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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Domande per l'inserimento negli elenchi, graduatorie provinciali ad
esaurimento e conseguente inserimento nelle graduatorie di circolo e
di istituto per il conferimento di supplenze al personale A.T.A.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.35 del 4/5/2001
Ente:MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Località:Nazionale
Codice atto:001E3954
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:3/6/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
 
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 10 maggio 1999, n. 107;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
scuola per il quadriennio 1998-2001, pubblicato nel supplemento alla
Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno 1999;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2000, con particolare
riferimento all'art. 4, comma 1;
Vista la legge 27 ottobre 2000, n. 306, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2000 e il correlato testo coordinato
col decreto-legge 28 agosto 2000, con particolare riferimento
all'art. 1, comma 6;
Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430
"regolamento recante norme sulle modalita' di conferimento delle
supplenze al personale amministrativo, tecnico ausiliario ai sensi
dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2001;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Domanda di inserimento e di aggiornamento - Requisiti
 
1.1 Per essere inseriti negli elenchi provinciali ad esaurimento
per le supplenze rispettivamente di assistente amministrativo;
assistente tecnico; cuoco; infermiere; guardarobiere occorre produrre
apposita domanda di inserimento, anche se si e' gia' inseriti nelle
soppresse corrispondenti graduatorie provinciali per le supplenze,
con conseguente valutazione dell'insieme dei titoli posseduti.
Hanno titolo a produrre domanda di inserimento coloro che, alla
data della domanda, abbiano svolto almeno trenta giorni di servizio,
anche non continuativo, nel medesimo profilo professionale.
Il servizio di aiutante cuoco e' assimilato a quello di cuoco ai
fini dell'inserimento nei relativi elenchi provinciali.
1.2 Per essere inseriti in una graduatoria provinciale ad
esaurimento di collaboratore scolastico per la prima volta o per
essere inseriti in una graduatoria ad esaurimento di provincia
diversa da quella di precedente inclusione occorre, avendone titolo,
produrre domanda di inserimento con conseguente valutazione
dell'insieme dei titoli posseduti alla data della domanda.
Hanno titolo a produrre domanda di inserimento per la prima volta
o in provincia diversa da quella di precedente inserimento coloro
che, tra il 1o settembre 1997 incluso e la data della domanda,
abbiano svolto almeno trenta giorni di servizio, anche non
continuativo, nel profilo professionale di collaboratore scolastico;
nonche' coloro che, gia' inclusi in una graduatoria ad esaurimento di
collaboratore scolastico, abbiano titolo all'inserimento negli
elenchi provinciali ad esaurimento per le supplenze di cui al
precedente comma 1.
I collaboratori scolastici che chiedono l'inserimento nella
graduatoria ad esaurimento di provincia diversa da quella di
precedente inserimento saranno cancellati dalla graduatoria ad
esaurimento di provenienza.
1.3 I collaboratori scolastici che intendano restare nella
graduatoria provinciale ad esaurimento della provincia in cui sono
gia' inseriti senza aggiornare la propria posizione, sono mantenuti
d'ufficio, in quella medesima graduatoria, con il punteggio gia'
conseguito detratti gli eventuali punteggi gia' assegnati per carichi
di famiglia e con la cancellazione delle eventuali preferenze o
riserve gia' riconosciute. Essi non devono produrre alcuna domanda e
questa e' del tutto nulla, se prodotta.
I collaboratori scolastici che intendano restare nella
graduatoria provinciale ad esaurimento della medesima provincia in
cui sono gia' inseriti devono produrre domanda di aggiornamento
(scheda B/1) per farsi riconoscere i titoli di preferenza e di
riserva cui abbiano titolo all'atto della domanda (anche se gia'
precedentemente riconosciuti) e/o titoli per i quali precedentemente
non abbiano chiesto la valutazione o precedentemente non valutabili o
valutabili in modo piu' favorevole in base alle tabelle di cui al
presente decreto o acquisiti successivamente al 23 aprile 1994. Le
valutazioni cosi' conseguite sono aggiunte al precedente punteggio
detratti i punteggi gia' assegnati per i carichi di famiglia.
Tutto il personale di cui al presente comma, per ottenere
l'inserimento nelle graduatorie di istituto (successivo art. 4 del
presente decreto), deve comunque produrre apposita domanda (scheda
B/2).
1.4 Il servizio di cui ai precedenti commi 1 e 2 deve essere
stato prestato in scuole statali con rapporto di impiego a tempo
determinato direttamente con lo Stato o con gli enti locali tenuti a
fornire, fino al 31 dicembre 1999, tale personale alla scuola statale
di servizio. In tale ultimo caso il profilo professionale degli enti
locali in cui e' stato svolto il servizio fino al 31 dicembre 1999
deve concernere personale della scuola statale gia' a carico degli
enti locali ed attualmente a carico dello Stato, nonche'
corrispondere al profilo professionale del personale ATA statale
secondo la tabella A annessa all'accordo 20 luglio 2000 (art. 8,
legge n. 124/1999).
1.5 Il servizio prestato a part-time e' computato per intero ai
fini dei 30 giorni richiesti per l'inserimento (ai fini del punteggio
e' valutato in proporzione alla quota di prestazione: nota 4 alle
tabelle di valutazione).
1.6 I requisiti ed i titoli valutabili ai fini del presente
