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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Concorso, per esame, a 250 posti di notaio

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.25 del 29/3/2013
Ente:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Località:Nazionale
Codice atto:13E01432
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:29/4/2013

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE REGGENTE

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89 e succ. modifiche,
«Ordinamento del notariato e degli Archivi Notarili»;
Visto il regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, di
approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio
1913 n. 89, «Ordinamento del notariato e degli archivi notarili»;
Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365 e successive modifiche,
«Norme per il conferimento dei posti notarili»;
Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953 e succ.
modifiche, «Disposizioni sul conferimento dei posti di notaro»;
Visto il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, «Modificazioni
alle disposizioni regolamentari sul conferimento dei posti di
notaio»;
Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 64, «Norme complementari
sull'ordinamento del notariato»;
Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito
nella legge 30 dicembre 1937, n. 2358, contenente modificazione
all'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
Visto l'art. 13 della legge 3 giugno 1950 n. 375, cosi' come
modificato dall'art. 11 della legge 5 marzo 1963 n. 367;
Visto l'art. 11 comma 1 legge 5 ottobre 1962, n. 1539,
«Provvedimenti in favore dei mutilati e invalidi civili»;
Visto l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967 n. 200, «Disposizioni sulle funzioni e sui poteri
consolari»;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 358, «Modifica delle norme
concernenti la documentazione delle domande di ammissione ai concorsi
per esame per la nomina a notaio»;
Vista la legge 18 maggio 1973, n. 239 concernente «Nuove
disposizioni in materia di assegnazione dei posti nei concorsi
notarili»;
Visto l'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 15
luglio 1988, n. 574, «Norme di attuazione dello statuto speciale per
la regione Trentino Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca
e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la Pubblica
Amministrazione e nei procedimenti giudiziari», in relazione all'art.
4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
e successive modifiche concernente «Norme di attuazione dello Statuto
speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di
proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e
di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»;
Visto l'art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, «Adeguamento delle aliquote
di importo fisso di taluni tributi nei limiti delle variazioni
percentuali del valore dell'indice dei prezzi al consumo»;
Visto l'art. 7, quarto e quinto comma, della legge 29 dicembre
1990, n. 405, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
portatrici di handicap»;
Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, «Regolamento
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23
marzo 1995, «Determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla
sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle
Amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa» anche in
riferimento all'art. 15 legge 12 novembre 2011 n. 183;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 263, «Norme di
attuazione dello Statuto speciale della regione Valle d'Aosta in
materia di accertamento della conoscenza della lingua francese per
l'assegnazione di sedi notarili»;
Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 2001 n. 475,
«Regolamento concernente la valutazione del diploma conseguito presso
le scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della
pratica forense e notarile, ai sensi dell'art. 17, comma 114, della
legge 15 maggio 1997, n. 127»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, «Codice in
materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166, «Norme in
materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale,
nonche' in materia di coadiutori notarili in attuazione dell'art. 7,
comma 1, della legge 28 novembre 2005 n. 246»;
Visto l'art. 66 della legge 18 giugno 2009 n. 69, «Disposizioni
per lo sviluppo economico la semplificazione, la competitivita'
nonche' in materia di processo civile»;
Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 233, «Disposizioni in materia
di concorso notarile»;
Visto il decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito con legge
n. 4 aprile 2012 n. 35, «Disposizioni urgenti in materia di
semplificazione e di sviluppo»;

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esame, a 250 posti di notaio.

                               Art. 2 

Requisiti per l'ammissione

1. Per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono essere in
possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda, dei requisiti stabiliti dall'art. 5 numeri 1), 2), 3), 4),
5) della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e
non aver compiuto gli anni cinquanta alla data del presente decreto.
2. E' altresi' necessario che gli aspiranti non siano stati
dichiarati per tre volte non idonei nel concorso per esami a posti di
notaio alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda.

