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UNIVERSITA' DI GENOVA - SIMEST S.P.A.

Concorso pubblico, per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca
in nanobiotecnologie istituito in collaborazione tra l'Universita'
degli studi di Genova e la Philipps-Universität Marburg - XXIV
Ciclo.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.94 del 2/12/2008
Ente:UNIVERSITA' DI GENOVA - SIMEST S.P.A.
Località:-
Codice atto:8E011545
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:30/1/2009

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

D.R. n. 1253
IL RETTORE
 
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 229 del 21 agosto 1984, sulle norme in materia di borse
di studio e dottorato di ricerca nelle Universita' e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1989 recante norme in materia di
borse di studio universitarie e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lo Statuto dell'Universita' degli Studi di Genova, emanato
con decreto rettorale n. 18 del 20 dicembre 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1995 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto l'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1997, cosi'
come modificato dall'art. 1, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n.
191, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 1998;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 1998, che demanda la
disciplina del dottorato di ricerca ai singoli Atenei, i quali vi
provvedono con appositi regolamenti;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1998 recante il testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto Ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999, con cui e' stato
emanato il Regolamento in materia di dottorato di ricerca e che
determina i criteri generali ed i requisiti di idoneita' delle sedi
ai fini dell'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 3 novembre
1999 contenente le norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero come successivamente modificato dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 18 ottobre 2004,
pubblicato nel Suppl. ord. n. 17, alla Gazzetta Ufficiale n. 33 del
10 febbraio 2005;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio
2001, contenente le disposizioni legislative in materia di
documentazione amministrativa e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9
aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio
2001, relativo all'uniformita' di trattamento sul diritto agli studi
universitari ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n.
390;
Visto il Regolamento di Ateneo per gli studenti emanato con
decreto rettorale n. 228 del 25 settembre 2001 e successive modifiche
ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 2003, n. 198 recante
«Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli
studenti» ed in particolare l'art. 3, come modificato dai dd.mm. 9
agosto 2004 e 3 novembre 2005;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 266, del 26 novembre 2004, contenente
modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro
dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509;
Vista l'accordo stipulato in data 14 marzo 2006 tra la Universita'
degli studi di Genova e l'istituzione di livello universitario
denominata Philipps-Universität Marburg;
Visto il decreto Rettorale n. 1199 del 22 gennaio 2007, recante il
Regolamento delle Scuole di dottorato di ricerca dell'Universita'
degli studi di Genova;
Vista la determinazione dirigenziale del Ministero
dell'Universita' e della Ricerca prot. n. 1251 del 24 maggio 2007 con
la quale sono state assegnate 31 borse di studio di dottorato di
ricerca;
Vista la proposta di attivazione del corso di dottorato di ricerca
internazionale in Nanobiotecnologie istituito in collaborazione tra
l'Universita' degli studi di Genova e la Philipps-Universität Marburg
relativo al XXIV ciclo presentata dal Centro Interuniversitario di
Ricerca e di Servizi Didattici sulle Nanotecnologie e Nanoscienze
Organiche e Biologiche;
Vista la delibera del Centro Interuniversitario di Ricerca e di
Servizi Didattici sulle Nanotecnologie e Nanoscienze Organiche e
Biologiche del 7 maggio 2008;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 maggio
2008;
Visto il decreto Ministeriale 18 giugno 2008 con il quale
l'importo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di
ricerca e' stato fissato in Euro 13.638,47 al lordo degli oneri
previdenziali a carico del percipiente;
Vista la delibera del Senato Accademico del 25 giugno 2008;
Acquisito il parere favorevole del Nucleo di Valutazione di Ateneo
per l'efficienza e l'efficacia nelle sedute del 18 giugno 2008 e 16
luglio 2008;
Decreta:
 
Art. 1.
 
