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UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE "A. AVOGADRO"

Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, con sede
amministrativa, per l'anno accademico 2003/2004 (XIX ciclo).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.2 del 9/1/2004
Ente:UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE "A. AVOGADRO"
Località:-
Codice atto:03E07620
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:9/2/2004

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Vista la legge n. 210 del 3 luglio 1998, recante in rubrica
«Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori
universitari di ruolo»;
Visto il decreto ministeriale n. 224/1999 con il quale e' stato
emanato il regolamento in materia di dottorato di ricerca;
Visto gli art. 3, comma 7 e 6, commi 7 e 6, del decreto
ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 aprile 2001 «Uniformita' di trattamento sul diritto agli studi
universitari» e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge n. 448 del 28 dicembre 2001 (legge finanziaria
2002);
Visto lo statuto di autonomia dell'Universita';
Visto il decreto rettorale n. 325 del 20 settembre 2001 di
emanazione del regolamento didattico di ateneo;
Visto il decreto rettorale n. 368 del 17 settembre 2002 di
emanazione del regolamento di ateneo in materia di dottorato di
ricerca e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del 10
ottobre 2003;
Viste le comunicazioni dei dipartimenti interessati circa la
sussistenza dei requisiti stabiliti dagli organi di Governo
dell'ateneo ai fini dell'istituzione dei corsi di dottorato di
ricerca per l'anno accademico 2003/2004;
Vista la comunicazione dell'ufficio bilancio e controllo di
gestione, protocollo n. 23683 del 18 dicembre 2003, circa l'accertata
disponibilita' a bilancio dei fondi stanziati - per il finanziamento
di borse di studio per i corsi di dottorato di ricerca in medicina
molecolare e in scienza delle sostanze bioattive - dalla fondazione
Banca Popolare di Novara per il Territorio;
Visto il parere espresso dal nucleo di valutazione di ateneo in
data 9 dicembre 2003;
 
Decreta:
 
1. Sono istituiti per l'anno accademico 2003/2004, i seguenti
corsi di dottorato di ricerca, per il XIX ciclo, con sede
amministrativa presso l'Universita' degli studi del Piemonte
Orientale «Amedeo Avogadro»:
medicina molecolare;
scienze ambientali (acque interne e agroecosistemi);
scienza delle sostanze bioattive.
2. E' emanato il seguente bando di concorso per l'ammissione ai
corsi di dottorato di ricerca di cui al precedente punto 1.
Art. 1.
 
Indizione del concorso
 
E' indetto il concorso pubblico, per esami, ai fini
dell'ammissione, per l'anno accademico 2003/2004, ai seguenti corsi
di dottorato di ricerca di cui si indicano sede, durata, posti e
borse di studio messi a concorso:
medicina molecolare, sede dipartimento di scienze mediche
durata 4 anni, posti complessivi 8 di cui con borsa di studio 4,
senza borsa di studio 4;
scienza delle sostanze bioattive, sede dipartimento di scienze
chimiche alimentari, farmaceutiche e farmacologiche durata 3 anni,
posti complessivi 6 di cui, con borsa di studio 3, senza borsa di
studio 3;
scienze ambientali (acque interne e agroecosistemi), sede
dipartimento di scienze e tecnologie avanzate durata 3 anni, posti
complessivi 6, di cui con borsa di studio 3 (n. 1 borsa di studio e'
finanziata dal progetto Lagrange - Fondazione Cassa di risparmio di
Torino per un'attivita' di ricerca sui temi dell'organizzazione dei
sistemi complessi), senza borsa di studio 3.
Il numero dei posti coperti, per ciascun corso di dottorato di
ricerca, da borsa di studio potra' essere successivamente
incrementato a seguito dell'eventuale sopravvenuta disponibilita' di
ulteriori fondi. In tal caso le borse di studio saranno assegnate ai
candidati utilmente collocatisi in ordine di graduatoria.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso, senza
limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che sono in possesso di
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento anteriore
all'entrata in vigore del decreto ministeriale 30 novembre 1999,
n. 509, o di diploma di laurea specialistica ovvero di analogo titolo
accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle
autorita' accademiche anche nell'ambito di accordi interuniversitari
di cooperazione e mobilita'.
I candidati in possesso di titolo di studio conseguito
all'estero, che non sia gia' stato dichiarato equipollente alla
laurea italiana, dovranno - unicamente ai fini della ammissione al
dottorato al quale intendono concorrere - allegare alla domanda di
partecipazione al concorso tutti i documenti necessari a consentire
al collegio dei docenti di adottare la dichiarazione di equipollenza
in parola. La predetta documentazione dovra' essere tradotta e
legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche italiane
secondo le norme vigenti in materia.
Sono ammessi in soprannumero, previo superamento del concorso di
ammissione:
i cittadini non comunitari, regolarmente soggiornanti in
Italia, nel limite della meta' dei posti istituiti dall'Universita' e
con arrotondamento all'unita' superiore. A essi non puo' essere
concessa alcuna borsa di studio a eccezione di quelle assegnate dal
Paese di origine o dal Ministero degli affari esteri italiano;
i titolari di assegno di ricerca nei settori disciplinari
affini alle attivita' di ricerca connesse al dottorato. La
titolarita' dell'assegno di ricerca dovra' essere dichiarata
dall'interessato, a pena di csclusione. all'atto della presentazione
della domanda di ammissione al concorso. Gli assegnisti di ricerca
sono ammessi ai corsi senza assegnazione di borsa di studio.
Per i cittadini non comunitari non regolarmente soggiornanti in
Italia valgono le disposizioni di cui al successivo art. 4.
Gli interessati devono redigere la domanda di ammissione
utilizzando il modello allegato al presente bando.

