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IULM - LIBERA UNIVERSITA' DI LINGUE E COMUNICAZIONE DI MILANO

Procedure di valutazione comparativa per un posto di professore di
seconda fascia

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.18 del 3/3/2000
Ente:IULM - LIBERA UNIVERSITA' DI LINGUE E COMUNICAZIONE DI MILANO
Località:-
Codice atto:000E2039
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:3/4/2000
Tags:Professori

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 e successive modifiche;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382 e successive modificazioni, concernente il riordinamento della
docenza universitaria, la relativa fascia di formazione nonche' la
sperimentazione organizzativa e didattica;
Vista la legge 22 aprile 1987, n. 158, di conversione del
decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme
sull'accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e in particolare gli
articoli 2 e 3;
Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1997 e successivamente
modificato e integrato con decreto ministeriale 26 febbraio 1999;
Visto lo statuto di autonomia della Libera Universita' di lingue
e comunicazione IULM, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 in
data 12 mazzo 1998;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il regolamento didattico di Ateneo emanato con decreto
rettorale n. 10602 in data 28 ottobre1998;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, recante il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
amministrativa;
Visto il decreto del rettore n. 10715 in data 10 marzo 1999
contenente modificazioni al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n 390;
Vista la deliberazione adottata dal senato accademico in data
9 marzo 1999;
Vista la deliberazione adottata dal consiglio di amminisrrazione
in data 25 marzo 1999;
Vista la deliberazione assunta dal consiglio della facolta' di
scienze della comunicazione e dello spettacolo in data 25 gennaio
2000;
Constatato che i posti richiesti godono della relativa copertura
finanziaria;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Bando di valutazione comparativa
 
Presso la Libera Universita' di lingue e comunicazione IULM e'
indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura dei
seguenti posti di professore di seconda fascia:
 
Facolta' di scienze della comunicazione e dello spettacolo.
 
Un posto per il settore scientifico disciplinare L12A Letteratura
italiana.
Esigenze formativo-curricolari dell'Ateneo:
tipologia di impegno didattico e scientifico richiesto:
particolare riferimento a competenze scientifico-didattiche
articolate lungo piu' periodi nella letteratura italiana e alla sua
ricezione ermeneutica e comunicativa contemporanea.
Per l'elenco delle discipline afferenti a ciascun settore
scientifico-disciplinare si rinvia al decreto ministeriale
26 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del
15 marzo 1999 come rettificato dal decreto ministeriale 4 maggio
1999.

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa
 
La partecipazione alle valutazioni comparative di cui al presente
bando e' libera, senza limitazioni in ordine alla cittadinanza e al
titolo di studio posseduto dai candidati.
Per la partecipazione alle valutazioni sono richiesti, pena
esclusione; i seguenti requisiti:
a) il godimento dei diritti civili e politici;
b) l'idoneita' fisica all'impiego; ai soggetti riconosciuti
handicappati ai sensi della legge n. 104, del 5 febbraio 1992,
saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 22 della legge
stessa;
c) eta' inferiore ai 65 anni. I candidati che abbiano raggiunto
tale limite di eta' sono ammessi alle valutazioni solamente previa
dichiarazione di non effettuare opzione di essere collocati fuori
ruolo, se nominati.
Nel caso di cittadini di Stati esteri, gli stessi dovranno godere
dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di
provenienza ed essere in possesso di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica italiana. I cittadini
stranieri dovranno dichiarare di possedere un'adeguata conoscenza
della lingua italiana.
Non possono prendere parte alle valutazioni coloro che siano
stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione,
che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o che siano
stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico, ai sensi
dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidita' non sanabile, ovvero coloro nei cui
confronti il rapporto di lavoro presso una pubblica amministrazione
sia stato risolto per motivi disciplinari, compresi quelli di cui
all'arti. 21 del decreto legislativo 29/1993.
I cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono trovarsi
in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.
Non possono inoltre essere ammessi alle valutazioni comparative i
professori universitari di ruolo di prima e di seconda fascia presso
universita' italiane appartenenti allo stesso o a settori
scientifico-disciplinari affini a quelli per cui la procedura e'
indetta.
Ogni candidato, a pena di esclusione, puo' partecipare
complessivamente ad un numero di valutazioni comparative non
superiore a cinque presso le diverse sedi universitarie italiane,
nell'arco di un anno decorrente dalla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande di ammissione alla prima
valutazione comparativa prescelta.
I requisiti per ottenere l'ammissione alle valutazioni
comparative debbono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda.
L'ammissione a ciascuna valutazione comparativa dei candidati e'
effettuata con riserva dell'accertamento dei requisiti richiesti per
l'accesso all'impiego.