Attivazione
 

1 . E' indetto pubblico concorso per l'ammissione al corso di
dottorato di ricerca internazionale di durata triennale in
Nanobiotecnologie (XXIV ciclo) istituito in collaborazione tra
l'Universita' degli Studi di Genova e la Philipps-Universität
Marburg.
2. ll numero dei posti banditi dall'Universita' di Genova e' pari
a quello indicato nell'allegato A e puo' essere aumentato sulla base
di appositi accordi con soggetti pubblici e privati da definirsi
entro il termine di scadenza del bando.
3. Su richiesta del Collegio dei Docenti, l'aumento del numero
delle borse puo' determinare l'incremento del numero dei Dottorandi
iscrivibili, fermo restando che il numero massimo di posti non puo'
essere superiore al doppio del numero delle borse a vario titolo
attivate per il corso di dottorato di ricerca.

                               Art. 2.
 
Modalita' di svolgimento della procedura di selezione
 

1. Il concorso e' per titoli e si svolgera' ai sensi e con le
modalita' disciplinate ai successivi articoli 5, 6 e 7 sulla base
della documentazione presentata ai sensi dell'art. 4.
2. Ai sensi del presente bando per titoli si intendono quelli
indicati o richiamati nel successivo art. 4.

                               Art. 3.
 
Requisiti di ammissione
 

1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione, senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che sono
in possesso, entro la scadenza del bando, di laurea conseguita
secondo l'ordinamento previgente alla riforma dell'autonomia
didattica universitaria o di laurea specialistica/magistrale ovvero
di titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
2. In quest'ultimo caso, qualora il titolo non sia gia' stato
riconosciuto equipollente, l'interessato deve chiederne
l'equipollenza ai soli fini del concorso, allegando alla domanda i
seguenti documenti:
a) titolo di studio tradotto e legalizzato dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare italiana del paese in cui e'
stato conseguito il titolo;
b) «dichiarazione di valore» del titolo di studio resa dalla
stessa rappresentanza.
3. Il provvedimento di equipollenza sara' adottato ai soli fini
dell'ammissione al concorso e di iscrizione al corso.

                               Art. 4.
 
