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MINISTERO DELL'INTERNO

Procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di
posti, nei limiti stabiliti dall'articolo 1, commi 287, 289 e 295
della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, nella qualifica di vigile
del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al
personale volontario.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.92 del 20/11/2018
Ente:MINISTERO DELL'INTERNO
Località:Nazionale
Codice atto:18E11736
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:20/12/2018

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL CAPO DIPARTIMENTO
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252» e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004,
n. 76, recante il «Regolamento concernente disciplina delle procedure
per il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale
volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78,
recante il «Regolamento concernente i requisiti di idoneita' fisica,
psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per
l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217» e successive modificazioni;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica dell'art.
635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante il «Regolamento in materia di parametri fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2»;
Visto il decreto in data 11 marzo 2016 con il quale il dirigente
generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha approvato
la direttiva tecnica concernente le modalita' per l'accertamento e la
verifica dei parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per
l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 26 ottobre 2018,
concernente «Assunzioni straordinarie riservate al personale
volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato» ed il relativo
regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35, in tema di
semplificazione per la partecipazione a concorsi e prove selettive;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche» e, in
particolare l'art. 1, comma 1, lettera d), ai sensi del quale non
puo' prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana per
l'accesso nei ruoli del Ministero dell'interno;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni;
Visto l'art. 1, commi 287 e 289, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,
che prevedono, rispettivamente, l'assunzione straordinaria, nell'arco
di un quinquennio a decorrere dal 2018, di un contingente di
personale del ruolo iniziale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, nonche' l'incremento di trecento unita' della dotazione
organica della qualifica di vigile del fuoco;
Visto l'art. 1, comma 295, della richiamata legge n. 205 del
2017, che riserva, nel limite massimo del trenta per cento, le
predette assunzioni al personale volontario del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e deroga il limite di eta' previsto per l'assunzione
del medesimo personale volontario;

Decreta:


Art. 1


Posti a bando per la procedura
di reclutamento


E' indetta una procedura speciale di reclutamento a domanda, per
la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. 1, commi 287,
289 e 295 della citata legge n. 205 del 2017, nella qualifica di
vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata
al personale volontario di cui all'art. 6, comma 1, del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che, alla data del 1° gennaio 2018,
risulti iscritto nell'apposito elenco istituito per le necessita'
delle strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo da almeno
tre anni e che abbia effettuato non meno di centoventi giorni di
servizio.
Per il personale volontario con eta' ricompresa tra i quaranta
anni compiuti e i quarantacinque anni compiuti, il requisito relativo
ai giorni di servizio e' elevato a duecentocinquanta giorni, ad
eccezione del personale volontario femminile per cui lo stesso
requisito e' elevato a centocinquanta giorni; tale personale
volontario, di sesso sia maschile che femminile, deve avere altresi'
effettuato complessivamente non meno di un richiamo di quattordici
giorni nell'ultimo quadriennio.
Per il personale con eta' superiore a quarantasei anni compiuti,
il requisito relativo ai giorni di servizio e' elevato a quattrocento
giorni, ad eccezione del personale volontario femminile per cui lo
stesso requisito e' elevato a duecento giorni; tale personale
volontario, di sesso sia maschile che femminile, deve avere altresi'
effettuato complessivamente non meno di due richiami di quattordici
giorni nell'ultimo quadriennio.

