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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso straordinario, per titoli ed esami, ad un posto di capitano
di corvetta nel ruolo speciale del Corpo di Stato maggiore della
Marina mercantile, maestro direttore della banda musicale.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.50 del 27/6/2000
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:000E5891
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:27/7/2000
Tags:Educatori e maestre

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
 
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1957, concernente il
regolamento interno dell'Accademia navale di Livorno;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione
di firme e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente
provvedimenti per l'universita' e successive modificazioni;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti
disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme
concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, concernente specifici limiti di altezza per
la partecipazione ai concorsi pubblici;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dell'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 1o febbraio 1989, n. 53, concernente modifiche
sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei
graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della guardia di finanza, nonche' disposizioni relative alla Polizia
di Stato o al Corpo degli agenti di custodia ed al Corpo forestale
dello Stato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, concernente
il riordinamento della banda musicale dell'Arma dei carabinieri;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante
norme in materia di razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di
pubblico impiego, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della succitata legge 7 agosto 1990, n. 241,
nell'ambito dell'amministrazione difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato e
avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre
1997, n. 511, con cui e' stato approvato il regolamento recante norme
di organizzazione dell'Accademia navale di Livorno;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sul
riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente disposizioni
in materia di imposta di bollo;
Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1999, n. 188, recante
norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione
ai concorsi per il reclutamento del personale dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile,
la quale dispone, tra l'altro, che il reclutamento del personale
femminile nei ruoli delle Forze armate deve aver luogo a partire
dall'anno 2000;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art. 1,
comma 2, della succitata legge 20 ottobre 1999, n. 380;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, recante modificazioni al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, sopracitato, con cui
sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione
ai concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina militare;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso
elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non
idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di impiego, nei bandi di concorso possono essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale della sanita' militare, emanata per l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000;
Vista la direttiva in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Considerato che l'attuale maestro direttore della banda musicale
della Marina militare e' risultato vincitore del concorso per
ufficiale maestro direttore della banda dell'Arma dei carabinieri,
per cui, nelle more del perfezionamento del decreto presidenziale di
nomina del suddetto, occorre procedere al reclutamento di altro
ufficiale maestro direttore della banda della Marina militare;
Considerata, pertanto, la necessita' di indire un concorso
straordinario, per titoli ed esami, allo scopo di reclutare
l'ufficiale maestro direttore della banda della Marina militare;
 
Decreta:
 

Art. 1.
 

Posti a concorso
 
1. E' indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, ad
un posto di capitano di corvetta nel ruolo speciale del Corpo di
stato maggiore della Marina militare, maestro direttore della banda
musicale.
2. Il Ministero della difesa si riserva la facolta' di sospendere
o rinviare il concorso, in qualunque momento, per sopravvenute
esigenze della Forza armata.

                               Art. 2.
 
Requisiti di partecipazione
 
1. Possono partecipare al concorso di cui al precedente art. 1
concorrenti sia di sesso maschile anche se gia' alle armi, che di
sesso femminile, che:
a) alla data del 31 dicembre 2000 abbiano compiuto il
venticinquesimo anno di eta' e non superato il quarantesimo se
concorrenti di sesso maschile, il quarantatreesimo se concorrenti di
sesso femminile.
Si prescinde dai suddetti limiti di eta' per i concorrenti che
siano gia' ufficiale maestro direttore di banda musicale in servizio
permanente di altra Forza armata dello Stato o Corpo di polizia
ovvero ufficiale vice direttore della banda musicale della Marina
militare;
b) siano in possesso della cittadinanza italiana;
c) godano dei diritti civili e politici;
d) siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai
corsi universitari oppure di un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado avente durata quadriennale se integrato dal corso
annuale previsto per l'accesso all'Universita' dall'art. 1 della
legge 11 dicembre 1969, n. 910.
Sono altresi' validi, ai fini dell'ammissione alla partecipazione
al concorso, i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado
conseguiti all'estero, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle
vigenti disposizioni ai titoli di studio conseguiti in Italia.
A tal fine i concorrenti dovranno presentare, unitamente alla
domanda di partecipazione al concorso, una dichiarazione di
equipollenza rilasciata da un provveditore agli studi di loro scelta,
ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi delle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998;
e) siano in possesso del diploma di strumentazione per banda e
del diploma di composizione, conseguiti in un conservatorio statale o
in altro analogo istituto legalmente riconosciuto;
f) non siano stati destituiti, dispensati o decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione ne' siano stati
dimessi d'autorita', per motivi disciplinari o di inattitudine alla
vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione delle
Forze armate o dei Corpi armati dello Stato;
g) per i soli concorrenti di sesso maschile:
non siano stati riformati alla visita di leva o
successivamente ad essa;
non siano stati dichiarati "obiettori di coscienza" ovvero
ammessi a prestare "servizio civile" ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230.
2. Il conferimento della nomina ad ufficiale in servizio
permanente e l'ammissione al corso sono subordinate al possesso
dell'idoneita' fisica e psico-attitudinale al servizio militare
incondizionato quale ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale del Corpo di stato maggiore della Marina militare prescritta
dalla normativa in vigore, da accertarsi con le modalita' prescritte
dai successivi articoli 8 e 9.
3. Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'ammissione al concorso
nonche' la nomina di cui al successivo art. 15, sono inoltre
subordinate all'accertamento, anche postumo, del possesso del
requisito di moralita' e condotta stabiliti per l'ammissione ai
concorsi nella magistratura da accertarsi con le modalita' previste
dalla vigente normativa.
4. I requisiti di partecipazione di cui ai precedenti commi 1, 2
e 3, salvo quello di cui al precedente comma 1, lettera a), devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande di ammissione al concorso, indicato al successivo
art. 3. Detti requisiti devono inoltre essere mantenuti sino alla
nomina a ufficiale maestro direttore della banda della Marina
militare.

