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ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI

Concorso, per esami, per l'ammissione al corso di dottorato di
ricerca - XV ciclo, in "Dottrine economico-aziendali e governo
dell'impresa", settori scientifico-disciplinari P02A e P02B.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.96 del 3/12/1999
Ente:ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI
Località:-
Codice atto:099E9704
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:2/1/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che prevede
l'adozione di un apposito regolamento disciplinante l'istituzione dei
corsi di dottorato;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, con cui e' stato
emanato il regolamento in materia di dottorato di ricerca;
Visti i DD.RR. n. 283 del 13 agosto 1999 e n. 299 del 13 settembre
1999 con cui e' stato emanato il regolamento di ateneo in materia di
dottorato di ricerca, in attuazione delle norme previste dall'art. 4
della legge 3 luglio 1998, n. 210, e dal decreto ministeriale 30
aprile 1999;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
aprile 1997 e successive modificazioni in materia di tasse e
contributi universitari;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione in data 27
ottobre 1997, con cui e' stato determinato l'importo sia delle borse
di studio, sia dei contributi per l'accesso e la frequenza del XV
ciclo dei dottorati di ricerca;
Visto il decreto rettorale n. 381 del 5 novembre 1999 relativo
all'istituzione dei corsi di dottorati di ricerca con sede
amministrativa presso l'Istituto universitario navale per il XV
ciclo;
Visto il bilancio dell'Istituto universitario navale per
l'esercizio finanziario 1999;
Visto l'art. 7 dello statuto;
Decreta:
Art. 1.
E' indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione al corso
di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Istituto
universitario navale - XV ciclo, in:
"Dottrine economico-aziendali e governo dell'impresa", settori
scientifico-disciplinari P02A e P02B.
Sedi consorziate: facolta' di economia dell'Universita' degli studi
di Roma "La Sapienza", facolta' di economia dell'Universita' degli
studi di Verona, facolta' di economia dell'Universita' degli studi
del Molise (Campobasso).
Durata: 3 anni; posti: 4; borse: 2.
Finanziamento: due borse Istituto universitario navale.

                               Art. 2.
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente articolo
coloro i quali siano in possesso di diploma di laurea ovvero di
titolo equipollente conseguito presso universita' straniere.
I cittadini stranieri, in possesso di titolo che non sia gia' stato
dichiarato equipollente alla laurea, dovranno - unicamente ai fini
dell'ammissione al dottorato al quale intendono concorrere - farne
espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso e
corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire al
collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola,
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero secondo le norme vigenti in materia per
l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle
universita' italiane.
Per i cittadini italiani in possesso di un titolo accademico
straniero, che non sia stato gia' dichiarato equipollente ad una
laurea italiana, valgono le stesse disposizioni di cui al comma
precedente.
Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile
allegato al presente bando, di cui fa parte integrante, con tutti gli
elementi in esso richiesti.
Potranno partecipare agli esami di ammissione anche coloro i quali
conseguiranno il diploma di laurea entro la sessione autunnale
dell'anno accademico 1998/1999 e comunque non oltre il trentesimo
giorno precedente la data di espletamento del concorso prescelto. In
tal caso, l'ammissione verra' disposta "con riserva" ed il candidato
sara' tenuto a presentare, a pena di decadenza, il relativo
certificato di laurea o dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta' ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968 prima
dell'espletamento della prova scritta.

                               Art. 3.
Le domande di partecipazione al concorso, da redigere in carta
libera secondo lo schema allegato al presente bando, devono essere
dirette al rettore dell'Istituto universitario navale di Napoli e
presentate o inviate all'ufficio affari generali - dottorato di
ricerca - Via Amm. F. Acton, 38 - 80133 Napoli, entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Si considerano presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A
tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Nella domanda, da redigere in lingua italiana con chiarezza e
precisione, il candidato deve indicare sotto la propria
responsabilita', pena l'esclusione dal concorso:
a) il cognome ed il nome (cognome da nubile per le donne
coniugate), la data ed il luogo di nascita e la residenza;
b) la propria cittadinanza;
c) l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare;
d) di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (per i
cittadini stranieri);
e) la laurea posseduta o che si conseguira', nonche' la data e
l'universita' presso cui e' stata o si presume verra' conseguita,
ovvero il titolo equipollente conseguito presso una universita'
straniera, nonche' la data del decreto rettorale con il quale e'
stata dichiarata l'equipollenza stessa;
f) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato
secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti;
g) le lingue straniere conosciute;
h) di non essere dipendente di amministrazioni pubbliche o, in caso
affermativo, di impegnarsi a collocarsi in aspettativa senza assegni,
per il periodo di durata del corso;
i) di avere/non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa
di studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato;
l) di aver preso visione del bando di concorso;
m) il recapito eletto ai fini del concorso (specificando il codice
di avviamento postale e, se possibile, il numero telefonico) con
espressa menzione dell'impegno di comunicare tempestivamente ogni
variazione dello stesso. Possibilmente per quanto riguarda i
cittadini comunitari e stranieri, un recapito italiano o
l'indicazione della propria ambasciata in Italia, eletta quale
domicilio.
I cittadini italiani e stranieri, in possesso di titolo conseguito
all'estero non ancora riconosciuto equipollente, devono
esplicitamente richiederne l'equipollenza, secondo quanto disposto
dal precedente art. 2, comma 2, allegando alla domanda di
partecipazione al concorso i documenti utili a consentire al collegio
dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola, tradotti e
legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane all'estero secondo le norme vigenti in materia per
l'ammissione di tudenti stranieri ai corsi di laurea delle
universita' italiane.
Alla domanda di partecipazione al concorso deve essere allegata la
ricevuta del versamento di L. 50.000 effettuata sul c/c postale n.
13694807 intestato a Istituto universitario navale - Napoli, a titolo
di spese di servizi inerenti al concorso (spese per comunicazioni
postali, economali e simili).