                               Art. 3 

Presentazione della domanda - Termini e modalita'

1. La domanda di ammissione al concorso (vedi fac-simile in
calce), redatta su carta da bollo (art. 1 della legge 25 maggio 1970,
n. 358) deve essere esclusivamente presentata o spedita al
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nella cui
giurisdizione risiede l'aspirante e indirizzata al Ministero della
Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione
generale della Giustizia Civile - Ufficio III - Reparto I - via
Arenula n. 70 - cap. 00186 - Roma, entro il termine perentorio di
giorni trenta dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale - «Concorsi ed Esami».
2. La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se
spedita al suddetto Procuratore della Repubblica a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra
stabilito. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
3. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui
domande sono state presentate o spedite oltre il termine sopra
indicato o con modalita' diverse.
4. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
a) il proprio cognome e nome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) il luogo di residenza (comune, provincia, indirizzo e
C.A.P.);
e) i numeri telefonici di reperibilita';
f) l'indirizzo completo di recapito, inteso come luogo ove
desiderano ricevere eventuali comunicazioni relative al concorso,
qualora questo sia diverso dal luogo di residenza;
g) il possesso della cittadinanza italiana;
h) il comune nella cui lista elettorale sono iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalla lista
medesima;
i) di non aver riportato condanne penali;
l) l'inesistenza di sentenze di fallimento, interdizione o
inabilitazione pronunciate nei propri confronti;
m) il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o della
laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza date o confermate
da una universita' italiana con l'esatta menzione della data e
dell'universita' in cui venne conseguito oppure il possesso di un
titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002,
n.148;
n) il compimento, entro il termine utile per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso, della pratica notarile
prescritta, con l'indicazione del relativo periodo e del consiglio
notarile nella cui circoscrizione la pratica stessa e' stata
effettuata, nonche' del titolo giustificativo della eventuale pratica
notarile ridotta ovvero il conseguimento della idoneita' in un
concorso per esame per la nomina a notaio, precisandone gli estremi;
o) l'esclusione di difetti che importino inidoneita'
all'esercizio delle funzioni notarili;
p) se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano
l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, di essere assistiti durante le prove scritte,
indicando, in caso affermativo, l'ausilio necessario in relazione al
proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi.
q) gli eventuali titoli di preferenza di cui all'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
posseduti non oltre la data di scadenza di presentazione delle
domande di partecipazione al concorso.
5. Alla domanda i candidati devono allegare:
a) quietanza comprovante l'effettuato versamento della tassa
erariale di € 49,58 stabilita dall'art. 2, terzo comma, del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, per
ammissione ad esame di abilitazione professionale, quale adeguamento
della tassa di ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio delle professioni, di cui all'art. 4 della legge 8
dicembre 1956, n. 1378. Tale versamento sara' effettuato presso un
concessionario del servizio di riscossione dei tributi, un istituto
di credito ovvero presso le Poste Italiane S.p.A., secondo quanto
previsto dall'art. 4 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, con
le modalita' di versamento previste dal decreto dirigenziale del 9
dicembre 1997 (nella Gazzetta Ufficiale, Suppl. Ord. n. 293 del 17
dicembre 1997 - Serie generale) e dalla circolare del Ministero delle
finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la
riscossione, n. 327/E del 24 dicembre 1997 (Gazzetta Ufficiale, n. 3
del 5 gennaio 1998), indicando il codice tributo «729T». Allo scopo
si precisa che per «Codice Ufficio» si intende quello dell'Ufficio
delle Entrate relativo al domicilio fiscale del candidato. Sono
esenti dal pagamento di questa tassa coloro che siano risultati
idonei in un concorso, per esame, per la nomina a notaio;
b) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un
archivio notarile della somma di € 1,55, stabilita dall'art. 1,
ultimo comma, ultima parte, della legge 25 maggio 1970, n. 358, di
cui € 0,52 per tassa di concorso ed € 1,03 per contributo alle spese
di concorso.
6. I candidati portatori di handicap che abbiano fatto richiesta
di assistenza per lo svolgimento delle prove scritte, ai sensi degli
art. 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono altresi'
allegare alla domanda di partecipazione apposita certificazione
rilasciata da competente struttura sanitaria.
7. I candidati residenti all'estero hanno facolta' di presentare
o far pervenire la domanda con le quietanze al Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Roma.
8. La sottoscrizione in calce alla domanda puo' essere apposta
dal candidato in presenza del dipendente addetto alla ricezione, ai
sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
9. Nell'ipotesi di spedizione per posta o di sottoscrizione
apposta non in presenza del dipendente addetto alla ricezione, la
sottoscrizione in calce alla domanda deve essere autenticata da un
notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza
dell'aspirante. Per i dipendenti statali e' sufficiente il visto del
capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.
10. Ogni cambiamento di indirizzo o recapito deve essere
comunicato al Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari
di Giustizia - Direzione generale della Giustizia Civile - Ufficio
III - Reparto I, via Arenula, 70 - cap. 00186 Roma - con lettera
raccomandata. La comunicazione produce effetto dal momento in cui
essa perviene al suddetto Ufficio.
11. I candidati che si trovino all'estero possono assolvere gli
adempimenti di cui sopra a mezzo delle Autorita' consolari, ai sensi
dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 5
gennaio 1967, n. 200.
12. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il
caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo risultante dalla
domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non
imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