                               Art. 3.
 
Domanda di partecipazione al concorso
 
1. La domanda di partecipazione al concorso, dovra' essere:
a) redatta in carta semplice, secondo lo schema riportato
nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente
decreto;
b) firmata per esteso dal concorrente (la firma in calce alla
domanda, da apporre necessariamente in forma autografa, non richiede
l'autenticazione). La mancata sottoscrizione della domanda
determinera' il non accoglimento della medesima;
c) spedita esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I reparto - 1a divisione reclutamento ufficiali
- 3a sezione - Via XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma, a pena di
decadenza entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Non saranno prese
in considerazione le domande inoltrate con modalita' diverse ovvero
oltre il termine suindicato. A tal fine fara' fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante;
d) per esigenze istruttorie, inoltre, inviata in copia via fax
alla predetta Direzione generale al n. 06/4827347.
I concorrenti militari in servizio dovranno, prima dell'invio
della domanda con le modalita' suindicate, far vistare la stessa dal
comando/ente di appartenenza.
I concorrenti residenti all'estero potranno inoltrare la domanda
anche tramite le autorita' diplomatiche o consolari entro il medesimo
termine e in essa dovranno indicare l'ultima residenza in Italia e la
data di espatrio.
2. Nella predetta domanda il concorrente dovra' dichiarare,
consapevole delle conseguenze penali previste dall'art. 26 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le ipotesi di falsita' in atti e
dichiarazioni mendaci:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) ed il codice fiscale;
b) la residenza (comune, provincia, c.a.p., indirizzo e numero
civico);
c) il recapito (comune, provincia, c.a.p., indirizzo e numero
civico) presso il quale desidera ricevere tutte le comunicazioni
relative al concorso e, ove possibile, il numero telefonico. E' fatto
obbligo al concorrente di comunicare tempestivamente al Ministero
della difesa - Direzione generale per il personale militare - 1a
divisione reclutamento ufficiali - 3a sezione - Via XX
Settembre, 123/A - 00187 Roma, a mezzo telegramma o fax al
n. 06/4827437, ogni variazione del predetto recapito. E' fatto
altresi' obbligo al concorrente in servizio di comunicare la sede di
servizio, nonche' ogni variazione anche temporanea di detta sede.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
d) di essere in possesso della cittadinanza italiana. In caso
di doppia cittadinanza, dovra' indicare, in apposita dichiarazione da
allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in quale Stato e'
soggetto, se di sesso maschile, agli obblighi di leva;
e) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
f) di godere dei diritti civili e politici;
g) di essere coniugato/a, celibe/nubile o vedovo/a, di
avere/non avere prole ed il numero dei figli;
h) il diploma di istruzione secondaria di secondo grado
posseduto, con indicazione del relativo punteggio e dell'istituto
scolastico presso il quale il medesimo e' stato conseguito;
i) di aver conseguito il diploma di strumentazione per banda e
il diploma di composizione presso un conservatorio statale o presso
analogo istituto legalmente riconosciuto con l'indicazione
dell'istituto scolastico presso il quale i medesimi sono stati
conseguiti;
j) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
cui sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non avere
in corso procedimenti penali od amministrativi per l'applicazione di
misure di sicurezza o prevenzione, ne' che risultino a proprio carico
precedenti penali inscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi
dell'art. 686 del codice di procedura penale.
In caso contrario, dovra' indicare le condanne e i procedimenti a
carico ed ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data
del provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato ovvero
quella presso la quale pende un eventuale procedimento penale.
Il concorrente si dovra' impegnare altresi' a comunicare alla
Direzione generale per il personale militare - I reparto - 1a
divisione reclutamento ufficiali - 3a sezione, qualsiasi variazione
della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla
dichiarazione di cui sopra fino alla nomina ad ufficiale in servizio
permanente effettivo;
k) di non essere stato destituito, dispensato o decaduto
dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere
stato dimesso d'autorita', per motivi disciplinari o di inattitudine
alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione
delle Forze armate o dei Corpi armati dello Stato. Tale dichiarazione
