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ICRAM - ISTITUTO PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA APPLICATA AL MARE

Concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione con contratto a tempo
indeterminato di due unita' di personale con profilo professionale di
dirigente di ricerca, primo livello.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.94 del 1/12/2000
Ente:ICRAM - ISTITUTO PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA APPLICATA AL MARE
Località:-
Codice atto:00E11049
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:2
Scadenza:31/12/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                            IL PRESIDENTE
 
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante le norme d'esecuzione del testo unico citato;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1991, n. 171;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni
positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per
l'assistenza, integrazione sociale e i diritti dei portatori di
handicap;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, con cui e' stato emanato il regolamento recante norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme d'assunzione nei pubblici impieghi e successive
integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente le misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernente
"Nuove disposizioni in materia d'organizzazione e di rapporti di
lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle
controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in
attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, ed in
particolare l'art. 13, recante "Ulteriori disposizioni integrative e
correttive del decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 80";
Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407 recante "Nuove norme in
favore delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata";
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 entrata in vigore il
18 gennaio 2000 riguardante norme per il diritto al lavoro dei
disabili;
Visto il CCNL del Comparto Istituzione ed Enti di ricerca e
sperimentazione;
Visto l'art. 10, comma 2 del decreto legislativo 29 settembre
1999, n. 381;
Accertata la disponibilita' di posti nel profilo professionale di
dirigente di ricerca - primo livello dell'ICRAM;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del
27 settembre 2000;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti messi a concorso
 
E' indetto un concorso pubblico, per soli titoli, per la
copertura di complessivi due posti di primo livello, profilo
professionale di dirigente di ricerca, presso l'ICRAM, ripartiti come
segue:
un posto nell'ambito dell'Area scientifico-tematica: "sviluppo
sostenibile della pesca ed ecologia e biodiversita' della fauna
ittica";
un posto nell'ambito dell'Area scientifico-tematica: "gestione
della fascia costiera e delle risorse rinnovabili".

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
1 Possono partecipare al concorso i cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea.
2 Per l'ammissione al concorso sono richiesti:
a) il possesso della capacita' acquisita, comprovata da
elementi oggettivi, nel determinare avanzamenti di particolare
originalita', significato e valore internazionale nell'area
scientifico-tematica a cui il concorso si riferisce nonche' il
possesso della capacita' acquisita, comprovata da elementi oggettivi,
nella guida di attivita' inerenti le aree di cui al precedente
art. 1.
b) l'effettivo svolgimento di attivita' di ricerca nell'area
sopraindicata, presso Universita' o enti di ricerca pubblici e
privati, italiani e stranieri;
c) la conoscenza della lingua italiana per i candidati
stranieri;
3 Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano superato
il sessantacinquesimo anno di eta'.
4 I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda pena
l'esclusione dal concorso.

                               Art. 3.
 
Esclusione dal concorso
 
1 Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati:
a) la cui domanda sia stata presentata oltre il termine
stabilito dal presente bando;
b) la cui domanda sia priva della firma del candidato;
c) la cui domanda non contenga tutti i dati richiesti
all'art. 4, comma 3, lettere f), j);
d) che non abbiano i requisiti di ammissione indicati
all'art. 2 del presente bando;
e) che siano gia' dipendenti dell'ICRAM con contratto a tempo
indeterminato, inquadrati nel medesimo livello di quello stabilito
dal presente bando.
2 I candidati sono ammessi al concorso con riserva. Il Presidente
dell'ICRAM puo' disporre in qualunque momento l'esclusione dal
concorso per difetto dei requisiti prescritti. Qualora i motivi che
determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento del
concorso il Presidente dell'ICRAM dispone la decadenza da ogni
diritto conseguente alla partecipazione al concorso stesso; sara'
ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non
veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di
partecipazione al concorso o delle dichiarazioni di
autocertificazione.

                               Art. 4.
 