                               Art. 4 

Cause di non ammissione al concorso

Non sono ammessi al concorso:
a) coloro che non siano in possesso di uno o piu' tra i
requisiti di ammissione di cui all'art. 2 del presente bando;
b) coloro le cui domande di partecipazione siano state
presentate o spedite oltre il termine di scadenza di presentazione
della domanda;
c) coloro le cui domande di partecipazione risultino incomplete
o irregolari;
d) coloro i quali abbiano inviato la domanda di partecipazione
direttamente al Ministero della Giustizia;
e) coloro che, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda, sono stati dichiarati non idonei in tre
precedenti concorsi. Equivalgono a dichiarazione di inidoneita'
l'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema e
l'annullamento di una prova da parte della commissione.
Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. Il Direttore
Generale della Giustizia Civile - Dipartimento per gli Affari di
Giustizia, puo' disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi
momento della procedura concorsuale ove sia accertata la mancanza di
uno o piu' requisiti di ammissione al concorso stesso, nonche' per la
mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente
bando.
L'esclusione dal concorso verra' comunicata all'interessato con
provvedimento motivato.

                               Art. 5 

Prove di concorso

1. L'esame scritto consta di tre distinte prove teorico-pratiche
riguardanti un atto di ultima volonta' e due atti tra vivi di cui uno
di diritto commerciale. In ciascun tema sono richiesti la
compilazione dell'atto e l'esposizione dei principi attinenti agli
istituti giuridici relativi all'atto stesso.
2. L'esame orale consta di tre distinte prove sui seguenti gruppi
di materie:
a) diritto civile, commerciale e volontaria giurisdizione con
particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si
esplica l'ufficio di notaio;
b) disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi
notarili;
c) disposizioni concernenti i tributi sugli affari.

                               Art. 6 

Commissione esaminatrice

Alle operazioni concorsuali sovrintende la Commissione
esaminatrice, costituita ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 166, come modificato dall'art. 66 della legge 18
giugno 2009, n. 69, che sara' nominata almeno dieci giorni prima
dell'inizio delle prove d'esame, con decreto del Ministro della
Giustizia.