decreto devono essere posseduti alla data della domanda di
aggiornamento o di inserimento.
1.7 I candidati per produrre validamente domanda di inserimento
devono, altresi', essere in possesso del titolo di studio prescritto
dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola per
il quadriennio 1998-2001, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta
Ufficiale n. 133 del 9 giugno 1999:
Assistente amministrativo:
1) diploma di qualifica professionale ad indirizzo specifico
(addetto alla segreteria d'azienda; addetto alla contabilita' di
azienda; operatore della gestione aziendale; operatore della impresa
turistica);
2) oppure diploma di scuola media integrato da attestato di
qualifica specifica per i servizi del campo amministrativo-contabile,
rilasciato, al termine di corsi regionali, ai sensi dell'art. 14
della legge n. 845 del 21 dicembre 1978;
3) oppure diploma di maturita' che consenta l'accesso agli
studi universitari.
Assistente tecnico:
1) diploma di qualifica di istituto professionale a indirizzo
specifico;
2) oppure diploma di maestro d'arte a indirizzo specifico;
3) oppure diploma di scuola media integrato da attestato di
qualifica specifica, rilasciato, al termine di corsi regionali, ai
sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978;
4) oppure qualsiasi diploma di maturita', corrispondente alle
specifiche aree professionali, che consenta l'accesso agli studi
universitari.
La specificita' di cui ai punti 1, 2 e 4 e' quella definita dalla
tabella di corrispondenza titoli-laboratori vigente nel termine di
presentazione della domanda. Corrispondentemente e' definita la
specificita' degli attestati di qualifica di cui al precedente punto
3.
Cuoco:
1) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto
professionale alberghiero;
2) oppure diploma di scuola media integrato da attestato di
qualifica specifica, rilasciato, al termine di corsi regionali, ai
sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978.
Infermiere:
1) diploma di infermiere professionale.
Guardarobiere:
1) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto
professionale;
2) oppure diploma di scuola media integrato da attestato di
qualifica specifica rilasciato, al termine di corsi regionali, ai
sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978.
Collaboratore scolastico:
1) diploma di scuola media.
1.8 Per coloro che hanno prestato il servizio richiesto per
l'inserimento nella graduatoria ad esaurimento di collaboratore
scolastico essendo in possesso della licenza elementare, tale titolo
di studio resta valido ai fini dell'inserimento nella graduatoria
medesima.
Per coloro che permangono nella graduatoria ad esaurimento di
collaboratore scolastico e per coloro che al 1o settembre 1999 erano
inseriti nelle soppresse graduatorie provinciali per le supplenze
degli altri profili professionali, restano validi i titoli di studio
in base ai quali avevano conseguito l'inserimento in tali
graduatorie.
1.9 Gli attestati di qualifica rilasciati ai sensi dell'art. 14
della legge n. 845/1978, devono essere integrati da idonea
certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studio.
1.10 I candidati devono essere, altresi', in possesso dei
requisiti generali di accesso al pubblico impiego:
1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno
degli Stati membri dell'Unione europea;
2) eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65
(eta' prevista per il collocamento a riposo d'ufficio);
3) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto
disposto dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, recante norme in materia
di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;
4) idoneita' fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme
di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, che
l'amministrazione ha facolta' di accertare mediante visita sanitaria
di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione
utile per il conferimento dei posti;
5) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva,
posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4,
decreto del Presidente della Repubblica n. 693/1996);
Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 i cittadini degli stati membri
dell'Unione europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica.
Non possono partecipare alla procedura in esame:
a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego
presso la pubblica amministrazione, per aver conseguito l'impiego
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita'
non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dai
vigenti contratti collettivi nazionali (licenziamento con preavviso e
licenziamento senza preavviso);
d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di
cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;
e) coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti
per il periodo di durata dell'inabilita' o dell'interdizione;
f) i dipendenti dello stato o di enti pubblici collocati a
riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o
speciale.
1.11 Coloro che sono inseriti nelle graduatorie permanenti per le
assunzioni a tempo indeterminato (in ruolo: art. 554 de decreto
legislativo n. 297/1994) non possono produrre domanda di inserimento
o di aggiornamento negli elenchi e nelle graduatorie ad esaurimento
del medesimo profilo professionale. La domanda eventualmente prodotta
e' nulla.
1.12 Coloro che conseguono l'inserimento nelle graduatorie
permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato (in ruolo) sono
cancellati dagli elenchi e dalle graduatorie provinciali ad
esaurimento per le supplenze, relative al medesimo profilo
professionale, in cui siano inseriti.