                               Art. 4.
Le prove d'esame sono intese ad accertare la preparazione del
candidato, la sua attitudine alla ricerca scientifica e la conoscenza
di una o piu' lingue straniere.
L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
un colloquio. Il candidato dovra' inoltre dimostrare la buona
conoscenza di almeno una lingua straniera.
Il diario della prova scritta, con l'indicazione della sede, del
giorno, del mese e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, sara'
comunicato agli interessati tramite raccomandata con avviso di
ricevimento o telegramma inviati quindici giorni prima della data
fissata per la prova.
La convocazione per la prova orale avverra' ugualmente a mezzo
lettera raccomandata o telegramma, inviati a coloro che avranno
superato la prova scritta, venti giorni prima della data fissata per
la prova, ovvero a mezzo di comunicazione in sede concorsuale da
parte della commissione esaminatrice, nella ipotesi di rinuncia
scritta ai termini di preavviso, espressa da tutti i candidati
presenti alla prova scritta.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido
documento di riconoscimento.

                               Art. 5.
La commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al corso
di dottorato di ricerca sara' formata e nominata in conformita' al
regolamento di ateneo in materia di dottorato di ricerca.
La commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone di
sessanta punti per ognuna delle due prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della facolta'
o del dipartimento/istituto presso cui si e' svolta la prova.
Espletate le prove del concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove. In caso di
parita' di voti prevale la valutazione della situazione economica,
determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni.

                               Art. 6.
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso.
In caso di mancata o tardiva accettazione da parte degli aventi
diritto, subentra altro candidato, secondo l'ordine della
graduatoria.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.

                               Art. 7.
I concorrenti che risultino utilmente collocati nella graduatoria
di merito di cui al precedente articolo devono presentare o far
pervenire all'amministrazione universitaria, pena la decadenza, entro
il termine perentorio di giorni 15 che decorrono dal giorno
successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito,
domanda di iscrizione al primo anno del corso di dottorato, corredata
dei seguenti documenti:
fotocopia del documento d'identita', debitamente firmata;
due fotografie recenti e di uguale formato (cm 4 x 4,5);
ricevuta del versamento della prima rata del contributo per
l'accesso e la frequenza ai corsi, pari a L. 607.000, da effettuarsi
sul conto corrente postale n. 13694807 intestato all'Istituto
universitario navale (solo da parte di coloro che non usufruiscono di
borsa di studio), con la seguente causale: "iscrizione al dottorato
di ricerca in ..... - XV ciclo";
originale del diploma di scuola media superiore.
La domanda dovra' inoltre contenere le seguenti dichiarazioni:
di non essere iscritto/a ad una scuola di specializzazione e, in
caso affermativo, di impegnarsi a sospenderne la frequenza prima
dell'inizio del corso;
di avere/non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di
studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato;
di volersi/non volersi impegnare in attivita' didattiche
sussidiarie o integrative presso l'Istituto universitario navale,
nell'ambito della programmazione effettuata dal collegio dei docenti;
di essere/non essere in servizio presso una pubblica
amministrazione e, in caso affermativo, di avere richiesto il
collocamento in aspettativa senza assegni a decorrere dalla data di
inizio del corso e per tutta la sua durata;
di impegnarsi, qualora intraprenda attivita' esterne, occasionali e
di breve durata, a darne comunicazione all'amministrazione
universitaria, affinche' il collegio dei docenti si esprima circa la
compatibilita' o meno tra la frequenza del corso di dottorato e gli
impegni derivanti dalle suddette attivita', che non devono in alcun
modo porsi in conflitto con l'attivita' svolta per il dottorato;
qualora divenga assegnatario della borsa di studio, di non cumulare
la borsa stessa con altra borsa di studio a qualsiasi titolo
conferita tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o
straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita'
di ricerca del dottorato;
i portatori di handicap con invalidita' pari o superiore al 66%
dichiareranno il loro status al fine dell'esonero dal pagamento del
contributo.
Le domande che perverranno oltre il termine di cui al comma 1 del
presente articolo non saranno prese in considerazione anche se
spedite prima della scadenza.
L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni del domicilio da parte del candidato o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.