Domanda di ammissione
 

1. La domanda di partecipazione al concorso, puo' essere
presentata, a pena di esclusione, soltanto presso uno dei due Atenei.
Le disposizioni contenute nel presente bando sono applicate ai
candidati che si iscrivono alla procedura selettiva presso
l'Universita' degli Studi di Genova. Si rinvia al bando della
Philipps-Universität Marburg per quanto concerne le disposizioni
applicate a coloro i quali presentano la domanda di iscrizione presso
tale Istituzione.
2. La domanda e' redatta in carta libera secondo lo schema
allegato al presente bando (All. B), va indirizzata al Magnifico
Rettore dell'Universita' degli studi di Genova e deve essere
presentata presso il Dipartimento Gestione e Formazione Studenti ed
Attivita' Internazionali, Servizio Alta Formazione - via Bensa, 1 (2°
piano) - 16124 Genova, orario di apertura al pubblico dal lunedi' al
venerdi' 9.00-12.00, martedi' e mercoledi' anche 14.30 - 16.00, entro
il 30 gennaio 2009. (termine di scadenza del bando). Nel caso di
invio a mezzo posta, la domanda deve essere spedita entro e non oltre
il termine perentorio di scadenza del bando del 30 gennaio 2009. Fa
fede il timbro postale di spedizione. La busta, da inviare con
lettera raccomandata A/R, deve riportare la dicitura «Concorso per
ammissione al XXIV ciclo del dottorato di ricerca internazionale in
Nanobiotecnologie» e deve essere indirizzata al Magnifico Rettore
dell'Universita' degli studi di Genova, Servizio Alta Formazione -
via Balbi 5 - 16126 Genova. Deve essere allegata copia di valido
documento di identita', qualora la domanda di ammissione sia
trasmessa via posta.
3. Nella domanda, da redigere in lingua italiana o in lingua
inglese, il candidato deve autocertificare sotto la propria
responsabilita', pena l'esclusione dal concorso:
a) il cognome e il nome, il codice fiscale, la data e il luogo di
nascita, la residenza, il telefono ed il recapito eletto agli effetti
del concorso. Per quanto riguarda i cittadini stranieri, comunitari e
non, si richiede l'indicazione di un recapito italiano o tedesco o di
quello della propria Ambasciata in Italia o in Germania eletta quale
proprio domicilio. Puo' essere omessa l'indicazione del codice
fiscale se il cittadino straniero non ne sia in possesso,
evidenziando tale circostanza;
b) la propria cittadinanza;
c) la laurea posseduta con l'indicazione della data, della
votazione e dell'Universita' presso cui e' stata conseguita ovvero il
titolo equipollente conseguito presso un'Universita' straniera
nonche' gli estremi dell'eventuale provvedimento con cui e' stata
dichiarata l'equipollenza stessa oppure l'istanza di richiesta di
equipollenza ai soli fini del concorso di cui all'art. 3;
d) gli eventuali altri titoli da allegare alla domanda ai sensi
del successivo comma 4;
e) l'impegno a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato,
presso ciascuno dei due Atenei, secondo le modalita' stabilite dal
Collegio dei Docenti;
f) la conoscenza della lingua inglese - requisito imprescindibile
per l'ammissione - di cui deve essere documentata la conoscenza o
tramite autocertificazione o tramite una certificazione di cui alla
successiva lettera c) del comma 4;
g) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito; 4. Alla domanda
devono essere allegati:
a) il
curriculum vitae et studiorum del candidato debitamente datato e
sottoscritto;
b) abstract e titolo della tesi;
c) elenco di pubblicazioni su riviste scientifiche
internazionali SCI-ISI;
d) almeno due lettere di presentazione redatte da docenti
universitari di qualsiasi nazionalita', comprovanti le referenze
attitudinali e formative del candidato;
e) progetto di ricerca (massimo due pagine);
f) certificazioni di eventuali Graduate Records Examinations e
Toefl conseguiti dal Candidato;
5. Tutti i documenti di cui ai precedenti commi 3 e 4, lettera a)
dovranno essere redatti in lingua inglese. E' possibile allegare una
traduzione in lingua italiana o tedesca.
6. Le dichiarazioni contenute nel curriculum vitae et studiorum
costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto
di notorieta'. Nei casi in cui non sia applicabile la normativa in
materia di dichiarazioni sostitutive (decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 e ss.mm.ii), il candidato si assume comunque
la responsabilita' (civile, amministrativa e penale) delle
dichiarazioni rilasciate nel curriculum vitae. L'Amministrazione si
riserva di effettuare i controlli e gli accertamenti previsti dalle
disposizioni in vigore. I candidati che renderanno dichiarazioni
mendaci decadranno automaticamente dall'iscrizione e dall'eventuale
godimento della borsa di studio con effetto retroattivo, fatta
comunque salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni amministrative
e/o penali previste dalle norme vigenti.
7. L'Amministrazione universitaria non assume alcuna
responsabilita' per il caso di smarrimento di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da
parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento degli stessi, ne' per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione medesima.
8. L'Universita' si riserva di adottare, anche successivamente
all'espletamento del concorso, provvedimenti di esclusione dei
candidati che non abbiano ottemperato alle previsioni di bando o
risultino privi dei requisiti ivi stabiliti.

                               Art. 5.
 
Procedure di ammissione
 

1. La valutazione comparativa per l'ammissione ai corsi di
dottorato di ricerca e' intesa ad accertare principalmente
l'attitudine dei candidati alla ricerca scientifica e concerne i
titoli presentati.
2. Detta valutazione avviene sulla base dei criteri di giudizio
definiti dalla commissione giudicatrice.

                               Art. 6.
 