                               Art. 3.
 
Domande di ammissione e titoli: modalita' per la presentazione
 
Coloro che intendono partecipare alle valutazioni comparative di
cui al presente decreto sono tenuti a presentare domanda al rettore
dell'Universita'. Tale domanda, prodotta in carta semplice, dovra'
essere redatta e recapitata, secondo lo schema di cui all'allegato A
del presente decreto anche utilizzando il modulo fornito per via
telematica (www.iulm.it), entro il termine perentorio di trenta
giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, al seguente recapito: Libera Universita' di
lingue e comunicazione IULM - Affari generali - Valutazioni
comparative - Via Filippo da Liscate, 1.2 - 20143 Milano.
Sul plico dovra' essere indicata la valutazione comparativa cui
il candidato intende partecipare.
Per il deposito delle domande a mano l'ufficio affari generali e'
aperto nei giorni feriali, dal lunedi' al venerdi', dalle ore 9, alle
ore 12, dalle ore 14, alle ore 17. L'eventuale invio della domanda
per via telematica non ha alcun rilievo ai fini della scadenza della
presentazione delle domande di cui al presente articolo.
Le domande di ammissione alle valutazioni si considerano prodotte
in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, entro il termine indicato. A tale fine fade e il timbro
a data dell'ufficio postale accettante. Qualora il termine per la
scadenza cada in giorno festivo, la scadenza e rimandata al primo
giorno lavorativo successivo.
Il candidato che intenda partecipare a valutazioni per piu'
settori scientifico-disciplinari dovra' presentare una distinta
domanda e gli eventuali allegati per ogni valutazione. Nel caso in
cui il candidato presenti una sola domanda per piu' valutazioni, la
domanda sara' ritenuta valida per la partecipazione alle valutazioni
a primo dei settori in essa indicati.
Nella propria domanda il candidato dovra' indicare con chiarezza
e precisione la facolta' e il settore scientifico-disciplinare per il
quale intende essere ammesso a valutazione; oltre ai dati relativi al
cognome, nome luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza e
codice di identificazione personale (codice fiscale). Il codice
fiscale costituira' il codice di identificazione personale del
candidato. Per i cittadini stranieri che non indicassero il codice
fiscale, esso sara' determinato a cura dell'Universita', in
collaborazione con il MURST.
Il candidato dovra' inoltre dichiarare sotto la propria
respon-sabilita':
1) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i
motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime; i
candidati cittadini di Stati esteri dovranno dichiarare di godere dei
diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza,
ovvero i motivi del mancato godimento degli stessi;
2) di non avere prodotto, oltre alla presente, cinque domande
di partecipazione a procedure di valutazione comparativa nell'arco di
un anno decorrente dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione
comparativa prescelta. Ai fini dell'esclusione fanno fede la data e
l'ora della consegna della domanda all'ufficio competente (o la data
del timbro postale di spedizione). Il candidato e' escluso dalla
procedura successiva alla quinta, per la quale abbia presentato
domanda di ammissione;
3) di non essere professore universitario di ruolo di prima o
seconda fascia dello stesso settore o di settori
scientifico-disciplinari affini a quello per cui e' attivata la
procedura di selezione comparativa;
4) le condanne penali eventualmente riportate per i reati di
cui all'art. 85, lettera a), del testo unico n. 3/1957;
5) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche
amministrazioni. In caso di rapporto di impiego concluso, il
candidato dovra' dichiarare le cause di risoluzione di tale rapporto
o, quantomeno, di non essere stato destituito o dispensato per
persistente insufficiente rendimento, ne' dichiarato decaduto
dall'impiego ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del
testo unico n. 3/1957. Il candidato che ricopre il ruolo di
professore di prima fascia dovra' dichiarare di non essere inquadrato
nello stesso settore scientifico-disciplinare del posto per il quale
intende partecipare alle valutazioni comparative o nei settori affini
indicati;
6) la posizione riguardo agli obblighi di leva o le eventuali
situazioni che determinano una posizione di irregolarita';