                               Art. 2 


Requisiti di ammissione


Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
a) iscrizione nell'elenco di cui all'art. 6, comma 1, del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 da almeno tre anni alla data
del 1° gennaio 2018;
b) aver prestato, alla data del 1° gennaio 2018, in qualita' di
volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, almeno i giorni
di servizio di seguito riportati:
per il personale con eta' inferiore a quaranta anni, non meno
di centoventi giorni;
per il personale volontario con eta' ricompresa tra i
quaranta anni compiuti e i quarantacinque anni compiuti, il requisito
relativo ai giorni di servizio e' elevato a duecentocinquanta giorni,
ad eccezione del personale volontario femminile per cui lo stesso
requisito e' elevato a centocinquanta giorni; tale personale
volontario, di sesso sia maschile che femminile, deve avere altresi'
effettuato complessivamente non meno di un richiamo di quattordici
giorni nell'ultimo quadriennio;
per il personale con eta' superiore a quarantasei anni
compiuti, il requisito relativo ai giorni di servizio e' elevato a
quattrocento giorni, ad eccezione del personale volontario femminile
per cui lo stesso requisito e' elevato a duecento giorni; tale
personale volontario, di sesso sia maschile che femminile, deve avere
altresi' effettuato complessivamente non meno di due richiami di
quattordici giorni nell'ultimo quadriennio.
Non e' ammesso alla procedura speciale di reclutamento a domanda
il personale volontario che abbia riportato la sanzione disciplinare
della sospensione dai richiami, di cui all'art. 11 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e quello che abbia maturato, alla
data di scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione
delle domande e comunque sino alla data di assunzione, l'eta'
prevista per il collocamento a riposo del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco dall'art. 2 del decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 165;
c) cittadinanza italiana;
d) godimento dei diritti politici;
e) possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui
al decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78 e
successive modificazioni e al decreto del Presidente della Repubblica
17 dicembre 2015, n. 207;
f) possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo;
g) possesso delle qualita' morali e di condotta di cui all'art.
26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 nonche' all'art. 35, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Non sono ammessi alla procedura selettiva coloro che siano stati
espulsi dalle Forze armate e dai Corpi militarmente organizzati o che
abbiano riportato una condanna a pena detentiva per delitti non
colposi ovvero siano stati sottoposti a misura di prevenzione nonche'
coloro che siano stati destituiti da pubblici uffici o dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da un
impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I requisiti di ammissione, ad eccezione dei requisiti di
idoneita' fisica e psichica per i quali si rimanda all'art. 9 del
presente bando e a quelli di cui ai punti a) e b) del presente
articolo, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di
partecipazione.

                               Art. 3 


Esclusione dalla procedura selettiva


Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, gli
aspiranti partecipano con riserva alla procedura selettiva.
L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con motivato
provvedimento, l'esclusione dalla procedura per difetto dei requisiti
prescritti, nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori
stabiliti nel presente bando.

                               Art. 4 


Domanda di partecipazione


La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere
compilata utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito
del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile all'indirizzo https://concorsi.vigilfuoco.it seguendo
le istruzioni ivi specificate.
La procedura di compilazione ed invio on line della domanda deve
essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni che
decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Qualora l'ultimo giorno per la presentazione telematica della
domanda coincida con un giorno festivo, il termine e' prorogato al
giorno successivo non festivo.
La data di presentazione on line della domanda di partecipazione
alla procedura selettiva e' certificata dal sistema informatico che,
alle ore 24,00 del termine utile, non permettera' piu' l'invio del
modulo elettronico.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle
domande di partecipazione alla procedura selettiva. Le domande di
partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico,
diverso da quello sopraindicato non saranno prese in considerazione.
In caso di avaria temporanea del sistema informatico di
acquisizione delle domande, l'Amministrazione si riserva di
posticipare il termine per il solo invio on line delle stesse, fermo
restando il termine di scadenza previsto nel presente bando per il
possesso dei requisiti e dei titoli. Dell'avvenuto ripristino e
dell'eventuale proroga verra' data notizia con avviso sul sito del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile http://www.vigilfuoco.it nonche' all'indirizzo
https://concorsi.vigilfuoco.it
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e
nei confronti di tutti i candidati.
Dopo aver effettuato la registrazione ed aver inserito i dati
richiesti, il candidato deve effettuare la stampa della domanda da
sottoscrivere e consegnare il giorno stabilito per la prova di
capacita' operativa.
Le dichiarazioni sono rese dai candidati nella domanda ai sensi
degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni. I candidati
dichiarano nella domanda di essere a conoscenza delle sanzioni penali
cui possono andare incontro in caso di falsita' in atti e
dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del predetto decreto.
L'Amministrazione procedera' ai controlli previsti dall'art. 71
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
e successive modificazioni sulla veridicita' delle dichiarazioni
sostitutive, anche per gli effetti dell'art. 75 del citato decreto
del Presidente della Repubblica.
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda i seguenti
requisiti:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) la residenza anagrafica;
d) il codice fiscale;
e) la data di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 6, comma
1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
f) il numero dei giorni di servizio prestato, alla data del 1°
gennaio 2018, in qualita' di volontario del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, comprensivi dei centoventi giorni che costituiscono
requisito per l'ammissione;
g) il Comando o i Comandi presso cui e' stato svolto il
servizio volontario;
h) di non aver riportato la sanzione disciplinare della
sospensione dai richiami, di cui all'art. 11 del decreto legislativo
8 marzo 2006, n. 139 e non aver maturato, alla data di scadenza del
termine previsto nel presente bando per la presentazione delle
domande, l'eta' prevista per il collocamento a riposo del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'art. 2 del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 165;
i) l'eventuale possesso di patenti di cui all'allegato B del
presente bando;
j) l'eventuale servizio di leva prestato nel Corpo nazionale
dei vigili del fuoco;
k) di non avere riportato condanne a pena detentiva per delitti
non colposi;
l) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
m) l'eventuale possesso di titoli preferenziali di cui all'art.
5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni;
n) di essere a conoscenza del testo integrale del presente
bando.
Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare le successive
eventuali variazioni di indirizzo accedendo con le proprie
credenziali al portale dei concorsi https://concorsi.vigilfuoco.it ed
inserendo i nuovi dati nella sezione «Aggiorna profilo».
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete
indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda, ne' per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

