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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di sei capitani in
servizio permanente effettivo appartenenti al ruolo speciale delle
Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni
dell'Esercito alla frequenza della 2ª sessione del 131° corso di
Stato Maggiore per l'anno 2004.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.33 del 27/4/2004
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:04E01951
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:27/5/2004

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
 
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente
l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente
l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente la razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme per l'accesso agli
impieghi nelle pubbliche Amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento della attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
concernente la riforma strutturale delle Forze armate, a norma
dell'articolo 1, comma 1, lettere a), d), ed h) della legge
18 dicembre 1995, n. 549;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali cosi' come modificato ed integrato
dal decreto legislativo 28 giugno 2000, n. 216, dalla legge 29 marzo
2001, n. 86 e dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1999, n. 245, recante il
regolamento che disciplina il corso superiore di stato maggiore
interforze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2003, n. 64, recante il
regolamento che disciplina la scuola di guerra dell'esercito;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge
finanziaria 2004);
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di
sei capitani in servizio permanente effettivo appartenenti al ruolo
speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e
trasmissioni dell'Esercito alla frequenza della 2ª sessione del 131°
corso di Stato Maggiore per l'anno 2004.
I Capitani che superino il corso di stato maggiore sono iscritti
nel corrispondente ruolo normale ai sensi e secondo le modalita' di
cui all'art. 30, comma 6, del decreto legislativo n. 490/1997.

                               Art. 2.
 
Requisiti di partecipazione
 
Sono ammessi a partecipare al concorso i capitani del ruolo
speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e
trasmissioni dell'Esercito che siano in possesso dei seguenti
requisiti:
2.a) non aver superato il 38° anno di eta';
2.b) aver conseguito il diploma di laurea;
2.c) aver espletato i periodi di comando o di attribuzioni
specifiche o di servizio prescritti ai fini dell'avanzamento per i
pari grado del corrispondente ruolo normale;
2.e) aver riportato, nell'ultimo triennio, una qualifica non
inferiore ad «eccellente» e, nell'ultimo biennio, non essere stati
destinatari di provvedimenti di natura disciplinare e non avere
pendenze di carattere penale;
2.f) non essere destinatari di provvedimenti di collocamento in
aspettativa riferibile a qualsiasi motivo per una durata non
inferiore a 60 giorni;
2.g) non essere transitati nel ruolo speciale ai sensi
dell'art. 25, commi 3 e 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1997,
n. 490;
I requisiti di ammissione di cui al comma 1 devono essere
posseduti, a pena di inammissibilita', alla data di scadenza del
termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso.

                               Art. 3.
 
Presentazione delle domande. Termini e modalita'
 
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice
secondo lo schema riportato nell'Allegato «A», dovranno essere
presentate al Comando del reparto od ente presso il quale
l'interessato presta servizio ed intestate al Ministero della difesa
direzione generale per il personale militare II Reparto - 4ª
Divisione stato giuridico, avanzamento e contenzioso ufficiali - 3ª
Sezione - Roma.
A pena di irricevibilita', le domande di ammissione per la
frequenza della 2ª sessione del corso dovranno essere presentate
entro il termine perentorio del 27 maggio 2004.
Il concorrente, consapevole delle conseguenze che, ai sensi
dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, possono derivare da atti falsi e da dichiarazioni
mendaci, dovra' dichiarare nella domanda:
3.c) grado, cognome e nome;
3.d) data, luogo di nascita, codice fiscale;
3.e) stato civile;
3.f) possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 comma 1 del
presente decreto;
3.g) reparto di appartenenza;
3.h) possesso dei titoli che assumono efficacia concorsuale e
che rientrano nella tipologia definita nel successivo art. 6 ad
eccezione di quelli risultanti dalla documentazione caratteristica e
matricolare che verranno acquisiti d'ufficio.
Il concorrente dovra' apporre in calce alla domanda la propria
firma, a pena di irricevibilita'.

                               Art. 4.
 