7) il domicilio che il candidato elegge ai fini della
partecipazione alla valutazione comparativa. Ogni eventuale
variazione dello stesso dovra' essere tempestivamente comunicata
all'ufficio cui e' stata indirizzata la domanda di partecipazione. In
caso di assenza di dichiarazione, la residenza indicata sara'
considerata domicilio eletto ai fini della valutazione.
La mancanza delle dichiarazioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4),
5) e 6) comporta l'esclusione dalle valutazioni comparative.
L'Universita' non assume alcuna responsabilita' nel caso di
irreperibilita' del destinatario, dispersione di comunicazione
causate da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante
o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali
non imputabili all'amministrazione stessa, ne' per la mancata
restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata della
domanda, dei documenti e delle comunicazioni relative alle
valutazioni comparative.
Il candidato deve apporre la propria firma, per esteso, in calce
alla domanda, con la dichiarazione, sotto la propria responsabilita':
a) che quanto affermato nella domanda corrisponde a verita',
con l'obbligo a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti
documenti nei termini e con le modalita' stabilite nel bando;
b) del consenso affinche' i dati personali forniti possano
essere trattati nel rispetto della legge n. 675/1996 per gli
adempimenti connessi alla procedura.
Il candidato dovra' allegare alla domanda:
1) curriculum, firmato in calce, in duplice copia della propria
attivita' scientifica e didattica;
2) documenti attestanti il possesso di eventuali titoli
scientifici, didattici o altri titoli;
3) elenco dei documenti presentati di cui al precedente punto
2, firmato in calce, in duplice copia;
4) elenco, firmato in calce, in duplice copia delle
pubblicazioni scientifiche del candidato;
5) pubblicazioni, in unica copia, che si ritengano utili ai
fini della partecipazione alle valutazioni comparative;
6) elenco, firmato in calce, in duplice copia delle
pubblicazioni scientifiche allegate alla domanda, di cui al
precedente punto 5;
7) copia fotostatica del documento di identita';
8) copia fotostatica del codice di identificazione personale
(codice fiscale).
I documenti ed i certificati devono essere prodotti in carta
semplice, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370. E
possono essere prodotti:
a) in originale;
b) in copia autenticata dichiarata conforme all'originale ai
sensi della legge n. 15/1968;
c) in copia semplice, secondo le forme di semplificazione delle
certificazioni amministrative consentite dall'art. 4 della legge
n. 15/1968 e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 403/1998, accompagnata da una dichiarazione sottoscritta avente ad
oggetto la conoscenza del fatto che la copia del documento e'
conforme all'originale (dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' di cui all'allegato C);
d) in dichiarazione sostitutiva della certificazione, mediante
dichiarazione sottoscritta (di cui all'allegato B), attestante il
possesso dei titoli ai sensi dell'art. 2 della legge n. 15/1968 e
degli art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998,
che prevede la dichiarazione sostitutiva di certificazione per i
seguenti casi:
titolo di studio o qualifica professionale posseduta;
esami sostenuti;
titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica (conseguimento di borse di
studio; attivita' lavorativa prestata e incarichi assunti);
Quanto sopra va dichiarato analiticamente con indicazione di
data, luogo di conseguimento, svolgimento o partecipazione e
votazione riportata. La dichiarazione di cui al predetto art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 puo' essere
utilizzata da cittadini italiani e della Comunita' europea, senza
limitazioni, e da cittadini extracomunitari qualora residenti in
Italia o qualora abbiano, anche con riferimento a situazioni
trascorse, un qualche collegamento funzionale con l'Italia e si
tratti di comprovare stati fatti e qualita' personali certificabili o
attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
e) gli stati, fatti o qualita' personali non compresi
nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998,
sono comprovati dall'interessato mediante dichiarazione sostitutiva
di atto di notorieta' di cui all'art. 4 della legge n. 15/1968 e
all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998.
