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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
centoventicinque posti di personale non dirigenziale, di
qualificata professionalita' nelle discipline scientifiche,
economiche e giuridiche, da inquadrarsi nell'area funzionale III,
con talune riserve.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.82 del 15/10/2021
Ente:MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Località:Nazionale
Codice atto:21E11656
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:125
Scadenza:30/10/2021
Tags:Amministrativi

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL DIRETTORE GENERALE
del personale, del bilancio e dei servizi strumentali

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, contenente
le norme di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e, in
particolare, l'art. 24 e l'art. 62, che sostituisce l'art. 52 del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la
prevenzione dell'assenteismo» e, in particolare, l'art. 3;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e in particolare
l'art. 74, comma 7-ter, secondo cui, tra l'altro, le procedure
concorsuali sono volte a valorizzare e verificare anche il possesso
di requisiti specifici e di competenze trasversali tecniche e
attitudinali, ivi incluse quelle manageriali per le qualifiche
dirigenziali, coerenti con il profilo professionale da reclutare. Le
predette procedure sono svolte, ove possibile, con l'ausilio di
strumentazione informatica e con l'eventuale supporto di societa' e
professionalita' specializzate in materia di reclutamento e di
selezione delle risorse umane;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente
«Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE
che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante «Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2013» e, in particolare, l'art. 7;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna»;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216,
concernenti rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE
per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla
razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva
2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e
di condizioni di lavoro;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, concernente
l'attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente «Norme a favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante la legge quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
disabili;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente «Norme per il
diritto al lavoro dei disabili» ed il relativo regolamento di
esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
ottobre 2000, n. 333;
Vista la circolare 24 luglio 1999 del Dipartimento della funzione
pubblica, concernente l'applicazione dell'art. 20 della citata legge
n. 104 del 1992;
Atteso che dal prospetto informativo del Ministero
dell'universita' e della ricerca, riferito al 31 dicembre 2020 -
riepilogativo della situazione occupazionale rispetto agli obblighi
di assunzione di personale con disabilita' ed appartenente alle altre
categorie protette - con riferimento alla quota di riserva di cui
all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, risulta una scopertura
di personale, per la quale l'Amministrazione intende prevedere
un'apposita riserva di posti nell'ambito della procedura selettiva di
cui al presente bando, determinata in una unita' di personale, ferma
restando la verifica dell'effettiva entita' della scopertura, in
riferimento al personale di area III, ad esito della procedura di
ricognizione e trasferimento del personale dal Dipartimento per le
risorse umane, finanziarie e strumentali al Ministero
dell'universita' e della ricerca, di cui al decreto-legge n. 1/2020,
tuttora in corso;
Atteso che dal prospetto informativo del Ministero
dell'universita' e della ricerca, riferito al 31 dicembre 2020 -
riepilogativo della situazione occupazionale rispetto agli obblighi
di assunzione di personale con disabilita' ed appartenente alle altre
categorie protette - la quota di riserva di cui all'art. 18 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, risulta coperta, ferma restando la
verifica della copertura della predetta quota d'obbligo all'atto
dell'assunzione a valere sui vincitori;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
«Codice dell'ordinamento militare»;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante
«Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale»;
Visto il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante
«Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma
dell'art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106» e, in particolare,
l'art. 18;
Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;
Visto l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;
Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «Misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante
«Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», ed in
particolare l'art. 42;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati
personali ed i relativi decreti legislativi di attuazione 18 maggio
2018, n. 51 e 10 agosto 2018, n. 101;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il d.d.g. n. 662 del 17 aprile 2019, con il quale e' stato
emanato il «Regolamento in materia di rimborso dei costi di
riproduzione, per il rilascio di copie e diritti di ricerca di atti e
documenti, richiesti a seguito dell'esercizio del diritto di accesso
nell'ambito dei procedimenti di competenza del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ai sensi dell'art.
25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241»;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7
dicembre 2006, n. 305, concernente il «Regolamento recante
identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle
relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica
istruzione»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ed in particolare
l'art. 8, concernente l'invio per via telematica delle domande per la
partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle
pubbliche amministrazioni;
Vista la circolare n. 12/2010 della Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica - riguardante le
modalita' di presentazione delle domande di ammissione ai pubblici
concorsi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante
disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini, ed in particolare l'art. 2;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68, concernente il «Regolamento recante disposizioni per
l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27
della legge 16 gennaio 2003, n. 3»:
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', nonche'
in materia di processo civile» ed in particolare l'art. 32;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica», ed in particolare l'art. 39;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, contenente «Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa»;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo
per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la «Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti»;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari»;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
riguardante il «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 28
novembre 2000, recante «Determinazione delle classi delle lauree
specialistiche»;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270,
concernente «Modifiche al regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509»;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante la
determinazione delle classi di laurea magistrale;
Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009, recante
l'equiparazione tra diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree
specialistiche e lauree magistrali, ai fini della partecipazione ai
pubblici concorsi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16
aprile 2018, n. 78, che disciplina, ai sensi dell'art. 3, comma
2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004,
n. 272, i titoli valutabili nonche' il valore massimo assegnabile ad
ognuno di essi, nell'ambito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l'accesso alla qualifica di dirigente, di cui all'art. 28,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27
aprile 2018, n. 80, che individua, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, le
scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di
specializzazione che consentono la partecipazione al concorso per
titoli ed esami di cui all'art. 28, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, per l'accesso alla qualifica di dirigente;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e,
in particolare, l'art. 1, commi 102 e seguenti;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 10 aprile 2019, n. 331, adottato in attuazione del
comma 107 della citata legge n. 228/2012;
Vista la legge 20 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in
materia di organizzazione delle Universita', di personale accademico
e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita'
e l'efficienza del sistema universitario»;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento funzione pubblica 27 dicembre 2000, n. 6350, avente ad
oggetto «Valenza ai fini dell'accesso al pubblico impiego dei titoli
universitari previsti dall'art. 3 del regolamento in materia di
autonomia didattica degli atenei, adottato con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del
3 novembre 1999»;
Vista la vigente disciplina di legge in materia di equipollenze
ed equiparazione dei titoli di studio ai fini della partecipazione ai
concorsi pubblici;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare,
l'art. 8, comma 1;
Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento funzione pubblica 26 febbraio 2002;
Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento funzione pubblica 3 novembre 2005, n. 3;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento funzione pubblica 8 novembre 2005, n. 4;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente «Disposizioni
in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;
Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro della
funzione pubblica, recante le «Linee guida di indirizzo
amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla
valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello
nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale,
nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in
materia, in attuazione dell'art. 35, comma 5.2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, relativa alla «Legge di
contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante
«Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1,
numeri 11) e 12) che, a seguito della modifica apportata dall' art.
1, comma 2, lettera a) del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12,
istituisce il Ministero dell'istruzione ed il Ministero
dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante
«Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione
e del Ministero dell'universita' e della ricerca», convertito, con
modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 ed in particolare
l'art. 3 del decreto, come da ultimo modificato dall'art. 6, comma 4,
lettera d) del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con
modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, ai sensi del quale
«Il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, e'
trasferito, in via transitoria, al Ministero dell'istruzione. Fino
alla data di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali
della Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi
strumentali del Ministero dell'universita' e della ricerca e,
comunque, non oltre il 31 ottobre 2021, il Ministero dell'universita'
e della ricerca continua ad avvalersi del medesimo Dipartimento per
le risorse umane, finanziarie e strumentali, che gestisce anche il
personale dirigenziale e non dirigenziale di cui all'art. 4, comma 4.
Le direzioni generali del predetto Dipartimento continuano altresi' a
svolgere, anche per il Ministero dell'universita' e della ricerca, i
compiti concernenti le spese gia' ad esse affidate per gli anni 2020
e 2021, quali strutture di servizio, secondo quanto previsto
dall'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
settembre 2020, n. 164, recante «Regolamento concernente
l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
settembre 2020, n. 165, recante «Regolamento concernente
l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro
dell'universita' e della ricerca»;
Visto l'art. 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, ai
sensi del quale «Il Ministero dell'istruzione e il Ministero
dell'universita' e della ricerca sono autorizzati a bandire apposite
procedure concorsuali pubbliche, da concludere entro il 31 dicembre
2021, a valere sulle facolta' assunzionali pregresse, relative al
comparto funzioni centrali e alla relativa area dirigenziale, il cui
utilizzo e' stato gia' autorizzato in favore del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. A tal fine, le
predette facolta' assunzionali si intendono riferite rispettivamente
al Ministero dell'istruzione e al Ministero dell'universita' e della
ricerca, in proporzione alle relative dotazioni organiche di cui al
comma 3-bis, ferma restando l'attribuzione al solo Ministero
dell'istruzione delle facolta' assunzionali relative al personale
dirigenziale tecnico con compiti ispettivi»;
Visto l'art. 1, comma 937, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
secondo cui «Il Ministero dell'universita' e della ricerca e'
autorizzato, per il biennio 2021/2022, nel rispetto del piano
triennale del fabbisogno del personale, di cui all'art. 6 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' della vigente dotazione
organica, a bandire una o piu' procedure concorsuali pubbliche, per
titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente massimo di
personale pari a cinquantasei unita' da inquadrare nell'area III,
posizione economica F1, del comparto funzioni centrali. Le assunzioni
di cui al presente comma sono effettuate ai sensi dell'art. 35, comma
4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001»;
Visto l'art. 1, commi 938 e seguenti, della citata legge 30
dicembre 2020, n. 178, secondo cui «le procedure concorsuali di cui
al comma 937 sono rivolte a soggetti in possesso di qualificata
professionalita' nelle discipline scientifiche, economiche e
giuridiche», individuati sulla base dei requisiti di partecipazione e
secondo le modalita' di cui alla medesima norma;
Visto l'art. 64, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.
108, secondo cui «Il Ministero dell'universita' e della ricerca e'
autorizzato ad assumere, nei limiti della dotazione organica e in
aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, con decorrenza non
anteriore al 1° gennaio 2022, attraverso le procedure concorsuali
pubbliche e con le modalita' di cui all' art. 1, comma 938, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, sessantanove unita' di personale da
inquadrare nell'area III, posizione F1, del comparto funzioni
centrali, con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato
in esito alla prova scritta di cui al quarto periodo dell' art. 1,
comma 939, della legge n. 178 del 2020»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
aprile 2020 in materia di determinazione dei compensi da
corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della
Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle
pubbliche amministrazioni (RIPAM);
Visto il piano del fabbisogno del personale del Ministero
dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca per
il triennio 2020-2022, adottato con decreto del Ministro
dell'istruzione e del Ministro dell'universita' e della ricerca n.
100 del 14 agosto 2020;
Visti i vigenti C.C.N.L. del personale non dirigente delle
amministrazioni pubbliche comprese nel «comparto funzioni centrali»;
Visto, in particolare, il contratto collettivo nazionale
integrativo del personale non dirigente del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Quadriennio
2006/2009, sottoscritto il 22 luglio 2010 - contratto n. 1,
concernente il sistema professionale del personale delle aree
funzionali;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77 e, in particolare, l'art. 249, rubricato «Semplificazione e
svolgimento in modalita' decentrata e telematica delle procedure
concorsuali delle pubbliche amministrazioni», come successivamente
modificato dall'art. 25 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
Visto il protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici adottato
dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica
e validato dal Comitato tecnico-scientifico il 29 marzo 2021;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;
Considerata la disciplina normativa in materia di equiparazione
dei titoli di studio esteri ai fini della partecipazione ai concorsi
pubblici;
Ritenuto di dover precisare che ai fini del presente bando si
intende: per diploma di laurea (DL), il titolo accademico, di durata
non inferiore a quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti
didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
per laurea triennale (L) il titolo accademico, di durata triennale,
conseguito ai sensi del decreto ministeriale 22 dicembre 2004, n.
270; per laurea specialistica (LS), il titolo accademico, di durata
normale di due anni, conseguito dopo la laurea (L) di durata
triennale, ora denominato laurea magistrale (LM), ai sensi dell'art.
3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale n. 270/2004; per
laurea magistrale (LM), il titolo accademico a ciclo unico della
durata di cinque anni o di sei anni, ai sensi del decreto
ministeriale 2 luglio 2010, n. 244 e del decreto interministeriale 2
marzo 2011;
Ritenuto necessario procedere all'indizione di un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di
complessive centoventicinque unita' di personale non dirigenziale, di
qualificata professionalita' nelle discipline scientifiche,
economiche e giuridiche, da inquadrare nella III area funzionale,
posizione economica F1, in osservanza a quanto disposto dal citato
art. 1, commi 937 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e
dall'art. 64, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
nel rispetto della normativa sul reclutamento del personale nelle
pubbliche amministrazioni;

