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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di trentotto
sottotenenti di vascello in servizio permanente nel ruolo normale
dei Corpi della Marina militare. Anno 2023.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.3 del 13/1/2023
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:22E17091
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:38
Scadenza:12/2/2023
Tags:Militari e FF.AA.

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IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare

di concerto con

IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle Pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il
«Codice dell'Amministrazione digitale» e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009 concernente le
equiparazioni tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai
concorsi pubblici;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
«Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare» e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto l'art. 625 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, Codice dell'ordinamento militare, concernente «Specificita' e
rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali»;
Visto l'art. 577 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, testo unico delle disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare, concernente
«Modalita' di svolgimento dei concorsi»;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390-
recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
Direzione generale per il personale militare;
Visti il decreto ministeriale 4 giugno 2014, con il quale e'
stata approvata la direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare e la direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante il «Regolamento in materia di parametri fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco», emanato in attuazione della legge 12
gennaio 2015, n. 2;
Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato
generale della sanita' militare, recante «Modalita' tecniche per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi
del precitato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207;
Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato Codice
dell'ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26
aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validita'
delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di
candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati;
Vista la direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per
la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare,
allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018;
Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2018, concernente, tra
l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e
modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per il
reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito
italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024 (Legge di bilancio 2022)»;
Vista la lettera n. M_INF CGCCP 0069043 del 19 maggio 2022 del
Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, concernente i
reclutamenti autorizzati per l'anno 2023, come successivamente
modificata e integrata con la lettera n. M_INF CGCCP 0145468 del 2
novembre 2022;
Vista la lettera n. M_D A0D32CC REG2022 0237999 del 7 giugno
2022, cosi' come integrata dalla lettera n. M_D AD2D0C9 RG22 0093015
del 6 ottobre 2022, dello Stato Maggiore della difesa, concernente il
piano dei reclutamenti per l'anno 2023;
Vista la lettera n. M_D A0D32CC REG2022 0320965 del 12 settembre
2022 dello Stato Maggiore Difesa, che dispone, tra l'altro, il
reclutamento per la Marina militare di ulteriori ventuno ufficiali a
nomina diretta, rispetto a quelli gia' autorizzati con la citata
lettera n. M_D A0D32CC REG2022 0237999 del 7 giugno 2022 dello Stato
Maggiore della difesa, per l'esigenza di alimentazione delle unita'
organizzative interforze di recente costituite nei domini cyber e
spazio e, in particolare, undici posti per il settore cyber e dieci
posti per il settore spazio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16
luglio 2021, concernente la nomina dell'Ammiraglio ispettore Nicola
CARLONE a Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto
con contestuale conferimento del grado di ammiraglio ispettore capo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2021
-registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2021, foglio n. 3226-
concernente la sua nomina a direttore generale per il personale
militare,

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami, per
la nomina a ufficiale in servizio permanente nei ruoli normali della
Marina militare:
a) concorso per la nomina di sei sottotenenti di vascello del
Corpo del genio della Marina, cosi' suddivisi:
1) uno per la specialita' genio navale sommergibilista;
2) uno per la specialita' armi navali sommergibilista;
3) uno per la specialita' armi navali - Tecnici di aeromobili
(TC/AER) per laureati in ingegneria aerospaziale, aeronautica e
astronautica (LM-20);
4) uno per la specialita' armi navali - Tecnici di aeromobili
(TC/AER) per laureati in ingegneria elettronica (LM-29);
5) due per la specialita' infrastrutture;
b) concorso per la nomina di ventuno sottotenenti di vascello
del Corpo del genio della Marina per specialita' armi navali, da
impiegare nei domini cyber e spazio della Difesa, cosi' ripartiti in
base al possesso dei seguenti titoli di studio:
1) tre per laurea magistrale/specialistica in ingegneria
aerospaziale e astronautica (LM-20);
2) quattro per laurea magistrale/specialistica in ingegneria
elettronica (LM-29);
3) cinque per laurea magistrale/specialistica in ingegneria
delle telecomunicazioni (LM-27);
4) sei per laurea magistrale/specialistica in una delle
seguenti lauree: ingegneria informatica (LM32), informatica (LM-18),
sicurezza informatica (LM-66);
5) due per laurea magistrale/specialistica in fisica (LM-17);
6) uno per laurea magistrale/specialistica in matematica
(LM-40);
c) concorso per la nomina di tre ufficiali del Corpo sanitario
militare marittimo - medici, cosi' suddivisi:
1) due tenenti di vascello, specialisti in malattie
dell'apparato respiratorio, chirurgia generale, chirurgia toracica,
chirurgia vascolare, dermatologia e venereologia, ginecologia e
ostetricia, igiene e medicina preventiva, medicina interna, medicina
del lavoro, neurologia, oftalmologia, otorinolaringoiatria,
psichiatria, radiodiagnostica, traumatologia e ortopedia, urologia,
chirurgia maxillo-facciale, medicina d'emergenza-urgenza, anestesia
rianimazione terapia intensiva e del dolore, malattie apparato
cardiovascolare, medicina legale e delle assicurazioni, medicina
dello sport e dell'esercizio fisico;
2) uno sottotenente di vascello, medico generico;
d) concorso per la nomina di tre sottotenenti di vascello del
Corpo di commissariato militare marittimo;
e) concorso per la nomina di cinque sottotenenti di vascello
del Corpo delle Capitanerie di porto, cosi' suddivisi:
1) due per laureati nelle seguenti classi di laurea:
architettura e ingegneria edile - architettura, ingegneria civile,
ingegneria dei sistemi edilizi, ingegneria della sicurezza,
ingegneria per l'ambiente e il territorio, pianificazione
territoriale urbanistica ed ambientale;
2) tre per laureati nelle seguenti classi di laurea:
ingegneria informatica, ingegneria elettronica, informatica,
sicurezza informatica, ingegneria delle telecomunicazioni.
2. Nell'ambito dei concorsi di cui al precedente comma 1, sono
previste le seguenti riserve di posti a favore degli ufficiali
ausiliari che abbiano prestato per almeno diciotto mesi servizio
senza demerito nell'Esercito, nella Marina militare e
nell'Aeronautica militare, ai sensi dell'art. 678, comma 4 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
a) un posto per il concorso di cui al comma 1, lettera a),
numero 1), un posto per il concorso di cui al comma 1, lettera a),
numero 2), un posto per il concorso di cui al comma 1, lettera a),
numero 3), un posto per il concorso di cui al comma 1, lettera a),
numero 4 e due posti per il concorso di cui al comma 1, lettera a),
numero 5);
b) un posto per il concorso di cui al comma 1, lettera c),
numero 1) e un posto per il concorso di cui al comma 1, lettera c),
numero 2);
c) due posti per il concorso di cui al comma 1, lettera d);
d) due posti per il concorso di cui al comma 1, lettera e),
numero 1) e due posti per il concorso di cui al comma 1, lettera e),
numero 2).
Inoltre nel concorso di cui al precedente comma 1, ai sensi
all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, un posto
e' riservato al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in
linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio. Nel caso di piu' candidati idonei,
il posto verra' assegnato prioritariamente seguendo l'ordine
dell'elenco dei posti a concorso di cui al precedente comma 1.
3. I candidati idonei, risultati vincitori per la selezione di
cui al comma 1, lettera b) saranno inizialmente impiegati per
esigenze dell'A.D. in ambito interforze nei settori cyber e spazio.
Ai medesimi sara' consentito, durante il corso tecnico
applicativo, di esprimere la propria preferenza rispetto all'impiego
nel settore cyber o nel settore spazio.
4. In caso di mancata copertura dei posti in uno dei concorsi di
cui al precedente comma 1, lettere a), b), c) e d) per mancanza di
concorrenti idonei, la Direzione generale per il personale militare
si riserva la facolta', in relazione alle esigenze della Forza
armata, di portare i posti non ricoperti in aumento a uno o agli
altri tre rimanenti concorsi secondo la relativa graduatoria di
merito. In caso di mancata copertura dei posti in uno dei concorsi di
cui al precedente comma 1, lettera e) numeri 1) e 2), per mancanza di
concorrenti idonei, la Direzione generale per il personale militare
si riserva la facolta', in relazione alle esigenze della Forza
armata, di portare i posti non ricoperti in aumento all'altro
concorso secondo la relativa graduatoria di merito. Qualora il posto
non ricoperto sia un posto riservato, esso sara' a sua volta
destinato prioritariamente ai concorrenti riservatari, sempreche'
nella graduatoria del concorso oggetto della devoluzione vi siano
concorrenti riservatari idonei e sia rispettato il limite dell'80%
previsto dal gia' citato art. 678, comma 4 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66.
5. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di
concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal
concorso o l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, prorogare
il termine di presentazione delle domande del concorso (ferma
restando la prevista data relativa al possesso dei requisiti, titoli
di merito e di preferenza), in ragione di esigenze attualmente non
valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento
della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione
della difesa ne dara' immediata comunicazione nel portale dei
concorsi on-line del Ministero della difesa che avra' valore di
notifica a tutti gli effetti.
6. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
7. La predetta Direzione generale si riserva altresi' la
facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che
impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle
prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove
stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel portale dei concorsi
online del Ministero della difesa definendone le modalita' e avra'
valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli interessati.