Tale dichiarazione, resa nel proprio interesse, puo' riguardare anche
stati, fatti o qualita' personali relativi ad altri soggetti di cui
l'interessato abbia diretta conoscenza. Le dichiarazioni (di cui
all'allegato C) dovranno specificare analiticamente:
la dichiarazione sostitutiva di nel caso di documenti e titoli:
data, luogo di conseguimento, svolgimento o partecipazione ed,
eventualmente, votazione riportata;
nel caso di pubblicazioni e in particolar modo articoli
scientifici: autore, titolo dell'opera, luogo di pubblicazione, ed
eventualmente, numero della rivista, enciclopedia, trattato da cui
sono ricavati.
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' deve essere
sottoscritta di fronte all'addetto al ritiro della domanda, ovvero
deve essere accompagnata dalla copia della carta di identita' di
colui che rende la dichiarazione.
L'amministrazione ha comunque la facolta' di verificare la
veridicita' e l'autenticita' delle attestazioni prodotte. In caso di
falsa dichiarazione sono applicabili le disposizioni previste
dall'art. 26 della legge n. 15/1968 e degli articoli 483, 495 e 496
del codice penale.
Ai documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una
traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo
straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Per quanto concerne le pubblicazioni, per i lavori stampati in
Italia devono essere assolti gli obblighi previsti dall'art. 1
decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660, che
consistono nella consegna da parte dello stampatore di quattro
esemplari di ogni suo stampato o pubblicazione alla prefettura della
provincia nella quale ha sede l'officina grafica e di un esemplare
alla procura della Repubblica. L'assolvimento di tali obblighi va
certificato con idonea documentazione da unire ai lavori stessi, che
attesti l'avvenuto deposito oppure con dichiarazione sostitutiva di
atto di notorieta', ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le
pubblicazioni effettuate con mezzi diversi dalla stampa (opere
elettroniche) sono suscettibili di essere valutate senza la
necessita' di osservare le formalita' previste per i lavori a stampa.
Gli articoli scientifici, (estratti di stampa), possono essere
ritenuti validi ai fini della valutazione, qualora siano presentati
in semplice fotocopia, purche' rechino le indicazioni relative
all'autore, titolo dell'opera, luogo di pubblicazione e numero
dell'opera da cui sono ricavati e siano accompanati da dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' avente ad oggetto, ai sensi
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998,
la conoscenza del fatto che la copia della pubblicazione e' conforme
all'originale.
I lavori redatti in collaborazione possono essere considerati
come titoli utili, solo ove sia possibile scindere ed individuare
l'apporto dei singoli autori, in modo che siano valutabili, a favore
del candidato, per la parte che lo riguarda. Le pubblicazioni debbono
essere prodotte nella lingua di origine e tradotte in una delle
seguenti lingue: italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, in
cui l'originale non sia in una delle lingue citate. l testi tradotti
possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il
testo stampato nella lingua originale.
Non sarapno presi in considerazione eventuali titoli o documenti
spediti, come da timbro postale, a questo Ateneo dopo il termine
utile per la presentazione delle domande di partecipazione alle
valutazioni comparative. Non e' inoltre consentito il riferimento a
documenti e pubblicazioni gia' presentati all'Universita'.
I candidati potranno, se lo desiderano, inoltrare copia dei
titoli e dei documenti, ivi comprese le pubblicazioni, direttamente
ai componenti della commissione presso le sedi indicate nel decreto
di nomina della commissione stessa. Le commissioni non prenderanno
comunque in considerazione pubblicazioni difformi, o in edizione
diversa, da quelle trasmesse contestualmente alla domanda di
partecipazione alla valutazione comparativa. L'amministrazione non
risponde della restituzione di tali copie.
I vincitori del concorso sono tenuti a regolarizzare in bollo la
domanda di partecipazione.
L'amministrazione si riserva in qualsiasi momento la facolta' di
procedere a controlli sulla veridicita' del contenuto delle diverse
dichiarazioni sostitutive presso gli organi competenti.