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

1. E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di complessive centoventicinque unita' di personale non
dirigenziale, di qualificata professionalita' nelle discipline
scientifiche, economiche e giuridiche, da inquadrarsi nell'area
funzionale III, posizione economica F1, del comparto funzioni
centrali, presso il Ministero dell'universita' e della ricerca.
2. I complessivi centoventicinque posti sono cosi' ripartiti:
ottantacinque unita', da inquadrare nell'area funzionale III,
posizione economica F1, profilo di funzionario amministrativo
- giuridico - contabile (codice concorso 01), di cui un'unita'
riservata, ai sensi dell'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
dieci unita', da inquadrare nell'area funzionale III, posizione
economica F1, profilo di funzionario per la comunicazione e per
l'informazione (codice concorso 02);
trenta unita', da inquadrare nell'area funzionale III,
posizione economica F1, profilo di funzionario informatico
- statistico (codice concorso 03).

                               Art. 2 

Riserve di posti e preferenze

1. In materia di titoli di preferenza si applicano le
disposizioni previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. In materia di titoli di preferenza
si applicano, inoltre, le disposizioni di cui all'art. 3, comma 7,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2,
comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e di cui all'art. 73,
comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
2. Si applica la riserva di posti a favore delle categorie
protette ai sensi dell'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
determinata in una unita' di personale, da inquadrare con il profilo
di funzionario amministrativo - giuridico - contabile, ferma restando
la verifica dell'effettiva entita' della scopertura della quota
d'obbligo all'atto di formulazione delle graduatorie di cui all'art.
13.
3. Si applicano, inoltre, le riserve di cui agli articoli 1014,
comma 1, lettera a) e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, concernente il Codice dell'ordinamento militare, nei
limiti delle rispettive complessive quote d'obbligo.
4. Le riserve di posti, in applicazione della normativa vigente,
nonche' i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto
della formulazione delle graduatorie di cui all'art. 13 nel limite
massimo del 50 per cento dei posti. La predetta percentuale e'
prioritariamente destinata alle quote di riserva obbligatoria e in
subordine alla quota di riserva facoltativa.
5. Ai fini della compilazione delle graduatorie di cui all'art.
13, a parita' di merito, vengono valutati i titoli di preferenza ai
sensi dell'art. 5, comma 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
6. Costituiscono, altresi', titoli di preferenza a parita' di
merito:
a) l'avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di
perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'art.
16-octies, comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
b) l'avere completato, con esito positivo, il tirocinio
formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma
11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo
parte dell'ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'art.
16-octies, comma 1-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
114.
7. Costituisce, altresi', titolo di preferenza, a parita' di
merito e di titoli, l'avere svolto con esito positivo lo stage presso
gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 14, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto
2013, n. 98.
8. Costituisce titolo di preferenza lo svolgimento del servizio
civile universale completato senza demerito, ai sensi dell'art. 18,
comma 5, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40.
9. A parita' di merito e di titoli, ai sensi dell'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la
preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
10. Se, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli
preferenziali, due o piu' candidati si collocano in pari posizione,
e' preferito il candidato piu' giovane di eta', ai sensi dell'art. 3,
comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
11. Gli eventuali titoli di riserva, nonche' i titoli di
preferenza, per poter essere oggetto di valutazione, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione.
12. I posti riservati, qualora non coperti, sono attribuiti agli
altri concorrenti in ordine di graduatoria.

