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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso interno, per soli titoli, per la nomina di 22 tenenti e 3
capitani in servizio permanente nel ruolo naviganti speciale
dell'Arma aeronautica, riservato agli ufficiali piloti di complemento
in ferma dodecennale.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.34 del 5/5/2006
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:06E03072
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:5/6/2006

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

IL  DIRETTORE  GENERALE  della  Direzione  generale  per il personale
militare
 
Vista la legge 5 luglio 1952, n. 989, concernente il
riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;
Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente
l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente norme per il
reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento
delle Forze Armate e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le Amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e controllo, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso
elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non
idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
d'impiego, nei bandi di concorso possono essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di
anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei
relativi carichi pendenti;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
codice in materia di protezione dei dati personali;
 
Decreta:
 
Art. 1.
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso interno, per soli titoli, riservato
agli ufficiali piloti di complemento del ruolo naviganti dell'Arma
Aeronautica in ferma dodecennale, per la nomina di:
a) 22 tenenti in servizio permanente nel ruolo naviganti
speciale dell'Arma aeronautica;
b) 3 capitani in servizio permanente nel ruolo naviganti
speciale dell'Arma aeronautica.
2. Nel concorso di cui al precedente comma 1 i posti di cui alla
lettera a) eventualmente non ricoperti per insufficienza di
concorrenti idonei saranno portati in aumento a quelli di cui alla
lettera b) e viceversa.
3. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta' di
sospendere o rinviare il concorso in ragione di esigenze attualmente
non valutabili ne' prevedibili.

                               Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare, a
domanda, gli ufficiali piloti di complemento del ruolo naviganti
dell'Arma Aeronautica che, alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di cui al successivo art. 3, si trovino
in servizio in quanto vincolati alla ferma dodecennale di cui
all'art. 4 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e che:
a) se capitani, abbiano compiuto undici anni di servizio in
qualita' di ufficiali piloti dell'Arma Aeronautica, ruolo naviganti
in ferma dodecennale o abbiano maturato anzianita' nel grado di
capitano non inferiore a due anni;
b) se tenenti, abbiano maturato anzianita' nel grado di tenente
non inferiore a due anni;
c) siano in possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio
militare incondizionato in qualita' di ufficiali in servizio
permanente nei ruoli speciali dell'Aeronautica militare, da
accertarsi con le modalita' di cui al successivo art. 4.
2. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'immissione nel servizio
permanente e' subordinata all'accertamento, anche postumo, del
possesso dei requisiti di moralita' e condotta stabiliti per
l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertarsi d'ufficio
con le modalita' previste dalla vigente normativa.
3. I requisiti di partecipazione al concorso di cui al precedente
comma 1, lettere a), b) e c), nonche' quelli di cui al comma 2,
dovranno essere mantenuti fino al conferimento della nomina ad
ufficiale in servizio permanente.
4. I concorrenti che risultassero in difetto anche di uno solo
dei requisiti richiesti saranno esclusi dal concorso.

                               Art. 3.
Domande di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta
semplice e in conformita' all'Allegato «A» che costituisce parte
integrante del presente decreto, deve essere presentata, a pena di
decadenza, al Reparto/Ente di appartenenza entro trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
A tal fine fa fede il timbro a data del Reparto/Ente accettante.
2. Ai fini della valutazione dei titoli di cui al successivo
art. 6, nonche' della graduatoria di cui all'art. 7 del presente
decreto, gli ufficiali hanno la facolta' di allegare alla domanda
dichiarazioni sostitutive, rilasciate ai sensi delle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
relative a:
a) benemerenze non riportate nella documentazione matricolare;
b) ogni altro titolo ritenuto utile ai fini della valutazione;
c) l'eventuale possesso di titoli di preferenza tra quelli
compresi nell'Allegato «C» che costituisce parte integrante del
presente decreto.
I titoli indicati devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso.
Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 25 dicembre 2000, n. 445, i concorrenti dovranno allegare
alla domanda di partecipazione copia di un documento di
riconoscimento in corso di validita'.
Dette dichiarazioni dovranno contenere tutti gli elementi
necessari a consentire la corretta valutazione da parte della
Commissione ed il controllo da parte dell'Amministrazione.
3. La Direzione Generale per il personale militare si riserva la
facolta' di far regolarizzare le domande che, presentate nei termini,
dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, nonche'
di effettuare controlli per verificare la veridicita' del contenuto
delle dichiarazioni sostitutive rese dagli ufficiali di cui al
precedente comma.

