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CROCE ROSSA ITALIANA DIPARTIMENTO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dodici posti di
dirigente di seconda fascia

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.88 del 6/11/2007
Ente:CROCE ROSSA ITALIANA DIPARTIMENTO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
Località:-
Codice atto:07E07481
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:12
Scadenza:6/12/2007

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Visto lo Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
6 maggio 2005, n. 97;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente le
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e in particolare l'art. 28 del predetto
provvedimento normativo;
Visto il Regolamento concernente l'ordinamento dei Servizi e di
funzionamento della Croce Rossa italiana approvato con ordinanza
Presidenziale n. 267/07 del 14 giugno 2007, ratificata dal Consiglio
direttivo nella seduta del 7 luglio 2007;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il
regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari
opportunita' fra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate), e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, e successive modificazioni ed integrazioni,
recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni
pubbliche, ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera a) del
predetto provvedimento;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo, cosi' come modificata ed integrata dalla
legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato» ed in particolare
l'art. 3, comma 5 della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre
2004, n. 272, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 novembre
2004 n. 267, che, in applicazione dell'art. 28, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni, disciplina le modalita' di accesso alla qualifica di
dirigente;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente misure per
la stabilizzazione della finanza pubblica ed in particolare l'art. 39
come successivamente modificato ed integrato;
Vista la legge 30 dicembre 2004 n. 311, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005);
Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica 3 novembre 2005, n. 3/05,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2005, n. 294,
relativa agli adempimenti delle pubbliche amministrazioni in materia
di avvio delle procedure concorsuali;
Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri
del 23 maggio 2007, sulle misure per attuare parita' e pari
opportunita' tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche ;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
4 agosto 2005, con il quale la Croce Rossa Italiana e' stata
autorizzata ad avviare procedure pubbliche concorsuali per reclutare
venti dirigenti amministrativi di seconda fascia;
Visto il Piano dei fabbisogni del personale dirigenziale della
Croce Rossa Italiana approvato dal Consiglio direttivo nazionale
C.R.I con delibera n. 255 del 15 settembre 2007;
Considerato che, in relazione a quanto sopra, si rende necessario
indire un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di dodici
dirigenti amministrativi da impiegare per le esigenze delle Direzioni
regionali nonche' di alcuni Servizi del Comitato centrale dell'Ente;
Rilevato che il decreto del Presidente della Repubblica
24 settembre 2004, n. 272, prevede che il 30% dei posti messi a
concorso e' riservato al personale dipendente dell'amministrazione
che lo indice (art. 3, comma 2) stabilendo che, in occasione della
sua prima applicazione, la predetta percentuale sia invece riservata
al personale dipendente della medesima amministrazione appartenente
da almeno 15 anni alla qualifica apicale, comunque denominata, della
carriera direttiva;
Ritenuto, nell'ambito delle prove relative alla procedura di
reclutamento in questione, di prevedere, tenuto conto dei particolari
e specifici compiti svolti dalla Croce Rossa nell'ambito dei Paesi
aderenti alla Federazione Internazionale della Croce Rossa e della
Mezzaluna Rossa, specifiche prove scritta ed orale, concernenti la
conoscenza avanzata di almeno una delle seguenti lingue straniere:
inglese, francese, tedesco, spagnolo e arabo;
Ritenuto di dover precisare che ai fini del presente bando si
intende:
per diploma di laurea (DL) il titolo accademico, di durata non
inferiore a quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti
didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
per laurea specialistica (LS), ora denominata laurea magistrale (LM)
ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale
22 dicembre 2004, n. 270, il titolo accademico, di durata normale di
due anni, conseguito dopo la laurea (L) di durata triennale; per
diploma di specializzazione (DS) il titolo accademico di cui
all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale n. 270/2004, conseguito
presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; per dottorato di
ricerca (DR) il titolo accademico di cui all'art. 3, comma 2, del
decreto ministeriale n. 270/2004, conseguito ai sensi della legge
3 luglio 1998, n. 210;
Vista la nota del Dipartimento della funzione pubblica n. 34601
del 12 settembre 2007.
Vista la nota 56851 dell'11 settembre 2007 con la quale
l'Amministrazione C.R.I. ha effettuato la prescritta comunicazione al
Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell'art. 34-bis del
decreto legislativo n. 165/2001;
Visto il nulla osta ai sensi del richiamato art. 34-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rilasciato dal
Dipartimento della funzione pubblica con nota 38057 dell'8 ottobre
2007;
Ritenuto che l'Amministrazione possa riservarsi la facolta' di
revocare, sospendere, modificare il presente bando, dandone notizia
agli interessati mediante pubblicazione di apposito avviso nella
Gazzetta Ufficiale, senza che gli stessi possano per questo vantare
diritti nei confronti dell'Amministrazione stessa;
Tenuto conto della specialita' e particolarita' che caratterizza
i compiti e le relative responsabilita' inerenti la salvaguardia, il
rispetto, la difesa e l'attuazione dei principi fondamentali che la
Convenzione di Ginevra del 22 agosto 1864, l'Ordinamento
internazionale e nazionale, nonche' lo Statuto dell'Ente, riconoscono
all'Associazione C.R.I.;
Vista la determina del Capo del dipartimento risorse umane e
organizzazione n. 37 del 22 ottobre 2007.
Determina:
Art. 1.
Reclutamento di personale con qualifica dirigenziale
presso la Croce Rossa Italiana
1. La Croce Rossa Italiana (C.R.I.) intende avviare, nel rispetto
della normativa vigente in materia e in attuazione del Piano di
fabbisogni relativo al personale con qualifica dirigenziale C.R.I.,
approvato dal Consiglio direttivo nazionale della Croce Rossa
Italiana nella seduta del 14 luglio 2007, una procedura di
reclutamento di personale dirigenziale da destinare, prevalentemente,
alle direzioni dei Comitati regionali attualmente vacanti sul
territorio nazionale, nonche' alle direzioni dei Servizi presso il
Comitato Centrale dell'Ente, in possesso dei requisiti, delle
capacita' e delle conoscenze richieste dal presente bando,
considerati i delicati e speciali compiti e le relative
responsabilita', inerenti la salvaguardia, il rispetto, la difesa e
l'attuazione dei principi fondamentali che la Convenzione di Ginevra
del 22 agosto 1864, l'ordinamento internazionale e nazionale, nonche'
lo Statuto dell'Ente, riconoscono all'Associazione C.R.I.