                               Art. 2.
 
Termini di presentazione della domanda di inserimento o di
aggiornamento - Autorita' scolastica cui produrre la domanda
 
2.1 La domanda di inserimento e/o di aggiornamento e' unica per
tutti i profili richiesti e deve essere prodotta in un'unica
provincia, a pena di esclusione dalla procedura di cui al presente
decreto per tutti i profili, graduatorie o elenchi di riferimento e
la decadenza dalle medesime graduatorie o elenchi, se gia' inseriti.
2.2 La domanda di inserimento o di aggiornamento deve essere
prodotta entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale.
2.3 La domanda di aggiornamento dei titoli deve essere
indirizzata all'ufficio scolastico provinciale della provincia in cui
il candidato e' gia' inserito nella graduatoria ad esaurimento di
collaboratore scolastico. In tal caso la domanda di inserimento negli
elenchi provinciali per le supplenze degli altri profili deve essere
prodotta nella medesima provincia.
2.4 La domanda di inserimento nella graduatoria provinciale ad
esaurimento di collaboratore scolastico e/o negli elenchi provinciali
ad esaurimento degli altri profili professionali di cui al presente
decreto, deve essere indirizzata, per tutti i profili professionali,
all'ufficio scolastico provinciale di una sola provincia, a scelta
del candidato.
2.5 Se il candidato ha titolo alla permanenza o all'aggiornamento
nella graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore
scolastico di una provincia e anche all'inserimento nella graduatoria
provinciale ad esaurimento di diversa provincia e/o all'inserimento
in elenchi provinciali ad esaurimento di altri profili professionali
deve produrre un'unica domanda per tutti i profili in un'unica
provincia, a scelta: puo' cioe' produrre domanda di inserimento negli
elenchi degli altri profili nella medesima provincia nella cui
graduatoria ad esaurimento di collaboratore scolastico permane o
aggiorna oppure puo' chiedere l'inserimento in un'unica altra
provincia anche per il profilo di collaboratore scolastico.
2.6 Nel caso in cui il collaboratore scolastico chieda
l'inserimento nella graduatoria ad esaurimento di una diversa
provincia, deve indicare la graduatoria provinciale ad esaurimento di
provenienza, da cui verra' cancellato d'ufficio, a pena della
esclusione e della decadenza di cui al precedente comma 1.

