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SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

Concorso per l'ammissione ai corsi ordinari anno accademico 2000-2001

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.25 del 28/3/2000
Ente:SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA
Località:-
Codice atto:000E2749
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:31/8/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Vista la legge 14 febbraio 1987, n. 41, istitutiva della scuola;
Visto lo Statuto della scuola emanato con decreto direttorale
n. 4437 del 2 febbraio 1996, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento didattico;
Visto il regolamento generale approvato dal Consiglio direttivo
con delibera n. 211 del 24 luglio 1998;
Vista la legge n. 15 del 4 gennaio 1968;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del
20 ottobre 1998;
Vista la delibera n. 66 della seduta del Senato Accademico del
31 gennaio 2000;
Vista la delibera n. 32 della seduta del Consiglio della classe
di scienze sperimentali del 31 gennaio 2000;
Vista la delibera n. 34 della seduta del Consiglio della classe
di scienze sociali del 31 gennaio 2000;
Vista la delibera n. 19 della seduta del Consiglio direttivo del
1o febbraio 2000;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Ammissione alla scuola
 
La Scuola superiore di studi Universitari e di perfezionamento
Sant'Anna, di seguito denominata Scuola, bandisce, per l'anno
accademico 2000 - 2001, un concorso nazionale per esami a trentuno
posti di allievo dei corsi ordinari.
Il concorso e' bandito per l'ammissione ai primi due anni delle
Facolta' di economia, di giurisprudenza, e di scienze politiche e ai
primi tre anni delle Facolta' di agraria, di ingegneria e di medicina
e chirurgia (limitatamente al corso di laurea in medicina e
chirurgia).

                               Art. 2.
 
Posti a concorso
 
1. I trentuno posti di allievo dei corsi ordinari sono cosi'
ripartiti:
Classe di scienze sociali: 15 posti, di cui:
almeno 3 posti per il settore di economia;
almeno 3 posti per il settore di giurisprudenza;
almeno 3 posti per il settore di scienze politiche,
gli altri 6 posti saranno assegnati secondo l'ordine della
graduatoria generale di merito per l'intera classe di scienze
sociali.
Classe di scienze sperimentali: 16 posti, di cui:
3 posti per il settore di agraria;
8 posti per il settore di ingegneria;
5 posti per il settore di medicina e chirurgia (*);
(*) I vincitori del concorso per il settore di medicina e
chirurgia verranno iscritti d'ufficio alla Facolta' di medicina e
chirurgia dell'Universita' di Pisa, in deroga al limite di accesso
fissato dalla Facolta' medesima.
2. Qualora successivamente alla pubblicazione del presente bando
intervengano ulteriori disponibilita' finanziarie, ovvero si rendano
vacanti altri posti, il Consiglio direttivo puo' ammettere un numero
di allievi superiore a quello dei posti messi a concorso, nei limiti
delle accertate maggiori disponibilita', tenuto anche conto del
numero di domande di ammissione al concorso e dei risultati dello
stesso. In questi casi il diritto all'alloggio sara' garantito solo
in caso di accertata disponibilita' di posti; in caso contrario, la
Scuola riconoscera' un contributo per le spese di alloggio esterno,
il cui ammontare sara' stabilito dal Consiglio Direttivo.

                               Art. 3.
 
Ammissione al primo anno
 
1. Per l'ammissione al primo anno possono concorrere coloro che
abbiano conseguito, nel biennio precedente la data del presente
bando, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o titolo
equipollente valido per l'iscrizione ai corsi di laurea afferenti
alle Facolta' universitarie di cui all'art. 2, comma 1.
2. Per l'ammissione al concorso si prescinde dalla votazione
conseguita nell'esame di maturita'.
3. Non possono partecipare al concorso per l'ammissione al primo
anno coloro che siano gia' stati iscritti ad un corso universitario.

                               Art. 4.
 
