Bando di concorso 12 dirigenti Corte dei Conti - Mininterno.net
 
 
 

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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

CORTE DEI CONTI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dodici
posti di dirigente, nei ruoli della Corte dei conti e
dell'Avvocatura dello Stato.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.2 del 8/1/2021
Ente:CORTE DEI CONTI
Località:Nazionale
Codice atto:21E00012
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:12
Scadenza:7/2/2021
Tags:Amministrativi

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

I SEGRETARI GENERALI
della Corte dei conti
e dell'Avvocatura dello Stato

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», e in particolare l'art. 28 concernente
l'accesso alla qualifica di dirigente della II fascia;
Visto l'art. 1, comma 318 della legge 30 dicembre 2018, n. 145
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» secondo cui
«L'Avvocatura dello Stato, per il triennio 2019-2021, e' autorizzata
ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura
concorsuale, per titoli ed esami, un contingente di personale di sei
unita' di livello dirigenziale non generale» e secondo cui «Nella
procedura concorsuale per la copertura delle posizioni dirigenziali
di cui al periodo precedente puo' essere prevista una riserva per il
personale interno in possesso dei requisiti per l'accesso al concorso
per dirigente nel limite massimo del 50 per cento dei posti messi a
concorso»;
Visto, altresi', l'art. 1, comma 301, della sopra richiamata
legge, secondo cui la Corte dei conti e' autorizzata ad assumere a
tempo indeterminato, anche mediante avvio di procedure concorsuali
«personale dirigenziale di livello non generale e per personale non
dirigenziale, nel limite di spesa di euro 5.638.577 per l'anno 2019 e
di euro 16.915.730 annui a decorrere dall'anno 2020»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre
2004, n. 272 «Regolamento di disciplina in materia di accesso alla
qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174 «Regolamento recante norme sull'accesso dei
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche», e in particolare l'art. 1,
comma 1, lettera a);
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009 «Equiparazioni tra
diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e
lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
aprile 2018, n. 80 «Regolamento recante l'individuazione, ai sensi
dell'art. 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica
16 aprile 2013, n. 70, delle scuole di specializzazione che
rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la
partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente
della seconda fascia»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 «Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo», e in particolare l'art. 3, comma 7;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 «Norme per il diritto al
lavoro dei disabili»;
Vista la circolare n. 6/99 del 24 luglio 1999 del Dipartimento
della funzione pubblica «Applicazione dell'art. 20 della legge quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate (legge n. 104/1992) - portatori di handicap candidati ai
concorsi pubblici»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in
materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 «Codice delle
pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184 «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai
documenti amministrativi»;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in
particolare l'art. 4, comma 45;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 «Disposizioni urgenti
in materia di semplificazioni e di sviluppo»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Visto il regolamento europeo (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 «Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento
degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti
strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti
(deliberazione n. 1/DEL/2010) e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la dotazione organica del personale dirigenziale della
Corte dei conti, di cui alla tabella 2 allegata al citato regolamento
n. 1/DEL/2010;
Vista la convenzione prot. n. 24 in data 3 giugno 2019, con la
quale la Corte dei conti e l'Avvocatura dello Stato hanno ritenuto di
procedere congiuntamente all'indizione di una procedura concorsuale
per il reclutamento di personale di qualifica dirigenziale di seconda
fascia;

Decretano:


Art. 1


Posti a concorso


1. E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l'accesso al profilo professionale di dirigente amministrativo di
seconda fascia nei ruoli del personale della Corte dei conti e
dell'Avvocatura dello Stato.
2. I posti a concorso sono ripartiti come segue:
a) sei posti presso la Corte dei conti;
b) sei posti presso l'Avvocatura dello Stato.
3. Il 50% per cento dei posti a concorso previsti per la Corte
dei conti e' riservato al personale di ruolo della predetta
amministrazione, purche' in possesso dei requisiti di cui al presente
bando.
4. Il 50% per cento dei posti previsti per l'Avvocatura dello
Stato e' riservato al personale di ruolo della predetta
amministrazione, purche' in possesso dei requisiti di cui al presente
bando.

