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UNIVERSITA' DI GENOVA - SIMEST S.P.A.

Concorso, per titoli, per l'attribuzione di trentuno borse di studio
di durata annuale, rinnovabili per un periodo pari alla durata
prevista dai rispettivi ordinamenti didattici piu' un semestre,
dell'importo di L. 6.000.000 cadauno.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.67 del 24/8/2001
Ente:UNIVERSITA' DI GENOVA - SIMEST S.P.A.
Località:-
Codice atto:001E7689
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:28/9/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Vista la legge 2 dicembre 1991 n. 390, concernente le norme sul
diritto agli studi universitari ed in particolare gli articoli 4 e
17;
Vista la nota ministeriale n. 3566 del 23 maggio 1992, che, tra
l'altro, stabilisce i termini procedurali per l'assegnazione delle
borse di studio per l'incentivazione e la razionalizzazione della
frequenza universitaria, di cui alla precitata legge n. 390/1991;
Visto il "Regolamento per il conferimento e la conferma delle
borse di studio per l'incentivazione e la razionalizzazione della
frequenza universitaria" emanato con decreto rettorale n. 3068/s del
25 gennaio 1994, su conforme delibera del senato accademico in data
13 luglio 1994, e successive modificazioni;
Vista la delibera assunta dal senato accademico in data 30 luglio
1996 con la quale viene stabilito che il criterio assunto per la
distribuzione delle trentuno borse per l'anno accademico 1996/1997
con graduatoria unica e ripartite tra i diversi corsi di studio con
un massimale di sei borse per ciascuna facolta', valga anche per gli
anni accademici successivi;
Accertata la disponibilita' di bilancio per l'anno 1999;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
9 aprile 2001 che stabilisce il principio dell'uniformita' di
trattamento degli studenti universitari in materia di diritto allo
studio.
Visto il decreto ministeriale del 6 giugno 1997, in particolare
l'art. 2 che detta norme in materia di borse incentivanti.
 
Decreta:
 
Art. 1.
Per l'anno accademico 2001/2002 e' indetto un concorso per titoli
per l'attribuzione di trentuno borse di studio di durata annuale,
rinnovabili per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi
ordinamenti didattici piu' un semestre, dell'importo di L. 6.000.000
cadauna - Euro 3.098,74, per l'incentivazione e razionalizzazione
della frequenza universitaria, ripartite tra i diversi corsi di
laurea e laurea specialistica a ciclo unico, con un massimale di sei
borse di studio per ciascuna facolta'.

                               Art. 2.
Possono partecipare al concorso gli studenti iscritti o che
intendono iscriversi, nell'anno accademico 2001/2002, al primo anno
di uno dei corsi di studio dell'Universita' degli studi di Genova, in
possesso dei seguenti requisiti:
a) residenza fuori sede. Si considerano fuori sede gli studenti
che risiedono in un luogo distante dalla citta' sede dei corsi,
principale o distaccata e che, per tale motivo, prendano alloggio nei
pressi della sede universitaria utilizzando le strutture pubbliche di
accoglienza, o a titolo oneroso, altri alloggi di privati o enti. Per
la valutazione delle distanze minime cui fare riferimento per la
qualificazione di "fuori sede" si rimanda alle indicazioni contenute
nell'allegato A;
b) abbiano conseguito il diploma di scuola media superiore, con
votazione non inferiore a 70/100, se conseguito da non oltre due
anni. A tal fine non viene computato il periodo inerente al servizio
militare o civile e il periodo inerente al conseguimento del corso
integrativo di cui alla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

                               Art. 3.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere redatte
sulla base dell'allegato facsimile allegando modulo per
l'autocertificazione dei redditi da richiedere al Servizio formazione
- Settore II - P.zza della Nunziata, 6 - 16124 Genova -
tel. 010/2099608 - fax 010/2095948 e da presentare entro e non oltre
il 28 settembre 2001 allo "Sportello dell'immatricolazione",
funzionante presso l'aula magna, via Balbi, 5.
Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in
tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata entro il termine
sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso di
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito da parte dell'aspirante o di eventuali disguidi postali e
telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