                               Art. 7 

Diario delle prove scritte

1. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso sono tenuti a presentarsi, a pena di decadenza, per
sostenere le prove scritte, nel luogo, giorno ed ora di inizio delle
stesse, secondo quanto sara' indicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale del 27 settembre 2013.
2. In detta Gazzetta si dara' comunicazione di eventuali rinvii
di quanto previsto al comma precedente.
3. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ha valore di
notifica a tutti gli effetti.
4. I candidati, prima dello svolgimento delle prove scritte, sono
inoltre tenuti a compiere i seguenti adempimenti:
a) identificazione personale;
b) ritiro della tessera di ammissione;
c) consegna dei testi di consultazione per la preventiva
verifica da parte della Commissione.
Al predetto fine i candidati devono presentarsi nella sede e nei
giorni ugualmente indicati nella Gazzetta di cui al comma 1 o in una
successiva, in caso di rinvio.
5. Non sono, in ogni caso, accettati i testi presentati nei
giorni delle prove scritte.
6. A sensi dell'art. 18, secondo comma, del regio decreto 14
novembre 1926, n. 1953, e' consentita la consultazione, in sede di
esame, soltanto dei testi dei codici, delle leggi e dei decreti. E'
altresi' ammessa la consultazione di dizionari della lingua italiana.
7. I predetti testi, sulla copertina esterna ed anche sulla prima
pagina interna dovranno contenere, scritto in modo chiaro (a
stampatello), il cognome, il nome e la data di nascita del candidato
cui si riferiscono.
8. In sede di verifica sono esclusi tutti i testi non consentiti
dal comma 6 del presente articolo; in particolare sono esclusi quelli
contenenti: note, commenti, annotazioni, anche a mano, raffronti o
richiami diversi da quelli relativi a fonti normative. Sono altresi'
esclusi manoscritti, dattiloscritti, fotocopie dei testi consentiti e
le riproduzioni a stampa degli stessi. E' consentita la consultazione
di fotocopie della Gazzetta Ufficiale recanti testi normativi.
9. Per i candidati affetti da patologie limitatrici
dell'autonomia che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione
al concorso la necessita' di essere assistiti da personale
dell'amministrazione durante lo svolgimento delle prove scritte,
ovvero nel caso di patologie insorte successivamente alla
presentazione o alla spedizione della stessa, debitamente
documentate, la Commissione, ai sensi degli articoli 4 e 20 della
legge 5 febbraio 1992, n.104, oltre che autorizzare l'assistenza
richiesta, puo' aumentare il tempo a disposizione per lo svolgimento
delle prove.
10. Prima delle prove scritte e di quella orale, i candidati
devono dimostrare la propria identita' personale, presentando uno dei
documenti di cui al comma 10 e la tessera di ammissione, rilasciata
all'atto dell'identificazione.
11. I candidati, al fine di ritirare la tessera di ammissione di
cui al precedente comma 4, lettera b), devono presentare la carta di
identita' ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza ovvero
un valido documento di identificazione, con fotografia, rilasciata da
un'autorita' dello Stato.
12. I predetti documenti di identificazione devono recare, in
ogni caso, l'effigie del candidato.

                               Art. 8 

Esame orale e attribuzione dei punteggi

1. Sono ammessi alle prove orali soltanto quei concorrenti per i
quali la Commissione, ultimata la lettura dei tre elaborati, ne ha
deliberato l'idoneita'. Il giudizio di idoneita' comporta
l'attribuzione del voto minimo di trentacinque punti a ciascuna delle
tre prove scritte.
2. I risultati delle prove scritte saranno affissi nei locali del
Ministero ai sensi dell'art. 23, comma 3, del regio decreto 14
novembre 1926, n.1953; dalla data di affissione decorreranno i
termini di cui all'art. 21, comma 1, della legge 6 dicembre 1971,
n.1034, come modificato dall'art. 1 della legge 21 luglio 2000, n.
205.
3. L'esame orale si intende superato se il concorrente avra'
riportato almeno trentacinque punti in ciascun gruppo di materie.
4. Il voto complessivo assegnato ai concorrenti che avranno
conseguito in ciascuna delle prove almeno trentacinque punti e siano
stati dichiarati idonei in uno o piu' precedenti concorsi per esame a
posti di notaio, e' aumentato di due punti per ciascuna delle
idoneita' precedentemente conseguite.
5. Il diritto di precedenza stabilito nell'art. 26 del regio
decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e successive modificazioni, e'
attribuito ai concorrenti a favore dei quali e' applicato l'aumento
di cui al comma 4 e solo in confronto ai concorrenti cui sia stato
attribuito il medesimo aumento.
6. Sono dichiarati idonei coloro che avranno conseguito
nell'insieme delle prove scritte ed orali non meno di duecentodieci
punti su trecento.