                               Art. 2 


Requisiti minimi di ammissione


1. Per l'ammissione al presente concorso e' richiesto il possesso
dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) laurea triennale (L) nelle seguenti classi di laurea o
equiparate: Scienze economiche (L33); Scienza dell'economia e
gestione aziendale (L18); Scienze dei servizi giuridici (L-14);
Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione (L-16); Scienze
politiche e delle relazioni internazionali (L-36);
laurea magistrale (LM), appartenente ad una delle seguenti
classi: Scienze dell'economia (LM-56); Scienze economico-aziendali
(LM 77); Giurisprudenza (LMG-01); Scienze delle pubbliche
amministrazioni (LM-63); Relazioni internazionali (LM-52); Scienza
della politica (LM-62); o altra laurea specialistica (LS) o
magistrale (LM) equipollente, secondo l'equiparazione stabilita dalla
tabella allegata al decreto ministeriale 9 luglio 2009 recante
«Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n.
509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai
fini della partecipazione ai pubblici concorsi»;
diplomi di laurea (DL), di cui all'art. 1 della legge 19
novembre 1990, n. 341, equiparati alle suindicate classi di lauree
specialistiche (LS) e magistrali (LM) secondo la tabella allegata al
decreto ministeriale 9 luglio 2009 recante «Equiparazioni tra diplomi
di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex
decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004,
ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»;
d) trovarsi in una delle seguenti posizioni:
1) dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, in
possesso di laurea (come individuata al punto c) che precede) che
abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del
dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito
presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, almeno tre anni di
servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e'
richiesto il possesso del diploma di laurea. Il periodo di servizio
richiesto e', altresi', ridotto a quattro anni per i dipendenti delle
amministrazioni statali che siano stati reclutati a seguito di
corso-concorso per ricoprire posizioni funzionali per l'accesso alle
quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea;
2) soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti
e strutture pubbliche non comprese nel campo di applicazione
dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
muniti di laurea (come individuata al punto c) che precede), che
abbiano svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;
3) aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in
amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni,
purche' muniti di laurea (come individuata al punto c) che precede);
4) cittadini italiani, forniti di diploma di laurea, che
abbiano maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni
presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in
posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali e' richiesto il
possesso di laurea (come individuata al punto c) che precede);
e) idoneita' allo svolgimento delle mansioni relative al posto
da ricoprire;
f) qualita' morali e condotta incensurabili;
g) posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per i
cittadini soggetti a tale obbligo.
2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati
esclusi dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati
decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da nullita' insanabile,
ovvero licenziati ai sensi della vigente normativa di legge e/o
contrattuale, nonche' coloro che abbiano riportato condanne penali
con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un
impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione.
3. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso.
4. Le amministrazioni si riservano di provvedere d'ufficio
all'accertamento dei requisiti, nonche' delle eventuali cause di
risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

                               Art. 3 


Valutazione dei titoli


Nell'allegato prospetto sono individuati i titoli oggetto di
valutazione ed i punteggi ad essi attribuibili.

                               Art. 4 


Esclusione dal concorso


1. In caso di difetto dei requisiti minimi di ammissione, nonche'
per l'eventuale mancata osservanza dei termini perentori stabiliti
nel presente bando, l'amministrazione puo' disporre in qualsiasi
momento, anche successivamente all'eventuale stipula del contratto
individuale di lavoro, l'esclusione dal concorso. Tale esclusione e'
disposta con provvedimento congiunto dei Segretari generali della
Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato.
2. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i
concorrenti partecipano con riserva alle prove.