Domanda di ammissione
 
1. Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta
semplice, devono essere inoltrate direttamente all'ICRAM, via di
Casalotti n. 300 - 00166 Roma, esclusivamente tramite raccomandata
con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di giorni 30
dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Si considerano prodotte in tempo utile le
domande spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il
termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante. Non si terra' conto, comunque, delle domande che
perverranno in data successiva all'inizio dei lavori della
commissione giudicatrice, anche se inoltrate in tempo utile.
2. Coloro che intendono concorrere a entrambi i posti di cui
all'art. 1, sono tenuti, a pena di esclusione, a presentare distinte
domande di partecipazione, ciascuna corredata da tutte le
documentazioni richieste dal presente bando.
3. Nella domanda di ammissione, da redigere secondo lo schema
allegato (allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del
presente bando gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria
personale responsabilita':
a) cognome e nome;
b) data e luogo di nascita;
c) codice fiscale;
d) l'area scientifico-tematica indicata per la quale si intende
concorrere tra quelle di cui al precedente art. 1;
e) la propria cittadinanza;
f) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali
sono iscritti oppure i motivi della mancata iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime; se cittadini stranieri, di godere
dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di
provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento;
g) di non aver riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali pendenti a proprio carico ovvero indicare le
eventuali condanne penali riportate nonche' i procedimenti penali
eventualmente pendenti, precisando gli estremi del provvedimento di
condanna o di applicazione dell'amnistia, del condono, dell'indulto o
del perdono giudiziale e del titolo del reato. La dichiarazione va
resa in ogni caso anche se negativa;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per
gli uomini);
i) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione del rapporto;
j) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente ed insufficiente
rendimento e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego
statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico degli
impiegati Civili dello Stato approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita'
insanabile, nonche' di non essere stato interdetto dai pubblici
uffici in base a sentenza passata in giudicato;
k) l'eventuale posizione di dipendente dell'ICRAM con contratto
a tempo indeterminato con l'indicazione del profilo professionale, di
livello inquadramento e sede di lavoro;
l) gli eventuali titoli di preferenza posseduti, previsti
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994,
come modificato dall'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 693/1996, da far eventualmente valere a parita' di
valutazione. L'espressa menzione di tali titoli nella domanda di
ammissione al concorso e' condizione per la loro valutazione;
m) di avere l'idoneita' fisica all'impiego;
n) l'esatto e completo indirizzo dove si desidera che vengano
inviate le comunicazioni inerenti il concorso;
o) per i soli cittadini stranieri: di avere adeguata conoscenza
della lingua italiana;
4 La firma in calce alla domanda non e' soggetta ad
autenticazione.
5 Alla domanda devono essere allegati:
a) curriculum datato e firmato nel quale il candidato
indichera' distintamente: gli studi compiuti; i titoli conseguiti; le
pubblicazioni; i rapporti tecnici e/o gli elaborati di servizio; i
servizi prestati; le funzioni svolte; gli incarichi ricoperti; ogni
altra attivita' scientifica, didattica o di altro genere
eventualmente esercitata che il candidato ritiene utile ai fini della
valutazione;
b) non piu' di 20 pubblicazioni, scelte tra quelle indicate nel
curriculum ai fini di una specifica valutazione. Di tali
pubblicazioni dovra' essere allegata una copia originale o una
fotocopia autenticata ovvero una fotocopia unita ad una dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta', con la quale il candidato
attesti la conformita' della copia all'originale, unitamente alla
fotocopia del documento di identita' del candidato sottoscrittore.
Tale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' puo' essere
unica per tutte le pubblicazioni;
c) tutti i documenti e titoli di cui al curriculum, escluse le
pubblicazioni di cui alla lettera b). Essi devono essere presentati
in originale, o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata
conforme all'originale mediante la dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' resa ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 20 ottobre 1998 n. 403 secondo lo schema di cui
all'allegato B) che forma parte integrante e sostanziale del presente
bando, corredata di fotocopia di un documento di identita' in corso
di validita' del candidato sottoscrittore. E' possibile altresi'
produrre, in luogo del titolo, una dichiarazione sostitutiva della
normale certificazione, ai sensi dell'art. 1 del citato decreto, o
una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi
dell'art. 2 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, da
rendersi secondo lo schema allegato (allegato B). Le dichiarazioni
sopra indicate dovranno essere redatte in modo analitico, e contenere
tutti gli elementi che le rendano utilizzabili ai fini della
selezione, affinche' la commissione esaminatrice possa utilmente
valutare i titoli ai quali si riferiscono. Le autocertificazioni
previste per i cittadini italiani si applicano ai cittadini
dell'Unione europea (art. 5 decreto del Presidente della Repubblica
n. 403/1998). I cittadini stranieri residenti in Italia possono
utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui
si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani. L'ICRAM potra' procedere in qualunque momento ad idonei
controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive;
d) elenco dettagliato di tutti i documenti e titoli di cui alla
precedente lettera c), datato e firmato;
e) elenco delle pubblicazioni di cui alla precedente lettera
b), datato e firmato.
6 Ai documenti e ai titoli, redatti in lingua straniera, e alle
pubblicazioni, se in lingua diversa dall'italiano o dall'inglese,
deve essere allegata una traduzione in lingua italiana che deve
essere certificata conforme al testo straniero dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore
ufficiale.
7 Non e' consentito il riferimento a titoli, documenti o
pubblicazioni gia' presentati all'ICRAM o ad altre amministrazioni
ne' a documentazione allegata ad altre procedure concorsuali. Non e'
consentito altresi' produrre documenti diversi da quelli cartacei.
8 Ogni eventuale variazione del domicilio eletto ai fini delle
comunicazioni concernenti il concorso deve essere tempestivamente
segnalata all'ICRAM dal candidato. Comunque l'ICRAM non assume
responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio
indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o
telegrafici o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
Tutte le notizie riportate nella domanda e nel curriculum devono
contenere le indicazioni necessarie per effettuare gli eventuali
controlli.

