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SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

Concorso nazionale, per titoli ed esami, a ventuno posti di
perfezionamento per la classe di lettere e filosofia per l'anno
accademico 2000-2001.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.47 del 16/6/2000
Ente:SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA
Località:-
Codice atto:000E5535
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:21
Scadenza:31/7/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                            IL DIRETTORE
 
Visto lo statuto della Scuola, emanato con decreto direttoriale
n. 290 del 15 marzo 1995 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72
del 27 marzo 1995;
Visti in particolare gli articoli 6, lettera h), 24 e seguenti
dello statuto;
Vista la delibera del consiglio direttivo in data 14 aprile 2000
con la quale si approva il bando di concorso a ventuno posti del
corso di perfezionamento presso la classe di lettere e filosofia
della Scuola Normale Superiore per l'anno accademico 2000-2001;
Sentito il preside della classe di lettere;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Numero dei posti
 
La Scuola Normale Superiore di Pisa bandisce per l'anno
accademico 2000-2001 un concorso nazionale, per titoli ed esami, a
ventuno posti di perfezionamento per la classe di lettere e
filosofia, per il perfezionamento nei seguenti gruppi: discipline
filologiche, linguistiche e storiche classiche; discipline
filologiche e linguistiche moderne; discipline storiche; discipline
storico-artistiche; discipline filologiche.
Prima dell'inizio delle prove d'esame, il consiglio direttivo
della Scuola puo' liberare di aumentare il numero dei posti messi a
concorso.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
Sono ammessi al concorso a posti del corso di perfezionamento i
cittadini italiani che alla data di scadenza della domanda di
partecipazione abbiano conseguito da non oltre due anni solari la
laurea o titolo equipollente, e che comunque non abbiano superato i
trent'anni di eta' (data di nascita non superiore al 31 luglio 1970).
Sono altresi' ammessi coloro che non hanno ancora conseguito la
laurea, e tuttavia risultino iscritti negli elenchi dei laureandi del
mese di luglio 2000. I candidati dovranno in tal caso esibire entro
le ore 14 dell'11 agosto 2000, una dichiarazione sostitutiva in carta
semplice.

                               Art. 3.
 
Domanda e termine di scadenza
 
La domanda per l'ammissione al concorso, redatta in carta
semplice (vedi allegato A), e debitamente sottoscritta dal candidato,
deve essere indirizzata al direttore e pervenire alla Scuola non piu'
tardi delle ore 12 del 31 luglio 2000.
Il ritardo nell'arrivo della domanda con la relativa
documentazione, qualunque ne sia la causa, anche se la spedizione
risultasse effettuata entro il termine prefissato, comportera' la non
ammissione al concorso.
In essa i candidati debbono dichiarare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita;
b) la cittadinanza italiana;
c) di non aver riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso;
d) di essere immuni da malattie che non consentano la vita in
comunita';
e) la residenza;
f) l'indirizzo al quale desiderano ricevere le comunicazioni
relative al concorso.
1. I candidati che abbiano gia' conseguito la laurea debbono,
inoltre, dichiarare:
h) il diploma di laurea e l'Universita' presso cui la stessa e'
stata conseguita, specificando il voto riportato nei singoli esami di
profitto, nell'esame di laurea e la data di conseguimento della
stessa.
2. I candidati che abbiano gia' presentato istanza per sostenere
l'esame di laurea nella sessione estiva debbono dichiarare:
i) l'Universita' di appartenenza, il corso di laurea cui sono
iscritti, di essere iscritti negli elenchi dei laureandi del mese di
luglio, e l'elenco di tutti gli esami di profitto sostenuti con i
singoli voti riportati, nonche' gli eventuali esami da sostenere.
I candidati di cui al punto 2 dovranno presentare entro le ore 14
dell'11 agosto 2000 una dichiarazione sostitutiva in carta semplice,
da cui risulti il conseguimento del diploma di laurea, la data e la
votazione con cui la stessa e' stata conseguita.
In luogo delle dichiarazioni di cui alle lettere h) e i) i
candidati possono presentare le relative certificazioni, che nel caso
di titoli conseguiti all'estero dovranno essere tradotte in lingua
italiana con l'eccezione dei titoli tradotti in lingua francese,
inglese, tedesca e spagnola. La valutazione dell'equipollenza del
titolo di studio e' attribuita, ai soli fini del concorso, alla
commissione giudicatrice.
Nella domanda deve essere, inoltre, indicato il gruppo di
discipline in cui il candidato intende compiere gli studi ed
elaborare la tesi di perfezionamento. Tale disciplina deve essere
compresa tra quelle insegnate nella Scuola Normale o nell'Universita'
di Pisa.
I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere
posseduti alla data del termine utile per la presentazione della
domanda (fatto salvo per i concorrenti che si trovino nelle
condizioni di cui al precedente punto 2). L'esclusione dal concorso
per difetto dei requisiti e' disposta con decreto motivato del
direttore della Scuola e notificata agli interessati a mezzo di
lettera raccomandata.
La Scuola non assume alcuna responsabilita' per mancata o tardiva
comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da
parte del candidato oppure per tardiva comunicazione del cambiamento
di indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi
postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione
della Scuola.