Istruttoria della domanda e documentazione d'ufficio
 
I Comandi di reparto/ente competenti a ricevere le domande,
dovranno per ciascun interessato:
4.a) curare la completezza e la conformita' materiale e la
regolarita' formale della domanda;
4.b) certificarne la data di presentazione apponendo, negli
appositi spazi, il timbro dell'ente/reparto, la data ed il numero di
protocollo ed il visto del Comandante;
4.c) curare la redazione della documentazione caratteristica
che deve recare nel frontespizio, come termine, la scadenza del
termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso
e, come motivo, la partecipazione al concorso per l'ammissione alla
2ª sessione del 131° corso di stato maggiore.
4.d) far pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, alla Direzione generale per il personale militare II
Reparto - 4ª Divisione stato giuridico, avanzamento e contenzioso
ufficiali - 3ª Sezione, entro il termine perentorio di 10 giorni
successivi alla data di scadenza del concorso:
la domanda di partecipazione al concorso;
copia autenticata del libretto personale o della cartella
personale chiuso alla data di scadenza del termine di presentazione
della domanda corredata della relativa dichiarazione sottoscritta
dall'interessato;
copia autenticata dello stato di servizio o del foglio
matricolare aggiornato alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda corredata della relativa attestazione
controfirmata dall'interessato;
4.e) informare telegraficamente la Direzione generale per il
personale militare di ogni fatto e di ogni variazione che dovesse
intervenire durante lo svolgimento della procedura concorsuale e che
si ritiene possa assumere rilevanza ai fini concorsuali.

                               Art. 5.
 
Commissione esaminatrice
 
Con successivo decreto dirigenziale, verra' nominata una
commissione composta da:
un ufficiale che rivestira' il grado non inferiore a Colonnello
appartenente al ruolo normale delle Armi di fanteria, artiglieria,
cavalleria, genio, trasmissioni in servizio permanente effettivo, con
funzioni di presidente;
tre ufficiali che rivestiranno il grado non inferiore a
maggiore appartenenti al ruolo normale delle Armi di fanteria,
artiglieria, cavalleria, genio, trasmissioni in servizio permanente
effettivo, con funzioni di membri effettivi;
un ufficiale che rivestira' il grado non inferiore a maggiore
appartenente al ruolo normale delle Armi di fanteria, artiglieria,
cavalleria, genio, trasmissioni in servizio permanente effettivo, con
mansioni di segretario senza diritto di voto;
un ufficiale che rivestira' il grado non inferiore a maggiore
appartenente al ruolo normale delle Armi di fanteria, artiglieria,
cavalleria, genio, trasmissioni in servizio permanente effettivo, con
funzioni di membro supplente.
La Commissione sara' chiamata a:
stabilire preventivamente i criteri e le modalita' di
valutazione delle prove e dei titoli;
curare lo svolgimento delle prove d'esame;
curare la valutazione dei titoli di merito;
redigere l'elenco dei non idonei riportando l'assegnazione dei
punteggi ed il giudizio di non idoneita';
formare la graduatoria degli idonei riportando l'assegnazione
del punteggio ed il giudizio di idoneita'.

                               Art. 6.
 