                               Art. 2 

Requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare, a uno solo dei concorsi di cui al
precedente art. 1, i candidati che, alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande indicato nel successivo art. 4, comma
1:
a) non abbiano superato il giorno di compimento del:
1) 40° anno di eta', se ufficiali in ferma prefissata
dell'Esercito, della Marina militare o dell'Aeronautica militare che
abbiano completato un anno di servizio in tale posizione o se
ufficiali inferiori delle Forze di completamento, ai sensi dell'art.
653, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
2) 34° anno di eta', se ufficiali in ferma prefissata
dell'Arma dei carabinieri che abbiano completato un anno di servizio
o se Ufficiali inferiori delle Forze di completamento dell'Arma dei
carabinieri, ai sensi dell'art. 653, comma 1 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
3) se non appartenenti alle predette categorie:
38° anno di eta' per i 2 (due) posti a concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera c), numero 1);
35° anno di eta' per i restanti posti a concorso;
b) siano cittadini italiani;
c) godano dei diritti civili e politici;
d) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati
dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio,
da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di Polizia
per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a
esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica;
e) se concorrenti di sesso maschile, non siano stati
dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio
sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno
che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di
rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio
nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno
cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, come
disposto dall'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
In tal caso, l'esito della dichiarazione dovra' essere allegato in
copia digitale alla domanda di partecipazione al concorso;
f) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi;
g) se militare, non avere in atto un procedimento
disciplinare avviato a seguito di procedimento penale che non si sia
concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perche' il fatto
non sussiste ovvero perche' l'imputato non lo ha commesso,
pronunciata ai sensi dell'art. 530 del codice di procedura penale;
h) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
i) abbiano tenuto condotta incensurabile;
j) non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non danno sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
k) siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
1) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a), numero 1): LM-28 (classe delle lauree magistrali in
ingegneria elettrica), LM-33 (classe delle lauree magistrali in
ingegneria meccanica), LM-34 (classe delle lauree magistrali in
ingegneria navale);
2) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a), numero 2): LM-32 (classe delle lauree magistrali in
ingegneria informatica), LM-18 (classe delle lauree magistrali in
informatica), LM-66 (classe delle lauree magistrali in sicurezza
informatica), LM-40 (classe delle lauree magistrali in matematica),
LM-17 (classe delle lauree magistrali in fisica), LM-29 (classe delle
lauree in ingegneria elettronica), LM-27 (classe delle lauree
magistrali in telecomunicazioni);
3) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a), numero 3), specialita' armi navali TC/AER: LM-20 (classe
delle lauree in ingegneria aerospaziale e astronautica);
4) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a), numero 4), specialita' armi navali TC/AER: LM-29 (classe
delle lauree in ingegneria elettronica);
5) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a), numero 5): LM-4 (classe delle lauree magistrali in
architettura e ingegneria edile-architettura), LM-23 (classe delle
lauree magistrali in ingegneria civile), LM-24 (classe delle lauree
magistrali in ingegneria dei sistemi edilizi), LM-26 (classe delle
lauree magistrali in ingegneria della sicurezza), LM-35 (classe delle
lauree magistrali in ingegneria per l'ambiente e il territorio) e
LM-48 (classe delle lauree magistrali in pianificazione territoriale
urbanistica e ambientale). I concorrenti devono, inoltre, essere in
possesso dell'abilitazione all'esercizio di una delle seguenti
professioni, ai sensi degli articoli 15, 16, 45 e 46 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 328/2001:
architetto;
pianificatore territoriale;
ingegnere civile e ambientale;
6) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b), numero 1): laurea magistrale/specialistica in ingegneria
aerospaziale e astronautica (LM-20);
7) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b), numero 2): laurea magistrale/specialistica in ingegneria
elettronica (LM-29);
8) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b), numero 3): laurea magistrale/specialistica in ingegneria
delle telecomunicazioni (LM-27);
9) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b), numero 4): laurea magistrale/specialistica in una delle
seguenti lauree: ingegneria informatica (LM-32), informatica (LM-18),
sicurezza informatica (LM-66);
10) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b), numero 5): laurea magistrale/specialistica in fisica
(LM-17);
11) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b), numero 6): laurea magistrale/specialistica in matematica
(LM-40);
12) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c), numero 1): LM-41 (classe delle lauree magistrali in
medicina e chirurgia). I concorrenti devono, inoltre, essere in
possesso di una delle seguenti specializzazioni: malattie
dell'apparato respiratorio, chirurgia generale, chirurgia toracica,
chirurgia vascolare, dermatologia e venereologia, ginecologia e
ostetricia, igiene e medicina preventiva, medicina interna, medicina
del lavoro, neurologia, oftalmologia, otorinolaringoiatria,
psichiatria, radiodiagnostica, traumatologia e ortopedia, urologia,
chirurgia maxillo-facciale, medicina d'emergenza-urgenza, anestesia
rianimazione terapia intensiva e del dolore, malattie apparato
cardiovascolare, medicina legale e delle assicurazioni, medicina
dello sport e dell'esercizio fisico;
13) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c), numero 2): LM-41 (classe delle lauree magistrali in
medicina e chirurgia). I concorrenti devono, inoltre, essere in
possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico
chirurgo;
14) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera d): LM-16 (classe delle lauree magistrali in finanza), LM-56
(classe delle lauree magistrali in scienze dell'economia) e LM-77
(classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali, LM-62
(classe delle lauree magistrali in scienze della politica) e LMG/01
(classe delle lauree magistrali in giurisprudenza);
15) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera e) numero 1): LM-4 (classe delle lauree magistrali in
architettura e ingegneria edile-architettura), LM-23 (classe delle
lauree magistrali in ingegneria civile), LM-24 (classe delle lauree
magistrali in ingegneria dei sistemi edilizi), LM-26 (classe delle
lauree magistrali in ingegneria della sicurezza), LM-35 (classe delle
lauree magistrali in ingegneria per l'ambiente e il territorio) e
LM-48 (classe delle lauree magistrali in pianificazione territoriale
urbanistica e ambientale;
16) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera e) numero 2): LM-32 (classe delle lauree magistrali in
ingegneria informatica), LM-29 (classe delle lauree magistrali in
ingegneria elettronica), LM-18 (classe delle lauree magistrali in
informatica), LM-66 (classe delle lauree magistrali in sicurezza
informatica), LM-27 (classe delle lauree magistrali in ingegneria
delle telecomunicazioni).
Saranno ritenuti validi anche i titoli di laurea conseguiti
secondo i precedenti ordinamenti, in virtu' delle corrispondenze
indicate dal decreto Interministeriale 9 luglio 2009 e successive
modifiche ed integrazioni.
Per i titoli di studio conseguiti all'estero e' richiesta la
dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la
procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001,
la cui modulistica e' disponibile sul sito web del Dipartimento della
funzione pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri
).
Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di
equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare nella domanda di
partecipazione di aver presentato la relativa richiesta, ovvero le
sole lauree magistrali conseguite in territorio nazionale,
riconosciute per legge o per decreto ministeriale equipollente ad una
di quelle prescritte per la partecipazione al concorso indetto con il
presente decreto. In entrambi i casi, i concorrenti dovranno produrre
e allegare alla domanda di partecipazione al concorso una
dichiarazione che riporti gli estremi del provvedimento di
equipollenza oppure copia del provvedimento stesso.
Altresi', per il candidato gia' abilitato alla professione in
territorio nazionale sara' sufficiente allegare alla domanda di
partecipazione al concorso un'autocertificazione di iscrizione
all'Albo nazionale professionale.
Il difetto anche di uno soltanto dei requisiti di cui al presente
articolo, determinera' l'esclusione dal concorso.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti
con il presente bando e l'ammissione dei medesimi al prescritto corso
applicativo sono subordinati al possesso dell'idoneita' psico-fisica
e attitudinale al servizio incondizionato quali ufficiali in servizio
permanente nei ruoli normali della Marina militare, da accertarsi con
le modalita' di cui ai successivi articoli 10 e 11. Inoltre per i
partecipanti al concorso per la specialita' armi navali per Tecnici
di Aeromobili - TC/AER sara' necessario essere in possesso
dell'idoneita' psico-fisica quale Equipaggio Fisso di Volo conseguita
presso gli Istituti di medicina aerospaziale dell'AM.
3. I requisiti di partecipazione di cui al precedente comma 1
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi. Gli
stessi, fatta eccezione per quello di cui al comma 1, lettera a) del
presente articolo dovranno essere mantenuti fino alla data di nomina
a Ufficiale in servizio permanente e durante la frequenza del
previsto corso applicativo.

                               Art. 3 

Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa

1. Le procedure relative ai concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, vengono gestite tramite il portale dei concorsi on-line del
Ministero della difesa (da ora in poi «portale»), raggiungibile
attraverso il sito internet www.difesa.it area «siti di interesse e
approfondimenti», pagina «Concorsi e Scuole Militari», link «concorsi
on-line» ovvero collegandosi direttamente al sito
«https://concorsi.difesa.it***RAQUO***.
2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare
domanda di partecipazione ai concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, e ricevere con le modalita' di cui al successivo art. 5 le
successive comunicazioni inviate dalla Direzione generale per il
personale militare o da enti dalla stessa delegati alla gestione dei
concorsi.
3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, ai sensi
dell'art. 24 del decreto-legge n. 76/2020, i concorrenti dovranno
essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di
identita' digitale nell'ambito del Sistema pubblico di identita'
digitale (SPID) o carta d'identita' elettronica (CIE).
4. La progressiva conclusione degli adeguamenti sistemistici
necessari garantira' la disponibilita' di tutte le modalita' di
accesso sopraindicate, ivi compreso l'utilizzo della carta nazionale
dei servizi (CNS), opzione, quest'ultima, ancora in fase di sviluppo.