                               Art. 5.
 
Commissioni giudicatrici
 
1 Il Presidente dell'ICRAM, entro trenta giorni dalla scadenza
del termine per la presentazione delle domande, nomina una
Commissione giudicatrice per ciascuna area scientifico-tematica di
cui all'art. 1. Ogni Commissione e' costituita da un Presidente, due
membri effettivi e un supplente, oltre al segretario. I nominativi
dei componenti le singole commissioni sono tempestivamente pubblicati
sul sito Internet dell'ICRAM: www.icram.org. Di tale pubblicazione
sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami".
2 Il Presidente ed i membri effettivi di ciascuna commissione
devono sempre presenziare ai lavori.
3 In caso di motivata rinuncia, di decesso o di indisponibilita'
per cause sopravvenute di un membro effettivo subentra
automaticamente il supplente. Ove l'indisponibilita' riguardi il
Presidente ne assume la funzione il primo tra i membri effettivi
secondo l'ordine indicato nel provvedimento di nomina.
4 Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu' componenti della
Commissione giudicatrice da parte dei candidati, qualora ricorrano le
condizioni previste dall'art. 51 del codice di procedura civile,
devono essere proposte al Presidente dell'ICRAM nel termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso di cui
al precedente comma 1.
5 Ciascuna commissione conclude la procedura concorsuale entro
centoventi giorni dalla data della prima riunione di cui al
successivo art. 6 comma 1. Il Presidente dell'ICRAM puo' prorogare il
predetto termine per una sola volta e per non piu' di sessanta
giorni; decorso inutilmente quest'ultimo termine, il Presidente
dell'ICRAM procede allo scioglimento della commissione ed alla
contestuale ricostituzione.

                               Art. 6.
 