Titoli di merito e relativa valutazione
 
Formeranno oggetto di valutazione da parte della apposita
commissione esaminatrice i seguenti titoli di merito:
6.a) titoli relativi alla formazione professionale e personale:
voto del diploma di laurea conseguito;
ulteriori diplomi di laurea o di specializzazione posseduti;
esito del concorso per il transito nel ruolo speciale delle
Armi;
corsi formativi;
scuola militare;
corso allievi ufficiali di complemento;
corso per sottufficiali;
corsi di specializzazione professionale che abbiano dato
luogo a variazione matricolare e a valutazione caratteristica;
corsi di specializzazione non professionali;
grado di conoscenza di lingue straniere che abbiano dato
luogo a variazione matricolare e a valutazione caratteristica;
6.b) titoli relativi al servizio militare prestato:
incarichi funzionali ricoperti e qualifica valutativa
ottenuta in qualita' di ufficiale in servizio permanente effettivo;
ricompense militari;
6.c) atri titoli rilevanti:
medaglia al valor militare, al valor dell'Esercito e al valor
civile;
eventuali benemerenze ed altre attestazioni.
E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate
riguardanti i titoli posseduti non risultanti dalla documentazione
matricolare e caratteristica attraverso la produzione, a corredo
della domanda di partecipazione, di apposite documentazioni
probatorie ovvero dichiarazioni sostitutive rilasciate secondo le
modalita' fissate dal decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
Formeranno oggetto dell'attivita' valutativa soltanto i titoli
acquisiti alla data di scadenza del temine per la presentazione della
domanda di partecipazione, senza possibilita' di produzione tardiva.
Per la valutazione dei titoli di cui alle lettere 6.a), 6.b) e
6.c) del comma 1, la commissione giudicatrice assegnera', secondo i
criteri e le modalita' da fissare in una riunione preliminare e da
riportare nell'apposito verbale, un punteggio massimo di 10 punti
espressi in trentesimi e determinabili in millesimi, da ripartire
secondo le seguenti modalita':
fino ad un massimo di 3/30 per la valutazione dei titoli
relativi alla formazione personale e professionale conseguita ed
indicati nella lettera 6.a);
fino ad un massimo di 5/30 per la valutazione dei titoli
relativi al servizio militare prestato ed indicati nella lettera
6.b);
fino ad un massimo di 2/30 per la valutazione degli atri titoli
eventualmente posseduti ed indicati nella lettera 6.c).
Il risultato finale della valutazione dei titoli, che sara' causa
di ammissione alle prove d'esame nel caso in cui verra' assegnato un
punteggio non inferiore a sei trentesimi, sara' notificato ai
candidati dalla direzione generale per il personale militare prima
del sostenimento delle prove d'esame.

                               Art. 7.
 
Prove d'esame
 
Lo svolgimento del concorso consiste nell'esecuzione di una prova
scritta volta ad accertare la conoscenza di argomenti di cultura
generale-tecnico-professionale e di una prova pratica volta ad
approfondire le conoscenze in materia di dottrina militare. I
programmi delle prove sono riportati negli allegati «B» e «C». Le
predette prove saranno intervallate da un test volto all'accertamento
dell'idoneita' psico-attitudinale secondo le modalita'
successivamente definite.
Lo svolgimento della prova scritta avra' luogo presso il Centro
di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno il
giorno 23 giugno 2004 alle ore 8.30 per i concorrenti ammessi a
partecipare alla 2ª sessione.
Eventuali variazioni della sede e delle date di svolgimento della
predetta prova verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie
speciale, dell'8 giugno 2004. Tale pubblicazione avra' valore di
notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti.
I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso sono tenuti a presentarsi presso la suddetta sede almeno
un'ora prima di quella fissata per l'inizio della prova, muniti di
carta d'identita' o di altro documento di riconoscimento avente
validita' legale, a pena di inammissibilita'.
I candidati, ai quali verra' fornito l'occorrente per lo
svolgimento della prova, sono tenuti ad assumere una condotta
militarmente e professionalmente disciplinata nonche' ad adottare
comportamenti socialmente ordinati. Per lo svolgimento della prova
saranno osservate le disposizioni contenute negli articoli 13, 14 e
15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487. I membri della commissione e gli incaricati di
vigilanza hanno la facolta' di adottare i provvedimenti che ritengono
necessari ed opportuni al fine di sanzionare comportamenti scorretti
e di rimuovere situazioni pregiudizievoli nel nome del principio di
trasparenza e legalita' dell'azione amministrativa.
La condizione di ammissione alla prova attitudinale e' il
superamento della prova scritta ottenendo un punteggio non inferiore
a diciotto trentesimi, che verra' assegnato secondo i criteri e le
modalita' definite dalla commissione nel relativo verbale di esame.
I concorrenti che hanno sostenuto la prova scritta riceveranno,
da parte della Direzione generale per il personale militare entro il
termine di 10 giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'esito
dell'attivita' di correzione, comunicazione circa l'esito
dell'idoneita' e di non idoneita' della prova.
I concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti ad accertamento
attraverso una serie di prove ed interviste individuali finalizzate a
conoscerne ed approfondirne le aspettative professionali e
motivazionali.
Il giudizio espresso dalla Commissione che, adeguatamente
motivato, dovra' essere comunicato per iscritto seduta stante agli
interessati, e' definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati non
idonei saranno esclusi dal concorso.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti
risultati idonei alle prove scritte ed all'accertamento attitudinale.
La prova orale avra' luogo nella sede e nel giorno che saranno
resi noti agli interessati con lettera raccomandata o telegramma.
La prova orale si intendera' superata se i concorrenti avranno
riportato una votazione di almeno diciotto trentesimi che verra'
assegnata secondo i criteri e le modalita' definite dalla commissione
nel relativo verbale di esame.
I verbali in cui devono essere descritti tutti i passaggi e gli
elementi che assumono rilevanza concorsuale dovranno essere inviati a
cura della commissione alla direzione generale per il personale
militare - II Reparto - 4ª Divisione stato giuridico, avanzamento e
contenzioso ufficiali - 3ª Sezione, entro dieci giorni dalla data di
conclusione del procedimento concorsuale.