                               Art. 5 


Termine e modalita'
per la presentazione delle domande


1. La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre
le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nel
caso in cui la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
2. La domanda di partecipazione deve essere presentata
esclusivamente per via telematica. Per la presentazione della domanda
i candidati devono essere in possesso di un indirizzo di posta
elettronica certificata (pec) personalmente intestato al candidato e
devono registrarsi all'indirizzo: https://ripam.cloud e seguire la
procedura ivi indicata.
3. In caso di prolungata e significativa indisponibilita' della
piattaforma informatica, la Corte dei conti si riserva di informare i
candidati, al ripristino della funzionalita', circa le eventuali
determinazioni adottate al riguardo, mediante avviso pubblicato sul
portale di cui al comma precedente. Non si tiene conto delle domande
spedite a mezzo raccomandata o presentate a mano direttamente alla
Corte dei conti o all'Avvocatura dello Stato.
4. Le amministrazioni non assumono alcuna responsabilita' nel
caso di dispersione e/o ritardata ricezione da parte dei candidati di
comunicazioni e/o di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte od
incomplete indicazioni o da mancata, oppure tardiva, comunicazione
del cambiamento del recapito indicato nella domanda, ne' per
eventuali disguidi postali o telematici o altre cause non imputabili
a colpa dell'amministrazione stessa o cause di forza maggiore.
5. Non sono considerate valide le domande inviate con modalita'
diverse da quelle prescritte, o trasmesse oltre il termine suddetto,
e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto
prescritto nel presente bando di concorso.

                               Art. 6 


Contenuto della domanda


1. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita' e consapevole delle conseguenze derivanti da
dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
a) il cognome, il nome e il codice fiscale;
b) il luogo e la data di nascita;
c) di essere cittadino italiano;
d) il luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di
avviamento postale), il domicilio (se diverso dalla residenza) presso
il quale ciascun candidato intende ricevere le comunicazioni relative
al concorso, unitamente ad un recapito telefonico, con l'impegno di
far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;
e) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, oppure i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
f) la posizione regolare nei confronti del servizio di leva,
per i cittadini soggetti a tale obbligo;
g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o
l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
nullita' insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente
normativa di legge e/o contrattuale;
h) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata
in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, ne'
procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza
o di prevenzione, nonche' precedenti penali a proprio carico
iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In
caso contrario, devono essere indicate le condanne e i procedimenti a
carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del
provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato ovvero
quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
i) di essere in possesso del titolo o dei titoli di studio
previsti dall'art. 2, comma 1, lettera c), del presente bando; per
ciascun titolo dichiarato il candidato deve indicare l'universita' o
l'istituzione che lo ha rilasciato e la data del conseguimento; se il
titolo di studio e' stato conseguito all'estero il candidato deve
indicare gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso
e' stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano;
j) in quale posizione si trovi tra quelle elencate nel
precedente art. 2, comma 1, lettera d) precisando:
se si trova nella posizione 1) la qualifica attualmente
rivestita e la sua decorrenza, l'ufficio e l'amministrazione di
appartenenza, nonche' l'attuale sede di servizio, l'eventuale
possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di
specializzazione, fornendone i relativi estremi e se sia stato