Valutazione dei titoli
 
1. Dopo il trentesimo ed entro il sessantesimo giorno dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
dell'avviso di cui all'art. 5, ciascuna commissione tiene la sua
prima riunione, nel corso della quale provvede a predeterminare i
criteri di massima per la valutazione dei titoli dei candidati,
tenendo conto dei seguenti criteri: originalita' ed innovativita'
della produzione scientifica e rigore metodologico; congruenza
dell'attivita' del candidato con la area scientifico-tematica per la
quale e' bandito il concorso; continuita' temporale ed effettivita'
degli incarichi svolti.
2. Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice
dispone nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio massimo
di 60 punti.
3. Ai fini della valutazione dei titoli ciascuna commissione,
utilizzando il curriculum per l'inquadramento delle figure
professionali del candidato, valutera' partitamente:
a) delle pubblicazioni di cui all'art. 4 comma 5 lettera b).
Fino a punti 20. Punteggio massimo attribuibile a ciascuna
pubblicazione, 1 punto. A tal fine la commissione valutera' soltanto
le pubblicazioni che abbiano effettivo carattere scientifico. I
lavori in corso di stampa saranno presi in considerazione soltanto se
accompagnati dalla lettera di accettazione dell'editore, in originale
o in copia autenticata, o, in luogo di tale lettera, da dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' con la quale il candidato attesti
che i lavori medesimi sono stati accettati per la pubblicazione. Tale
dichiarazione dovra' indicare con esattezza il titolo del lavoro, il
nome dei relativi autori, la data di accettazione nonche' il nome
della rivista scientifica nella quale il lavoro stesso sara'
pubblicato. Non saranno presi in considerazione lavori ciclostilati,
dattilografati o manoscritti.
b) dei documenti e titoli di cui al curriculum indicati
all'art. 4, comma 5, lettera c), diversi dalle pubblicazioni di cui
alla precedente lettera b), massimo punti 40. Punteggio massimo
attribuibile a ciascun documento o titolo punti 2.
4. Saranno inclusi nella graduatoria di merito i candidati che
avranno riportato, nella valutazione dei titoli, un punteggio non
inferiore a punti 42/60.
5. Ciascuna commissione conclusa la valutazione dei titoli,
redige un processo verbale con le valutazioni effettuate e forma la
conseguente graduatoria di merito dei candidati, con l'indicazione
dei corrispondenti punteggi.
6. La commissione esaminatrice cura la notifica ai singoli
candidati dei rispettivi punteggi analiticamente esposti.

                               Art. 7.
 
Titoli di preferenza
 
1. I candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a
quello indicato al comma 5 del precedente articolo e che intendano
far valere i titoli di preferenza a parita' di merito, gia'
dichiarati nella domanda, dovranno far pervenire all'ICRAM, entro il
termine perentorio di giorni quindici, che decorre dalla data di
ricevimento di apposito invito, i documenti attestanti il possesso di
tali titoli. I documenti dovranno attestare, altresi', che i suddetti
titoli erano posseduti fin dalla data di scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande.
2. A parita' di merito hanno la preferenza le categorie di cui
all'art. 5, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487
3 A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni
pubbliche, da comprovarsi mediante produzione dello stato di servizio
con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati oppure
certificazione attestante il lodevole servizio prestato rilasciata
dall'Amministrazione d'appartenenza;
c) dalla minore eta'.
4. Il diritto alla preferenza a parita' di merito potra' essere
dimostrata anche tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione
ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' a seconda
dei casi.
5. Il candidato che abbia omesso di dichiarare nella domanda il
possesso dei titoli che diano diritto alla preferenza a parita' di
merito di cui sopra non potra' beneficiare dei medesimi.
6. I documenti di cui al presente articolo saranno considerati
prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma. A
tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
7. Ai documenti di cui al presente articolo redatti in lingua
straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana
certificata, conforme al testo straniero, redatta dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore
ufficiale.
8. Non si dara' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.

                               Art. 8.
 
