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UNIVERSITA' DI ANCONA

Riapertura dei termini al concorso di dottorato di ricerca in
energetica - primo ciclo

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.32 del 21/4/2000
Ente:UNIVERSITA' DI ANCONA
Località:-
Codice atto:000E3927
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:21/5/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 2 giugno 1998;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che prevede che
le universita', con proprio regolamento, disciplinino l'istituzione
dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento
del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di
studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le
modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio, nonche'
le convenzioni con soggetti pubblici e privati, in conformita' ai
criteri generali e ai requisiti di idoneita' delle sedi determinati
con decreto del Ministro;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, con cui e' stato
emanato il regolamento in materia di dottorato di ricerca;
Visto il decreto rettorale n. 905 del 30 giugno 1999 con cui e'
stato emanato il "regolamento dottorato di ricerca", in attuazione
delle norme previste dall'art. 4 della legge 3 luglio 98, n. 210 e
dal decreto ministeriale 30 aprile 1999;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 aprile 1997 e successive modificazioni;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 385 del
20 luglio 1999, con cui e' stato determinato l'importo sia delle
borse di studio, sia dei contributi per l'accesso e la frequenza del
primo ciclo (nuova serie) dei dottorati di ricerca;
Visto iI proprio decreto n. 1026 deI 23 luglio 1999, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 71 del 7 settembre
1999, con cui e' stato istituito il primo ciclo - nuova serie, dei
dottorati di ricerca ed e' stato indetto il pubblico concorso per
l'ammissione, tra gli altri, al corso di dottorato di ricerca in
"Energetica" della durata di tre anni accademici, con n. 6 posti e
n. 3 borse;
Considerato che, a seguito dell'espletamento del concorso, sono
stati ricoperti solo quattro posti, di cui tre con borsa di studio;
Vista la convenzione stipulata tra questo ateneo e l'Elica S.p.a.
di Fabriano per il finanziamento di una borsa di studio per la
frequenza al predetto dottorato di ricerca;
Ritenuto opportuno riaprire i termini di presentazione delle
domande di partecipazione al suddetto concorso, per l'attivazione di
un posto, coperto da borsa di studio, in sostituzione di uno di
quelli, non coperti da borsa, andati deserti;
Ritenuto opportuno permettere la partecipazione al concorso anche
al candidato, collocato al quarto posto, non coperto da borsa di
studio, della graduatoria deI precedente concorso;
Visto il Bilancio dell'universita' - E.F. 2000.
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Riapertura termini
 
Sono riaperti i termini di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso dottorato di ricerca in "energetica" -
primo ciclo, nuova serie, per l'attivazione di un posto, coperto da
borsa di studio, in sostituzione di uno dei posti, non coperti da
borsa di studio, andati deserti a seguito dell'espletamento del
concorso emanato con decreto rettorale n. 1026 del 23 luglio 1999.
La durata del corso di dottorato e' di tre anni.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente articolo
coloro i quali siano in possesso di diploma di laurea ovvero di
titolo equipollente conseguito presso universita' straniere.
I cittadini stranieri, in possesso di titolo che non sia gia'
stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno - unicamente ai
fini dell'ammissione al predetto dottorato - farne espressa richiesta
nella domanda di partecipazione al concorso e corredare la domanda
stessa dei documenti utili a consentire al collegio dei docenti la
dichiarazione di equipollenza in parola, tradotti e legalizzati dalle
competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
all'estero secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di
studenti stranieri a corsi di laurea delle universita' italiane.
Per i cittadini italiani in possesso di un titolo accademico
straniero, che non sia stato gia' dichiarato equipollente ad una
laurea italiana, valgono le stesse disposizioni di cui al comma
precedente.
Gli interessati devono redigere la domanda secondo il fac-simile
allegato al presente bando, di cui fa parte integrante, con tutti gli
elementi in esso richiesti.
Potranno partecipare agli esami di ammissione anche coloro i
quali hanno conseguito il diploma di laurea entro la sessione
autunnale dell'anno accademico 1998/1999.

                               Art. 3.
 