                               Art. 4.
 
Documenti da allegare alla domanda
 
La domanda dovra' inoltre essere corredata da:
a) fotocopia di un documento di identita' in corso di
validita';
b) tre copie della tesi di laurea (che dovra' essere presentata
anche dai laureandi) e di tutti i titoli che il candidato ritenga
opportuno presentare;
c) programma di ricerca in triplice copia;
d) due o piu' lettere di docenti che abbiano seguito
l'attivita' di studio del candidato.
I titoli ed il programma di ricerca devono comprovare
l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica.
La Scuola non assume impegno e responsabilita' per la
restituzione degli allegati alla domanda.
I candidati del concorso potranno provvedere a loro spese al
recupero dei titoli prodotti, entro il 30 marzo 2001. Trascorso tale
termine la Scuola non si riterra' piu' responsabile della loro
conservazione.

                               Art. 5.
 
Commissione giudicatrice e ammissione alle prove d'esame
 
La commissione giudicatrice del concorso, e il suo presidente,
sono nominati dal direttore della Scuola con proprio provvedimento.
Il presidente, qualora ne ravvisi l'opportunita', e sentita la
commissione, potra' invitare studiosi qualificati a esprimere il loro
giudizio sui titoli presentati dai candidati al concorso di
perfezionamento; potra' altresi' integrare la commissione con esperti
in lingue straniere.
Per la valutazione dei titoli e del colloquio ciascun commissario
dispone di un punteggio da uno a dieci.
La commissione procede preliminarmente ad un esame dei titoli e
del programma di ricerca e in base ad essi dichiara la ammissione al
colloquio. Sono ammessi al colloquio i candidati che nella
valutazione dei titoli abbiano conseguito un punteggio non inferiore
a sette decimi. Il punteggio sara' reso pubblico per affissione
all'albo della Scuola.

                               Art. 6.
 
Colloquio, sede d'esame e formazione graduatorie
 
I candidati ammessi al colloquio saranno convocati a domicilio a
mezzo telegramma.
Il colloquio, sui lavori scientifici e il programma di ricerca,
si svolgera' presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, piazza dei
Cavalieri n. 7.
I candidati si dovranno presentare muniti di un documento di
identificazione.
La prova orale si intende superata dai candidati che abbiano
conseguito un punteggio di almeno sette decimi.
Al termine dei lavori i punteggi attribuiti ai candidati, sia in
base ai titoli che al colloquio, saranno affissi all'albo ufficiale
della Scuola.
La commissione stabilisce la graduatoria dei candidati per ordine
di merito.
Saranno dichiarati idonei i candidati che abbiano conseguito un
punteggio finale di almeno otto decimi. La graduatoria sara' affissa
all'albo ufficiale della Scuola.
La Scuola inviera' la comunicazione sull'esito del concorso ai
soli vincitori.

                               Art. 7.
 
Nomina dei vincitori
 
Il direttore con proprio provvedimento approva le graduatorie e
nomina i vincitori.
Essi devono presentare entro il termine prescritto i documenti di
cui al successivo art. 8. In caso di rinuncia di uno o piu' dei
candidati vincitori, se questa si verifica entro trenta giorni
dall'avviso nella Gazzetta Ufficiale di pubblicazione all'albo della
Scuola dei risultati del concorso, il posto e' attribuito
immediatamente in base alla graduatoria degli idonei.

                               Art. 8.
 
Documenti per l'ammissione alla Scuola
 
Entro un mese dalla data di comunicazione, i vincitori del
concorso devono presentare alla direzione della Scuola, pena la
decadenza dal posto, i seguenti documenti:
a) certificato rilasciato dalla struttura sanitaria del comune
di residenza da cui risulti che e' immune da malattie che non
consentano la vita in comunita', in data non anteriore a sei mesi;
b) dichiarazione di accettazione delle norme dello statuto
e dei regolamenti, con esonero di qualsiasi responsabilita' della
direzione della Scuola per le conseguenze derivabili dalla loro
inosservanza;
c) due foto formato tessera;
d) per i titoli conseguiti all'estero dovra' essere presentato
un certificato dell'Universita' o istituto universitario tradotto in
lingua italiana, con eccezione dei titoli in lingua francese,
inglese, tedesca e spagnola;
e) fotocopia del codice fiscale.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 127 del 15 maggio
1997, i dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita
saranno rilevati da un documento di riconoscimento in corso di
validita'.
La Scuola si riserva la facolta' di verificare la veridicita' dei
dati contenuti nel documento di identita' e relativamente ai titoli
di studio dichiarati.
La Scuola si riserva, inoltre la facolta' di richiedere al
tribunale competente il certificato del casellario giudiziale.

