Mininterno.net - Bando di concorso LIBERA UNIVERSITA' "S. PIO V" Concorso pubblico, per titoli ed esami, ...
 
 
 

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LIBERA UNIVERSITA' "S. PIO V"

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore
tecnico per l'area storico - istituzionale e politologica, settima
qualifica funzionale, presso la facolta' di scienze politiche.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.62 del 8/8/2000
Ente:LIBERA UNIVERSITA' "S. PIO V"
Località:-
Codice atto:000E7118
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:7/9/2000
Tags:Tecnici

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

           IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Presidente del consiglio dei ministri
24 settembre 1981;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre
1987, n. 567;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236;
Visto il C.C.N.L. del comparto universita' stipulato in data
21 maggio 1996;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto lo statuto della libera Universita' degli studi "S. Pio V",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre 1997;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Vista la legge 16 giugno1998, n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Viste le delibere del senato accademico del 16 giugno 2000 e del
consiglio di amministrazione del 4 luglio 2000, con le quali e' stata
deliberata la copertura di un posto di settimo livello per l'area
funzionale storico-istituzionale e politologica, presso la facolta'
di scienze politiche dell'ateneo;
 
Decreta:
 

Art. 1.
 

Numero dei posti
 
E'' indetto concorso pubblico per titolo ed esami, n. 04/2000, a
un posto di collaboratore tecnico, settima qualifica funzionale, per
l'area funzionale storico-istituzionale e politologica, presso la
facolta' di scienze politiche dell'ateneo.
Sono garantite parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

                               Art. 2.
 

Ammissione
 
Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso, alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande, dei seguenti
requisiti:
a) titolo di studio: diploma di laurea, diploma universitario
ovvero diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale piu' esperienza lavorativa specifica attinente la
professionalita' richiesta, prestata per almeno quattro anni presso
amministrazioni statali, enti pubblici o aziende private;
per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e'
richiesto il possesso di un titolo di studio equipollente. Tale
equipollenza dovra' risultare da idonea certificazione rilasciata
dalle competenti autorita';
ai sensi dell'art. 84, comma terzo, della legge n. 312/1980 si
prescinde dal possesso del titolo di studio suddetto per il personale
universitario della qualifica immediatamente inferiore in servizio da
almeno cinque anni senza demerito;
b) eta' non inferiore agli anni diciotto;
c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno
Stato membro dell'Unione europea;
d) godimento dei diritti politici. I candidati degli Stati
membri dell'Unione europea devono godere dei diritti civili e
politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
e) idoneita' fisica all'impiego;
f) essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
I cittadini membri dell'Unione europea devono avere un'adeguata
conoscenza della lingua italiana.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati
esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati
destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero
che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi
dell'art. 127, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti e'
disposta in qualsiasi momento, con provvedimento motivato e
notificata all'interessato.

                               Art. 3.
 

Presentazione della domanda. Termini e modalita'
 
Coloro che intendono partecipare al concorso di cui al precedente
art. 1 devono presentare la domanda al presidente del consiglio di
amministrazione della Libera Universita' degli studi "S. Pio V" entro
il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale.
Il modulo della domanda allegato al presente bando di concorso
(Allegato A) e' disponibile anche per via telematica al sito
http://www.luspio.org> Una copia debitamente firmata di detto modulo deve essere
consegnata (entro le ore 13 del giorno di scadenza) ovvero inviata
tramite raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
libera universita' degli studi "S. Pio V" - segreteria facolta' di
scienze politiche - via delle Sette Chiese, 139 - 00145 Roma, entro
il termine perentorio indicato al primo comma del presente articolo.
A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
La domanda deve essere presentata in carta semplice.

                               Art. 4.
 