                               Art. 3.
 
Domanda di ammissione
 
Le domande di partecipazione al concorso, compilate in carta
libera, a macchina e in stampatello, con firma autografa del
candidato indirizzate al magnifico rettore dell'Universita' degli
studi del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro», via Duomo, 6 - 13100
Vercelli devono essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente bando di concorso sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Per il rispetto del termine predetto fara' fede la data del
timbro dell'ufficio postale accettante la raccomandata.
Non saranno prese in considerazione le domande prodotte oltre il
termine di scadenza del bando e quelle che non contengano tutte le
dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di ammissione.
I candidati, nella domanda di partecipazione al concorso
dovranno, sotto propria responsabilita', indicare:
cognome e nome, data e il luogo di nascita, residenza e
recapito eletto agli effetti del concorso (specificando il codice di
avviarnento postale e il numero telefonico);
esatta denominazione del dottorato per il quale e' presentata
la domanda;
cittadinanza;
lingua/e straniera/e conosciuta/e ai fini della prova orale.
I candidati dovranno, inoltre, dichiarare:
il titolo di studio posseduto, nonche' la data di conseguimento
e l'Universita' presso cui e' stato conseguito, con l'indicazione
degli estremi dell'eventuale provvedimento di dichiarazione di
equipollenza;
di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (per
i cittadini stranieri);
l'eventuale titolarita' di assegno di un dottorato di ricerca;
l'eventuale sussistenza di un rapporto di lavoro alle
dipendenze di una pubblica amministrazione.
I candidati dovranno rilasciare una dichiarazione di impegno a
frequentare a tempo pieno il corso di dottorato di ricerca, secondo
le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti, e a
comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria
residenza o del recapito.
L'amministrazione non assume alcuna responsablilta' per il caso
di dispersione di communicazione, dipendente da inesatte indicazioni
della residenza e del recapito da parte del candidato o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne' per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili
all'amministrazione stessa.

                               Art. 4.
 