                               Art. 4 

Domande di partecipazione

1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati
compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se il
termine coincide con un giorno festivo, questo sara' prorogato al
primo giorno feriale successivo.
2. I candidati possono presentare domanda solo per uno dei canali
reclutativi di cui al precedente art. 1, comma 1 e non e' dunque
consentito concorrere contemporaneamente per piu' canali reclutativi
nonostante, per alcuni, il titolo di studio richiesto sia il
medesimo.
3. Nella domanda di partecipazione i candidati indicano i loro
dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni
(se ne e' in possesso, anche il proprio domicilio digitale), nonche'
tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di
partecipazione.
4. Il sistema informatico salva automaticamente nel proprio
profilo on-line una bozza della candidatura al passaggio a una
successiva pagina della domanda, ferma la necessita' di completarla
e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente
comma 1. Per gli allegati alla domanda, qualora previsti, il modulo
riportera' le indicazioni che guideranno il concorrente nel corretto
inserimento degli stessi. Al riguardo, i candidati, al momento della
compilazione della domanda di partecipazione, predispongono copia per
immagini (un unico file in formato PDF o JPEG con dimensione massima
di 5 Mb) dei documenti/autocertificazioni che intendono o devono
allegare alla domanda di partecipazione al fine della valutazione dei
titoli di cui al successivo art. 9, ovvero quelle attestanti
l'equiparazione del titolo di studio posseduto, qualora conseguito
all'estero, nonche' quelle attestanti eventuali titoli di preferenza.
E' cura del candidato assegnare a tale file il nome corrispondente al
certificato/attestazione nello stesso contenute (ad es.:
titoli_merito.pdf, equiparazione.pdf, titoli_preferenza.pdf, ecc.).
E' onere dei concorrenti fornire, in dette autocertificazioni,
precise e dettagliate informazioni su ciascuno dei titoli posseduti
ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione
esaminatrice e del conseguente accertamento degli stessi, ai sensi
del successivo art. 14 del presente decreto.
5. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono
all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line
senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione
a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica
dell'avvenuta acquisizione. Con l'inoltro della candidatura il
sistema generera' una ricevuta della stessa che riporta tutti i dati
inseriti in sede di compilazione. Tale ricevuta, che verra'
automaticamente salvata ed eventualmente aggiornata a seguito di
integrazioni e/o modifica da parte dell'utente, nell'area personale
del profilo utente nella sezione «Concorsi», sara' sempre disponibile
per le esigenze del concorrente e dovra' essere esibita e, ove
richiesto, consegnata in occasione della prima prova concorsuale.
6. I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la domanda medesima,
entro il termine previsto per la presentazione della stessa.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della
domanda di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative o
modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda stessa gia'
inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati con le modalita'
indicate nel successivo art. 5.
7. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza
la previa registrazione al portale non saranno prese in
considerazione e il candidato non verra' ammesso alla procedura
concorsuale.
8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che si
verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle
domande, la Direzione generale per il personale militare si riserva
di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni
congruo rispetto a quelli di mancata operativita' del sistema.
Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la
presentazione delle domande sara' data notizia con avviso pubblicato
nel portale, nonche' nel sito www.marina.difesa.it secondo quanto
previsto dal successivo art. 5. In tal caso, resta comunque invariata
all'iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande
di cui al precedente comma 1 la data relativa al possesso dei
requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 2.
9. Qualora l'avaria del sistema informatico fosse tale da non
consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la
Direzione generale per il personale militare provvedera' a informare
i candidati con avviso pubblicato sul sito www.difesa.it circa le
determinazioni adottate al riguardo.
10. Con l'inoltro telematico della domanda con le modalita'
indicate nei precedenti commi del presente articolo, si conclude la
procedura di presentazione della stessa e i dati sui quali
l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei requisiti
di partecipazione al concorso si intenderanno acquisiti. Il
candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla
raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che
sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il
conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilita' penale
circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L'invio della domanda secondo le modalita' descritte conclude la
procedura di presentazione della stessa e l'acquisizione dei dati sui
quali l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei
requisiti di partecipazione al concorso, nonche' dei titoli di
preferenza o di riserva di posti.
Si precisa, al riguardo, che l'accertamento della resa di
dichiarazioni mendaci finalizzate a trarre un indebito beneficio
comportera':
la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le
valutazioni di competenza;
l'esclusione dal concorso o la decadenza a seguito
dell'avvenuta incorporazione dell'interessato.
11. La Direzione generale per il personale militare potra'
chiedere la regolarizzazione delle domande che, presentate nei
termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.
12. Il sistema provvedera' a informare i Comandi di appartenenza,
tramite messaggio al rispettivo indirizzo di posta elettronica
istituzionale (non PEC) indicato dal concorrente in sede di
compilazione della domanda, dell'avvenuta presentazione della stessa
da parte del personale alle loro dipendenze. Tali Comandi, per il
personale dell'Esercito, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei
carabinieri, dovranno provvedere:
a) se in servizio a:
redigere, per ciascun concorrente, apposito documento
caratteristico, redatto fino alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, con la
seguente motivazione: «partecipazione al concorso ruolo normale della
Marina militare - anno 2023»;
predisporre, la copia per immagine (file in formato PDF)
salvata su idoneo supporto informatico non riscrivibile (CD/DVD), uno
per ogni concorrente alla proprie dipendenze della seguente
documentazione:
stato di servizio o foglio matricolare aggiornati come
sopra;
attestazione e dichiarazione di completezza;
libretto personale o cartella personale.
La suddetta documentazione, unitamente ad apposita lettera di
trasmissione sulla quale dovra' essere rilasciata dichiarazione di
conformita' all'originale ai sensi dell'art. 22, comma 2 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (fac-simile in allegato A, che
costituisce parte integrante al presente bando) dovra' pervenire,
entro il ventesimo giorno successivo alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande, all'indirizzo di posta certificata
«persomil@postacert.difesa.it» della Direzione generale per il
personale militare che provvedera' a consegnarla alla commissione
esaminatrice;
b) se in congedo predisporre la documentazione di cui al
secondo alinea della precedente lettera a) da trasmettere, unitamente
ad apposita lettera di trasmissione sulla quale dovra' essere
rilasciata dichiarazione di conformita' di cui sopra, entro il
ventesimo giorno successivo al termine di scadenza per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso,
all'indirizzo di posta certificata «persomil@postacert.difesa.it»
della Direzione generale per il personale militare che provvedera' a
consegnarla alla commissione esaminatrice.
13. Per i concorrenti in servizio o in congedo della Marina
militare, fatto salvo l'obbligo per i Comandi dei concorrenti in
servizio di redigere e trasmettere, nei termini sopraindicati, il
documento caratteristico, l'attestazione e la dichiarazione di
completezza prescritti per la partecipazione ai concorsi all'11^
Divisione della Direzione generale per il personale militare, le
pratiche personali riservate verranno rese disponibili alle
commissioni esaminatrici direttamente dalla Direzione generale per il
personale militare.

                               Art. 5 

Comunicazioni con i concorrenti

1. Tramite il proprio profilo nel portale, il concorrente puo'
anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione
sara' suddivisa in un'area pubblica relativa alle comunicazioni di
carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, variazione del
diario di svolgimento delle prove scritte, calendari di svolgimento
degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, ecc.), e un'area
privata nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di
carattere personale.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo, inserite nell'area
pubblica del portale, hanno valore di notifica a tutti gli effetti e
nei confronti di tutti i candidati. Le eventuali comunicazioni di
carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con
messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata, o
presso domicilio digitale (se dichiarati dai concorrenti nella
domanda di partecipazione), con lettera raccomandata.
3. Successivamente al termine di scadenza per la presentazione
delle domande, variazioni e/o integrazioni della sola domanda di
partecipazione al concorso (limitatamente a quelle anagrafiche -come
variazioni della residenza o del recapito, dell'indirizzo di posta
elettronica, dell'eventuale indirizzo di posta elettronica
certificata, del numero di utenza di telefonia fissa e mobile- e a
quelle relative alla propria posizione giudiziaria potranno essere
inviate mediante messaggio di posta elettronica -utilizzando
esclusivamente un account di PE- all'indirizzo
persomil@persomil.difesa.it o posta elettronica certificata (PEC)
-utilizzando esclusivamente un account di PEC- all'indirizzo
persomil@postacert.difesa.it, indicando il concorso al quale
partecipano e allegando copia per immagine (file formato PDF o JPEG
con dimensione massima di 3 Mb) di un documento di identita'
rilasciato da un'Amministrazione pubblica. Non verranno prese in
considerazione comunicazioni prive della citata documentazione in
allegato.
4. Resta a carico del candidato la responsabilita' circa
eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
comunicazioni da parte del medesimo di variazioni dell'indirizzo di
posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fisso e
mobile.
5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso
automatizzato della posta in ingresso alla Direzione generale per il
personale militare, l'oggetto di tutte le comunicazioni inviate dai
candidati dovra' essere preceduto dal Codice «RN_MM_2023_3S».