                               Art. 2.
Posti messi a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, per il
reclutamento di dodici unita' di personale con qualifica di dirigente
di seconda fascia, appartenente ai ruoli dirigenziali della Croce
Rossa Italiana (C.R.I.).
2. Il 30 per cento dei posti messi a concorso (4 posti) e'
riservato, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del decreto legislativo
n. 165/2001 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 272/2004, al personale dell'Amministrazione della C.R.I.,
appartenente da almeno quindici anni alla qualifica apicale
(posizione C5) comunque denominata, della carriera direttiva, purche'
in possesso dei requisiti richiesti dal successivo art. 3.
3. Qualora la quota di cui al comma precedente non venga
interamente ricoperta da personale avente i requisiti sopra citati,
la parte rimanente, fino alla concorrenza del 30% dei posti messi a
concorso e' riservata al personale dipendente della Croce Rossa
Italiana, purche' in possesso dei requisiti richiesti dal successivo
art. 3.
4. Coloro che intendono avvalersi della suddetta riserva devono
fare espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al
concorso, secondo quanto specificato nel successivo art. 3.
5. I posti riservati, se non utilizzati, sono conferiti agli
idonei secondo l'ordine di graduatoria.
6. La Croce Rossa Italiana si riserva, nel rispetto della
normativa vigente e delle vacanze di organico esistenti alla data di
pubblicazione del presente bando, di elevare i posti messi a concorso
nel caso in cui le procedure di mobilita' volontaria gia' avviate
alla data di scadenza del presente Bando non dovessero portare ad
acquisire le unita' di personale dirigenziale programmate, al fine di
sopperire alle vacanze di organico, cosi' come risulta dal Piano dei
fabbisogni relativo al personale con qualifica dirigenziale C.R.I.,
approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale della Croce Rossa
Italiana con delibera n. 255 del 15 settembre 2007.

