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COMMISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAM

Avviso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori
socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 oggetto del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri recante riparto delle risorse
di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge n.
296/2006 (articolo 1, comma 497, della legge n. 160 del 2019).

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.96 del 11/12/2020
Ente:COMMISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAM
Località:Nazionale
Codice atto:20E14311
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Avviso
Numero di posti:-
Scadenza:-

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

LA COMMISSIONE RIPAM

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante
«Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l),
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la
prevenzione dell'assenteismo» e, in particolare, l'articolo 3;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, e in particolare l'articolo 74, comma 7-ter,
secondo cui, tra l'altro, le procedure concorsuali sono volte a
valorizzare e verificare anche il possesso di requisiti specifici e
di competenze trasversali tecniche e attitudinali, ivi incluse quelle
manageriali per le qualifiche dirigenziali, coerenti con il profilo
professionale da reclutare. Le predette procedure sono svolte, ove
possibile, con l'ausilio di strumentazione informatica e con
l'eventuale supporto di societa' e professionalita' specializzate in
materia di reclutamento e di selezione delle risorse umane;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, e in particolare gli articoli 247 e seguenti;
Visto l'articolo 1, commi 446 e ss., della legge 30 dicembre
2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;
Visto l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio
2000, n. 81, recante «Integrazioni e modifiche della disciplina dei
lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della
legge 17 maggio 1999, n. 144»;
Visto l'articolo 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare,
l'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis);
Vista l'intesa sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta
del 3 dicembre 2020 (Repertorio atto n. 160/CU) sullo schema di
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia
e delle finanze di riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma
1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 previsto
dell'articolo 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686 concernente «Norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del
2 dicembre 2019, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e il Ministro dell'interno, che nomina la Commissione
RIPAM e ne definisce le competenze;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del
4 marzo 2020, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e il Ministro dell'interno, con il quale il Pref.
Dott.ssa Maria Grazia Nicolo', in qualita' di rappresentante del
Ministero dell'interno, e' nominata componente della Commissione
RIPAM costituita con decreto interministeriale del 2 dicembre 2019,
in sostituzione del Pref. Dott.ssa Maria Tirone;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
aprile 2020 in materia di determinazione dei compensi da
corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della
Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle
pubbliche amministrazioni (RIPAM);
Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, recante
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.196, recante
il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da
parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine,
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale»;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216
recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per
la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla
razza e dall'origine etnica», e «Attuazione della direttiva
2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e
di condizioni di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma
dell'articolo 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in
materia di occupazione e impiego;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il
«Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, concernente modifiche al
regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica;
Visto il sistema di classificazione dei profili professionali del
personale delle amministrazioni interessate;
Considerato che le disposizioni normative dell'articolo 1, commi
446 e ss., della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono volte a
garantire l'assunzione a tempo indeterminato, tra l'altro, dei
lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280;

Delibera:


Art. 1


Posti messi a selezione


1. E' indetta una procedura selettiva riservata per il
reclutamento di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da
inquadrare nei ruoli delle amministrazioni di cui all'allegato 1 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, richiamato in
premessa, di riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156,
lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato sul
portale mobilita.gov.it.
2. La procedura selettiva, svolta dalle amministrazioni del comma
1 secondo le modalita' previste dal presente avviso, e' riservata ai
lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28
febbraio 2000, n. 81 utilizzati dall'amministrazione che adotta
l'avviso pubblico di selezione ai sensi del successivo comma 3 che
hanno la professionalita' richiesta, in relazione all'esperienza
effettivamente maturata.
3. Le amministrazioni di cui al comma 1 adottano avvisi pubblici
di selezione da concludere tempestivamente con le relative assunzioni
a tempo indeterminato, anche ai fini dell'articolo 1, comma 495,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in cui sono indicati:
a) il numero dei posti oggetto della selezione, fermo restando
il numero delle istanze ammissibili ai sensi dell'articolo 1, comma
497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (allegato 1 sopra
richiamato), la categoria o l'area, la posizione economica, il
profilo professionale di inquadramento, il regime di tempo pieno o
parziale;
b) i requisiti di partecipazione in base a quanto previsto dal
comma 2 del presente articolo, dall'articolo 1, comma 446, lettera a)
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dalla disciplina normativa in
materia di accesso al pubblico impiego, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 247, comma 8, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77;
c) i termini per la presentazione della domanda di
partecipazione, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente
avviso, secondo quanto previsto dall'articolo 247, comma 4, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
d) le modalita' di presentazione della domanda di
partecipazione esclusivamente per via telematica mediante il sistema
«StepOne 2019» messo a disposizione da Formez PA;
e) le modalita' di comunicazione delle date in cui si
svolgeranno le prove selettive, fermo restando quanto previsto dal
successivo articolo 2, lettera b.1);
f) con riferimento al reclutamento delle qualifiche e profili
per i quali e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo,
le modalita' di approvazione e pubblicita' dell'elenco degli idonei;
g) con riferimento al reclutamento delle qualifiche e profili
per i quali non e' richiesto il solo requisito della scuola
dell'obbligo, la valutazione dei titoli e le modalita' di
approvazione e pubblicita' della graduatoria finale di merito;
h) preferenze e precedenze in base alla normativa vigente;
i) le modalita' di comunicazione dell'esito della selezione e
di costituzione del rapporto di lavoro;
j) le informazioni in materia di accesso agli atti;
k) le informazioni in materia di trattamento dei dati
personali.
4. Le amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono gli avvisi
pubblici di selezione adottati ai sensi del comma 3 al Dipartimento
della funzione pubblica al seguente indirizzo ripam@pec.governo.it e
al Formez PA al seguente indirizzo protocollo@pec.formez.it
5. Restano ferme le procedure per il reclutamento a tempo
indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, avviate
o concluse alla data di pubblicazione del presente avviso dalle
amministrazioni del comma 1.

