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UNIVERSITA' DI SALERNO

Concorso, per esami, a due posti, per l'ammissione al corso di
dottorato internazionale di ricerca in fisica della materia ed
astrofisica, con sede amministrativa presso l'Universita' degli
studi di Salerno, organizzato in comune con l'Universita' di
Loughborough (GB), l'Universita' di Portsmouth (GB), l'Universita'
di Zurigo (CH), e l'INAF, Osservatorio Astronomico di Capodimonte.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.72 del 18/9/2009
Ente:UNIVERSITA' DI SALERNO
Località:Salerno  (SA)
Codice atto:9E005890
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:9/11/2009

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
Visti gli articoli 22 e 41 dello Statuto dell'Universita' degli
Studi di Salerno;
Visto l'art. 7 del Regolamento didattico di Ateneo, emanato con
D.R. 1° aprile 2008, Rep. n° 1043, Prot. n° 19161;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che demanda alle
Universita' il compito di disciplinare, con proprio Regolamento,
l'istituzione dei Corsi di Dottorato, le modalita' di accesso e di
conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo
programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la
frequenza ai corsi, le modalita' di conferimento e l'importo delle
borse di studio, nonche' la stipula, a tal fine, di convenzioni con
soggetti pubblici e privati;
Visto l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 3 agosto 1998, n.
315;
Visto il D.M. 30 aprile 1999, n. 224, con il quale e' stato
emanato il Regolamento Ministeriale in materia di Dottorato di
Ricerca, che determina i criteri generali ed i requisiti di idoneita'
delle sedi, conferendo agli Atenei il compito di istituire con
decreto rettorale i corsi previa valutazione dei requisiti di
idoneita' delle sedi, di determinare gli obiettivi formativi e i
programmi di studio, di disciplinare le modalita' di accesso, la
durata dei corsi, le borse di studio e i contributi per l'accesso e
la frequenza;
Visto l'art. 2 del decreto interministeriale 19 aprile 1990 che
fissa il limite del reddito personale complessivo lordo per la
fruizione delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989,
n. 398;
Vista la delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione,
nella seduta del 15 febbraio 2001, ha commisurato il limite
reddituale lordo necessario per la fruizione della borsa di studio
all'ammontare della stessa;
Visto il D.P.C.M. 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del 26 luglio 2001, n° 172;
Visto il D.M. 18 giugno 2008, registrato alla Corte dei Conti in
data 1° agosto 2008, registro n. 5, foglio n. 62, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 14 ottobre 2008, n.
241;
Visto il D.R. 7 maggio 2007, Rep. n. 1428, Prot. n. 32928, con il
quale e' stato emanato, in attuazione delle disposizioni normative
contenute nell'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e nel D.M.
30 aprile 1999, n. 224, il Regolamento di Ateneo in materia di
Dottorato di Ricerca;
Visti gli artticoli 26-31 del predetto Regolamento di Ateneo
relativi all'istituzione di dottorati internazionali e/o
all'internazionalizzazione di dottorati esistenti;
Vista la deliberazione con la quale il Consiglio del Dipartimento
di Fisica «E.R. Caianiello», nella seduta del 27 marzo 2008, ha
proposto l'istituzione di un Corso di Dottorato Internazionale di
Ricerca in fisica della materia ed astrofisica, di durata triennale,
con sede amministrativa presso l'Universita' degli Studi di Salerno;
Acquisito il parere espresso dal Nucleo di Valutazione, nella
seduta del 30 maggio 2008, in ordine alla verifica dei requisiti di
idoneita' della struttura dipartimentale proponente;
Vista la deliberazione con la quale il Senato Accademico, nella
seduta del 23 settembre 2008, ha approvato l'istituzione del predetto
Corso di Dottorato Internazionale di Ricerca, con sede amministrativa
presso l'Universita' degli Studi di Salerno;
Vista la deliberazione con la quale il Consiglio di
Amministrazione, nella seduta del 25 settembre 2008, ha determinato
le risorse economico-finanziarie da destinare al predetto Corso,
l'importo delle borse di studio e dei contributi per l'accesso e la
frequenza;
Visto il D.R. 26 novembre 2008, Rep. n. 4163, Prot. n. 68229, con
il quale e' stato istituito il predetto Corso di Dottorato
Internazionale di Ricerca e, per l'effetto, e' stato emanato il
relativo bando di concorso;
Considerato che alla data di scadenza del termine non risulta
pervenuta alcuna domanda di partecipazione al concorso;
Vista la nota assunta al protocollo generale di Ateneo del 27
luglio 2009 con numero progressivo 37840 con la quale il Collegio dei
Docenti del predetto Corso di Dottorato Internazionale di Ricerca ha
proposto la remissione del bando di concorso;
Visti gli Accordi bilaterali di Cooperazione Internazionale
sottoscritti tra l'Universita' degli Studi di Salerno e,
rispettivamente, l'Universita' di Loughborough (GB), l'Universita' di
Portsmouth (GB), l'Universita' di' Zurigo (CH), e l'INAF,
Osservatorio Astronomico di Capodimonte, per l'istituzione del
predetto Corso di Dottorato Internazionale di Ricerca, finalizzato al
conseguimento del titolo di Dottorato di Ricerca (PhD) riconosciuto
in Italia ed in uno dei Paesi partecipanti;
Attesa la necessita' di procedere all'emanazione del bando di
concorso;
Decreta:
Art. 1.
Istituzione
E' istituito il Corso di Dottorato Internazionale di Ricerca in
fisica della materia ed astrofisica, di durata triennale, con sede
amministrativa presso l'Universita' degli Studi di Salerno,
organizzato in comune con l'Universita' di Loughborough (GB),
l'Universita' di Portsmouth (GB), l'Universita' di Zurigo (CH), e
l'INAF, Osservatorio Astronomico di Capodimonte, in conformita' con
gli Accordi bilaterali di Cooperazione Interuniversitaria
sottoscritti.
E' nominato Coordinatore del Corso il prof. Gaetano Scarpetta,
professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare FIS/02
(Fisica teorica, modelli e metodi matematici) presso il Dipartimento
di Fisica «E.R. Caianiello» della Facolta' di scienze matematiche,
fisiche e naturali dell'Ateneo.
E' indetto un pubblico concorso, per esami, a due posti con borsa
di studio, per l'ammissione al summenzionato Corso di Dottorato di
Ricerca.
I posti previsti potranno essere aumentati a seguito di eventuali
cofinanziamenti provenienti dall'Unione Europea, da Enti Pubblici di
ricerca o da qualificate strutture produttive private.

