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UNIVERSITA' DI CATANIA

Concorso per l'attribuzione di settantadue borse di studio
finalizzate alla incentivazione ed alla razionalizzazione della
frequenza universitaria.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.57 del 22/7/2003
Ente:UNIVERSITA' DI CATANIA
Località:Catania  (CT)
Codice atto:03E04083
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:10/10/2003

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante «Norme sul
diritto agli studi universitari»;
Visto l'art. 17 della predetta legge che prevede l'erogazione di
borse di studio finalizzate all'incentivazione e alla
razionalizzazione della frequenza universitaria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30 aprile 1977 e successivo del 9 aprile 2001, in particolare
l'art. 2, comma 5;
Visto il decreto ministeriale n. 189 del 6 giugno 1997 e
successivo n. 136 del 20 settembre 2001;
Vista la delibera del senato accademico del 26 maggio 2003 con la
quale e' stata approvata l'attribuzione di settantadue borse di
studio e la relativa ripartizione tra le facolta' istituite presso
questo Ateneo;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 30 maggio
2003 che, tra l'altro, determina lo stanziamento di Euro 223.109,39
per il finanziamento di dette borse;
 
Decreta:
 
Art. 1.
1. Per l'anno accademico 2003-2004, in attuazione dell'art. 17
della legge n. 390/1991, e' indetto un concorso per l'attribuzione di
settantadue borse di studio finalizzate alla incentivazione ed alla
razionalizzazione della frequenza universitaria;
2. L'importo annuale massimo della borsa di studio e' fissato in
Euro 3.098,74 per gli studenti fuori sede, in Euro 2.261,04 per gli
studenti pendolari e in Euro 1.549,37 per gli studenti in sede e tale
rimarra', in caso di conferme delle borse, per tutti gli anni
successivi;
3. Per «fuori sede» si intendono gli studenti che all'evidenza
anagrafica risultino residenti, da almeno tre mesi dalla data di
pubblicazione del bando, in comune diverso dalla sede universitaria
(Catania o eventuali sedi decentrate) e che per raggiungere detta
sede debbano impiegare oltre un'ora avvalendosi di mezzi pubblici di
trasporto; per studenti «pendolari» si intendono gli studenti che
all'evidenza anagrafica risultino residenti, da almeno tre mesi dalla
data di pubblicazione del bando, in comune diverso dalla sede
universitaria (Catania o eventuali sedi decentrate) e che per
raggiungere detta sede debbano impiegare piu' di 30 e meno di 60
minuti avvalendosi di mezzi pubblici di trasporto; per studenti «in
sede» tutti gli altri.
4. Per la determinazione della posizione di studente «fuori sede»
«pendolare» e «in sede» sara' adottata la tabella predisposta
dall'opera universitaria per l'erogazione delle borse di studio di
cui all'art. 8 della legge n. 390/1991.
5. Dette borse rinnovabili per un numero di anni pari alla durata
legale del corso di studio piu' uno (piu' due per gli studenti
portatori di handicap con invalidita' pari o superiore a 66%), con il
medesimo importo fissato per l'anno accademoco 2003-2004, sono
ripartite alle facolta' dell'Universita' di Catania come segue:
facolta' di agraria, borse n. 5;
facolta' di architettura, borse n. 5;
facolta' di economia, borse n. 9;
facolta' di farmacia, borse n. 5;
facolta' di giurisprudenza, borse n. 5;
facolta' di ingegneria, borse n. 9;
facolta' di lettere e filosofia, borse n. 5;
facolta' di lingue e letterature straniere, borse n. 7;
facolta' di medicina e chirurgia, borse n. 5;
facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, borse n.
5;
facolta' di scienze della formazione, borse n. 5;
facolta' di scienze politiche, borse n. 7.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
1. Possono partecipare al concorso per l'assegnazione delle borse
di studio gli studenti italiani in possesso dei seguenti requisiti:
immatricolati, per la prima volta all'Universita' degli studi
di Catania, per l'anno accademico 2003-2004 ad una delle facolta' di
cui al precedente art. 1, comma 5;
diploma di maturita' conseguito, con la votazione non inferiore
a 80/100, da non oltre due anni scolastici; a tal fine non viene
computato il periodo inerente al servizio militare o civile
eventualmente gia' prestato;
condizione economica del nucleo familiare convenzionale
definita come segue: I.C.E. non superiore a Euro 23.240,56;
aver prodotto all'atto dell'iscrizione l'autocertificazione
contenente i dati sulla condizione economica del nucleo familiare
convenzionale.
Per la formulazione dell'I.C.E. si rimanda alle norme relative
alla determinazione delle tasse e contributi umversitari per l'anno
accademico 2003-2004.
2. Possono partecipare al concorso anche gli studenti apolidi e
rifugiati politici riconosciuti tali dalle competenti autorita'
statali; gli studenti cittadini dei Paesi membri della Unione
europea; gli studenti stranieri di Paesi con i quali esistono
trattati o accordi internazionali bilaterali o multilaterali di
reciprocita': Norvegia, Irlanda, Liechtenstein, Slovenia, Bosnia e
Grecia purche' in possesso dei requisiti richiesti per i cittadini
italiani.