Nomina e attivita' della Commissione giudicatrice
 

1. I Rettori, su proposta del Collegio dei Docenti, nominano
concordemente ed in egual numero, con rispettivo decreto, la
commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati.
2. Detta commissione e' composta da almeno quattro membri scelti
tra professori universitari e ricercatori universitari di ruolo,
oppure tra esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e
delle strutture pubbliche e private di ricerca.
3. La commissione giudicatrice, prima di prendere visione delle
domande e della documentazione trasmessa dai candidati, stabilisce i
criteri di valutazione ed il punteggio minimo per accedere alla
graduatoria (idoneita'), dopodiche' redige un'unica graduatoria di
merito che contempla i candidati che hanno presentato domanda di
partecipazione sia presso l'Universita' di Genova sia presso la
Philipps- Universität Marburg.
4. A prescindere dalla collocazione nella graduatoria di merito,
possono essere assegnati posti (con o senza borsa) banditi da
un'Universita' esclusivamente ai candidati che hanno presentato
domanda di partecipazione alle prove concorsuali presso la medesima.
5. Nel caso di pari merito le borse sono assegnate secondo la
valutazione della situazione economica, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, mentre per i
posti senza borsa viene data preferenza al piu' giovane di eta'.
6. La graduatoria definitiva sara' resa pubblica esclusivamente
nei seguenti modi:
affissione all'albo dei Dipartimenti/struttura di ricerca di
afferenza;
affissione all'albo del Servizio Alta Formazione.
7. Non saranno inviate comunicazioni a domicilio.

                               Art. 7.
 
Ammissione ai corsi
 

1 . I candidati sono ammessi al corso di nanobiotecnologie secondo
l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti
messi a concorso sulla base della graduatoria redatta ai sensi
dell'articolo precedente.
2. I titolari di assegni di ricerca utilmente collocati nella
graduatoria definitiva sono ammessi ai corsi senza titolarita' di
borsa di studio conservando l'assegno di ricerca.
3. In ogni caso, il totale degli ammessi non puo' essere superiore
al numero complessivo di posti disponibili.

                               Art. 8.
 
Domanda di iscrizione
 

1. I concorrenti che risultino vincitori della procedura di
ammissione dovranno presentare o far pervenire all'Universita' degli
Studi di Genova a partire dal 9 marzo 2009 ed entro il 20 marzo 2009
(il termine e' perentorio a pena di decadenza e fa fede il timbro
postale di spedizione): la domanda di iscrizione nella quale il
vincitore deve dichiarare oltre ai propri dati anagrafici, di non
essere iscritto ad un altro corso di dottorato o ad altro corso di
studio che porti al rilascio di un titolo accademico, anche di altra
Universita'.
2. Gli assegnatari di borsa devono, inoltre, dichiarare:
a) di non aver usufruito in precedenza di borse di studio di
dottorato;
b) di non fruire presumibilmente di un reddito annuo personale
complessivo lordo superiore a € 13.000,00 ovvero di rinunciare
alla borsa di studio per superamento del suddetto limite di reddito
(alla determinazione del reddito in oggetto concorrono redditi o
emolumenti di qualsiasi natura);
c) di non cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio a
qualsiasi titolo conferita tranne che con quelle eventualmente
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando;
d) di impegnarsi a restituire le rate della borsa di studio
eventualmente percepite nel caso in cui si verifichi il superamento
del limite di reddito.
3. Alla domanda di iscrizione andranno allegati:
a) fotocopia di un documento di identita', fronte e retro, in
carta libera (in caso di spedizione della domanda);
b) una fototessera;
c) (solo per coloro che non usufruiscono di borsa di studio)
ricevute del versamento della prima rata per l'accesso e la frequenza
ai corsi pari a 382,62 € , comprensivi di bollo, e ricevuta del
versamento della tassa regionale per il diritto allo studio ex art. 4
legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2. Gli studenti fruitori di borsa
di studio sono tenuti soltanto ad apporre sulla domanda una marca da
bollo di 14,62 € .

                               Art. 9.
 