                               Art. 2.
Ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca Internazionale
Al concorso pubblico per l'ammissione possono partecipare, senza
limitazioni di eta' e di cittadinanza, coloro che siano in possesso
del diploma di laurea (vecchio ordinamento) o del diploma di laurea
specialistica in Fisica, conseguito con votazione non inferiore a
106/110, o del Diploma di «Bachelor of Science with a major in
Physics» o titolo equipollente, conseguito all'estero con una
votazione media non inferiore a 9/10.
In particolare, i cittadini italiani, comunitari o extracomunitari
in possesso di un titolo accademico conseguito all'estero che non sia
gia' stato dichiarato equipollente ad una laurea italiana devono, ai
soli fini dell'ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca,
richiedere l'equipollenza nella domanda di ammissione al concorso.
A tal fine, la domanda deve essere corredata dei documenti utili a
consentire al Collegio dei Docenti di cui al successivo art. 6 di
pronunziarsi sulla richiesta di equipollenza.
Potranno, altresi', partecipare ai concorsi anche coloro i quali
conseguiranno il diploma di laurea di cui al comma 1 entro e non
oltre la data fissata per il colloquio di ammissione. In tal caso
l'ammissione al concorso verra' disposta «con riserva» e il candidato
sara' tenuto a presentare ovvero a spedire, a pena di decadenza,
entro e non oltre quindici giorni dalla scadenza del predetto
termine, la dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai
sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti
il conseguimento del diploma di laurea.