Domande di ammissione
 
Le domande di partecipazione al concorso, da redigere in carta
semplice secondo lo schema allegato (All. n. 1 ) al presente bando,
devono essere dirette al Rettore dell'universita' degli studi di
Ancona e presentate o inviate alla ripartizione ricerca e dottorato
di ricerca - piazza Roma, 22 - 60100 Ancona - entro 30 giorni dalla
data di pubblicazione del presente bando di concorso sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Si considerano presentate in tempo utile le domande spedite a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
Nella domanda, da redigere in lingua italiana con chiarezza e
precisione, il candidato deve indicare sotto la propria
responsabilita', pena l'esclusione dal concorso:
a) il cognome ed il nome (cognome da nubile per le donne
coniugate, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
b) la propria cittadinanza;
c) di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana
(per i cittadini comunitari e stranieri);
d) la laurea posseduta o che si conseguira', nonche' la data e
l'universita' presso cui e' stata o si presume verra' conseguita,
ovvero il titolo equipollente conseguito presso una universita'
straniera, nonche' la data del decreto rettorale con il quale e'
stata dichiarata l'equipollenza stessa;
e) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
f) di indicare le lingue straniere conosciute;
g) di non aver riportato condanne penali e in caso contrario
quali;
h) quale sia la posizione ai fini dell'obbligo del servizio
militare;
i) di non essere dipendente di amministrazioni pubbliche o, in
caso affermativo, di impegnarsi a collocarsi in aspettativa senza
assegni, per il periodo di durata del corso;
l) di avere/non avere gia' usufruito in precedenza di altra
borsa di studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato;
m) di aver preso visione del bando di concorso;
n) il recapito eletto ai fini del concorso (specificando il
codice di avviamento postale e, se possibile, il numero telefonico)
con espressa menzione dell'impegno di comunicare tempestivamente ogni
variazione dello stesso. Possibilmente per quanto riguarda i
cittadini comunitari e stranieri, un recapito italiano o
l'indicazione della propria Ambasciata in Italia, eletta quale
domicilio.
I cittadini italiani e stranieri, in possesso di titolo
conseguito all'estero non ancora riconosciuto equipollente, devono
esplicitamente richiederne l'equipollenza, secondo quanto disposto
dal precedente art. 2, comma 2, allegando alla domanda di
partecipazione al concorso i documenti utili a consentire al collegio
dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola, tradotti e
legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane all'estero secondo le norme vigenti in materia per
l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle
universita' italiane.

                               Art. 4.
 
Prove d'esame
 
L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
un colloquio. Il candidato dovra' inoltre dimostrare la buona
conoscenza di almeno una lingua straniera.
Le prove d'esame sono intese ad accertare la preparazione del
candidato, la sua attitudine alla ricerca scientifica e la conoscenza
di una o piu' lingue straniere.
Il diario della prova scritta, con l'indicazione della sede, del
giorno, del mese e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, sara'
comunicato agli interessati tramite raccomandata con avviso di
ricevimento inviata quindici giorni prima della data fissata per la
prova.
La convocazione per la prova orale avverra' ugualmente a mezzo
lettera raccomandata, che verra' inviata a coloro che avranno
superato la prova scritta, venti giorni prima della data fissata per
la prova, ovvero a mezzo di comunicazione in sede concorsuale da
parte della commissione esaminatrice, nella ipotesi di rinuncia
scritta ai termini di preavviso, espressa da tutti i candidati
presenti alla prova scritta.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido
documento di riconoscimento.

                               Art. 5.
 
Commissione giudicatrice e suoi adempimenti
 
La commissione giudicatrice del concorso per l'attivazione di un
posto di dottorato di ricerca in "energetica" sara' formata e
nominata in conformita' al regolamento di Ateneo.
La commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone
di sessanta punti per ognuna delle due prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo del
dipartimento presso cui si e' svolta la prova.
Espletate le prove del concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove, In caso di
parita' di voti prevale la valutazione della situazione economica,
determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni.

                               Art. 6.
 