va resa anche se negativa;
l) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso la
pubblica amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego. Tale dichiarazione va resa anche se
negativa;
m) l'eventuale possesso, alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande, di uno o piu' dei titoli
preferenziali tra quelli indicati nell'allegato B, che costituisce
parte integrante del presente decreto, che danno luogo, a parita' di
merito, all'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti
disposizioni di legge;
n) il possesso di eventuali titoli di merito che ritenga utili
ai fini della valutazione di cui al successivo art. 7.
Ai fini della suddetta valutazione dei titoli i concorrenti
dovranno indicare tutti quei titoli accademici, didattici e
professionali, fra quelli indicati nel medesimo art. 7, avendo cura
di allegare quelli per i quali sussista l'onere di esibizione,
corredati della dichiarazione che i titoli stessi sono conformi
all'originale.
Tali titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza dal
termine previsto per la presentazione dalle domande di ammissione al
concorso. Ad integrazione della domanda di partecipazione al
concorso, i concorrenti potranno far pervenire al Ministero della
difesa - Direzione generale per il personale militare - I reparto -
1a divisione reclutamento ufficiali - 3a sezione - Via XX Settembre,
123/A - 00187 Roma, una dichiarazione attestante il possesso di un
titolo ritenuto utile ai fini della valutazione di cui sopra,
conseguito successivamente alla presentazione della stessa e comunque
entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande.
L'amministrazione provvedera' ad accertare quanto attestato dal
concorrente nella predetta dichiarazione;
o) di accettare, qualora vincitore, di prestare servizio in
qualunque sede e di impegnarsi a frequentare il corso previsto per il
Corpo di appartenenza;
p) di essere a conoscenza che tutte le comunicazioni relative
al concorso saranno inviate al recapito indicato nella domanda;
q) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
r) se concorrente di sesso maschile:
l'esito della visita di leva ed il profilo sanitario che
risulta dal documento allegato al foglio di congedo illimitato
provvisorio rilasciato alla visita medesima, se gia' effettuata;
il distretto militare o la capitaneria di porto di
appartenenza;
la propria posizione nei riguardi degli obblighi di servizio
militare; se militare in servizio, la data di incorporazione, il
grado rivestito, la Forza armata/Corpo armato di appartenenza, la
posizione di stato e l'ente/reparto di appartenenza;
se sia o sia stato ammesso a prestare "servizio civile", la
data di inizio e l'ente di servizio;
se sia stato dichiarato "obiettore di coscienza";
di rinunciare, in caso di esito favorevole del concorso, al
grado rivestito (se militare), fatto salvo quanto previsto al
successivo art. 15, comma 2.
3. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi
espressamente previsti dal presente articolo, la Direzione generale
per il personale militare potra' richiedere la regolarizzazione di
quelle domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero
risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non
conformi al modello di domanda di cui al gia' citato Allegato A) al
presente decreto.
4. La Direzione generale per il personale militare provvedera' a
richiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la
conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione dai
concorrenti. Fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della legge
4 gennaio 1968, n. 15, qualora dal suddetto controllo emerga la non
veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante
decadra' dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

                               Art. 4.
 
Svolgimento del concorso
 
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) tre prove scritte di cultura tecnico-professionale;
b) accertamenti sanitari;
c) accertamenti psico-attitudinali;
d) prova orale;
e) prova pratica.
2. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i
concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di
altro documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione
dello Stato, in corso di validita'. Qualora militari in servizio
dovranno indossare l'uniforme.
3. I concorrenti che siano militari in servizio fruiranno della
licenza straordinaria per esami, limitatamente ai giorni di
svolgimento delle prove concorsuali di cui alle precedenti lettere
a), d) ed e), nonche' al tempo strettamente necessario per il
raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove.

                               Art. 5.
 