                               Art. 4.
Le borse vengono assegnate prioritariamente, sulla base di
graduatorie separate, tenendo conto della condizione economica
calcolata con i criteri definiti dall'art. 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, ad eccezione
dei commi 7 e 8, privilegiando coloro che sono risultati idonei ma
non beneficiari delle borse di studio erogate dall'ente regionale per
il diritto allo studio.
Le graduatorie saranno formulate secondo i seguenti criteri di
precedenza:
1) studenti iesidenti in una regione diversa dalla Liguria;
2) studenti residenti in una provincia della Liguria diversa da
quella di Genova;
3) studenti residenti in un comune della provincia di Genova
diverso da quello di Genova.
Si intende che gli studenti iscritti ai corsi di studio attivati
presso le sedi decentrate di questo Ateneo devono risiedere, in
deroga a quanto indicato rispettivamente ai punti 2 e 3, in una
provincia o in un comune diversi da quelli ove si svolgono i suddetti
corsi.

                               Art. 5.
La condizione economica dello studente viene determinata
calcolando il reddito equivalente che si definisce mediante la
suddivisione del reddito complessivo con i parametri riportati in
tabella.
Calcolo del reddito del nucleo familiare:
A) il reddito complessivo dei suoi membri al netto dell'IRPEF;
B) il 20% della situazione patrimoniale familiare, con la
esclusione della prima casa se non risulta nelle categorie catastali
a1, a8 e a9 (per gli immobili in tali categorie si tiene conto del
50% del valore dell'imponibile ai fini ICI).
Calcolo del reddito equivalente (A + B):
a) reddito del nucleo familiare convenzionale diviso il
parametro corrispondente il numero dei componenti il nucleo
familiare.
Attenzione: il numero dei componenti il nucleo familiare sara'
incrementato di una unita' per ogni eventuale soggetto rientrante
nella tipologia di: altro studente universitario nel nucleo, un solo
genitore ma non per effetto di separazione o divorzio, persona non
autosufficiente con invalidita' superiore al 70%, studente portatore
di hanidcap con invalidita' superiore al 66%.
Componenti |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7
Parametro |0,45 |0,75 |1 |1,22|1,43|1,62|1,80
Per ogni componente in più: 0,15. | | | | | | |
Studente indipendente: la condizione di studente indipendente, il
cui nucleo familiare convenzionale non tiene conto dei componenti
della famiglia di origine, e' definita sulla base del concorso dei
seguenti requisiti:
a) residenza esterna all'unita' abitativa della famiglia di
origine da almeno un anno rispetto alla data di presentazione della
domanda, in alloggio non di proprieta' di un suo membro;
b) l'indicatore della condizione economica derivante
esclusivamente da redditi da lavoro prodotti dallo studente non
inferiore a L. 25.901.000, Euro 13.376,75 con riferimento ad un
nucleo familiare convenzionale di tre persone e parametrato come
sopra.
Gli elementi sopra indicati saranno utilizzati per l'inserimento
in fasce reddituali, sulla base delle quali sara' stipulata la
graduatoria di merito.

                               Art. 6.
Le borse saranno corrisposte in tre soluzioni non prima delle
seguenti scadenze:
prima rata: 15 dicembre;
seconda rata: 31 marzo;
terza rata: 15 luglio.
Ai fini dell'erogazione della seconda e terza rata i borsisti
dovranno ottenere l'attestato di frequenza da parte del "tutor", di
cui all'articolo seguente.