                               Art. 5 


Commissione esaminatrice


La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro
dell'interno del 26 ottobre 2018.
La commissione e' presieduta da un dirigente di qualifica non
inferiore a quella di dirigente superiore del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco ed e' composta da un numero di componenti, non
inferiore a tre, in servizio nel Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile ed appartenenti alla
carriera direttivo-dirigenziale, al ruolo ginnico-sportivo del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco ed alla carriera prefettizia.
Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un
appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, non inferiore a quello dei
collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili,
ovvero da un appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile
dell'interno con la qualifica equiparata, in servizio presso il
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile.
Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o
piu' componenti e del segretario della commissione, i relativi
supplenti sono nominati con il decreto di nomina della commissione.

                               Art. 6 


Modalita' di espletamento della procedura selettiva


La procedura prevede l'attribuzione del punteggio per formare la
graduatoria di merito e l'accertamento dell'idoneita' tramite
apposita prova di capacita' operativa.
L'attribuzione del punteggio viene determinata da:
a) i giorni di servizio. A ciascun giorno di servizio prestato
in una delle qualifiche del personale volontario sono attribuiti
punti 0,01.
Non concorrono al computo dei giorni di servizio quelli relativi
al corso di formazione iniziale di cui all'art. 9, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76.
Nella quantificazione dei giorni di servizio previsti dall'art.
1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche' ai fini
del presente articolo, sono computati i giorni di servizio prestati
nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco dal personale il cui
rapporto di impiego sia cessato nell'ultimo quinquennio per cause
diverse da quelle indicate dagli articoli 136 e 139 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e successive modificazioni.
I giorni di servizio devono essere attestati dal Comando dei
vigili del fuoco presso il quale sono stati effettuati e computati
secondo le indicazioni di cui all'allegato A, che costituisce parte
integrante del presente bando;
b) anzianita' di iscrizione negli appositi elenchi del
personale volontario. A ciascun anno di anzianita' di iscrizione sono
attribuiti 0,15 punti;
c) le patenti di cui all'allegato B, che costituisce parte
integrante del presente decreto. Nel medesimo allegato sono indicati
i punti da attribuire in funzione delle diverse tipologie di patenti
ivi indicate entro un massimo di punti 1.
I punteggi delle patenti non sono fra loro cumulabili, ma si
considera esclusivamente il titolo che da' luogo al punteggio piu'
elevato;
d) servizio di leva. Al personale volontario che ha prestato
l'intero servizio di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco
sono attribuiti 0,15 punti.
I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti
alla data del 1° gennaio 2018.
Non sono valutati i titoli non dichiarati nella domanda di
partecipazione alla procedura selettiva.