                               Art. 3.
Termine di presentazione delle domande di ammissione
La presentazione della domanda di ammissione ai concorsi e'
articolata nelle fasi di seguito indicate:
PRIMA FASE
REGISTRAZIONE
Preliminarmente il candidato dovra' registrarsi al sistema
informatico di Ateneo, utilizzando esclusivamente il servizio on-line
disponibile nel sito internet alla voce: www.unisa.it.> In particolare dovra':
1. collegarsi al sito internet di Ateneo: www.unisa.it;
selezionare
il link: STUDENTI e, successivamente, dall'Area Utente,
selezionare il link: accedi ai servizi studenti on line;
2. selezionare dal menu alla sinistra della pagina l'opzione:
«Registrazione» e compilare in ogni sua parte il modulo che verra'
proposto dal sistema;
3. al termine della registrazione, il candidato ricevera' una
coppia di codici («nome utente» e «password»), da stampare e/o
annotare con cura rispettando i caratteri maiuscoli. Tale coppia di
codici consentira', in seguito, di accedere all'Area Personale.
Si precisa che la procedura di registrazione al sistema
informatico di Ateneo deve essere effettuata una sola volta e per
sempre: conseguentemente, coloro che, per qualsivoglia motivo,
fossero gia' registrati ovvero coloro che siano gia' stati iscritti o
che abbiano conseguito presso l'Universita' degli Studi di Salerno un
titolo accademico non devono effettuare la predetta procedura, bensi'
devono utilizzare per l'iscrizione al concorso (seconda fase) la
coppia di codici in possesso o da richiedere all'Ufficio Formazione
Post Laurea.
SECONDA FASE
ISCRIZIONE AL CONCORSO
(DOMANDA DI AMMISSIONE + CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE)
Una volta effettuata la procedura di «registrazione», il candidato
dovra' iscriversi al concorso, compilando per via telematica la
relativa domanda di ammissione e pagando il Contributo per la
partecipazione a concorsi pubblici. A tal fine, dovra' collegarsi al
sito intemet di Ateneo: www.unisa.it - servizi on line studenti -
area utente di ciascuno studente, alla quale si ha accesso
utilizzando la coppia di codici («nome utente» e «password») ottenuti
con la registrazione.
In particolare dovra':
1. collegarsi al sito internet di Ateneo: www.unisa.it;
selezionare
il link: STUDENTI e, successivamente, dall'Area Utente,
selezionare il link: accedi ai servizi studenti on line;
2. selezionare dal menu alla sinistra della pagina l'opzione:
"Login": la procedura proporra' una maschera nella quale inserire la
predetta coppia di codici;
3. inseriti i codici, alla sinistra della nuova pagina, verra'
indicato un elenco completo di tutte le operazioni che e' possibile
effettuare: selezionare "Test di Ingresso" e compilare l'istanza di
preiscrizione seguendo le istruzioni fornite dalla procedura;
4. terminato l'inserimento dei dati richiesti, stampare la
ricevuta della domanda di ammissione al concorso compilata on line,
nonche' il bollettino di pagamento interbancario "Freccia" relativo
al Contributo per la partecipazione a concorsi pubblici per
l'ammissione a Corsi di Dottorato di Ricerca, per un importo di
€ 20,00. Al riguardo, si precisa che la predetta somma deve
essere corrisposta per ciascuna istanza di partecipazione presentata.
5. pagare il predetto Contributo, previa esibizione del
bollettino di pagamento interbancario "Freccia", presso uno sportello
della Banca di Roma o di un qualsiasi altro Istituto Bancario entro
il termine perentorio di seguito indicato. Al riguardo, si precisa
che non sono consentite altre modalita' di pagamento.
L'iscrizione al concorso, previa compilazione per via telematica
della domanda di ammissione e pagamento del Contributo per la
partecipazione a concorsi pubblici per l'ammissione a Corsi di
Dottorato di Ricerca, dovra' essere perfezionata entro il termine
perentorio del 9 novembre 2009. A tal fine, la procedura
informatizzata di cui al presente articolo sara' improrogabilmente
chiusa entro il temiine perentorio di cui al presente comma.
Qualora il predetto termine coincida con un giorno festivo, esso
e' prorogato di diritto al primo giorno feriale utile.
Si precisa che la ricevuta della domanda di ammissione al concorso
di cui al presente articolo non da' diritto a sostenere le prove
concorsuali, se non si e' provveduto ad effettuare il pagamento del
Contributo per la partecipazione a concorsi pubblici per l'ammissione
a Corsi di Dottorato di Ricerca entro il termine perentorio previsto
dal presente articolo.
Inoltre, la ricevuta della domanda di ammissione al concorso e la
ricevuta del pagamento del Contributo per la partecipazione a
concorsi pubblici per l'ammissione a Corsi di Dottorato di Ricerca
non dovranno essere consegnate all'Ufficio Formazione Post-Laurea
dell'Ateneo, ma conservate a cura del candidato ed esibite, se
richieste, alla Commissione Giudicatrice di cui al seguente art. 6.
Si precisa infine che, per la partecipazione ai concorsi, i
candidati stranieri non sono tenuti alla registrazione nel sistema
informatico di Ateneo ne' al pagamento del Contributo per la
partecipazione a concorsi pubblici per l'ammissione a Corsi di
Dottorato di Ricerca, ma sono tenuti esclusivamente alla
presentazione della sola domanda di ammissione al concorso,
reperibile nel sito Internet dell'Ateneo alla voce:
http://www3.unisa.it/AREAIII/uff_coordinamentoattivitapostlaurea/uff
formazionepostlaurea/dottorati
internazionali/home entro il termine
perentorio del 9 novembre 2009.
A tal fine, in caso di consegna a mano, le domande dovranno essere
presentate personalmente dai candidati entro il termine indicato
presso gli Uffici competenti della predetta Area. La consegna dovra'
essere effettuata nella fascia oraria compresa tra le ore 9,00 e le
ore 12,00.
In caso di invio a mezzo posta, si considerano prodotte in tempo
utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il predetto temine. A tal fine, fara' fede il
timbro dell'Ufficio Postale accettante.