                               Art. 3 

Requisiti di ammissione

1. Per l'ammissione al presente concorso e' richiesto il possesso
dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri
dell'Unione europea, oppure cittadinanza di uno Stato diverso da
quelli appartenenti all'Unione europea, qualora ricorrano le
condizioni di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165;
b) eta' non inferiore a diciotto anni;
c) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
d) idoneita' allo svolgimento delle mansioni relative al posto
da ricoprire;
e) posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i
cittadini soggetti a tale obbligo;
f) diploma di laurea del vecchio ordinamento (DL), laurea
magistrale (LM) oppure laurea specialistica (LS) rilasciati da
Universita' statali e non statali accreditate dal Ministero
dell'universita' e della ricerca, nelle classi appresso indicate, in
ordine a ciascun profilo professionale:
codice 01 - funzionario amministrativo - giuridico
- contabile:
laurea magistrale (LM): LMG-01 Giurisprudenza; LM-16
Finanza; LM-31 Ingegneria gestionale; LM-52 Relazioni internazionali;
LM-56 Scienze dell'economia; LM-62 Scienza della politica; LM-63
Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-76 Scienze economiche per
l'ambiente e la cultura; LM-77 Scienze economiche-aziendali; LM-81
Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-88 Sociologia e ricerca
sociale; LM-90 Studi europei o laurea specialistica (LS) o diploma di
laurea del vecchio ordinamento (DL) equiparati ai sensi del decreto
interministeriale del 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233, ovvero titoli equipollenti tra
le lauree del V.O. secondo la normativa vigente;
codice 02 - funzionario per la comunicazione e per
l'informazione:
laurea magistrale (LM): LM-14 Filologia moderna; LM-19
Informazione e sistemi editoriali; LM-37 Lingue e letterature moderne
europee e americane; LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la
cooperazione; LM-39 Linguistica; LM- 43 Metodologie informatiche per
le discipline umanistiche; LM-50 Programmazione e gestione dei
servizi educativi; LM- 51 Psicologia; LM-52 Relazioni internazionali;
LM-56 Scienze dell'economia; LM-57 Scienze dell'educazione degli
adulti e della formazione continua; LM-59 Scienze della comunicazione
pubblica, d'impresa e pubblicita'; LM-62 Scienze della politica;
LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-65 Scienze dello
spettacolo e produzione multimediale; LM-77 Scienze
economico-aziendali; LM-78 Scienze filosofiche; LM-81 Scienze per la
cooperazione allo sviluppo; LM- 85 Scienze pedagogiche; LM- 85-bis
Scienze della formazione primaria; LM-87 Servizio sociale e politiche
sociali; LM-88 Sociologia e ricerca sociale; LM-90 Studi europei;
LM-91 Tecniche e metodi per la societa' dell'informazione; LM-92
Teorie della comunicazione; LM-93 Teorie e metodologie
dell'e-learning e della media education; LM-94 Traduzione
specialistica e interpretariato; LMG/01 Giurisprudenza o laurea
specialistica (LS) o diploma di laurea del vecchio ordinamento (DL)
equiparati ai sensi del decreto interministeriale del 9 luglio 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233,
ovvero titoli equipollenti tra le lauree del V.O. secondo la
normativa vigente;
codice 03 - funzionario informatico - statistico:
laurea magistrale (LM) : LM- 16 Finanza; LM- 17 Fisica; LM-
18 Informatica; LM- 19 Informazione e sistemi editoriali; LM-20
Ingegneria aerospaziale e astronautica; LM-23 Ingegneria civile; LM-
26 Ingegneria della sicurezza; LM- 27 Ingegneria delle
telecomunicazioni; LM-28 Ingegneria elettrica; LM- 29 Ingegneria
elettronica; LM- 31 Ingegneria gestionale; LM- 32 Ingegneria
informatica; LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio; LM- 40
Matematica; LM- 43 Metodologie informatiche per le discipline
umanistiche; LM- 44 Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria;
LM- 66 Sicurezza informatica; LM- 82 Scienze statistiche; LM - 83
Scienze statistiche attuariali e finanziarie; LM-88 Sociologia e
Ricerca sociale; LM- 91 Tecniche e metodi per la societa'
dell'informazione; LM/DS01 Scienze della difesa e della sicurezza o
laurea specialistica (LS) o diploma di laurea del vecchio ordinamento
(DL) equiparati ai sensi del decreto interministeriale del 9 luglio
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233,
ovvero titoli equipollenti tra le lauree del V.O. secondo la
normativa vigente.
g) Uno dei seguenti titoli post-universitari:
dottorato di ricerca oppure master universitario di secondo
livello oppure diploma di scuola di specializzazione
post-universitaria.
I candidati in possesso del titolo di studio sopra citato o
anche di eventuali titoli accademici rilasciati da un Paese
dell'Unione europea o da un Paese terzo sono ammessi alle prove
concorsuali, purche' il titolo sia stato riconosciuto da un Ateneo
italiano con proprio provvedimento o dichiarato equivalente con
provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero
dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero sia stata attivata
la predetta procedura di equivalenza. La procedura di equivalenza
puo' essere attivata anche dopo lo svolgimento della prova orale e
l'effettiva attivazione deve comunque essere comunicata, a pena
d'esclusione dal concorso, prima dell'espletamento della prova
scritta. Fino a quel momento, il candidato in possesso del titolo
estero e' ammesso con riserva alle prove del concorso in attesa
dell'emanazione del provvedimento di equivalenza. La dichiarazione di
equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia
gia' stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La
modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di
equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica
www.funzionepubblica.gov.it
2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati
esclusi dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati
decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da nullita' insanabile,
ovvero licenziati ai sensi della vigente normativa di legge e/o
contrattuale, nonche' coloro che abbiano riportato condanne penali
con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un
impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione.
3. Per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana, ai
fini dell'accesso ai posti nella pubblica amministrazione, e'
richiesto, oltre ad un'adeguata conoscenza della lingua italiana, il
possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica italiana, fatta eccezione per la titolarita' della
cittadinanza.
4. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

                               Art. 4 

Esclusione dal concorso

1. In caso di difetto dei requisiti di ammissione, nonche' per
l'eventuale mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel
presente bando, l'Amministrazione puo' disporre in qualsiasi momento,
anche successivamente all'eventuale stipula del contratto individuale
di lavoro, l'esclusione dal concorso. Tale esclusione e' disposta con
provvedimento del direttore generale del personale, del bilancio e
dei servizi strumentali.
2. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i
concorrenti partecipano con riserva a ciascuna fase concorsuale.