Commissioni
 
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per le prove scritte, per la
valutazione dei titoli, per la prova orale, per la prova pratica e
per la formazione della graduatoria finale;
b) la commissione per gli accertamenti sanitari;
c) la commissione per gli accertamenti psico-attitudinali;
d) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a), sara'
composta da:
un ufficiale del Corpo di stato maggiore della Marina di grado
non inferiore a contrammiraglio, presidente;
due insegnanti di conservatorio statale, membri;
due maestri diplomati in composizione o strumentazione per
banda, membri;
un dipendente civile dell'amministrazione della difesa,
appartenente all'area funzionale "C", posizione non inferiore a
"C/1", segretario senza diritto al voto.
3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b), sara'
composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del
Corpo sanitario della Marina in servizio permanente, presidente;
due ufficiali del Corpo sanitario della Marina in servizio
permanente, membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Marina militare o di specialisti esterni.
4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c), sara'
composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello
della Marina in servizio permanente, presidente;
un ufficiale della Marina in servizio permanente, perito
selettore, membro;
un ufficiale della Marina in servizio permanente, psicologo,
membro.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali ed
esperti periti selettori della Marina ovvero convenzionati.
5. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera d), sara'
composta da:
un ufficiale del di grado non inferiore a capitano di vascello
del Corpo sanitario della Marina in servizio permanente, presidente;
due ufficiali superiori del Corpo sanitario della Marina in
servizio permanente, membri.
Tali ufficiali dovranno essere diversi da quelli che abbiano
fatto parte della commissione di cui al precedente comma 3.
La commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Marina militare o di specialisti esterni. Anche
detti specialisti dovranno essere diversi da quelli consultati dalla
commissione di cui al precedente comma 3.

                               Art. 6.
 
Prove scritte
 
1. Tutti i concorrenti saranno sottoposti, a cura della
commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a) - con
riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la
partecipazione al concorso dal presente decreto - alle seguenti tre
prove scritte che avranno luogo presso il conservatorio di musica
"Arrigo Boito" di Parma, sito in via del Conservatorio, 27/a, secondo
il seguente calendario:
a) prima prova: 31 luglio 2000 (durata massima 18 ore, con
inizio alle 8): composizione di una fuga a quattro parti;
b) seconda prova: 2 agosto 2000 (durata massima 18 ore, con
inizio alle 8): composizione di una marcia eroica o funebre o
trionfale o militare per pianoforte con qualche accenno strumentale;
c) terza prova: 4 agosto 2000 (durata massima 18 ore, con
inizio alle 8): strumentazione per banda di un brano di musica per
pianoforte od organo o per orchestra.
2. L'ora sopraindicata e' quella dell'orario ufficiale. Il
suddetto calendario delle prove ha valore di notifica a tutti gli
effetti nei confronti di tutti i concorrenti. Pertanto i concorrenti
ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso dovranno
presentarsi, senza attendere alcuna comunicazione, nella sede,
nell'ora e nei giorni sopra indicati, muniti della copia della
domanda di partecipazione al concorso, nonche' della ricevuta della
raccomandata rilasciata dall'ufficio postale accettante, comprovante
la data di spedizione della domanda di partecipazione medesima.
3. Eventuali modificazioni della sede o della data di svolgimento
delle prove scritte di cui al precedente comma 1 saranno comunicate,
con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti,
con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale -
del 21 luglio 2000.
4. I concorrenti assenti al momento dell'appello, anche per causa
di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e, pertanto,
esclusi dal concorso.
5. Essi dovranno portare l'occorrente per scrivere, ad eccezione
della carta che sara' loro fornita sul posto. Gli elaborati potranno
essere svolti a matita, purche', all'atto della consegna degli
stessi, il concorrente provveda a fissare sul foglio la scrittura con
apposito prodotto fissativo di cui dovra' provvedersi prima
dell'inizio della prova.
6. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle predette
prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 13, 14
e 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487.
7. Le prove scritte si intenderanno superate se il concorrente
avra' riportato, in ciascuna di esse, il punteggio minimo di 12/20.
Pertanto, i concorrenti che non otterranno il punteggio minimo
sopraindicato saranno esclusi dal concorso.
8. I verbali delle prove scritte dovranno pervenire alla
Direzione generale per il personale militare - I reparto - 1a
divisione reclutamento ufficiali - 3a sezione, entro il terzo giorno
successivo a quello del loro espletamento.

                               Art. 7.
 
Valutazioni titoli
 
1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5, comma
1, lettera a), provvedera' a valutare i titoli dei soli concorrenti
che si siano presentati a tutte e tre le prove scritte.
2. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio
da attribuire a ciascuna categoria, cosi' come previsto nella tabella
D allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, sono le
seguenti:
a) titoli accademici (diplomi conseguiti presso un
conservatorio statale o presso un istituto legalmente riconosciuto):
sino ad un massimo di punti 8;
b) titoli didattici (incarichi di insegnante presso
conservatori o altri tipi di scuola): sino ad un massimo di punti 4;
c) titoli professionali (attivita' ed incarichi svolti,
trascrizioni, composizioni, pubblicazioni): sino ad un massimo di
punti 8.
3. Saranno valutati dalla commissione esaminatrice soltanto i
titoli posseduti dai concorrenti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso.
4. Il punteggio dei titoli sara' utile ai fini della formazione
della graduatoria di cui al successivo art. 11.