                               Art. 9.
 
Obblighi didattici degli allievi del corso di perfezionamento
 
Gli allievi del corso di perfezionamento devono attendere ai loro
studi secondo un piano approvato dal consiglio di classe.
L'ammissione agli anni successivi e' condizionata al parere
favorevole di una commissione nominata dal consiglio di classe.
Gli allievi del corso di perfezionamento devono sostenere alla
conclusione del corso di studi il relativo esame di diploma.
L'esame per il diploma di perfezionamento consiste nella
discussione di una dissertazione scritta di fronte a una commissione
di specialisti nominata dal direttore.
Il diploma di perfezionamento ai sensi della legge 18 giugno
1986, n. 308, e' a tutti gli effetti equipollente al titolo di
dottore di ricerca.

                              Art. 10.
 
Norme generali
 
I vincitori dovranno essere presenti dalla data che verra' loro
comunicata per iniziare la propria attivita'.
Per gravi motivi, il consiglio di classe puo' autorizzare
l'allievo a differenti o sospensioni dell'attivita' didattica per non
piu' di una volta e fino ad un anno.
E' disposta d'ufficio, su comunicazione dell'interessato, il
differimento o la sospensione dell'attivita' didattica per obblighi
di leva.
Gli allievi del corso di perfezionamento non possono accettare
impegni che siano incompatibili con i loro doveri. Valgono per i
corsi della Scuola anche le incompatibilita' previste per la
frequenza dei dottorati di ricerca.

                              Art. 11.
 
Diritti degli allievi
 
I corsi di perfezionamento hanno durata triennale.
Ai vincitori sara' corrisposto, fino alla fine dell'anno
accademico in corso, un contributo didattico il cui ammontare e'
fissato dal consiglio direttivo. Per l'anno accademico 2000-2001 tale
contributo e' fissato in L. 16.000.000 annue.
Il contributo di cui sopra viene corrisposto in dodici rate
mensili posticipate previa dichiarazione rilasciata da parte di un
docente da cui risulti che il perfezionando abbia ottemperato agli
obblighi di studio previsti. Il contributo di cui la presente
articolo e' soggetto, ai fini fiscali, alla normativa vigente in
materia di borse di studio erogate dalle Universita' e dalle regioni.
Secondo la tradizione della Scuola, i perfezionandi hanno
diritto, oltre al vitto, previsto nella mensa, all'alloggio in uno
dei collegi della Scuola. Tuttavia, data la temporanea carenza di
alloggi, in via provvisoria, ai perfezionandi sara' corrisposto un
contributo integrativo di L. 6.00.000 annui per alloggio esterno. I
perfezionandi che lo desiderino potranno comunque richiedere
l'alloggio all'interno della Scuola, e le loro domande saranno
soddisfatte nei limiti della disponibilita'.
Il consiglio di classe puo' autorizzare la partecipazione degli
allievi ad attivita' di studio e di ricerca fuori dalla sede della
Scuola. Tali richieste documentate sono vagliate da una commissione
nominata dal consiglio di classe.

                              Art. 12.
 
Responsabile del procedimento concorsuale
 
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto
1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al
presente bando e' il capo ufficio della segreteria studenti - Scuola
Normale Superiore - Piazza dei Cavalieri, 7 - 56100 Pisa - Tel.
050/509237-509026 - Fax 050/563513 - E-mail:
Segreteria.Studenti.sns.it

                              Art. 13.
 
Trattamento dei dati personali
 
I dati personali verranno inseriti nelle banche dati della Scuola
e saranno trattati ai sensi dell'art. 27 della legge 31 dicembre
1996, n. 675. I dati di cui al presente articolo saranno custoditi e
trattati con criteri e sistemi atti a garantire la loro riservatezza
e sicurezza, fermo restando quanto disposto all'art. 13 della citata
legge.

                              Art. 14.
 
Allegati
 
Fa parte integrante del presente bando l'allegato riportato sotto
la lettera A.
Pisa, 26 maggio 2000
p. Il direttore: Settis

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