                               Art. 5 

Pubblicazione del bando. Termine e modalita' di presentazione della
domanda

1. Il presente bando viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e
sulla piattaforma digitale disponibile all'indirizzo:
https://concorsi.mur.gov.it raggiungibile anche dal sito
istituzionale del Ministero dell'universita' e della ricerca.
2. La presentazione della domanda avviene esclusivamente per via
telematica, attraverso il sistema pubblico di identita' digitale
(SPID), compilando l'apposito modulo elettronico disponibile sulla
piattaforma digitale di cui al comma 1, previa registrazione del
candidato sulla medesima piattaforma. Per la partecipazione al
concorso, il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato.
3. I candidati possono presentare istanza on-line di
partecipazione al concorso, mediante il sistema di cui al comma 2,
entro le ore 18,00 del 30 ottobre 2021. Sono accettate esclusivamente
ed indifferibilmente le domande inviate entro detto termine.
4. La data di presentazione on-line della domanda di
partecipazione al concorso e' certificata dal sistema informatico
che, allo scadere del termine ultimo per la presentazione, non
permettera' piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico. Ai fini
della partecipazione al concorso, in caso di piu' invii, si terra'
conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima.
5. La presentazione della domanda per via telematica costituisce
modalita' esclusiva di partecipazione alla procedura, ai sensi del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77.
6. Ciascun candidato puo' presentare domanda di partecipazione in
ordine ad uno soltanto tra i profili elencati dall'art. 1.

                               Art. 6 

Contenuto della domanda di partecipazione

1. Nella domanda di partecipazione il candidato deve dichiarare,
sotto la propria responsabilita':
a) il cognome ed il nome, la data, il comune, la provincia e
l'eventuale Stato estero di nascita, nonche' il codice fiscale,
l'indirizzo di residenza (via, numero civico, comune, codice di
avviamento postale);
b) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea o dei requisiti di cui all'art. 38 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
c) il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza o di provenienza, ovvero le ragioni del mancato
godimento dei diritti civili e politici;
d) l'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero il motivo della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) la posizione regolare nei confronti del servizio di leva per
i cittadini soggetti a tale obbligo;
f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o
l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
nullita' insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente
normativa di legge e/o contrattuale;
g) le eventuali condanne penali riportate o sentenze di
applicazione della pena su richiesta, in Italia o all'estero ovvero i
procedimenti penali pendenti; tale dichiarazione deve essere resa
anche se negativa;
h) il titolo di studio posseduto tra quelli previsti, in ordine
a ciascun profilo professionale, alla lettera f), comma 1 del
precedente art. 3, con l'indicazione dell'Universita' che lo ha
rilasciato, della votazione riportata e della data in cui e' stato
conseguito, nonche' gli estremi dell'eventuale provvedimento di
equiparazione ovvero che la procedura di equiparazione e' in corso;
i) il titolo posseduto, tra quelli indicati alla lettera g),
comma 1, del precedente art. 3, con l'indicazione dell'Universita'
che lo ha rilasciato e della data in cui e' stato conseguito, nonche'
gli estremi dell'eventuale provvedimento di equiparazione ovvero che
la procedura di equiparazione e' in corso;
j) il profilo professionale per il quale concorre, tra quelli
indicati all'art. 1 del presente bando;
k) di possedere un'adeguata conoscenza della lingua inglese;
l) di possedere eventuali titoli da sottoporre a valutazione,
ai sensi del successivo art. 11;
m) di possedere adeguate conoscenze informatiche e digitali;
n) l'eventuale diritto alle riserve e/o di essere in possesso
dei titoli di preferenza di cui al precedente art. 2 del presente
bando;
o) l'eventuale necessita', in relazione alla propria
disabilita', di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove di esame;
p) di aver preso visione di tutti gli articoli del bando e
delle condizioni di ammissione al concorso nonche' di aver letto e
compreso l'informativa sulla privacy presente sulla piattaforma di
presentazione della domanda, di cui all'art. 5, comma 1 e richiamata
all'art. 18 del bando;
q) di autorizzare il titolare ed i responsabili al trattamento
dei dati personali, secondo le modalita' e nei limiti della
sopracitata informativa sulla privacy, del regolamento 27 aprile
2016, n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio cd.
«GDPR» e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonche'
all'utilizzo, da parte del Ministero dell'istruzione e
dell'affidatario del servizio, del proprio indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) indicato in domanda, presso il quale
saranno eseguite tutte le comunicazioni urgenti e le notifiche
personali inerenti alla procedura selettiva.
2. L'Amministrazione si riserva di provvedere alla verifica della
veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla
procedura, i quali si intendono consapevoli delle conseguenze sotto
il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o
mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ivi compresa la perdita
degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non
veritiere. La mancata esclusione dalle fasi concorsuali non
costituisce, in ogni caso, requisito della regolarita', ne' sana
l'irregolarita' della domanda di partecipazione al concorso.
3. Ai fini delle comunicazioni relative al concorso, nella
domanda di ammissione occorre, altresi', inserire il domicilio (se
diverso dalla residenza), un recapito telefonico, un indirizzo di
posta elettronica ordinaria (PEO) ed un indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) intestato al candidato.
4. Il candidato dovra' tempestivamente comunicare
all'Amministrazione, utilizzando le apposite funzionalita' della
piattaforma di cui all'art. 5, comma 1, ogni eventuale variazione
dell'indirizzo di posta elettronica (PEC e PEO) nonche'
dell'indirizzo di residenza e/o di domicilio che sia intervenuta
successivamente all'inoltro della domanda.
Con le stesse modalita', il candidato dovra' tempestivamente
comunicare eventuali, ulteriori, variazioni relative ai dati
dichiarati nella domanda di partecipazione. Non saranno in alcun modo
modificabili, successivamente allo scadere del termine utile per la
presentazione della domanda, i dati concernenti i requisiti di
ammissione al concorso, di cui all'art. 3, nonche' i dati relativi ai
titoli di preferenza e di riserva, di cui all'art. 2 del presente
bando.
5. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso
di dispersione e/o ritardata ricezione da parte dei candidati di
comunicazioni e/o di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte od
incomplete indicazioni o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento del recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telematici o altre cause non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa o cause di forza maggiore.
6. Non sono considerate valide le domande inviate con modalita'
diverse da quelle prescritte, o trasmesse oltre il termine suddetto,
e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto
prescritto nel presente bando di concorso.
7. Per ogni richiesta di assistenza il candidato dovra'
utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, l'apposito
modulo presente nella home page della piattaforma di cui all'art. 5,
comma 1.
8. Le richieste pervenute in modalita' differenti da quelle sopra
indicate non potranno essere prese in considerazione.