Studenti stranieri non legalmente soggiornanti in Italia
 
I cittadini non comunitari non legalmente soggiomanti in Italia
dovranno trasmettere la domanda di ammissione al concorso corredata
dai documenti di cui agli articoli 2 e 3 per il tramite delle
rappresentanze diplomatiche Italiane presso il loro Paese di
residenza.
La relativa documentazione, perfezionata dal la rappresentanza
diplomatica, dovra' pervenire entro lo stesso termine perentorio
coincidente con l'ultimo giorno utile per la presentazione della
domanda di ammissione.
I cittadini stranieri in caso di impossibilita' a far pervenire
la documentazione originale, perfezionata dalle rappresentanze
diplomatiche, entro la data di scadenza, potranno entro lo stesso
termine consegnare copia della documentazione non perfezionata
unitamente alla dichiarazione della rappresentanza diplomatica
dell'avvenuta richiesta da parte dell'interessato di perfezionamento
dei documenti. I predetti candidati, il cui titolo sia ritenuto
equipollente dal collegio dei docenti, saranno ammessi alla prova
scritta «con riserva».
Lo scioglimento della riserva sara' subordinato alla consegna
della documentazione originale agli uffici entro il termine
perentorio stabilito dal successivo art. 10 per il perfezionamento
dell'iscrizione, a pena di esclusione.

                               Art. 5.
 
Esame di ammissione
 
L'esame di ammissione al corso consiste in due prove, una scritta
e una orale, intese ad accertare l'attitudine del candidato alla
ricerca scientifica nel campo di indagine oggetto dello specifico
corso di dottorato di ricerca. Il candidato dovra' inoltre dimostrare
la buona conoscenza di almeno una lingua straniera tra quelle
indicate nella domanda di ammissione al concorso.
A ciascuna delle due prove e' attribuito un massimo di sessanta
punti. Entrambe si intendono superate con il conseguimento del
punteggio minimo di 40/60.
Non sara' ammesso alla prova orale il candidato che non abbia
superato la prova scritta.

                               Art. 6.
 
Commissione giudicatrice
 
La commissione giudicatrice per gli esami di ammissione ai corsi
di dottorato di ricerca, e' nominata con decreto del rettore nella
composizione di cui all'art. 6, comma 4, del regolamento di ateneo in
materia di dottorato di ricerca.

                               Art. 7.
 
Convocazione e diario delle prove d'esame
 
L'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di svolgimento
della prova scritta sara' comunicata ai candidati ammessi a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, inviata almeno quindici
giorni prima della data prevista.
La convocazione per la prova orale avverra' ugualmente a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, inviata a coloro che avranno
superato la prova scritta, almeno venti giorni prima delta data
fissata per la prova, ovvero a mezzo di comunicazione in sede
concorsuale da parte della commissione giudicatrice.
Detto termine puo' essere abbreviato con il consenso espresso per
iscritto da tutti i candidati. L'elenco dei candidati ammessi alla
prova orale, con l'indicazione del voto riportato nella prova
scritta, sara' reso pubblico dalla commissione stessa mediante
affissione all'albo del dipartimento di afferenza del corso di
dottorato di ricerca.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento in corso di validita':
1) passaporto;
2) carta d'identita';
3) patente di guida;
4) tessera identificativa rilasciata da una pubblica
amministrazione.

                               Art. 8.
 
Graduatoria di merito e ammissione al corso
 
A conclusione della prova orale, la commissione giudicatrice
redige la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei
voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove d'esame. Le
graduatorie saranno rese pubbliche mediante affissione all'albo
ufficiale dell'Universita' e del dipartimento di afferenza del corso
di dottorato di ricerca.
I vincitori del concorso, sotto condizione della verifica della
veridicita' di quanto dichiarato nella domanda di ammissione al
concorso, saranno ammessi al corso secondo l'ordine della graduatoria
fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per il
dottorato di ricerca.
In caso di rinuncia o esclusione degli aventi diritto,
subentreranno altrettanti idonei secondo l'ordine della graduatoria.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie di piu' corsi di
dottorato di ricerca, dovra' essere esercitata opzione per uno solo
di essi.
I titolari di assegno di ricerca e i cittadini non comunitari
sono ammessi ai corsi di dottorato di ricerca in soprannumero.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca
con assegnazione di borsa di studio e' collocato, a domanda, fin
dall'inizio e per tutta la durata del corso, in congedo straordinario
per motivi di studio senza assegno.
In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa
di studio, o di rinuncia alla medesima, l'interessato in aspettativa
conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in
godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e'
instaurato il rapporto di lavoro.

                              Art. 10.
 