                               Art. 3.
 
Formulazione della domanda di inserimento o di aggiornamento e
relativa documentazione
 
3.1 La domanda deve essere redatta in carta semplice riempiendo
l'allegata scheda (allegato B1 ed eventualmente B2), liberamente
riproducibile:
il cognome e il nome;
la data e il luogo di nascita;
il codice fiscale;
la residenza;
l'ufficio scolastico provinciale cui la domanda e' rivolta;
il profilo o i profili professionali nelle cui graduatorie ad
esaurimento/elenchi provinciali per le supplenze il candidato intende
essere inserito e/o aggiornare la propria situazione.
3.2 La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato
(non occorre alcuna autenticazione).
3.3 Nella domanda il candidato deve, inoltre, indicare il
possesso dei requisiti richiesti per l'aggiornamento o l'inserimento
nella graduatoria provinciale ad esaurimento e/o per l'inserimento
negli elenchi provinciali ad esaurimento di cui al precedente art. 1.
Il collaboratore scolastico che chieda l'inserimento in una
graduatoria provinciale ad esaurimento di provincia diversa, deve
indicare la graduatoria provinciale ad esaurimento da cui proviene a
pena di esclusione e di decadenza da tutte le graduatorie provinciali
ed elenchi di tutti i profili professionali.
3.4 Il candidato deve inoltre specificare nella domanda i titoli
di cui chiede la valutazione ai fini del punteggio (allegato A);
delle preferenze (allegato B/1); delle riserve (allegato. B/1) e
della corrispondenza titoli/aree di laboratori, solamente per gli
assistenti tecnici (allegato C).
3.5 L'idoneita' fisica all'impiego di cui al precedente art. 1,
comma 9, punto 4, deve essere documentata mediante certificato medico
rilasciato dalla competente autorita' sanitaria al momento
dell'assunzione.
3.6 Fatto salvo quanto disposto al precedente, comma 5, i
requisiti per l'inserimento o l'aggiornamento nelle graduatorie
provinciali ad esaurimento o negli elenchi ad esaurimento, nonche' i
titoli di cultura, di servizio, di preferenza, di riserva e, per gli
assistenti tecnici, di accesso alle aree di laboratorio possono
essere oggetto di dichiarazione sostitutiva rilasciata dal candidato
sotto la propria responsabilita'; di autocertificazione in fotocopia
con la dicitura "copia conforme all'originale in mio possesso" cui
segue la data e la firma del candidato; di certificazione per
riferimento a documenti gia' in possesso dell'ufficio scolastico
provinciale cui e' rivolta la domanda, purche' siano fornite tutte le
indicazioni necessarie per la loro individuazione ed acquisizione
alla procedura in esame.
Il candidato puo', altresi', produrre certificazioni rilasciate
dalla competente autorita' amministrativa. In tale ultimo caso i
servizi scolastici devono essere certificati dalla competente
autorita' della scuola in cui sono stati prestati.
3.7 Le autodichiarazioni mendaci o l'autoformazione di
certificazioni false o comunque la produzione di documentazioni false
comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto
per tutti i profili, graduatorie o elenchi di riferimento o la
decadenza dalle medesime graduatorie o elenchi se inseriti e
comportano, inoltre, sanzioni penali come prescritto dagli
articoli 75 e 76 del decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001.
L'amministrazione procedera' ad un controllo a campione delle
autodichiarazioni e delle autocertificazioni.
3.8 Il provveditore agli studi assegna un termine perentorio per
la regolarizzazione della domanda priva di taluna delle dichiarazioni
o indicazioni che il candidato deve effettuare.
3.9 L'allegata scheda B/1, compiutamente formulata nelle parti
che il candidato e' tenuto a compilare, sottoscritta e datata dal
medesimo, e' valida a tutti i fini come autodichiarazione effettuata
sotto la propria responsabilita' per quanto in essa rappresentato dal
candidato.