                               Art. 3.
 
Criteri di formazione delle graduatorie
 
1. Le borse di studio di cui al presente bando sono conferite a
coloro che ne acquisiscono il diritto in base al posto ottenuto nelle
graduatorie, distinte per ciascuna delle facolta' indicate
nell'art. 1 comma 5, formulate da un'unica commissione esaminatrice
composta da tre membri designati dal senato accademico e nominata con
decreto rettorale.
Le graduatorie sono formulate in base al merito scolastico,
tenendo conto del voto di diploma.
A parita' di merito la precedenza in graduatoria e' determinata
dalla condizione economica piu' disagiata del nucleo familiare
convenzionale del candidato. (I.C.E. inferiore).
A parita' di merito e di reddito la precedenza in graduatoria e'
determinata dalla presenza di eventuale candidato portatore di
handicap.
In subordine, dall'appartenenza del candidato a nuclei familiari
con pluralita' di studenti universitari.
2. Il rettore, con proprio decreto, immediatamente esecutivo,
approva le graduatorie che saranno affisse all'albo ufficiale
dell'Ateneo e presso l'ufficio diritto allo studio ed ivi rimarranno
per dieci giorni. Entro tale termine e' ammesso il ricorso al rettore
avverso le stesse graduatorie.

                               Art. 4.
 
Termine e modalita' di presentazione della domanda
 
1. La domanda di partecipazione al concorso con l'indicazione del
proprio cognome e nome e del domicilio eletto agli effetti del
concorso, redatta esclusivamente sull'apposito modulo allegato al
presente bando, va indirizzata al magnifico rettore dell'Universita'
di Catania e deve essere presentata o pervenire a mezzo raccomandata
a.r., entro giorno 10 ottobre 2003, esclusivamente presso l'ufficio
diritto allo studio, via A. di Sangiuliano n. 262 - 95124 Catania.
Qualora la predetta domanda sara' inoltrata per raccomandata a.r. la
busta contenente la stessa dovra' indicare all'esterno la seguente
dicitura: «borse di studio per l'incentivazione», a pena di
esclusione, e dovra' pervenire comunque entro il termine suddetto.
2. La partecipazione al concorso si intende riferita ad un solo
corso di studio e ad un'unica, domanda.
3. Nella domanda il candidato dovra' dichiarare, altresi', con
chiarezza e precisione, sotto la propria responsabilita', quanto
segue:
a) la data e luogo di nascita;
b) il comune di residenza;
c) la propria cittadinanza;
d) lo stato di famiglia;
e) l'eventuale assolvimento dell'obbligo del servizio militare
di leva ovvero del servizio civile sostitutivo, con l'indicazione
precisa del periodo in cui e' stato effettuato;
f) il diploma di maturita' posseduto nonche' l'istituto
scolastico, l'anno di conseguimento e la relativa votazione, (i
cittadini stranieri dovranno obbligatoriamente indicare inoltre il
voto minimo e massimo conseguibile nel Paese di residenza);
g) l'ammontare del reddito complessivo familiare dichiarato con
autocertiticazione all'atto della immatricolazione;
h) nel caso di candidato portatore di handicap, natura e tipo
di handicap nonche' il relativo grado di invalidita' riconosciuta;
i) l'eventuale qualita' di studente universitario di altri
componenti il nucleo familiare di eta' non superiore a 27 anni, con
specificazione dell'Universita' e del corso a cui sono essi iscritti;
j) di essere a conoscenza che la borsa in questione non potra'
essere cumulata con le borse assegnate dalla Regione ai sensi
dell'art. 8 della legge 12 dicembre 1991, n. 390.
4. Le dichiarazioni contenute nella suddetta domanda hanno valore
di autocertificazione e costituiscono la corrispondente
documentazione in via definitiva. L'amministrazione, pertanto, non
richiedera' successivamente documentazione in merito fatta eccezione
per:
certificato attestante il tipo ed il grado di invalidita';
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' nella quale
il beneficiano dichiara di non usufruire delle borse di studio di cui
all'art. 8 della legge n. 390/1991;
certificato di iscrizione a corsi universitari di altri
componenti il nucleo familiare.
5. Gli interessati dovranno produrre la suddetta documentazione,
definitiva, entro il termine di quindici giorni dalla data di
ricevimento della relativa comunicazione. I candidati stranieri sono
tenuti a presentare la documentazione originale rilasciata dalle
competenti autorita' del luogo di provenienza, con relativa
traduzione e legalizzazione a cura delle rappresentanze diplomatiche
o consolari italiane competenti per territorio, relativamente a tutte
le informazioni richieste nel presente bando ai fini della
partecipazione al concorso.
Tale legalizzazione sara' ritenuta quale conferma delle
dichiarazioni rese dal candidato, in particolare per quanto indicato
al punto f) del precedente comma 3.
6. Le domande non corredate con quanto stabilito dal presente
bando non verranno prese in considerazione e rimarranno inevase senza
obbligo alcuno, da parte dell'amministrazione, di comunicare agli
interessati l'esclusione dal concorso.
7. Lo studente dovra' dare tempestiva comunicazione di qualsiasi
evento che si verifichi successivamente alla data di presentazione
della domanda (conseguimento di altre borse di studio o aiuto
economico, trasferimento o passaggio ad altro corso di laurea,
rinuncia agli studi, variazione di residenza etc).
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso di
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento degli stessi, ne' per eventuali
disguidi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