                               Art. 7 


Formazione, approvazione e pubblicazione
della graduatoria


La commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito in
base al punteggio complessivo riportato dai candidati nella
valutazione dei requisiti di cui all'art. 6 del presente bando.
Sulla base di tale graduatoria, l'amministrazione redige la
graduatoria finale della procedura selettiva, tenendo conto, in caso
di parita' nella graduatoria di merito di cui al comma 1, dei titoli
di preferenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli
preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e'
preferito il candidato piu' giovane di eta' ai sensi dell'art. 2,
comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art.
3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
I predetti titoli di preferenza devono essere posseduti al
termine di scadenza stabilito per la presentazione della domanda di
partecipazione.
Non sono valutati i titoli di preferenza non dichiarati nella
domanda di partecipazione alla procedura selettiva.
La graduatoria finale, approvata con decreto del Capo del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, e' pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale
del Ministero dell'interno con avviso della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il
termine per le eventuali impugnative.
Al personale assunto all'esito della procedura speciale di
reclutamento, di cui al presente bando, si applica quanto disposto
dall'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.

                               Art. 8 


Accertamento dell'idoneita'


Secondo l'ordine della graduatoria finale di cui al precedente
art. 7, i candidati sono, per ciascuna delle annualita' previste
dall'art. 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
convocati per l'accertamento dell'idoneita' da parte della
commissione esaminatrice.
Qualora, durante il periodo di validita' della graduatoria, si
rendano disponibili per la copertura ulteriori posti, l'assunzione
degli altri candidati e' subordinata, comunque, all'accertamento
dell'idoneita' e dei requisiti di idoneita' psico-fisica e
attitudinale previsti nel presente bando.
Per le annualita' successive alla prima la commissione
esaminatrice e' nominata secondo i criteri stabiliti dall'art. 5.
La prova di capacita' operativa e' diretta ad accertare
l'efficienza fisica per l'esercizio delle funzioni del ruolo dei
vigili del fuoco, anche con riferimento all'utilizzo di attrezzature
e mezzi operativi. La prova mira a valutare la capacita' pratica, di
forza, di equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria e di
acquaticita'.
La tipologia della prova e le relative modalita' di esecuzione
sono specificate nell'allegato C, che costituisce parte integrante
del presente bando.
Per essere ammessi a sostenere il suddetto accertamento, i
candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento in corso di validita':
a) carta d'identita';
b) patente automobilistica;
c) passaporto;
d) porto d'armi;
e) tessera di riconoscimento rilasciata da una Amministrazione
dello Stato, o altro documento di riconoscimento previsto dall'art.
35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445 e successive modificazioni.
I candidati si presentano all'accertamento dell'idoneita' muniti
di certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica, dal
quale risulti l'assenza in atto di controindicazioni alla pratica di
attivita' sportive agonistiche, rilasciato da uno dei seguenti enti:
azienda sanitaria locale, federazione medico sportiva italiana,
centro convenzionato con la federazione medico sportiva italiana,
ambulatorio o studio autorizzato dalla regione di appartenenza. I
certificati devono essere rilasciati in data non antecedente a
quarantacinque giorni dall'effettuazione dell'accertamento. La
mancata presentazione del certificato determina la non ammissione del
candidato al suddetto accertamento e la conseguente esclusione dalla
procedura speciale di reclutamento.
Al fine di completare le procedure selettive entro i termini
previsti per le assunzioni per ciascuna delle annualita', di cui
all'art. 1, comma 295, della legge n. 205 del 2017, qualora nel
giorno fissato per l'accertamento dell'idoneita' il candidato risulti
assente giustificato, si procedera', per l'annualita' in corso, allo
scorrimento della graduatoria, fermo restando il diritto del medesimo
alla riconvocazione alle procedure di reclutamento per le successive
annualita'.
Il mancato superamento della prova di capacita' operativa
comporta l'esclusione dalla procedura speciale di reclutamento,
nonche' determina gli effetti di cui all'art. 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76 e all'art. 12 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