                               Art. 2 


Procedura selettiva


1. La selezione sara' espletata in base alla procedura di seguito
indicata che si articola attraverso le seguenti fasi:
a) per il reclutamento delle qualifiche e profili per i quali
e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo:
1. prova di idoneita' consistente nello svolgimento di una
prova pratica attitudinale, mediante colloquio, volta ad accertare
l'idoneita' dei candidati a svolgere le mansioni del profilo
professionale di inquadramento. La prova tendera' ad accertare
esclusivamente l'idoneita' del candidato a svolgere le relative
mansioni e non comportera' valutazione comparativa.
La prova puo' essere svolta in videoconferenza, attraverso
l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque
l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicita' della
stessa, l'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle
comunicazioni e la loro tracciabilita'. Per lo svolgimento della
prova Formez PA rendera' disponibile una room meeting.
La commissione esaminatrice redigera' l'elenco con
l'indicazione dell'idoneita' o della non idoneita'.
I primi classificati nell'ambito dell'elenco in numero pari
ai posti disponibili saranno nominati vincitori e assunti a tempo
indeterminato, secondo quanto previsto nell'avviso pubblico adottato
dall'amministrazione interessata ai sensi del precedente articolo 1,
comma 3;
b) per il reclutamento delle qualifiche e profili per i quali
non e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo:
1) una prova selettiva scritta consistente in un test da
risolvere in 40 minuti, composto da 20 quesiti a risposta multipla di
cui 10 di cultura generale e 10 diretti a verificare la conoscenza
nelle seguenti materie: trasparenza e anticorruzione nella pubblica
amministrazione, elementi di diritto penale con particolare
riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione, elementi di
disciplina del lavoro pubblico e responsabilita' dei pubblici
dipendenti. La prova, che sara' articolata su differenti livelli di
difficolta' in relazione alla categoria o area delle qualifiche e
profili messi a concorso, si intendera' superata con una votazione
minima di ventuno/trentesimi. E' prevista la pubblicazione della
banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova sul sito
http://riqualificazione.formez.it/
La prova scritta si svolgera' in modalita' remota mediante il
ricorso al c.d. sistema di proctoring messo a disposizione da Formez
PA. Indicazioni specifiche in ordine alle date disponibili, alle
prescrizioni per l'utilizzo del sistema e alle modalita' di
svolgimento della prova saranno fornite da Formez PA alle
amministrazioni interessate e comunicate mediante pubblicazione di un
avviso sul sito http://riqualificazione.formez.it/ e sui siti
istituzionali delle amministrazioni stesse. Nel rispetto delle misure
per il contenimento dell'emergenza epidemiologica, le
amministrazioni, ove possibile, potranno rendere disponibili idonei
locali dotati di postazione informatica per lo svolgimento della
prova;
2. una prova selettiva orale consistente in un colloquio volto
ad accertare la preparazione e la capacita' professionale dei
candidati coerente con il profilo professionale di inquadramento.
Alla prova selettiva orale e' assegnato un punteggio massimo di 30
punti e la prova si intendera' superata se e' stato raggiunto il
punteggio minimo di ventuno/trentesimi.
La prova orale puo' essere svolta in videoconferenza,
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo
comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la
pubblicita' della stessa, l'identificazione dei partecipanti e la
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita'. Per lo
svolgimento della prova Formez PA rendera' disponibile una room
meeting;
3. la valutazione dei titoli verra' effettuata solo a seguito
dell'espletamento della prova orale, con esclusivo riferimento ai
candidati risultati idonei alla predetta prova e sulla base delle
dichiarazioni degli stessi rese nella domanda di partecipazione e
della documentazione prodotta.
La commissione esaminatrice redigera' la graduatoria finale di
merito sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta, nella
prova orale e nella valutazione dei titoli.
I primi classificati nell'ambito della graduatoria finale di
merito in numero pari ai posti disponibili saranno nominati vincitori
e assunti a tempo indeterminato, secondo quanto previsto nell'avviso
pubblico adottato dall'amministrazione interessata ai sensi del
precedente articolo 1, comma 3.