                               Art. 6 

Svolgimento dei concorsi

1. Lo svolgimento di ciascuno dei concorsi di cui al precedente
art. 1, comma 1, prevede:
a) due prove scritte;
b) valutazione dei titoli di merito;
c) accertamenti psico-fisici;
d) accertamento attitudinale;
e) prove di efficienza fisica;
f) prova orale;
g) prova orale facoltativa di lingua straniera;
h) accertamento dell'idoneita' psico-fisica quale Equipaggio
fisso di volo (EFV) solo per i concorrenti per la specialita' armi
navali - Tecnici di aeromobili (TC/AER) da effettuarsi presso
l'Istituto di medicina aerospaziale territorialmente competente in
base al domicilio del concorrente.
I concorrenti ammessi alle prove e agli accertamenti suindicati
dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o altro documento di
riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validita',
rilasciato da un'Amministrazione pubblica. Per quanto concerne le
modalita' di svolgimento delle prove saranno osservate, in quanto
applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. Il concorrente, regolarmente convocato alle predette prove e
accertamenti di cui al precedente comma 1, che non si presentera' nel
giorno e nell'ora stabiliti sara' considerato rinunciatario e quindi
escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per
gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 7 e per l'eventuale
contestuale convocazione alle prove dell'esame di Stato. Saranno
altresi' considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso di
interesse, i concorrenti che prima dell'inizio ovvero nel corso di
una delle prove concorsuali rinunceranno, senza possibilita' di
revoca della rinuncia, alla prosecuzione dell'iter concorsuale. A tal
fine gli interessati dovranno far pervenire, tramite messaggio di
posta elettronica all'indirizzo indicati al precedente art. 5, comma
3, un'istanza di nuova convocazione entro le ore 12,00 del giorno
feriale (sabato escluso) antecedente a quello di prevista
presentazione, inviando la documentazione probatoria e copie per
immagine, ovvero in formato PDF o JPEG, di un documento d'identita'
proprio, in corso di validita' rilasciato da un'Amministrazione
pubblica. La riconvocazione, la cui data non sara' piu' modificabile
e che potra' essere disposta solo se compatibile con il periodo di
svolgimento delle prove stesse, avverra' mediante avviso inserito
nell'aera privata della sezione comunicazioni del portale ovvero, per
ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica o posta
elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda
di partecipazione).
3. I concorrenti rinviati a domanda -da presentare entro il
termine perentorio di cui al precedente art. 4, comma 1- dalle
procedure concorsuali per la nomina di Ufficiali in servizio
permanente nei ruoli normali della Marina militare per l'anno 2022 ai
sensi dell'art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio
2020 sosterranno le prove non ancora svolte nell'ambito delle
procedure del presente bando. Altresi', le risultanze di prove e
accertamenti precedentemente svolti saranno valutate secondo le
disposizioni e i criteri del presente bando e secondo le modalita'
che saranno indicate con apposita determinazione dirigenziale.
4. Le spese per i viaggi da e per le sedi presso le quali avranno
luogo le prove e gli accertamenti di cui al precedente comma 1,
nonche' quelle di vitto e alloggio per la permanenza nelle sedi di
svolgimento, sono a carico dei concorrenti. I concorrenti che sono
gia' in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per
esami limitatamente ai giorni di svolgimento di tali fasi, nonche' al
tempo strettamente necessario per il raggiungimento della sede ove si
svolgeranno e per il rientro alla sede di servizio.
5. L'Amministrazione della difesa non rispondera' di eventuale
danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di
cui al comma 1 del presente articolo.
6. A mente dell'art. 580, comma 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, i concorrenti -compresi quelli
di sesso femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui
all'art. 585 dello stesso decreto- all'atto dell'approvazione della
graduatoria di merito del concorso al quale partecipano dovranno
essere risultati idonei in tutte le prove e in tutti gli accertamenti
previsti nel precedente comma 1. In caso contrario saranno esclusi
dal concorso.

                               Art. 7 

Commissioni

1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice, distinta per ciascun Corpo, per
le prove scritte, per la valutazione dei titoli di merito, per le
prove orali e per la formazione della graduatoria di merito;
b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica per
tutti i Corpi;
c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, per
tutti i Corpi;
d) la commissione per l'accertamento attitudinale, unica per
tutti i Corpi;
e) la commissione per le prove di efficienza fisica, unica per
tutti i Corpi.
2. Le commissioni esaminatrici di cui al precedente comma 1,
lettera a), distinte per ciascun Corpo, saranno cosi' composte:
a) un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello,
presidente;
b) due o piu' ufficiali di grado non inferiore a capitano di
corvetta, membri;
c) un ufficiale inferiore o un sottufficiale della Marina
militare di grado non inferiore a primo maresciallo ovvero un
dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza
area funzionale, segretario senza diritto di voto.
Le predette commissioni potranno essere integrate da uno o piu'
esperti civili o militari, per le singole materie oggetto di esame,
in qualita' di membri aggiunti. I membri aggiunti avranno diritto di
voto nelle sole materie per le quali sono stati chiamati a integrare
la commissione.
Per i posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), la
commissione esaminatrice potra' essere integrata da uno o piu' membri
militari del Comando per le operazioni in rete (C.O.R.) dello Stato
Maggiore Difesa e/o del Comando delle operazioni spaziali (C.O.S.)
dello Stato Maggiore Difesa.
3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da:
a) un ufficiale medico di grado non inferiore a capitano di
fregata del Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
b) due o piu' ufficiali medici di grado non inferiore a tenente
di vascello del Corpo sanitario militare marittimo, membri;
c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale della Marina
militare del ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Amministrazione della difesa o di medici specialisti
esterni.
4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da:
a) un ufficiale medico di grado non inferiore a capitano di
fregata del Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
b) due o piu' ufficiali medici di grado non inferiore a tenente
di vascello del Corpo sanitario militare marittimo, membri;
c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale della Marina
militare del ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.
Gli ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo facenti
parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che
abbiano fatto parte della commissione per gli accertamenti
psico-fisici di cui al precedente comma 3.
5. La commissione per l'accertamento attitudinale di cui al
precedente comma 1, lettera d) sara' composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a capitano di fregata,
presidente;
b) due ufficiali specialisti in selezione attitudinale o con
qualifica di «perito in materia di selezione attitudinale», di grado
inferiore a quello del presidente, ovvero funzionari sanitari
psicologi appartenenti alla terza area funzionale del Ministero della
difesa, membri;
c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale della Marina
militare appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza
diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali
specialisti in selezione attitudinale.
6. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al
precedente comma 1, lettera e) sara' composta da:
a) un ufficiale superiore, presidente;
b) due ufficiali di grado inferiore a quello del presidente,
membri;
c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale della Marina
militare appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza
diritto di voto.
Detta commissione potra' avvalersi del supporto di personale
qualificato istruttore militare di educazione fisica, o abilitato
istruttore marinaresco educatore fisico ovvero esperto nel settore
ginnico-sportivo dell'Amministrazione della difesa ovvero di esperti
di settore esterni.
7. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettere b) e d)
devono far pervenire alla Direzione generale per il personale
militare - I Reparto reclutamento e disciplina - 1^ Divisione
reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3^ Sezione - viale
dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, i rispettivi verbali entro il
terzo giorno dalla data di completamento degli stessi.

                               Art. 8 

Prove scritte

1. I candidati ai concorsi che non riceveranno comunicazione di
esclusione dovranno sostenere le prove scritte di cultura
tecnico-professionale secondo il calendario e le sedi che verranno
rese note con avviso pubblicato sul portale dei concorsi, aventi
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
Dette prove scritte avranno luogo presso l'Accademia navale di
Livorno, viale Italia n. 72 ovvero presso il Centro di selezione
della Marina militare di Ancona - Via della Marina n. 1, con inizio
presumibilmente nel mese di febbraio 2023 ed avranno la durata di due
giorni.
Eventuali modifiche delle date o della sede di svolgimento di
dette prove saranno rese note con avviso pubblicato sul portale dei
concorsi di cui al precedente art. 5, comma 2, con valore di notifica
a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
2. I concorrenti saranno tenuti a presentarsi nella sede, nei
giorni e alle ore indicati nel predetto avviso, muniti del documento
di riconoscimento di cui all'art. 6, comma 1, nonche' di copia del
messaggio di posta elettronica della corretta acquisizione e
protocollazione della domanda di partecipazione al concorso di cui
all'art. 4, comma 5. Essi dovranno portare al seguito una penna a
sfera a inchiostro indelebile nero, mentre la carta sara' loro
fornita sul posto.
3. Le materie sulle quali verteranno le prove scritte e i
relativi programmi sono riportati, in relazione a ciascun concorso,
negli allegati B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P e Q che
costituiscono parte integrante del presente bando. Per quanto
concerne le modalita' di svolgimento delle prove, saranno osservate
le disposizioni degli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. Prima dell'inizio della prova, la predetta commissione
valutatrice rendera' note ai concorrenti le modalita' di svolgimento,
il tempo a disposizione per effettuare la prova, nonche' le modalita'
di valutazione della stessa.
5. Le prove scritte si intenderanno superate se il concorrente
avra' conseguito in ciascuna di esse un punteggio non inferiore a
18/30.
6. La Direzione generale per il personale militare,
presumibilmente a partire dal mese di marzo 2023, pubblichera' nel
portale dei concorsi, l'esito delle prove scritte e per coloro che
abbiano superato le citate prove, nello stesso periodo, pubblichera'
anche il diario di convocazione per i successivi accertamenti di cui
agli articoli 10 e 11. La predetta comunicazione avra' valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.

