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UNIVERSITA' DI MESSINA

Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca -
XVII ciclo

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.90 del 13/11/2001
Ente:UNIVERSITA' DI MESSINA
Località:Messina  (ME)
Codice atto:01E10499
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:13/12/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                               IL RETTORE
 
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, e in particolare, gli articoli 68 e seguenti concernenti la
istituzione dei corsi di dottorato di ricerca con le successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476;
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7
febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre
1997, n. 387, art. 1;
Visto l'art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998;
Visto il decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999, che
regolamenta la materia del dottorato di ricerca;
Visto il regolamento per la istituzione dei dottorati di ricerca,
emanato con decreto rettorale n. 943 del 28 luglio 1999;
Vista la delibera del senato accademico del 2 agosto 2001;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 3 agosto
2001;
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' istituito il XVII ciclo relativo ai dottorati di ricerca
attivati nella Universita' di Messina. Sono indetti i pubblici
concorsi, per esami di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca,
di seguito elencati, aventi sede amministrativa a Messina:
06 - Scienze neurobiologiche cliniche - borse 2 - s. borse 3 -
durata anni 3;
06 - Malattie neuromuscolari ed encefaloneuromiopatiche
genetiche - borse 2 - s. borse 2 - durata anni 3.

                               Art. 2.
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca di cui ai precedenti articoli
coloro i quali siano in possesso di diploma di laurea ovvero di
titolo equipollente conseguito presso universita' straniere.
I cittadini comunitari e stranieri in possesso di titolo che non
sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno
unicamente ai fini della ammissione al dottorato al quale intendono
concorrere, fare espressa richiesta di equipollenza nella domanda di
partecipazione al concorso e corredare la domanda stessa dei
documenti tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze
italiane secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di
studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane.
Per i cittadini extra comunitari la partecipazione in
soprannumero ai corsi di dottorato e' consentita in misura non
eccedente un terzo del numero totale dei posti attivati. Una
commissione di docenti del dottorato, composta dal coordinatore e da
altri due membri scelti dal collegio dei docenti, esaminera' le
domande pervenute per valutare l'idoneita' degli aspiranti
all'ammissione al dottorato, eventualmente ricorrendo ad un colloquio
preliminare. La partecipazione in soprannumero dei cittadini
extracomunitari e' consentita alle seguenti condizioni:
a) presentazione nei termini della domanda con relativi titoli;
b) disponibilita' di una borsa di studio garantita per iscritto
da ente, istituzione o fondazione italiana o estera che copra tutta
la durata del corso dei dottorato e che sia comprensiva dei
contributi per l'accesso e la frequenza;
c) impegno a rispettare le regole del dottorato per quanto
riguarda la frequenza ai corsi e i controlli periodici richiesti dal
collegio dei docenti.
Per i cittadini italiani in possesso di un titolo accademico
straniero, che non sia stato gia' dichiarato equipollente ad una
laurea italiana, valgono le stesse disposizioni di cui al comma
precedente.
Gli interessati devono redigere le domande secondo lo schema,
parte integrante del presente bando.
Potranno partecipare agli esami di ammissione anche coloro i
quali conseguiranno il diploma di laurea entro e non oltre la data
del 31 ottobre 2001.

                               Art. 3.
L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta
(unica) e in un colloquio.
Il candidato dovra' inoltre dimostrare la buona conoscenza di
almeno una lingua straniera.
Le prove d'esame sono intese ad accertare l'attitudine del
candidato alla ricerca scientifica.

                               Art. 4.
La domanda di ammissione, in carta semplice con indicato il
domicilio eletto agli effetti del concorso, indirizzata al rettore
dell'Universita' degli studi e redatta secondo lo schema, parte
integrante del presente bando, dovra' essere spedita a mezzo di
raccomandata postale con avviso di ricevimento, ovvero consegnata di
persona direttamente presso la divisione II - dottorati di ricerca
dell'Universita', il cui indirizzo e' riportato nel detto schema.
Le domande devono essere inoltrate, a pena di decadenza, entra
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale.
Per il rispetto del termine predetto fara' fede la data del
timbro dell'ufficio postale accettante la raccomandata.
In caso di consegna a mano, le domande dovranno essere presentate
personalmente dai candidati entro il termine indicato presso gli
uffici competenti della predetta divisione. La consegna dovra' essere
effettuata nella fascia oraria compresa tra le ore 9 e le ore 12.
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca dovra' dichiarare con chiarezza e
precisione (a macchina o in stampatello) sotto la propria
responsabilita':
a) le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la
residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso
(specificando il codice di avviamento postale e, se possibile, il
numero telefonico); per quanto riguarda i cittadini comunitari e
stranieri, si richiede l'indicazione di un recapito italiano o della
ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;
b) l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare;
c) la propria cittadinanza;
d) la laurea posseduta, nonche' la data e l'universita' presso
cui e' stata conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito
presso una universita' straniera;
e) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti, assolvendo agli eventuali oneri finanziari fissati dagli
organi di governo dell'Universita';
f) di indicare le lingue straniere conosciute;
g) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte o
incomplete indicazioni della residenza o del recapito da parte
dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dagli stessi, ne' per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