                               Art. 4.
Requisiti per l'ammissione al concorso e dichiarazioni da formulare
nella domanda
Per l'ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca si richiedono:
a) il possesso della cittadinanza;
b) l'elettorato attivo;
c) il possesso della laurea/diploma di laurea o di analogo titolo
accademico conseguito all'estero, coerenti con le attivita' previste.
Tutti i requisiti, fatta eccezione per il caso di cui all'art. 2,
comma 4, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento
dei predetti requisiti.
Nella domanda, da compilarsi per via telematica con la procedura
informatizzata di cui al precedente art. 3, il candidato dovra'
dichiarare, a pena di esclusione e sotto la propria responsabilita':
a) il cognome e il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) l'esatta denominazione del concorso al quale intende
partecipare;
d) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione
dell'Istituzione universitaria che lo ha rilasciato, dell'Anno
Accademico in cui e' stato conseguito e dell'elenco degli
insegnamenti con relativo voto d'esame;
e) la propria cittadinanza;
f) il Comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero il
motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
g) almeno una lettera di presentazione da parte di un docente
universitario;
h) l'indirizzo di posta elettronica;
i) le lingue straniere conosciute;
j) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il Corso di
Dottorato di Ricerca secondo le modalita' che saranno fissate dal
Collegio dei Docenti.
Il candidato e' altresi' tenuto ad indicare il recapito presso il
quale egli desidera che vengano effettuate eventuali comunicazioni
relative al concorso e ad impegnarsi a segnalare tempestivamente le
variazioni che dovessero intervenire successivamente.
Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori
di handicap sono tenuti, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, a richiedere l'ausilio necessario e a indicare gli
eventuali tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova.
L'esclusione dal concorso puo' essere disposta in qualsiasi
momento, per difetto dei requisiti di ammissione, per domanda
compilata oltre il termine stabilito o priva della esatta
denominazione del concorso, con provvedimento motivato del Rettore.