Regolarita' degli atti e nomina dei vincitori
 
1. Il responsabile del procedimento di cui all'art. 12, entro
trenta giorni dalla consegna degli atti da parte della Commissione,
accerta con proprio provvedimento la regolarita' formale degli atti
medesimi, dandone comunicazione al Presidente dell'ICRAM il quale,
con propria delibera, tenuti presenti gli eventuali titoli di
preferenza a parita' di merito di cui al precedente art. 7, approva
le graduatorie di merito del concorso e nomina i vincitori.
2. I nominativi dei vincitori saranno pubblicati sul sito
Internet dell'ICRAM e di tale pubblicazione sara' data notizia,
mediante avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Da tale data decorrera' il termine per le eventuali impugnative.
3. Nel caso in cui riscontri vizi di forma, il responsabile del
procedimento, entro il predetto termine di trenta giorni, rinvia con
provvedimento motivato gli atti alla commissione per la
regolarizzazione, stabilendone un termine.
4. I vincitori saranno assunti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato al primo livello, profilo professionale di dirigente di
ricerca, previo superamento di un periodo di prova della durata di
sei mesi. Detto periodo avra' durata dimezzata nel caso in cui il
vincitore provenga da altro profilo dell'ICRAM.
5. Ai nuovi assunti sara' corrisposto il trattamento economico
iniziale relativo al primo livello del profilo professionale di
dirigente di ricerca, previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 171/1991 e dal CCNL del personale del Comparto
istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione vigente, oltre che
gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni normative e
contrattuali.
6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia risolto
da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio.
7. E' condizione risolutiva del contratto individuale, senza
obbligo di preavviso, l'eventuale annullamento della procedura di
reclutamento che ne costituisce il presupposto.
8. I vincitori nominati che nel termine stabilito non avranno
preso servizio, senza giustificato motivo, saranno dichiarati
decaduti dall'impiego.
9. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali
e' escluso fino alla conclusione dell'iter procedurale curato dalla
commissione esaminatrice.

                               Art. 9.
 
Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
 
1. Non prima di quattro mesi e non oltre dodici mesi dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
dell'avviso di cui all'art. 8, comma 2, i candidati possono chiedere
all'ICRAM la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
presentate. La restituzione e' effettuata entro tre mesi dalla data
della richiesta, salvo eventuale contenzioso in atto.
Trascorso il suddetto termine, l'ICRAM non e' piu' responsabile
della conservazione e restituzione della documentazione.

                              Art. 10.
 
Documenti di rito per la nomina dei vincitori
 
1. I vincitori devono presentare entro il primo mese di servizio,
a pena di decadenza, la seguente documentazione:
a) autocertificazione che attesti data e luogo di nascita,
cittadinanza, godimento dei diritti politici, posizione nei confronti
degli obblighi militari;
b) certificato di sana e robusta costituzione fisica, in bollo,
rilasciato dall'Azienda sanitaria locale di appartenenza o da un
medico militare;
c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', in carta
semplice, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e
di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita'
richiamate dall'art. 58 del decreto legislativo n. 29/1993, ovvero
espressa dichiarazione di opzione per l'ICRAM;
d) fotocopia del tesserino di codice fiscale.

                              Art. 11.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi degli art. 10 e 12 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati sono trattati per le
finalita' di gestione del presente bando e per la successiva
eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per la gestione del
rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto di
far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti
dell'ICRAM.

                              Art. 12.
 
Responsabile del procedimento
 
Il responsabile del procedimento relativo al concorso di cui al
presente bando e' il dott. Attilio Rinaldi - via di Casalotti, 300 -
00166 Roma (tel. 06/61570410 - fax 06/61550581).

                              Art. 13.
 
Pubblicita'
 
Il presente bando e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami".
Il bando puo' essere consultato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito Internet dell'ICRAM www.icram.org.>

                              Art. 14.
 