                               Art. 3.
Requisiti di ammissione
1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
A. essere in possesso di uno dei titoli di studio di seguito
indicati:
a1) diploma di laurea (DL) in giurisprudenza, economia e
commercio, scienze politiche, ovvero titolo di studio equipollente,
conseguito presso un'Universita' o presso altro Istituto di
istruzione universitaria equiparato;
a2) laurea specialistica (LS), attualmente denominata laurea
magistrale (LM), tra quelle appartenenti alle classi di lauree
specialistiche in: finanza, giurisprudenza, relazioni internazionali,
scienze dell'economia, scienze della politica, scienze delle
pubbliche amministrazioni, scienze economiche per l'ambiente e la
cultura, scienze economiche-aziendali, scienze per la cooperazione
allo sviluppo, sociologia, teoria e tecniche della normazione e
dell'informazione giuridica;
I titoli accademici rilasciati all'estero saranno considerati
utili purche' riconosciuti equipollenti alle lauree suddette ai sensi
dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
A tal fine, nella domanda di concorso devono essere indicati, a pena
di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento
dell'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in base
alla normativa vigente. Le equipollenze devono esistere alla data di
scadenza per la presentazione delle domande.
B. trovarsi in una delle seguenti posizioni:
b1) dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, in
possesso del diploma di laurea o di laurea specialistica (LS),
attualmente denominata laurea magistrale (LM), che abbiano compiuto
almeno cinque anni di servizio, o, se in possesso del dottorato di
ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso
un'Universita' o presso altro Istituto di istruzione universitaria
equiparato, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni
funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del
diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali
reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio e'
ridotto a quattro anni;
b2) soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti
e strutture pubbliche non comprese nel campo di applicazione
dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
muniti di diploma di laurea, che abbiano svolto per almeno due anni
le funzioni dirigenziali;
b3) soggetti che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali o
equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore
a cinque anni, purche' muniti di diploma di laurea;
b4) cittadini italiani, forniti di diploma di laurea, che
abbiano maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni
presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in
posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali e' richiesto il
possesso del diploma di laurea;
C. conoscenza, a livello avanzato, di una delle seguenti lingue
straniere: inglese, francese, tedesco, spagnolo e arabo;
D. conoscenza, a livello avanzato, dell'utilizzo dei sistemi
informatici;
E. cittadinanza italiana;
F. idoneita' fisica all'impiego;
G. posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i
cittadini soggetti a tale obbligo;
H. godimento dei diritti politici;
I. essere nelle condizioni previste dall'art. 2, commi 2 e 3,
del presente bando ai fini della riserva dei posti.

