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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Reclutamento e trattamento economico dei "Modelli viventi" delle
Accademie di belle arti e dei licei artistici dello Stato. (Ordinanza
ministeriale n. 14 del 17 gennaio 2000).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.13 del 15/2/2000
Ente:MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Località:Nazionale
Codice atto:000A1152
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:30/6/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
 
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante: "Disposizioni
urgenti in materia di personale scolastico";
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visti il decreto ministeriale n. 207 del 30 agosto 1999 e
l'ordinanza ministeriale n. 652 del 20 ottobre 1997, prot. n. 4504;
Visto il C.C.N.L. - Comparto scuola, sottoscritto il 4 agosto
1995;
Considerato che l'art. 6, comma 11, della citata legge
n. 124/1999 relativamente alle disposizioni concernenti i modelli
viventi pone nuovi criteri e modalita' sia per il loro reclutamento a
termine nelle Accademie di belle arti e nei licei artistici dello
Stato, che per la loro assunzione nei ruoli del personale A.T.A. -
terza e quarta qualifica funzionale della Scuola;
Ritenuta l'opportunita' di dare un unico ed omogeneo indirizzo
interpretativo ed operativo alle disposizioni innovative contenute
nell'art. 6, comma 11, della citata legge n. 124/1999;
Sentito il parere del Ministero dei tesoro - Ragioneria generale
- I.G.O.P.;
 
Ordina:
 
Art. 1.
1.1 Ogni anno il consiglio di amministrazione delle Accademie di
belle arti e il consiglio di istituto dei licei artistici, su
proposta di una commissione costituita, rispettivamente, dal
direttore dell'istituzione di alta cultura, dal dirigente scolastico
e dai professori delle materie artistiche interessate, deliberano il
monte ore settimanale di attivita' di posa per le complessive
esigenze didattiche istituzionali.
1.2 La consistenza numerica del monte ore di attivita' di posa,
nelle Accademie di belle arti, si determina moltiplicando per dodici
il numero complessivo dei corsi di pittura e di scultura annualmente
autorizzati.
1.3 Nelle Accademie di belle arti, nelle quali e' attivata la
Scuola libera del nudo, il monte ore settimanale di posa, come sopra
determinato, e' incrementato di 20 ore fino al limite di 100 alunni
frequentanti; il monte ore viene aumentato di 4 ore per ogni
ulteriore gruppo di 25 alunni frequentanti.
1.4 Nei licei artistici la consistenza numerica delle ore
settimanali di posa dei modelli viventi necessaria a soddisfare le
esigenze didattiche e formative istituzionali relativamente agli
insegnamenti di figura disegnata e di figura modellata, nei corsi
ordinamentali, si determina moltiplicando il numero delle classi
terze e quarte di prima e di seconda sezione, delle quali e' stato
autorizzato il funzionamento, secondo il prospetto che segue:
 

1ª Sezione 2ª Sezione
Classi: 3ª 4ª 4ª
Figura disegnata 4 4 2
Figura modellata 2 2 2
1.5 In presenza di prospetti sperimentali le ore di attivita' di
posa, previste dal piano orario per le classi quarta e quinta dei
corsi relativi si cumulano con quelle di corsi ordinamentali al fine
di determinare il monte ore settimanale complessivo.

                               Art. 2.
 
Reclutamento dei modelli viventi
 
2.1 Coloro che aspirano ad essere assunti presso le Accademie di
belle arti e presso i licei artistici dello Stato con la qualifica di
modelli viventi con contratto di lavoro a tempo determinato o con
contratto di prestazione d'opera, devono presentare domanda, in carta
semplice, alla direzione delle istituzioni suddette, entro il
30 giugno di ciascun anno.
2.2 Nella domanda gli aspiranti devono indicare le proprie
generalita' e dichiarare:
di appartenere ad uno dei Paesi della Comunita' europea;
di essere iscritti nelle liste elettorali del comune di ;
di non avere riportato condanne penali e di non avere carichi
penali pendenti;
l'anzianita' di servizio prestato presso le Accademie di belle
arti e presso i licei artistici dello Stato, in qualita' di modello
vivente, al 25 maggio 1999, data di entrata in vigore della legge 3
maggio 1999, n. 124;
di godere dei diritti politici.
2.3 Le Accademie di belle arti e i licei artistici provvedono ad
esporre, nei rispettivi albi, l'elenco degli aspiranti alla
assunzione come modelli viventi, in detto elenco gli aspiranti sono
graduati tenendo conto prioritariamente:
dell'anzianita' di servizio al 25 maggio 1999, pari o superiore
a cinque anni, da intendere come rapporto di lavoro con trattamento
economico annuale;
dell'anzianita' di servizio inferiore a cinque anni con
rapporto di lavoro a trattamento economico annuale.
I nuovi aspiranti verranno inseriti in elenco a parte distinto
dal precedente secondo l'ordine alfabetico e gli eventuali
destinatari di contratto di prestazione d'opera saranno individuati
sulla base delle esigenze didattiche emergenti dalla programmazione
delle singole istituzioni.
2.4 In caso di assunzione in servizio, anche con contratto di
prestazione d'opera, gli interessati devono documentare:
la sana e robusta costituzione fisica e l'inesistenza di
malattie che possano pregiudicare la salute degli alunni e dei
docenti;
la cittadinanza di uno dei Paesi della Comunita' europea;
il godimento dei diritti politici;
l'anzianita' di servizio prestato come modello vivente presso
le Accademie di belle arti e i licei artistici dello Stato.