reclutato in un'amministrazione statale a seguito di corso-concorso;
se si trova nella posizione 2) la qualifica attualmente
rivestita e la sua decorrenza, l'ufficio, l'ente o la struttura
pubblica di appartenenza, nonche' l'attuale sede di servizio;
se si trova nella posizione 3) l'ufficio e l'amministrazione
presso i quali ha ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati,
nonche' il periodo di servizio prestato nelle suddette funzioni;
se si trova nella posizione 4) l'ente o l'organismo
internazionale presso il quale ha maturato esperienze lavorative,
indicando il periodo di servizio, nonche' la posizione funzionale
nella quale ha svolto il predetto servizio;
k) gli estremi di eventuali provvedimenti relativi alla
concessione di periodi di aspettativa autorizzati, la durata dei
periodi stessi, nonche' ogni altro provvedimento interruttivo del
computo dell'effettivo servizio; tale dichiarazione deve essere resa
anche se negativa;
l) l'eventuale diritto alla riserva e/o di essere in possesso
dei titoli di preferenza di cui all'art. 7 del presente bando;
m) l'eventuale necessita', in relazione alla propria
disabilita', di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove di esame; e' fatto comunque salvo il requisito
dell'idoneita' fisica, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del
presente bando. Tutta la documentazione inerente alla condizione di
handicap dovra' essere trasmessa a mezzo posta elettronica
certificata all'indirizzo pec concorsi@corteconticert.it, entro il
termine di venti giorni successivi alla data di scadenza della
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, unitamente
alla specifica autorizzazione al trattamento dei dati sensibili. La
concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai
candidati che ne abbiano fatto richiesta sara' determinata ad
insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla scorta
della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico
caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti,
non consentira' all'amministrazione di organizzarsi per tempo e di
fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. Il candidato affetto da
invalidita' uguale o superiore all'80%, ai sensi dell'art. 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114, non e' tenuto a sostenere l'eventuale prova
preselettiva ed e' ammesso alle prove scritte, sempre previa
presentazione, con le medesime suddette modalita' e nei medesimi
termini di cui al presente comma, della documentazione comprovante la
patologia da cui e' affetto ed il grado di invalidita'. A tal fine,
il candidato nella domanda compilata on-line dovra' dichiarare di
volersi avvalere del presente beneficio;
n) di aver versato il contributo di segreteria stabilito
dall'art. 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, di 15,00
(quindici) euro mediante versamento sul c/c postale n. 48575005,
intestato a «Tesoreria centrale dello Stato - entrate eventuali della
Corte dei conti» codice IBAN: IT41N0760103200000048575005;
o) di rilasciare il consenso al trattamento dei dati personali
per le finalita' e con le modalita' di cui al regolamento europeo
(UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.
2. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le
indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per
l'ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal
presente bando.
3. Le amministrazioni si riservano di provvedere alla verifica
della veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti
alla procedura, i quali si intendono consapevoli delle conseguenze
sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni
false o mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni ed integrazioni, ivi compresa la perdita degli
eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non
veritiere.
4. Nel caso in cui le prove d'esame siano precedute dalla prova
preselettiva di cui al successivo art. 9, sara' verificata la
validita' delle domande solo dopo lo svolgimento della medesima e
limitatamente ai candidati che l'hanno superata. La mancata
esclusione dalla prova preselettiva non costituisce garanzia della
regolarita' della domanda di partecipazione al concorso, ne' sana le
irregolarita' della domanda stessa.