                               Art. 4.
Presentazione delle domande - Termini, contenuti e modalita'
1. La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta
semplice, deve essere indirizzata e spedita esclusivamente a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, alla Croce Rossa Italiana,
Comitato centrale, Dipartimento risorse umane e organizzazione
servizio 12°: Organici, Mobilita', Reclutamento e Relazioni
sindacali, via Toscana n. 12 - 00187 Roma, nel termine perentorio di
giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente Bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
2. Per le domande di cui al comma precedente fara' fede,
relativamente all'osservanza del suddetto termine, il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
3. Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, le successive eventuali
variazioni di indirizzo e/o di recapito.
4. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso
di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne'
per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di
spedizione per raccomandata.
5. La domanda deve essere redatta secondo l'allegato schema, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento (allegato a),
che e' reperibile anche nel sito internet www.cri.it, nel quale sono
riportate tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i
candidati sono tenuti a fornire.
6. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita':
a) le proprie generalita' (le donne coniugate devono indicare
il cognome da nubile);
b) la data ed il luogo di nascita;
c) il domicilio o il recapito, con l'esatta indicazione del
numero del codice di avviamento postale, cui si desidera siano
trasmesse le eventuali comunicazioni e il recapito telefonico;
d) l'amministrazione o l'ente o l'impresa di appartenenza e
l'attuale sede di servizio; l'area o la categoria professionale di
appartenenza e l'indicazione della data di inquadramento;
e) gli estremi dei provvedimenti relativi alla concessione di
periodi di aspettativa che determinano l'interruzione dell'anzianita'
di servizio (per motivi di famiglia, personali o altro), la durata
dei periodi stessi nonche' ogni altro provvedimento interruttivo del
computo dell'effettivo servizio. Tale dichiarazione deve essere resa
anche se negativa;
f) qualora ricorra l'ipotesi: di essere in possesso della
qualifica di dirigente in enti o strutture pubbliche non ricomprese
nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di avere svolto, senza
valutazione negativa, le relative funzioni dirigenziali per almeno
due anni e di essere in possesso del diploma di laurea;
g) di avere ricoperto, senza valutazione negativa, incarichi
dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo
non inferiore a cinque anni e di essere in possesso del diploma di
laurea;
h) di essere cittadino italiano, fornito di idoneo titolo di
studio universitario, e di aver maturato, con servizio continuativo
per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali,
esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali, senza
valutazione negativa, per l'accesso alle quali e' richiesto il
possesso del diploma di laurea;
i) il titolo di studio posseduto con la precisazione della
relativa data di conseguimento e dell'universita' presso la quale
esso e' stato conseguito e, in caso di titolo di studio conseguito
all'estero, gli estremi del provvedimento che ne dispone
l'equipollenza;
j) di essere cittadino italiano;
k) di godere dei diritti civili e politici;
l) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
m) di non aver riportato condanne penali o le eventuali
condanne penali riportate;
n) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero dichiarato decaduto da un impiego statale, o
licenziato ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro
relativi al personale dei vari comparti, ovvero siano stati
destituiti di diritto per effetto di condanna penale;
o) di trovarsi o meno nelle condizioni previste dall'art. 2,
commi 2 e 3, del presente bando ai fini della riserva di posti;
p) gli eventuali titoli di preferenza posseduti da far valere,
cosi' come previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487 del 1994, a parita' di punteggio, indicati
nell'allegato B del presente bando;
q) in quale lingua straniera, tra quelle indicate nel
successivo art. 9, intende sostenere la prova scritta e il colloquio,
quest'ultimo nel corso della prova orale;
r) di essere idoneo al servizio continuativo e incondizionato
all'impiego;
s) la propria disponibilita', in caso di nomina, a raggiungere
qualsiasi sede di servizio venga assegnata in relazione all'incarico
conferito.
7. Le dichiarazioni mendaci, la falsita' in atti ovvero l'uso di
atti falsi sono penalmente sanzionati come previsto dall'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
8. Il candidato portatore di handicap, ai fini delle prove
concorsuali, deve specificare, nella domanda di partecipazione al
concorso, l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi ai sensi della
vigente normativa.

                               Art. 5.
Termini per il possesso dei requisiti e motivi di esclusione.
1. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al
concorso.
2. Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo, nonche' coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente, insufficiente rendimento, oppure siano stati dichiarati
decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, oppure che siano stati licenziati ai sensi dei contratti
collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari
comparti, ovvero siano stati destituiti di diritto per effetto di
condanna penale.
3. L'amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare le
eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego.

                               Art. 6.
Esclusione dal concorso
1. Per difetto dei requisiti prescritti, l'amministrazione puo'
disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con
provvedimento motivato.

                               Art. 7.
Irricevibilita' delle domande
1. Non si terra' conto delle domande che non conterranno tutte le
indicazioni precisate nel precedente art. 4 e riportate nello schema
allegato al bando.
2. Le domande non firmate dal candidato sono irricevibili e
quelle presentate oltre il termine di cui al primo comma dell'art. 4
del presente bando saranno archiviate senza ulteriore valutazione.