                               Art. 3.
 
Costituzione e disciplina del rapporto di lavoro
 
3.1 Il rapporto di lavoro individuale dei modelli viventi con le
Accademie di belle arti e con i licei artistici, si costituisce:
a) mediante contratto individuale di lavoro a tempo determinato
di durata annuale, per un numero di ore compreso tra le 10 e le 20
settimanali, per coloro che hanno una anzianita' di servizio alla
data di entrata in vigore della legge n. 124/1999, pari a 5 anni o
superiore, prestato come modello vivente, presso le Accademie di
belle arti e presso i licei artistici dello Stato;
b) mediante contratto di prestazione d'opera, indipendentemente
dal numero delle ore, per coloro che non hanno l'anzianita' di
servizio, come modello vivente, indicata alla precedente lettera a).
3.2 Il contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale
ed il contratto di prestazione d'opera stipulato dai modelli viventi
con l'Accademia di belle arti, previa individuazione degli aventi
titolo, si costituisce ed acquista efficacia dopo che, sottoscritto
dall'interessato, viene controfirmato dal direttore dell'istituzione
di alta cultura.
3.3 Il contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale
stipulato dai modelli viventi, previa individuazione dell'avente
titolo da parte del dirigente scolastico, si costituisce ed acquista
efficacia dopo che, sottoscritto dall'interessato, viene
controfirmato dal competente provveditore agli studi.
3.4 Il contratto i lavoro di prestazione d'opera stipulato nei
licei artistici, previa individuazione dell'avente titolo, si
costituisce ed acquista efficacia dopo che, sottoscritto
dall'interessato, viene controfirmato dal dirigente dell'istituzione.
3.5 Il rapporto di lavoro individuale costituito dai modelli
viventi con l'Accademia di belle arti e con i licei artistici
mediante contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale e'
disciplinato da quanto previsto dal contratto stesso, dal C.C.N.L. -
Comparto scuola, dalle disposizioni della normativa comunitaria e da
quanto stabilito nella presente ordinanza.
3.6 I modelli viventi assunti con contratto a tempo determinato
di durata annuale sono tenuti a prestare effettivo servizio per
l'intero anno accademico o scolastico, comprese le sessioni degli
esami, per il numero di ore indicato nel contratto e nel rispetto
delle norme di cui al precedente punto 3.5.
3.7 I modelli viventi assunti con contratto di prestazione
d'opera, sono tenuti a prestare servizio per la durata e per le ore
stabilite nel contratto individuale di lavoro. Nel contratto,
pertanto, dovranno essere espressamente indicate:
le generalita' del contraente;
la durata temporale del rapporto di lavoro;
le ore di effettivo servizio;
le cause di recesso, in particolare:
per mancata e ingiustificata assunzione in servizio nei
termini stabiliti;
per le assenze ingiustificate dal servizio;
per l'inefficienza del servizio.
3.8 Per quanto non previsto nella presente ordinanza, in ordine
alla prestazione del servizio dei modelli viventi con contratto di
prestazione d'opera, si rinvia alle disposizioni degli articoli 2222
e seguenti del codice civile e a quelle che regolano analoghi
rapporti di lavoro.

                               Art. 4.
 