                               Art. 5.
Prova d'esame
L'esame di ammissione al Corso consiste in un colloquio che si
svolgera' in lingua inglese.
I candidati stranieri o italiani residenti all'estero potranno
sostenere il colloquio previsto dal presente articolo anche
attraverso mezzi telematici, previo utilizzo di postazioni
informatiche situate presso strutture idonee, tali da consentire
l'accertamento dell'identita' personale del candidato e da garantire
che il colloquio sia sostenuto dallo stesso senza alcun ausilio e
previo consenso della Commissione Giudicatrice. A tal fine, il
candidato straniero o italiano residente all'estero dovra' produrre,
unitamente alla domanda di ammissione, la richiesta di poter
sostenere il colloquio per via telematica.
La prova concorsuale e' intesa ad accertare la preparazione del
candidato, la sua attitudine alla ricerca e la conoscenza della
lingua inglese.
Il colloquio e' fissato per il giorno 24 novembre 2009, con inizio
alle ore 10:00, presso il Dipartimento di Fisica "E.R. Caianiello"
dell'Universita' degli Studi di Salerno.
La comunicazione della data e della sede della prova concorsuale
ha valore legale di notifica a tutti gli effetti di legge.
Per sostenere la prova d'esame i candidati devono esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento, in corso di validita':
a) fotografia recente applicata su carta legale, con la firma del
candidato;
b) tessera di riconoscimento personale, se il candidato e'
pubblico dipendente;
c) tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente di guida o
carta d'identita'.

                               Art. 6.
Commissione Giudicatrice, valutazione delle prove e graduatorie di
merito
La Commissione Giudicatrice del concorso di ammissione e' nominata
con Decreto del Rettore, su proposta del Collegio dei Docenti, ed e'
composta da tre membri, scelti tra professori e ricercatori delle
Universita' di Loughborough, di Portsmouth, di Salerno e di Zurigo.
La Commissione Giudicatrice dispone, per la valutazione di ciascun
candidato, di sessanta punti.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 42/60.
La Commissione Giudicatrice, alla fine di ogni seduta, forma
l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti
riportati da ciascuno di essi.
L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della
Commissione, e' affisso, il medesimo giorno, nell'Albo del
Dipartimento presso il quale si e' svolta la prova.
Espletata la prova del concorso, la Commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma del voto
riportato da ciascun candidato nella prova concorsuale.

                               Art. 7.
Ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca
I candidati saranno ammessi al Corso di Dottorato Internazionale
di Ricerca secondo l'ordine stabilito nella graduatoria finale di'
merito, sino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso.
In caso di parita' di voti, la preferenza tra i candidati viene
determinata con riferimento alla loro situazione economica, nel
rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 9 aprile 2001.