                               Art. 8.
Commissione
1. Alle operazioni di concorso procedera' apposita commissione,
nominata con successivo provvedimento e costituita ai sensi
dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre
2004, n. 272.
2. Almeno un terzo dei posti di componente della predetta
commissione e' riservato alle donne, ai sensi dell'art. 57, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Le funzioni di segretario della commissione di cui al presente
art., sono svolte da un dirigente di seconda fascia appartenente ai
ruoli della Croce Rossa.

                               Art. 9.
Prove concorsuali
1. Le prove d'esame consistono in tre prove scritte ed una prova
orale.
2. Qualora ne ravvisi la necessita', l'Amministrazione ha
facolta' di effettuare una preselezione del cui svolgimento viene
data comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - dell'8 aprile 2008.
3. In caso di svolgimento della prova preselettiva, verra'
ammesso alle prove scritte un numero di candidati pari a undici volte
i posti messi a concorso. L'eventuale preselezione sara' effettuata
mediante una serie di quesiti a risposta multipla vertenti sulle
materie oggetto delle prove scritte di cui ai successivi commi 6 e 7.
Alle risposte dei candidati sara' attribuito il seguente punteggio:
+1 (piu' uno) per ogni risposta esatta, - 0,50 (meno zero, cinquanta)
per ogni risposta errata, 0 (zero) per ogni risposta non data o
risposta plurima. I candidati eventualmente classificatisi con il
medesimo punteggio dell'ultimo candidato ammissibile vengono tutti
ammessi a sostenere le prove scritte. Nella Gazzetta Ufficiale di cui
al comma 2 sara' indicata la data in cui si dara' comunicazione del
giorno in cui avverra' l'affissione nei locali della Croce Rossa
Italiana della graduatoria della prova preselettiva. Ciascun
candidato, inoltre, potra' consultare la medesima graduatoria sul
sito internet www.cri.it> 4. Il punteggio conseguito nella prova di preselezione non
concorre alla formazione del voto finale di merito.
5. Per l'espletamento della preselezione l'Amministrazione puo'
avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da enti o societa'
specializzate in selezione del personale.
6. La prima prova scritta, a contenuto teorico, verte su
tematiche, aventi riflesso su materie attinenti lo svolgimento delle
funzioni dirigenziali nell'Amministrazione della Croce Rossa
Italiana, di diritto internazionale pubblico e privato e dell'Unione
europea; Cooperazione e diritto internazionale umanitario; Diritto
costituzionale ed amministrativo; Ordinamento, struttura
organizzativa e storia delle Organizzazioni internazionali non
governative, con particolare riguardo alla struttura del Movimento
internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa; i compiti,
le attivita' e gli obiettivi della Croce Rossa Italiana, con
particolare riguardo alle attivita' Sociali e Protezione Civile. Le
ulteriori tematiche riguardano la contabilita' degli enti pubblici,
la scienza dell'amministrazione e organizzazione degli enti pubblici
non economici, con particolare riguardo agli enti associativi, quali
la Croce Rossa Italiana.
7. La seconda prova scritta, a contenuto pratico, e' diretta ad
accertare l'attitudine dei candidati alla soluzione corretta sotto il
profilo della legittimita', della convenienza e della efficienza ed
economicita' organizzativa di questioni connesse con l'attivita'
istituzionale della Croce Rossa Italiana con riferimento
all'organizzazione del lavoro nei sistemi complessi, ai principi ed
ai compiti, alle tecniche di direzione e gestione del personale ed ai
processi di comunicazione.
8. La terza prova scritta e' di lingua straniera e consistera'
nella traduzione nella lingua espressamente indicata nella domanda
dal candidato, scelta tra l'inglese, il francese, lo spagnolo, il
tedesco o l'arabo, di un brano redatto in lingua italiana nonche'
nella risposta scritta nella medesima lingua straniera ad alcuni
quesiti redatti in lingua italiana predisposti dalla Commissione su
tematiche concernenti l'attivita' della Croce Rossa Italiana.
9. La prova orale consiste in un colloquio finalizzato ad
accertare la preparazione e la professionalita' del candidato,
nonche' la sua attitudine all'espletamento delle funzioni
dirigenziali. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove
scritte, nonche' sulle seguenti materie: diritto del lavoro con
particolare riguardo all'ordinamento del lavoro alle dipendenze della
pubblica amministrazione, scienza delle finanze ed economia politica
e internazionale, principi e normativa concernenti le organizzazioni
internazionali e comunitarie, diritto regionale con particolare
riguardo alle funzione delle regioni in materia di Servizio sanitario
regionale; principi, storia, compiti, organi ed organizzazione
dell'Associazione della Croce Rossa; le attivita' socio -
assistenziale, educazione sanitaria, soccorso sanitario e protezione
civile; etica e formazione del personale; le componenti
volontaristiche della Croce Rossa.
10. Nell'ambito della prova orale, al fine di valutare la
conoscenza da parte del candidato di una lingua straniera ad un
livello avanzato, e' prevista la lettura, la traduzione di testi e la
conversazione in una lingua straniera scelta dal candidato tra le
seguenti: francese, inglese, tedesco, spagnolo e arabo. Nel corso
della prova orale e' accertata anche la conoscenza, a livello
avanzato, dell'utilizzo del personal computer e dei software
applicativi piu' diffusi, da realizzarsi anche mediante una verifica
pratica, nonche' la conoscenza da parte del candidato delle
problematiche e delle potenzialita' connesse all'uso degli strumenti
informatici in relazione ai processi comunicativi in rete,
all'organizzazione e gestione delle risorse e al miglioramento
dell'efficienza degli uffici e dei servizi.
11. Il punteggio massimo complessivo da attribuire alle prove di
esame di cui ai precedenti commi 6, 7, 8 e 9 e' pari a 100 ed e'
cosi' ripartito:
- 30 per la prima prova scritta;
- 30 per la seconda prova scritta;
- 10 per la prova scritta di lingua straniera;
- 30 per la prova orale.
12. Ciascuna prova di cui ai commi 6, 7 e 9 e' valutata in
trentesimi e si intende superata con una votazione non inferiore a
21/30. La prova scritta di lingua straniera di cui al comma 8 e'
valutata in decimi e si intende superata con una votazione non
inferiore a 6/10.
13. Il punteggio complessivo e' determinato sommando i voti
riportati in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova
orale.
14. Per essere ammessi a sostenere sia l'eventuale prova
preselettiva sia le prove d'esame i candidati dovranno esibire un
documento d'identita' personale in corso di validita'.
15. I candidati che non si presenteranno a sostenere l'eventuale
prova preselettiva o le prove d'esame saranno considerati
rinunciatari.