                               Art. 8.
 
Spese di viaggio e licenza
 
I concorrenti fruiranno del certificato di viaggio limitatamente
al tempo strettamente necessario per il raggiungimento della sede
dove si svolgeranno le prove previste dal presente decreto e per il
rientro in sede.
I concorrenti potranno fruire della licenza straordinaria per
esami, compatibilmente con le esigenze di servizio, sino a un massimo
di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati i giorni di
svolgimento delle prove previste dal precedente art. 6 del presente
decreto, nonche' quelli necessari per il raggiungimento della sede
ove si svolgeranno dette prove e per il rientro in sede. In
particolare detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria,
potra' essere concessa nell'intera misura prevista di norma per la
preparazione alla prova orale oppure frazionata in due periodi, di
cui uno non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Qualora
il concorrente non sostenga le prove d'esame per motivi dipendenti
dalla sua volonta' la licenza straordinaria sara' computata in
licenza ordinaria dell'anno in corso.

                               Art. 9.
 
Graduatorie
 
La graduatoria degli idonei sara' formata dalla Commissione
esaminatrice secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai candidati
ed ottenuti calcolando la media aritmetica tra il punteggio riportato
dal candidato nella valutazione dei titoli di merito e la media dei
voti conseguiti nelle prove d'esame, dando la precedenza, a parita'
di merito, all'ordine di iscrizione in ruolo.
La graduatoria di merito sara' approvata con decreto dirigenziale
e comunicata agli interessati dalla direzione generale per il
personale militare - II Reparto - 4ª Divisione stato giuridico,
Avanzamento e Contenzioso Ufficiali - 3ª Sezione.
Saranno ammessi a frequentare il corso di stato maggiore, nel
numero dei posti messi a concorso, gli ufficiali dichiarati idonei
utilmente collocati nella graduatoria di merito.
I posti messi a concorso che, alla data di inizio del corso
risultano non coperti per rinuncia o per altro motivo, sono assegnati
in numero corrispondente a favore dei concorrenti dichiarati idonei
ma non vincitori secondo l'ordine di graduatoria.

                              Art. 10.
 
Accertamento dei requisiti
 
Ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilita' e degli
elementi di valutazione, l'Amministrazione difesa, nella veste
commissariale, provvedera' a richiedere alle Amministrazioni
pubbliche ed enti competenti la conferma delle dichiarazioni
riportate nella domanda di partecipazione nonche' la conferma del
contenuto prodotto nelle dichiarazioni sostitutive di certificati.
Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma 1 emergano elementi di non veridicita', il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione
non veritiera.

                              Art. 11.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti
presso il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale
militare - II Reparto - 4ª Divisione stato giuridico, avanzamento e
contenzioso ufficiali - per le finalita' di gestione del concorso e
saranno trattati anche successivamente per le finalita' inerenti alla
gestione del corso e del rapporto.
L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della
citata legge, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
direttore Generale della direzione generale del personale militare,
titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e' il
direttore della 4ª Divisione stato giuridico, avanzamento e
contenzioso ufficiali della Direzione generale medesima.
Avverso il presente provvedimento si puo' produrre ricorso al TAR
competente ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034
e successive modifiche di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 2000,
n. 205 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
dellaRepubblica ai sensi degli articoli 8 e ss. del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, da presentarsi
entro il termine perentorio rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla
data di notifica.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 16 aprile 2004
Amm. Sq.: Lucidi

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