Disposizioni finali
 
1 Per quanto non espressamente previsto dal presente bando,
valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla
normativa citata nelle premesse del presente bando, nonche' le leggi
vigenti in materia.
Roma, 14 novembre 2000
Il presidente: Notarbartolo di Sciara
 
Allegato A
All'ICRAM - Via di Casalotti n. 300
- 00166 Roma
 
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI, PER L'ASSUNZIONE DI N. 2
UNITA' DI PERSONALE CON PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE DI
RICERCA, PRIMO LIVELLO AREA SCIENTIFICO - TEMATICA
 
Il sottoscritto: .. . . . . .. . . .. .
Cognome ..................................... (per le donne
indicare il cognome da nubile)
nome ....................................... codice fiscale . .
.. . . . .. . . . . .. .
nato a ............... prov. .............. il . . . . . . . . .
Attualmente residente a .............................. prov. . .
indirizzo . . . . .. . . . .. .
c.a.p. ......................... telefono
...............................
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale, n.... del
..............., per due posti di dirigente di ricerca per la
seguente area tematica
A tal fine, ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge n. 15/1968 e
degli artt. 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 403/1998 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Dichiara sotto la propria personale responsabilita':
di essere nato in data e luogo sopra riportati;
di essere residente nel luogo sopra riportato;
di eleggere il seguente domicilio presso il quale indirizzare
le comunicazioni relative alla procedura concorsuale (in Italia per i
cittadini stranieri);
Comune ................................. Prov.
.......................
Indirizzo ...................................................
C.a.p. ............................ Telefono
...............................
di essere cittadino ................................;
di non essere escluso dall'elettorato politico attivo, di
essere iscritto nelle liste elettorali di ......................
Provincia . . . . . oppure indicare i motivi della mancata iscrizione
o della cancellazione;
di aver prestato servizio con rapporto di impiego presso una
pubblica amministrazione e cioe' presso.................... e di
essere cessato............................... a causa di
...............................;
di non prestare attualmente servizio presso l'ICRAM (in caso
contrario specificare se si e' dipendenti di ruolo, il profilo
professionale ed il livello di inquadramento);
di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ne' di
essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi
dell'art. 127 lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
di non aver riportato condanne penali;
ovvero
di aver riportato le seguenti condanne penali o di aver i
seguenti procedimenti penali pendenti (indicando gli estremi delle
relative sentenze): .. . . . . . . . .. . . ;
di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi
militari: ......................................;
di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2,
comma 2 lettere a) e b) del bando di concorso;
di non trovarsi nelle condizioni d'esclusione di cui all'art. 3
comma 1 lettera e);
di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza da far
valere a "parita' di valutazione", previsti dall'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 487/1994, come modificato
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 693/1996
(1):.. .. . .. . .. . ;
Per i cittadini stranieri:
di godere dei diritti civili e politici nello Stato. . . . . .
. . . ovvero indicare i motivi del mancato godimento . .. . . . . .;
di avere conoscenza della lingua italiana come richiesto
dall'art. 2, comma 2, lettera c);
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinche' i dati
personali forniti possano essere trattati, nel rispetto della legge
n. 675/1996, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Annotazioni integrative . . . . . . . . . . . .
Allega, inoltre:
curriculum datato e firmato;
una copia di ciascuna pubblicazione scelta;
una copia dei documenti e titoli;
elenco datato e firmato delle pubblicazioni scelte;
elenco datato e firmato dei documenti e titoli.
Il sottoscritto si impegna a comunicare le eventuali variazioni
successive, riconoscendo che l'amministrazione non assume
responsabilita' in caso di irreperibilita' del destinatario e per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente o da mancata, oppure tardiva,
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Luogo e data ..............................
Il dichiarante .................
NOTA (1):
D.P.R . 9 maggio 1994 n. 487, art. 5.
1) gli insigniti di medaglia al valor militare. Tale titolo
potra' essere comprovato mediante copia autentica del provvedimento
di concessione o mediante idonea certificazione rilasciata dal
Ministero della difesa;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti. Tale
qualita' potra' essere comprovata mediante copia autentica del
provvedimento di concessione della pensione da cui risulti la
categoria di pensione assegnata ovvero l'estratto del referto medico