                              Art. 10.
Modalita' d'esame
1. Nel caso in cui non si proceda alla preselezione, le date e le
sedi di svolgimento delle prove scritte saranno indicate con avviso
che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale -
dell'8 aprile 2008.
2. La pubblicazione di cui al comma precedente ha valore di
notifica a tutti gli effetti. I candidati ai quali non sia stata
comunicata l'esclusione dal concorso saranno tenuti a presentarsi,
senza alcun preavviso, nei giorni, nell'ora e nel luogo indicati
nella predetta Gazzetta Ufficiale. Analogo avviso sara' reperibile
sul sito internet www.cri.it .
3. Durante le prove scritte non e' permesso ai concorrenti di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o
con i membri della commissione esaminatrice.
4. Gli elaborati debbono essere iscritti esclusivamente, a pena
di nullita', su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di
almeno un componente della commissione esaminatrice.
5. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti,
manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere. Possono
consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati
dalla commissione ed i dizionari. Durante la prova di lingua
straniera e' fatto divieto di consultare i dizionari.
6. I candidati non potranno usare telefoni cellulari, ipod,
palmari, computer portatili o qualsiasi altro strumento elettronico
idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di
dati.
7. Il candidato che contravviene alle disposizioni di cui ai
precedenti commi 5 e 6 e' escluso dal concorso.
8. I candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale, di
cui al precedente art. 9 saranno informati con comunicazione scritta,
almeno venti giorni prima della data della prova stessa. Il suddetto
avviso conterra', altresi', l'indicazione del voto riportato
dall'interessato in ciascuna delle prove scritte. Le sedute delle
prove orali si svolgeranno in un'aula aperta al pubblico.
9. La Commissione esaminatrice, immediatamente prima dell'inizio
di ciascuna prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli
candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono
proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.