                               Art. 8.
Iscrizione ai Corsi di Dottorato
I candidati che risultino utilmente collocati nella graduatoria
finale di merito dovranno presentare domanda di immatricolazione, a
pena di .decadenza, entro il termine perentorio di 10 giorni, che
decorre dal giorno successivo a quello della ricezione dell'invito,
utilizzando esclusivamente la procedura informatizzata, attivata
previo accesso al sito internet di Ateneo: www.unisa.it - servizi on
line studenti - area utente di ciascuno studente, ed utilizzo della
coppia di codici («nome utente» e «password») ottenuti con la
registrazione.
In particolare, dovranno:
1. collegarsi al sito internet di Ateneo: www.unisa.it;
selezionare
il link: STUDENTI e, successivamente, dall'Area Utente,
selezionare il link: accedi ai servizi studenti on line;
2. selezionare dal menu alla sinistra della pagina l'opzione:
"Login": la procedura proporra' una maschera nella quale inserire la
predetta coppia di codici;
3. inseriti i codici, alla sinistra della nuova pagina, verra'
indicato un elenco completo di' tutte le operazioni che e' possibile
effettuare: selezionare "Immatricolazione" e compilare la relativa
domanda seguendo le istruzioni fornite dalla procedura;
4. terminato l'inserimento dei dati richiesti, stampare la
domanda di immatricolazione corredata dai bollettini di versamento
della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e, se
dovuto, del Contributo per l'accesso e la frequenza ai Corsi di
Dottorato di Ricerca, personalizzati in base ai dati immessi in
precedenza.
Il pagamento delle predette tasse universitarie dovra' essere
effettuato, a pena di decadenza dall'immatricolazione, entro il
termine perentorio di cui al comma 1 del presente articolo.
La domanda di immatricolazione dovra' essere presentata
personalmente o fatta pervenire all'Amministrazione Universitaria
unitamente alla seguente documentazione:
1) fotocopia del documento di riconoscimento debitamente
sottoscritta;
2) n. 2 fotografie recenti e di uguale formato (cm 4 x 4,5),
firmate a tergo;
3) le ricevute di versamento delle predette tasse universitarie.
Gli studenti portatori di handicap con invalidita' uguale o
superiore al 66% sono tenuti al rispetto della medesima procedura di
immatricolazione on line, dichiarando lo stato di studente portatore
di handicap.
I predetti sono tenuti al solo pagamento della Tassa Regionale per
il Diritto allo Studio Universitario, pari ad € 62,00, il cui
bollettino di pagamento interbancario "Freccia" sara' stampato
unitamente alla domanda di immatricolazione sulla quale dovra' essere
applicata una marca da bollo da € 14,62. Il pagamento dovra'
effettuarsi presso uno sportello della Banca di Roma o di un
qualsiasi altro Istituto Bancario. Al riguardo, si precisa che non
sono consentite altre modalita' di pagamento.
La domanda di immatricolazione dovra' essere presentata
personalmente o fatta pervenire all'Amministrazione Universitaria
unitamente alla seguente documentazione:
1. fotocopia del documento di riconoscimento debitamente
sottoscritta;
2. n. 2 fotografie recenti e di uguale formato (cm 4 x 4,5),
firmate a tergo;
3. la ricevuta di versamento della predetta tassa regionale.
Si informa, infine, che sulla domanda di immatricolazione e sul
relativo bollettino di versamento e' riportato il numero di matricola
assegnato a ciascuno studente.
I cittadini stranieri, sono tenuti, infine, a presentare
dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti:
a) il godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati
di appartenenza o di provenienza;
b) il possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di
tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c) una adeguata conoscenza della lingua italiana.
Coloro che non avranno provveduto a trasmettere la prescritta
documentazione entro il summenzionato termine saranno considerati
rinunciatari e coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci
saranno dichiarati decaduti.
I posti resisi vacanti saranno assegnati ad altri candidati
utilmente collocati nella graduatoria finale di merito.
In caso di rinunzia o decadenza degli aventi diritto alla borsa di
studio, l'Amministrazione Universitaria provvedera' a restituire a
coloro che subentrano la prima rata del contributo per l'accesso e la
frequenza eventualmente gia' versata.