                               Art. 7 

Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati

1. I candidati affetti da patologie limitatrici della autonomia,
che ne facciano richiesta, sono assistiti, ai sensi degli articoli 4
e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'espletamento della
prova scritta, da personale individuato dall'Amministrazione.
2. Il candidato diversamente abile deve specificare, nella
domanda di partecipazione al concorso, la richiesta di ausili e/o
tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento della
prova scritta. Lo stato di disabilita' dovra' essere attestato da
apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale
dell'A.S.L. di riferimento o da struttura pubblica equivalente e
trasmessa, con le modalita' indicate nella piattaforma di cui
all'art. 5, comma 1, contestualmente alla domanda di partecipazione
al concorso ovvero entro un congruo termine e comunque non oltre i
venti giorni successivi alla data di pubblicazione delle graduatorie
provvisorie di cui all'art. 13.
3. Il candidato, al momento della presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, prende visione dell'informativa sulla
privacy di cui all'art. 6, comma 1, lettera p) ed autorizza il
titolare ed i responsabili al trattamento dei dati concernenti
l'eventuale presenza di disabilita', anche temporanee (categorie
particolari di dati di cui all'art. 9 GDPR).
4. La dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo
dovra' esplicitare le limitazioni che la disabilita' determina in
funzione delle prove di concorso. La concessione ed assegnazione di
ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto
richiesta sara' determinata ad insindacabile giudizio delle
commissioni esaminatrici sulla scorta della documentazione esibita e
sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato inoltro di
tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentira'
all'Amministrazione di organizzarsi per tempo e di fornire
adeguatamente l'assistenza richiesta.
5. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute
successivamente alla data di scadenza di cui al comma 2, che
potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi,
potranno essere segnalate secondo le modalita' indicate nella
piattaforma di cui all'art. 5, comma 1.

                               Art. 8 

Comunicazioni ai candidati e diario delle prove

1. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il
calendario delle prove ed il loro esito, e' effettuata attraverso la
piattaforma digitale di cui all'art. 5, comma 1.
2. La data ed il luogo di svolgimento delle prove, nelle
modalita' sopra indicate, sono resi disponibili almeno dieci giorni
prima dello svolgimento delle prove medesime. I candidati sono tenuti
a presentarsi, senza altro preavviso, nel giorno, nell'ora e nel
luogo indicati. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli
effetti.
3. Le informazioni personali relative allo svolgimento ed ai
risultati delle prove di ciascun candidato saranno accessibili sulla
piattaforma digitale di cui all'art. 5, comma 1, all'interno
dell'area riservata predisposta, utilizzando le credenziali fornite
al momento dell'autenticazione.

                               Art. 9 

Commissioni esaminatrici e sottocommissioni

1. Con successivo provvedimento del direttore generale del
personale, del bilancio e dei servizi strumentali, secondo quanto
stabilito dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, ed in conformita' ai principi dettati dall'art.
35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, sara' nominata una commissione esaminatrice competente per
ciascun codice di concorso di cui all'art. 1 del presente bando, ai
sensi della normativa vigente in tema di procedure concorsuali.
2. Per supplire ad eventuali temporanee assenze od impedimenti
del presidente, di uno dei componenti o del segretario di ciascuna
commissione, puo' essere prevista la nomina di un presidente
supplente, di due componenti supplenti e di un segretario supplente,
da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione delle
commissioni esaminatrici o con successivo provvedimento.
3. Ciascuna commissione esaminatrice puo' essere integrata in
ogni momento da uno o piu' componenti esperti in lingua straniera e
da uno o piu' componenti esperti di informatica.
4. Ciascuna commissione esaminatrice comunica i risultati delle
prove ai candidati all'esito di ogni sessione di concorso. Le
commissioni possono svolgere i propri lavori in modalita' telematica,
e/o mediante strumenti di videoconferenza, garantendo comunque la
sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni, secondo la
normativa vigente.

                               Art. 10 

Fasi della procedura concorsuale

1. La procedura concorsuale, in ordine a ciascun codice di
concorso di cui all'art. 1, si articola nelle seguenti fasi:
a) valutazione dei titoli - punteggio massimo attribuibile
30/30;
b) prova orale - punteggio massimo attribuibile 30/30;
c) attivita' di lavoro e formazione - punteggio massimo
attribuibile 30/30;
d) prova scritta - punteggio massimo attribuibile 30/30.
2. Ciascuna commissione esaminatrice stabilisce preventivamente i
criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali da
formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i relativi
punteggi.
3. L'assenza alle prove concorsuali, qualunque ne sia la causa,
anche se dovuta a forza maggiore, e la violazione delle misure per la
tutela della salute pubblica a fronte della situazione
epidemiologica, comportano l'esclusione dal concorso.
4. Le sedi di svolgimento delle prove concorsuali verranno rese
note mediante apposito avviso, da pubblicarsi sulla piattaforma di
cui all'art. 5, comma 1, almeno dieci giorni prima della data
stabilita per lo svolgimento delle stesse.
5. Ulteriori comunicazioni concernenti le modalita' di
espletamento delle prove verranno definite dalle commissioni e
fornite ai candidati mediante appositi avvisi, da pubblicarsi sulla
piattaforma digitale di cui all'art. 5, comma 1.
6. L'ammissione alle prove avviene con la piu' ampia riserva in
ordine al possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal
bando.

                               Art. 11 

Valutazione dei titoli

1. La valutazione dei titoli precede la prova orale. Il punteggio
da attribuire ai titoli e' espresso in trentesimi.
2. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda di cui al presente bando e devono essere
dichiarati nella domanda di ammissione. I titoli non espressamente
dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non saranno presi
in considerazione.
3. Le commissioni valutano solo i titoli completi di tutte le
informazioni necessarie per la valutazione, sulla base delle
dichiarazioni rese dal candidato nella domanda di ammissione al
concorso, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Ciascuna commissione esaminatrice puo' richiedere integrazioni
documentali e/o chiarimenti scritti ai candidati in ordine ai titoli
dichiarati.
5. Gli elenchi dei candidati, stilati per ciascun codice di
concorso di cui all'art. 1, con l'indicazione del punteggio
conseguito e dell'ammissione alla prova orale, vengono resi
disponibili sulla piattaforma digitale di cui all'art. 5, comma 1.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
6. I titoli valutabili non possono superare il valore massimo
complessivo di punti 30, ripartiti tra titoli accademici e di studio
(massimo 10 punti) e titoli professionali e abilitazioni (massimo 20
punti complessivi), sulla base dei punteggi attribuibili a ciascun
titolo, secondo la ripartizione di cui all'allegata tabella A.
7. I titoli di studio universitari, ai quali possono essere
attribuiti complessivamente 10 punti, sono valutabili esclusivamente
se conseguiti presso istituzioni universitarie pubbliche, Universita'
non statali legalmente riconosciute, nonche' istituzioni formative
pubbliche o private, autorizzate e/o accreditate dal Ministero
dell'universita' e della ricerca, costituite anche in consorzio,
ovvero, ove si tratti di titoli di studio stranieri, se riconosciuti
equivalenti secondo la normativa vigente.
8. Le abilitazioni professionali, per le quali puo' essere
attribuito un punteggio complessivo di 10 punti, sono valutate solo
se conseguite previo superamento di esame di Stato, per sostenere il
quale e' stato richiesto uno dei titoli di studio universitari
richiesti dal bando per l'ammissione al concorso. Le abilitazioni
professionali conseguite all'estero saranno valutate ove riconosciute
equivalenti secondo la normativa vigente.
9. Per la valutazione dei titoli di carriera e di servizio, ai
quali possono essere attribuiti complessivamente 10 punti, in
aggiunta ai criteri individuati nell'allegata tabella A, si applicano
i seguenti principi:
a) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile
considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta
o frazioni superiori a quindici giorni;
b) in caso di servizi o rapporti di lavoro contemporanei, e'
valutato quello piu' favorevole al candidato;
c) qualora non vengano dichiarati gli esatti termini temporali
di inizio e fine di ciascun rapporto di lavoro subordinato, di
consulenza o di collaborazione professionale, saranno valutati, in
carenza del giorno di inizio o di fine, un solo giorno del mese; in
carenza del mese di inizio o di fine, un solo giorno dell'anno.

