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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Procedura di selezione per il reclutamento di allievi finanzieri,
riservata ai congiunti del personale delle Forze di Polizia, deceduto
o reso permanentemente invalido per causa di servizio.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.49 del 22/6/2004
Ente:COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Località:Nazionale
Codice atto:04E03511
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:22/7/2004

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                       IL COMANDANTE GENERALE
 
Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189 e successive modificazioni
e 18 febbraio 1963, n. 87, sull'ordinamento della Guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, concernente «Disciplina dell'imposta di bollo» e l'art. 19
della legge 18 febbraio 1999, n. 28, riguardante «Esenzione
dall'imposta di bollo per copie conformi di atti»;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante «Specifici limiti di altezza
per la partecipazione ai concorsi pubblici», come modificato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000,
n. 227;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, sull'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni, concernente il «Regolamento
recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici
impieghi»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e successive
modificazioni, concernente il «Nuovo inquadramento del personale non
direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza»;
Visto l'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e
successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente «Modifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997,
n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale
dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.
Disposizioni in materia di edilizia scolastica»;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante «Nuove norme in
materia di obiezione di coscienza» e successive modificazioni ed
integrazioni, nonche' la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente
«Istituzione del servizio civile nazionale»;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente «Delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario
femminile»;
Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
«Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle forze
armate e nel Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 1,
comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente
il «Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al
servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5,
legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, concernente «La
determinazione delle classi dei corsi di laurea»;
Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, concernente «La
determinazione delle lauree specialistiche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il «testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa.» (Testo A);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2003, il quale
stabilisce che, per l'anno 2004, l'aliquota massima di personale
femminile da arruolare in qualita' di finanzieri e' pari al 20%;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto del Comandante Generale n. 416631, datato 15
dicembre 2003, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi
dell'art. 3, comma 4, del citato decreto ministeriale 17 maggio 2000,
n. 155, concernente il «Regolamento recante norme per l'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare»;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernente
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato»,
 
Determina
 
Art. 1.
 
Posti disponibili
 
E' indetta, per l'anno 2004, una procedura di selezione a
domanda, per il reclutamento di cinque allievi finanzieri del
contingente ordinario della Guardia di finanza, riservata al coniuge
ed ai figli superstiti, nonche' ai fratelli o alle sorelle, qualora
unici superstiti, del personale delle Forze di polizia, deceduto o
reso permanentemente invalido al servizio, con invalidita' non
inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa in
conseguenza delle azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed alle leggi ivi richiamate ovvero
per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di
servizi di polizia o di soccorso pubblico.
In base al decreto ministeriale 18 dicembre 2003, il reclutamento
di personale femminile, effettuato mediante la presente selezione,
non potra' superare il 20% dei posti disponibili, cioe' una unita'.
Pertanto, in nessun caso gli aspiranti di sesso femminile
potranno essere ammessi al corso di formazione in un numero superiore
a quello sopra indicato, anche se collocati in posizione utile nella
graduatoria di cui al successivo art. 13.

                               Art. 2.
 
Requisiti
 
Possono partecipare alla procedura di selezione i cittadini
italiani, anche se non appartenenti al territorio della Repubblica o,
se gia' alle armi, che:
a. godano dei diritti civili e politici;
b. abbiano compiuto, alla data del 1° ottobre 2004, il
diciottesimo anno di eta' e non superato il ventiseiesimo, cioe'
siano nati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1978 ed il
1° ottobre 1986, estremi compresi. Il limite massimo di eta'
richiesto e' elevato di un periodo pari all'effettivo servizio
prestato fino alla scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che
hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva
prolungata;
c. abbiano, se minorenni all'atto della presentazione della
domanda di partecipazione, il consenso dei genitori o del genitore
esercente la patria potesta' o del tutore, per contrarre
l'arruolamento volontario nella Guardia di finanza;
d. abbiano l'idoneita' fisico-attitudinale al servizio
incondizionato nella Guardia di finanza;
e. siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
1° grado;
f. non siano, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati
o condannati per delitti non colposi ovvero sottoposti a misure di
prevenzione;
g. non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in
situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la
conservazione dello stato giuridico di finanziere;
h. siano in possesso delle qualita' morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria;
i. non siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione;
l. non siano stati espulsi dalle Forze Armate o dai Corpi
militarmente organizzati;
m. non siano stati ammessi a prestare il servizio civile
nazionale quali obiettori di coscienza;
n. abbiano ottenuto, per gli aspiranti gia' sottoposti
all'apposita visita, l'idoneita' fisica alla leva;
o. appartengano alle categorie di cui all'art. 6, comma 2, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e successive
modificazioni.
I suddetti requisiti, ad eccezione di quelli di cui alle lettere
b. f. e g., devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande e conservati fino alla data
dell'effettivo incorporamento.