Art.  4.  Domanda  di  inserimento  nelle  graduatorie  di  circolo o
d'istituto per le supplenze temporanee da parte di coloro che
permangono o chiedono l'aggiornamento o l'inserimento nelle
graduatorie provinciali ad esaurimento o negli elenchi provinciali ad
esaurimento
4.1 Coloro che hanno titolo a permanere nelle graduatorie
provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico; coloro che
hanno titolo a richiedere l'aggiornamento nell'ambito delle predette
graduatorie e coloro che hanno titolo ad essere inseriti nelle
predette graduatorie o negli elenchi provinciali ad esaurimento dei
restanti profili professionali di cui al presente decreto, hanno
titolo a richiedere l'inserimento nella seconda fascia delle
corrispondenti graduatorie di circolo o di istituto per il
conferimento delle supplenze.
4.2 Nelle graduatorie di collaboratore scolastico, nell'ambito
della predetta seconda fascia, precedono coloro che, essendo gia'
precedentemente inseriti nelle graduatorie provinciali ad
esaurimento, abbiano anche effettuato trenta giorni di servizio nelle
scuole statali.
4.3 Contestualmente alla compilazione della domanda di
aggiornamento o di inserimento nella graduatoria provinciale ad
esaurimento o elenchi di cui al presente decreto i candidati che
desiderano essere inseriti anche nelle corrispondenti graduatorie di
circolo o di istituto per le supplenze temporanee della medesima ed
unica provincia debbono compilare l'apposita scheda (allegato B2).
4.4 Coloro che intendano permanere nella graduatoria provinciale
ad esaurimento di collaboratore scolastico devono produrre solamente
l'allegata scheda (allegato B/2), entro il termine di trenta giorni
dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale,
indirizzandola all'ufficio scolastico provinciale nella cui
graduatoria provinciale per le supplenze sono gia' inseriti. In tal
caso nel modello B/2 deve essere indicata l'eventuale diritto alla
precedenza di cui al precedente comma 2.
4.5 Possono essere indicate complessivamente non piu' di trenta
istituzioni scolastiche per l'insieme dei profili professionali cui
si ha titolo.
4.6 L'inserimento nelle graduatorie per le supplenze temporanee e
le relative assunzioni avverranno secondo quanto stabilito dagli
articoli 6 e 7 del regolamento approvato con decreto 13 dicembre
2000, n. 430 nonche' dalle relative norme attuative che saranno
emanate.

                               Art. 5.
 
Inammissibilita' della domanda - Esclusione della procedura
 
5.1 Sono inammissibili le domande prive della sottoscrizione del
candidato o inoltrate al di fuori del termine indicato nel precedente
art. 2, comma 2, nonche' le domande da cui non e' possibile evincere
le generalita' del candidato o la procedura o il profilo
professionale cui sono riferite.
5.2 L'amministrazione dispone l'esclusione dei candidati che:
a) abbiano prodotto domanda in piu' province;
b) risultino privi di alcuno dei requisiti di cui al precedente
art. 1;
c) non abbiano integrato la domanda nel termine perentorio di
cui al precedente art. 3;
d) abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano
prodotto certificazioni o autocertificazioni false.
5.3 La produzione di domande in piu' province comporta, oltre
alla esclusione dalla procedura in esame, anche l'esclusione da tutte
le graduatorie provinciali ad esaurimento e da tutti gli elenchi
provinciali ad esaurimento in cui chieda l'inserimento e la decadenza
dalle graduatorie ad esaurimento in cui il candidato sia inserito.
5.4 Le autodichiarazioni mendaci o l'autoformazione di
certificazioni false o comunque la produzione di documentazioni false
comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto
per tutti i profili, graduatorie o elenchi di riferimento, nonche' la
decadenza dalle medesime graduatorie o elenchi, se inseriti, e
comportano, inoltre, le sanzioni penali come prescritto dagli
articoli 75 e 76 del decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 20001.