                               Art. 5.
 
Autocertificazione - controlli
 
1. L'Universita' controlla la veridicita' delle
autocertificazioni prodotte dagli studenti, svolgendo le verifiche
necessarie, anche con controlli a campione.
2. Nel caso in cui dalle indagini effettuate risulti che sia
stato dichiarato il falso, la borsa di studio sara' revocata e sara'
effettuata il recupero delle somme eventualmente gia' erogate, salvo
l'adozione delle sanzioni disciplinari a carico dello studente,
previste dall'art. 23 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.
3. A fronte di dichiarazioni non veritiere, l'Universita' di
Catania segnalera' il fatto all'autorita' giudiziaria per i
provvedimenti di competenza.

                               Art. 6.
 
Conferimento delle borse
 
1. Le borse di studio saranno conferite, con decreto rettorale,
ai concorrenti vincitori in base al posto ottenuto in graduatoria e
che risulteranno effettivamente immatricolati al corso di studio
indicato nella domanda di partecipazione al concorso.
2. Il provvedimento di cui al precedente comma e' emanato a
conclusione della procedura concorsuale e delle operazioni di
acquisizione dei dati dichiarati dallo studente.

                               Art. 7.
 
Incompatibilita' con altre borse
 
1. Le borse di studio di cui al presente bando non possono essere
cumulate ne' con quelle previste dall'art. 8 della legge n. 390/1991,
(ad eccezione del servizio abitativo che puo' essere fruito a titolo
oneroso e dei contributi per la partecipazione degli studenti
universitari a programmi di studio che prevedono mobilita'
internazionale), ne' con le borse di studio attribuite agli studenti
stranieri dal Governo italiano o da altri enti ed organismi
riconosciuti dallo stesso.

                               Art. 8.
 