                               Art. 4.
 
Esclusione dalle valutazioni comparative
 
L'esclusione dalle valutazioni comparative per difetto dei
requisiti prescritti, e' disposta in qualsiasi momento con motivato
decreto del rettore e notificata all'interessato.

                               Art. 5.
 
Commissioni giudicatrici
 
Per ciascun settore scientifico-disciplinare sono nominate, con
decreto del rettore, apposite commissioni giudicatrici composte con
le modalita' indicate negli art. 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210
e art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine
di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari,
qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 51 del codice di
procedura civile. Decorso tale termine e, comunque, dopo
l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di
ricusazione dei commissari. In caso di motivata rinuncia presentata
dai componenti elettivi o di indisponibilita' per cause sopravvenute,
vale quanto disposto in materia dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 390/1998.

                               Art. 6.
 
Adempimenti della commissione e prove di valutazione e accertamento
della validita' degli atti
 
Le procedure di valutazione comparativa devono concludersi entro
sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina
della commissione giudicatrice. Il rettore puo' prorogare, per una
sola volta e per non piu' di quattro mesi, il termine per la
conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi
segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori
non si siano conclusi dopo la prova, il rettore, con provvedimento
motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui
siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un
nuovo termine per la conclusione dei lavori.
Ciascuna commissione giudicatrice, per procedere alle valutazioni
comparative dei candidati, predetermina i criteri di massima e li
consegna, senza indugio, al responsabile del procedimento, il quale
ne assicura la pubblicita' presso la sede del rettorato e della
facolta' che ha richiesto il bando. I criteri sono pubblicizzati
almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della
commissione.
Nella prima seduta, che funge da insediamento, la commissione
provvede a eleggere il presidente e il segretario verbalizzante;
stabilire i criteri e le modalita' di valutazione dei candidati;
verificare la conformita' delle candidature ai fini della ammissione
alla valutazione comparativa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2
del bando rettorale; determinare, ove possibile, il calendario delle
prove.
Nelle sedute successive la commissione procede alla valutazione
delle pubblicazioni e dei titoli dei candidati. Per valutare il
curriculum complessivo del candidato e le pubblicazioni scientifiche
la commissione prende in considerazione i seguenti criteri:
a) originalita' e innovativita' della produzione scientifica e
rigore metodologico;
b) apporto individuale del candidato, analiticamente
determinato nei lavori in collaborazione;
c) congruenza dell'attivita' del candidato con le discipline
ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale e'
bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le
comprendano in coerenza con le esigenze formativo-curricolari
dell'Ateneo (vedi art. 1 del presente decreto);
d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle
pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita'
scientifica;
e) continuita' temporale della produzione scientifica, anche in
relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore
scientifico-disciplinare.
A tale fine si fa anche ricorso, ove possibile, a parametri
riconosciuti in ambito scientifico internazionale.
Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente
nelle valutazioni comparative:
a) l'attivita' didattica svolta;
b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca,