                               Art. 9 


Accertamento dei requisiti psico-fisici
ed attitudinali


I candidati risultati idonei all'accertamento di cui all'art. 8
sono sottoposti agli accertamenti per l'idoneita' psico-fisica e
attitudinale ai sensi dell'art. 5 del regolamento 18 settembre 2008,
n. 163.
Gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono effettuati da
una commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ai
sensi dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno del 18
settembre 2008, n. 163.
A tal fine i candidati sono sottoposti ad un esame clinico
generale, a prove strumentali e di laboratorio anche di tipo
tossicologico, nonche' ad un colloquio integrato con eventuali esami
o test neuropsicodiagnostici. E' facolta' dell'amministrazione
richiedere che i candidati esibiscano, al momento della visita di
accertamento, l'esito di visite mediche preventive corredate dagli
accertamenti strumentali e di laboratorio necessari.
I giudizi di non idoneita' espressi dalla commissione, nominata
ai sensi dell'art. 5 del regolamento 18 settembre 2008, n. 163,
comportano l'esclusione dalla procedura speciale di reclutamento e,
qualora integrino un caso di inidoneita' ai sensi dell'art. 20, comma
1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio
2004, n. 76, determinano gli effetti ivi previsti.
Nei confronti dei candidati che, in sede di accertamento dei
requisiti di idoneita' psico-fisica ed attitudinale, sono
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, tali da lasciar prevedere
il possibile recupero dei requisiti in tempi contenuti, la
commissione fissa il termine entro il quale sottoporre detti
candidati al previsto accertamento sanitario, per verificare la
sussistenza dell'idoneita' fisica.
Al fine di completare le procedure selettive entro i termini
previsti per le assunzioni per ciascuna annualita', di cui all'art.
1, comma 295, della legge n. 205 del 2017, qualora nel giorno fissato
per l'accertamento dell'idoneita' o per l'accertamento dei requisiti
psico-fisici ed attitudinali il candidato risulti assente
giustificato, si procedera', per l'annualita' in corso, allo
scorrimento della graduatoria, fermo restando il diritto del medesimo
alla riconvocazione alle procedure di reclutamento per le successive
annualita'.

                               Art. 10 


Corso di formazione


Il corso di formazione, della durata di sei mesi, si articola in
due fasi: la prima della durata di cinque mesi, la seconda, di
applicazione pratica, della durata di un mese e si svolge presso le
sedi centrali o territoriali del Corpo nazionale. Ove lo richiedano
imprescindibili esigenze organizzative, il corso puo' svolgersi anche
presso altre sedi.
Il corso, che ha carattere residenziale, e' finalizzato agli
sviluppi di competenze di ruolo e all'acquisizione di tecniche
operative basilari per il soccorso tecnico urgente allo scopo di
dotare gli allievi della preparazione necessaria per operare come
vigili del fuoco di ruolo nel Corpo nazionale.
Le materie di insegnamento, i programmi, gli esami e i relativi
criteri di valutazione, nonche' i piani di studio sono individuati
con decreto del direttore centrale per la formazione del
Dipartimento.

                               Art. 11 


Trattamento dei dati personali


Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e
successive modificazioni, recante il Codice in materia di protezione
dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati sono
raccolti presso il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione
centrale per gli affari generali - Ufficio II - Affari concorsuali e
contenzioso - Ufficio per la gestione dei concorsi d'accesso - Roma e
trattati, anche attraverso procedure informatizzate, per le finalita'
di gestione della procedura selettiva.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti e dei titoli di preferenza.
Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento della procedura selettiva.
L'interessato gode dei diritti del citato riferimento normativo
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano
nonche' alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far
rettificare, limitare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge
nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro
trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti
del Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per gli
affari generali - Ufficio II - Affari concorsuali e contenzioso -
Ufficio per la gestione dei concorsi d'accesso, via Cavour n. 5 -
00184 Roma. L'interessato puo', altresi', esercitare il diritto di
proporre reclamo all'Autorita' garante per la protezione dei dati
personali o ricorso dinanzi all'Autorita' giudiziaria.

                               Art. 12 


Accesso agli atti


I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura selettiva ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge.
Il responsabile del procedimento e' il dirigente dell'Ufficio per
la gestione dei concorsi d'accesso dell'Ufficio II - Affari
concorsuali e contenzioso della Direzione centrale per gli affari
generali.

                               Art. 13 


Norme di salvaguardia


Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in
quanto compatibile, la normativa vigente in materia.
Avverso il presente bando e' ammesso ricorso in sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa
data.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -
nonche' sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it
Roma, 14 novembre 2018

Il Capo Dipartimento: Frattasi

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