                               Art. 7 


Titoli di preferenza


1. In materia di titoli di preferenza si applicano le
disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e all'art. 73, comma 14, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.
2. Gli eventuali titoli di preferenza, per poter essere oggetto
di valutazione, devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed
indicati nella domanda stessa.
3. I titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto
della formulazione della graduatoria definitiva.

                               Art. 8 


Commissione esaminatrice


1. Con successivo provvedimento sara' nominata la commissione
esaminatrice, composta da cinque componenti scelti:
a) due, tra magistrati della Corte dei conti, ivi compreso il
presidente;
b) due tra avvocati dello Stato;
c) uno tra i professori di prima fascia «in materie economiche»
di universita' pubbliche, anche a riposo, designato dai due Istituti.
2. La commissione potra' essere integrata da un componente
esperto in lingua inglese e da un componente esperto in informatica.

                               Art. 9 


Prova preselettiva


1. Ove il numero delle domande sia superiore a mille le prove
d'esame sono precedute da una preselezione, che consiste in una serie
di quesiti a risposta multipla, nelle materie oggetto delle prove
scritte.
2. Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 30
marzo 2021 e' data notizia della pubblicazione - sul sito internet
della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato, oltre che sul
portale «Step one 2019» (https://ripam.cloud) - dell'avviso
riguardante il calendario e la sede di svolgimento dell'eventuale
prova preselettiva; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti
gli effetti. I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione
dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova
preselettiva secondo le indicazioni contenute in detto avviso, muniti
di documento di riconoscimento in corso di validita'.
3. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti,
comunque giustificata ed a qualsiasi causa dovuta, comporta
l'esclusione dal concorso.
4. Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati in
condizione di handicap con invalidita' uguale o superiore all'80%
dichiarata e, successivamente attestata, secondo le modalita'
previste all'art. 6, comma 1, lettera m).
5. La prova preselettiva consiste nella somministrazione di 100
quesiti, vertenti sulle discipline previste per le prove scritte, da
risolvere nel tempo massimo di 90 minuti. Ciascun quesito consiste in
una domanda seguita da quattro risposte alternative, delle quali solo
una e' esatta. Nell'avviso di cui al comma 2 sono fornite ulteriori
istruzioni circa le modalita' di svolgimento, anche mediante
strumentazione e procedure informatiche, della prova preselettiva.
Nel medesimo avviso sono determinati i punteggi delle risposte
fornite dai candidati in relazione ai quesiti somministrati.
6. All'esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le
prove scritte un numero di candidati pari a trenta volte il numero
dei posti messi a concorso. Sono comunque ammessi i candidati che
abbiano conseguito un punteggio uguale al piu' basso risultato utile
ai fini dell'ammissione alle prove scritte.
7. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti
prima dello svolgimento della prova.
8. Le amministrazioni possono avvalersi, per la predisposizione e
formulazione dei quesiti, nonche' per l'organizzazione della
preselezione, di enti, aziende o istituti specializzati operanti nel
settore della selezione delle risorse umane. La commissione
esaminatrice provvedera' alla validazione dei quesiti.
9. La correzione della prova preselettiva viene effettuata
attraverso procedimenti automatizzati/informatizzati.
10. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - viene
resa nota la pubblicazione sul sito internet della Corte dei conti e
dell'Avvocatura dello Stato, oltre che sul portale «Step one 2019»
(https://ripam.cloud) dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere
le prove scritte, delle modalita', del luogo, della data e dell'ora
di svolgimento delle prove stesse. Il diario delle prove scritte e'
pubblicato almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove
medesime. I suddetti candidati sono tenuti a presentarsi, senza altro
preavviso, nel giorno, nell'ora e nel luogo indicati. Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
11. Durante la prova preselettiva i candidati non possono
introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti
manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni,
telefoni cellulari e altri dispositivi mobili idonei alla
memorizzazione o alla trasmissione di dati, ne' possono comunicare
tra di loro. In caso di violazione di tali disposizioni la
commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza deliberano
l'immediata esclusione dal concorso.
12. L'ammissione alle successive prove scritte non preclude alle
amministrazioni l'adozione di provvedimenti di esclusione dal
concorso a seguito di accertamenti esperibili in qualunque momento
della procedura concorsuale relativamente al possesso dei requisiti
per la partecipazione al concorso.

                               Art. 10 


Prove d'esame


1. Gli esami consistono in due prove scritte a contenuto teorico
e pratico ed un colloquio interdisciplinare e sono diretti ad
accertare il possesso di una adeguata cultura
giuridico-amministrativa ed economica, nonche' della capacita' ed
attitudine all'analisi, sintesi e risoluzioni di problematiche
afferenti alle funzioni dirigenziali, unitamente alla conoscenza
della lingua inglese e dell'uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche piu' diffuse.