                              Art. 11.
Presentazione dei titoli di preferenza
1. I candidati che abbiano superato la prova orale ed intendano
far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parita' di
merito (vedere allegato B), gia' indicati nella domanda, dovranno
presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento alla Croce Rossa Italiana, Comitato centrale,
Dipartimento risorse umane e organizzazione servizio 12°: Organici,
Mobilita', Reclutamento e Relazioni Sindacali, via Toscana n. 12 -
00187 Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici decorrenti
dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale,
la documentazione comprovante il possesso dei titoli di cui all'art.
5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, e da cui
risulti, altresi', il possesso del requisito alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al
concorso ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
2. Il ritardo nella presentazione dei documenti comportera',
senza necessita' di avviso, la decadenza dai relativi benefici.

                              Art. 12.
Graduatoria di merito e dei vincitori
1. La graduatoria di merito e dei vincitori sara' formata secondo
l'ordine decrescente della valutazione complessiva riportata da
ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle
preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; se a conclusione delle operazioni
di valutazione dei titoli preferenziali, indicati nella domanda e
successivamente documentati, due o piu' candidati permangono nella
stessa posizione, e' preferito, ai sensi dell'art. 2, comma 9, della
legge n. 191/1998, modificativo dell'art. 3, comma 7, della legge
n. 127/1997, quello piu' giovane di eta'.
2. Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a
concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di
merito, tenuto conto della riserva di cui al precedente art. 2, commi
2 e 3.
3. La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso,
saranno approvate con successivo provvedimento pubblicato nel sito
internet www.cri.it. della Croce Rossa Italiana.
4. Di tale pubblicazione verra' data notizia mediante avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie
speciale.

                              Art. 13.
Presentazione della documentazione e stipula del contratto di lavoro
1. La vincita del concorso non costituisce garanzia
dell'assunzione. La costituzione del rapporto di lavoro e'
subordinata, infatti, all'autorizzazione all'assunzione prevista
dalla legislazione vigente.
2. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria e
dichiarati vincitori del concorso, dovranno far pervenire, entro il
termine perentorio indicato in apposita comunicazione, sotto pena di
decadenza, la documentazione che sara' loro richiesta e, se in
possesso dei prescritti requisiti, saranno chiamati a stipulare un
contratto individuale di lavoro secondo le previsioni del Contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica
dirigenziale vigente all'atto dell'immissione in servizio.
3. L'amministrazione, prima di procedere all'assunzione dei
vincitori, invitera' detti candidati ad esprimere la scelta della
sede di assegnazione tra quelle disponibili al momento della citata
convocazione. Fermo restando l'applicazione di norme speciali
previste dall'ordinamento giuridico, l'amministrazione, al riguardo,
seguira' il criterio dell'ordine della posizione occupata dai singoli
candidati nella graduatoria di merito.
4. La mancata presentazione dei vincitori del concorso, senza
giustificato motivo, nel giorno indicato per la stipula del contratto
individuale di lavoro, comporta la decadenza dal diritto
all'assunzione.
5. I vincitori del concorso assunti in servizio sono soggetti ad
un periodo di prova di sei mesi ai sensi dell'art. 18 del vigente
C.C.N.L. del personale con qualifica dirigenziale Area VI della
dirigenza. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di
lavoro sia stato risolto, gli interessati saranno confermati in ruolo
dalla data di assunzione in servizio.
6. Possono essere esonerati dal periodo di prova i dirigenti che
lo abbiano gia' superato nella stessa qualifica, presso altra
pubblica amministrazione.
7. Al momento dell'assunzione, il vincitore deve inoltre
presentare una dichiarazione circa l'insussistenza delle situazioni
di incompatibilita' richiamata dall'art. 53 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni.
8. Anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale,
i vincitori del concorso sono tenuti a frequentare un ciclo di
attivita' formative ai sensi della vigente normativa.
9. Il trattamento economico spettante per il ciclo di attivita'
formative e' quello previsto dall'art. 24 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, fatta eccezione per la retribuzione di
posizione, parte fissa e parte variabile, nonche' per la retribuzione
di risultato, secondo la disciplina contrattuale vigente al momento
dell'assunzione.
10. A completamento del ciclo di attivita' formative, saranno
conferiti gli incarichi relativi alle posizioni dirigenziali vacanti
presso le strutture centrali che periferiche individuate secondo le
prioritarie esigenze organizzative e gestionali dell'Amministrazione.
11. I vincitori immessi in servizio, salva la possibilita' di
trasferimento d'ufficio nei casi previsti dalla legge, hanno
l'obbligo, ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del decreto
legislativo n. 165/2001, di prestare la loro attivita' presso la sede
di servizio cui sono assegnati per almeno cinque anni.
12. La Croce Rossa garantisce pari opportunita' tra uomini e
donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro, nel
rispetto della legge n. 125 del 10.4.1991.