Ammissione ad anni successivi al primo
 
1. Possono partecipare al concorso per l'ammissione ad anni
successivi al primo, nei termini indicati nell'art. 1, 2o comma,
coloro che, iscritti ad uno dei corsi di laurea presenti alla Scuola
presso una Universita' italiana o straniera, abbiano superato, con
una votazione media non inferiore ai 27/30, tutti gli esami previsti
dal piano di studi statutario o da quello individuale approvato dalla
Facolta' di provenienza.
2. Possono partecipare anche coloro che, al momento della
presentazione della domanda siano in debito di esami rispetto al
piano di studi approvato dalla Facolta' di appartenenza, purche'
negli esami sostenuti abbiano riportato una votazione media non
inferiore ai 27/30 e il debito risulti al massimo di tre esami.
3. Nel caso in cui il candidato abbia gia' superato tutti gli
esami del piano di studi sopra indicato l'ammissione al concorso e'
automatica; nel caso invece di debito di esami l'ammissione e' decisa
dal Direttore della scuola, preso atto del parere del Consiglio di
Classe competente. In questo ultimo caso i vincitori del concorso
dovranno superare - a pena di decadenza - gli esami di cui sono in
debito entro gli appelli ordinari della sessione autunnale delle
rispettive Facolta' dell'Universita' di Pisa.
4. In via eccezionale, e limitatamente all'ammissione al secondo
anno, possono partecipare al concorso studenti iscritti a corsi di
laurea diversi dal Settore prescelto per il concorso, purche' negli
esami sostenuti abbiano riportato una votazione media non inferiore
ai 27/30 e il debito di esami rispetto al piano di studi approvato
dalla Facolta' di provenienza risulti al massimo di tre. Il Direttore
della scuola, preso atto del parere del Consiglio di classe
competente, che si esprime sulla congruita' degli esami superati e
del piano di studi approvato dalla facolta' di provenienza, decide
circa l'ammissione dei suddetti candidati al concorso.
5. I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono
essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande.
6. Successivamente al provvedimento di ammissione sara' cura
della scuola darne tempestiva comunicazione ai candidati ammessi, a
mezzo telegramma, in tempo utile per la partecipazione alle prove
scritte. Viceversa, non sara' data alcuna comunicazione a coloro che
non sono stati ammessi al concorso.

                               Art. 5.
 
Prove di esame
 
1. Le prove di esame consistono in una prova scritta ed una prova
orale. Nella formulazione del giudizio complessivo la commissione
valutera' anche l'esito di un test psico-attitudinale.
2. La durata della prova scritta viene stabilita dalle
Commissioni giudicatrici.
3. Sono ammessi alla prova orale solo i candidati che nella prova
scritta abbiano riportato una valutazione non inferiore a otto
decimi.
4. La prova orale consiste in una discussione articolata in due
fasi: la prima volta ad approfondire le conoscenze del candidato
nell'ambito di due materie a scelta del candidato fra quelle nelle
quali puo' essere assegnato il tema della prova scritta; la seconda
tesa a conoscere la personalita' del candidato, il suo profilo
culturale, la sua predisposizione per il settore prescelto e le sue
motivazioni. La prova orale prevede inoltre la verifica della
conoscenza di una lingua straniera da scegliere tra inglese,
francese, tedesco e spagnolo.

                               Art. 6.
 
Materie d'esame per l'ammissione al primo anno
 
1. Per l'ammissione al primo anno, le materie su cui verte la
prova scritta sono le seguenti:
Classe di scienze sociali:
prova scritta su un tema scelto dal candidato fra tre
proposti dalla Commissione, di cui uno a carattere storico-politico,
uno a carattere filosofico-politico ed uno a carattere
economico-sociale.
Classe di scienze sperimentali:
settore di agraria: prova scritta su un tema generale di
scienze naturali scelto dal candidato fra tre proposti dalla
Commissione, di cui uno a carattere biologico, uno a carattere
chimico ed uno a carattere fisico.
settore di ingegneria: prova scritta di matematica e di
fisica.
settore di medicina e chirurgia: prova scritta su un tema
generale di scienze della vita scelto dal candidato fra due proposti
dalla Commissione, di cui uno di biologia, ed un secondo a scelta
della Commissione fra chimica e fisica.

                               Art. 7.
 