                               Art. 9 

Valutazione dei titoli di merito

1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali
nel rispetto della economicita' e celerita' dell'azione
amministrativa, le commissioni esaminatrici di cui al precedente art.
7, comma 1, lettera a) valuteranno, previa identificazione dei
relativi criteri, i titoli di merito dei soli concorrenti che
risulteranno idonei alle prove scritte. A tal fine le commissioni,
dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati, procederanno a
identificare esclusivamente gli autori di quelli giudicati
insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, l'elenco dei
concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi dovra'
comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito. Le
commissioni esaminatrici valuteranno i titoli, posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande, che siano stati
dichiarati con le modalita' indicate nel precedente art. 4, ovvero
risultino dalla documentazione matricolare e caratteristica.
E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su
ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nell'allegato R,
ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione
esaminatrice. Qualora sul modello di domanda on-line l'area relativa
alla descrizione dei titoli di merito posseduti fosse insufficiente
per elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i
concorrenti potranno allegare alla domanda delle dichiarazioni
sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalita' indicate nel
comma 4 dell'art. 4 del presente decreto. Per quanto attiene
all'attivita' pubblicistica svolta da concorrenti, qualora la stessa
sia reperibile sui siti internet delle societa' editrici o delle
riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i concorrenti
dovranno indicare nella domanda i percorsi (URL - Uniform Resource
Locator) necessari per raggiungere nella rete la pubblicazione di
interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa i concorrenti, dopo
averle indicate nella domanda di partecipazione, dovranno produrne
copia all'atto della presentazione alla prova scritta.
2. Formeranno oggetto di valutazione da parte della predetta
commissione, fermo restando quanto precisato per le pubblicazioni di
carattere tecnico-scientifico, solo i titoli di merito posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione ai concorsi, per i quali i concorrenti abbiano
fornito, entro la data medesima, analitiche e complete informazioni
con una delle modalita' suindicate.
3. La commissione disporra' di un punteggio complessivo fino a un
massimo di 15 punti, ripartiti secondo quanto riportato nel citato
allegato R.