                               Art. 7.
Il rettore affidera' l'incarico ad un docente, proposto dalle
singole facolta', di seguire, in qualita' di "tutor", l'assiduita'
della partecipazione didattica del borsista; l'eventuale scarsita'
d'impegno dichiarata dal "tutor" dara' luogo alla revoca, a seconda
delle circostanze, della borsa di studio o delle rate non ancora
erogate.
Le borse saranno, altresi', revocate in caso di abbandono degli
studi o di trasferimento ad altra sede universitaria o in caso di
passaggio ad un corso di studio non afferente alla facolta' per la
quale si e' risultati vincitori della borsa l'anno precedente.

                               Art. 8.
L'Universita' dara' comunicazione della assegnazione delle borse
ai vincitori che dovranno:
1) presentare al Servizio formazione - Settore II, piazza della
Nunziata, 6 - 16124 Genova, entro il termine perentorio di quindici
giorni dalla comunicazione di vincita, pena decadenza dal diritto di
usufruire della borsa di studio, la seguente documentazione in carta
libera:
certificato attestante lo svolgimento del servizio militare
di leva o civile sostitutivo (da prodursi solamente nel caso che il
candidato abbia conseguito il diploma da oltre due anni);
idonea documentazione dalla quale risulti di avere preso
alloggio presso la sede universitaria;
attestazione di non contemporanea fruizione delle borse di
studio di cui al successivo art. 10;
2) provvedere all'iscrizione al corso universitario prescelto
entro i termini prescritti per ciascun corso di studi. Nel caso in
cui l'espletamento del concorso abbia luogo dopo detti termini i
candidati potranno comunque iscriversi al corso "sotto condizione"
dell'effettivo conseguimento della borsa stessa.
Gli studenti che abbiano presentato domanda di ammissione al
concorso e non abbiano ottenuto la borsa per esaurimento delle
relative disponibilita' possono presentare domanda di iscrizione
presso l'Universita' di Genova anche oltre i limiti previsti dalla
normativa vigente, in ogni caso non oltre il 2 gennaio 2002, o presso
altre universita' nei termini stabiliti dalle stesse.
Qualora trattasi di corsi a numero chiuso, la domanda di
ammissione potra' essere prodotta solo nel caso in cui non siano
ancora scaduti i termini di presentazione delle domande stesse.
Qualora uno dei vincitori non accettasse la borsa o non perfezionasse
l'iscrizione, ovvero non risultasse in possesso dei requisiti
richiesti, l'Universita' utilizzera' la graduaforie utile, comunque
non oltre il 2 gennaio 2002.

                               Art. 9.
Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici
per gli anni successivi al primo per i corsi di laurea, lo studente
deve possedere i seguenti requisiti:
a) per il secondo anno, aver superato 20 crediti entro il
10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, nonche' il
soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto
dell'ammissione ai corsi;
b) per il terzo anno, aver superato 70 crediti entro il
10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
c) per l'ultimo semestre, aver superato 130 crediti entro il
10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.
Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici
per gli anni successivi al primo dei corsi di laurea specialistica a
ciclo unico, lo studente deve possedere i seguenti requisiti:
a) per il secondo anno, aver superato 20 crediti entro il
10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, nonche' il
soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto
dell'ammissione ai corsi;
b) per il terzo anno, aver superato 70 crediti entro il
10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
c) per il quarto anno, aver superato 120 crediti entro il
10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
d) per il quinto anno, aver superato 180 crediti entro il
10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
e) per il sesto anno, ove previsto, aver superato 235 crediti
entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
f) per l'ulteriore semestre, aver superato 50 crediti in piu'
rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso secondo le
modalita' previste dai rispettivi ordinamenti didattici.
Le borse saranno corrisposte secondo le modalita' stabilite
all'art. 6 del presente bando.

                              Art. 10.
Le borse in questione sono incompatibili con quelle assegnate
dalle regioni ai sensi dell'art. 8 della legge 2 dicembre 1991,
n. 390 e con altra borsa a qualsiasi titolo conferita.

                              Art. 11.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si richiamano le
disposizioni vigenti in materia.
Genova, 12 luglio 2001
Il rettore: Pontremoli

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