                              Art. 14.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, e del decreto ministeriale 12 dicembre 2006,
n. 206, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso
la Croce Rossa Italiana, Comitato centrale, Dipartimento risorse
umane e organizzazione - Servizio 12°: Organici, Mobilita',
Reclutamento e relazioni sindacali, via Toscana n. 12 - 00187 Roma e
sono trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro,
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o al trattamento dei dati conseguenti
all'assunzione.
4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo n. 196/2003, tra i quali figura il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano e alcuni diritti complementari tra
cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi, per motivi
legittimi, al loro trattamento.
5. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti della
Croce Rossa Italiana, Comitato Centrale, Dipartimento Risorse Umane e
Organizzazione - Servizio 12°: Organici, Mobilita', Reclutamento e
relazioni sindacali, via Toscana n. 12 - 00187 Roma, titolare del
trattamento.
6. Il responsabile del trattamento e' il direttore del suddetto -
Servizio 12°: Organici, Mobilita', Reclutamento e relazioni
sindacali.

                              Art. 15.
Informazioni ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241
1. Il termine presumibile di conclusione del presente concorso e'
stimato in sei mesi dalla data della prima prova scritta.
2. La struttura dell'Ente incaricata dell'istruttoria delle
domande e dell'esecuzione degli adempimenti connessi ai diversi
provvedimenti previsti dal presente bando e' il Comitato Centrale
della Croce Rossa Italiana, Dipartimento risorse umane e
organizzazione - Servizio 12°: Organici, Mobilita', Reclutamento e
relazioni sindacali, via Toscana n. 12 - 00187 Roma presso cui
ciascun candidato potra' conoscere i nominativi dei funzionari
responsabili del procedimento e dei provvedimenti relativi.

                              Art. 16.
Accesso agli atti del concorso
1. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali
e' escluso fino alla conclusione della relativa procedura, fatta
salva la garanzia della visione degli atti, la cui conoscenza sia
necessaria per curare o difendere interessi giuridici.

                              Art. 17.
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione
la normativa vigente in materia, in quanto compatibile.

                              Art. 18.
Disposizioni finali
1. Avverso il presente bando di concorso e' proponibile ricorso
straordinario al Capo dello Stato in via amministrativa entro
centoventi giorni o giurisdizionale al Tribunale amministrativo
regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione. Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - e, inoltre,
nel sito istituzionale della Croce Rossa Italiana (www.cri.it)
Roma, 22 ottobre 2007
Il capo Dipartimento risorse
umane e organizzazione
Niglio

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