                               Art. 9 

Termini per la produzione dei titoli di preferenza

1. I titoli di preferenza elencati al successivo art. 10, devono
essere posseduti non oltre la data di scadenza di presentazione delle
domande di partecipazione al concorso.
2. I documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza o
le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445,
accompagnati dalla fotocopia di un documento di identita', devono
essere presentati, a pena di decadenza, al Ministero della Giustizia
- Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della
giustizia civile - Ufficio III - Reparto I, via Arenula n. 70, 00186
Roma - entro il termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di
notifica della richiesta degli stessi da parte della Procura della
Repubblica competente.

                               Art. 10 

Titoli di preferenza

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, a
parita' di merito, sono preferiti:
a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
e) gli orfani di guerra;
f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
h) i feriti in combattimento;
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
p) coloro che abbiano prestato il servizio militare come
combattenti;
q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione della Giustizia;
r) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
s) gli invalidi e i mutilati civili;
t) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche, ovvero dall'aver prestato servizio militare di leva;
c) dalla minore anzianita' anagrafica.

                               Art. 11 

Documentazione per la nomina

1. I concorrenti che abbiano superato la prova orale, al fine
dell'accertamento dei requisiti per la nomina, devono far pervenire,
altresi', al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari
di giustizia - Direzione generale della giustizia civile - Ufficio
III - Reparto I, via Arenula n. 70 - 00186 Roma - a pena di
decadenza, entro il termine previsto dal primo comma del precedente
articolo, i seguenti documenti:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante
l'atto di nascita con indicazione eventuale di pluralita' di nomi;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione di cittadinanza
italiana o di cittadinanza di uno stato membro dell'Unione Europea;
c) il diploma originale di laurea in giurisprudenza o di laurea
specialistica o magistrale in giurisprudenza o del titolo
riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148
o copia notarile di esso, ovvero, nel caso in cui il diploma
originale non sia stato ancora rilasciato, un certificato della
competente autorita' accademica che, menzionando tale circostanza, lo
sostituisca;
d) il certificato di compiuta pratica notarile e, nel caso di
pratica notarile ridotta, il relativo titolo giustificativo;
e) il certificato medico rilasciato dalla unita' sanitaria
competente per territorio o da un medico militare attestante lo stato
fisico del candidato e quant'altro possa essere utile per
l'accertamento da parte dell'Amministrazione della esclusione di
difetti che importino la inidoneita' all'esercizio delle funzioni
notarili.
2. I concorrenti che appartengono al personale di ruolo di una
Amministrazione dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei
documenti di cui alle lettere b) ed e) del primo comma del presente
articolo, ma devono produrre copia autentica del loro stato di
servizio di data non anteriore a quella fissata nella comunicazione
indicata nello stesso comma.
3. I concorrenti che siano risultati idonei in un concorso, per
esame, per la nomina a notaio sono dispensati dalla presentazione del
documento relativo al compimento della pratica notarile.
4. Il documento di cui al primo comma, lettera e) del presente
articolo, deve essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a
quella fissata nella comunicazione di cui al comma medesimo.
5. I concorrenti, all'esclusivo fine dell'accertamento dei
requisiti per il decreto di nomina a notaio e relativa assegnazione
della sede, devono, altresi', far pervenire al Ministero della
Giustizia - Direzione generale della giustizia civile - Ufficio III -
Reparto I, via Arenula n. 70 - 00186 Roma, il certificato del
tirocinio obbligatorio introdotto dal decreto legislativo 24 aprile
2006 n, 166. Tale certificato, registrato dal Consiglio Notarile
competente, dovra' pervenire all'indirizzo di cui sopra entro 150
giorni dalla data dell'avvenuto superamento delle prove orali.
6. Tutti i documenti richiesti dal presente e dal precedente
articolo, devono essere assoggettati alla imposta di bollo, fatta
eccezione per i documenti esenti ai sensi dell'art. 7 della legge 29
dicembre 1990, n. 405.
7. L'Amministrazione provvede d'ufficio all'accertamento della
moralita' e della condotta incensurabile, dell'assenza di precedenti
penali, di carichi pendenti, di declaratorie di fallimento, di
interdizione e di inabilitazione.