                               Art. 12 

Prova orale

1. Sono ammessi alla prova orale tutti i candidati che avranno
riportato, nella valutazione dei titoli di cui all'art. 11, una
votazione minima pari a 21/30 (ventuno/trentesimi). Ove il numero di
candidati con votazione minima di 21/30 sia inferiore a quattro volte
il numero dei posti messi a concorso, per ciascun profilo, saranno
ammessi alla prova orale, nel rispetto dell'ordine della votazione
attribuita, un numero di candidati fino al raggiungimento del numero
pari a quattro volte i posti messi a concorso per ciascun profilo.
Sono comunque ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio
uguale al piu' basso risultato utile ai fini dell'ammissione secondo
il suddetto criterio.
2. L'avviso di convocazione per la prova orale, contenente gli
elenchi degli ammessi alla medesima prova, ed il diario recante
l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora di svolgimento, sara'
pubblicato, per ciascuno dei codici di concorso di cui all'art. 1,
sulla piattaforma di cui all'art. 5 comma 1, almeno dieci giorni
prima del suo svolgimento. Tale avviso avra' valore di notifica a
tutti gli effetti.
3. La prova orale, distinta per codice di concorso, consiste in
un colloquio interdisciplinare, nell'ambito del quale e' valorizzato
il possesso di adeguate conoscenze informatiche e digitali nonche' di
un'adeguata conoscenza della lingua inglese, ed e' volta ad accertare
la preparazione e la capacita' professionale dei candidati sulle
seguenti materie:
codice 01- funzionario amministrativo - giuridico - contabile:
a) diritto costituzionale; b) diritto amministrativo; c)
diritto civile, con particolare riferimento alle obbligazioni e ai
contratti; d) diritto dell'Unione europea; e) elementi di diritto
penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica
amministrazione; f) diritto del lavoro pubblico, con particolare
riferimento alla responsabilita' dei pubblici dipendenti; g)
contabilita' pubblica; h) organizzazione e management delle pubbliche
amministrazioni; i) elementi di organizzazione del Ministero
dell'universita' e della ricerca;
codice 02 - funzionario per la comunicazione e per
l'informazione:
a) elementi di diritto costituzionale; b) elementi di diritto
amministrativo; c) elementi di contabilita' pubblica; d) elementi di
diritto dell'Unione europea; e) elementi di diritto penale, con
particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione;
f) elementi di diritto del lavoro pubblico, con particolare
riferimento alla responsabilita' dei pubblici dipendenti; g) teoria e
tecniche della comunicazione pubblica; h) comunicazione e marketing;
i) normativa in materia di protezione dei dati personali; l)
normativa in materia di trasparenza, prevenzione e repressione della
corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione; m)
pubbliche relazioni e comunicazione: contenuti della professione e
strumenti operativi; n) legislazione relativa all'attivita' di
informazione e comunicazione pubblica; o) organizzazione e management
delle pubbliche amministrazioni; p) elementi di organizzazione del
Ministero dell'universita' e della ricerca;
codice 03 - funzionario informatico - statistico:
a) elementi di diritto costituzionale; b) elementi di diritto
amministrativo; c) elementi di contabilita' pubblica; d) elementi di
diritto dell'Unione europea; e) elementi di diritto penale, con
particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione;
f) elementi di diritto del lavoro pubblico, con particolare
riferimento alla responsabilita' dei pubblici dipendenti; g)
organizzazione e management delle pubbliche amministrazioni; h)
elementi di organizzazione del Ministero dell'universita' e della
ricerca; i) norme in materia di amministrazione digitale,
e-government e dematerializzazione; l) metodi di analisi,
presentazione e previsione delle tendenze fondamentali individuabili
in grandi flussi di dati (Big Data), con particolare riferimento agli
strumenti software necessari all'elaborazione; m) metodologie e
strumenti di Project Management, con particolare riferimento alla
data science; n) sicurezza dei dati, con particolare riferimento alla
Data Privacy; o) semantica ed ontologie per la gestione delle
informazioni; p) Machine Learning e servizi cognitivi; q) Text
Mining, Natural Language Processing; r) cenni di architetture di reti
e dei sistemi di comunicazione con particolar riferimento al cloud
computing e alle connesse tematiche di sicurezza; s) analisi e
progettazione di sistemi informatici con particolare riferimento a
sistemi di Data Mining e Business Intelligence, sistemi web; t)
tecniche e metodi di dematerializzazione e digitalizzazione dei
processi di business; u) tecniche statistiche a supporto del Data
Science.
4. La prova orale si svolgera' in presenza, salvo che la
situazione epidemiologica e le disposizioni di contenimento del
contagio non lo consentano. In tal caso, la prova potra' svolgersi in
videoconferenza, garantendo, comunque, l'adozione di soluzioni
tecniche che assicurino la pubblicita' della stessa,
l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni
e la loro tracciabilita'.
5. I candidati devono presentarsi nella sede, nel giorno e
all'ora stabiliti, con un valido documento di riconoscimento in corso
di validita'. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella
data e nell'ora stabilite, per qualsiasi causa, ancorche' dovuta a
forza maggiore, e la violazione delle misure per la tutela della
salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica
comporteranno l'esclusione dal concorso.
6. La prova orale e' valutata in trentesimi e si intende superata
dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 21/30
(ventuno/trentesimi).
7. Ciascuna commissione, prima dell'inizio di ciascuna sessione
della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati
per ciascuna delle materie di esame; tali quesiti sono proposti a
ciascun candidato con estrazione a sorte.
8. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni
seduta, ciascuna commissione esaminatrice forma l'elenco dei
candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno
riportato, che, sottoscritto dal presidente e dal segretario di
ciascuna commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della
sede d'esame e pubblicato sulla piattaforma digitale di cui all'art.
5, comma 1.
9. Ulteriori comunicazioni concernenti le modalita' di
espletamento della prova verranno definite da ciascuna commissione e
fornite ai candidati mediante l'avviso di cui al comma 2.