                               Art. 3 


Commissioni esaminatrici


1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, nominano le
commissioni esaminatrici sulla base dei criteri previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. La commissione
esaminatrice e' competente per l'espletamento degli adempimenti
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487.
2. La commissione esaminatrice puo' svolgere i propri lavori in
modalita' telematica, garantendo comunque la sicurezza e la
tracciabilita' delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.

                               Art. 4 


Accesso agli atti


1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento e' il responsabile
dell'Ufficio dell'Amministrazione come indicato nell'avviso pubblico
di selezione di cui all'articolo 1, comma 3.

                               Art. 5 


Trattamento dei dati personali


1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla
procedura di selezione sono trattati esclusivamente per le finalita'
connesse all'espletamento della procedura e per le successive
attivita' inerenti all'eventuale procedimento di assunzione nel
rispetto della normativa specifica.
2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla
selezione pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati e
possono essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi
previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso
alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in
archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che
competono all'Ufficio da individuare nell'avviso pubblico di
selezione di cui all'articolo 1, comma 3, e alla commissione
esaminatrice in ordine alle procedure selettive e anche per adempiere
a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa
comunitaria.
3. Il conferimento dei dati e' obbligatorio ed il rifiuto di
fornire gli stessi comporta l'impossibilita' di dar corso alla
valutazione della domanda di partecipazione alla selezione e anche
agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
4. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto
delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza
idonee a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i
dati si riferiscono.
5. Il titolare del trattamento dei dati e' individuato
nell'avviso di selezione di cui all'articolo 1, comma 3. Il
responsabile del trattamento e' il dirigente dell'Ufficio individuato
nel predetto avviso. Incaricati del trattamento sono le persone
preposte alla procedura di selezione individuate dall'Amministrazione
nell'ambito della procedura medesima.
6. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti,
pubblici e privati, quando cio' e' previsto da disposizioni di legge
o di regolamento.
7. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel
rispetto delle delibere dell'Autorita' garante per la protezione dei
dati personali. La graduatoria finale di merito e' diffusa mediante
pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e, nel
rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, attraverso il
sito istituzionale dell'Amministrazione.
8. L'interessato puo' esercitare, alle condizioni e nei limiti di
cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15
e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la
rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del
trattamento, la portabilita' dei dati, l'opposizione al trattamento.
L'interessato puo' inoltre esercitare il diritto di proporre reclamo
all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali.

                               Art. 6 


Costituzione del rapporto di lavoro e comunicazione dell'esito delle
procedure di reclutamento


1. Le assunzioni effettuate dalle amministrazioni interessate
sono comunicate al Dipartimento della funzione pubblica tramite il
portale http://www.mobilita.gov.it/, sulla base delle indicazioni che
verranno fornite sul medesimo portale, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 1, comma 449, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

                               Art. 7 


Norme di salvaguardia


1. Per quanto non previsto dal presente avviso trova applicazione
la normativa nazionale vigente in materia in quanto compatibile.
2. Contro il presente avviso e' ammesso ricorso in sede
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa
data.
Roma, 10 dicembre 2020

Per il Dipartimento della funzione pubblica
Siniscalchi

Per il Ministero dell'economia e delle finanze
Castaldi

Per il Ministero dell'interno
Nicolo'


 

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