                               Art. 6.
 
R i c o r s i
 
6.1 Avverso l'esclusione o inammissibilita', nonche' avverso le
graduatorie e' ammesso ricorso in opposizione alla medesima autorita'
che le ha predisposte.
6.2 Il ricorso in opposizione deve essere prodotto entro dieci
giorni alla medesima autorita' che esplica la procedura. Nel medesimo
termine si puo' produrre richiesta di correzione degli errori
materiali.
6.3 Decisi i ricorsi ed effettuate le correzioni degli errori
materiali l'autorita' scolastica competente approva gli elenchi e la
graduatoria ad esaurimento in via definitiva.
6.4 Dopo tale approvazione elenchi e graduatoria ad esaurimento
sono impugnabili unicamente con ricorso giurisdizionale al tribunale
amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Capo dello
Stato.

                               Art. 7.
 
Formazione degli elenchi e graduatorie provinciali ad esaurimento
 
7.1 Gli elenchi e le graduatorie provinciali ad esaurimento sono
formulati a cura degli uffici scolastici provinciali:
a) conservando la medesima situazione (detratti le preferenze,
le riserve e i punteggi relativi ai carichi di famiglia) gia'
acquisita nel caso di candidati che permangono nella medesima
graduatoria provinciale per le suppplenze di collaboratore scolastico
senza produrre alcuna domanda;
b) aggiungendo alla situazione di cui alla lettera precedente
la valutazione delle preferenze e delle riserve (anche se gia'
prodotte in precedenza) nonche' dei titoli in base ai quali i
collaboratori scolastici hanno richiesto l'aggiornamento nell'ambito
delle graduatoria provinciale ad esaurimento della medesima provincia
in cui sono gia' inseriti (allegati A e B/1);
c) assegnando i punteggi, le preferenze e le riserve di cui
agli allegati A e B/1 per l'insieme dei titoli nel caso di domande di
inserimento.

                               Art. 8.
 
Assunzione e rapporto di lavoro
 
8.1 Le supplenze annuali e le supplenze fino al termine
dell'attivita' didattica sono conferite con precedenza ai candidati
inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 554 del decreto
legislativo n. 297/1994 che ne faranno richiesta nel quadro della
relativa procedura concorsuale e, successivamente, ai candidati
utilmente collocati negli elenchi o graduatorie provinciali ad
esaurimento di cui al presente decreto secondo l'ordine di
graduazione, tenendo conto delle preferenze e delle riserve di cui
all'allegata scheda (B/1).
8.2 Le supplenze di assistente tecnico sono conferite, secondo le
modalita' previste dal precedente comma, ai candidati che risultino
forniti dei titoli specifici richiesti per l'accesso alle aree di
laboratorio disponibili a tal fine (allegato C).
8.3 Per l'anno scolastico 2001-2002 non trova applicazione
l'art. 3 del regolamento approvato con decreto ministeriale
13 dicembre 2000, n. 430, concernente la proposta di assunzione e i
relativi criteri di priorita'.
8.4 Il trattamento economico del rapporto di lavoro cosi'
instaurato e le relative modalita' sono quelli stabiliti dal
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola per il
quadriennio 1994-1997 e successive integrazioni e modificazioni.
8.5 Per quanto non disposto dal presente decreto si rinvia al
regolamento approvato con decreto ministeriale 13 dicembre 2000,
n. 430, articoli 1, 2, 4 e 7 (allegato D).

                               Art. 9.
 
Pubblicazione
 
9.1 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Roma, 19 aprile 2001
Il Ministro: De Mauro

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