                               Art. 12 

Formazione della graduatoria

1. In base al totale dei voti assegnati a ciascun candidato viene
formata la graduatoria generale dei vincitori del concorso e degli
altri concorrenti dichiarati idonei.
2. A parita' di condizioni, l'ordine di graduatoria sara'
determinato a norma dell'art. 5, comma quarto del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e di ogni altra
disposizione modificatrice od integratrice.
3. Per la formazione della graduatoria anzidetta si tiene conto,
infine, dell'art. 11 della legge 5 marzo 1963, n. 367, e di ogni
altra disposizione modificatrice od integratrice.

                               Art. 13 

Approvazione della graduatoria

1. La graduatoria, riconosciuta la regolarita' delle operazioni
di concorso, e' approvata con decreto del Direttore Generale della
Giustizia Civile.
2. Con lo stesso decreto, sentito il Consiglio Nazionale del
Notariato, puo' essere aumentato nella misura prevista dall'art. 1
della legge 18 maggio 1973, n. 239, come modificato dalla legge 30
dicembre 2010, n. 233, il numero dei posti messi a concorso, nei
limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento
andati deserti, esistenti al momento della formazione della
graduatoria.
3. La graduatoria verra' pubblicata sul sito internet del
Ministero della Giustizia a norma dell'art. 32 della legge 18 giugno
2009, n. 69, insieme all'elenco delle sedi da assegnare ai vincitori
del concorso e avra' valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

                               Art. 14 

Assegnazione sede

1. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione sul sito
internet del Ministero, nel quale saranno pubblicati la graduatoria e
l'elenco di cui al precedente articolo, i vincitori del concorso
potranno far pervenire al Ministero della Giustizia - Dipartimento
per gli Affari di Giustizia - Direzione generale della Giustizia
Civile - Ufficio III - Reparto I, via Arenula n. 70 - 00186 Roma -
una dichiarazione in bollo, contenente l'indicazione delle sedi alle
quali aspirano ad essere destinati, in ordine di preferenza.
2. Per ottenere l'assegnazione di una residenza notarile ubicata
nella provincia di Bolzano e' richiesta (art. 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574) la conoscenza
della lingua italiana e di quella tedesca, accertata ai sensi delle
disposizioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche. I posti
notarili della provincia di Bolzano sono assegnati ai vincitori del
concorso che siano in possesso dell'attestato di conoscenza della
lingua italiana e quella tedesca, previsto dall'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, modificato
dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre
1987, n. 521. Tale attestato deve essere allegato in bollo, in
originale oppure in copia autenticata, alla dichiarazione contenente
l'indicazione delle sedi prescelte.
3. Per ottenere l'assegnazione di una sede nella regione Valle
d'Aosta e' richiesta la piena conoscenza della lingua francese, da
accertare con le modalita' di cui agli articoli 1 e 2 del decreto
legislativo 22 maggio 2001, n. 263. I vincitori del concorso che
aspirano a uno dei posti della Regione Valle d'Aosta, devono allegare
alla dichiarazione contenente l'indicazione delle sedi prescelte,
l'esito delle prove di accertamento della conoscenza della lingua
francese in originale o in copia autenticata.
4. Oltre all'indicazione del posto o dei posti della provincia di
Bolzano o della regione Valle d'Aosta i vincitori del concorso
possono, ove occorra, completare la predetta dichiarazione con
l'indicazione di altri posti notarili disponibili, sino a concorrenza
del numero corrispondente a quello relativo alla propria posizione di
graduatoria.
5. Qualora manchino le dichiarazioni di cui ai precedenti commi,
il Direttore generale della giustizia civile - Dipartimento per gli
affari di giustizia, provvedera' d'ufficio all'assegnazione della
sede. Si procedera' di ufficio all'assegnazione della sede qualora le
sedi prescelte non possano essere assegnate in base alla posizione di
graduatoria o per ragioni di servizio.
Roma, 22 marzo 2013

Il direttore generale reggente
Mancinetti

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