                               Art. 10 

Accertamenti psico-fisici

1. Tutti i concorrenti idonei alle prove di cui al precedente
art. 8 verranno sottoposti agli accertamenti sanitari, volti al
riconoscimento del possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio
militare quali ufficiali in servizio permanente nei ruoli normali
della Marina militare. Gli accertamenti psico-fisici di cui al
presente articolo, nonche' l'accertamento attitudinale di cui al
successivo art. 11 avranno luogo indicativamente nel mese di maggio
2023, secondo il calendario di convocazione di cui al precedente art.
8, comma 6, presso il Centro di selezione della Marina militare di
Ancona, via delle Palombare n. 3. I concorrenti per essere sottoposti
agli accertamenti dovranno essere muniti dei documenti indicati nel
successivo comma 2 e, durante il periodo di permanenza presso il
predetto Centro (durata presunta: giorni due), non fruiranno di vitto
e alloggio a carico dell'Amministrazione.
2. I concorrenti, all'atto della presentazione presso il Centro
di selezione della Marina militare di Ancona, dovranno consegnare i
seguenti documenti, in originale o in copia resa conforme nei termini
di legge, rilasciati, da struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il SSN (in quest'ultimo caso
dovra' essere prodotta anche l'attestazione in originale della
struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento), in
data non anteriore a sei mesi da quella di presentazione agli
accertamenti psico-fisici, salvo diverse indicazioni:
a) se gia' in possesso, referto in originale di esame
radiografico del torace in due proiezioni. In ogni caso, sulla base
di sospetto clinico, la commissione potra' chiedere l'esecuzione
dell'esame radiografico del torace presso il Centro di selezione;
b) ai soli fini dell'eventuale successivo impiego, referto di
analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del
glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD);
c) originale o copia conforme dei seguenti esami ematochimici
ed esami strumentali, corredati di referto, rilasciati in data non
anteriore a sei mesi precedenti la visita, a eccezione di quello
riguardante il gruppo sanguigno:
1) emocromo completo con formula leucocitaria;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia totale e frazionata;
7) bilirubinemia diretta e indiretta;
8) gamma GT;
9) transaminasemia (GOT e GPT);
10) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
11) attestazione del gruppo sanguigno;
12) markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), HbsAg, anti HBs,
anti HBc e anti HCV;
13) ricerca anticorpi per HIV;
14) azotemia;
15) TSH;
16) test intradermico Mantoux (TST) o in alternativa il test
interferon gamma (IGRA test) per accertare l'esposizione al
microbatterio della tubercolosi. In caso di positivita' al test di
Mantoux (TST) i candidati dovranno effettuare IGRA Test (test
interferon-gamma).
d) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato S,
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal
proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati,
attestante lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse
manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche,
gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale
certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore a sei
mesi a quella di presentazione e la sua mancata consegna determinera'
l'esclusione dal concorso;
e) originale e copia conforme del certificato medico in corso
di validita' annuale, attestante l'idoneita' all'attivita' sportiva
agonistica per l'atletica leggera (idoneo anche per la prova di
nuoto), ovvero per le discipline sportive riportate nella Tabella B
del decreto del Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982 ovvero
per le prove indette dal Ministero della difesa per la partecipazione
alle selezioni per l'arruolamento, in data non anteriore a un anno
rispetto a quella di presentazione alle prove, rilasciato da un
medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero
a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN (in
quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche l'attestazione in
originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto
accreditamento) e che esercita in tali ambiti in qualita' di medico
specializzato in medicina dello sport. La mancata o difforme
presentazione di tale certificato comportera' l'esclusione dal
concorso;
f) i soli concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre,
presentarsi muniti di:
1) ecografia pelvica con relativo referto, eseguita, con
modalita' sovrapubica, entro i sei mesi precedenti la data degli
accertamenti psico-fisici;
2) referto attestante l'esito del test di gravidanza
(mediante analisi su sangue o urine), effettuato entro i cinque
giorni precedenti la data di presentazione agli accertamenti
psico-fisici;
g) i soli concorrenti risultati vincitori dei concorsi, al
momento della presentazione al corso applicativo, dovranno produrre
inoltre, il certificato di cui al successivo art. 15, comma 6.
Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche,
anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario
nazionale (in quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche
l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima
comprovante detto accreditamento). La mancata presentazione anche di
uno solo dei suddetti documenti sanitari, a eccezione di quelli di
cui alle lettere a), b), c) numero 11, c) numero 12 e g) del presente
comma, comportera' l'esclusione dagli accertamenti psico-fisici e,
quindi, dal concorso. Il referto di analisi di laboratorio
concernente il dosaggio del G6PD dovra' comunque essere prodotto dai
concorrenti all'atto dell'incorporamento, qualora vincitori.
3. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera
b), acquisiti i documenti indicati nel comma 2 del presente articolo,
accertera' direttamente il possesso dei seguenti ulteriori specifici
requisiti:
a) parametri fisici: composizione corporea, forza muscolare e
massa metabolicamente attiva nei limiti previsti dall'art. 587 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come
modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 accertati con le
modalita' previste dalla direttiva tecnica edizione 2016
dell'Ispettorato generale della sanita' militare, citati nelle
premesse. I predetti parametri fisici correlati alla composizione
corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva
non sono accertati nei confronti del personale militare in servizio
in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare;
b) apparato visivo: visus uguale o superiore a complessivi
16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile
con correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche
in un solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo
occhio, per gli altri vizi di refrazione; campo visivo e motilita'
oculare normali; senso cromatico normale alle matassine colorate;
c) apparato uditivo: la funzionalita' uditiva sara' saggiata
con esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potra'
essere tollerata una perdita uditiva monolaterale/bilaterale isolata:
valori >20 e ≤ 30 dB per le frequenze tra 500 e 3000 Hz e ≤ 35 dB a
250-4000-6000-8000 Hz.
Monolaterale: valori maggiori di 20 e ≤ 30 dB.
Bilaterale: PPT maggiore del 20% e ≤ 25%;
d) dentatura: in buone condizioni; sara' consentita la mancanza
di un massimo di otto denti non contrapposti, purche' non associati a
parodontopatia giovanile e non tutti dallo stesso lato e tra i quali
non figurino piu' di un incisivo e di un canino; nel computo dei
mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi
mancanti dovranno essere sostituiti con moderna protesi fissa che
assicuri la completa funzionalita' della masticazione; i denti
cariati dovranno essere opportunamente curati. Per i soli candidati
della componente specialistica sommergibilistica -di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2)- la dentatura
deve essere in ottime condizioni. I denti mancanti devono essere
sostituiti da idonee protesi.
4. La suddetta commissione disporra' per tutti i concorrenti,
tranne quelli in accertato stato di gravidanza, che costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio
militare, le visite specialistiche e gli accertamenti sottoelencati:
a) visita medica generale, in tale sede la commissione
giudichera' altresi' inidoneo il candidato che presenti tatuaggi e
altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non
conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del
decoro dell'uniforme o della dignita' della condizione del militare
di cui al regolamento e alle eventuali discendenti norme tecniche;
b) visita cardiologica con ECG a riposo. Per i soli candidati
della componente specialistica sommergibilistica -di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2)- la
valutazione cardiologica sara' integrata da ECG da sforzo ed
ecocardiogramma color doppler. Qualsiasi malattia organica del cuore
e' causa di non idoneita', a meno che non sia considerata ininfluente
dallo specialista cardiologo;
c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
d) valutazione dell'apparato respiratorio. Per i soli candidati
della componente specialistica sommergibilistica -di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2)- la
valutazione sara' integrata da esame spirometrico;
e) visita oculistica;
f) visita odontoiatrica;
g) valutazione dell'apparato locomotore;
h) per i soli candidati della componente specialistica
sommergibilistica -di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a),
numeri 1) e 2)- visita neurologica. L'esame EEG sara' effettuato solo
su indicazioni dello specialista, nei casi in cui ne ricorra la
necessita', in base ai riscontri anamnestici e/o clinici. E' da
considerarsi comunque idoneo il personale con EEG che presenti
occasionali lente, diffuse sia a riposo che durante
l'iperventilazione purche' in assenza di:
anomalie EEG sia focali che generalizzate, anche aspecifiche,
comprendenti punte, Sharp Waves, complessi punta-onda, onde lente
Theta o Delta di ampio voltaggio e attivita' di soppressione;
risposte di trascinamento, risposte fotomiocloniche o
fotoconvulsive anche occasionali durante la stimolazione luminosa
intermittente;
i) visita psichiatrica. Per i soli candidati della componente
specialistica sommergibilistica -di cui al precedente art. 1, comma
1, lettera a), numeri 1) e 2)- il soggetto non deve presentare note o
elementi di riferimento dello spettro ansioso fobico, che possano
interferire con l'assolvimento dei compiti previsti nello specifico
contesto ambientale;
j) analisi delle urine per la riceca di eventuali cataboliti di
sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali amfetamine, cannabinoidi,
barbiturici, oppiacei e cocaina. In caso di positivita', disporra'
l'effettuazione sul medesimo campione del test di conferma
(gascromatografia con spettrometria di massa);
k) controllo dell'abuso sistematico di alcool;
l) ogni ulteriore indagine clinico specialistica,
laboratoristica e/o strumentale (compreso l'esame radiologico)
ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e
medico-legale.
Nel caso in cui si rendesse necessario sottoporre il concorrente
a indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la
valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non
altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite
specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di
cui all'allegato T, che costituisce parte integrante del presente
bando.
Gli interessati, all'atto della presentazione, dovranno
rilasciare un'apposita dichiarazione di informazione
all'effettuazione del predetto protocollo diagnostico, nonche'
un'ulteriore dichiarazione di informazione sui protocolli vaccinali
previsti per il personale militare, in conformita' a quanto riportato
nell'allegato U, che costituisce parte integrante del presente bando.
5. In caso di accertato stato di gravidanza la commissione
preposta ai suddetti accertamenti psico-fisici non potra' in nessun
caso procedere agli accertamenti di cui ai precedenti commi 3 e 4 e
dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
Pertanto, nei confronti delle concorrenti il cui stato di gravidanza
e' stato accertato anche con le modalita' previste dal presente
articolo, la commissione procedera' alla convocazione al predetto
accertamento in data compatibile con la definizione della graduatoria
di cui al successivo art. 15. Se in occasione della seconda
convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta
commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b) ne dara'
notizia alla Direzione generale per il personale militare che
ammettera' d'ufficio le stesse concorrenti, anche in deroga, per una
sola volta, ai limiti di eta', a svolgere i predetti accertamenti
nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di
tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo'
essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di
temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi
necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il
numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate
rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria
finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza
di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di
formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state
rinviate.
Le vincitrici dei concorsi rinviate, per i motivi di cui sopra,
saranno immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai
soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale
originariamente hanno presentato domanda. La relativa posizione di
graduatoria nell'ambito del corso originario verra' determinata, ove
previsto, sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale
al termine del periodo di formazione. Gli effetti economici della
nomina decorreranno. In ogni caso, dalla data di effettivo
incorporamento.
6. Gli accertamenti di cui al presente articolo saranno volti al
riconoscimento dell'idoneita' psico-fisica dei concorrenti al
servizio incondizionato quali ufficiali nei ruoli normali della
Marina militare. La commissione, al termine degli accertamenti,
provvedera' a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri
stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo
sanitario che terra' conto delle caratteristiche somato-funzionali,
nonche' degli specifici requisiti psico-fisici suindicati. In caso di
mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio
concernente il dosaggio del G6PD, ai fini della definizione della
caratteristica somato-funzionale AV, limitatamente alla carenza del
predetto enzima, al coefficiente attribuito sara' aggiunta la
dicitura «deficit di G6PD non definito».
7. Saranno giudicati idonei i concorrenti:
a) non affetti da alcuna delle imperfezioni o infermita'
previste dall'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono
causa di inidoneita' al servizio militare di cui all'art. 582 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e della
vigente direttiva applicativa emanata con decreto ministeriale 4
giugno 2014;
b) in possesso di un profilo sanitario inquadrabile nella
fascia A derivante dall'attribuzione di coefficiente pari a 1 o 2 in
ciascuna delle nove caratteristiche somato-funzionali in base alla
direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare, emanata dalla vigente
direttiva applicativa con decreto ministeriale 4 giugno 2014, a
eccezione dei soli candidati della componente specialistica
sommergibilistica -di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a),
numeri 1) e 2)- per i quali deve essere previsto il coefficiente pari
a 1 per gli apparati AR e AV-OR e 2 per gli altri apparati. Per la
caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal
coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale,
dell'enzima G6PD non puo' essere motivo di esclusione, ai sensi
dell'art. 1 della legge n. 109/2010, richiamata nelle premesse al
bando. Altresi', i concorrenti riconosciuti affetti dal predetto
deficit di G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta
informazione e di responsabilizzazione, rinvenibile nell'allegato V
del bando.
8. Saranno giudicati inidonei i concorrenti per i quali sono
comprovati:
a) imperfezioni e infermita' previste dalla vigente normativa
in materia di inabilita' al servizio militare;
b) abuso sistematico di alcool;
c) uso anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti, nonche' utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
voluttuario non terapeutico;
d) malattie o lesioni acute per le quali siano previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza del corso applicativo;
e) malformazioni e infermita' comunque incompatibili con la
frequenza del corso e con il successivo impiego quale Ufficiale in
servizio permanente nei ruoli normali della Marina militare.
9. La commissione medica, seduta stante, comunichera' al
concorrente l'esito degli accertamenti psico-fisici, sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale ufficiale in servizio permanente nel ruolo
normale del Corpo del genio della marina -con l'indicazione
dell'idoneita' alla specialita' sommergibilista per i candidati di
cui di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2)-
o del Corpo di commissariato marittimo o del Corpo sanitario militare
marittimo o del Corpo delle Capitanerie di porto», con l'indicazione
del profilo sanitario;
b) «inidoneo quale ufficiale in servizio permanente nel ruolo
normale del Corpo del genio della marina o del Corpo di commissariato
marittimo o del Corpo sanitario militare marittimo o del Corpo delle
Capitanerie di porto», con l'indicazione della causa di inidoneita'.
10. Nei confronti dei candidati che all'atto degli accertamenti
psico-fisici siano riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute
di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali
risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale
da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, la commissione non
esprimera' giudizio, ne' definira' il profilo sanitario, ma fissera'
il termine, che non potra' superare la data prevista per il
completamento della prova orale da parte di tutti i concorrenti,
entro il quale li sottoporra' a ulteriori accertamenti psico-fisici
per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita'. Costoro, per
esigenze organizzative, potranno essere ammessi con riserva a
sostenere gli accertamenti attitudinali e le successive prove
concorsuali. I concorrenti che, al momento della nuova visita, non
avranno recuperato la prevista idoneita' psico-fisica saranno
giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara'
comunicato seduta stante agli interessati.
11. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno
esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni. Essi potranno
tuttavia presentare, seduta stante a pena di inammissibilita', presso
lo stesso Centro di selezione della Marina militare di Ancona,
specifica istanza di riesame di tale giudizio di inidoneita', che
dovra' poi essere supportata da specifica documentazione rilasciata a
riguardo da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause
che hanno determinato il giudizio di inidoneita'. Tale documentazione
dovra' improrogabilmente giungere, con le modalita' indicate al
precedente art. 5, comma 3, al Ministero della difesa - Direzione
generale per il personale militare, entro il decimo giorno successivo
a quello di effettuazione degli accertamenti psico-fisici. Per
ragioni di carattere organizzativo, al fine di contrarre i tempi
delle procedure concorsuali, i concorrenti che presentano istanza di
ulteriori accertamenti sanitari sono ammessi con riserva a sostenere
gli accertamenti attitudinali di cui al successivo art. 11. Il
mancato inoltro della documentazione sanitaria di supporto
all'istanza di ulteriori accertamenti sanitari, con le modalita' e
nella tempistica sopraindicata, nonche' alle istanze di revisione per
i motivi di inidoneita' di cui al precedente comma 8, lettere a) e b)
determineranno il mancato accoglimento dell'istanza medesima e il
giudizio di inidoneita' riportato al termine degli accertamenti
psico-fisici si intendera' confermato. In tal caso gli interessati
riceveranno apposita comunicazione da parte della Direzione generale
per il personale militare. Sara' considerato nullo l'eventuale
giudizio di idoneita' conseguito negli accertamenti attitudinali
sostenuti con riserva. Qualora invece la documentazione sanitaria
giunga correttamente alla sopracitata Direzione generale, la stessa
sara' valutata dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma
1, lettera c) la quale, solo se lo riterra' necessario, potra'
sottoporre gli interessati a ulteriori accertamenti sanitari prima di
emettere il giudizio definitivo. I concorrenti giudicati inidonei
anche a seguito della valutazione sanitaria di cui al presente comma
o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonche' quelli che
rinunceranno ai medesimi, saranno esclusi dal concorso.