Ammissione al corso
 
Sara' ammesso al corso il candidato utilmente collocato in
graduatoria, in possesso dei prescritti requisiti di legge, al quale
l'universita' provvedera' ad erogare la borsa di studio.
In caso di mancata o tardiva accettazione da parte dell'avente
diritto, subentra altro candidato, secondo l'ordine della
graduatoria, purche' non sia trascorso un mese dall'inizio del corso.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.

                               Art. 7.
 
Domanda di iscrizione
 
Il concorrente che risulti utilmente collocato nella graduatoria
di merito di cui al precedente articolo deve presentare o far
pervenire all'amministrazione universitaria, pena la decadenza, entro
il termine perentorio di giorni quindici che decorrono dal giorno
successivo a quello in cui avra' ricevuto il relativo invito, domanda
di iscrizione al corso di dottorato, in carta legale, da compilarsi
su apposito modello predisposto dall'amministrazione universitaria,
corredata dei seguenti documenti:
fotocopia del documento d'identita', debitamente firmata;
ricevuta del versamento del contributo per la polizza
assicurativa infortuni pari a lire 7.550, effettuato presso la
ripartizione economato e patrimonio dell'universita', in via Oberdan,
8 - oppure assegno circolare non trasferibile per lo stesso importo
intestato all'economo dell'universita' degli studi di Ancona;
n. 2 fotografie recenti e di uguale formato (cm 4 x 45),
firmate a tergo, e comprensiva delle seguenti autocertificazioni
relative al possesso:
della cittadinanza;
del diploma di laurea.
La suddetta domanda dovra' inoltre contenere le seguenti
dichiarazioni:
a) di non essere iscritto/a e di impegnarsi a non iscriversi ad
altro corso di diploma, di laurea o di dottorato, per tutta la durata
del corso suindicato;
b) di non essere iscritto/a ad una scuola di specializzazione
e, in caso affermativo, di impegnarsi a sospenderne la frequenza
prima dell'inizio del corso;
c) di avere/non avere gia' usufruito in precedenza di altra
borsa di studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato;
d) di volersi/non volersi impegnare in attivita' didattiche
presso l'universita', nell'ambito della programmazione effettuata dal
collegio dei docenti, secondo le modalita' previste dal egolamento di
ateneo;
e) di essere/non essere in servizio presso una pubblica
amministrazione e, in caso affermativo, di avere richiesto il
collocamento in aspettativa senza assegni a decorrere dalla data di
inizio del corso e per tutta la sua durata;
f) di impegnarsi, qualora intraprenda attivita' esterne,
occasionali e di breve durata, a darne comunicazione
all'amministrazione universitaria, affinche' il collegio dei docenti
si esprima circa la compatibilita' o meno tra la frequenza del corso
di dottorato e gli impegni derivanti dalle suddette attivita', che
non devono in alcun modo porsi in conflitto con l'attivita' svolta
per il dottorato;
g) di non cumulare la borsa di studio con altra borsa di studio
a qualsiasi titolo conferita tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorato.
Per abbreviare l'iter del procedimento di riscontro, da parte
dell'amministrazione, delle dichiarazioni rese, puo' essere esibita
copia del certificato di laurea posseduto, come previsto dalla
circolare del Ministero dell'interno n. 2 del 2 febbraio 1999.
Le domande che perverranno oltre tale termine non saranno prese
in considerazione anche se spedite prima della scadenza.
L'Amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni del domicilio da parte del candidato o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.

                               Art. 8.
 
Rinunce e decadenze
 
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria
iscrizione entro i termini sopracitati saranno considerati
rinunciatari e coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci
saranno dichiarati decaduti e il posto vacante sara' assegnato ad
altro aspirante che segue nella graduatoria degli idonei.

                               Art. 9.
 