collegiale da cui risulti la descrizione dell'invalidita', ovvero da
una certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale per
gli invalidi di guerra;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra o per atti di
terrorismo. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante copia
autentica del decreto di concessione della pensione da cui risulti la
categoria di pensione assegnata, ovvero l'estratto del referto medico
collegiale da cui risulti la descrizione dell'invalidita', ovvero da
una certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale per
gli invalidi di guerra o da un certificato rilasciato dalla
competente prefettura;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante la
produzione di copia autentica del provvedimento con il quale
l'amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed
istituzionali abbiano riconosciuto una mutilazione od infermita'
ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A annessa alla
legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive modificazioni, ovvero
mediante un attestato dell'I.N.A.I.L. circa la natura
dell'invalidita' e circa il grado di riduzione della capacita'
lavorativa che non deve essere inferiore ad un terzo;
5) gli orfani di guerra. Tale condizione deve risultare da una
certificazione dell'iscrizione nell'elenco generale da tenersi a cura
dei comitati provinciali dell'Opera nazionale orfani di guerra (ora
le prefetture) o dell'autorita' consolare, nella rispettiva
giurisdizione ai sensi dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra o per atti di
terrorismo. Tale qualita' dovra' essere comprovata mediante copia
autentica del decreto di concessione della pensione da cui risulti la
categoria di pensione assegnata, ovvero con l'estratto del referto
medico collegiale da cui risulti la descrizione dell'invalidita',
ovvero da una certificazione rilasciata dalla competente Opera
nazionale per gli invalidi di guerra o dalla prefettura competente;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante la
produzione di copia autentica del provvedimento con il quale
l'amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed
istituzionali abbiano riconosciuto al genitore una mutilazione od
infermita' ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A
annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive
modificazioni, unitamente ad una certificazione anagrafica o ad una
dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968 da cui
risulti il rapporto di filiazione ovvero da una certificazione
rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendeva il genitore,
ovvero mediante una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il
genitore e' deceduto per causa di lavoro unitamente ad una
certificazione anagrafica o una dichiarazione sostitutiva ai sensi
della legge n. 15/1968 da cui risulti il rapporto di filiazione;
8) i feriti in combattimento. Tale servizio dove risultare
mediante la produzione di copia del foglio matricolare o dello stato
di servizio o da altra attestazione rilasciata dal Ministero della
difesa dalla quale risulti la circostanza;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa: il
primo titolo potra' essere comprovato mediante copia autentica del
provvedimento di concessione o idonea certificazione rilasciata dal
Ministero della difesa; il secondo con certificato di famiglia;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante copia
autentica del decreto di concessione della pensione al genitore da
cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero mediante
l'estratto del referto medico collegiale da cui risulti la
descrizione dell'invalidita', ovvero da una certificazione rilasciata
dalla competente Opera nazionale per gli invalidi di guerra
unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di
filiazione, ovvero da una certificazione rilasciata a nome del
candidato dalla direzione generale delle pensioni di guerra;
11) i figli dei mutilati e invalidi per fatto di guerra o per
atto di terrorismo. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante
copia autentica del decreto di concessione della pensione al genitore
da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero mediante
l'estratto del referto medico collegiale da cui risulti la
descrizione dell'invalidita', ovvero da una certificazione rilasciata
dalla competente opera nazionale per gli invalidi di guerra
unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di
filiazione, ovvero da una certificazione rilasciata a nome del
candidato dalla direzione generale delle pensioni di guerra o da un
certificato rilasciato dalla competente prefettura;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato. Tale qualita' potra' essere comprovata
mediante la produzione di copia autentica del provvedimento con il
quale l'amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed
istituzionali abbiano riconosciuto al genitore una mutilazione od
infermita' ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A
annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive
modificazioni, unitamente ad una certificazione anagrafica da cui