Contenuto delle domande
 
La domanda di partecipazione deve contenere l'univoca indicazione
di:
1) cognome e nome;
2) il codice di identificazione personale che per i cittadini
italiani coincide con il codice fiscale;
3) la data ed il luogo di nascita;
4) la residenza con l'indicazione della via, del numero civico,
della citta', della provincia, del codice di avviamento postale;
5) il possesso della cittadinanza italiana o di un altro Stato
membro della Comunita' economica europea;
6) se cittadino italiano, iscrizione nelle liste elettorali con
l'indicazione del comune, ovvero i motivi della non iscrizione o
della cancellazione dalle liste medesime; se cittadino non italiano,
dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici nello stato
di appartenenza o di provenienza;
7) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i
procedimenti penali eventuaimente pendenti;
8) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2 del
bando di concorso, con l'indicazione dell'anno scolastico in cui e'
stato conseguito e dell'Istituto che lo ha rilasciato.
I candidati che partecipano ai sensi dell'art. 84, terzo comma
della legge n. 312/1980, debbono dichiarare, in mancanza del predetto
titolo di studio, di essere in servizio da almeno cinque anni, senza
demerito, nella qualifica immediatamente inferiore presso
l'Universita';
9) la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi militari;
10) di non essere stato destituito o dispensato, ne' di essere
stato dichiarato decaduto da un impiego presso una pubblica
amministrazione;
11) gli eventuali servizi prestati presso le pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
12) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
nell'impiego al quale si riferisce;
Ogni candidato puo' delegare nella domanda un domicilio speciale
ai fini delle comunicazioni da parte dell'amministrazione
Universitaria.
I candidati riconosciuti portatori di handicap, ai sensi della
legge n. 104/1992, dovranno fare esplicita richiesta, in relazione al
proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario nonche' l'eventuale
necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni di
recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione
dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.

                               Art. 5.
 

Allegati alle domande
 
La domanda deve essere corredata da:
1) fotocopia di un documento di riconoscimento;
2) qualsiasi titolo e pubblicazione ritenuto utile ai fini del
concorso;
3) eventuali titoli di preferenza;
4) un elenco dei titoli e delle pubblicazioni presentate;
5) un elenco dei titoli di preferenza presentati.
Tutta la documentazione deve essere presentata in carta semplice.
Saranno valutate solo le pubblicazioni regolarmente edite (sono
esclusi quindi i lavori in corso di pubblicazione) ovvero quelle per
le quali risultino adempiute le formalita' di deposito della copia a
stampa, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale
31 agosto1945, n. 660.
I documenti, i titoli e le pubblicazioni devono essere prodotti
in originale, in copia autenticata, ovvero in copia semplice
accompagnata dalla dichiarazione di conformita' all'originale resa
dal concorrente stesso (Allegato B).
I cittadini italiani e della Comunita' europea possono ricorrere
alla dichiarazione sostitutiva di certificazione per comprovare:
titolo di studio o qualifica professionale, esami sostenuti, titolo
di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento
e di qualificazione tecnica.
Non e' consentito il riferimento a documenti e titoli gia'
presentati all'Universita'.

                               Art. 6.
 

Domande dei concorrenti cittadini della Comunita' europea
 
I concorrenti di cittadinanza non italiana sono tenuti a
presentare la domanda in lingua italiana con le modalita' ed entro il
termine stabilito negli articoli precedenti.
Gli atti e documenti redatti in lingua straniera devono essere
accompagnati da una traduzione in lingua italiana dichiarata conforme
al testo originale dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

                               Art. 7.
 

Commissione giudicatrice
 
La Commissione giudicatrice sara' nominata con successivo
provvedimento amministrativo e composta secondo quanto previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive
modificazioni ed integrazioni.

                               Art. 8.
 