italiani e stranieri;
c) l'attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti
pubblici e privati, italiani e stranieri;
d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di
studio finalizzate ad attivita' di ricerca;
e) l'attivita' in campo clinico relativamente ai settori
scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica
competenza;
f) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di
ricerca;
g) il coordinamento di iniziative in campo didattico e
scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.
A seguito della valutazione delle pubblicazioni e dei titoli,
ognuno dei commissari verbalizzera' il proprio giudizio individuale
su ciascun candidato. La commissione esprime quindi un giudizio
collegiale individuando i candidati da ammettere alle successive
prove d'esame. L'eventuale non ammissione di un candidato alle prove
puo' essere assunta solo all'unanimita' dei commissari.
Dopo la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche, i candidati nei cui confronti sia stato espresso un
giudizio favorevole sono ammessi a:
1) una prova didattica che concorre alla valutazione
complessiva. L'avviso per la presentazione alla prova didattica deve
essere inviato per raccomandata a.r. ai singoli candidati almeno
venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla. La prova
didattica verte su tema da assegnarsi con 24 ore di anticipo. A tal
fine, ciascun candidato estrae a sorte tre fra i cinque temi proposti
dalla commissione nell'ambito delle discipline previste dal settore
oggetto della valutazione comparativa, scegliendo immediatamente
quello che formera' oggetto della lezione. La prova didattica e'
pubblica;
2) una discussione dei titoli scientifici; la discussione dei
titoli e' pubblica.
La mancata presentazione di un candidato alle prove e'
considerata esplicita e definitiva manifestazione della sua volonta'
di rinunciare alla valutazione comparativa.
Al termine di ciascuna prova, la commissione procede ad esprimere
il giudizio individuale e collegiale sulla stessa.
Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere
muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento:
a) carta d'identita';
b) passaporto;
c) libretto ferroviario personale;
d) tessera postale;
e) fotografia recente, con firma autenticata dal sindaco o da
un notaio;
f) porto d'armi.
I candidati riconosciuti handicappati ai sensi della legge n. 104
del 5 febbraio 1992, dovranno fare esplicita richiesta, in relazione
al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario, nonche'
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle
prove, ai sensi della legge citata.
Al termine delle prove, la commissione procede ad esprimere il
giudizio collegiale complessivo sul curriculum scientifico e
didattico di ciascun candidato e sulle prove sostenute. La
commissione procede quindi alla valutazione comparativa dei candidati
mediante discussione e successiva deliberazione assunta dalla
maggioranza dei componenti.
Possono essere identificati fino a tre idonei: per essere idoneo
un candidato deve ottenere almeno tre voti di idoneita'. A tale fine,
ogni commissario ha a disposizione tre voti di idoneita', che devono
essere tutti espressi, fermo restando che non puo' assegname piu' di
uno al medesimo candidato. I voti sono espressi in forma palese, ma
con modalita' tali da assicurame la contestualita'. Se il numero dei
candidati che hanno riportato almeno tre voti e' uguale o inferiore a
tre, essi sono dichiarati idonei e la procedura e' conclusa; in caso
contrario, la deliberazione e' priva di effetti e deve essere
ripetuta, anche piu' volte, finche' si verifichi che non piu' di tre
candidati riportino tre o piu' voti. Resta fermo il termine sopra
fissato per la conclusione dei lavori della commissione.

                               Art. 7.
 
Indicazione degli idonei, accertamento della regolarita' degli atti e
nomina in ruolo
 