Presentazione della domanda di iscrizione
 
I vincitori del concorso, avvisati con telegramma, dovranno
perfezionare l'iscrizione entro otto giorni dalla comunicazione.
A tal fine dovranno presentare o trasmettere all'Universita'
degli studi del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro», divisione
affari istituzionali - Ufficio dottorati di ricerca e scuole di
specializzazione, via Duomo, 6 - 13100 Vercelli, la seguente
documentazione:
1) domanda di iscrizione al primo anno del corso del dottorato
di ricerca in carta resa legale con marca da bollo da Euro 10.33 su
apposito modulo predisposto dall'Universita';
2) copia fotostatica del documento di identita';
3) copia fotostatica del codice fiscale;
4) due fotografie, formato tessera, uguali fra loro e firmate
sul retro;
5) seguenti dichiarazioni, redatte sull'apposito modulo
predisposto dall'Universita':
di non essere contemporaneamente iscritto ad altro corso di
studio universitario o di aver ottenuto il provvedimento di
sospensione di cui all'art. 8, comma 1, legge n. 398/1989;
di non avere mai usufruito di una borsa di studio per altro
corso di dottorato di ricerca;
di essere a conoscenza delle vigenti disposizioni normative
in tema di congedo straordinario per motivi di studio (per i
dipendenti pubblici).

                              Art. 11.
 
Borse di studio
 
Nel limite del numero di posti coperti da borsa di studio, ai
dottorandi con reddito annuo personale complessivo non superiore a
Euro 7.746,85, e' conferita, ai sensi della normativa vigente e
secondo l'ordine della graduatoria, una borsa di studio per la
frequenza al corso di dottorato di ricerca.
A parita' di merito, ai fini dell'attribuzione della borsa di
studio, prevale la valutazione sulla situazione economica ai sensi
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile
2001.
L'importo annuale della borsa di studio e' pari, per l'anno
accademico 2003/2004, a Euro 10.561,54 soggetto al contributo
previdenziale I.N.P.S. a gestione separata. Detto importo potra'
variare, per gli anni di corso successivi, in funzione di eventuali
sopraggiunti mutamenti del regime fiscale e previdenziale.
La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso, ferma restando la permanenza dei
requisiti per il godimento della stessa.
La corresponsione della borsa di studio avviene con cadenza
mensile ed e' posticipata di un mese rispetto allo svolgimento
dell'attivita' di ricerca.
L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale
periodo di ricerca all'estero in misura pari ai 50% della borsa
stessa.
E' prevista la sospensione dalla frequenza al corso nei casi di
maternita', di servizio militare e civile e nel caso di grave e
documentata malattia superiore a trenta giorni. In questi casi la
borsa di studio relativa al periodo corrispondente alla sospensione
potra' essere corrisposta a condizione che il beneficiario recuperi,
secondo i tempi e le modalita' stabilite dal collegio dei docenti,
l'attivita' non svolta nel periodo predetto.
Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse di studio
a qualsiasi titolo conferite, tranne con quelle esplicitamente
concesse da istituzioni nazionali o internazionali utili ad
integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di
ricerca dei borsisti. A chi abbia usufruito di una borsa di studio
per un corso di dottorato di ricerca, anche solo per un anno, non
puo' essere concesso di fruirne una seconda volta.

                              Art. 12.
 
Diritti e doveri dei dottorandi. Rinvio
 
Per la disciplina dei diritti e doveri dei dottorandi, delle
modalita' di partecipazione alle attivita' formative di studio e di
ricerca, delle situazioni di incompatibilita', del conseguimento del
titolo finale, nonche' per quanto non espressamente previsto dal
presente bando di concorso si fa rinvio alla vigente normativa
nazionale in materia e a quanto disposto dal regolamento di ateneo in
materia di dottorato di ricerca di cui al decreto rettorale n. 368
del 17 settembre 2002 e successive modificazioni e integrazioni.
Il presente bando di concorso e' consultabile anche sul sito
Internet http:// www.unipmn.it> 3. Qualora, successivamente all'emanazione del bando di concorso
di cui al precedente punto 2, si rendessero disponibili ulteriori
fondi, l'Universita' valutera' l'opportunita' di istituire altri
corsi di dottorato di ricerca e di indire le relative procedure
concorsuali.
4. Non sono previsti oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dell'Universita'.
Vercelli, 18 dicembre 2003
Il rettore: Viano

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