Trattamento economico
 
4.1 I modelli viventi assunti con contratto a tempo determinato
di durata annuale, hanno diritto ad una retribuzione determinata, su
base oraria, corrispondente al trattamento economico previsto dal
vigente C.C.N.L. - Comparto scuola, e successive integrazioni, per la
quarta qualifica funzionale del personale A.TA. non di ruolo della
scuola.
4.2 L'orario di servizio dei modelli viventi resta fissato a 20
ore settimanali. La retribuzione base, come sopra determinata,
conseguentemente, viene calcolata in 20/20 e corrisposta per tutti i
mesi dell'anno. Nel caso in cui le ore di servizio stabilite nel
contratto individuale di lavoro di durata annuale, siano inferiori
alle 20 ore, la retribuzione spettante viene corrisposta in
proporzione. Tale retribuzione viene, altresi, proporzionalmente
aggiornata in corrispondenza dei miglioramenti economici previsti per
la quarta qualifica funzionale del personale A.T.A. non di ruolo
della scuola, comprese le competenze dovute per legge e la
tredicesima mensilita'.
4.3 La retribuzione oraria dei modelli viventi, assunti con
contratto di prestazione d'opera, e' stabilita nella misura di L.
50.000; tale retribuzione e' soggetta alla ritenuta di legge e viene
corrisposta per le ore effettivamente prestate.
4.4 L'onere derivante dalle assunzioni dei modelli viventi con
contratto a tempo determinato, per le esigenze didattiche
istituzionali delle Accademie di belle arti e dei licei artistici
dello Stato, continua ad essere posto a carico dell'apposito capitolo
di spesa 4409 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione
concernente i contratti del personale A.T.A. non di ruolo della
scuola. Conseguentemente, come per gli anni pregressi, i direttori
delle Accademie di belle arti provvederanno a trasmettere, ai
competenti uffici del bilancio e della programmazione economica
provinciali, i contratti dei modelli viventi da loro stessi assunti e
i provveditori agli studi, a loro volta, invieranno, ai suddetti
uffici, i contratti stipulati con i modelli viventi, assunti per le
esigenze didattiche dei licei artistici dello Stato amministrati.
4.5 L'onere derivante dall'assunzione dei modelli viventi con
contratti di prestazione d'opera e' a carico del bilancio delle
istituzioni scolastiche - spese di funzionamento - e finanziato
rispettivamente con il capitolo 4442 per le Accademie di belle arti e
4447 per i licei artistici, dello stato di previsione del Ministero
della pubblica istruzione. La consistenza di detti capitoli dovra'
essere incrementata per compensazione in misura pari alla
corrispondente diminuzione che si verifica sulla spesa fissa.

                               Art. 5.
 
Graduatorie nazionali e provinciali ad esaurimento dei modelli
viventi
 
5.1 In applicazione dei principi stabiliti dall'art. 6, comma 11,
della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono costituite due graduatorie ad
esaurimento a livello nazionale e, quindi, ripartite in graduatorie
provinciali per i due distinti profili professionali previsti:
a) una riferita a coloro che, in possesso del titolo di studio
previsto dalla tabella 1 allegata al C.C.N.L. - Comparto scuola, del
4 agosto 1995, hanno prestato, indifferentemente, 5 anni o piu' di
servizio, con rapporto di lavoro a trattamento economico annuale,
alla data del 25 maggio 1999, anche non continuativo, nelle Accademie
di belle arti e nei licei artistici dello Stato, chiedano di essere
inclusi nelle suddette graduatorie ad esaurimento per essere assunti
con contratto a tempo indeterminato nei ruoli della terza qualifica
funzionale del personale A.T.A. della scuola;
b) una riferita a coloro che, in possesso del titolo di studio
previsto dalla tabella indicata nella precedente lettera a) (Diploma
di scuola media), hanno prestato, indifferentemente, 5 o piu' anni di
servizio, con rapporto di lavoro a trattamento economico annuale,
alla data del 25 maggio 1999, anche non continuativo, nelle
istituzioni artistiche in parola, chiedano di essere inclusi nelle
graduatorie ad esaurimento di cui sopra, per essere assunti con
contratto a tempo indeterminato nei ruoli della quarta qualifica
funzionale del personale A.T.A. del Comparto scuola.
5.2 Coloro che risultano iscritti nelle indicate graduatorie
nazionali ad esaurimento possono optare per l'inclusione in ordine di
preferenza ed in base alla posizione spettante nelle rispettive
graduatorie di due diverse province.
5.3 I modelli viventi che aspirano ad essere inclusi nella
graduatoria ad esaurimento di cui alla precedente lettera b) devono
presentare domanda, avendone titolo, in carta semplice con
raccomandata a.r. all'Ispettorato per l'istruzione artistica -
Divisione IV Via Michele Carcani, 61 - 00153 Roma, entro il 31 marzo
2000, utilizzando l'allegato modello B.
5.4 Coloro che sono in possesso dei requisiti previsti
dall'art. 6, comma 11, della legge n. 124/1999 (titolo di studio e
cinque anni o piu' di servizio prestato in qualita' di modelli
viventi presso le Accademie di belle arti e presso i licei artistici
dello Stato) (1) vengono inclusi nella graduatoria ad esaurimento per
l'accesso alla terza qualifica funzionale, previo superamento di una
prova di idoneita' alle funzioni dello specifico profilo profesionale
di assistente amministrativo; prova che verra' svolta a cura
dell'Ispettorato per l'istruzione artistica sulla base dei contenuti,
delle modalita' e nei termini di cui al successivo art. 6 della
presente ordinanza.