                               Art. 8.
 
Accertamenti sanitari
 
1. I concorrenti che in ciascuna prova scritta abbiano riportato
un punteggio non inferiore a 12/20 saranno convocati presso il Centro
unico di selezione della Marina militare di Ancona o presso
l'Accademia navale di Livorno, nel giorno reso noto nella lettera o
telegramma di convocazione, per l'accertamento, a cura della
commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera b), del
possesso del requisito dell'idoneita' psico-fisica al servizio
incondizionato quali ufficiali in servizio permanente del ruolo
speciale del Corpo di stato maggiore della Marina militare, previsto
dalla normativa vigente citata nelle premesse.
2. Il suddetto accertamento, in relazione ai tempi necessari per
la definizione della graduatoria di cui al successivo art. 11,
avverra' non oltre la data di inizio della prova orale.
Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera'
nel giorno e all'ora stabiliti per gli accertamenti sanitari, sara'
considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso.
Ai fini dell'inserimento nella graduatoria di merito di cui al
successivo art. 11, i concorrenti dovranno avere conseguito il
giudizio di idoneita' psico-fisio-attitudinale entro la data di
completamento della prova pratica di cui al successivo art. 10.
3. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti sanitari
muniti di:
a) un certificato attestante la recente effettuazione (da non
oltre tre mesi) dall'accertamento sierologico per la lue, in
conformita' a quanto previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 873,
rilasciato dalle competenti autorita' sanitarie;
b) un certificato rilasciato da una struttura sanitaria
pubblica attestante la recente effettuazione (da non oltre tre mesi)
dell'accertamento dei markers dell'epatite B e C;
c) eventuale referto dell'esame radiografico del torace se
effettuato entro i tre mesi precedenti la data della visita medica
presso organi sanitari militari o strutture sanitarie pubbliche.
La mancata presentazione dei certificati di cui alle precedenti
lettere a) e b) del presente comma determinera' la non ammissione del
concorrente agli accertamenti sanitari.
4. L'accertamento dell'idoneita' dei concorrenti verra' eseguito
in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita
secondo i criteri stabiliti dalle vigenti direttive, tenendo conto
delle caratteristiche somato-funzionali, nonche' dei seguenti
requisiti specifici:
a) statura non inferiore a m 1,65 per i concorrenti di sesso
maschile, m 1,61 per i concorrenti di sesso femminile, e non
superiore a m 1,95 per gli uni e gli altri;
b) visus naturale uguale o superiore a 14/10 complessivi, con
non meno di 6/10 per l'occhio peggiore; visus corretto pari a 10/10
in ciascun occhio dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio
di rifrazione che non dovra' superare 1,25 diottrie per la miopia, 2
diottrie per l'ipermetropia, 0,75 diottrie per l'astigmatismo di
qualsiasi segno ed asse. La correzione totale non dovra', comunque,
superare 1,25 diottrie per l'astigmatismo miopico composto e 2
diottrie per l'astigmatismo ipermetropico composto. Normalita' del
senso cromatico da accertarsi alle tavole di Ishiara. L'accertamento
dello stato refrattivo, ove occorra, puo' essere eseguito con
l'autorefrattometro o in ciclopegia o con il metodo
dell'annebbiamento;
c) la funzionalita' uditiva sara' saggiata con esame
audiometrico tonale liminare in camera silente. Potra' essere
tollerata una perdita uditiva bilaterale di 25 Db nella frequenza da
125 a 2000 Hz. L'orecchio meno efficiente potra' presentare una
perdita di 30 Db pantonale fino a 2000 Hz e 35 Db alla frequenza di
4000 Hz. I deficit neurosensoriali isolati sulle frequenze da
6000/198000 Hz saranno valutati di volta in volta dallo specialista;
d) la dentatura dovra' essere in buone condizioni; sara'
consentita la mancanza di un massimo di otto denti non contrapposti,
purche' non tutti dallo stesso lato e tra i quali non figurino piu'
di un incisivo ed un canino; nel computo dei mancanti non dovranno
essere conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti dovranno
essere sostituiti con moderna protesi fissa che assicuri la completa
funzionalita' della masticazione; i denti cariati devono essere
opportunamente curati.
5. La commissione, prima di eseguire la visita medica generale,
disporra' per tutti i concorrenti l'effettuazione dei seguenti
accertamenti specialistici e strumentali:
a) radiografico del torace (solo nel caso in cui i concorrenti
non producano il relativo referto come indicato al precedente comma
3, lettera c);
b) cardiologico con E.C.G.;
c) oculistico;
d) otorinolaringoiatrico;
e) odontoiatrico;
f) neuropsichiatrico;
g) ecografia pelvica (solo per le concorrenti);
h) analisi delle urine con esame del sedimento;
i) analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
glicemia;
creatinemia;
transaminasemia (ALT - AST);
birilubinemia totale e frazionata;
G6PDH (metodo quantitativo).
6. I concorrenti di sesso femminile che non dovessero esibire il
referto dell'esame radiografico di cui al precedente comma 3, lettera
c), dovranno produrre, al solo fine dell'effettuazione, in piena
sicurezza, dell'esame medesimo un test di gravidanza, di data non
anteriore a giorni cinque rispetto alla data di presentazione, che
escluda la sussistenza di detto stato. In assenza di detto referto la