Titoli valutabili
 
Sulla base delle caratteristiche proprie del posto messo a
concorso, le categorie dei titoli valutabili sono le seguenti:
1) titoli di studio:
a) votazione conseguita nel titolo di studio previsto per
l'ammissione al concorso;
b) altri titoli di studio e accademici attinenti al posto
messo a concorso (lauree, specializzazioni, dottorati, borse di
studio, master, ecc.);
c) attestati di qualificazione o di specializzazione,
rilasciati a seguito di frequenza a corsi di formazione professionale
organizzati dall'Ateneo, da pubbliche amministrazioni, da enti
pubblici o da organismi privati, attinenti il posto messo a concorso;
2) titoli professionali:
a) incarichi o servizi speciali o svolgimento di particolari
funzioni professionali attestate presso pubbliche amministrazioni o
enti pubblici attinenti alle attivita' istituzionali relative al
posto messo a concorso;
b) attivita' didattiche, partecipazione in qualita' di
relatore a corsi, seminari, ecc;
c) partecipazione a commissioni in qualita' di componente;
3) titoli scientifici:
a) pubblicazioni scientifiche, lavori originali e contributi
innovativi nell'interesse del servizio attinenti al posto messo a
concorso;
b) menzione in articoli scientifici, comunicazioni, ecc.
(come non relatore) attinenti attivita' istituzionali relative al
posto messo a concorso;
c) partecipazione, in qualita' di relatore, a convegni,
seminari, congressi, ecc.;
4) titoli di anzianita':
a) anzianita' di servizio effettivo prestato, presso
l'Universita', nella qualifica ricoperta alla data di scadenza del
bando;
b) anzianita' di servizio effettivo prestato precedentemente,
presso l'Universita' in qualifiche inferiori;
c) anzianita' di servizio effettivo prestato presso altre
amministrazioni statali, enti pubblici o aziende specializzate di
settore;
5) altri titoli:
a) idoneita' in concorsi pubblici per esami (valutazione
dell'esito conseguito) attinenti alle attivita' al posto messo a
concorso;
b) abilitazioni professionali;
c) altri titoli attinenti al posto messo a concorso;
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri
determinati sulla base del profilo e delle caratteristiche
professionali dei posto messo a concorso e di quanto previsto
all'Allegato C del presente bando, e' effettuata dalla Commissione
dopo le prove scritte e/o pratiche e prima che si proceda alla
correzione dei relativi elaborati.
Per i titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo
superiore a 10/30 o equivalente.
Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto agli
interessati, prima dell'effettuazione delle prove orali, mediante
affissione presso l'albo di Ateneo.

                               Art. 9.
 

Preselezione
 
Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso sia
superiore a cento, l'amministrazione si riserva la facolta' di
procedere a preselezione anche mediante ricorso a test
psico-attitudinali.
L'assenza dalla prova di preselezione comporta l'esclusione dal
concorso, quale ne sia la causa.
A parita' di punteggio la preferenza sara' determinata dai titoli
previsti per la preferenza a parita' di merito.

                              Art. 10.
 

Prove di esame - Diario
 
Gli esami si svolgeranno nei giorni e con le modalita' di cui
all'allegato programma che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente decreto (Allegato 1).
I candidati, ai quali non si stata comunicata l'esclusione dal
concorso, sono tenuti a presentarsi nei locali nei giorni e nell'ora
indicati nell'allegato di cui al primo comma del presente articolo.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano
riportato in ciascuna delle prove scritte il punteggio minimo di
21/30.
La prova orale non si intendera' superata se i candidati non
otterranno una votazione di almeno 21/30.
L'assenza del candidato sara' considerata come rinuncia al
concorso, quale ne sia la causa.
La durata delle singole prove sara' determinata dalla
commissione.
L'elenco dei candidati che conseguono l'ammissione alla prova
orale sara' affisso presso la sede dell'Universita'.
Le sedute della commissione giudicatrice durante lo svolgimento
della prova sono pubbliche: al termine di ogni seduta la commissione
giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco sottoscritto
dal presidente e dal segretario, e' affisso all'albo della sede di
esame.

                               Art 11.
 