Borse di studio
 
La borsa di studio viene assegnata, previa valutazione
comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella graduatoria
di merito formulata dalla commissione giudicatrice, per un importo
pari a quello determinato ai sensi dell'art. 1 comma 1, lett, a della
legge 3 agosto 1998, n. 315 e successive modificazioni. A parita' di
merito prevale la valutazione della situazione economica determinata
ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 aprile 1997 e successive modificazioni.
La durata della Borsa di studio e' pari all'intera durata del
corso; la borsa e' confermata on il passaggio all'anno successivo,
salvo motivata delibera del collegio dei docenti.
La borsa di dottorato non puo' essere cumulata con altre borse di
studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni
all'estero l'attivita' di ricerca del dottorando.
L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali
periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50%,
subordinatamente alla sussistenza della relativa copertura
finanziaria. Tali periodi non possono in alcun caso superare la meta'
della durata dell'intero corso di dottorato.
La richiesta ai fini dell'incremento di cui sopra deve essere
diretta dal coordinatore del corso al Rettore e deve essere corredata
da attestazione che l'attivita' per la quale si chiede la mobilita'
del dottorando rientra nell'ambito dell'attuazione del programma di
studi e di ricerca a suo tempo formulati.
Il pagamento della borsa viene effettuato in rate bimestrali
posticipate, previa attestazione di frequenza rilasciata dal
coordinatore del corso, da far pervenire all'amministrazione
universitaria entro il giorno 10 del mese di scadenza della rata.
In caso di mancata corresponsione di una rata, per ritardo
dell'inizio dei corsi o per ritardata presentazione dell'attestato di
frequenza, questa verra' cumulata con le rate successive.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.

                              Art. 10.
 
Obblighi dei dottorandi
 
l. Il dottorando ha l'obbligo di frequentare il corso di
dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di
ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le
modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
2. L'onere di provvedere alla copertura assicurativa per
infortuni per l'intera durata del corso e' a carico del dottorando.
L'universita' garantisce la copertura assicurativa del dottorando per
responsabilita' civile per il medesimo periodo per le sole attivita'
che si riferiscono al corso di dottorato.
3. Il dottorando in servizio presso pubbliche amministrazioni
puo' essere iscritto a condizione che sia collocato in aspettativa
senza assegni, per il periodo di durata del corso.
4. E' consentito l'esercizio di attivita' compatibili, previa
autorizzazione del collegio dei docenti. Tali attivita' esterne,
occasionali e di breve durata, non devono in alcun modo porsi in
conflitto con l'attivita' svolta dal dottorando.
5. Per tutta la durata del corso e' vietato o svolgimento di
prestazioni di lavoro a tempo indeterminato.
6. Eventuali differimenti della data di inizio o interruzioni
verranno consentiti al dottorando che dimostri di dover soddisfare
gli obblighi militari o che si trovi nelle condizioni previste dalla
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, oppure che si trovi nella condizione
di malattia grave e prolungata.
7. Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimento degli
obblighi, il Collegio dei docenti proporra' con propria delibera
l'esclusione del dottorando dal corso, In tal caso il dottorando e'
obbligato alla restituzione per intero, con riferimento all'anno in
questione, della borsa di studio oppure delle rate eventualmente
riscosse.
8. Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca con sede
amministrativa presso l'universita' di Ancona e a quelli di cui
quest'ultima e' sede consorziata, possono svolgere limitata attivita'
didattica rivolta agli studenti dei corsi di laurea e/o di diploma,
nell'ambito della programmazione effettuata dal Collegio dei docenti,
d'intesa con la facolta' interessata dell'universita' di Ancona,
secondo le modalita' fissate dal regolamento di ateneo.

                              Art. 11.
 
Conseguimento titolo
 
Il titolo di dottore di ricerca e' conferito a conclusione del
corso dal Rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame
finale, che puo' essere ripetuto una sola volta.
La commissione giudicatrice dell'esame finale sara' formata e
nominata in conformita' al regolamento di ateneo.

                              Art. 12.
 
Norme di riferimento
 
Per tutto cio' che non e' previsto nel presente bando, si fa
riferimento all'art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998, al
decreto ministeriale 30 aprile 1999 e al "regolamento dottorato di
ricerca" emanato con decreto rettorale n. 905 del 30 giugno 1999.
Ancona, 5 aprile 2000
Il rettore: Pacetti

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