                               Art. 4.
Incombenze istruttorie
1. I Comandi che riceveranno le domande di partecipazione al
concorso degli ufficiali alle loro dipendenze provvederanno a:
a) ATTESTARE la data di presentazione, apponendo negli appositi
spazi sulle medesime, data e numero di protocollo;
b) CONTROLLARE in via preliminare, la loro validita' e la
conformita' al modello di cui all'Allegato «A» al bando;
c) REDIGERE apposito documento caratteristico relativo
all'ufficiale chiuso alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per il
seguente motivo: «partecipazione al concorso per la nomina a
Tenente/Capitano in servizio permanente nel ruolo naviganti speciale
dell'Arma aeronautica»;
d) FAR REDIGERE la dichiarazione medica conforme al modello in
Allegato «B» al presente decreto dall'ufficiale medico dirigente del
Servizio sanitario del Reparto/Ente, attestante l'idoneita' del
concorrente al servizio militare incondizionato, quale ufficiale in
servizio permanente dei ruoli speciali dell'Aeronautica militare, da
allegare alla domanda di partecipazione al concorso. La data della
suddetta dichiarazione non dovra' essere anteriore a quella di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
e) COMUNICARE telegraficamente alla Direzione Generale per il
personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali
- 2ª Sezione - Roma, il giorno successivo alla scadenza del termine
per la presentazione delle domande, i nominativi degli ufficiali che
abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso, indicandone
grado e corso A.U.P.C. di provenienza;
f) FAR PERVENIRE a mezzo corriere alla Direzione Generale per
il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento
ufficiali 2ª Sezione - via XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma,
improrogabilmente entro il 10° giorno successivo la scadenza del
termine per la presentazione delle domande, la seguente
documentazione relativa a ciascun ufficiale:
originale della domanda di partecipazione;
dichiarazione in carta semplice sul modello conforme
all'Allegato «B» al presente decreto, attestante l'idoneita' al
servizio militare incondizionato, di cui alla precedente lettera d);
libretto personale (esemplare in possesso del Comando di
Corpo), aggiornato alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande (comprendente anche il documento
caratteristico di cui alla precedente lettera c);
originale del libretto di volo aggiornato alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande (comprendente
la dichiarazione di completezza sottoscritta dagli interessati);
idonea certificazione da cui risultino le qualifiche di
pilotaggio possedute ed il livello addestrativo raggiunto come pilota
militare, aggiornata alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande;
g) CUSTODIRE la seconda copia della domanda;
h) PARTECIPARE agli ufficiali alle proprie dipendenze ogni
comunicazione inviata dalla Direzione Generale per il personale
militare, facendola firmare per presa visione;
i) INFORMARE tempestivamente la Direzione Generale per il
personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento
ufficiali - 2ª Sezione di ogni variazione successiva riguardante la
posizione dell'ufficiale (promozione, trasferimento, cambiamento del
recapito, invio alla frequenza di corsi, provvedimenti medico-legali,
infrazioni di natura penale e disciplinare, etc.), fino all'eventuale
conferimento della nomina. In particolare, qualora l'ufficiale sia
stato giudicato temporaneamente non idoneo o sia incorso nella
perdita dell'idoneita' al servizio militare incondizionato e/o al
pilotaggio durante l'espletamento del concorso, dovra' essere
immediatamente inviato il relativo provvedimento medico-legale per
l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
j) COMUNICARE alla Direzione Generale per il personale militare
- I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione, con
congruo anticipo, il nominativo dell'ufficiale che stia per essere
collocato in congedo per fine ferma dodecennale, ai fini del suo
eventuale trattenimento in servizio fino alla conclusione della
procedura concorsuale.

                               Art. 5.
Commissione valutatrice
1. Con successivo decreto dirigenziale sara' nominata la
Commissione valutatrice del concorso, composta da:
un ufficiale del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, di
grado non inferiore a Generale di Brigata aerea - Presidente;
due ufficiali del ruolo naviganti normale dell'Arma
aeronautica, di grado non inferiore a Tenente Colonnello - membri;
un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa
appartenente all'area funzionale «C», posizione non inferiore a
«C/2», segretario senza diritto di voto.