Rinunce e divieti
 

1. Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria
iscrizione con le modalita' ed entro i termini indicati all'art. 8
saranno considerati rinunciatari.
2. I posti vacanti saranno assegnati ad altri aspiranti che
seguono nella graduatoria generale di merito, fermo restando il
rispetto del disposto dell'art. 6, comma 4.
3. E' vietata la contemporanea iscrizione ad altro corso di studio
che rilascia un titolo accademico, anche di altra Universita' (fatto
salvo quanto stabilito nell'accordo stipulato tra l'Universita' di
Genova e la Philipps-Universitat Marburg).
4. Il mancato conseguimento dell'ammissione all'anno successivo
ovvero il provvedimento di esclusione per gravi inadempienze o per
risultati insufficienti nello svolgimento dell'attivita' di ricerca,
in relazione alle modalita' stabilite dal Collegio dei Docenti,
comportano la revoca della borsa con obbligo di restituzione dei
ratei gia' percepiti per la frequenza dell'anno corrente.
5. ll dottorando che rinuncia, per superamento del limite di
reddito, alla fruizione della borsa di studio durante l'anno e
prosegue il corso di studi, e' tenuto alla restituzione dei ratei
gia' percepiti corrispondenti allo stesso anno.
6. Il dottorando fruitore di borsa che rinuncia alla prosecuzione
del corso di dottorato ha diritto alla corresponsione della borsa
proporzionalmente al periodo di attivita', a condizione che il
Collegio dei Docenti attesti il regolare e proficuo svolgimento
dell'attivita' fino al momento della rinuncia.
7. Coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci saranno
dichiarati decaduti, fermo restando la responsabilita' penale per
l'ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci.

                              Art. 10.
 
Borse di studio
 

1. Le borse di studio sono assegnate secondo l'ordine della
graduatoria definitiva.
2. I candidati classificatisi in posizione utile nella graduatoria
definitiva hanno facolta', in relazione al numero e alla tipologia
delle borse disponibili, di esercitare opzione tra le diverse borse
secondo l'ordine della graduatoria stessa.
3. In caso di parita' di voti prevale la valutazione della
situazione economica, ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.
4. In ogni caso, chi abbia usufruito di una borsa di studio per un
corso di dottorato, anche per un solo anno, non puo' fruirne una
seconda volta.
5. E' vietata la contemporanea fruizione di altre borse di studio,
tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere utili ad
integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di
ricerca dei Dottorandi.
6. L'importo annuale della borsa di studio e' di € 13.638,47
al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente.
7. Alle borse di studio si applicano le disposizioni in materia di
agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n.
476.

                              Art. 11.
 
Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi
 

1. I Dottorandi, che non usufruiscono di borsa di studio, sono
tenuti al versamento di tasse e contributi per l'accesso e la
frequenza ai corsi di dottorato in due rate da versare con le
seguenti scadenze:
a) la prima rata e la tassa regionale per il diritto allo studio,
dovranno essere versate all'atto dell'iscrizione.
b) la seconda rata dovra' essere versata entro il 30 giugno 2009.
2. Ogni anno le tasse ed i contributi universitari, inclusa la
tassa regionale suddetta, possono variare su delibera degli Organi
competenti.
3. Il mancato pagamento nei termini suddetti da' luogo alla
corresponsione di ulteriori somme a titolo di mora.

                              Art. 12.
 