concorrente dovra', al fine sopraindicato, essere sottoposta a test
di gravidanza.
In caso di positivita' del test di gravidanza, che verra'
comunicato in via strettamente riservata solo all'interessata, la
commissione non potra' procedere agli accertamenti previsti e dovra'
esimersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3, comma 2,
del decreto ministeriale 4 aprile 2000, citato nelle premesse,
secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
7. La commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente,
secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive
vigenti, il profilo sanitario, che terra' conto delle caratteristiche
somato-funzionali nonche' dei requisiti fisici sopra riportati.
Saranno giudicati idonei i concorrenti in possesso dei requisiti
sopracitati cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario
minimo:
psiche: PS2;
costituzione: CO2;
apparato cardiocircolatorio: AC2;
apparato respiratorio: AR2;
apparati vari: AV2;
apparato osteo-arto-muscolare superiore: LS2;
apparato osteo-arto-muscolare inferiore: LI2;
per l'apparato visivo (VS) ed uditivo (AU) valgono i requisiti
indicati nel precedente comma 4, lettere b. e c.
8. Saranno giudicati non idonei i concorrenti risultati affetti
da:
a) imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa
in materia di inabilita' al servizio militare di leva;
b) imperfezioni ed infermita' per le quali e' prevista
l'attribuzione del coefficiente 3 nelle caratteristiche
somato-funzionali del profilo sanitario dalle vigenti direttive per
delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare di leva (fermi restando i requisiti specifici
prescritti nel presente decreto);
c) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia -
disartria);
d) stato di tossicodipendenza o tossicofilia, da accertarsi
presso una struttura sanitaria militare;
e) malattie e lesioni acute per le quali sono previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza del corso;
f) tutte le malattie dell'occhio manifestamente croniche o di
lunga durata o di incerta prognosi, la presenza di alterazione dei
mezzi diottrici o del fondo oculare che possano pregiudicare anche
nel tempo la funzione visiva primaria o quelle collaterali, gli
strabismi manifesti anche alternanti, gli esiti cicatriziali di
intervento di cheratotomia radiale per la correzione mono o
bilaterale dei vizi diottrici (sono tollerati gli esiti di
fotocheratoablazione con presenza di lieve opacita' corneale non
interferente con il visus);
g) tutte quelle malformazioni ed infermita' non contemplate nei
precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e con il successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente.
9. La commissione comunichera' per iscritto, seduta stante, al
concorrente l'esito degli accertamenti sanitari sottoponendogli il
verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
"idoneo quale ufficiale nel ruolo speciale del Corpo di Stato
maggiore, maestro direttore della banda musicale della Marina
militare";
"non idoneo quale ufficiale nel ruolo speciale del Corpo di
Stato maggiore, maestro direttore della banda musicale della Marina
militare", con indicazione del motivo.
Il giudizio riportato in detti accertamenti e' definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei non saranno ammessi a
sostenere gli accertamenti psico-attitudinali.
10. I concorrenti giudicati "non idonei" potranno, tuttavia,
spedire con lettera raccomandata al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - I reparto - 1a
divisione reclutamento ufficiali - 3a sezione - Via XX
Settembre, 123/A - 00187 Roma, improrogabilmente entro il decimo
giorno successivo alla data degli accertamenti sanitari, specifica
istanza, corredata di idonea documentazione rilasciata da struttura
sanitaria pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il
giudizio di non idoneita'. Dette istanze dovranno essere anticipate
alla predetta Direzione generale a mezzo fax (06/4827347).
Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione ovvero spedite oltre i termini perentori sopra
indicati.
In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno
dalla Direzione generale per il personale militare la relativa
comunicazione.
In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, il giudizio
di non idoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari si
intendera' confermato.
11. Il giudizio circa l'idoneita' fisica dei concorrenti di cui
al precedente comma 10, in caso di accoglimento dell'istanza sara'
espresso dalla commissione di cui al precedente art. 5, comma 1,
lettera d., a seguito di valutazione della documentazione allegata
all'istanza di ulteriori accertamenti, ovvero, qualora necessario, a
seguito di ulteriori accertamenti sanitari disposti.
12. Il giudizio espresso da detta commissione e' definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei anche a seguito della
valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari
disposti, nonche' quelli che abbiano rinunciato ai medesimi, saranno
esclusi dal concorso.
13. Gli esiti degli accertamenti sanitari nonche' quelli degli
ulteriori accertamenti sanitari dovranno essere trasmessi, entro il
terzo giorno dalla data di completamento degli accertamenti medesimi,
alla Direzione generale per il personale militare - I reparto - 1a
divisione reclutamento ufficiali - 3a sezione.