Materie d'esame per l'ammissione ad anni successivi al primo
 
1. Per l'ammissione al secondo anno, le materie di esame per la
prova scritta sono le seguenti:
Classe di scienze sociali:
settore di economia: prova scritta su un tema scelto dal
candidato tra due proposti dalla Commissione, di cui uno di economia
politica e uno di economia aziendale.
settore di giurisprudenza: prova scritta su un tema scelto
dal candidato tra due proposti dalla Commissione, di cui uno di
istituzioni di diritto privato e uno di istituzioni di diritto
pubblico;
settore di scienze politiche: prova scritta su un tema scelto
dal candidato tra tre proposti dalla Commissione, di cui uno di
storia delle dottrine politiche, uno di storia moderna e uno di
istituzioni di diritto pubblico.
Classe di scienze sperimentali:
settore di agraria: prova scritta su un tema scelto dal
candidato tra tre proposti dalla Commissione, di cui uno di biologia
vegetale, uno di chimica e uno di fisica;
settore di ingegneria: prova scritta di analisi matematica e
di fisica;
settore di medicina e chirurgia: prova scritta su un tema
scelto dal candidato tra tre proposti dalla Commissione, di cui uno
di biologia/genetica, uno di biochimica e uno di embriologia/
istologia.
2. Per l'ammissione al terzo anno, le materie di esame per la
prova scritta sono le seguenti:
Classe di scienze sperimentali:
settore di agraria: prova scritta su un tema scelto dal
candidato tra quattro proposti dalla Commissione, di cui uno di
botanica, uno di genetica agraria, uno di chimica del suolo e uno di
chimica agraria, secondo i programmi del secondo anno;
settore di ingegneria: prova scritta di analisi matematica II
e una prova a scelta del candidato fra fisica II e meccanica
razionale;
settore di medicina e chirurgia: prova scritta su un tema
scelto dal candidato tra tre proposti dalla Commissione, di cui uno
di anatomia, uno di biochimica e uno di fisiologia.

                               Art. 8.
 
Calendario delle prove di esame
 
1. Le prove scritte per l'ammissione alla Scuola si svolgeranno,
per tutti i candidati e per tutti i Settori, nei giorni 11 e
12 settembre 2000, secondo il seguente calendario:
lunedi' 11 settembre: ore 15: test psico-attitudinale;
martedi' 12 settembre: ore 9: prova scritta.
2. Le prove di cui sopra si svolgeranno, per tutti i settori,
presso il Palazzo dei Congressi via Matteotti n. 1 - Pisa.
3. Non sara' data ulteriore comunicazione in merito al calendario
delle prove di esame ed alla sede, per cui i candidati sono tenuti a
presentarsi nel luogo ed all'ora sopra indicati, pena l'esclusione
dal concorso.
4. Le prove orali si svolgeranno, presso la sede della Scuola,
via Carducci 40 - Pisa, a decorrere dal 18 settembre e si
concluderanno in tempo utile per consentire ai vincitori la frequenza
dei corsi attivati dalle relative Facolta'.
5. La Scuola provvedera' a convocare tempestivamente a mezzo
telegramma i candidati ammessi alla prova orale.
6. Per essere ammessi nelle aule d'esame, sia per le prove
scritte che per le prove orali, i candidati dovranno presentarsi
muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita'.
7. Per i giorni di svolgimento delle prove scritte e orali i
concorrenti usufruiranno gratuitamente del servizio mensa.

                               Art. 9.
 
Termine per la presentazione della domanda
 
1. La domanda per la partecipazione al concorso deve pervenire
perentoriamente alla scuola entro le ore 12 del giorno 31 agosto
2000.
2. Saranno considerate valide le domande inviate via fax (n. 050
- 883250), purche' accompagnate da copia di un documento di
riconoscimento in corso di validita'.
3. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda,
qualunque ne sia la causa, anche se la spedizione risultasse
effettuata entro il termine prefissato, comporta la inammissibilita'
del concorrente al concorso.

                              Art. 10.
 
Domanda per la partecipazione al concorso
 
1. La domanda per la partecipazione al concorso deve essere
redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 agosto
1988, n. 370.
2. Ogni candidato puo' partecipare al concorso per un solo
settore.
3. Nella domanda e' fatto obbligo ai candidati di dichiarare (gli
interessati potranno avvalersi dello schema di domanda di cui
all'allegato "A"):
a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita;
b) le eventuali condanne penali riportate;
c) il titolo di studio posseduto con le indicazioni di cui al
successivo art. 11;
d) di non aver frequentato corsi universitari in precedenza
(nel caso di ammissione al primo anno);
e) il Settore e l'anno di corso per i quali intendono
concorrere;
f) la lingua straniera prescelta per la prova orale tra:
francese, inglese, tedesco, spagnolo;
g) il domicilio o il recapito al quale desiderano siano
trasmesse le comunicazioni relative al concorso e l'impegno a far
conoscere le eventuali variazioni di indirizzo.
4. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per
mancata o tardiva comunicazione dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte dell'aspirante oppure per tardiva comunicazione
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne' per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'Amministrazione della scuola.
5. La scuola comunichera' tempestivamente agli interessati
l'eventuale inammissibilita' della domanda al concorso e le relative
cause.
6. La scuola non fornira', viceversa, ulteriori comunicazioni ai
candidati ammessi d'ufficio alle prove scritte, per i quali valgono
le indicazioni riportate all'art. 8.