                               Art. 3.
 
Domanda di partecipazione
 
La domanda di partecipazione va presentata a mano, oppure inviata
a mezzo raccomandata, con ricevuta di ritorno (in tal caso fa fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante), al Comando Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza, via della Batteria di Porta
Furba, n. 34 - 00181 Roma - Appio, entro trenta giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione della presente determinazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione:
a. idonea documentazione, rilasciata dall'Amministrazione di
appartenenza del congiunto deceduto o reso permanentemente invalido
al servizio, che attesti il possesso del requisito previsto
dall'art. 2, comma 1, lettera o.;
b. per coloro che hanno prestato servizio militare volontario,
di leva e di leva prolungata, autocertificazione del foglio di
congedo, per fruire dell'elevazione del limite di eta', prevista
dall'art. 2, comma 1, lettera b.;
c. per coloro che, alla data di presentazione della domanda di
partecipazione alla procedura, siano minorenni, l'atto di assenso, in
carta semplice, conforme all'allegato 1, che costituisce parte
integrante della presente determinazione, redatto dal Sindaco o suo
delegato e sottoscritto da entrambi i genitori o da uno solo, in caso
di impedimento dell'altro, o dal tutore, in caso di mancanza di
entrambi i genitori. Nel caso in cui l'atto sia firmato da uno solo
dei genitori, dovranno essere documentati i motivi per cui manca
l'assenso dell'altro genitore. Sono esonerati dalla presentazione del
suddetto atto gli aspiranti, anche se minorenni, che rivestano la
qualifica di militare alle armi.
La domanda, da redigersi esclusivamente sull'apposito modello,
riproducibile anche in fotocopia (fac-simile in allegato 2 alla
presente determinazione), e' disponibile presso tutti i Comandi del
Corpo, nonche' sul sito internet www.gdf.it.> Non saranno prese in considerazione quelle domande che, pur
inoltrate nei termini indicati, dovessero pervenire al Comando Centro
di Reclutamento oltre la data di inizio delle selezioni. Le stesse
verranno archiviate.
L'omessa sottoscrizione della domanda comportera' l'archiviazione
della stessa.
Le domande di partecipazione alla selezione prodotte nei termini,
ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle
dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4, sono restituite agli
interessati per essere successivamente regolarizzate ovvero integrate
delle dichiarazioni precedentemente omesse, entro il termine loro
comunicato dal Comando centro di reclutamento. L'impossibilita', per
qualsiasi motivo, di rispettare il predetto termine, comportera'
l'archiviazione dell'istanza.
I provvedimenti di archiviazione delle domande, ai sensi del
presente articolo, dovranno essere notificati agli interessati, che
potranno impugnarli, producendo ricorso:
gerarchico all'Ispettore per gli istituti di Istruzione della
Guardia di finanza - ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 -
entro trenta giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 2,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
1971, n. 1199;
giurisdizionale, al competente T.a.r., entro sessanta giorni
dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034 e art. 63, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165;

                               Art. 4.
 