                               Art. 5.
Le prove di esame si svolgeraimo presso l'Universita' di Messina,
sede amministrativa del dottorato, nei locali che verranno indicati
con le modalita' di cui ai commi successivi.
Il diario della prova scritta, con l'indicazione del luogo, del
giorno, del mese e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, sara'
comunicato agli interessati tramite raccomandata con avviso di
ricevimento inviata quindici giorni prima della data fissata per la
prova.
La convocazione per la prova orale avverra' ugualmente a mezzo
lettera raccomandata che verra' inviata a coloro che avranno superato
la prova scritta venti giorni prima della data fissata per la prova,
ovvero a mezzo di comunicazione in sede concorsuale da parte della
commissione esaminatrice.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
a) tessera postale;
b) porto d'armi;
c) passaporto;
d) carta d'identita';
e) patente di guida.

                               Art. 6.
Le commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di
ammissione ad ogni corso di dottorato di ricerca saranno formate e
nominate in conformita' alle norme regolamentari vigenti
nell'Universita' di Messina.

                               Art. 7.
Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato,
dispone di sessanta punti per ciascuna delle due prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, e' affisso nel medesimo giorno all'albo della facolta' o
del dipartimento presso cui si e' svolta la prova.
Espletate le prove di concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.

                               Art. 8.
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per ogni corso di dottorato. In corrispondenza di eventuali
rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso,
subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della
graduatoria.
Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 398 del 1989, il pubblico
dipendente ammesso a corsi di dottorato di ricerca ha la possibilita'
di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di
studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce
della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste.
Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della
progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di
previdenza.
Inoltre, l'ammissione e la frequenza ai corsi di dottorato di
ricerca, senza borsa di studio, e' compatibile, previa autorizzazione
del collegio dei docenti, con i rapporti di impiego, sia pubblico che
privato, e con lo svolgimento di attivita' libero professionali.
I cittadini stranieri che abbiano superato le prove d'esame, sono
ammessi al corso di dottorato di ricerca, in soprannumero e senza
borsa di studio, nel limite della meta' dei posti messi a concorso
con arrotondamento all'unita' per eccesso.

                               Art. 9.
Per il primo anno, ai vincitori verra' erogata la borsa di
studio, a partire dalla quindicina successiva del mese di inizio di
effettiva frequenza, in mensilita' pari ad un dodicesimo dell'importo
globale per i mesi di effettiva frequenza.
La o le mensilita' che vanno dal 1 novembre del primo anno di
corso al giorno di inizio della frequenza, verranno corrisposte al
dottorando al momento del deposito della tesi di dottorato.

                              Art. 10.
I candidati ammessi ai corsi di dottorato, dovranno presentare o
far pervenire all'amministrazione universitaria entro il termine
perentorio di giorni quindici che decorrono dal giorno successivo a
quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti
documenti:
a) una fotocopia del documento di identita' debitamente
firmata;
b) una fotocopia del codice fiscale;
c) l'autocertificazione di cittadinanza;
d) dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti il
possesso di diploma di laurea;
e) la dichiarazione (in carta libera) di non essere iscritti ad
alcun corso di laurea, corso di perfezionamento, scuola di
specializzazione o altro corso universitario post-laurea e, nel caso
contrario, l'impegno scritto a sospendere la frequenza, e di non
essere titolari di assegno di ricerca;
f) la dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di
altre borse di studio di dottorato.
I cittadini comunitari devono inoltre dichiarare di possedere il
godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza.
I cittadini italiani e comunitari che intendono fruire della
borsa di studio di cui all'art. 9 del presente bando dovranno inoltre
produrre autocertificazione sul reddito personale complessivo annuo.

                              Art. 11.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.

                              Art. 12.
Gli atti e i documenti redatti in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane presso lo stato estero e devono essere conformi
alle disposizioni vigenti nello Stato stesso.
Messina, 30 ottobre 2001
Il rettore: Silvestri

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