                               Art. 8.
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria
iscrizione entro i termini sopracitati saranno considerati
rinunciatari e coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci
saranno dichiarati decaduti e i posti vacanti saranno assegnati ad
altri aspiranti che seguono nella graduatoria degli idonei.
Qualora a seguito di rinuncia o decadenza degli aventi diritto alla
borsa di studio subentrino altri candidati al beneficio della borsa
stessa, secondo l'ordine della graduatoria, purche' non sia trascorso
un mese dall'inizio del corso, l'amministrazione universitaria
provvedera' alla restituzione, ai nuovi beneficiari della borsa,
della prima rata del contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi
gia' versata.

                               Art. 9.
Le borse di studio, il cui numero e' indicato per ciascun corso di
dottorato al precedente art. 1, pari ad un importo di L. 20.450.000
(assoggettabile al contributo previdenziale INPS a gestione separata)
per il primo anno di corso, vengono assegnate, previa valutazione
comparativa del merito e secondo l'ordine definito nelle rispettive
graduatorie di merito formulate dalle commissioni giudicatrici.
A parita' di merito prevale la valutazione della situazione
economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni.
La durata della borsa di studio e' pari all'intera durata del
corso; le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo,
salvo motivata delibera del collegio dei docenti.
Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare con
soggiorni all'estero l'attivita' di ricerca del dottorando.
L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali periodi
di soggiorno all'estero nella misura del 50%, subordinatamente alla
sussistenza della relativa copertura finanziaria. Tali periodi non
possono in alcun caso superare la meta' della durata dell'intero
corso di dottorato.
La richiesta ai fini dell'incremento di cui sopra deve essere
diretta dal coordinatore del corso al rettore e deve essere corredata
da attestazione che l'attivita' per la quale si chiede la mobilita'
del dottorando rientra nell'ambito dell'attuazione del programma di
studi e di ricerca a suo tempo formulati nonche' della delibera del
collegio dei docenti.
Il pagamento della borsa viene effettuato in rate mensili
posticipate, previa attestazione di frequenza rilasciata dal
coordinatore del corso o dal tutore in caso di attivita' formative
svolte in una delle sedi consorziate.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruine una
seconda volta.

                              Art. 10.
Il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato,
che deve essere versato da coloro che non usufruiscono della borsa di
studio, cosi' come deliberato dal consiglio di amministrazione,
ammonta a L. 1.207.000 annue cosi' suddiviso:
prima rata: L. 607.000 (all'atto dell'iscrizione);
seconda rata: L. 600.000 (entro il 30 aprile 2000).

                              Art. 11.
I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e
di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le
modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
I dottorandi in servizio presso pubbliche amministrazioni possono
essere iscritti a condizione che siano collocati in aspettativa senza
assegni, per il periodo di durata del corso.
Eventuali differimenti della data di inizio o interruzioni verranno
consentiti ai dottorandi che dimostrino di dover soddisfare gli
obblighi militari o che si trovino nelle condizioni previste dalla
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, oppure che si trovino nella
condizione di malattia grave e prolungata.
Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimento degli
obblighi, il collegio dei docenti proporra' con propria delibera
l'esclusione del dottorando dal corso. In tal caso la revoca della
borsa di studio ha effetto a decorrere dal mese successivo.
Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca con sede
amministrativa presso l'Istituto universitario navale e a quelli di
cui quest'ultima e' sede consorziata, possono svolgere limitata
attivita' didattica sussidiaria o integrativa, nell'ambito della
programmazione effettuata dal collegio dei docenti per un massimo di
15 ore annue.

                              Art. 12.
Il titolo di dottore di ricerca e' conferito a conclusione del
corso dal rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame
finale, che puo' essere ripetuto una sola volta.
Le commissioni giudicatrici dell'esame finale saranno formate e
nominate, per ogni corso di dottorato, in conformita' al regolamento
di ateneo in materia di dottorato di ricerca.

                              Art. 13.
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa rinvio all'art. 4
della legge n. 210 del 3 luglio 1998, al decreto ministeriale 30
aprile 1999 e al regolamento in materia di dottorato di ricerca
emanato con DD.RR. numeri 283 e 299/99.
L'amministrazione universitaria, con riferimento alla legge 31
dicembre 1996, n. 675, e successive integrazioni e modificazioni,
recante disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti,
si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal candidato solo
per fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure
concorsuali.
Napoli, 15 novembre 1999
Il rettore: Ferrara
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