Elementi da indicare nella domanda
 
Il candidato deve dichiarare nella domanda:
a. cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di
nascita, nonche' comune di residenza ed indirizzo, completo del
numero di codice di avviamento postale e, ove possibile, del numero
telefonico;
b. il possesso della cittadinanza italiana;
c. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
residenza;
d. di essere/non essere imputato o condannato per delitti non
colposi ovvero sottoposto a misure di prevenzione;
e. lo stato civile;
f. il numero di eventuali figli a carico;
g. di non essere gia' stato rinviato d'autorita' da precedenti
corsi di formazione della Guardia di finanza;
h. il titolo di studio di cui e' in possesso;
i. l'eventuale possesso dei titoli preferenziali di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni;
l. la posizione nei riguardi del servizio militare (i militari
in servizio di leva nel Corpo devono obbligatoriamente indicare la
matricola meccanografica e la data d'arruolamento);
m. di non essere stato espulso dalle Forze armate, dai Corpi
militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici;
n. di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile
nazionale quale obiettore di coscienza;
o. di essere disposto, in caso di nomina a finanziere, a
raggiungere qualsiasi sede di servizio;
p. di appartenere alle categorie di cui all'art. 6, comma 2,
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e successive
modificazioni.
Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e
nel modo piu' celere al Comando Centro di reclutamento della Guardia
di finanza, il quale non assume alcuna responsabilita' circa
possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.
Lo stesso Comando, inoltre, non assume alcuna responsabilita' in caso
di ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di
convocazione, dovuta a disguidi postali o ad altre cause non
imputabili a propria inadempienza. Deve, infine, essere
tempestivamente notificata allo stesso Comando ogni variazione che
dovesse intervenire, selezione durante, nella posizione del candidato
ai fini del servizio militare.

                               Art. 5.
 
Istruttoria delle domande
 
Tutti i candidati le cui istanze di partecipazione siano
considerate valide, in quanto complete dei dati richiesti, sono
ammessi alla procedura, con riserva, in attesa dell'accertamento, da
parte della sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a),
della presente determinazione, dell'effettivo possesso dei requisiti
previsti.
L'ammissione con riserva deve intendersi per tutte le fasi
selettive, fino all'incorporamento.

                               Art. 6.
 
Commissione giudicatrice
 
La Commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o
dell'Autorita' dal medesimo delegata, sara' presieduta da un
ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle
seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali sara' presieduta da
un ufficiale superiore del Corpo:
a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti, il vaglio
delle informazioni, la valutazione dei titoli e la predisposizione
della graduatoria finale, costituita da tre ufficiali della Guardia
di finanza, membri;
b) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale, costituita da quattro ufficiali della Guardia di
finanza, membri;
c) sottocommissione per la visita medica preliminare,
costituita da un ufficiale della Guardia di finanza e due ufficiali
medici dell'Esercito, membri;
d) sottocommissione per la visita medica di revisione,
costituita da un ufficiale della Guardia di finanza e due ufficiali
medici dell'Esercito (di cui uno di grado superiore a quello dei
medici della precedente sottocommissione o a parita' di grado,
comunque, con anzianita' superiore), membri.
Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi dell'ausilio di esperti ovvero di personale
specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al precedente
comma 1, lettera b), potra' avvalersi, altresi', durante
l'accertamento dell'idoneita' attitudinale, dell'ausilio di
psicologi.
Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e
controfirmati dal Presidente della Commissione giudicatrice.

                               Art. 7.
 
Documento di identificazione
 
Ad ogni convocazione, i candidati dovranno esibire la carta di
identita' o un documento di riconoscimento, rilasciato da una
Amministrazione dello Stato, purche' munito di fotografia recente.

                               Art. 8.
 