                               Art. 11 

Accertamenti attitudinali

1. Contestualmente agli accertamenti psico-fisici di cui al
precedente art. 10, i candidati saranno sottoposti, a cura della
commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), all'accertamento
attitudinale, consistente nello svolgimento di una serie di prove
(test, questionari e intervista attitudinale individuale) volte a
valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari per un
positivo inserimento in Forza armata e nello specifico ruolo. Tale
valutazione si articolera' in specifici indicatori attitudinali per
le seguenti aree di indagine:
a) area dello stile di pensiero;
b) area delle emozioni e relazioni;
c) area della produttivita' e delle competenze gestionali;
d) area motivazionale.
2. A ciascuno degli indicatori attitudinali verra' attribuito un
punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto della seguente
scala di valori:
a) punteggio 1: livello di forte carenza dell'indice in esame;
b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame;
c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame;
d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame;
e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame.
3. La commissione assegnera' il punteggio di livello finale a
ciascun concorrente sulla base delle risultanze dei test, delle prove
di performance, delle valutazioni degli ufficiali psicologi e di
quelle degli ufficiali colloquiatori; tale punteggio sara' diretta
espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi
momenti valutativi. Al termine dell'accertamento attitudinale, la
commissione esprimera' nei confronti di ciascun candidato un giudizio
di idoneita' o di inidoneita'. Il giudizio di inidoneita' verra'
espresso nel caso in cui il concorrente riporti un punteggio di
livello attitudinale globale inferiore a quello minimo previsto dalla
vigente normativa tecnica.
4. La commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun
concorrente l'esito dell'accertamento attitudinale, sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale ufficiale in servizio permanente nel ruolo
normale della Marina»;
b) «inidoneo quale ufficiale in servizio permanente nel ruolo
normale della Marina» con l'indicazione del motivo.
Il giudizio riportato nell'accertamento attitudinale e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno
esclusi dal concorso.
5. A detto accertamento saranno sottoposti, con riserva, anche i
concorrenti di cui al precedente art. 10, commi 10 e 11. Tali
concorrenti, se giudicati inidonei al termine dell'accertamento
attitudinale, non saranno ammessi a sostenere i predetti accertamenti
psico-fisici.

                               Art. 12 

Prove di efficienza fisica

1. I concorrenti risultati idonei al termine dell'accertamento
attitudinale di cui al precedente art. 11, saranno sottoposti, a cura
della commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera e), alle prove
di efficienza fisica, che si svolgeranno presso il Centro di
selezione della Marina militare di Ancona e/o idonee strutture
sportive nella sede di Ancona.
2. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno
presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpe ginniche, costume da
bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro
materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi).
3. Le prove consistono nell'esecuzione di esercizi obbligatori,
il cui esito comporta un giudizio di idoneita' o inidoneita' con
l'attribuzione di punteggi incrementali utili ai fini della
formazione della graduatoria di cui al successivo art. 15. Gli
esercizi sono i seguenti:
flessioni del busto dalla posizione supina;
nuoto 25 metri (qualunque stile);
piegamenti sulle braccia.
Il prospetto delle prove di efficienza fisica e' riportato
nell'Allegato Z, che costituisce parte integrante del presente bando.
In tale allegato sono anche contenute le modalita' di svolgimento
degli esercizi, nonche' quelle di valutazione dell'idoneita' e di
assegnazione dei punteggi incrementali, e le disposizioni in caso di
precedente infortunio o di infortunio durante l'effettuazione degli
esercizi.
4. Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica,
il concorrente dovra' essere risultato idoneo in tutte le prove
obbligatorie. In caso contrario sara' emesso un giudizio di
inidoneita' alle prove di efficienza fisica. I giudizi, che saranno
comunicati per iscritto ai concorrenti a cura della commissione di
cui all'art. 7, comma 1, lettera d), sono definitivi e inappellabili.
I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso senza
ulteriori comunicazioni.
5. Al termine delle prove di efficienza fisica, la predetta
commissione redigera' il relativo verbale.

                               Art. 13 

Prove orali

1. I concorrenti risultati alle prove di efficienza fisica
saranno ammessi a sostenere le prove orali, che avranno luogo presso
l'Accademia navale, viale Italia n. 72 (indicativamente nel mese di
giugno/luglio 2023). Il calendario di convocazione a tali prove sara'
reso noto almeno venti giorni prima dell'effettuazione delle prove
orali, con avviso inserito nell'area pubblica della sezione
comunicazioni del portale concorsi. La predetta comunicazione avra'
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
2. Le modalita' di svolgimento e i programmi delle prove orali
sono riportati negli allegati B, C, D, E, F, G H, I, L, M, N, O, P e
Q.
3. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra'
ottenuto in ciascuna delle materie oggetto della stessa una votazione
non inferiore a 18/30, utile per la formazione delle graduatorie di
merito di cui al successivo art. 15. Il punteggio della prova
risultera' dalla media dei voti riportati in ciascuna materia.
5. I concorrenti idonei nella prova orale, se lo abbiano chiesto
nella relativa domanda di partecipazione al concorso, sosterranno la
prova orale facoltativa di una lingua straniera scelta tra francese,
inglese, spagnola e tedesca, con le modalita' riportate nei citati
allegati B, C, D, E, F, G H, I, L, M, N, O, P e Q.
6. Ai concorrenti che supereranno la prova orale facoltativa di
lingua straniera sara' assegnato un punteggio aggiuntivo in relazione
al voto conseguito, cosi' determinato:
a) fino a 20/30: punti 0;
b) 21/30: punti 0,20;
c) 22/30: punti 0,40;
d) 23/30: punti 0,60;
e) 24/30: punti 0,80;
f) 25/30: punti 1,00;
g) 26/30: punti 1,20;
h) 27/30: punti 1,40;
i) 28/30: punti 1,60;
j) 29/30: punti 1,80;
k) 30/30: punti 2,00.

                               Art. 14 

Accertamento dell'idoneita' psico-fisica quale Equipaggio fisso di
volo (EFV)

1. I soli concorrenti per la specialita' armi navali - Tecnici di
aeromobili (TC/AER) di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a),
numeri 3) e 4), giudicati idonei alla prova orale di cui al
precedente art. 13, saranno convocati, con le modalita' indicate nel
precedente art. 5, presso l'Istituto di medicina aerospaziale
dell'Aeronautica militare (Roma, Milano o Bari) territorialmente
competente in base al domicilio del concorrente, per essere
sottoposto all'accertamento per l'idoneita' quale Equipaggio fisso di
volo (EFV). Durante il periodo di permanenza presso il predetto
Istituto (durata presunta giorni uno) i concorrenti non fruiranno di
vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione.
2. Il competente Istituto di medicina aerospaziale
dell'Aeronautica militare, seduta stante, comunichera' a ciascun
concorrente l'esito di detti accertamenti.
3. Il giudizio riportato negli accertamenti di cui al presente
articolo e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei
saranno esclusi dal concorso.
4. L'Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare
di competenza deve far pervenire alla Direzione generale per il
personale militare - I Reparto reclutamento e disciplina - 1^
Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3^ Sezione - viale
dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, i rispettivi verbali entro il
terzo giorno dalla data di completamento degli accertamenti.

                               Art. 15 

Graduatorie di merito

1. Le graduatorie di merito degli idonei, distinte per ciascuno
dei concorsi di cui all'art. 1, comma 1, saranno formate dalle
commissioni esaminatrici di ciascun concorso secondo l'ordine del
punteggio conseguito da ogni singolo candidato, ottenuto sommando:
a) la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte;
b) il punteggio riportato nella prova orale;
c) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
d) l'eventuale punteggio aggiuntivo conseguito nella prova
orale facoltativa di lingua straniera;
e) l'eventuale punteggio incrementale conseguito nelle prove di
efficienza fisica di cui all'Allegato Z del presente decreto.
2. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto
della riserva di posti per gli ufficiali ausiliari di cui all'art.
678, comma 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. I posti
riservati, qualora non ricoperti per carenza di riservatari idonei,
saranno devoluti a favore di altri concorrenti idonei secondo
l'ordine della relativa graduatoria di merito.
3. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 2, nei
decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto, a parita'
di merito, dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dall'art. 73,
comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, eventualmente posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande, che i
concorrenti abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al
concorso. In assenza di titoli di preferenza, sara' preferito il
concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione del secondo periodo
dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come
aggiunto dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
4. Nel caso di impossibilita' di assegnare i posti a concorso per
carenza di idonei e/o a seguito di rinunce, nonostante la devoluzione
prevista dal precedente art. 1, comma 4, del presente decreto, la
Direzione generale si riserva la possibilita' di devolvere
ulteriormente i posti non assegnati ad altro concorso dei ruoli
speciali o dei ruoli normali della Marina militare, in relazione alle
esigenze segnalate dalla Forza armata.
5. Saranno dichiarati vincitori -se non sono sopravvenuti gli
elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 5 del presente bando- i
concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si
collocheranno utilmente nella rispettiva graduatoria di merito.
6. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati
nel Giornale Ufficiale della difesa. Di tale pubblicazione sara' data
notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Inoltre, essi saranno pubblicati, a puro titolo
informativo, nel portale dei concorsi.

