
Il concorrente che contravviene alle disposizioni di cui sopra o
comunque, abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema
e' escluso dal concorso.

                              Art. 14.
 
Diario ulteriori prove
 
Nel caso non ricorrano le condizioni di cui all'art. 7 del
presente bando e non abbia luogo la prova preselettiva, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami» - del 2 aprile 2004, verranno resi noti la data
ed il luogo delle prove scritte e verranno date comunicazioni in
ordine agli accertamenti di efficienza fisica, psico-fisici ed
attitudinali.
Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti dei candidati.

                              Art. 15.
 
Materie d'esame
 
Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio.
Le prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna,
vertono sulle seguenti materie:
diritto costituzionale congiuntamente o disgiuntamente a
diritto amministrativo con eventuale riferimento alla legislazione
speciale in materia di pubblica sicurezza;
diritto penale congiuntamente o disgiuntamente a diritto
processuale penale.
Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove
scritte, sulle seguenti:
diritto civile; diritto del lavoro; diritto della navigazione;
ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza; nozioni di
medicina legale; nozioni di diritto internazionale; lingua straniera
prescelta dal candidato tra quelle indicate nel presente bando;
informatica. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera
consiste in una traduzione (senza l'ausilio del dizionario) di un
testo ed in una conversazione. La prova orale di informatica e'
diretta ad accertare il possesso, da parte del candidato, di un
livello sufficiente di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli
standard europei.

                              Art. 16.
 
Ammissione alla prova orale
 
Le prove scritte si intendono superate dai candidati che abbiano
riportato in media una votazione non inferiore a ventuno trentesimi e
non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove.
La commissione, qualora abbia attribuito al primo dei due
elaborati scritti un punteggio inferiore a quello minimo prescritto,
non procede all'esame dell'altro.
L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del voto riportato
nelle prove scritte, sara' comunicata al candidato almeno trenta
giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio.
Il colloquio non si intendera' superato se il candidato non avra'
ottenuto almeno la votazione di diciotto trentesimi.
Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.
Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice formera'
l'elenco dei candidati ascoltati, con l'indicazione del voto da
ciascuno riportato.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, e' affisso, nel medesimo giorno, in apposito albo del
Ministero dell'Interno.

                              Art. 17.
 
Esclusione dal concorso per mancata presentazione alle prove
 
Il candidato che non si presenti nel luogo, nel giorno e nell'ora
stabiliti per sostenere l'eventuale prova preliminare, la prova di
efficienza fisica, gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, le
prove scritte o la prova orale viene escluso dal concorso con decreto
motivato del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica
Sicurezza.

                              Art. 18.
 
Presentazione dei documenti
 
I candidati che hanno superato le prove d'esame sono invitati a
far pervenire al Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica
Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane, entro il termine
perentorio di venti giorni dal giorno in cui hanno ricevuto il
relativo avviso, i documenti attestanti il possesso dei titoli che
danno diritto a partecipare alle riserve di posti e quelli di
preferenza nella nomina, gia' indicati nella domanda di
partecipazione al concorso.

                              Art. 19.
 
Graduatoria di merito
 
Espletate le prove d'esame, la commissione forma la graduatoria
di merito, secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai
candidati; tale votazione e' data dalla somma della media dei voti
riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.
La graduatoria del concorso e la dichiarazione dei vincitori
saranno effettuate secondo le norme e con le riserve dei posti
previste dall'art. 1 del presente decreto, nonche' secondo le
disposizioni previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed
integrazioni.

                              Art. 20.
 
Approvazione graduatoria
 
La graduatoria del concorso e' approvata con apposito decreto del
Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione
all'impiego.
A tal fine, i concorrenti che verranno utilmente collocati nella
graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero
dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione
Centrale per le Risorse Umane - Servizio dirigenti, direttivi ed
ispettori, entro il termine perentorio di un mese, decorrente dal
primo giorno di assunzione in servizio, le certificazioni ovvero le
relative dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 46 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovanti
i sottoelencati stati e qualita' personali:
a) il non aver riportato condanne a pena detentiva per delitti
non colposi e non essere stati sottoposti a misure di sicurezza o
prevenzione;
b) la cittadinanza italiana;
c) il godimento dei diritti politici;
d) il luogo e la data di nascita;
e) il possesso del titolo di studio, di cui all'art. 2, lettera
e), del presente bando;
f) per i candidati di sesso maschile, la posizione nei
confronti degli obblighi di leva.
Le dichiarazioni indicate alle lettere a), b) e c) non dovranno
essere anteriori a sei mesi rispetto alla data di presentazione.
I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno nominati
commissari ed immessi in servizio, nell'ordine della graduatoria.

                              Art. 21.
 
Termine consegna documenti
 
I documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine
stabilito dal precedente art. 18 non saranno valutati ai fini del
presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o con
qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.
La mancata consegna della documentazione di rito entro il primo
mese di servizio, come stabilito dal precedente art. 20, il mancato
completamento della documentazione o l'omessa regolarizzazione della
stessa, entro trenta giorni dal ricevimento dell'apposito invito,
implicano la decadenza dalla nomina.

                              Art. 22.
 
Status dei vincitori
 
I vincitori appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione del
Ministero dell'Interno o dei Corpi di Polizia ad ordinamento civile o
militare sono posti in aspettativa per la durata del corso, con il
trattamento economico previsto dagli articoli 59 della legge
1° aprile 1981, n. 121, e 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.

                              Art. 23.
 
Pubblicazione della graduatoria
 
Il decreto di approvazione della graduatoria del concorso e di
dichiarazione dei vincitori sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale
del personale del Ministero dell'interno e di tale pubblicazione
verra' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il
termine, rispettivamente di giorni sessanta e centoventi, per il
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ai
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso al
Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
I vincitori del concorso saranno avviati a frequentare il corso
di formazione della durata di due anni di cui all'art. 4 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, finalizzato anche al
conseguimento del Master universitario di II livello ed articolato in
due cicli annuali comprensivi di un tirocinio operativo.
I candidati dichiarati vincitori dei posti riservati di cui al
precedente art. 1, comma 2, lettera c), verranno assegnati come prima
sede di servizio, una volta superati gli esami finali del predetto
corso di formazione, ad uffici della provincia di Bolzano ovvero
della provincia di Trento con competenza regionale.
Roma, 5 febbraio 2004
 
Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
De Gennaro

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