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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorso interno, per soli titoli, a diciotto posti di quinto livello
professionale, profilo collaboratore di amministrazione, riservato al
personale del sesto livello professionale, profilo collaboratore di
amministrazione. (Bando n. 310.2.80).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.10 del 4/2/2000
Ente:CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Località:Nazionale
Codice atto:000E0870
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:18
Scadenza:6/3/2000
Tags:Amministrativi

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

         IL DIRIGENTE DEL REPARTO CONCORSI E BORSE DI STUDIO
 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto l'art. 13, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente
della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
enti di ricerca e sperimentazione (livelli decimo-quarto)
sottoscritto il 7 ottobre 1996;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
Vista la delibera della giunta amministrativa nell'esercizio
delle funzioni di consiglio di amministrazione per il personale del
17 marzo 1999, con la quale e' stato stabilito di bandire un concorso
interno a diciotto posti di quinto livello professionale, profilo
collaboratore di amministrazione;
Ritenuto, conseguentemente, di poter procedere all'emanazione del
bando di concorso interno, per titoli, per la copertura dei suddetti
diciotto posti, secondo quanto previsto dall'art. 13 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio nazionale delle
ricerche del 15 gennaio 1998 con il quale e' stata da ultimo definita
la dotazione organica complessiva dell'Ente;
Accertata la vacanza dei posti da ricoprire;
 
Decreta:
 

Art. 1.
 

Posti messi a concorso
 
E' indetto un concorso interno, per soli titoli, a diciotto posti
di quinto livello professionale, profilo collaboratore di
amministrazione.
 
Art. 2.
 

Requisiti di ammissione
 
Al concorso di cui all'art. 1 sono ammessi a partecipare i
dipendenti di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche che, alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande
di ammissione al concorso, rivestono il profilo di collaboratore di
amministrazione, sesto livello professionale, e hanno maturato
un'anzianita' di effettivo servizio nel ruolo medesimo pari o
superiore a cinque anni nel predetto livello, ivi compresa
l'anzianita' posseduta nella corrispondente qualifica funzionale del
preesistente ordinamento.
Sono esclusi dal computo dell'anzianita' i periodi trascorsi in
aspettativa per motivi di famiglia.
I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'Ente puo'
disporre, in qualunque fase del procedimento concorsuale,
l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
L'esclusione e' disposta con decreto dirigenziale motivato.
 
Art. 3.
 

Domande di partecipazione e titoli
 
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
semplice in conformita' allo schema allegato al presente bando di
concorso (allegato A), e indirizzate al Consiglio nazionale delle
ricerche - Dipartimento del personale - Reparto II, Concorsi e borse
di studio - Piazzale Aldo Moro, n. 7 - 00185 Roma, dovranno essere
presentate direttamente all'Ufficio accettazione corrispondenza dal
lunedi' al venerdi', dalle ore 9, alle ore 18, o inviate col servizio
postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, pena
l'esclusione dal concorso, entro e non oltre il termine perentorio di
trenta giorni, il cui computo inizia dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno
festivo, sara' prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
Delle domande presentate a mano direttamente all'Ufficio
accettazione corrispondenza, durante il normale orario di lavoro,
verra' rilasciata ricevuta.
Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui
al primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a
data dell'ufficio postale accettante.
Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 127/1997, la firma in calce
alla domanda non e' sottoposta ad autentica.
La mancanza della firma in calce alla domanda comportera'
l'esclusione del candidato dalla procedura concorsuale.
Non si terra' conto delle domande presentate o spedite oltre il
termine stabilito.
Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'amministrazione non assume alcuna
responsabilita' per la dispersione di comunicazione dipendente da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo
indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali e
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
Alla domanda, entro gli stessi termini, dovranno essere allegati
i documenti che dimostrino il possesso dei titoli utili ai fini
dell'attribuzione del punteggio di merito, nonche' la allegata scheda
relativa al curriculum sottoscritta dal candidato (allegato B).
Saranno valutati solo i titoli prodotti in originale o in copia
autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, conformemente all'allegato modello C, corredata di fotocopia
di un documento di identita' in corso di validita'.
E' possibile altresi' produrre, in luogo del titolo, una
dichiarazione sostitutiva della normale certificazione, ai sensi
dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 o
una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi
dell'art. 2 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, da
rendere secondo lo schema allegato C.
Le dichiarazioni, sopra indicate, dovranno essere redatte in modo
analitico, e contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili
ai fini del concorso, affinche' la commissione esaminatrice possa
utilmente valutare i titoli ai quali si riferiscono.
L'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive.
Non e' consentito il riferimento a documenti o titoli gia'
presentati al Consiglio nazionale della ricerche per la
partecipazione ad altri concorsi.
 