Accertamenti
 
I candidati in possesso dei prescritti requisiti saranno
convocati, a cura del Centro di reclutamento della Guardia di
finanza, per essere sottoposti:
a) all'accertamento dell'idoneita' attitudinale;
b) alla visita medica preliminare, comprensiva degli esami
specialistici;
c) alla eventuale visita medica di revisione.
L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' effettuato dalla
sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), e tende a
verificare il possesso delle attitudini necessarie per ricoprire il
ruolo ambito. Detto accertamento si articola in:
a) test di livello, per valutare le capacita' di ragionamento
dei candidati;
b) test di personalita' e questionario biografico, per
acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e le
esperienze di vita passata e presente dei candidati;
c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce
delle risultanze dei predetti test.
Prima dell'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita'
attitudinale, la citata sottocommissione fissa, con apposito atto, i
criteri di valutazione della stessa.
I candidati idonei agli accertamenti attitudinali saranno ammessi
a sostenere la visita medica preliminare, mentre i non idonei saranno
esclusi dalla selezione.
L'idoneita' fisica dei candidati e' accertata dalla
sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), mediante
visita medica preliminare, comprensiva degli esami specialistici,
presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.
L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita.
La competente sottocommissione provvedera', con riferimento a
ciascun candidato idoneo, all'attribuzione dei punti di valutazione
per ciascun coefficiente di idoneita', secondo la tabella A in
allegato 3.
Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare e',
immediatamente, comunicato all'interessato il quale puo',
contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di
revisione, fatta eccezione per i requisiti di cui al successivo
art. 10, punto 1. La richiesta di ammissione a visita medica di
revisione deve essere presentata al Presidente della
sottocommissione, prevista dall'art. 6, comma 1, lettera c), al
momento della comunicazione di non idoneita'. Eventuali istanze
presentate successivamente saranno ritenute nulle.
La visita medica di revisione sara' effettuata non prima del
quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di non idoneita'
alla visita medica preliminare.
Il giudizio di revisione e' espresso dalla sottocommissione di
cui all'art. 6, comma 1, lettera d), e verte soltanto sulla causa che
ha dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione per
la visita medica preliminare.
Qualora la sottocommissione di revisione proceda alla modifica
del precedente giudizio, esprimendosi per l'idoneita', deve anche
attribuire il coefficiente di idoneita' fisica nonche' il punteggio
relativo, secondo i criteri fissati dalla sottocommissione per la
visita medica preliminare e le previsioni della tabella A in allegato
3.
Il candidato giudicato non idoneo, a seguito della visita medica
preliminare e dell'eventuale visita di revisione, e' escluso dalla
procedura di selezione.
Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, che sara'
comunicato agli interessati, e' definitivo.
Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati potranno produrre ricorso:
giurisdizionale, al competente t.a.r., entro sessanta giorni
dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034 e art. 63, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165;
straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni
dalla predetta data, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

                               Art. 9.
 
Mancata presentazione del candidato
 
Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel
giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali, per la
visita medica preliminare o per la visita medica di revisione sara'
considerato rinunziatario ed escluso dalla procedura.
I Presidenti delle sottocommissioni competenti hanno facolta',
compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle selezioni e
nel rispetto del calendario delle stesse, di anticipare o posticipare
la convocazione dei candidati.

                              Art. 10.
 