                               Art. 9.
Borse di studio
Le borse di studio vengono assegnate agli aventi diritto secondo
l'ordine definito nelle rispettive graduatorie finali di merito.
A parita' di merito la preferenza viene stabilita con riferimento
alla situazione economica dei candidati, determinata ai sensi
dell'art. 5, commi 3 e 4, del D.P.C.M. 9 aprile 2001.
L'importo annuo di ciascuna borsa di studio ammonta ad €
13.638,47 e deve intendersi al lordo degli oneri previdenziali a
carico del dottorando; la sua durata coincide con quella del Corso.
Ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 30 novembre 1989, n.
398, le borse di studio universitarie non possono essere cumulate con
altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con
quelle assegnate da Istituzioni nazionali o straniere utili ad
integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di
ricerca dei borsisti.
Chi ha gia' usufruito di una borsa di studio non puo' usufruirne
una seconda volta allo stesso titolo.
Le borse sono confermate con il passaggio del dottorando all'anno
successivo, salva motivata delibera contraria del Collegio dei
Docenti.
L'importo delle borse e' aumentato, per eventuali periodi di
soggiorno all'estero, subordinatamente alla sussistenza della
relativa copertura finanziaria, in relazione al costo della vita del
Paese in cui si' svolge il soggiorno. In particolare, l'incremento
base, calcolato in base al numero dei giorni di permanenza effettiva,
e' pari al 60% avendo come riferimento Madrid.
Il Coordinatore e' tenuto a rilasciare apposita dichiarazione che
attesti la coerenza dell'attivita' per la quale si chiede la
mobilita' del dottorando con il programma di studi e di ricerca del
Corso.
La corresponsione dell'incremento e' subordinata alla
presentazione da parte del dottorando di una dettagliata relazione,
controfirmata dal Coordinatore del Corso, ed accompagnata da una
dichiarazione del Direttore dell'Istituzione estera ospitante che
certifichi l'effettiva permanenza del dottorando all'estero.
Il pagamento delle borse verra' corrisposto in soluzioni
bimestrali posticipate.
Al fine di consentire l'erogazione dei relativi ratei, il
Coordinatore provvedera' a trasmettere al Rettore, all'inizio di
ciascun anno di Corso, apposita dichiarazione attestante l'inizio e/o
la prosecuzione per l'annualita' successiva dell'attivita' di ricerca
da parte del dottorando.
Il Coordinatore dovra', altresi', attestare ogni eventuale
interruzione o sospensione della frequenza, al fine di consentire
l'interruzione dei pagamenti.
In caso di rinunzia alla borsa di studio, il dottorando dovra'
darne comunicazione al Rettore ed al Coordinatore del Corso, con
almeno 30 giorni di preavviso.
In caso di mancata corresponsione di una rata, per ritardo
nell'inizio dei corsi o per presentazione dell'attestato di frequenza
successivamente alla scadenza del predetto termine, la stessa verra'
cumulata con le rate successive.
Qualora venissero accertate irregolarita' comunque imputabili al
borsista, con provvedimento motivato verra' disposta la revoca della
borsa di studio con il conseguente recupero delle rate eventualmente
gia' corrisposte.

                              Art. 10.
Obbligo di frequenza, differimento ed interruzioni
I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i Corsi di Dottorato
di Ricerca e di compiere continuativamente attivita' formative di
studio e di ricerca nell'ambito delle strutture a cio' destinate e
secondo le modalita' fissate dal Collegio dei Docenti.
I dottorandi possono compiere periodi di soggiorno all'estero
presso Universita' e/o Istituti di Ricerca; in tal caso l'importo
della borsa di studio e' aumentato nella misura di cui al precedente
art. 9, comma 5.
Al termine di ciascun anno di Corso, il Collegio dei Docenti,
sulla, base di una dettagliata relazione sull'attivita' di studio e
di ricerca svolta da ciascun dottorando, deliberera' l'ammissione
all'anno successivo e la conferma della borsa di studio ovvero
proporra' al Magnifico Rettore l'esclusione dal Corso.
Eventuali differimenti della data di inizio del corso o successive
interruzioni sono consentite soltanto ai dottorandi:
a) che si trovino nelle condizioni previste dal decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di tutela e sostegno
della maternita' e della paternita';
b) che si assentino per malattia grave e prolungata, debitamente
comprovata da apposita certificazione medica.
Nel caso di' assenza ingiustificata o di inadempimento dei
predetti obblighi, il Collegio dei Docenti propone, con propria
motivata delibera, l'esclusione del dottorando dal Corso. In tal caso
il dottorando e' obbligato a restituire, per l'anno di riferimento,
tutte le rate eventualmente gia' riscosse.

                              Art. 11.
Copertura assicurativa
L'Universita' degli Studi di Salerno garantisce ai dottorandi, per
tutta la durata del Corso di Dottorato di Ricerca, la copertura
assicurativa per infortuni e responsabilita' civile durante ed in
occasione della frequenza di attivita' didattiche, durante ed in
occasione dell'espletamento di attivita' formative di studio, di
ricerca, di tirocinio, anche pratico, connesse al Corso di Dottorato
di Ricerca.
La copertura assicurativa e', altresi', garantita durante ed in
occasione di visite d'istruzione svolte al di fuori dei locali
dell'Ateneo nonche' durante ed in occasione di eventuali periodi di
soggiorno all'estero, purche' tali attivita' siano preventivamente
autorizzate dal Coordinatore del Corso.