                               Art. 6.
 
Prova di idoneita' alle funzioni della terza qualifica funzionale
Profilo assistente amministrativo
 
6.1 I modelli viventi che aspirano ad essere inclusi nella
graduatoria di cui al punto 5.4 del precedente art. 5, ai fini
dell'ammissione alla prova di idoneita' alle funzioni dello specifico
profilo professionale indicato, devono presentare domanda in carta
semplice all'Ispettorato per l'istruzione artistica - Divisione IV -
Via Michele Carcani 61 - 00153 Roma, entro il 31 marzo 2000,
utilizzando l'allegato modello A.
(1) Assistente amministrativo: a) diploma di qualifica
professionale ad indirizzo specifico (addetto alla segreteria
d'azienda; addetto alla contabilita' di aziende; operatore della
gestione aziendale; opertore dell'impresa turistica);
b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica
specifica per i servizi del campo amministrativo-contabile,
rilasciato al termine di corsi regionali di durata non inferiore alle
600 ore ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845 del 1978. In
caso di mancato possesso dei diplomi di cui alle lettere a) e b) e'
valido un diploma che consenta l'accesso agli studi universitari.
6.2 Nella domanda di ammissione alla suddetta prova di idoneita',
gli interessati devono, sotto la propria responsabilita', dichiarare:
a) cognome e nome (le donne devono indicare il cognome di
nascita);
b) luogo e data di nascita;
c) titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica di
assistente amministrativo previsto nella tabella 1 allegata ai
C.C.N.L. del 4 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario
n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995;
d) possesso dell'anzianita' di servizio di modello vivente
prestato indifferentemente presso le Accademie di belle arti e presso
i licei artistici dello Stato;
e) l'istituzione scolastica presso la quale ha prestato
l'ultimo servizio e la sede attuale, qualora non coincida con la
precedente.
Nella domanda deve, altresi', essere indicato, oltre al numero di
telefono, l'indirizzo eletto per eventuali comunicazioni relative
alla organizzazione e all'espletamento della prova di idoneita' in
questione. Ogni variazione di recapito deve essere comunicata con
raccomandata a.r. al Ministero della pubblica istruzione -
Ispettorato per l'istruzione artistica - Divisione IV - Via Michele
Carcani, 61 - 00153 Roma.
6.3 La data in cui verra' effettuata la prova di idoneita' in
questione verra' stabilita successivamente e dopo che l'Ispettorato
per l'istruzione artistica avra' valutato le domande degli
interessati e le esigenze logistiche e organizzatorie necessarie allo
svolgimento della prova stessa.
6.4 La prova di idoneita' indicata nei precedenti punti consiste:
a) nella conoscenza degli elementi di base dei mezzi
informatici utilizzati per l'attivita' amministrativa e didattica
nelle Accademie di belle arti e nei licei artistici e nella capacita'
operativa di primo livello sulle postazioni informatiche in dotazione
nella struttura scolastica;
b) nella conoscenza, in linea generale, della organizzazione
didattica e amministrativa delle Accademie di belle arti e dei licei
artistici e delle mansioni inerenti il profilo professionale per il
quale concorrono.
6.5 La prova di cui al punto 6.4, valutata da apposita
commissione, si intende superata con il motivato giudizio di
idoneita' alle mansioni del profilo di cui al precedente punto 6.4,
lettera b), espresso dalla commissione di cui sopra che verra'
costituita con successivo decreto direttoriale del capo
dell'Ispettorato per l'istruzione artistica, ai sensi dell'art. 555
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

                               Art. 7.
 