Requisiti fisici
 
Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti
fisici hanno il compito di selezionare candidati che rientrano nei
profili sanitari di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2000,
n. 155, e prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza
fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione
dei candidati.
I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza, per sostenere gli accertamenti dell'idoneita'
fisica, dovranno presentare un certificato, con data non anteriore a
giorni sessanta, attestante l'effettuazione ed il risultato
dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia antigeni che
anticorpali, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata convenzionata con il Servizio Sanitario
Nazionale.
La mancata presentazione di detto certificato determinera'
l'ammissione con riserva del candidato alle ulteriori fasi selettive
e l'esclusione dalla procedura, se non verra' presentato entro il
3 novembre 2004, al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.
La positivita' al suddetto accertamento comportera' l'esclusione
dalla selezione.
I candidati saranno sottoposti a visita:
a) neurologica;
b) psichiatrica;
c) otorinolaringoiatrica;
d) oculistica;
e) odontostomatologica;
f) ginecologica.
1. I candidati all'atto della visita medica devono, comunque,
avere:
statura non inferiore a mt. 1,65 per gli aspiranti di sesso
maschile e a mt. 1,61 per gli aspiranti di sesso femminile;
acutezza visiva:
uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10
nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore
alle tre diottrie anche in un solo occhio;
campo visivo e motilita' oculare normali;
visione binoculare;
senso cromatico normale alle matassine colorate.
I candidati con vizi visivi devono presentarsi alla visita medica
muniti delle proprie lenti correttive «a tempiali».
La rilevazione dell'entita' visiva per detti candidati verra'
effettuata con lenti «a tempiali» e non con quelle «a contatto».
Saranno causa di inidoneita' le malattie dell'occhio e dei suoi
annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva.
Per quanto riguarda la funzione uditiva, saranno considerati
idonei i candidati il cui deficit non sia superiore ai seguenti
parametri:
Monolaterale: valori compresi tra 25 e 35 dB;
Bilaterale: P.P.T. compresa entro il 20%.
Saranno, inoltre, causa di inidoneita' i disturbi della parola
(balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve, e l'uso di
sostanze psico-attive e/o la positivita' ai relativi test
tossicologici.
La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere
presenti almeno ventiquattro elementi dentari: i denti mancanti,
comunque, non devono riguardare piu' di due coppie masticatorie
contrapposte. La protesi efficiente e tollerata va considerata
sostitutiva del dente mancante.
Non sono ammesse, comunque, protesi mobili.
2. Saranno, inoltre, eseguiti i seguenti esami:
radiografia del torace;
dell'urina ed ematochimici;
elettrocardiografico e visita cardiologica;
test psico-clinici.
I candidati saranno, eventualmente, sottoposti ad ulteriori
visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio,
necessari per una migliore valutazione del quadro clinico
dell'aspirante.
I candidati, che non raggiungono i requisiti fisici minimi negli
accertamenti di cui al precedente punto 1., saranno subito dichiarati
non idonei dalla competente sottocommissione.
Contro tale giudizio non e' ammessa visita di revisione.
Avverso tali esclusioni, gli interessati potranno produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 8.
Ai soli fini dell'effettuazione in piena sicurezza dell'esame
radiografico, i candidati di sesso femminile dovranno produrre, in
sede di visite mediche, un test di gravidanza di data non anteriore a
cinque giorni dalla data di presentazione, che esclude la sussistenza
di detto stato. In assenza del referto, il candidato dovra', allo
scopo sopraindicato, essere sottoposto al test di gravidanza presso
il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.
Per le concorrenti che all'atto delle visite mediche risulteranno
positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o
degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente
sottocommissione non potra' procedere agli accertamenti previsti e
dovra' esimersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3,
comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, secondo il
quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Tali candidate
saranno, pertanto, escluse dalla procedura ai sensi dell'art. 3,
comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di
temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 3 novembre 2004.

                              Art. 11.
 
Documentazione
 
Nei confronti dei candidati giudicati idonei al termine degli
accertamenti di cui all'art. 8, il Comando Centro di Reclutamento
della Guardia di finanza provvedera' a richiedere i seguenti atti:
a. rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o
impiegati delle Amministrazioni dello Stato, da redigersi ed
annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle
note caratteristiche o di qualifica;
b. copia del libretto personale e dello stato di servizio o
della cartella personale e del foglio matricolare del candidato
militare e, per il personale statale di ruolo, copia integrale dello
stato matricolare;
c. dichiarazione del casellario giudiziale;
d. nulla osta della competente autorita' militare per i
candidati in servizio militare o che abbiano gia' partecipato alla
visita di leva o siano arruolati senza visita, ai sensi degli
articoli 13 e 14 della legge 31 maggio 1975, n. 191, o che abbiano
concorso alla leva di mare.
Inoltre, i candidati dovranno presentare o far pervenire al
Comando Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, entro il
3 novembre 2004, anche mediante dichiarazioni sostitutive nei casi
previsti dalla legge, i certificati rilasciati dalle competenti
autorita' su carta semplice, comprovanti il possesso dei requisiti
che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali stabiliti dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
I candidati, dovranno, infine, presentare o far pervenire al
Comando Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, a pena di
decadenza, entro il 3 novembre 2004:
a) se di sesso maschile, uno dei seguenti documenti:
1) foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato
dell'esito di leva rilasciato dal Comune, per coloro che abbiano
soltanto concorso alla leva;
2) certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato
dal Comune, per coloro che non abbiano ancora concorso alla leva. I
candidati appartenenti a classi per le quali non siano state ancora
compilate le liste di leva devono produrre una dichiarazione del
Sindaco, dalla quale risulti che essi saranno compresi nelle liste
della propria classe di leva;
b) copia autenticata dello stato di servizio o del foglio di
congedo illimitato o del foglio matricolare, per coloro che abbiano
prestato o prestino servizio militare.
I documenti di cui al precedente comma 3, lettera b), devono
recare data posteriore a quella di pubblicazione della presente
determinazione nella Gazzetta Ufficiale.