Svolgimento dei corsi
 

1. lI corso inizia formalmente il 1° aprile 2009 e ha durata
triennale.
2. I Dottorandi sono tenuti:
a) allo svolgimento, a tempo pieno, della loro attivita'
curriculare secondo le modalita' stabilite dal Collegio dei Docenti;
b) a trascorrere presso la Philipps-Universität Marburg, un
periodo complessivamente non inferiore a sei mesi.
3. I Dottorandi possono essere inseriti, previa autorizzazione del
Collegio dei Docenti, nelle attivita' di ricerca svolte presso
l'Ateneo congruenti con il loro percorso formativo.
4. I Dottorandi possono svolgere attivita' di supporto alla
didattica ai sensi dell'art. 33 dello Statuto previo consenso del
collegio dei docenti.
5. E' consentita la sospensione dal corso esclusivamente per i
periodi relativi ai seguenti casi, debitamente documentati:
maternita', paternita', malattia, frequenza di un master
universitario. Il recupero del periodo di sospensione avverra' a fine
corso. Il dottorando, qualora il recupero non avvenga in tempo utile,
sosterra' l'esame finale con i dottorandi del ciclo successivo. La
sospensione dal corso di durata superiore a 30 giorni comporta
l'immediata sospensione della borsa.
6. Fermo restando quanto previsto nel precedente comma, nel caso
di sospensione del corso di dottorato per la frequenza di un master
universitario, il Dottorando, nel manifestare l'interesse a
sospendere l'attivita', ne indica, altresi', il termine finale. Per
questa fattispecie il periodo di sospensione non puo' essere
inferiore a nove mesi.
7. I dottorandi devono presentare, ogni anno, una dettagliata
relazione scritta sull'attivita' svolta al collegio dei docenti ed
eventualmente discuterla oralmente secondo le modalita' stabilite
dallo stesso. Il collegio, sentito anche il tutore, con motivata
delibera, procede all'ammissione all'anno successivo ovvero, nel caso
di risultati insufficienti, propone al Rettore l'emanazione di un
provvedimento di esclusione dalla prosecuzione del corso.
8. Prima dell'inizio di ogni anno di corso i dottorandi ammessi ai
sensi del comma precedente, devono presentare domanda di iscrizione
all'anno successivo, allegando - ove tenuti - copia delle ricevute di
pagamento di cui all'art. 11, comma 1, lettera a). I ritardatari sono
obbligati al pagamento di ulteriori somme a titolo di mora.

                              Art. 13.
 
Conseguimento del titolo
 

1. Il titolo di dottore di ricerca, si consegue a conclusione del
corso, con il superamento dell'esame finale.
2. La commissione giudicatrice dell'esame finale e' nominata dai
Rettori dei due Atenei.

                              Art. 14.
 
R i n v i o
 

1. Il corso di dottorato di ricerca in Nanobiotecnologie avente
sede amministrativa presso l'Universita' di Genova, oltre che dal
presente bando, e' disciplinato dalla convenzione stipulata tra
l'Universita' degli Studi di Genova e la Philipps-Universität Marburg
e dal Regolamento delle Scuole di dottorato di ricerca citato nelle
premesse.

                              Art. 15.
 
Trattamento dei dati personali
 

1. I dati personali forniti dagli interessati saranno raccolti
dall'Universita' degli studi di Genova, dipartimento gestione e
formazione studenti ed attivita' internazionali - servizio alta
formazione, e trattati per le finalita' di gestione della selezione e
della carriera del dottorando, secondo le disposizioni del decreto
legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.
2. I dati personali saranno trasmessi per le predette finalita'
istituzionali alla Philipps- Universität Marburg.

                              Art. 16.
 
Diffusione
 

1. Il presente bando di concorso con il fac-simile per la domanda
di ammissione e' disponibile sui siti Internet dell'Universita' degli
studi di Genova alla pagina http://www.studenti.unige.it/dottorati e
della Marburg University http://www.uni-marburg.de. Ulteriori
informazioni possono essere richieste direttamente presso il Servizio
Alta Formazione, via Bensa, 1 - Genova. Orario di apertura al
pubblico: dal lunedi' al venerdi' dalle 9 alle 12.00; martedi' e
mercoledi' anche 14.30-16.00. Per informazioni telefoniche chiamare
il numero 010 209 5795 dal lunedi' al venerdi' nelle ore d'ufficio.
Fax 010 209 9539.
Genova, 7 novembre 2008
Il rettore: Deferrari

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