Al termine dei lavori, ciascuna commissione, previa valutazione
comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei
componenti, dichiara inequivocabilmente i nomi di non piu' di tre
idonei, per ciascun posto bandito. Gli atti della commissione sono
costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali sono parte
integrante i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun
candidato, nonche' dalla relazione finale dei lavori svolti.
Il rettore accerta, con proprio decreto, entro venti giorni dalla
consegna, la regolarita' formale degli atti, dandone comunicazione ai
candidati presenti alle prove. Nel caso in cui riscontri vizi di
forma il rettore, entro il predetto termine, rinvia con provvedimento
motivato gli atti alla commissione per la regolarizzazione,
stabilendone il termine. La relazione finale e' pubblicata sul
Bollettino ufficiale del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica e resa pubblica per via telematica.
Il consiglio della facolta' che ha richiesto il bando, entro
sessanta giorni dalla data del decreto di accertamento della
regolarita' degli atti, sulla base dei giudizi espressi dalla
commissione e con riferimento alle proprie specifiche esigenze
didattico-scientifiche, puo' proporre, con motivata delibera, la
nomina di uno dei candidati dichiarati idonei, ovvero puo' decidere,
a maggioranza degli aventi diritto al voto, di non procedere alla
chiamata specificando i motivi di difformita', in relazione alle
proprie esigenze didattico-scientifiche, rispetto a quanto deliberato
dalla commissione giudicatrice. Alle deliberazioni di cui al presente
comma e' assicurata idonea pubblicita' anche per via telematica.
I candidati risultati idonei nelle procedure di valutazione
comparativa indette con il presente bando, i quali non siano stati
chiamati entro il predetto termine, possono essere nominati in ruolo
per lo stesso settore scientifico disciplinare, entro un triennio
decorrente dalla data del decreto di accertamento della regolarita'
degli atti, a seguito di chiamate da parte di altre universita' che
non hanno emanato il bando per la copertura del relativo posto,
ovvero che, pur avendolo emanato, non hanno nominato in ruolo gli
idonei. Gli idonei di ogni singola procedura di valutazione
comparativa che rinunciano alla nomina presso l'universita' che ha
bandito il posto perdono il titolo alla nomina in ruolo da parte di
altri atenei.

                               Art. 8.
 
Documenti di rito
 
Il concorrente idoneo, cittadino italiano o comunitario, che la
facolta' propone per la nomina in ruolo, dovra' presentare
all'Universita' (ufficio affari generali), entro il termine
perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a
quello in cui ha ricevuto l'invito, lettera di conferma
dell'accettazione della nomina a professore associato, con i seguenti
documenti:
1) autocertificazione in carta libera (resa ai sensi degli
articoli 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e 1/a del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403) relativa a:
nascita;
cittadinanza;
godimento dei diritti politici;
posizione relativa agli obblighi di leva;
assenza di condanne penali;
2) dichiarazione attestante che l'idoneo prescelto dalla
facolta' non ricopre altri impieghi alle dipendenze dello Stato,
delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati, e, in
caso affermativo, dichiarazione di opzione per il nuovo impiego
(art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311);
3) denuncia documentata dei servizi prestati, resa a norma
dell'art. 145 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092;
4) certificato medico in bollo rilasciato da un medico
militare, provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza
da cui risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego per
il quale concorre ed e' esente da difetti ed imperfezioni che possono
comunque influire sul rendimento del servizio; ai soggetti
riconosciuti handicappati ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio
1992, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 22 della
legge stessa.
L'amministrazione puo' disporre d'ufficio accertamenti sulla
veridicita' delle dichiarazioni effettuate. Le certificazioni
prodotte sono esenti dall'imposta sul bollo e hanno validita' di sei
mesi dalla data del rilascio.
Il candidato che sia dipendente di ruolo di amministrazioni
pubbliche dovra' presentare una copia integrale dello stato
matricolare ed il certificato medico ed e' esonerato dal presentare
gli altri documenti o la dichiarazione sostitutiva.
Il candidato idoneo, cittadino extracomunitario, proposto per la
nomina in ruolo, dovra' presentare all'Universita' (Ufficio affari
generali), entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono
dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, lettera
di conferma dell'accettazione della nomina a professore associato,
con i seguenti documenti:
1) certificato di nascita e di cittadinanza;
2) certificato equipollente al certificato generale del
casellario giudiziale, rilasciato dalla competente autorita' dello
Stato di cui il candidato straniero e' cittadino. Il candidato
straniero, se risiede in Italia, oltre al certificato anzidetto, deve
presentare anche il certificato generale del casellario giudiziale
italiano;
3) certificato medico in bollo rilasciato da un medico
militare, o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza da cui
risulti che il candidato e' idoneo all'impiego per il quale concorre
ed e' esente da difetti ed imperfezioni che possono comunque influire
sul rendimento del servizio; ai soggetti riconosciuti handicappati ai
sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, saranno applicate le
disposizioni di cui all'art. 22 della legge stessa;
4) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti
civili e politici, ovvero non e incorso in alcune delle cause che ai
termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;
5) dichiarazione attestante che l'idoneo prescelto dalla
facolta' non ricopre altri impieghi alle dipendenze dello Stato,
delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati, e, in
caso affermativo, dichiarazione di opzione per il nuovo impiego
(art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311);
6) denuncia documentata dei servizi prestati, resa a norma
dell'art. 145 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente,
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi
in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani. L'amministrazione puo' disporre d'ufficio accertamenti
sulla veridicita' delle dichiarazioni effettuate.
La documentazione prodotta e' esente da imposta di bollo e ha
validita' di sei mesi dalla data di rilascio.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di cui lo straniero e' cittadino, debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
Ai documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una
traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero
redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare,
ovvero da un traduttore ufficiale.