                               Art. 6.
Valutazione dei titoli
1. La Commissione di cui al precedente art. 5 dovra' valutare:
a) i titoli relativi alle qualita' militari e professionali,
desunte dai documenti caratteristici contenuti nella pratica
personale degli interessati e dalla nota informativa di cui al
precedente art. 3;
b) ogni altro titolo, ricompensa e benemerenza risultante dalla
documentazione matricolare, dalla pratica personale, dalle
dichiarazioni contenute nelle domande di partecipazione al concorso,
ovvero dai documenti eventualmente presentati dagli ufficiali.
2. Per la valutazione dei titoli di cui al comma 1 - che dovranno
essere posseduti dagli ufficiali alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande - la Commissione disporra' di un massimo
di 45 punti, ripartiti nel seguente modo:
a) 30 punti per i titoli di cui al precedente comma 1, lettera
a);
b) 15 punti per i titoli di cui al precedente comma 1, lettera
b).
3. Gli ufficiali che non avranno riportato almeno 15 punti per i
titoli relativi alle qualita' militari e professionali di cui al
precedente comma 1, lettera a), saranno dichiarati non idonei.
4. Ogni componente la Commissione valutatrice disporra', per
ciascuno dei complessi di titoli di cui al precedente comma 1,
lettere a) e b) soltanto di un terzo del punteggio massimo per i
medesimi stabiliti.
5. Il punteggio per ciascuno dei complessi di titoli valutati
sara' costituito dalla somma dei punteggi attribuiti da ciascun
componente la Commissione.

                               Art. 7.
Graduatorie
1. La graduatoria di merito del concorso di cui al precedente
art. 1, nella quale gli idonei saranno distinti in base al grado
rivestito, sara' formata dalla Commissione aggiungendo alla somma dei
punteggi ottenuti da ciascun ufficiale nella valutazione dei titoli
di cui al precedente art. 6, comma 5, un punto per ogni anno di
servizio prestato senza demerito in ferma dodecennale.
2. La graduatoria sara' approvata con decreto dirigenziale
presumibilmente entro il mese di settembre 2006. A parita' di merito,
nel decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto dei
titoli di preferenza tra quelli indicati nell'Allegato «C» al
presente decreto di cui i concorrenti avessero dichiarato il possesso
nella domanda di partecipazione al concorso.
3. Saranno dichiarati vincitori gli ufficiali che, nei limiti dei
posti disponibili, di cui al precedente art. 1, si collocheranno
utilmente nella graduatoria di merito.
4. Il decreto di approvazione delle graduatorie verra' pubblicato
nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della
pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, a puro titolo
informativo, nel sito web «www.persomil.difesa.it».

                               Art. 8.
Nomina in servizio permanente
1. Gli ufficiali idonei che nella graduatoria di cui al
precedente art. 7, saranno compresi nel numero dei posti di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b), saranno dichiarati
vincitori e nominati, rispettivamente, tenenti o capitani in servizio
permanente nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica, con
anzianita' assoluta pari a quella posseduta nel grado di tenente o
capitano di complemento, diminuita di due anni, senza effetto sul
trattamento economico percepito.
2. La nomina a tenente o capitano in servizio permanente sara'
conferita con successivo decreto Presidenziale, subordinatamente
all'accertamento, anche successivo alla nomina, dei requisiti di
partecipazione al concorso di cui al precedente art. 2, comma 1, del
presente decreto.
3. Gli ufficiali transitati in servizio permanente nel ruolo
naviganti speciale dell'Arma aeronautica mantengono l'obbligo di
completamento della ferma dodecennale precedentemente contratta.

                               Art. 9.
Riscatto dei servizi resi
1. I vincitori, nominati ufficiali in servizio permanente nel
ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica, possono chiedere a
domanda il riscatto dei servizi prestati ai fini della liquidazione
dell'indennita' di buonuscita I.N.P.D.A.P. e dell'indennita'
supplementare della cassa ufficiali, a norma dell'art. 20, comma 8,
della legge 19 maggio 1986, n. 224, citata nelle premesse.

                              Art. 10.
Esclusioni
1. La Direzione Generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso i
concorrenti che non fossero ritenuti in possesso dei prescritti
requisiti, nonche' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina ad
ufficiale in servizio permanente, qualora il difetto dei requisiti
venisse accertato dopo la nomina.

                              Art. 11.
Corso di perfezionamento
1. I vincitori del concorso che avranno accettato la nomina
frequenteranno, nel grado di capitano, un corso di perfezionamento
con le modalita' e della durata che verranno stabilite
dall'Aeronautica militare.

                              Art. 12.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti
saranno raccolti presso il Ministero della difesa - Direzione
generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione
reclutamento ufficiali - per le finalita' di gestione del concorso e
saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore Generale della Direzione Generale per il personale
militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e'
il Direttore pro tempore della 1ª Divisione reclutamento ufficiali
della Direzione Generale medesima.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 28 aprile 2006
Ammiraglio di Squadra: Mario Lucidi

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