                               Art. 11 


Prove scritte


1. La prima prova scritta, la cui durata e' stabilita dalla
commissione, consiste nella redazione di un elaborato contenente: a)
una risposta ad un quesito che puo' riguardare le materie del diritto
costituzionale, diritto dell'unione europea, diritto amministrativo,
contabilita' pubblica; b) una risposta ad un quesito che puo'
riguardare le materie del diritto civile, con particolare riferimento
alle obbligazioni e ai contratti e del diritto del lavoro, con
particolare riferimento al pubblico impiego; c) una risposta ad un
quesito che puo' riguardare le materie economiche e dell'analisi
delle politiche pubbliche (economia delle amministrazioni pubbliche,
management pubblico, scienza dell'amministrazione, statistica).
2. La seconda prova scritta, la cui durata e' stabilita dalla
commissione, consiste nella redazione di un elaborato contenente: la
soluzione di un caso pratico in ambito giuridico-amministrativo o
economico-gestionale per verificare la capacita' di impostare analisi
critiche di problemi complessi e di proporre soluzioni argomentate in
relazione a problemi attinenti alle attivita' delle pubbliche
amministrazioni, sulla base di un breve dossier distribuito ai
candidati. Il dossier contiene documenti in lingua italiana e in
lingua inglese e la traccia prevede anche una specifica domanda a cui
deve essere fornita risposta in lingua inglese. E' facolta' della
commissione definire le dimensioni massime dell'elaborato.
3. Nel corso delle prove scritte, ai candidati e' fatto divieto
di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, strumenti
idonei alla memorizzazione di informazioni od alla trasmissione di
dati, supporti cartacei, pubblicazioni e stampe di qualsiasi
tipologia e genere, nonche' di comunicare tra loro. In caso di
violazione, la commissione esaminatrice delibera l'immediata
esclusione dal concorso.
4. E' fatto, altresi', assoluto divieto di introdurre ed usare
nell'aula d'esame durante la prova codici giuridici contenenti i
testi di legge commentati con la dottrina e/o la giurisprudenza.
5. L'assenza anche ad una sola delle prove scritte comporta
l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa.
6. Superano le prove scritte e sono ammessi alla prova orale i
candidati che abbiano riportato non meno di 70 punti in ciascuna
prova scritta.
7. I candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale
ricevono la relativa comunicazione, con valore di notifica, via pec,
con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte,
almeno venti giorni prima del giorno in cui devono sostenere la prova
stessa.

                               Art. 12 


Prova orale


1. Il colloquio orale verte, in aggiunta alle materie di cui alle
prove scritte, sulle seguenti materie: a) diritto penale, con
particolare riferimento ai delitti contro la pubblica
amministrazione; b) elementi di diritto processuale civile e del
lavoro; c) informatica giuridica; d) organizzazione, centrale e
periferica e legislazione della Corte dei conti e dell'Avvocatura
dello Stato, con particolare riferimento alle piu' recenti evoluzioni
normative.
2. Il colloquio orale e' altresi' diretto ad accertare nel
candidato le capacita' organizzative e manageriali in rapporto a
specifiche situazioni proprie del ruolo dirigenziale, oltre che la
conoscenza della lingua inglese mediante esercizi di lettura,
traduzione e conversazione. Viene, altresi', accertata la conoscenza
a livello avanzato dell'utilizzo del personal computer e dei software
applicativi piu' diffusi da realizzarsi anche mediante una verifica
pratica, nonche' la conoscenza da parte del candidato delle
problematiche e delle potenzialita' connesse all'uso degli strumenti
informatici in relazione ai processi comunicativi in rete,
all'organizzazione e gestione delle risorse e al miglioramento
dell'efficienza degli uffici e dei servizi.
3. La prova orale si intende superata dai candidati che
conseguono un punteggio non inferiore a settanta punti.
4. La commissione, prima dell'inizio di ciascuna sessione della
prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per
ciascuna delle materie di esame; tali quesiti sono proposti a ciascun
candidato con estrazione a sorte.
5. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni
seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati
esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, che,
sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e'
affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame.
6. Per sostenere la prova i candidati devono essere muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validita', tra quelli
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.

                               Art. 13 


Punteggio


1. La commissione dispone, complessivamente, di 390 punti.
2. I punti sono cosi' ripartiti:
a) fino a un massimo di 90 punti per i titoli;
b) fino a un massimo di 100 punti per la prima prova scritta;
c) fino a un massimo di 100 punti per la seconda prova scritta;
d) fino a un massimo di 100 punti per la prova orale.