                               Art. 13 

Graduatorie provvisorie. Attivita' di lavoro e formazione

1. Al termine dei lavori di ciascuna commissione esaminatrice
relativi alle fasi di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 10
e sulla base dei punteggi conseguiti, e' formata, per ciascun codice
di concorso di cui all'art. 1, una graduatoria provvisoria, alla
quale si applica il primo periodo del comma 5-ter dell'art. 35 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il direttore generale del personale, del bilancio e dei
servizi strumentali, riconosciuta la regolarita' delle predette fasi
procedimentali, approva, con proprio decreto, le graduatorie
provvisorie di cui al comma 1, sotto condizione dell'accertamento dei
requisiti prescritti.
3. Le graduatorie provvisorie sono pubblicate, per ciascun codice
di concorso di cui all'art. 1, sulla piattaforma digitale di cui
all'art. 5, comma 1, disponibile all'indirizzo:
https://concorsi.mur.gov.it raggiungibile anche dal sito
istituzionale del Ministero dell'universita' e della ricerca. Di tale
pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
4. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con
esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di
riserva e/o di preferenza di cui all'art. 2 del presente bando, gia'
espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso,
deve presentare o far pervenire, utilizzando le apposite
funzionalita' della piattaforma di cui all'art. 5, comma 1, i
relativi documenti in carta semplice ovvero le relative dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella dichiarazione
sostitutiva il candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli
di cui al comma 4, n. 18) ed al comma 5, lettera a) dell'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del
titolo di preferenza e la data di emissione.
5. Da tali documenti o dichiarazioni sostitutive deve risultare
il possesso dei titoli di riserva e di preferenza alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
6. Non sono valutati titoli di riserva e preferenza la cui
documentazione non e' conforme a quanto prescritto dal bando.
7. I candidati che risultano utilmente collocati nelle
graduatorie di cui al comma 1 sono assunti, nel limite massimo di
centoventicinque unita', nell'area III, posizione economica F1, del
comparto funzioni centrali, con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato della durata di centoventi giorni, ai fini dello
svolgimento dell'attivita' di lavoro e formazione, ai sensi della
normativa legislativa e contrattuale vigente.
8. La formazione pratica accompagnera' quella teorica nell'arco
dell'intero percorso e fornira' agli interessati gli strumenti per
poter affrontare le problematiche operative inerenti alla posizione
lavorativa ricoperta e alle attivita' specialistiche specifiche
nell'ambito della struttura di assegnazione.
9. Il periodo di attivita' di lavoro e formazione e' sottoposto
ad una valutazione finale, espressa in trentesimi. Ai fini
dell'ammissione alla successiva prova scritta, i candidati dovranno
riportare una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
La votazione e' attribuita a ciascun candidato dalle commissioni
esaminatrici, sulla base di una valutazione effettuata, ad esito del
periodo di lavoro e formazione, dal direttore generale della
struttura cui fa capo l'ufficio cui il candidato e' assegnato,
sentito il dirigente dell'ufficio medesimo.
10. Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato ai fini dello svolgimento dell'attivita' di lavoro
e formazione, si applica la disciplina normativa prevista per i
lavoratori a tempo determinato. Ai sensi dell'art. 55 del CCNL
funzioni centrali triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio
2018, i vincitori sono sottoposti ad un periodo di prova fissato
nella durata di due settimane.

                               Art. 14 

Prova scritta

1. Entro la data di conclusione del contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato ai fini dello svolgimento
dell'attivita' di lavoro e formazione, si svolgera' la prova scritta
di cui all'art. 10, comma 1, lettera d).
2. La prova si espletera' mediante il supporto di strumentazione
informatica, anche con l'avvalimento delle Universita' e del
Consorzio interuniversitario CINECA.
3. La prova, distinta per i codici di concorso di cui al
precedente art. 1, la cui durata sara' stabilita da ciascuna
commissione, consiste nella soluzione di quesiti a risposta multipla,
con predeterminazione dei relativi punteggi, ed e' diretta ad
accertare la preparazione e la capacita' professionale dei candidati
sulle seguenti materie:
codice 01- funzionario amministrativo - giuridico - contabile:
a) diritto costituzionale; b) diritto amministrativo; c)
diritto civile, con particolare riferimento alle obbligazioni e ai
contratti; d) diritto dell'Unione europea; e) elementi di diritto
penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica
amministrazione; f) diritto del lavoro pubblico, con particolare
riferimento alla responsabilita' dei pubblici dipendenti; g)
contabilita' pubblica; h) organizzazione e management delle pubbliche
amministrazioni; i) elementi di organizzazione del Ministero
dell'universita' e della ricerca;
codice 02 - funzionario per la comunicazione e per
l'informazione:
a) elementi di diritto costituzionale; b) elementi di diritto
amministrativo; c) elementi di contabilita' pubblica; d) elementi di
diritto dell'Unione europea; e) elementi di diritto penale, con
particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione;
f) elementi di diritto del lavoro pubblico, con particolare
riferimento alla responsabilita' dei pubblici dipendenti; g) teoria e
tecniche della comunicazione pubblica; h) comunicazione e marketing;
i) normativa in materia di protezione dei dati personali; l)
normativa in materia di trasparenza, prevenzione e repressione della
corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione; m)
pubbliche relazioni e comunicazione: contenuti della professione e
strumenti operativi; n) legislazione relativa all'attivita' di
informazione e comunicazione pubblica; o) organizzazione e management
delle pubbliche amministrazioni; p) elementi di organizzazione del
Ministero dell'universita' e della ricerca;
codice 03 - funzionario informatico - statistico:
a) elementi di diritto costituzionale; b) elementi di diritto
amministrativo; c) elementi di contabilita' pubblica; d) elementi di
diritto dell'Unione europea; e) elementi di diritto penale, con
particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione;
f) elementi di diritto del lavoro pubblico, con particolare
riferimento alla responsabilita' dei pubblici dipendenti; g)
organizzazione e management delle pubbliche amministrazioni; h)
elementi di organizzazione del Ministero dell'universita' e della
ricerca; i) norme in materia di amministrazione digitale,
e-government e dematerializzazione; l) metodi di analisi,
presentazione e previsione delle tendenze fondamentali individuabili
in grandi flussi di dati (Big Data), con particolare riferimento agli
strumenti software necessari all'elaborazione; m) metodologie e
strumenti di Project Management, con particolare riferimento alla
data science; n) sicurezza dei dati, con particolare riferimento alla
Data Privacy; o) semantica ed ontologie per la gestione delle
informazioni; p) Machine Learning e servizi cognitivi; q) Text
Mining, Natural Language Processing; r) cenni di architetture di reti
e dei sistemi di comunicazione con particolar riferimento al cloud
computing e alle connesse tematiche di sicurezza; s) analisi e
progettazione di sistemi informatici con particolare riferimento a
sistemi di Data Mining e Business Intelligence, sistemi web; t)
tecniche e metodi di dematerializzazione e digitalizzazione dei
processi di business; u) tecniche statistiche a supporto del Data
Science.
a) La prova scritta e' valutata in trentesimi e si intendera'
superata con una votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi).
b) Nel corso della prova scritta, ai candidati e' fatto divieto
di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, strumenti
idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di
dati, supporti cartacei, pubblicazioni e stampe di qualsiasi
tipologia e genere, nonche' di comunicare tra loro. In caso di
violazione, le commissioni esaminatrici deliberano l'immediata
esclusione dal concorso. L'utilizzo di materiale e/o testi non
consentiti comporta l'immediata esclusione dal concorso.
c) In considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19,
potranno essere adottate specifiche misure di sicurezza
anti-contagio, le quali saranno rese note sulla piattaforma di cui
all'art. 5, comma 1 del presente bando.
d) La correzione degli elaborati da parte delle commissioni
avviene con modalita' che assicurino l'anonimato del candidato,
eventualmente utilizzando strumenti digitali. Una volta terminate
tutte le correzioni degli elaborati ed attribuite le relative
valutazioni, si procede con le operazioni di scioglimento
dell'anonimato, che possono essere svolte con modalita' digitali.
e) Le informazioni personali relative allo svolgimento ed ai
risultati delle prove di ciascun candidato saranno accessibili sulla
piattaforma digitale di cui all'art. 5, comma 1, all'interno
dell'area riservata predisposta, utilizzando le credenziali fornite
al momento dell'autenticazione.

                               Art. 15 

Formazione, approvazione e pubblicazione
delle graduatorie definitive

1. Le graduatorie definitive, per ciascun codice di concorso di
cui all'art. 1, sono formate, al termine delle operazioni di
correzione della prova scritta, sulla base della somma dei punteggi
conseguiti nelle diverse fasi concorsuali di cui all'art. 10, comma
1.
2. Il direttore generale del personale, del bilancio e dei
servizi strumentali, al termine dei lavori delle commissioni
esaminatrici, riconosciuta la regolarita' del procedimento del
concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione
dell'accertamento dei requisiti prescritti, le graduatorie definitive
dei vincitori, tenuto conto delle riserve di posti e, a parita' di
merito, dei titoli di preferenza di cui all'art. 2.
3. Le graduatorie definitive dei vincitori del concorso sono
pubblicate, per ciascun codice di concorso di cui all'art. 1, sulla
piattaforma digitale di cui all'art. 5, comma 1, disponibile
all'indirizzo: https://concorsi.mur.gov.it raggiungibile anche dal
sito istituzionale del Ministero dell'universita' e della ricerca. Di
tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».