                              Art. 12.
Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca
La difesa della tesi di Dottorato e' sostenuta presso
l'Universita' estera cui afferisce il secondo supervisore assegnato
al dottorando dal Collegio dei Docenti, innanzi ad una Commissione
Giudicatrice integrata dal supervisore afferente all'Universita'
degli Studi di Salerno.
Il giudizio della Commissione Giudicatrice e' trasmesso al Rettore
dell'Universita' degli Studi di Salerno.
In caso di giudizio positivo, il candidato riceve il Diploma di
"Dottore di Ricerca" sia dall'Universita' degli Studi di Salerno, sia
dall'Universita' presso cui ha difeso la tesi.

                              Art. 13.
Incompatibilita' con altri Corsi di studio
Ai sensi dell'art. 142 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592,
l'iscrizione a Corsi di Dottorato di Ricerca e' incompatibile con la
contemporanea iscrizione ad altra Universita' o Istituto di
istruzione superiore, a diverse Facolta' o Scuole della stessa
Universita' o dello stesso Istituto di istruzione superiore; ed a
diversi corsi di laurea o di diploma della stessa Facolta' o Scuola.

                              Art. 14.
Pubblicita'
Il presente bando di concorso ed il fac-simile della domanda di
ammissione sono pubblicati nell'Albo Ufficiale di Ateneo e
consultabili nel sito Internet dell'Ateneo alla voce:
http://www3.unisa.it/AREAIII/uff_coordinamentoattivitapostlaurea/uff
formazionepostlaurea/dottorati
internazionali/home

                              Art. 15.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, l'Universita' degli Studi di Salerno garantisce che il
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e
delle liberta' fondamentali, nonche' della dignita' dei candidati,
con particolare riferimento alla riservatezza, all'identita'
personale e al diritto alla protezione dei dati stessi.
Al riguardo, secondo quanto previsto dall'art. 13 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tutti i dati personali forniti
dai candidati saranno trattati, nel rispetto delle modalita' di cui
all'art. 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
esclusivamente per le finalita' connesse e strumentali al presente
bando di concorso ed all'eventuale gestione del rapporto con
l'Ateneo. In particolare, il trattamento sara' effettuato con le
seguenti modalita': informatizzato e cartaceo. Il conferimento e'
obbligatorio per l'espletamento della procedura concorsuale di cui al
presente bando di concorso e per l'eventuale gestione della carriera
accademica dello studente; conseguentemente, l'eventuale rifiuto a
fornire i dati non consentira' lo svolgimento della predetta
procedura concorsuale e la gestione della carriera accademica. I dati
potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati, anche
mediante inserimento nel sito internet di Ateneo, per adempimenti
imposti da disposizioni di legge; a tal fine, il trattamento sara'
curato da personale dell'Ateneo.
Ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, l'Universita' degli Studi di Salerno raccoglie, utilizza e
tratta i dati personali nel rispetto dei seguenti principi: liceita',
necessita', pertinenza e non eccedenza.
Ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i candidati hanno diritto di esercitare in ogni
momento i seguenti diritti: ottenere la conferma dell'esistenza o
meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma
intelligibile; avere conoscenza dell'origine dei dati nonche' della
logica e delle finalita' su cui si basa il trattamento; ottenere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati in violazione del codice nonche' l'aggiornamento, la
rettificazione o, se vi e' interesse, l'integrazione degli stessi;
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
Titolare del trattamento dei dati e' l'Universita' degli Studi di
Salerno, in persona del Magnifico Rettore pro-tempore, nella qualita'
di legale rappresentante dell'Ente.
Responsabile amministrativo del procedimento, secondo quanto
previsto dagli articoli 4 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
dall'art. 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' il
dott. Giovanni Salzano, - Ufficio Formazione Post-Laurea
dell'Universita' degli Studi di Salerno - via Ponte don Melillo,
84084 Fisciano (Salerno) - tel. 089/966242, fax 089/966405, e-mail:
gsalzano@unisa.it

                              Art. 16.
Norme finali
Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente bando,
si richiamano le disposizioni contenute nel D.P.R. 9 maggio 1994, n.
487, nell'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, nel D.M. 30
aprile 1999, n. 224, nel Regolamento didattico di Ateneo e nel
Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca.
Fisciano, 31 agosto 2009
p.
Il rettore: Fimiani

 

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