                               Art. 14 


Graduatoria


1. Il punteggio finale da attribuire al candidato al termine
delle prove concorsuali e' determinato sommando i voti riportati in
ciascuna delle due prove scritte, il voto riportato nella prova orale
ed il punteggio derivante dai titoli. Il punteggio ottenuto
nell'eventuale prova preselettiva non ha valore ai fini della
votazione complessiva.
2. I candidati che abbiano superato il colloquio devono far
pervenire i documenti attestanti il possesso dei titoli valutabili ai
fini del punteggio e dei titoli di preferenza, gia' indicati nella
domanda, a pena di decadenza dai benefici, entro il termine
perentorio di giorni quindici decorrenti dal giorno successivo a
quello in cui hanno sostenuto il colloquio, a mezzo posta elettronica
certificata (pec) all'indirizzo concorsi@corteconticert.it
3. Non sono valutati titoli la cui documentazione non e' conforme
a quanto prescritto dal bando.
4. I Segretari generali della Corte dei conti e dell'Avvocatura
dello Stato, al termine dei lavori della commissione esaminatrice,
riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso, approvano
con proprio decreto congiunto, sotto condizione dell'accertamento dei
requisiti prescritti, la graduatoria di merito dei candidati
risultati idonei nelle prove concorsuali. Con lo stesso
provvedimento, dichiarano vincitori del concorso i candidati
utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle
riserve di posti e, a parita' di merito, dei titoli di preferenza di
cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori
del concorso, e' pubblicata nel sito internet della Corte dei conti e
dell'Avvocatura dello Stato, oltre che sul portale «Step one 2019»
(https://ripam.cloud). Di tale pubblicazione e' data notizia mediante
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione dell'avviso
decorre il termine per le eventuali impugnative.
6. Una volta pubblicata la graduatoria definitiva dei vincitori
del concorso, ciascuna delle amministrazioni interessate rendera'
note, tramite pubblicazione sui siti istituzionali alla voce
«Amministrazione trasparente - bandi di concorso» le sedi da
ricoprire.

                               Art. 15 


Assegnazione dei posti ai vincitori


1. I vincitori del concorso saranno invitati a comunicare
l'ordine di preferenza delle amministrazioni e delle relative sedi
disponibili, tratte dall'elenco pubblicato ai sensi dell'art. 14,
comma 6.
2. I vincitori che intendessero avvalersi dei titoli di
preferenza nell'assegnazione della sede previsti dagli articoli 21,
comma 1, e 33, comma 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 devono
farne espressa dichiarazione contestualmente alla comunicazione di
cui al comma 1, allegando la documentazione comprovante il possesso
del titolo.
3. L'assegnazione presso l'amministrazione prescelta avverra'
sulla base dei posti messi a concorso da ciascuna delle
amministrazioni interessate, tenendo conto delle preferenze espresse
dai vincitori, nell'ordine di graduatoria e, se del caso, di quanto
previsto dagli articoli 21, comma 1, e 33, comma 5 della legge 5
febbraio 1992, n. 104.

                               Art. 16 


Costituzione del rapporto di lavoro


1. Il superamento del concorso non costituisce garanzia
dell'assunzione che risulta, in ogni caso, subordinata alla verifica
del possesso dei requisiti di ammissione e dei titoli dichiarati.
2. Il candidato dichiarato vincitore del concorso e' invitato a
stipulare un contratto individuale di lavoro, a tempo pieno ed
indeterminato, per l'assunzione nei ruoli dei dirigenti della Corte
dei conti e dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi della normativa
vigente.
3. I vincitori del concorso assunti in servizio, anteriormente al
conferimento del primo incarico dirigenziale, sono tenuti a
frequentare, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 272/2004, un ciclo di attivita' formative, organizzato
dalla Scuola nazionale dell'amministrazione. I vincitori del concorso
sono soggetti ad un periodo di prova di sei mesi previsto dall'art.
18 del C.C.N.L. del personale con qualifica dirigenziale,
sottoscritto il 21 aprile 2006. Decorso il periodo di prova senza che
il rapporto di lavoro sia stato risolto, gli interessati sono
confermati in ruolo dalla data di assunzione in servizio.
4. Possono essere esonerati dal periodo di prova i dirigenti che
lo abbiano gia' superato nella stessa qualifica, presso altra
pubblica amministrazione.
5. Se un vincitore, senza giustificato motivo, non assume
servizio entro il termine stabilito, decade dall'assunzione. In tal
caso, subentra il primo idoneo in ordine di graduatoria.

                               Art. 17 


Accesso agli atti del concorso


1. Fino a quando la procedura concorsuale non sia conclusa,
l'accesso e' limitato ai soli atti che riguardino direttamente il
richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti.
2. L'amministrazione puo' disporre il differimento al fine di
assicurare la riservatezza dei lavori della commissione, la tutela
dell'anonimato e la speditezza delle operazioni concorsuali.