                               Art. 16 

Costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato

1. Il candidato dichiarato vincitore del concorso sulla base
delle graduatorie definitive e' invitato a stipulare un contratto
individuale di lavoro, finalizzato all'instaurazione di un rapporto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato nel ruolo del Ministero
dell'universita' e della ricerca, nei differenti profili
professionali di cui all'art. 1, area III, posizione economica F1, ai
sensi della normativa legislativa e contrattuale vigente.
2. I vincitori vengono assegnati al Ministero dell'universita' e
della ricerca, con riferimento ai posti disponibili di cui all'art. 1
del presente bando. Ai sensi dell'art. 14 del CCNL funzioni centrali
triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018, i vincitori
sono sottoposti ad un periodo di prova di quattro mesi.
3. La vincita del concorso non costituisce garanzia
dell'assunzione.
4. Se un vincitore, senza giustificato motivo, non assume
servizio entro il termine stabilito, decade dall'assunzione. In tal
caso, subentra il primo idoneo in ordine di graduatoria.

                               Art. 17 

Accesso agli atti del concorso

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura concorsuale, nel rispetto della normativa vigente. Le
richieste vanno inoltrate, a mezzo posta elettronica certificata
(PEC), all'indirizzo: dgpbss@postacert.istruzione.it
2. Con la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso, il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali
richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno
evase dall'Amministrazione previa informativa ai titolari di tutti
gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo
concorsuale del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di
legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e
l'estrazione di copie degli atti inerenti alla procedura concorsuale.
3. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n.
241, l'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali e'
consentito in relazione alla conclusione delle varie fasi del
procedimento, ai cui fini gli atti stessi sono preordinati.
4. Fino a quando la procedura concorsuale non sia conclusa,
l'accesso e' limitato ai soli atti che riguardino direttamente il
richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti.
5. L'Amministrazione puo' disporre il differimento al fine di
assicurare la riservatezza dei lavori delle commissioni, la tutela
dell'anonimato e la speditezza delle operazioni concorsuali.

                               Art. 18 

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio cd. «GDPR» e del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed
integrazioni i dati personali forniti dai candidati sono raccolti e
trattati dal Ministero dell'istruzione - Dipartimento per le risorse
umane, finanziarie e strumentali e dal CINECA, in qualita' di
soggetti responsabili del trattamento, presso la banca dati
automatizzata a cui sono state indirizzate le domande di
partecipazione al concorso e sono utilizzati ai soli fini della
gestione della procedura concorsuale. I dati personali forniti dai
vincitori del concorso sono successivamente raccolti e trattati
presso una banca dati automatizzata del Ministero dell'istruzione -
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali -
direzione generale per le risorse umane e finanziarie - viale
Trastevere n. 76/A - 00153 Roma, per l'eventuale successiva
instaurazione del rapporto di lavoro.
2. Il titolare del trattamento dei dati e' il Ministero
dell'universita' e della ricerca, con sede in viale Trastevere n.
76/A - 00153 Roma, al quale ci si potra' rivolgere per esercitare i
diritti degli interessati al seguente recapito:
dgpbss@postacert.istruzione.it
3. Il Ministero dell'istruzione - Dipartimento per le risorse
umane, finanziarie e strumentali - direzione generale per le risorse
umane e finanziarie - viale Trastevere n. 76/A - 00153 Roma, e'
responsabile del trattamento dei dati, in virtu' del rapporto di
avvalimento di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 1/2020 e sino al
perdurare del rapporto medesimo.
4. Il CINECA - Consorzio interuniversitario, con sede in via
Magnanelli n. 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO), e' responsabile
del trattamento dei dati, per nomina del titolare.
5. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) del Ministero
dell'universita' e della ricerca e' contattabile al seguente
indirizzo e-mail: rpd@miur.it
6. I dati verranno trattati con modalita', prevalentemente,
informatiche e telematiche, esclusivamente dal personale e da
collaboratori del titolare o dei responsabili del trattamento e non
saranno diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto
nazionale o dell'Unione europea, ivi inclusi gli obblighi legali
vigenti in tema di pubblicita' e trasparenza dei dati.
7. I dati personali trattati sono quelli contenuti nella domanda
di partecipazione e nei documenti ad essa allegati e, in particolare:
dati comuni, ossia dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di
nascita, CF, cittadinanza), relativi alla residenza, di contatto
(e-mail, telefono, PEC), documento di identita', titoli, etc.;
categorie particolari di dati (art. 9 GDPR), ossia dati relativi
all'idoneita' fisica all'impiego e all'eventuale presenza di
disabilita', anche temporanee; dati personali relativi a condanne
penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza (art. 10 GDPR)
contenuti nelle dichiarazioni rese dal candidato ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
8. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
a coloro che sono direttamente preposti a funzioni inerenti allo
svolgimento del concorso, ivi compresi soggetti terzi, nonche' alle
strutture del Ministero dell'universita' e della ricerca e del
Ministero dell'istruzione ed alle amministrazioni pubbliche
interessate alla posizione giuridico-economica dei candidati.
9. I dati personali raccolti e trattati verranno conservati per
il tempo necessario alle attivita' suindicate, ed in ogni caso per il
tempo occorrente all'esecuzione dei compiti istituzionali del
Ministero dell'istruzione o per gli adempimenti previsti da norme di
legge o regolamento.
10. Il Ministero dell'istruzione puo' acquisire informazioni, per
lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, da banche dati
internazionali e nazionali. Le modalita' del trattamento cui sono
destinati i dati sono conformi alle disposizioni contenute nel
regolamento UE 679/2016.
11. Il conferimento dei dati di cui al comma 7 e' obbligatorio
per il candidato ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione. Il mancato adempimento determina l'esclusione dal
concorso.
12. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al regolamento UE 2016/679
(GDPR), in particolare, ai sensi degli articoli 15 e seguenti del
citato regolamento, il diritto di accedere ai dati che lo riguardano,
di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, il
diritto di limitare il trattamento per motivi illegittimi, il diritto
alla portabilita' dei dati e di opposizione al trattamento degli
stessi, nonche' il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del
regolamento stesso.
13. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del
Ministero dell'universita' e della ricerca - viale Trastevere n. 76/A
- 00153 Roma.

                               Art. 19 

Norma finale

1. In virtu' del rapporto di avvalimento di cui all'art. 3 del
decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni
dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, fino alla data di conferimento degli
incarichi dirigenziali non generali della direzione generale del
personale, del bilancio e dei servizi strumentali del Ministero
dell'universita' e della ricerca e, comunque, non oltre il 31 ottobre
2021, la gestione del presente concorso viene effettuata dal
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali -
direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero
dell'istruzione.

                               Art. 20 

Norme di salvaguardia

1. Il Ministero dell'universita' e della ricerca si riserva la
facolta' di annullare o revocare il presente bando di concorso,
sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonche' le
connesse attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di
assunzione dei vincitori, il numero dei posti in aumento o in
decremento, sospendere l'assunzione dei vincitori in ragione di
esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, anche in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero, in tutto o in parte, o imponessero di differire o
ritardare assunzioni di personale.
2. Per quanto, inoltre, non previsto dal presente bando, valgono
le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di
reclutamento di personale.
Roma, 8 ottobre 2021

Il direttore generale: Lo Surdo

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