                              Art. 12.
 
Adempimenti delle sottocommissioni
 
Le sottocommissioni previste dal precedente art. 6, comma 1,
lettera b), c) e d), compileranno, per ogni candidato, un processo
verbale che sara' firmato da tutti i componenti.

                              Art. 13.
 
Graduatoria finale
 
Al termine degli accertamenti definitivi, la sottocommissione di
cui all'art. 6, comma 1, lettera a), procede, secondo il punteggio
riportato da ciascun candidato, alla formazione della graduatoria
finale.
Il punteggio complessivo e' determinato dalla somma dei punti
attribuiti:
a. per l'idoneita' fisica, secondo le modalita' di cui alla
tabella A in allegato 3;
b. per il possesso dei titoli di cui alla tabella B in allegato
3.
A parita' di punteggio, saranno osservate le norme di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno
1998, n. 191.

                              Art. 14.
 
Ammissione al corso di formazione
 
Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere, a
cura dell'Autorita' di Governo, i candidati utilmente posizionati
nella graduatoria finale di cui all'art. 13 saranno convocati, nei
limiti dei posti disponibili, secondo l'ordine risultante dalla
graduatoria stessa, per la frequenza del corso di formazione.
Il candidato che non si presenti, entro il giorno e l'ora
fissati, presso l'Istituto di istruzione e' considerato
rinunciatario.
Eventuali ritardi nella presentazione al corso, dovuti a cause di
forza maggiore, comunicati entro 24 ore, sono valutati a giudizio
discrezionale ed insindacabile del Comandante dell'Istituto di
istruzione, che potra' differire la presentazione del candidato,
purche' il ritardo sia contenuto, improrogabilmente, entro il decimo
giorno dall'inizio del corso. I giorni di assenza maturati saranno
computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal corso,
secondo le disposizioni vigenti.
Entro 20 giorni dalla data di convocazione per la frequenza del
corso, il Comando Centro di Reclutamento della Guardia di finanza
provvedera' ad ammettere al corso di formazione altri candidati
idonei, nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti resisi,
comunque, disponibili.

              Art. 15. Riduzione per viaggi in ferrovia
I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia, che sono tenuti a
compiere per effetto delle loro convocazioni alle prove selettive,
nonche' per raggiungere la sede dell'Istituto di istruzione quando
siano ammessi al corso, avranno diritto al beneficio della tariffa
ridotta, di cui alla convenzione stipulata dalla Guardia di finanza
con Trenitalia S.p.A., datata 6 novembre 2001 ed approvata con
decreto dirigenziale n. 384258, datato 2 dicembre 2001.
Agli aspiranti sara' rilasciata, a cura dei Comandi della Guardia
di finanza competenti per territorio, un'apposita credenziale,
unitamente al foglio di via, per i viaggi dalla propria sede a quelle
di svolgimento delle selezioni e per i viaggi di ritorno.
Le spese di vitto e alloggio, sostenute durante le prove
selettive, sono a totale carico dei candidati.

       Art. 16. Trattamento economico degli allievi finanzieri
Durante la frequenza del corso, gli allievi finanzieri
percepiranno il trattamento economico come da norme amministrative in
vigore.
Gli allievi finanzieri godranno gratuitamente del vitto e della
vestizione, che sono a carico dello Stato.
Sono, invece, poste a carico degli allievi:
a) le spese per la manutenzione del vestiario;
b) le spese di carattere personale e straordinario.

             Art. 17. Assegnazione al termine del Corso
Al termine del corso di istruzione, i finanzieri saranno
destinati nelle sedi ove esigenze organiche e di servizio lo
richiederanno, con obbligo di permanenza secondo le disposizioni
interne del Corpo.

               Art. 18. Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Comando Centro di Reclutamento della Guardia di finanza,
per le finalita' di gestione della procedura di selezione, e saranno
trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita'
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e gli stessi potranno
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento della procedura o alla
posizione giuridico-economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo della selezione, ai soggetti di carattere
previdenziale.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Comandante del Centro di Reclutamento, responsabile del trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento dei dati e' il Comandante
Generale della Guardia di finanza.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo.
Roma, 15 giugno 2004
Gen.C.A.: Speciale

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