                               Art. 9.
 
Accertamenti psico-attitudinali
 
1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti sanitari
saranno sottoposti nella stessa sede, a cura della commissione di cui
al precedente art. 5, comma 1, lettera c., agli accertamenti
psico-attitudinali per il riconoscimento delle qualita'
indispensabili all'espletamento delle mansioni di ufficiali in
servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore
della Marina militare.
2. Potranno eventualmente essere ammessi a sostenere con riserva
gli accertamenti psico-attitudinali i concorrenti che, in
accoglimento della istanza di cui al precedente art. 8, comma 11, non
avessero ancora sostenuto gli ulteriori accertamenti sanitari
disposti dalla Direzione generale per il personale militare.
3. Gli accertamenti saranno effettuati allo scopo di determinare:
a) maturazione globale intesa come personalita' armonicamente
evoluta, caratterizzata da spiccato senso di responsabilita',
adeguata esperienza di vita, capacita' di integrazione all'ambiente;
b) stabilita' emotiva intesa come sintonia nelle reazioni
comportamentali, contraddistinta da stabilita' dell'umore, fiducia in
se stesso ed efficace controllo emotivo-motorio;
c) facolta' intellettive intese come doti di intelligenza che
consentano una valida elaborazione dei processi mentali, avuto
riguardo alla capacita' di ideazione e di valutazione alle capacita'
decisionali, di sintesi e di giudizio, nonche' alla maturita' di
pensiero;
d) comportamento sociale inteso come integrazione
socio-ambientale, con riguardo al senso di responsabilita', alla
capacita' di adattamento alle norme e alla disciplina, alla
socievolezza, all'adattabilita' allo specifico ambiente di lavoro,
alla capacita' di affermazione nel gruppo per dignita' e iniziativa;
e) capacita' di adattamento intese come flessibilita'
cognitiva, adeguata capacita' di soluzione dei problemi, adeguata
capacita' di gestione dello stress, sufficiente motivazione quale
insieme di fattori indicativi dell'interesse del soggetto e della sua
capacita' a ricoprire determinati ruoli professionali ed a
confrontarsi in modo efficace con le norme e con le istanze sociali
dell'ambiente militare specifico.
4. La commissione comunichera' per iscritto, seduta stante, a
ciascun concorrente l'esito degli accertamenti psico-attitudinali,
sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
"idoneo quale ufficiale del ruolo speciale nel Corpo di
Stato maggiore, maestro direttore della banda musicale della Marina
militare";
"non idoneo quale ufficiale del ruolo speciale nel Corpo di
Stato maggiore, maestro direttore della banda musicale della Marina
militare", con indicazione del motivo.
Il giudizio riportato negli accertamenti psico-attitudinali e'
definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati "non idonei" saranno
esclusi dal concorso.
5. Gli esiti degli accertamenti psico-attitudinali dovranno
essere trasmessi, entro il terzo giorno dalla data di completamento
degli accertamenti medesimi, alla Direzione generale per il personale
militare - I reparto - 1a divisione reclutamento ufficiali - 3a
sezione.

                              Art. 10.
 