Conferma delle borse per gli anni successivi
 
1. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici
per gli anni successivi al primo per i corsi di laurea, lo studente
deve possedere i seguenti requisiti:
a) per il secondo anno, 25 crediti entro il 10 agosto dell'anno
di presentazione della domanda, nonche' il soddisfacimento di
eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai
corsi;
b) per il terzo anno, 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno
di presentazione della domanda;
c) per l'ultimo semestre, 135 crediti entro il 10 agosto
dell'anno di presentazione della domanda.
2. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici
per gli anni successivi al primo dei corsi di laurea specialistica a
ciclo unico, lo studente deve possedere i seguenti requisiti:
a) per il secondo anno, 25 crediti entro il 10 agosto dell'anno
di presentazione della domanda, nonche' il soddisfacimento di
eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai
corsi;
b) per il terzo anno, 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno
di presentazione della domanda;
c) per il quarto anno, 135 crediti entro il 10 agosto dell'anno
di presentazione della domanda;
d) per il quinto anno, 190 crediti entro il 10 agosto dell'anno
di presentazione della domanda;
e) per il sesto anno, ove previsto, 245 crediti entro il
10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
f) per l'ulteriore semestre, 55 crediti in piu' rispetto al
numero previsto per l'ultimo anno di corso secondo le modalita'
previste dai rispettivi ordinamenti didattici.
3. Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui ai commi 1
e 2, lo studente puo' utilizzare, in aggiunta ai crediti
effettivamente conseguiti, un «bonus», maturato sulla base dell'anno
di corso frequentato con le seguenti modalita':
a) 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il
conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
b) 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il
conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
c) 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il
conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.
La quota del «bonus» non utilizzata nell'anno accademico di
riferimento puo' essere utilizzata in quelli successivi.
4. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici
per gli anni successivi al primo degli altri corsi di laurea
specialistica, lo studente deve possedere i seguenti requisiti:
a) per il secondo anno, 30 crediti entro il 10 agosto dell'anno
di presentazione della domanda;
b) per l'ultimo semestre, 80 crediti entro il 10 agosto
dell'anno di presentazione della domanda.
Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a
quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo
studente al momento dell'iscrizione.
Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui al presente
comma lo studente puo' utilizzare il bonus maturato e non fruito nel
corso di laurea. Tale disposizione non si applica agli iscritti ai
corsi di laurea specialistica provenienti dai vecchi ordinamenti.
5. I crediti, di cui ai commi precedenti, sono validi solo se
riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti
chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno
precedente.
6. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici
per gli anni successivi al primo per i corsi della facolta' di
medicina e chirurgia, lo studente deve possedere i requisiti di
merito previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri «Uniformita' di trattamento sul diritto agli studi
universitari» del 30 aprile 1997.
7. Al fine di ottenere il mantenimento dei benefici, oltre al
possesso dei requisiti di merito previsti dal presente articolo, lo
studente deve essere (per ciascun anno successivo) regolarmente
ammesso alla frequenza dell'anno di corso per il quale sono richiesti
sulla base dei regolamenti didattici delle specifiche universita'.
8. La mancata conferma della borsa per il secondo anno determina
la decadenza dal diritto anche per gli anni successivi.
9. La conferma della borsa negli anni successivi avverra' dietro
presentazione di domanda entro il 20 novembre di ogni anno e previo
accertamento da parte dell'ufficio competente delle condizioni di
merito richieste ai precedenti commi e delle condizioni economiche
determinate dall'Universita' per l'accesso al concorso, previo
incremento determinato dall'applicazione del tasso di inflazione
programmato.

                               Art. 9.
 
Beneficio dell'esonero tasse per i borsisti
 
1. I beneficiari sono esonerati dal pagamento delle tasse e
contributi dovuti per tutti gli anni accademici di cui godono del
beneficio della borsa di studio.

                              Art. 10.
 
Erogazione delle borse
 
1. Le borse di studio sono conferite per l'anno accademico
2003-2004 in due rate: la prima all'atto del conferimento della
stessa, la seconda entro il 15 novembre dell'anno di presentazione
della domanda, previo accertamento dell'avvenuto superamento da parte
del borsista del numero di crediti previsti per ottenere la
riconferma all'anno successivo. Se questa condizione non e'
soddisfatta, lo studente: perde il diritto alla riconferma per gli
anni successivi; la seconda rata non viene liquidata e
l'amministrazione universitaria avviera' un procedimento di revoca
della borsa.
2. Per gli anni accademici successivi, le borse saranno conferite
rispettando le modalita' e i tempi indicati al comma precedente.

                              Art. 11.
 
Revoca delle borse di studio
 
1. Oltre che nel caso previsto dal comma 2 dell'art. 5 e dal
comma 1 dell'art. 10 le borse di studio sono revocate, con
provvedimento rettorale trasmesso all'interessato, nei seguenti casi:
in mancanza dei requisiti: di merito, di regolare iscrizione
all'anno di corso successivo e della condizione economica richiesta,
previsti all'art. 8 del bando;
quando il beneficiano rinunci al proseguimento degli studi;
quando chiede ed ottiene il trasferimento ad altra sede
universitaria;
quando chiede ed ottiene il passaggio ad altra facolta' presso
l'Ateneo di Catania;
quando, a seguito passaggio di corso di studio nell'ambito
della stessa facolta', non ottiene la regolare iscrizione all'anno di
corso immediatamente successivo, previsto dal precedente corso di
studio.
2. La revoca della borsa di studio comporta l'obbligo per
l'interessato di restituire all'Universita' le rate eventualmente
gia' riscosse per l'anno accademico di riferimento e la decadenza dal
diritto di esonero delle tasse e contributi per lo stesso anno.
Catania, 7 luglio 2003
Il rettore: Latteri

 

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