                              Art. 11.
 
Titoli di studio
 
1. Per quanto attiene al titolo di studio posseduto i concorrenti
al primo anno devono dichiarare quanto segue:
di avere conseguito il diploma di istruzione secondaria di
secondo grado, indicando: il tipo di diploma conseguito, il nome
della scuola/istituto che lo ha rilasciato, il luogo e la data di
conseguimento dello stesso, nonche' la votazione riportata;
per il titolo di studio conseguito all'estero o in scuole
parificate deve essere dichiarata l'equipollenza al titolo conferito
da Istituti superiori della Repubblica italiana e la legge che ha
disposto tale equipollenza, nonche' l'Istituto, il luogo e la data di
conseguimento dello stesso e la votazione riportata.
2. I concorrenti al primo anno che abbiano conseguito il diploma
di istruzione secondaria di secondo grado o titolo equipollente
nell'anno scolastico 1998-99, devono allegare alla domanda di
partecipazione al concorso una relazione sulla attivita' formativa e
professionale eventualmente svolta.
3. I concorrenti ad anni successivi al primo devono presentare:
il curriculum universitario degli anni del corso di laurea
frequentato (del primo anno, nel caso di ammissione al secondo anno,
del primo e del secondo anno nel caso di ammissione al terzo anno)
indicando: l'Universita' di provenienza e l'indirizzo del corso di
laurea, nonche' tutti gli esami superati alla data di presentazione
della domanda e le relative votazioni riportate, gli esami
eventualmente da superare e quelli previsti dal piano di studi
statutario o da quello individuale approvato dalla Facolta' di
provenienza relativamente agli anni gia' svolti;

                              Art. 12.
 
Commissioni giudicatrici
 
1. Le Commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del
Direttore della scuola.
2. Al termine delle prove, le Commissioni giudicatrici formulano
una graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei, in centesimi.
3. Nella formulazione dei giudizi finali le Commissioni
valuteranno anche l'esito del test psico-attitudinale.
4. Sono esclusi dalle graduatorie di merito i candidati che negli
esami scritti e orali non abbiano ottenuto complessivamente almeno
otto decimi dei voti o che nell'esame di lingua straniera non abbiano
dimostrato una sufficiente conoscenza della lingua prescelta.
5. In caso di parita' di voti nel complesso delle altre prove,
sara' titolo di preferenza il risultato ottenuto nell'esame di lingua
straniera.
6. Per i candidati collocati a pari merito nelle graduatorie,
saranno richiesti dalla scuola i documenti atti a dimostrare il
possesso di eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina,
di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3.
7. La pubblicazione delle graduatorie sara' effettuata mediante
affissione all'Albo della scuola.
8. Il giudizio delle Commissioni e' inappellabile.

                              Art. 13.
 
Vincitori del concorso
 
1. L'esito del concorso verra' comunicato ai soli vincitori.
2. I vincitori del concorso devono entrare alla scuola a
decorrere dalla data indicata nella comunicazione di cui al
precedente comma. In caso contrario saranno considerati decaduti.
3. Ai vincitori del concorso la scuola fara' pervenire
tempestivamente l'indicazione dei documenti da presentare entro
trenta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma del presente
articolo, pena la decadenza dal posto.

                              Art. 14.
 
Rinunce
 
In caso di rinuncia al posto da parte dei vincitori, entro e non
oltre il mese di novembre, la scuola si riserva di coprire la vacanza
cosi' determinatasi attingendo dalla graduatoria generale di merito,
qualora ve ne sia la possibilita'.

                              Art. 15.
 
Allievi aggregati
 
1. Potra' essere attribuita, previa valutazione dei requisiti di
merito, la qualifica di allievo aggregato a candidati risultati
idonei nelle graduatorie generali di merito del concorso di cui al
presente bando e che siano iscritti all'Universita' di Pisa, per
consentire loro la partecipazione ad attivita' didattiche e formative
della scuola.
2. Il Consiglio direttivo potra' deliberare forme di assistenza a
favore degli allievi aggregati.
3. All'allievo aggregato, infine, potra' essere rilasciato un
attestato nel quale verranno certificate le attivita' svolte
dall'allievo medesimo nel corso dei suoi studi presso la scuola.

                              Art. 16.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso la scuola ed utilizzati esclusivamente per le finalita' di
gestione del concorso.
2. Essi saranno resi anonimi per essere eventualmente utilizzati
a fini di elaborazioni statistiche.
Pisa, 6 marzo 2000
Il direttore: Varaldo

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