Art. 4
 

Commissione esaminatrice
 
La commissione esaminatrice sara' nominata con successivo decreto
dal Presidente del Consiglio nazionale delle ricerca e sara' composta
da un presidente e due membri. Le funzioni di segretario saranno
svolte da un dipendente di livello professionale non inferiore al
sesto collaboratore di amministrazione.
 
Art. 5
 

Titoli di merito
 
La valutazione dei titoli, sara' effettuata dalla commissione
esaminatrice sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le
categorie e con il punteggio massimo attribuibile di seguito
indicati:
a) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado e relativa
votazione conseguita, max punti 10;
b) Frequenza a corsi di formazione, addestramento,
specializzazione, con attestato, max punti 5;
c) Professionalita' acquisita, autonomia operativa e
responsabilita' assunte nell'ambito delle funzioni espletate presso
il Consiglio nazionale delle ricerca o a altre Pubbliche
amministrazioni (idoneamente documentate), max punti 20;
d) Incarichi speciali formalmente conferiti, non rientranti
nelle normali mansioni d'ufficio, max punti 30;
e) Anzianita' nel profilo di collaboratore di amministrazione
ivi compresa l'anzianita' posseduta nella corrispondente qualifica
funzionale del preesistente ordinamento, max punti 10;
f) Anzianita' complessiva di servizio nei ruoli del Consiglio
nazionale delle ricerca, max punti 10.
La commissione giudicatrice determinera' i criteri per la
valutazione dei titoli di cui ai punti precedenti prima di aver preso
visione della documentazione relativa ai titoli stessi.
 
Art. 6.
 

Graduatoria di merito
 
Al termine dei lavori la commissione esaminatrice formera' la
graduatoria di merito sulla base della votazione complessiva
riportata da ciascun candidato nella valutazione delle categorie di
titoli di cui al precedente art. 5.
A parita' di votazione complessiva ha la precedenza il dipendente
con maggiore anzianita' nel profilo come indicato al punto e) del
precedente art. 5. In caso di persistente parita' precede il
dipendente con maggiore anzianita' di servizio, ed infine, in caso di
ulteriore parita', quello piu' giovane di eta'.
 
Art. 7.
 

Accertamento della regolarita' del procedimento
 
Con decreto del dirigente del reparto concorsi e borse di studio,
riconosciuta la regolarita' del procedimento e tenuti presenti gli
eventuali titoli di precedenza a parita' di merito di cui al
precedente art. 6, sara' approvata la graduatoria di merito del
concorso e saranno dichiarati, nei limiti dei posti messi a concorso,
i vincitori a decorrere dal giorno immediatamente successivo alla
predetta approvazione. Nel caso in cui riscontri vizi di forma, il
dirigente del reparto concorsi e borse di studio rinviera', con
provvedimento motivato, gli atti alla commissione esaminatrice per la
regolarizzazione, stabilendone i termini.
 
Art. 8.
 

Trattamento dei dati personali
 
Ai fini della legge n. 675/1996 si informa che il Consiglio
nazionale delle ricerca si impegna a rispettare il carattere
riservato delle informazioni fornite dai candidati: tutti i dati
forniti saranno trattati solo per le finalita' connesse e strumentali
al concorso e alla gestione del contratto di lavoro, nel rispetto
delle disposizioni vigenti.
 
Art. 9.
 

Responsabile del procedimento
 
Il dirigente pro-tempore del reparto concorsi e borse di studio
e' responsabile di ogni adempimento inerente il presente procedimento
concorsuale che non sia di competenza della commissione giudicatrice.
 
Art. 10.
 

R i n v i o
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando,
valgono, sempre che applicabili, le disposizioni vigenti in materia
concorsuale.
Roma, 28 gennaio 2000
Il dirigente del reparto concorsi e borse di studio: Micolitti

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