Documenti di riconoscimento
 
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento:
a) tessera personale di riconoscimento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851 rilasciata da una
pubblica amministrazione;
b) tessera postale;
c) porto d'armi;
d) patente automobilistica;
e) passaporto;
f) carta d'identita'.
I suddetti documenti non devono essere scaduti per decorso del
termine di validita' previsto per ciascuno di essi.
Saranno esclusi dalle prove i candidati non in grado di esibire
alcuno dei suddetti documenti o che presentino documenti scaduti.

                              Art. 12.
 

Titoli di preferenza
 
Le categorie di cittadini che hanno preferenza, a parita' di
merito, sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilatati e gli invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nei seitore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e titoli, la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta' anagrafica del candidato.

                              Art. 13.
 

Formulazione ed approvazione della graduatoria
 
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso,
i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito.
La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo
l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dagli stessi,
determinato dalla media dei punteggi delle prove scritte sommata al
voto conseguito nella prova orale e al voto riportato nella
valutazione dei titoli, con l'osservanza, a parita' di merito, delle
norme sulle preferenze previste nel precedente articolo.
Con decreto del presidente del consiglio di amministrazione sara'
approvata la graduatoria di merito e dichiarato il vincitore. La
graduatoria sara' affissa all'Albo ufficiale dell'Universita' entro
sessanta giorni dalla data di approvazione degli atti. Di tale
pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4a serie speciale - e dal giorno successivo a quello
della pubblicazione di detto avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre
il termire per eventuali impugnative.
La graduatoria di merito e' immediatamente efficace e rimane
efficace per un termine di diciotto mesi dalla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita'.

                              Art. 14.
 

Restituzione dei titoli
 
I candidati potranno provvedere al ritiro dei titoli e delle
pubblicazioni inviate non prima di quattro mesi decorrenti dalla data
di pubblicazione dell'avviso di cui al precedente articolo; trascorsi
sessanta giorni dal periodo suindicato l'Universita' provvedera' allo
smaltimento senza alcun avviso.

                              Art. 15.
 

Costituzione rapporto di lavoro
 
L'amministrazione procedera' all'assunzione del concorrente
dichiarato vincitore subordinatamente alla disponibilita' finanziaria
per le spese del personale approvata dal consiglio di ammimstrazione.
Il candidato dichiarato vincitore del concorso sara' invitato a
presentare i documenti necessari al fine dell'assunzione ed a
sottoscrivere il contratto individuale di lavoro. In tale contratto
sono indicati: la data di inizio del rapporto di lavoro, la qualifica
funzionale ed il livello retributivo iniziale, le mansioni, la durata
del periodo di prova.

                              Art. 16.
 

Assunzione in servizio
 
Il candidato dichiarato vincitore del concorso sara' assunto in
prova.
La mancata assunzione del servizio senza giustificato motivo
comportera' l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro.
Qualora il candidato dichiarato vincitore, per giustificato
motivo, assuma servizio con ritardo sul termine prefissatogli, gli
effettieconomici decorrono dal giorno di presa di servizio.

                              Art. 17.
 

Periodo di prova
 
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non puo' essere
rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova
senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti,
il dipendente si intende confermato in servizio.

                              Art. 18.
 

Comunicazioni
 
Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempre se
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nelle norme citate in premessa, nonche' quelle contenute nel
contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Universita',
attualmente vigente.
Il presente decreto sara' inserito nella raccolta ufficiale
appositamente istituita presso l'Ateneo e sara' trasmesso al
Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

                              Art. 19.
 

Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso la Libera Universita' degli studi "S. Pio V" per le finalita'
di gestione del concorso e saranno trattati, anche successivamente
alla eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalita'
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione pena l'esclusione dal
concorso.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari, tra cui il diritto
di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro
trattamento.
Il responsabile del trattamento e' il direttore amministrativo.
Roma, 26 luglio 2000
Il Presidente del consiglio di amministrazione: Cantoni

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