                               Art. 18 


Trattamento dei dati personali


1. Contitolari del trattamento dei dati personali, ex art. 26 del
regolamento (UE) n. 2016/679, sono la Corte dei conti e l'Avvocatura
dello Stato.
2. Responsabile del trattamento dei dati ex art. 28 del
regolamento (UE) n. 2016/679, in relazione alla fase della
presentazione in via telematica delle domande, e' FORMEZ.
3. La presentazione della domanda di partecipazione al concorso
comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione
della procedura concorsuale, nel rispetto del regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE "Regolamento generale
sulla protezione dei dati"» (di seguito regolamento).
4. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati
esclusivamente per il perseguimento delle finalita' istituzionali; in
particolare, i dati saranno trattati per finalita' connesse e
strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale e per la
formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, anche
con l'uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari
per perseguire tali finalita'.
5. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio anche ai fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione da detta procedura.
6. I dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dalle
persone preposte alla procedura di selezione individuate dalle
amministrazioni nell'ambito della procedura medesima.
7. Si fa presente che in occasione delle operazioni di
trattamento dei dati personali le amministrazioni possono venire a
conoscenza di dati che il regolamento generale sulla protezione dei
dati definisce «categorie particolari di dati personali» (art. 9), in
quanto gli stessi sono idonei, tra l'altro, a rivelare uno stato di
salute. Tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per
le sole finalita' previste connesse alla procedura o previste dalla
legge.
8. Ai sensi e per gli effetti del regolamento gli interessati
hanno diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (art. 15 e ss. del regolamento).
9. Qualora l'interessato ritenga che il trattamento dei dati
personali, avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento
ha il diritto di proporre reclamo al garante, come previsto dall'art.
77 del regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie
(art. 79 del regolamento).
10. I contitolari del trattamento indicano i rispettivi contatti
al quale l'interessato puo' rivolgersi per esercitare i diritti sopra
indicati:
Avvocatura dello Stato, che ha sede in Roma (Italia) - via dei
Portoghesi n. 12 - 00186 (tel.: (+39) 06.68291; e-mail:
roma@avvocaturastato.it; pec: roma@mailcert.avvocaturastato.it);
Corte dei conti, che ha sede in Roma (Italia) - via Antonio
Baiamonti n. 25 - 00195 (tel.: (+39) 06.38761; pec:
ufficio.gabinetto@corteconticert.it).
11. Gli interessati possono, inoltre, contattare il responsabile
della protezione dei dati per tutte le questioni relative al
trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti
derivanti dal regolamento.
12. In relazione all'espletamento della procedura concorsuale, i
dati di contatto con il responsabile della protezione dei dati sono:
per la Corte dei conti: indirizzo di posta elettronica
certificata: responsabile.protezione.dati@corteconticert.it
per l'Avvocatura dello Stato: indirizzo e-mail:
rpd@avvocaturastato.it
13. Tali punti di contatto concernono le sole problematiche
inerenti al trattamento dei dati personali e non l'andamento della
procedura concorsuale o la presentazione di istanze di autotutela.

                               Art. 19 


Norme di salvaguardia


1. La Corte dei conti e l'Avvocatura dello Stato si riservano la
facolta' di annullare o revocare il presente bando di concorso,
sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonche' le
connesse attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di
assunzione dei vincitori, il numero dei posti in aumento o in
decremento, sospendere l'assunzione dei vincitori in ragione di
esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, anche in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero, in tutto o in parte, o imponessero di differire o
ritardare assunzioni di personale.
2. Per quanto, inoltre, non previsto dal presente bando, valgono
le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di
reclutamento di personale.
3. Avverso il presente bando e' ammesso ricorso in sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa
data.
Il presente decreto e' trasmesso agli Uffici del bilancio della
Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato per il riscontro di
regolarita' amministrativo-contabile ed e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».

Roma, 31 dicembre 2020

Il Segretario generale
della Corte dei conti
Massi
Il Segretario generale
dell'Avvocatura dello Stato
Grasso

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