Valutazione dei titoli di studio e di servizio
 
7.1 Ai fini della inclusione dei modelli viventi nelle
graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 6, comma 11, della legge
n. 124/1999, i titoli di studio e di servizio ivi previsti vengono
valutati, rispettivamente, sulla base delle tabelle A/1 (Assistente
amministrativo) e A/4 (Collaboratore scolastico) allegate
all'ordinanza ministeriale n. 652 del 20 ottobre 1997, protocollo n.
4504, richiamata nelle premesse della presente ordinanza.
 
Valutazione dei titoli di studio e di servizio sulla base della
tabella A/1 (Assistente amministrativo).
 
A) Alla valutazione del titolo di studio comunque espressa, si
attribuiranno i seguenti valori:
media del 6 oppure sufficiente punti 2
media del 7 oppure buono punti 2,5
media dell'8 oppure distinto punti 3
media del 9 oppure ottimo punti 3,5
Ove siano stati prodotti piu' titoli di studio, oltre a quelli
richiesti per l'accesso al profilo professionale, si valuta quello
piu' favorevole attribuendo i seguenti punteggi:
diploma di laurea punti 3
diploma di scuola secondaria di secondo grado punti 2
idoneita' in concorso pubblico per esami (si valuta una sola
idoneita')
punti 1
B) Ai titoli di servizio si attribuiranno i seguenti valori:
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio
effettivamente prestato in qualita' di modello vivente presso
Accademie di belle arti e licei artistici statali
punti 0,50
 
Valutazione dei titoli di studio e di servizio sulla base della
tabella A/4 (Collaboratore scolastico):
 
A) Alla valutazione del titolo di studio comunque espressa, si
attribuiranno i seguenti valori:
media del 6 oppure sufficiente punti 2
media del 7 oppure buono punti 2,5
media dell'8 oppure distinto punti 3
media del 9 oppure ottimo punti 3,5
Ove siano stati prodotti piu' titoli di studio, oltre a quelli
richiesti per l'accesso al profilo professionale, si valuta quello
piu' favorevole attribuendo i seguenti punteggi:
diploma di laurea punti 3
diploma di scuola secondaria di secondo grado punti 2
diploma di qualifica professionale punti 1,5
idoneita' in concorso pubblico per esami (si valuta una sola
idoneita')
punti 1
B) Ai titoli di servizio si attribuiranno i seguenti valori:
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio
effettivamente prestato in qualita' di modello vivente presso
Accademie di belle arti e licei artistici statali
punti 0,50

                               Art. 8.
 
Nomine a tempo indeterminato
 
8.1 L'Ispettorato per l'istruzione artistica e i provveditorati
agli studi, ciascuno per la propria competenza, procedono alle
assunzioni con contratto a tempo indeterminato di coloro che
risultano utilmente collocati nelle indicate graduatorie in relazione
alle annuali e accertate vacanze dei posti a livello nazionale e a
livello provinciale, correlate alla aliquota percentuale,
rispettivamente attribuita sulla disponibilita' totale dei posti
riferita all'uno e all'altro profilo professionale.
8.2 I modelli viventi che risultano collocati nelle graduatorie
ad esaurimento indicate nel precedente art. 5, lettere a) e b), sono
assunti dal competente Ispettorato per l'istruzione artistica, con
contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nella terza e
quarta qualifica funzionale, nelle Accademie e nei Conservatori di
musica dello Stato, con precedenza rispetto ad altri aventi titolo e
fino alla concorrenza della disponibilita' annuale a livello
nazionale dedotti gli accantonamenti di legge.
8.3 I modelli viventi, invece, che risultano inseriti nelle
graduatorie provinciali vengono assunti, dai competenti Provveditori
agli studi con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato
nelle qualifiche di pertinenza (terza e quarta) nella misura del 5% e
del 10%, rispettivamente, presso le istituzioni scolastiche
amministrate.
8.4 A coloro che vengono assunti con contratto a tempo
indeterminato nei ruoli del personale A.T.A. della terza e quarta
qualifica funzionale, nel rispetto delle graduatorie di appartenenza,
il servizio prestato in qualita' di modello vivente e' riconosciuto
nella misura massima di 3 anni agli effetti giuridici ed economici e
per la restante parte per i 2/3 ai soli fini economici ai sensi
dell'art. 19 della legge n. 463/1978 modificativo dell'art. 23, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 420/1974.
Roma, 17 gennaio 2000
Il Ministro: Berlinguer

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