Prova orale e pratica
 
1. I concorrenti risultati idonei alle prove scritte ed agli
accertamenti sanitari e psico-attitudinali saranno convocati nei
giorni resi noti nella lettera o telegramma di convocazione, presso
il quartier generale della Marina in Roma per sostenere, a cura della
commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a., le
prove orale e pratica.
2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera'
nel giorno e all'ora stabiliti per la predetta prova sara'
considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso.
3. La prova orale vertera' sulle seguenti materie:
a) organizzazione della bande musicali e loro sviluppo storico;
b) tecnica di tutti gli strumenti compresi nell'organico
strumentale;
c) vari tipi di partitura;
d) impiego degli strumenti suddetti.
La prova si intendera' superata se il concorrente avra' riportato
la votazione minima di 12/20.
4. I concorrenti che avranno superato la prova orale saranno
ammessi a sostenere la prova pratica, che consistera' nella
concertazione e direzione di uno o piu' brani, scelti della
commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a., e
lasciati a disposizione del concorrente per il tempo stabilito dalla
commissione medesima.
La prova si intendera' superata se il concorrente avra' riportato
la votazione minima di 12/20.
I verbali delle prove orale e pratica dovranno pervenire alla
Direzione generale per il personale militare - I reparto - 1a
divisione reclutamento ufficiali - 3a sezione, entro il terzo giorno
successivo alla loro effettuazione.

                              Art. 11.
 
Graduatoria
 
1. I concorrenti giudicati idonei al termine delle prove
concorsuali saranno iscritti dalla commissione di cui al precedente
art. 5, comma 1, lettera a), in una graduatoria generale di merito,
formata in base alla somma dei punteggi ottenuti da ciascun
concorrente nelle tre prove scritte, nella prova orale, nella prova
pratica e nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 7.
2. Saranno giudicati idonei ed iscritti nella graduatoria solo i
concorrenti che abbiano conseguito nelle cinque prove d'esame un
punteggio complessivo non inferiore a 70/100, sempreche' il punteggio
di ciascuna prova non sia inferiore a 12/20.
3. A parita' di merito si applicheranno, ai fini della formazione
della predetta graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di
preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi. L'elenco dei titoli
di preferenza e' riportato nel gia' citato allegato B.
4. La graduatoria dei concorrenti idonei sara' approvata con
decreto dirigenziale che sara' pubblicato nel Giornale ufficiale del
Ministero della difesa. Di detta pubblicazione sara' dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Essa sara'
inoltre pubblicata nel Foglio d'ordini della Marina militare e nel
sito internet: www.marina.difesa.it>

                              Art. 12.
 
Nomina
 
1. Il concorrente che nella graduatoria di merito risultera'
classificato al primo posto sara' dichiarato vincitore e nominato,
dopo che sara' stata all'uopo acquisita l'autorizzazione dal
Presidente del Consiglio dei Ministri prescritta dalle norme
finanziarie in vigore, capitano di corvetta in servizio permanente
effettivo nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore della Marina
militare, maestro direttore della banda musicale, con anzianita'
assoluta nel grado stabilita dal decreto di nomina che sara'
immediatamente esecutivo.
2. Il vincitore che fosse gia' ufficiale rivestente grado
superiore a quello di capitano di corvetta ovvero maestro direttore
di banda in servizio permanente di altra Forza armata o Corpo di
polizia, conseguira' la nomina con il grado e l'anzianita' posseduti.
3. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento,
anche postumo, del possesso del requisito delle qualita' morali e di
condotta di cui al precedente art. 2, comma 3.
4. Il vincitore ricevera' all'indirizzo indicato nella domanda,
lettera raccomandata o telegramma contenente l'invito a presentarsi
presso l'Accademia navale di Livorno per assumere servizio - sotto
riserva dell'accertamento dei prescritti requisiti - per la frequenza
del corso di cui al successivo comma.
5. Il vincitore del concorso, dopo la nomina a capitano di
corvetta in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale del
Corpo di stato maggiore della Marina militare, maestro direttore
della banda musicale, frequentera' un corso di formazione militare e
tecnico-professionale, di durata non inferiore a 120 giorni, presso
l'Accademia navale di Livorno. Sara' esonerato dalla frequenza del
corso il maestro vice direttore della banda che alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande fosse ufficiale in
servizio della Marina militare.

                              Art. 13.
 
Esclusione dal concorso
 
La Direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in qualsiasi momento i concorrenti
dal concorso nonche' dichiarare il vincitore decaduto dalla nomina a
capitano di corvetta in servizio permanente effettivo nel ruolo
speciale del corpo di stato maggiore della Marina militare maestro
direttore della banda musicale, qualora il difetto dei prescritti
requisiti venisse accertato durante le selezioni ovvero dopo la
predetta nomina.

                              Art. 14.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti
presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I reparto - 1a divisione reclutamento ufficiali,
per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso
una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche' in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
direttore della Direzione generale del personale militare, titolare
del trattamento. Responsabile del trattamento e' il direttore della
1a divisione reclutamento ufficiali della Direzione generale
medesima.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
vigente normativa, sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 giugno 2000
Il ten. gen.: Zoldan

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