                               Art. 9.
 
Nomina in ruolo
 
La nomina in ruolo e' disposta con decreto del rettore e decorre
dal 1o novembre successivo alla data di emanazione di tale decreto.
Al vincitore spetta il trattamento economico previsto dalle leggi
vigenti.
Dopo tre anni di effettivo servizio dall'immissione in ruolo il
vincitore sara' sottoposto ad un giudizio per conseguire la conferma
da parte di una commissione nazionale composta da tre professori di
ruolo, due di prima fascia e uno di seconda fascia. La commissione
valuta l'attivita' scientifica e didattica integrativa svolta dal
docente nel triennio, anche sulla base di una motivata relazione del
consiglio di facolta'.
Se il giudizio e' favorevole, il docente sara' confermato nel
ruolo con diritto al relativo trattamento economico.
Nel caso l'attivita' del docente sia valutata sfavorevolmente, il
medesimo potra' essere nuovamente sottoposto a giudizio dopo un
bieunio. Se anche il secondo giudizio e' sfavorevole, il docente
cessa di appartenere al ruolo.

                              Art. 10.
 
Responsabilita' del procedimento e pubblicita' del bando
 
Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del
presente bando e' la dott.ssa Doriana Sala - capo servizio
dell'ufficio affari generali. Il presente decreto e' pubblicato anche
per via telematica (www.iulm.it).

                              Art. 11.
 
Ritiro di documenti e pubblicazioni
 
Nessuno dei lavori scientifici e dei documenti inviati sara'
restituito ai candidati da questa amministrazione. I candidati
dovranno provvedere personalmente o a mezzo delegato al recupero
delle pubblicazioni inviate all'Universita' entro sei mesi
dall'approvazione degli atti, salvo eventuale contenzioso in atto;
trascorso tale termine, l'Universita' disporra' del materiale secondo
le proprie necessita', senza alcuna responsabilita'.

                              Art. 12.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge n. 675/1996 i
dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l'ufficio affari generali di questa universita', per le finalita' di
gestione della presente procedura di valutazione comparativa. Saranno
trattati presso una banca dati dell'ufficio del personale
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro
per le finalita' inerenti la gestione del rapporto medesimo. Il
conferimento di tali dati e' obbligatorio e necessario ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena la possibile
esclusione dalle valutazioni comparative secondo quanto stabilito
dalle norme del presente bando. Le medesime informazioni potranno
essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate alla posizione giuridico economica del
candidato risultato nominato in ruolo.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali
diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Universita'
IULM.

                              Art. 13.
 
Rinvio alla normativa vigente
 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, vale la
normativa attualmente vigente in materia.
Milano, 10 febbraio 2000
p. Il rettore: Puglisi

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