risulti il rapporto di filiazione ovvero da una certificazione
rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendeva il genitore,
ovvero mediante la produzione di una dichiarazione del l'I.N.P.S.
circa la natura dell'invalidita' ed il grado di riduzione della
capacita' lavorativa, unitamente ad una certificazione anagrafica da
cui risulti il rapporto di filiazione;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra.
Tale condizione potra' risultare mediante copia autentica del decreto
di concessione della pensione al genitore da cui risulti la categoria
di pensione assegnata, ovvero da una certificazione rilasciata a nome
del candidato dalla direzione generale delle pensioni di guerra,
unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di
coniugio o di parentela con il defunto;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra o per atti di terrorismo. Tale condizione potra' risultare
mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione al
genitore da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero da
una certificazione rilasciata dalla direzione generale delle pensioni
di guerra da rilasciarsi a nome del candidato, unitamente ad una
certificazione anagrafica attestante il rapporto del coniugio o di
parentela con il defunto o da un certificato dalla competente
prefettura;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato. Tale qualita' potra' essere
comprovata mediante la produzione di copia autentica del
provvedimento con il quale l'amministrazione statale o gli enti
locali territoriali ed istituzionali abbiano riconosciuto al genitore
una mutilazione od infermita' ascrivibili ad una delle categorie da
cui alla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e
successive modificazioni, ovvero da una certificazione rilasciata
dall'amministrazione dalla quale dipendeva il defunto, unitamente ad
una certificazione anagrafica attestante il rapporto di coniugio o di
parentela con il defunto dalla quale dipendeva il congiunto, ovvero
mediante la produzione di una dichiarazione dell'I.N.P.S. attestante
che il coniuge od il fratello e' deceduto per causa di lavoro nonche'
di una certificazione anagrafica attestante il rapporto di coniugio o
di parentela con il defunto;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti. Tale stato deve essere comprovato mediante la produzione
dello stato matricolare da cui risultino le campagne di guerra;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno presso il Consiglio nazionale delle
ricerche da comprovarsi mediante produzione di copia dello stato di
servizio con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico. Tale titolo deve essere comprovato mediante
certificazione anagrafica dalla quale risulti la data del matrimonio
e quella della nascita dei figli ovvero mediante certificazione
anagrafica dalla quale risulti la data della nascita dei figli che,
per essere valutate, devono essere antecedenti alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande del presente concorso;
19) gli invalidi ed i mutilati civili. Tale titolo deve essere
comprovato mediante la produzione di una certificazione o del
provvedimento dal quale risulti che la commissione sanitaria
provinciale abbia accertato l'esistenza di minorazioni tali da
determinare una riduzione della capacita' lavorativa non inferiore ad
un terzo (legge 30 marzo 1971, n. 118);
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma. Tale condizione potra'
essere comprovata mediante la produzione della copia conforme
all'originale dello stato di servizio militare o del foglio
matricolare di congedo illimitato.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, da comprovarsi nello stesso
modo di cui al punto n. 18, indipendentemente dal fatto che il
candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche, da comprovarsi mediante produzione di copia dello stato di
servizio con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati oppure
certificazione attestante il lodevole servizio prestato rilasciata
dall'amministrazione d'appartenenza;
c) dall'eta'. E' preferito il candidato piu' giovane di eta'.
 
Allegato B
Fac-simile
 

| | DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art. 2 legge n. 15/68 e art. 1 D.P.R.n. 403/1998)
 

| | DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 4 legge n. 15/68 e art. 2 D.P.R.n. 403/1998)
(barrare accanto alla dichiarazione che interessa)
 
Il sottoscritto: . .. . . .. . . .. . . . . .. . . . .. .
cognome . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . (per le donne
indicare il cognome da nubile)
nome . . .. . . . .. . codice fiscale ...........................
nato a . . . .. . . . .. prov. ...........................
il ................. sesso ...... attualmente residente a . . .. . .
prov. ........................ indirizzo . .. . . .. . .. .
c.a.p. . . .. . . .. . telefono . . .. . .. . ..
Consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara:
. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . .. . . . .
Luogo e data .. . . . . .
Il dichiarante . . . .. . . .. . .

 

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