                               Art. 16 

Nomina

1. I vincitori dei concorsi saranno nominati, in relazione al
concorso a cui hanno partecipato, Tenenti di vascello in servizio
permanente nel ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo
ovvero Sottotenenti di vascello in servizio permanente nel ruolo
normale, rispettivamente, del Corpo del genio della marina
-specialita' genio navale o specialita' armi navali o specialita'
infrastrutture-, del Corpo sanitario militare marittimo, del Corpo di
commissariato militare marittimo e del Corpo delle Capitanerie di
porto, con l'anzianita' assoluta nel grado stabilita nel relativo
decreto ministeriale di nomina, che sara' immediatamente esecutivo.
2. Il vincitore del concorso sottoposto -secondo il rispettivo
ordinamento- a obblighi di servizio dovra', all'atto di effettivo
incorporamento, presentare documentazione attestante l'assenso al
proscioglimento da detti obblighi rilasciato dall'Amministrazione di
competenza.
3. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento,
anche successivo alla nomina stessa, del possesso dei requisiti della
condotta e delle qualita' morali di cui all'art. 2 del presente
bando.
4. I decreti ministeriali di nomina saranno pubblicati nel
Giornale Ufficiale della difesa.
5. I vincitori -se non sono sopravvenuti gli elementi impeditivi
di cui all'art. 1, comma 5 del presente bando- saranno invitati ad
assumere servizio in via provvisoria, con riserva dell'accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento
del corso applicativo di cui al successivo comma 6.
6. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo di
durata non superiore a un anno accademico, con le modalita' stabilite
dal Comando scuole della Marina militare.
Il personale che e' stato selezionato per la specializzazione
Tecnici di aeromobili - TC/AER, al termine del corso applicativo,
frequentera' un corso della durata di circa diciotto mesi con le
modalita' stabilite dal Comando scuole della Marina militare per il
conseguimento della specializzazione in parola per poi essere
impiegato nelle Forze aeree della Marina.
All'atto della presentazione al corso, gli ufficiali dovranno
contrarre una ferma di cinque anni, ai sensi dell'art. 724, comma 5
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, decorrente dalla data
di inizio del corso medesimo, che avra' pieno effetto, tuttavia, solo
al superamento del corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere la
ferma comportera' la revoca della nomina. Inoltre, gli stessi,
dovranno presentare, pena revoca della nomina, copia della
documentazione comprovante l'avvenuta iscrizione all'albo dell'ordine
dei medici, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5, comma 2
della legge n. 3 dell'11 gennaio 2018. Detti ufficiali saranno
sottoposti a visita di incorporamento volta a verificare il
mantenimento dei requisiti previsti per il reclutamento e in tale
sede, nel caso non vi abbiano provveduto in sede di accertamenti
psicofisici, dovranno produrre il referto analitico attestante
l'esito del dosaggio del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi rilasciato
entro trenta giorni dalla data di ammissione ai corsi da strutture
sanitarie pubbliche. Inoltre, saranno sottoposti, ove necessario, al
completamento del profilo vaccinale, secondo le modalita' definite
nella direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la
somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare,
allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine,
dovranno presentare, prima dell'incorporamento:
certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle
vaccinazioni previste per la propria fascia d'eta', ai sensi del
decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, nonche' quelle eventualmente
effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovra' essere
prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per
morbillo, rosolia, parotite e varicella.
La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la
decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risulteranno
non ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione
generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al
corso, entro 1/12 della durata del corso stesso, di altrettanti
concorrenti idonei, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria di
merito.
7. Il concorrente di sesso femminile nominato ufficiale in
servizio permanente del ruolo normale del Corpo per il quale e' stato
dichiarato vincitore che, trovandosi nelle condizioni previste
dall'art. 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non
possa frequentare o completare il corso applicativo, sara' rinviato
d'ufficio al corso successivo.
8. Nei confronti degli ufficiali che supereranno il corso
applicativo, la riserva di cui al precedente comma 3 verra' sciolta e
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla media del
punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello
conseguito nella graduatoria di fine corso.
9. Coloro che non supereranno o non porteranno a compimento il
corso applicativo, se provenienti dalla vita civile saranno collocati
in congedo, se provenienti dal personale in servizio saranno
restituiti ai ruoli di provenienza. In quest'ultimo caso il periodo
di durata del corso sara' computato per intero ai fini
dell'anzianita' di servizio.
10. Agli ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso
applicativo, e ai concorrenti idonei non vincitori potra' essere
chiesto di prestare il consenso all'essere presi in considerazione ai
fini di un eventuale successivo impiego presso gli oganismi di
informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124,
previa verifica del possesso dei requisiti.

                               Art. 17 

Disposizioni per i militari

1. All'atto dell'ammissione alla frequenza dei corsi presso le
Accademie, i concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati dal
congedo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 933 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, saranno cancellati dal ruolo di
appartenenza, con la conseguente perdita del grado rivestito, a cura
della Direzione generale per il personale militare, ai sensi
dell'art. 864, comma 1, lettere b) e c) e dell'art. 867, comma 4 del
suddetto decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. La cancellazione
avra' effetto dalla data di presentazione al corso applicativo. A tal
fine, gli istituti forniranno, al termine dei ripianamenti, alle
competenti divisioni della Direzione generale per il personale
militare gli elenchi dettagliati dei concorrenti gia' alle armi e di
quelli richiamati dal congedo ammessi al precitato corso. Ai
frequentatori del corso in parola -ivi compresi i frequentatori
provenienti dagli ufficiali, dai sottufficiali e dai volontari in
servizio permanente- espulsi o dimessi dai corsi saranno applicate le
disposizioni di cui al combinato disposto degli articoli 868, 961 e
962 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 ed articoli 599 e 600
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
2. I Comandi di reparto/ente presso i quali prestano servizio i
concorrenti alle armi risultati vincitori del concorso dovranno
trasmettere, entro quindici giorni dalla richiesta da parte degli
enti competenti, la copia resa conforme secondo le modalita'
stabilite dalla legge dello stato di servizio o del foglio
matricolare e tutti i documenti personali aggiornati di ogni
variazione, compresa quella relativa all'ammissione in Accademia,
senza alcuna soluzione di continuita', nonche' quelli concernenti il
trattamento economico.

                               Art. 18 

Accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 2 del
presente decreto, la Direzione generale per il personale militare
provvedera' a chiedere alle amministrazioni pubbliche e agli enti
competenti la conferma di quanto dichiarato dai candidati nelle
domande di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni
sostitutive eventualmente prodotte. Il certificato del casellario
giudiziale verra' acquisito d'ufficio.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del gia' citato decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al
precedente comma 1 emergesse la mancata veridicita' del contenuto
delle dichiarazioni, il dichiarante decadra' dai benefici
eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base
delle dichiarazioni non veritiere.

                               Art. 19 

Esclusioni

1. La Direzione generale per il personale militare procedera' a
escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti che non saranno
ritenuti in possesso dei prescritti requisiti, nonche' a dichiarare i
medesimi decaduti dalla nomina a ufficiale in servizio permanente,
qualora il difetto dei requisiti fosse accertato dopo la nomina.

                               Art. 20 

Spese di viaggio. Licenza

1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli accertamenti di cui all'art. 6 del presente decreto (compresi
quelli eventualmente necessari per completare le varie fasi
concorsuali), nonche' per la permanenza presso le relative sedi di
svolgimento, sono a carico dei concorrenti.
2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della
licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di
servizio, fino a un massimo di trenta giorni, nei quali devono essere
computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti
suindicati, nonche' quelli necessari per il raggiungimento della sede
ove si svolgeranno e per il rientro in sede. In particolare, detta
licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere concessa
nell'intera misura prevista oppure frazionata in piu' periodi, di cui
uno, non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Se il
concorrente manchera' di sostenere gli accertamenti e le prove
d'esame per motivi dipendenti dalla sua volonta', la licenza
straordinaria sara' computata in licenza ordinaria dell'anno in
corso.

                               Art. 21 

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n.
679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali (di seguito Regolamento), si informano i candidati che il
trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di
partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque,
acquisiti a tal fine, e' finalizzato esclusivamente all'espletamento
delle relative attivita' istituzionali. Il trattamento dei dati
personali e particolari avverra' a cura dei soggetti a cio'
appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle
commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure
anche informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati
automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento
delle finalita' per cui i dati personali e particolari sono trattati;
cio' anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di
impiego/servizio, per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal
concorso o dalla procedura di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per il
personale militare, con sede in Roma al Viale dell'Esercito n. 186.
Il titolare puo' essere contattato inviando apposita e-mail ai
seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it;
posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it;
b) il responsabile per la protezione dei dati personali puo'
essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it;
indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it,
come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it
c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione
del rapporto d'impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel
decreto legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della
Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da
1053 a 1075;
d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del
concorso/procedura di reclutamento e alla posizione
giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche' agli Enti
previdenziali;
e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle
disposizioni previste dal Regolamento, di cui all'art. 49, paragrafo
1, lettera d) e paragrafo 4, nonche' ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni
previste dall'art. 1055, commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo
versamento agli enti competenti; per i cittadini non idonei/non
vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita' pubbliche
per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli
interessi dell'Amministrazione della difesa presso le competenti sedi
giudiziarie;
g) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita'
garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di
Autorita' di controllo, con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187
Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it; protocollo@pec.gpdp.it.
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli
articoli da 15 a 21 del citato Regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale
per il personale militare, titolare del trattamento.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 dicembre 2022

Il direttore generale
per il personale militare
Vittiglio
Il comandante generale
del Corpo delle Capitanerie di porto
Carlone

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